Sentenza 1 giugno 2006
Massime • 1
È configurabile il reato di inosservanza del dovere di diligenza nella custodia delle armi a carico del proprietario delle stesse il quale, dichiarato fallito, abbia omesso di comunicare all'autorità di pubblica sicurezza la cessazione della custodia delle armi come conseguenza della consegna dell'immobile, ove le stesse si trovavano, al curatore del fallimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/06/2006, n. 21909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21909 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 01/06/2006
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 773
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 035925/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA ZO, N. IL 08/11/1928;
avverso SENTENZA del 28/09/2004 del TRIBUNALE di MESSINA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIRACCINI PAOLA;
rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. Dott. Martusciello chiedeva l'annullamento senza rinvio per non aver commesso il fatto;
Rilevato che il difensore non è comparso.
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Messina condannava LA NC alla pena di 516 Euro di ammenda per il reato di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 20, comma 2, per aver omesso di custodire con la dovuta diligenza armi comuni da sparo regolarmente denunciate. In motivazione si evidenziava che l'imputato era stato dichiarato fallito e che le armi erano state rinvenute per caso dal curatore nell'immobile acquisito al fallimento, molti anni dopo che era stato abbandonato dal proprietario, e senza che questi, al momento di consegnare i propri beni al curatore, lo avesse informato della presenza delle armi, che venivano rinvenute in un armadio non chiuso a chiave.
Contro la decisione presentava appello l'imputato, poi convertito in ricorso, e deduceva violazione di legge in quanto rilevava di essere stato privato di ogni rapporto con le suddette armi fin dal 22/4/1994, data in cui aveva consegnato il bene immobile con tutto ciò che vi era dentro al curatore.
La Corte ritiene che il ricorso debba essere rigettato. In primo luogo deve essere rilevato che ai sensi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 8, le autorizzazioni di polizia sono personali e non possono essere in alcun modo trasmesse a terzi, con la conseguenza che non può essere considerato un discrimine la presenza in casa dell'imputato o la sua assenza, incombendo sul titolare dell'autorizzazione l'obbligo della custodia indipendentemente dal controllo materiale esercitabile sul bene. Il suo dovere di custodia, invero, sarebbe potuto venir meno solo a seguito di una comunicazione all'autorità di polizia della necessità di abbandonare le armi in conseguenza del suo fallimento. Deve infine aggiungersi che sul fatto materiale e cioè l'inidoneità della custodia a garantire la sicurezza delle armi non vi è nel ricorso alcuna contestazione e la sentenza appare ben motivata sulle caratteristiche della detenzione priva di qualunque precauzione. Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 1 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2006