Sentenza 14 dicembre 1998
Massime • 1
In materia di applicazione di misure di prevenzione il giudizio di pericolosità presuppone un'oggettiva valutazione di fatti sintomatici della condotta abituale e del tenore di vita del proposto, da accertare in modo tale da escludere valutazioni meramente soggettive da parte dell'autorità proponente, il cui giudizio può basarsi anche su elementi che giustifichino sospetti o presunzioni, purché obiettivamente accertati, come i precedenti penali, l'esistenza di recenti denunzie per gravi reati, il tenore di vita, l'abituale compagnia di pregiudicati e di soggetti sottoposti a misure di prevenzione, ed altre manifestazioni oggettivamente contrastanti con la sicurezza pubblica, in modo che risulti esaminata globalmente l'intera personalità del soggetto come risultante da tutte le manifestazioni sociali della sua vita.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/12/1998, n. 6794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6794 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli ill.mi sigg.: Camera di consiglio
Dott. Giuseppe Vincenzo PANDOLFO Presidente del 14/12/1998
Dott. Francesco CALBI Consigliere SENTENZA
" PierFrancesco MARINI " N. 6794
" Gennaro MARASCA " REGISTRO GENERALE
" Aniello NAPPI " N. 8462/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Palermo
SS OG, n. a Salemi il 9 settembre 1948
MI VI, n. a Trapani l'11 agosto 1960
avverso il decreto della Corte d'appello di Palermo depositato il 14 novembre 1997 Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Aniello NAPPI Lette le conclusioni del P.M., che ha chiesto il rigetto dei ricorsi
Motivi della decisione
1. Con decreto reso l'1 aprile 1996 il Tribunale di Trapani applicò a OG SS la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. per cinque anni, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e con una cauzione di dieci milioni di lire, ordinando altresì la confisca di alcuni beni immobili intestati allo stesso OG e a sua moglie VI MI.
Il decreto, appellato dal proposto e dall'intervenuta MI, fu confermato dalla Corte d'appello di Palermo, che, peraltro, ridusse a quattro anni la durata della misura di prevenzione personale e a cinque milioni di lire l'importo della cauzione.
Ritennero i giudici del merito che a carico di OG SS, rinviato a giudizio in stato di latitanza per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. e per partecipazione ad associazione criminosa finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, sussistono gravi indizi di appartenenza all'associazione mafiosa denominata "Cosa nostra", desumibili dalla chiamata in correità di ET UZ, il quale lo indica come responsabile dell'incendio del portone del municipio di VI e di un camion di tale Buffa, accusato di averne licenziato il fratello, e come successore del suocero LE MI nella carica di "reggente" della "Locale" di VI, precisando di essere stato presentato da SS a molti "uomini d'onore" della provincia di Trapani, taluni con ruolo di punta nell'organizzazione criminosa, e di riceverne le direttive per il traffico di stupefacenti nell'Italia settentrionale. Tali dichiarazioni trovano conferma, secondo i giudici del merito, nelle assidue frequentazioni di SS con persone affiliate alla sua stessa organizzazione criminale, riferite dalla polizia giudiziaria, e nei suoi precedenti per contrabbando di tabacco e per introduzione nel territorio dello Stato di monete falsificate. Sicché si giustifica l'applicazione della misura di prevenzione personale, sebbene ridotta come precisato nella durata e nella cauzione.
Quanto alla misura patrimoniale, i giudici del merito la ritengono giustificata in ragione di un confronto analitico e dettagliato tra i redditi leciti di cui OG SS disponeva e il valore dei beni acquistati nel corso degli anni da lui e da sua moglie;
pervengono, infatti, alla conclusione che i redditi leciti del proposto erano appena sufficienti al mantenimento del suo nucleo familiare, composto di quattro persone, e quindi non avrebbero consentito l'acquisto dei beni confiscati, se non fossero stati integrati dai proventi di attività illecite, dovendo a questi illeciti redditi imputarsi anche quelli ricavati dai fondi acquistati con proventi illeciti.
2. Contro il decreto della corte d'appello hanno proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero e i coniugi SS. Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Palermo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che sia del tutto priva di giustificazione la riduzione della durata della sorveglianza speciale e che la riduzione della cauzione è incompatibile con il valore, pari a circa settecentocinquanta milioni di lire, del patrimonio confiscato, cui la cauzione deve essere commmisurata a norma dell'art. 3 bis della legge n. 575 del 1965. OG MU e VI MI propongono quattro motivi d'impugnazione.
Con il primo motivo deducono violazione di legge, lamentando che la misura di prevenzione personale sia stata applicata sulla base della sola chiamata di correo proveniente da ET AM, senza i necessari riscontri probatori. Infatti non hanno trovato alcuna conferma gli episodi specifici riferiti da AM, essendo anzi risultato causato da un corto circuito l'incendio del camion di Buffa, mentre sono prive di significato le frequentazioni personali, peraltro risalenti nel tempo, in un ambiente ristretto come quello del piccolo comune di VI, e i suoi precedenti hanno valenza criminale ben diversa dai fatti riferiti dal collaboratore di giustizia.
Con il secondo motivo i ricorrenti deducono mancanza e manifesta illogicità della motivazione del decreto impugnato, denunciando come esso riveli l'inconsistenza della giustificazione esibitane, nel momento in cui i giudici del merito avvertono l'esigenza di ridurre l'entità della misura applicata con una valutazione apodittica e palesemente contraddittoria rispetto al giudizio di pericolosità poco prima ribadito nei confronti di SS.
Con il terzo motivo i ricorrenti deducono erronea applicazione dell'art.
2-ter l. 31 maggio 1965, n. 575, con riferimento alla misura di prevenzione patrimoniale. Lamentano innanzitutto che tale misura sia fondata su un grave travisamento dei fatti, perché all'epoca dei primi acquisti ritenuti sospetti SS non aveva alcun nucleo familiare da mantenere, avendo contratto solo nel 1987 il matrimonio dal quale nacquero poi due figli, mentre sino al 1986 egli aveva vissuto con la madre, titolare di una pensione. Aggiungono, poi, che illegittimamente non si è tenuto conto dei proventi derivanti dalla coltivazione dei fondi confiscati, benché quei redditi non potevano considerarsi illeciti.
Con il quarto motivo i ricorrenti deducono mancata assunzione e considerazione di prove decisive e vizio di motivazione del decreto impugnato. Lamentano che i giudici del merito, oltre a non prendere in considerazione i documenti contabili esibiti dalla difesa, si fondarono su una perizia d'ufficio che pure avevano considerato inattendibile;
disattesero criteri di valutazione ragionevoli e accreditati, mentre adottarono criteri del tutto illogici, come quello di calcolare il valore di acquisto dei beni mediante riduzione del loro valore attuale in ragione degli indici di svalutazione monetaria, peraltro riferiti all'anno 1993 anziché all'anno 1996 in cui era stata redatta la perizia d'ufficio; considerarono non computabile nei redditi leciti un contributo pubblico di oltre centotrenta milioni di lire impiegato, previa autorizzazione comunale, per la costruzione della casa di abitazione poi confiscata;
non valutarono adeguatamente il prezzo di stima del terreno sul quale questo fabbricato era stato realizzato ne' le spese di costruzione;
ritennero tutti simulati i prezzi delle compravendite di analoghi immobili prodotti per comparazione dalla difesa.
3. Sono fondati i primi due motivi del ricorso dei coniugi SS.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, "in tema di applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali nei confronti di appartenenti ad associazioni mafiose, se la pendenza di un procedimento penale per associazione di stampo mafioso non è di per sè sufficiente a legittimare l'applicazione delle misure, nondimeno il Tribunale deve valutare autonomamente gli elementi emergenti dal procedimento sotto il profilo delle esigenze proprie del processo di prevenzione e in tale sede non è richiesto che la chiamata di correo sia necessariamente accompagnata da quei riscontri estrinseci individualizzati necessari per la sua utilizzazione ai fini della formazione della prova dibattimentale, purché non vi sia ragione di sospettare che l'accusa a carico del chiamato possa essere stata fuorviata da ragioni personali. L'affinità tra i giudizi indiziari e prognostici propri dell'emissione delle misure cautelari e dell'applicazione delle misure di prevenzione inducono infatti ad applicare anche a quest'ultima ipotesi i criteri elaborati in tema di applicazione delle misure cautelari" (Cass., sez. VI, 26 aprile 1995, Calà, m. 201700).
In altre sentenze, per la verità, si sostiene che "il giudice della prevenzione non è vincolato alla osservanza dell'art. 192 c.p.p., norma che è funzionale all'accertamento della responsabilità penale, potendo egli fondare il proprio convincimento su elementi di minore efficacia probatoria, i quali siano idonei a dimostrare, sul piano indiziario, che il prevenuto sia persona socialmente pericolosa" (Cass., sez. VI, 29 gennaio 1998, Consolato, m. 210819). Ma è comunque indiscusso che "in materia di applicazione di misure di prevenzione il giudizio di pericolosità presuppone un'oggettiva valutazione di fatti sintomatici della condotta abituale e del tenore di vita del proposto, da accertare in modo tale da escludere valutazioni meramente soggettive da parte dell'autorità proponente, il cui giudizio può basarsi anche su elementi che giustifichino sospetti o presunzioni, purché obiettivamente accertati, come i precedenti penali, l'esistenza di recenti denunzie per gravi reati, il tenore di vita, l'abituale compagnia di pregiudicati e di soggetti sottoposti a misure di prevenzione, ed altre manifestazioni oggettivamente contrastanti con la sicurezza pubblica, in modo che risulti esaminata globalmente l'intera personalità del soggetto come risultante da tutte le manifestazioni sociali della sua vita" (Cass., sez. I, 8 marzo 1994, Scaduto, m. 197671, Cass., sez. I, 9 dicembre 1991, Garozzo, m. 188902). Infatti il giudice, sebbene non debba raggiungere la prova dell'appartenenza ad una associazione mafiosa, deve, però, raccogliere un contesto indiziario univoco sufficientemente indicativo della pericolosità del soggetto (Cass., sez. VI, 27 maggio 1997, Di Giovanni, m. 208310); una pericolosità che il legislatore presume nei confronti delle persone indiziate di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso (Cass., sez. I, 19 maggio 1995, m. 201756). Nel caso in esame la misura di prevenzione è stata applicata esclusivamente sulla base delle dichiarazioni del chiamante in correità ET AM.
In realtà vengono indicati come elementi di riscontro di tali dichiarazioni le frequentazioni con "uomini d'onore" riferite dalla polizia giudiziaria a conclusione di indagini pregresse. Ma nulla dice il provvedimento impugnato in ordine allo specifico valore indiziante di tali frequentazioni: non offre alcun elemento di valutazione che consenta di comprendere il contesto, le finalità, gli interessi, le occasioni di tali frequentazioni;
ne' chiarisce l'origine e i risultati delle indagini della polizia giudiziaria nell'ambito delle quali quelle frequentazioni furono osservate. Sicché la chiamata di correo di UZ rimane priva di riscontri effettivi, non potendo certamente considerarsi indicativi di un'appartenenza mafiosa i precedenti per contrabbando e falso nummario del proposto.
Nè i giudici d'appello offrono una qualsiasi valutazione della dedotta assoluzione di OG SS da parte del Tribunale di Marsala, sopravvenuta, in data 24 luglio 1996, alla pronuncia del tribunale;
con la conseguenza che la carenza di riscontri rispetto alla chiamata in correità assume, particolare incidenza attenuatrice del valore indiziario delle dichiarazioni rese da dal collaboratore di giustizia. Lo stesso rinvio a giudizio di SS per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. viene riferito come dato meramente formale, senza ulteriori indicazioni sui contenuti probatori del processo, al di là delle dichiarazioni di ET AM.
Il Procuratore generale preso questa Corte rileva che la protratta, e quindi costosa, latitanza di SS è sintomo della sua appartenenza alla mafia;
ma, a parte ogni considerazione in ordine al peso probatorio di questa argomentazione, si tratta evidentemente di una valutazione di merito aggiuntiva, estranea alle motivazioni esibite nel provvedimento impugnato, e non proponibile ex novo nel giudizio di legittimità.
D'altro canto la contraddittorietà del decreto impugnato, denunciata anche dal pubblico ministero ricorrente con riferimento alla parte in cui si è ridotta apoditticamente l'entità della misura personale e della cauzione, è un evidente sintomo di perplessità della motivazione;
e dimostra ulteriormente l'esigenza di una nuova valutazione del caso da parte dei giudici del merito. I rimanenti motivi del ricorso dei coniugi SS e il ricorso del pubblico ministero rimangono assorbiti dal conseguente annullamento con rinvio della decisione impugnata.
P.Q.M.
La Corte annulla il decreto impugnato con rinvio alla Corte d'appello di Palermo per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 1999