Sentenza 9 luglio 2003
Massime • 1
Non osta all'applicazione di una nuova misura di prevenzione la circostanza che sia ancora in atto un'analoga misura precedentemente inflitta e non opera, in questo caso, il limite temporale massimo di cinque anni per la durata complessiva delle due distinte misure, allorché l'adozione di quella nuova e successiva trovi la sua base giustificativa in fatti e accertamenti posteriori e sopravvenuti rispetto a quelli presi in esame in occasione dell'emissione della precedente, con l'effetto che i distinti giudizi di pericolosità non sono la risultante di una valutazione frazionata della stessa realtà, ma l'esplicitazione di un percorso valutativo rapportato a dati di fatto distinti e diversi, perché riferibili a momenti diversi del sistema di vita del proposto. Pertanto, l'esecuzione della nuova misura si salda con quella della prima senza soluzione di continuità, non esistendo, in linea di principio, ostacoli al cumulo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/07/2003, n. 36791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36791 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Pasquale Trojano Presidente
1. Dott. Bruno Oliva Consigliere
2. Dott. Nicola Milo Consigliere
3. Dott. Arturo Cortese Consigliere
4. Dott. Francesco Paolo Gramendola Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1) P.G. presso la Corte d'Appello di Bari;
2) AM LE, nato a [...] il [...];
avverso i decreti 7 novembre 2002 e 9 gennaio 2003 della Corte d'Appello di Bari.
Visti gli atti, i decreti denunziati e i ricorsi;
udita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dr. Nicola Milo;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Dr. G. Izzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso del AM e l'annullamento con rinvio del decreto 7 novembre 2002 e senza rinvio di quello 9 gennaio 2003.
FATTO E DIRITTO
A AM LE, già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. in forza del decreto 15 luglio 1996 del Tribunale di Bari (aggravata con ulteriore decreto 1 giugno 1998) in corso di esecuzione, erano state applicate, con decreto 10 aprile 2001 dello stesso Tribunale, la nuova misura della sorveglianza con obbligo di soggiorno per la durata di anni tre, la cauzione di lire 5.000.000 e la confisca di alcuni beni. La Corte d'Appello di Bari, con decreto 7 novembre 2002, riformando parzialmente la decisione 10 aprile 2001, pur ritenuta autonoma rispetto ai decreti del 1996 e del 1998, disponeva l'aggravamento della misura personale, aumentando di un anno la durata di tre anni e sei mesi fissata con questi ultimi decreti, e confermava l'obbligo di soggiorno e del versamento della cauzione.
La stessa Corte d'Appello, su sollecitazione della difesa del proposto, con successivo decreto 9 gennaio 2003 emesso de plano, chiariva che il disposto aumento di un anno della durata della misura ancora in corso sostituiva il periodo di anni tre fissato con il decreto del 10 aprile 2001. Hanno proposto ricorso per cassazione il P.G. presso la Corte territoriale e il AM.
Il primo ha censurato entrambi i decreti emessi dal giudice distrettuale, deducendo - quanto al primo, l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale, nonché la manifesta illogicità della motivazione, sotto il profilo che la misura adottata il 10 aprile 2001 doveva ritenersi nuova ed autonoma e non un aggravamento, per durata, di quella ancora in corso e geneticamente riconducibile ai decreti 1996/98, e - quanto al secondo - la sua abnormità, perché adottato al di fuori di ogni regola del contraddittorio.
Il AM, impugnando il solo decreto 7 novembre 2002, ha lamentato la violazione della legge penale, perché non poteva essere adottata una nuova misura di prevenzione, mentre era in corso di esecuzione altra precedente.
La difesa del AM ha depositato memoria datata 24 giugno 2003, con la quale, dopo avere ribadito quanto affermato in ricorso, ha contrastato il gravame del P.G., sostenendo che, pur a volere accedere alla tesi della legittimità di una nuova misura di prevenzione, la durata di questa era stata fissata dal giudice in un anno, sulla base di una valutazione di merito non censurabile. Preliminarmente, essendo state effettuate due distinte fascicolazioni dei ricorsi avverso il decreto 7 novembre 2002 (n. 46331/029 e del ricorso avverso il decreto 9 gennaio 2003 (n. 8489/03), deve essere disposta la loro riunione per la trattazione congiunta, stante la stretta connessione dei temi di verifica proposti.
Il ricorso del P.G. avverso il decreto 7 novembre 2002 della Corte d'Appello di Bari è fondato. Ed invero, tale decreto è viziato da erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione. In esso, infatti, pur dandosi atto, nella parte motiva, che, rispetto alla misura di prevenzione ancora in corso e disposta con i decreti del 15 luglio 1996 e dell'1 giugno 1998, trattasi "dell'imposizione di una misura autonoma, imposizione ammissibile, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso", si conclude, nella parte dispositiva, per l'aggravamento della misura in corso, mediante aumento di un anno della sua durata;
tutto ciò nel presupposto che dovevasi in ogni caso rispettare il limite massimo temporale di cinque anni, che sarebbe stato invece superato dall'applicazione congiunta delle due misure.
L'iter logico-giuridico è viziato, perché tale regula iuris deve ritenersi operativa soltanto con riferimento ad una stessa misura (e al suo eventuale aggravamento) o anche a più misure, adottate, però, in relazione ad un'identica realtà fattuale, da valutarsi globalmente e non in modo frazionato, quale espressione della pericolosità sociale del proposto.
Non osta, invece, all'applicazione di una nuova misura di prevenzione la circostanza che sia ancora in atto un'analoga misura precedentemente inflitta e non opera, in questo caso, il limite temporale massimo di cinque anni per la durata complessiva delle due distinte misure, che rimangono autonome ed indipendenti e non vanno confuse tra loro in un tertium genus, che ne oscura i presupposti legittimanti e ne ridimensiona gli effetti operativi. L'adozione della nuova e successiva misura deve trovare, però, la sua base giustificativa in fatti ed accertamenti successivi e sopravvenuti rispetto a quelli presi in esame in occasione dell'emissione della misura precedente, con l'effetto che i distinti giudizi di pericolosità non sono la risultante di una valutazione frazionata della stessa realtà, ma la esplicazione di un percorso valutativo rapportato a dati fattuali distinti e diversi, perché riferibili a momenti diversi del sistema di vita del proposto.
L'esecuzione della nuova misura è destinata, quindi, a saldarsi con quella della prima senza soluzione di continuità, non esistendo, in linea di principio, ostacoli al cumulo (cfr. in senso sostanzialmente conforme, Sez. I 8/2/1983, Capizzi;
Sez. I 6/3/1985, Scillari;
Cass. Sez. I 21/1/1986, Nirta;
Sez. V 14/7/1993, Marchese;
Sez. I 7/2/01, Libri). Nel caso in esame, è indubbio che col decreto del Tribunale di Bari in data 10 aprile 2001 era stata imposta al AM una nuova misura di prevenzione, ancorata a dati di fatto nuovi e successivi ai precedenti decreti del 1996/98 e sintomatici della pericolosità qualificata a norma degli art. 1 e ss. della legge n. 575/65 (capo e promotore di un sodalizio criminoso ex art. 416 bis cod. pen., dedito al contrabbando di t.l.e.), tanto che gli erano stati imposti l'obbligo di soggiorno, la cauzione e la misura reale della confisca di alcuni beni. Di tanto prende atto la Corte territoriale, ma contraddittoriamente, confondendo i termini della questione sottoposta al suo esame, dispone l'aggravamento, quanto a durata, della precedente misura del 1996. Nè può ritenersi, come si sostiene nella memoria difensiva presentata nell'interesse del AM, che la Corte barese abbia inteso determinare la durata della nuova misura in un anno, stante il chiaro e diverso tenore del provvedimento, che, in maniera distonica, conclude per l'aggravamento, nell'erroneo presupposto che la durata complessiva delle misure imposte non può superare i cinque anni.
In accoglimento, quindi, del ricorso del P.G., il decreto 7/11/02 della Corte d'Appello di Bari va annullato con rinvio, per nuova deliberazione, alla medesima Corte, che dovrà adeguarsi al principio innanzi fissato, pur libera di determinare, nell'esercizio del suo potere discrezionale, la durata della nuova misura di prevenzione.
Tale soluzione risolve a monte e assorbe la questione proposta dallo stesso P.G. con il ricorso avverso il decreto 9/1/03 della Corte barese.
Consequenziale è il rigetto del ricorso del AM, che va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Dispone la riunione del procedimento n. RG 8489/03 al procedimento n. RG 46331/02.
In accoglimento del ricorso del P.G. avverso il decreto 7/11/02 della Corte d'Appello di Bari (ivi assorbito il ricorso dello stesso P.G. avverso il successivo decreto 9/1/03), annulla detto decreto e rinvia per nuova deliberazione alla medesima Corte d'Appello. Rigetta il ricorso del AM, che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 29 SETTEMBRE 2003.