Cass. pen., sez. I, sentenza 01/06/2006, n. 21909
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Sentenza 1 giugno 2006

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È configurabile il reato di inosservanza del dovere di diligenza nella custodia delle armi a carico del proprietario delle stesse il quale, dichiarato fallito, abbia omesso di comunicare all'autorità di pubblica sicurezza la cessazione della custodia delle armi come conseguenza della consegna dell'immobile, ove le stesse si trovavano, al curatore del fallimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 01/06/2006, n. 21909
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21909
    Data del deposito : 1 giugno 2006

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