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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 05/03/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito di deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 672/2018 promossa da:
, rappresentato e difeso dagli avvocati Oriana Pisanti e Francesco Parte_1
Pino e con gli stessi elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
contro
già Controparte_1 Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria
Rosaria Fusco e Francesco Arrotta e con gli stessi elettivamente domiciliata come in atti
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.01.2018, il ricorrente indicato in epigrafe conveniva in giudizio la società in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
chiedendo di “1)- Accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità e/o inefficacia
e/o invalidità delle sanzioni disciplinari di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione di 10 giorni, della multa di 4 ore della retribuzione e di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione di 6 giorni, adottate rispettivamente con lettere del 20.11.2015, 07.03.2016 e 07.12.2016, per l'insussistenza di tutti i fatti e degli addebiti contestati, anche perché comunque non proporzionali, e per tutte le causali tutte di cui al presente ricorso 1.a)- Per effetto dell'accoglimento del precedente punto, condannare la società resistente (P.I. e C.F. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante p.t. […] alla restituzione e/o pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 772,62 (di cui € 391,90 per la 1° sanzione qui impugnata di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per 10 giorni, € 44,80 per la 2° sanzione qui impugnata della multa di 4 ore della retribuzione ed € 335,92 per la 3° sanzione qui impugnata di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per 6 giorni), o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di rimborso della retribuzione indebitamente trattenuta e/o non pagata nelle busta paga di Dicembre
2015, Marzo 2016 e Dicembre 2016, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione di ciascun credito e fino all'effettivo soddisfo. 2)- Condannare la società resistente
in persona del legale rappresentante p.t., […] al pagamento, in favore Controparte_2 del ricorrente, della complessiva somma di € 9.548,57, come da conteggi analitici allegati al presente ricorso e che costituiscono parte integrante dello stesso, di cui € 6.368,57 a titolo di differenze dovute per il mancato allineamento all'Accordo Economico AIOP 2006 – 2007 (paga ordinaria, tredicesima mensilità, ferie, festività, carenza - malattia, ex festività, permesso straordinario per matrimonio, permesso straordinario donazione di sangue) ed € 3.180,00 a titolo di Premio di Incentivazione (di cui € 2.700,00 a titolo di Premio di Incentivazione per le 258 giornate lavorative annuali ed € 480,00
a titolo di quota aggiuntiva (maggiorazione) del Premio di Incentivazione per ogni giorno di presenza oltre i 258 giorni e fino a un tetto di 267 giorni), ex art. 65 del CCNL AIOP, non corrisposto, o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, per le causali tutte di cui innanzi, con rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla maturazione di ciascun credito e fino all'effettivo soddisfo. 3)- Emettere ogni eventuale ed ulteriore provvedimento che sarà ritenuto di giustizia” con condanna della resistente al pagamento delle spese e delle competenze del presente giudizio.
A sostegno della domanda, il ricorrente, premettendo di essere dipendente della società resistente dal 11.10.2007 come fisioterapista inquadrato nel livello D del CCNL di categoria in virtù di contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time di 30 ore settimanali, esponeva che la società datrice di lavoro, a partire dall'anno 2012, avrebbe avviato nei suoi confronti “numerose contestazioni disciplinari, tutte infondate, alcune delle quali non hanno dato seguito ad alcuna sanzione, altre impugnate innanzi alla già D.T.L., altre ancora oggetto del presente ricorso” asseritamente riguardanti “fatti mai accaduti, comportamenti mai assunti o, comunque, fino ad allora tollerati dalla società resistente e/o divenuti prassi” (cfr. ricorso).
In particolare, deduceva che, con lettera del 19.10.2015, gli si addebitava di aver lasciato, in data 25.09.2015, le apparecchiature elettromedicali, presso il reparto di fisiochinesiterapia sito al terzo piano della struttura, dal ricorrente utilizzate nel suo turno di lavoro – dalle ore
15,00 alle ore 20,00 – ancora in funzione nonché di aver incautamente lasciato attivato l'impianto di sicurezza dei box di terapia e non in ordine nei box, rilevando, inoltre, la sussistenza di una recidiva, sul presupposto che il ricorrente sarebbe già incorso, in data
13.02.2015, in un provvedimento disciplinare di cinque giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione e che, con lettera del 07.11.2015, gli stessi fatti venivano contestati con riferimento alla giornata lavorativa del 13.10.2025.
Specificava, tuttavia, che, mentre, con riferimento ai fatti del 25.09.2015, con lettera del
20.11.2025, a seguito di giustificazioni rese dal ricorrente, allo stesso, veniva irrogata la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per 10 giorni, in relazione ai fatti del 13.10.2015, a fronte di giustificazioni di identico contenuto a quelle rese alla contestazione datata 19.10.2015, alcuna sanzione disciplinare veniva inflitta dalla resistente al lavoratore;
al riguardo, il ricorrente precisava che, sin dall'assunzione, sarebbe stata sua consuetudine disattivare l'impianto di sicurezza del box nonché ordinare tutte le attrezzature del box, nonostante, solo con ordine di servizio del 23.11.2015 e, dunque, circa due mesi dopo la data oggetto della prima contestazione in questa sede impugnata, la società disponesse l'obbligo di registrare sulla c.d. scheda paziente – diario clinico il numero dell'apparecchiatura elettromedicale utilizzata per effettuare il trattamento al paziente e di comunicare tempestivamente, nella stessa giornata, eventuali malfunzionamenti delle apparecchiature.
Ancora, deduceva che, con lettera del 22.02.2016, la resistente contestava al ricorrente il ritardato inizio del lavoro senza giustificazione in una serie di giornate meglio specificate in ricorso (cfr. pagine 5 e 6) – rilevando, inoltre, la sussistenza della recidiva – a fronte della quale, non accogliendo le giustificazioni rese dal lavoratore, allo stesso veniva irrogata la sanzione della multa dell'importo di 4 ore della retribuzione;
al riguardo, il ricorrente precisava che tutti i dipendenti della resistente mai avrebbero comunicato e/o giustificato alla società datrice di lavoro ritardi a lavoro di pochi minuti e che mai, in ogni caso, avrebbero ricevuto contestazioni disciplinari e/o sanzioni o rimproveri di alcun tipo in merito, riferendo, inoltre, che lo stesso istante, prima della contestazione del 22.06.2016, a fronte di ritardi al lavoro di pochi minuti, non comunicati o giustificati, non avrebbe ricevuto alcuna contestazione disciplinare, bensì solo trattenute sulla retribuzione per i minuti di lavoro non prestato ed, ancora, che il ritardo al lavoro di 55 minuti del 06.02.2016
– oggetto di contestazione disciplinare – unico ritardo contestato superiore a pochi minuti, dovuto ad un malore del genitore del sig. , in base a quanto prospettato in ricorso, Pt_1
sarebbe stato comunicato dal ricorrente telefonicamente al datore di lavoro.
Infine, il lavoratore deduceva che, con lettera del 07.11.2016, la società contestava al CP_2
ricorrente un comportamento negligente in servizio ed irregolarità nell'espletamento dei compiti assegnati in relazione alla mancata registrazione delle terapie in una serie di giornate lavorative elencate in ricorso (cfr. pagine 9 e 10), con contestazione della recidiva.
Ritenute insufficienti le giustificazioni, l'istante riferiva che, in data 07.12.2016, gli veniva comminata la sanzione della della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per 6 giorni.
L'istante, premettendo che, sin dall'assunzione, avrebbe effettuato, alle dipendenze della resistente, terapie a ciclo continuo – senza, cioè, alcun intervallo di tempo tra una terapia e l'altra – esponeva, inoltre, che, con ordine di servizio del 27.03.2014, la società datrice di lavoro avrebbe disposto l'acquisizione quotidiana delle presenze dei pazienti con passaggio del codice a barre posto sulla scheda firma-presenza sotto il lettore ottico presente in ciascun piano e con controfirma a penna dell'operatore e del paziente, e che, con ordine di servizio del 11.09.2015, che non annullava e/o sostituiva quello precedente, sarebbe stato comunicato al ricorrente l'obbligo di registrare le firme presenza dei pazienti dallo stesso presi in carico nella giornata di effettuazione del trattamento stesso attraverso i sistemi informatici presenti sul piano dove il dipendente opera o, in caso di malfunzionamento, su altro piano della struttura o presso l'accettazione; dedotto, tuttavia, che il sistema informatico di registrazione delle firme presenze dei pazienti sarebbe continuamente ed in maniera prolungata soggetto a malfunzionamenti e/o guasti sin dalla sua installazione,
l'istante affermava che, nonostante l'ordine di servizio del 11.09.2015, la , per il CP_2
tramite del sig. avrebbe disposto comunque che i fisioterapisti non si Parte_2
recassero presso i PC situati su altri piani della struttura, potendo gli stessi essere non funzionanti e in quanto le terapie sarebbero state ugualmente registrate dai fisioterapisti con un sistema manuale, senza, quindi, pregiudicare il corretto monitoraggio del numero delle prestazioni erogate dall'azienda.
Aggiungeva, in ogni caso, di aver tempestivamente segnalato, insieme agli altri fisioterapisti della struttura, il suddetto guasto del sistema informatico – avvenuto dal 29.08.2016 al
07.11.2016 – al sig. addetto all'accettazione ed unico a conoscere la Parte_2
procedura di registrazione ed a saper operare sul sistema, il quale, in riscontro alla segnalazione, avrebbe comunicato che il guasto era già conosciuto dalla società datrice di lavoro e di continuare, come in analoghe occasioni, ad effettuare le terapie senza la registrazione informatica, riportando l'effettuazione della terapia solo sulle schede presenza dei pazienti;
specificava, in ogni caso, di aver osservato tali indicazioni, anche in altre occasioni – sia precedenti che successive alla contestazione disciplinare del 07.11.2016, precisando anche il numero del macchinario utilizzato e l'orario della terapia.
Tanto premesso, il ricorrente lamentava la illegittimità delle sanzioni irrogate per insussistenza dei fatti contestati per i motivi espressi in ricorso nonché il rimborso della retribuzione indebitamente trattenuta;
agiva, inoltre, per il riconoscimento delle differenze retributive derivanti dall'Accordo Economico AIOP 2006/2007, chiedendo la somma, maturata dal settembre 2010 al 31.12.2013, di euro 6.368,57, già richiesta mediante pec del
27.12.2013. Infine, chiedeva con il presente giudizio la corresponsione del premio incentivazione ex art. 65 AIOP 2005 per il periodo dal 11.10.2007 al 31.07.2014 ed, ancora, differenze a vario titolo (tredicesima mensilità, ferie, festività, carenza-malattia, ex festività, permesso straordinario per matrimonio, permessi straordinari retribuiti donatore di sangue).
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva la società resistente, la quale eccepiva la nullità e l'infondatezza del ricorso e che, nel merito, con diverse argomentazioni in fatto e in diritto, ne chiedeva il rigetto.
In particolare, la società convenuta deduceva la legittimità delle sanzioni disciplinari irrogate ed in questa sede impugnate ed, ancora, eccepiva l'intervenuta prescrizione delle differenze retributive rivendicate.
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza odierna, all'esito di trattazione disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni di cui alle note scritte ritualmente depositate, la causa è decisa con sentenza.
In corso di causa, la società resistente modificava la propria ragione sociale da “
[...]
in “ , come da visura Controparte_2 Controparte_1
storica allegata dal ricorrente con le note del 25.02.2025.
Il ricorso è soltanto parzialmente fondato e merita, pertanto, accoglimento nei limiti che seguono.
Va, in primo luogo, rigettata l'eccezione di nullità e/o inammissibilità del ricorso sollevata dalla società resistente, avendo parte ricorrente sufficientemente illustrato le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda la domanda consentendo, così, alla resistente di poter articolare la propria difesa ed alla giudicante di delibare sul fondamento della domanda.
La riprova di tale circostanza si ricava dalla lettura della memoria di costituzione, laddove viene compiutamente ed esaurientemente svolta la difesa della resistente, con particolare riferimento a tutti gli aspetti della fattispecie dedotta in giudizio.
Nel merito, va premesso che l'art. 7 della legge 300/1970, in una prospettiva di tutela del lavoratore nei confronti di interventi del datore di lavoro discrezionali o arbitrari, pone all'esercizio del potere disciplinare dello stesso precisi limiti, sia di ordine sostanziale sia di ordine procedurale, che possono definirsi - in contrapposizione, meramente logica, a quelli direttamente desumibili dall'art. 2106 c.c., norma fondante il potere disciplinare del datore, cui vanno ad aggiungersi - di carattere esterno.
Nel valutare la legittimità della sanzione disciplinare irrogata al lavoratore, risponde, pertanto, ad un corretto metodo d'indagine procedere - beninteso, in coerente applicazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nei limiti segnati dalle allegazioni delle parti - anzitutto all'accertamento dell'osservanza da parte del datore di lavoro degli oneri posti a suo carico dalla disciplina statutaria e solo successivamente, ove tale accertamento abbia avuto esito positivo, acclarare (questi i limiti interni) la veridicità e fondatezza degli addebiti contestati e, quindi, la proporzionalità della sanzione alla gravità dell'infrazione.
Appare opportuno altresì precisare che il complessivo sistema di garanzie delineato dall'art. 7 Statuto lavoratori, come successivamente specificato dalla elaborazione giurisprudenziale formatasi al riguardo, rappresenta esclusivamente un minimum di tutela in favore del lavoratore, essendo sempre consentito alle parti contrattuali, nell'esercizio dei propri poteri dispositivi - sia a livello collettivo quanto a livello individuale - prevedere ulteriori adempimenti di carattere procedurale a carico del datore di lavoro che intenda esercitare i propri poteri disciplinari o anche ulteriori limiti di natura sostanziale che vadano ad ampliare e, quindi, a rafforzare l'originario sistema di tutela.
Va, infine, evidenziato che i principi cardini posti a fondamento e a salvaguardia del diritto di difesa dei lavoratori nel procedimento disciplinare delineato dall'art. 7 Stat. Lav. consistono nella necessità che la contestazione degli addebiti sia specifica, da un lato, e immutabile nel suo contenuto, dall'altro. Si rileva, quanto al primo aspetto, che la contestazione degli addebiti deve essere precisa e circostanziata, delineando nei suoi tratti essenziali i fatti oggetto di censura disciplinare e le valutazioni che, in ordine a quei comportamenti, vi ricollega la parte datoriale. La necessità di circoscrivere l'ambito della contestazione degli addebiti nei suoi elementi materiali e soggettivi ha la funzione di consentire al lavoratore il concreto e fattivo esercizio del diritto di difesa.
Affinché tale diritto sia garantito, la contestazione deve rivestire il carattere della specificità, ovvero contenere le indicazioni necessarie e sufficienti per individuare materialmente il fatto, o i fatti, nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari, con l'evidente intento di porre il lavoratore nella condizione di conoscere con certezza il comportamento addebitatogli e potersi adeguatamente difendere.
Va, al riguardo, richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, in tema di sanzioni disciplinari a carico dei lavoratori subordinati, la contestazione dell'addebito ha lo scopo di consentire al lavoratore incolpato l'immediata difesa e deve, conseguentemente, rivestire il carattere della connessa specificità, ancorché senza l'osservanza di schemi prestabiliti e rigidi, purché siano fornite al lavoratore le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti addebitali, rispettando i principi di correttezza e garanzia del contraddittorio (cfr., ex multis,
Cass., sez. lav., 6 dicembre 2017, n. 29240; Cass. sez. lav., 15 maggio 2014, n. 10662; Cass., sez. lav., 5 luglio 2013, n. 16831).
Così brevemente tracciate le coordinate di riferimento, va disposto l'annullamento delle sanzioni disciplinari irrogate al ricorrente, per le ragioni che si vanno ad evidenziare.
Orbene, dall'attività istruttoria, svolta con l'espletamento della prova testimoniale – scevra di apprezzamenti valutativi da parte dei testi, che in questa sede non possono in alcun modo assumere rilievo – deve ritenersi che il datore di lavoro non abbia dimostrato – come era suo onere – che il dipendente abbia effettivamente violato le disposizioni ed i principi, come, invece, sostenuto in sede di memoria di costituzione e risposta.
In particolare, la teste di parte ricorrente , escussa all'udienza del TIone_1
13.04.2021, ha dichiarato: “ADR: “sono collega del ricorrente, lavoro attualmente presso la resistente con mansioni di fisioterapista, con il ricorrente tra l'altro, abbiamo frequentato l'Università insieme;
ADR: “il lavoro dei fisioterapisti è diviso in turni, io in particolare faccio turni di
6 ore, con terapie ogni mezz'ora, l'utilizzo della stanza e anche eventualmente dei macchinari avviene a seconda della disponibilità degli stessi al momento di effettuare la terapia, e dunque stanti gli orari molto serrati spesso la stanza viene lasciata al collega successivo che dovrà utilizzarla;
quanto all'utilizzo dei macchinari devo precisare che ogni macchinario è dotato di un timer e quindi si spegne automaticamente, ovvero resta accesa una spia di attivazione anche se lo stesso non è in funzionamento” ADR: “in alcuni periodi ho lavorato nello stesso turno del ricorrente e devo precisare che alla fine della seduta la cabina viene messa in ordine per rispetto del paziente e del collega che la utilizzerà dopo e preciso che non mi è mai capitato di trovare la cabina in disordine dopo che l'aveva utilizzata il ricorrente” Adr: “è capitato che il ricorrente arrivasse in ritardo, ma non mi sento di dire che ciò sia capitato in maniera frequente e devo precisare che tra colleghi ci si veniva incontro quando ciò accadeva, ovvero gli altri terapisti che coprivano il turno si occupavano di far accomodare il paziente di attivare il macchinario magari e predisporre alcune attività propedeutiche alla terapia in modo da non far pesare il ritardo sul paziente” TI
“circa i ritardi, devo precisare che mi è capitato raramente di arrivare in ritardo, forse soltanto un paio di volte, ad esempio a causa del traffico, e in tali casi è capitato che io abbia avvisato con una telefonata del mio ritardo per consentire anche ai colleghi di organizzarsi” ADR: “non ho mai ricevuto contestazione disciplinare per i ritardi, che ripeto sono stati davvero pochissimi e di lieve entità nel mio caso” ADR: “su ogni piano è presente un terminale dove si fa una sorta di badge e attesta la presenza, in ogni caso la registrazione delle terapie viene da sempre fatta anche cartaceamente, ogni terapista annota su una scheda cartacea l'indicazione del paziente, della terapia effettuata e della seduta in cui viene effettuata con la sottoscrizione del terapista;
a tale prassi di annotazione cartacea si TI è affiancata in un secondo momento una registrazione nel sistema informatico” “non posso sapere se il ricorrente abbia mai omesso di effettuare l'annotazione cartacea sulla scheda paziente le terapie effettuate, ciò che posso riferire è che per un periodo di tempo tutti noi abbiamo omesso di inserire nel sistema informatico le terapie effettuate perchè il TI monitor presente sul piano è stato per lungo tempo fuori uso” “vi è un ordine di servizio col quale ci viene indicato che nel caso di malfunzionamento del monitor sul piano dovevamo recarci presso l'accettazione o presso i monitor presenti sugli altri piano per effettuare l'annotazione, io personalmente quando mi è capitato mi sono recata in accettazione e mi è stato riferito di soprassedere perché l'azienda era a conoscenza del malfunzionamento e, alla luce dei ritmi serrati tra una seduta di terapia e l'altra, era sufficiente l'annotazione cartacea;
devo precisare che tale comunicazione all'accettazione è stata da me effettuata mediante citofono alla stessa e devo altresì precisare che l'ordine di servizio a cui ho fatto riferimento era un ordine di servizio generale e antecedente al malfunzionamento verificatosi al Testi monitor sul piano” “ho un contenzioso in corso dello stesso tenore del presente, per le contestazioni disciplinari che mi sono state mosse dalla resistente, devo precisare che le contestazioni
a me mosse riguardano comportamenti per gli stessi giorni e gli stessi orari contestati al , Pt_1
quindi con i medesimi macchinari”.
Ancora, l'altra teste di parte ricorrente, RA , escussa all'udienza del TIone_3
17.03.2022, dichiarava: “ADR: “sono ex collega del ricorrente, ho lavorato al Cefin per 13 anni fino al febbraio 2021; ADR: “ho un giudizio in corso con la resistente per una questione simile alla presente, ho avuto cioè anche io una contestazione disciplinare che ho impugnato: la mia contestazione riguardava un ritardo nell'inizio di una terapia, preciso che ero impegnata con il Direttore Sanitario che mi aveva convocata e poi di essermi recata nella stanza di altra collega per prendere del materiale con il quale dovevo lavorare con il bambino che era mio paziente in quel momento;
ADR: “io sono TI una logopedista, mentre il ricorrente è un fisioterapista;
“non mi capitava di avvicendarmi con il ricorrente nell'utilizzo dei box di lavoro, essendo le nostre mansioni differenti, svolgevamo il lavoro in piani differenti del centro, sicuramente ci incrociavamo con il ricorrente, conseguentemente non so riferire se il ricorrente abbia mai lasciato in disordine la stanza dopo aver effettuato le terapie o i macchinari accessi dopo le stesse; lavorando in locali e zone diverse del centro perché avevamo mansioni diverse non posso riferire nulla al riguardo;
ADR: “può essere capitato che il ricorrente sia arrivato in ritardo presso il centro, è capitato anche a me a volte, e a quanto ne so bastava avvisare la segreteria del ritardo e non è mai capitato nulla: la prassi era dunque quella di avvisare telefonicamente che c'era un ritardo”
ADR. “posso dire che quasi tutti facevamo qualche ritardo e sempre avvisavamo il centro tramite una telefonata, ma ciononostante per alcuni, nonostante avessero avvisato, ciò si
è tradotto in una sanzione disciplinare: devo dire che ho notato alcune disparità di trattamento al riguardo, in particolare nel periodo 2016, quando c'è stata l'iscrizione al sindacato di alcuni dipendenti, ovvero la disparità che ho notato era tra i lavoratori iscritti e non” ADR: “per quanto attiene alle registrazioni delle prestazioni in particolare vi era una scheda cartacea del paziente che veniva compilata manualmente con l'indicazione della prestazione effettuata, in più per ogni piano di lavoro c'era un badge dove caricavamo la prestazione effettuata nel sistema informatico e questo sistema che ho riferito era uguale per tutti” Adr: “è capitato a volte che il sistema informatico non funzionasse e in tal caso compilavamo solo la scheda cartacea e io in particolare comunicavo il malfunzionamento del badge al sig.
di detto malfunzionamento, ovvero era l'addetto alla segreteria a cui Parte_2 facevo riferimento per detti malfunzionamenti;
devo dire che capitava molto spesso che il badge non funzionasse e solitamente era sufficiente avvisare la segreteria come ho detto e compilare la sola scheda cartacea”; ADR: “non ho mai ricevuto alcuna contestazione in ordine al mancato badge della scheda”.
Con riferimento alle dichiarazioni rese dai testi di parte resistente, invece, il teste Parte_2
escusso all'udienza del 04.07.2024, ha riferito: “ADR: “Sono dipendente della
[...] resistente con mansioni di impiegato amministrativo sin dal 2001; per questo, conosco il ricorrente, TI che è stato mio collega e che svolgeva le mansioni di fisioterapista”; “Ricordo che il ricorrente, nello svolgimento delle sue mansioni, aveva lasciato i macchinari accesi;
che io ricordi, si è trattato di un'occasione. Nello specifico, non so di quale macchinario si trattasse, anche perché io lavoravo al piano terra mentre lui al terzo. Mi ricordo di questa circostanza perché, dopo il fatto, ci sono state delle contestazioni nei confronti di un po' tutti i dipendenti del piano e ricordo che nella Segreteria ci occupammo della trasmissione di tali contestazioni ai dipendenti. Ciononostante, voglio specificare che io materialmente non ho visto il macchinario acceso. Ricordo che furono gli operai ad accorgersi di quanto TI accaduto e a segnalarlo”; “Per quanto riguarda gli orari di lavoro osservati dai fisioterapisti, ricordo che c'era il badge marcatempo che registrava entrata ed uscita nel turno mattutino o in quello pomeridiano. Ricordo che talvolta il ricorrente faceva ritardo e che avvisava in Segreteria, talvolta anche me personalmente in quanto lavoravo presso la Segreteria e lo ricordo anche perché tale ritardo era ad inizio turno – delle 8,00 del mattino o delle 15,00 – che si ripercuoteva sul paziente assistito. Ricordo che a volte i ritardi erano di 5-10 minuti ed altre volte erano più importanti, con ricadute sul piano organizzativo in quanto ogni incontro con il paziente dura normalmente mezz'ora. I motivi erano vari: foratura dello pneumatico, problemi di gestione con il padre che si era ammalato, traffico etc.” A domanda dell'avv. Fusco: “Sì, sono stato iscritto a vari sindacati ed attualmente sono iscritto alla CGIL. Ciononostante, non ho mai avuto contestazioni da parte del mio datore di lavoro”; A domanda dell'avv. Pisanti: “In merito alla prima contestazione, posso specificare che prima c'erano tre fisioterapisti per ogni turno” A domanda dell'avv. Pisanti: “Le stanze dei fisioterapisti non sono assegnate personalmente;
ciononostante, sono proprio i fisioterapisti che per prassi si assegnano una stanza tra loro, senza alcun provvedimento di assegnazione formale da parte del datore di lavoro. Era una loro organizzazione interna. Ogni stanza è provvista di 4-
5 macchinari e, quindi, per questo tendenzialmente non sono interscambiabili” A domanda dell'avv.
Pisanti: “All'epoca, c'erano fisioterapisti di FKT ed altri della neuromotoria;
c'erano, in particolare,
6-7 fisioterapisti di FKT, con cinque stanze ed una palestra. Specifico che nella palestra non c'erano
i macchinari. Le stanze non erano assegnate ad uso esclusivo dato il numero di stanze e di dipendenti; diciamo che le stanze erano assegnate tra loro a ciascun fisioterapista in base al turno. Poi non so riferire se tra loro poi si scambiassero le stanze;
io ricordo che talvolta sono salito sopra perché venivo chiamato per problemi al terminale e perciò vedevo come si erano organizzati tra loro con le stanze. Specifico che tale autorganizzazione non era giornaliera: ad esempio, era noto che, quando capitava il turno del ricorrente, lui svolgesse le sue mansioni in una determinata stanza, che nel turno successivo era occupata da altro fisioterapista” A domanda dell'avv. Pisanti: “In merito ai ritardi, ricordo che gli stessi venivano comunicati per prassi alla Segreteria e tutti i dipendenti facevano così. Che io sappia non ci sono stati altri dipendenti che hanno fatto ritardi che hanno ricevuto una contestazione disciplinare;
che io ricordi il ricorrente, almeno due volte a settimana, aveva un problema e questo lo ricordo proprio perché lavoravo in
Segreteria. Ritengo che sia questa la ragione per cui lui ha ricevuto la contestazione disciplinare, a differenza degli altri dipendenti che hanno fatto ritardo”. A domanda dell'avv. Pisanti: “In merito al metodo di registrazione della terapia, ciascun fisioterapista doveva compilare una scheda cartacea, recante un codice a barre da passare sotto una macchina per l'invio dei dati ed attestante l'effettuazione da parte del paziente della terapia, oltre che data, terapia effettuata e firma del fisioterapista che aveva svolto il trattamento;
c'era poi un'altra scheda recante firma del paziente, data e terapia” A domanda dell'avv. Pisanti: “Sul terminale può capitare un malfunzionamento;
in questi casi, mi avvisavano per informarmi del problema. A volte accadeva che la macchina non era stata spenta bene e che, quindi, andasse in blocco. In questi casi, si segnava solamente il cartaceo ed io di lì a poco mi recavo sopra
a sistemare il tutto, ripristinando l'attività. In detti casi, a meno che non fossi io ad inserire manualmente l'attività, tale attività non risultava dal terminale. Voglio altresì specificare che su ogni piano c'è un terminale e, quindi, volendo, i fisioterapisti avevano comunque la possibilità di spostarsi ma alla fine si evitava di farlo per non creare disagio, anche perché me ne sarei occupato io e, quindi, ero io a dire loro di non spostarsi, trattandosi di un problema momentaneo” A domanda dell'avv. Pisanti: “Poiché i terminali erano tutti collegati in rete, poteva capitare che saltasse la connessione e che si presentasse la problematica;
ciò, tuttavia, accadeva raramente, circa ogni 20 giorni o una volta al mese. Questo tipo di registrazione, in ogni Parte caso, era necessario per offrire i dati all' onde verificare che il paziente avesse effettivamente ricevuto il trattamento”. A domanda dell'avv. Pisanti: “Diciamo che i turni dei terapisti erano sempre gli stessi, per cui non si verificavano coincidenze sulla stessa stanza per quanto riguarda la turnazione
e, quindi, tutti potevano utilizzare la loro stanza “preferita””; A domanda dell'avv. Fusco: “Alla fine di ogni turno, c'era lo staff addetto alla pulizia ad occuparsi delle pulizie. Ciononostante, il fisioterapista era comunque tenuto a sistemare la stanza alla fine della terapia. Attualmente i trattamenti sono effettuati a ciclo continuo, senza interruzione;
nel 2015, la pulizia avveniva, in ogni caso, a fine turno”.
Alla medesima udienza, la teste ha dichiarato: “ADR: “Sono dipendente della TIone_4
dal 1996 e per questo conosco il ricorrente, che è mio collega e che svolge le mie stesse mansioni. CP_2
Capita che svolgiamo gli stessi turni. All'epoca dei fatti, l'organizzazione avveniva mettendoci d'accordo tra noi per quanto riguarda la stanza. Questa organizzazione dipendeva un po' dalla situazione. Nello svolgimento della prestazione, utilizzavamo dei macchinari e nelle nostre mansioni rientrava anche quella della sistemazione degli strumenti utilizzati e nello spegnimento dei macchinari. Non sempre capitava che io ed il ricorrente svolgessimo lo stesso turno, per cui non so riferire se il ricorrente, nell'espletamento delle attività, avesse omesso di spegnere i macchinari. Ciononostante, può capitare ed in quel caso ci si scusa. A me personalmente non è mai capitato perché sono molto precisa nel mio lavoro. In ogni stanza ci sono gli stessi macchinari. Raramente mi è capitato di fare ritardo a lavoro e ricordo di aver avvertito in anticipo in Segreteria in questi casi.
Quando coincidevano i nostri turni, ricordo che è capitato che il ricorrente arrivasse in ritardo”. ADR: “La registrazione delle prestazioni effettuate avveniva con badgeatura delle schede tramite computer avvalendoci di un codice a barre;
tale attività era demandata a noi fisioterapisti e ricordo che c'era anche un cartaceo, in caso di necessità, che veniva sottoscritto dal fisioterapista. Il cartaceo serviva in caso di problemi del terminale o in TI caso di problemi tecnici ma era raro che si presentassero problemi di questo tipo”;
“Ricordo che era previsto lo svolgimento di pulizie da parte degli operatori;
se al momento gli stessi non erano presenti, ricordo che venivano chiamati. Ricordo che alla fine del turno, in ogni caso, era prevista la pulizia della stanza” A domanda dell'avv. Fusco: “Io ho ricevuto una contestazione sempre per quanto riguarda la gestione del macchinario;
voglio precisare che è capitato ai colleghi del mio stesso turno di staccare completamente il macchinario, omettendo, dunque, lo spegnimento dello stesso. Per questo, la contestazione disciplinare è stata fatta anche a me, nonostante io non avessi materialmente omesso di spegnere il macchinario. Voglio precisare che non ho impugnato la contestazione e che mi sono scusata. Specifico, ancora, di essere iscritta ad una sigla sindacale. Ciononostante, non ho mai avuto problemi per questa ragione”;
A domanda dell'avv. Pisanti: “Essendomi scusata, a seguito della contestazione, non ho ricevuto sanzioni. Ricordo che misi per iscritto le mie scuse, dichiarando che sarei stata più attenta”; A domanda dell'avv. Pisanti: “Circa lo spegnimento del macchinario, c'è un bip che avvisa che è terminato il trattamento;
ciononostante, il macchinario resta funzionante. È necessario, poi, cliccare un pulsante per spegnere completamente il macchinario e staccare la spina. In questo modo, si disattiva la corrente e noi dobbiamo, quindi, assicurarci che la corrente sia effettivamente staccata.
Non ricordo se ci fosse un ordine di servizio in tal senso;
tuttavia, a monte è proprio previsto tra le nostre mansioni lo svolgimento di tale attività”; A domanda dell'avv. Pisanti: “Il bip che si attiva dipende dall'attività posta in essere con il macchinario;
il bip parte in automatico e bisogna premere il pulsante solamente per disattivare la macchina e staccare la corrente”. A domanda dell'avv. Pisanti:
“Ricordo che le contestazioni disciplinari sono capitate a chi faceva frequentemente ritardo; ciononostante, non ricordo a chi sia capitato e non so specificarlo”.
Ebbene, con riferimento alla contestazione con lettera del 19.10.2015, con cui si addebitava al ricorrente di aver lasciato, in data 25.09.2015, le apparecchiature elettromedicali dallo stesso utilizzate nel suo turno di lavoro ancora in funzione nonché di aver incautamente lasciato attivato l'impianto di sicurezza dei box di terapia e non in ordine nei box, gli esiti della prova orale non consentono di qualificare come rilevante, sul piano disciplinare, la condotta del ricorrente, tenuto conto altresì della genericità degli elementi probatori sui quali la società avrebbe fondato la contestazione.
Al riguardo, il teste di parte resistente riferisce espressamente che in Parte_2 un'unica occasione il , nello svolgimento delle sue mansioni, avrebbe lasciato i Pt_1
macchinari accesi, precisando, tuttavia, di non ricordare neppure visto il macchinario, del quale non ricorda neppure la tipologia;
lo stesso teste, peraltro, riferisce di una serie di TI contestazioni disciplinari nei confronti di “un po' tutti i dipendenti” ( “Ricordo che il ricorrente, nello svolgimento delle sue mansioni, aveva lasciato i macchinari accesi;
che io ricordi, si è trattato di un'occasione. Nello specifico, non so di quale macchinario si trattasse, anche perché io lavoravo al piano terra mentre lui al terzo. Mi ricordo di questa circostanza perché, dopo il fatto, ci sono state delle contestazioni nei confronti di un po' tutti i dipendenti del piano e ricordo che nella
Segreteria ci occupammo della trasmissione di tali contestazioni ai dipendenti. Ciononostante, voglio specificare che io materialmente non ho visto il macchinario acceso. Ricordo che furono gli operai ad accorgersi di quanto accaduto e a segnalarlo”); diversamente, l'altro teste di parte resistente – RA – nulla è in grado di riferire al riguardo, come nel caso della teste TIone_4
di parte ricorrente . La teste di parte ricorrente , invece, TIone_3 TIone_1
nega la circostanza posta a fondamento della contestazione in esame.
Così, anche in applicazione della disposizione di cui all'art. 41 del CCNL di settore, deve dichiararsi l'illegittimità della sanzione de qua.
Ed, invero, l'art. 41 cit. stabilisce: “Le mancanze del dipendente possono dar luogo all'adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari da parte dell'Amministrazione:
1. richiamo verbale;
2. richiamo scritto;
3. multa non superiore all'importo di quattro ore della retribuzione;
4. sospensione dal lavoro
e dalla retribuzione per un periodo non superiore a dieci giorni. Esemplificativamente, a seconda della gravità della mancanza e nel rispetto del principio della proporzionalità, incorre nei provvedimenti di cui sopra il lavoratore che […]; b. ritardi l'inizio del lavoro, o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione senza giustificato motivo;
c. commetta grave negligenza in servizio, o irregolarità nell'espletamento dei compiti assegnati;
d. non si attenga alle disposizioni terapeutiche impartite, non si attenga alle indicazioni educative, non esegua le altre mansioni comunque connesse alla qualifica, assegnate dalla direzione o dal superiore gerarchico diretto;
f. compia qualsiasi insubordinazione nei confronti dei superiori gerarchici;
esegua il lavoro affidatogli negligentemente, o non ottemperando alle disposizioni impartite […]”.
Deve, pertanto, rilevarsi come, nel caso di specie, la resistente non abbia provato – come era suo onere – la circostanza che il ricorrente abbia lasciato il macchinario acceso, ma soprattutto come, in ogni caso, non emerga una gravità tale da determinare l'afflizione della sanzione nella sua misura massima, non essendo in alcun modo possibile ravvisare né una grave negligenza in servizio o irregolarità nell'espletamento dei compiti assegnati né tantomeno un'inosservanza delle disposizioni e delle altre mansioni connesse alla qualifica, assegnate dalla direzione o dal superiore gerarchico diretto (lettere c) e d) della norma richiamata). Del resto, dall'istruttoria è pacificamente emerso che le stanze utilizzate dai fisioterapisti non erano formalmente ed esclusivamente assegnate a specifici operatori, bensì solamente oggetto di un'organizzazione interna, in via informale, tra colleghi, in base a turni e disponibilità; così, la condotta oggetto di contestazione non appare neppure con certezza addebitabile al , non essendo stato neppure indicato, nell'ambito della lettera di Pt_1
contestazione, quali fossero gli apparecchi e gli impianti interessati.
Tale circostanza, peraltro, trova riscontro anche in base alle dichiarazioni rese sul punto dalla teste di parte resistente la quale riferiva di aver ricevuto una TIone_4 contestazione del medesimo tenore e che ciò era avvenuto nei confronti di tutti i lavoratori assegnati al medesimo turno, senza alcuna differenza (“A domanda dell'avv. Fusco: “Io ho ricevuto una contestazione sempre per quanto riguarda la gestione del macchinario;
voglio precisare che è capitato ai colleghi del mio stesso turno di staccare completamente il macchinario, omettendo, dunque, lo spegnimento dello stesso. Per questo, la contestazione disciplinare è stata fatta anche a me, nonostante io non avessi materialmente omesso di spegnere il macchinario. Voglio precisare che non ho impugnato la contestazione e che mi sono scusata. Specifico, ancora, di essere iscritta ad una sigla sindacale. Ciononostante, non ho mai avuto problemi per questa ragione” A domanda dell'avv.
Pisanti: “Essendomi scusata, a seguito della contestazione, non ho ricevuto sanzioni. Ricordo che misi per iscritto le mie scuse, dichiarando che sarei stata più attenta”).
Né può ritenersi che la sanzione inflitta – irrogata nella sua misura massima – appaia proporzionata alla condotta contestata, avuto riguardo alla mera occasionalità dei comportamenti contestati.
Per tale ragione, deve comunque ritenersi che gli addebiti mossi al ricorrente siano relativi a condotte talmente insignificanti da risultare del tutto prive di rilevanza disciplinare, ravvisandosi, invero, difetti di proporzionalità nel provvedimento irrogato.
Conseguentemente, tenuto conto della domanda del ricorrente, va dichiarato il diritto del lavoratore alla restituzione della trattenuta sulla retribuzione di dicembre 2015 a titolo di 30 ore di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione e pari ad euro 391,90.
Per le medesime ragioni, all'esito della prova testimoniale, deve dichiararsi l'illegittimità della sanzione disciplinare relativa alla lettera di contestazione del 22.02.2016, con cui la resistente contestava al ricorrente il ritardato inizio del lavoro senza giustificazione in una serie di giornate. Al riguardo, il CCNL di settore, all'art. 39, prevede che “I ritardi devono essere giustificati e comportano la perdita dell'importo della retribuzione corrispondente al ritardo stesso;
qualora il ritardo sia giustificato sia eccezionale, non comporta la perdita della retribuzione”. Il contratto collettivo, dunque, dispone che il ritardo debba essere giustificato senza, tuttavia, precisare con quali modalità; il richiamato art. 41, inoltre, annovera il ritardo nell'inizio del lavoro tra le cause che possono giustificare l'adozione di provvedimenti disciplinari.
Ebbene, dalla prova orale, è effettivamente emerso che le assenze e i ritardi venivano comunicati telefonicamente, come dichiarato dal teste di parte resistente Parte_2
il quale, escusso sul punto, riferiva: “Ricordo che talvolta il ricorrente faceva ritardo
[...]
e che avvisava in Segreteria, talvolta anche me personalmente in quanto lavoravo presso la Segreteria
e lo ricordo anche perché tale ritardo era ad inizio turno – delle 8,00 del mattino o delle 15,00 – che si ripercuoteva sul paziente assistito. Ricordo che a volte i ritardi erano di 5-10 minuti ed altre volte erano più importanti, con ricadute sul piano organizzativo in quanto ogni incontro con il paziente dura normalmente mezz'ora. I motivi erano vari: foratura dello pneumatico, problemi di gestione con il padre che si era ammalato, traffico etc.”.
Il teste, pertanto, si è limitato a riferire di ritardi occasionali e, comunque, comunicati e giustificati presso la Segreteria, nel pieno rispetto del CCNL AIOP, sia quando gli stessi siano stati di lieve entità, sia quando siano stati “più importanti”, quanto legati a situazioni eccezionali, dedotte dal ricorrente e confermate dallo stesso teste (come nel caso del malore del genitore del ). Pt_1
Tali dichiarazioni, del resto, appaiono in linea con quelle rese dai testi di parte ricorrente
(Adr: “è capitato che il ricorrente arrivasse in ritardo, ma non mi sento di dire TIone_1 che ciò sia capitato in maniera frequente e devo precisare che tra colleghi ci si veniva incontro quando ciò accadeva, ovvero gli altri terapisti che coprivano il turno si occupavano di far accomodare il paziente di attivare il macchinario magari e predisporre alcune attività propedeutiche alla terapia in TI modo da non far pesare il ritardo sul paziente” “circa i ritardi, devo precisare che mi è capitato raramente di arrivare in ritardo, forse soltanto un paio di volte, ad esempio a causa del traffico, e in tali casi è capitato che io abbia avvisato con una telefonata del mio ritardo per consentire anche ai colleghi di organizzarsi”) e (ADR: “può essere capitato che il ricorrente sia arrivato TIone_3
in ritardo presso il centro, è capitato anche a me a volte, e a quanto ne so bastava avvisare la segreteria del ritardo e non è mai capitato nulla: la prassi era dunque quella di avvisare telefonicamente che c'era un ritardo” ADR. “posso dire che quasi tutti facevamo qualche ritardo e sempre avvisavamo il centro tramite una telefonata, ma ciononostante per alcuni, nonostante avessero avvisato, ciò si è tradotto in una sanzione disciplinare”). Infine, l'altro teste di parte resistente, RA TIone_4 genericamente si limita a riferire che, quando coincidevano i suoi turni con quelli del ricorrente, è capitato che quest'ultimo arrivasse in ritardo, senza, tuttavia, fornire ulteriore elemento.
Così, la società convenuta, su cui gravava il relativo onere probatorio, nulla ha provato in ordine alle modalità di comunicazione dei ritardi e delle assenze, né ha dimostrato che fosse in vigore una modalità diversa dalla comunicazione telefonica, non avendo depositato all'uopo nemmeno il codice disciplinare o altro regolamento interno.
Pertanto, deve essere dichiarata la illegittimità della sanzione disciplinare della multa di 4 ore e la resistente deve essere condannata alla restituzione della trattenuta sulla CP_3
retribuzione a titolo di 4 ore di multa, pari ad euro 44,80, effettuata sulla busta paga di marzo
2016 con riferimento alla contestazione del 22.02.2016.
Infine, quanto alla terza sanzione disciplinare impugnata, dalla lettura della lettera di contestazione del 07.11.2016 emerge che gli addebiti appaiono riconducibili ad un comportamento negligente in servizio e all'irregolarità nell'espletamento dei compiti assegnati, atteso che viene imputato al di non aver effettuato la registrazione delle Pt_1
terapie in una serie di giornate lavorative.
Ebbene, facendo riferimento al citato art. 41 del CCCNL AIOP, nella fattispecie in esame, in relazione alla condotta contestata, non può ritenersi sussistente alcuna violazione comportamentale delle procedure prescritte dalla società resistente.
Ed, invero, all'esito della prova testimoniale espletata, la circostanza dedotta dal ricorrente in ordine al malfunzionamento del sistema informatico necessario per la registrazione delle prestazioni effettuate risulta pienamente confermata sia dai testi di parte ricorrente che dai testi di parte resistente;
parimenti, alla luce delle loro dichiarazioni, ha trovato riscontro altresì l'assunto attoreo secondo cui la registrazione delle terapie sarebbe stata fatta, in ogni caso, anche cartaceamente, mediante l'annotazione, da parte del terapista, su una scheda cartacea del paziente, della terapia effettuata e della seduta.
Decisive, in particolare, risultano essere le dichiarazioni sul punto rese dal teste di parte resistente il quale confermava che, a prescindere dal funzionamento Parte_2
del sistema informatico, il fisioterapista era tenuto a compilare una scheda cartacea, nel rispetto dell'ordine di servizio del 27.03.2014, con cui la comunicava l'obbligo di CP_2 provvedere all'acquisizione quotidiana delle presenze dei pazienti mediante scheda cartacea, rimasto comunque inalterato nonostante il successivo ordine di servizio datato
11.09.2015 con cui si comunicava l'obbligo di registrazione presso i sistemi informatici;
in base a quanto riferito dal teste, emerge altresì la circostanza che fosse quest'ultimo ad occuparsi di intervenire in caso di malfunzionamenti del sistema, evitando che i fisioterapisti dovessero recarsi, interrompendo il servizio, presso altri piani della struttura per effettuare la badgeatura attraverso macchinari funzionanti (ADR “In merito al metodo di registrazione della terapia, ciascun fisioterapista doveva compilare una scheda cartacea, recante un codice a barre da passare sotto una macchina per l'invio dei dati ed attestante l'effettuazione da parte del paziente della terapia, oltre che data, terapia effettuata e firma del fisioterapista che aveva svolto il trattamento;
c'era poi un'altra scheda recante firma del paziente, data e terapia” […] “Sul terminale può capitare un malfunzionamento;
in questi casi, mi avvisavano per informarmi del problema. A volte accadeva che la macchina non era stata spenta bene e che, quindi, andasse in blocco. In questi casi, si segnava solamente il cartaceo ed io di lì a poco mi recavo sopra a sistemare il tutto, ripristinando l'attività. In detti casi, a meno che non fossi io ad inserire manualmente l'attività, tale attività non risultava dal terminale. Voglio altresì specificare che su ogni piano c'è un terminale e, quindi, volendo, i fisioterapisti avevano comunque la possibilità di spostarsi ma alla fine si evitava di farlo per non creare disagio, anche perché me ne sarei occupato io e, quindi, ero io a dire loro di non spostarsi, trattandosi di un problema momentaneo”).
Di conseguenza, non risulta provato a carico del ricorrente la violazione contestata e, quindi, alcun inadempimento suscettibile di sanzione, non essendo dimostrato che il lavoratore non abbia correttamente applicato le disposizioni di servizio.
Del resto, anche a voler prescindere da tali profili – comunque rilevanti ai fini della decisione
– va rilevata l'estrema tenuità della condotta del ricorrente, la quale induce a ritenere, in ogni caso, sproporzionata la sanzione comminata.
Così, la sanzione disciplinare va dichiarata illegittima e va dichiarato il diritto del ricorrente alla restituzione della trattenuta sulla retribuzione di dicembre 2016 a titolo di 30 ore di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, pari ad euro 335,92.
Infine, con riferimento alle domande volte al riconoscimento di spettanze, che il ricorrente assume dovute a vario titolo – ed, in particolare, a titolo di differenze retributive derivanti dall'Accordo Economico AIOP 2006/2007, per il periodo dal settembre 2010 al 31.12.2013, di premio incentivazione ex art. 65 AIOP 2005 per il periodo dal 11.10.2007 al 31.07.2014 ed, ancora, di differenza sulla tredicesima mensilità, ferie, festività, carenza-malattia, ex festività, permesso straordinario per matrimonio, permessi straordinari retribuiti donatore di sangue – deve premettersi che, sul piano propriamente processuale, in base ai principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.), spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di differenze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede riconoscimento, primo tra tutti la natura subordinata del rapporto di collaborazione posto a fondamento delle pretese azionate, che dei diritti retributivi del lavoratore costituisce l'indefettibile presupposto logico-giuridico.
Il predetto onere probatorio è destinato, tuttavia, a diversamente articolarsi in relazione al concreto atteggiamento difensivo assunto dalla parte nei cui confronti è proposta domanda, atteso che possono ritenersi pacifici, come tali non bisognevoli di prova, sia i fatti oggetto di esplicita o implicita ammissione da parte del convenuto – ovverosia la cui veridicità sia stata espressamente riconosciuta o indirettamente ammessa attraverso l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la loro negazione- sia fatti e circostanze in ordine ai quali nessun rilievo di segno contrario o specifica contestazione abbia formulato (cfr. per tutte Cass. SU
761/2002; Cass. 535/2003).
Tanto premesso, nel caso di specie vi è la prova della diretta applicabilità del contratto collettivo in esame al rapporto de quo, in quanto, dagli atti di causa, è emerso che la CP_2
ha indicato tale contratto del contratto individuale (cfr. prod. ricorrente e resistente), parametrato non solo la retribuzione a tale CCNL, ma comminando le sanzioni disciplinari sulla base di tale contratto nonché corrisposto il predetto premio incentivazione a partire dal 01.07.2014.
Ebbene, in ordine ai criteri di determinazione delle differenze retributive spettanti, giova ricordare che, a seguito della soppressione dell'ordinamento corporativo e a causa della mancata attuazione in parte qua dell'art. 39 della Costituzione, i contratti collettivi sono sottoposti alle regole civilistiche dell'autonomia privata, per cui la loro efficacia, non estesa alla generalità, è limitata a quanti, con l'iscrizione alle associazioni sindacali, hanno a queste conferito la rappresentanza dei propri interessi nella stipulazione dei contratti collettivi;
questi stabiliscono così il trattamento a cui debbono adeguarsi i singoli contratti individuali di lavoro (Cass. SS.UU., 26.3.97, n. 2665).
In difetto di iscrizione, il contratto collettivo è applicabile sicuramente a quanti abbiano manifestato esplicita adesione allo stesso, come è avvenuto del caso di specie. Ed, infatti, secondo la giurisprudenza dominante, peraltro, tale adesione può essere desunta per implicito dalla valutazione complessiva di dati univocamente indicativi della ricezione della contrattazione medesima da parte del datore di lavoro non iscritto (Cass. lav., 1.9.95,
n. 9231).
Tradizionalmente, il recepimento è desunto dalla uniforme, costante e prolungata osservanza delle clausole della disciplina collettiva, o almeno di quelle più rilevanti e significative (Cass. lav., 9.6.93, n. 6412; Cass. lav., 6.11.90, n. 10654; Cass. 11.11.88, n. 6114;
Cass., 11.3.87, n. 2525; Cass., 17.10.85, n. 5122; Cass., 5.2.83, n. 986; Cass., 29.3.82, n. 1965).
Sono state inoltre valutati come sintomatici di una adesione di fatto del datore di lavoro alla contrattazione collettiva di categoria: il riconoscimento di benefici tipici di una determinata disciplina in materia di ferie e di mensilità supplementari (Cass. lav., 1.9.95, n. 9231); la richiesta di avviamento al lavoro nella parte contenente l'impegno dell'imprenditore di applicare ai lavoratori assunti il trattamento economico-normativo previsto dai vigenti contratti collettivi (Cass. lav., 18.3.93, n. 3218).
Appare evidente, dunque, che al ricorrente potrà applicarsi il contratto suddetto.
Così, quanto alla prima domanda va detto che l'Accordo del 15.9.2010 ha inciso sul CCNL
AIOP 2006-2007, prevedendo un adeguamento economico come risulta dall'art. 50 del
CCNL versato in atti dalla ricorrente (cfr. prod. parte ricorrente).
A a fronte di tale pretesa, parte resistente ha eccepito la prescrizione quinquennale ritenendo che la pec del 27.12.2013 contenente la richiesta di tali spettanze inviata dall'indirizzo mail del sindacato e contenente l'istanza sottoscritta dalla ricorrente di CP_4
rivendicazione delle pretese innanzi descritte (cfr. prod. ricorrente) non avesse valore interruttivo poiché la richiesta era prodotta in fotocopia e non in originale oltre che priva di firma digitale. Pertanto, la resistente non contesta di aver ricevuto la pec, bensì la sua idoneità ad interrompere la prescrizione.
Ebbene, in primo luogo tali censure appaiono del tutto infondate, non essendo necessario ai fini interruttivi che l'istanza sia provvista di attestazione di conformità all'originale, ma che, appunto, l'istanza abbia valore di messa in mora e, cioè, che contenga una intimazione di pagamento con riferimento a delle voci specifiche chiaramente individuate, come nel caso di specie. A tutto voler concedere, si rileva che la prescrizione deve essere valutata alla luce delle modifiche normative introdotte dal Legislatore e che hanno modificato l'art.18 dello Statuto dei Lavoratori.
Invero, le modifiche introdotte dalla L. 92/2012 all'art. 18 L. 300/1970 hanno differenziato e depotenziato il regime della tutela reale, introducendo ipotesi (comma 5) in presenza delle quali - a differenza di quanto era avvenuto fino ad allora - la tutela assicurata al lavoratore
è ormai solo di natura indennitaria. Emerge, di conseguenza, l'incertezza oggettiva circa la protezione assicurata dalla legge in caso di recesso anche giudizialmente ritenuto illegittimo, incertezza che a sua volta determina nel lavoratore una situazione psicologica che potrebbe spingerlo a non esercitare il proprio diritto per timore di essere licenziato.
Il lavoratore torna, insomma, a trovarsi in una situazione di “metus”, come prima dell'entrata in vigore dell'art. 18 nel 1970, motivo per il quale dopo il 18 luglio del 2012 (data di entrata in vigore della L. 92/2012) deve riemergere la regola di diritto fissata in origine dalla Corte Costituzionale nel 1966 con la sentenza n. 63 che, nel dichiarare l'incostituzionalità dell'art. 2948 c.c. che consentiva il decorso del termine di prescrizione durante il rapporto di lavoro, argomentava che, pur non essendovi ostacoli giuridici a detto decorso, “vi sono tuttavia ostacoli materiali, cioè la situazione psicologica del lavoratore, che può essere indotto a non esercitare il proprio diritto per lo stesso motivo per cui molte volte è portato a rinunciarvi, cioè per timore del licenziamento”. Anche secondo la giurisprudenza di legittimità, la decorrenza o meno della prescrizione nel corso del rapporto di lavoro va verificata con riguardo al concreto atteggiarsi del medesimo in relazione all'effettiva esistenza di una situazione psicologica di “metus” del lavoratore, e non già alla stregua della diversa normativa garantistica che avrebbe dovuto astrattamente regolare il rapporto, ove questo fosse sorto fin dall'inizio con le modalità e la disciplina che il giudice, con un giudizio necessariamente "ex post", riconosce applicabili (Cass.4520/2000, e conformi fra le molte Cass. 23277/2004, Cass.1717/2009, Cass.12553/2014,
Cass.22172/2017).
Ebbene, poiché per effetto dell'art. 18 L.300/1970 modificato dalla L.92/2012, la reintegra è prevista solo in alcune, limitate e più gravi, ipotesi di invalidità del recesso datoriale (commi
1, 4 e 7), mentre per la generalità dei casi è prevista solo una tutela di tipo indennitario
(commi 5 e 6), nel corso del rapporto il lavoratore è tornato a trovarsi in una condizione psicologica di incertezza in ordine alla tutela che gli potrebbe spettare in caso di licenziamento illegittimo, condizione che potrebbe indurlo a non esercitare il proprio diritto per timore del licenziamento.
Tale orientamento è stato definitivamente affermato dalla Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 26246 del 6.9.2022, con cui la Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato che il termine di decorrenza della prescrizione quinquennale dei diritti di credito decorre, non più in costanza di rapporto di lavoro, ma dal momento della cessazione dello stesso poiché “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della L. 92/2012
e del D.Lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
Tale decorrenza si applica anche a tutti qui crediti che alla data dell'entrata in vigore della
L. 92/2012 non erano ancora prescritti, così come i crediti della ricorrente.
Facendo applicazione dei suindicati principi alla fattispecie de qua, essendo dunque venuta meno quella situazione di stabilità e tutela del posto di lavoro (in caso di licenziamento illegittimo), che, secondo la consolidata giurisprudenza della S.C., consentivano di ritenere la prescrizione decorrente anche in costanza di rapporto di lavoro, ne consegue che non sono prescritti i crediti maturati nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della legge stessa (ossia fino al 18.07.2007).
Respinta tale eccezione, va rilevato che la società ha solo genericamente CP_2
contestato la pretesa in esame anche riguardo ai conteggi, che invece appaiono formulati con corretto riferimento agli adeguamenti previsti dal CCNL versato in atti, tenuto conto anche delle buste paga depositate da cui non emerge il predetto adeguamento.
Pertanto, vista la congruità dei conteggi alle voci tabellari, spetterà al ricorrente l'adeguamento economico predetto con conseguente condanna della società convenuta al pagamento della somma complessiva totale di euro 6.368,57, oltre interessi e rivalutazione.
Quanto, invece, alla richiesta di corresponsione del premio incentivazione di cui all'art. 65 del CCNL di categoria, che dispone “A tutto il personale compete un premio di euro 450,00 annue lorde, da erogarsi in unica soluzione congiuntamente alla retribuzione del mese di luglio di ogni anno.
Tale premio compete per intero se, nell'arco dell'anno che va dal 1° luglio al 30 giugno, il personale effettua almeno 258 giorni di presenza. Per ogni giorno di mancata presenza, il premio di cui al 1° comma è ridotto in ragione di euro 15,00 giornaliere;
parimenti per ogni giorno di presenza oltre i
258 giorni e fino a un tetto di 267 giorni di presenza verrà corrisposta una ulteriore quota aggiuntiva pari a euro 15,00 per giorno. Ai fini del computo delle presenze non incidono nella decurtazione del suddetto premio le giornate di: permessi straordinari retribuiti, compresi quelli di cui alla L.104/92, permessi sindacali retribuiti, periodi di astensione obbligatoria per maternità, ricovero ospedaliero documentato o in day hospital, infortunio sul lavoro riconosciuto ed assistito dall' . Ai fini del CP_5 conteggio dei giorni di presenza, le ferie e le festività, ancorché non usufruite nel periodo 1° luglio-30 giugno, debbono essere considerate come godute. Ai fini del computo delle presenze/assenze di cui al presente articolo si fa riferimento a sei giornate lavorative”, il ricorrente ha dedotto di aver sempre raggiunto le 258,00 ore e di averle, in alcuni casi, finanche superate (cfr. pagine 43 e
44 del ricorso).
Ha, dunque, chiesto la corresponsione di tale premio per il periodo che va dal 11.01.2007 al
30.06.2014 e le differenze per i periodi indicati in ricorso, avendo le stesse ricevute somme inferiori a quelle a cui aveva diritto.
Ebbene, la resistente ha eccepito che il ricorrente non avrebbe diritto alle predette somme in quanto l'Accordo del 15.09.2010 aveva demandato alla contrattazione regionale la negoziazione dell'una tantum per gli arretrati contrattuali relativi al periodo 2006 – 2010 voce retributiva che, tuttavia, non è stata richiesta nel presente giudizio.
Pertanto, avendo il ricorrente provato mediante il deposito delle buste paga – documentazione di provenienza datoriale – lo svolgimento della prestazione nei periodi indicati, alla stessa spetterà anche la somma di euro 3.180,00 di cui euro 2.700,00 a titolo di premio incentivazione per le 258 giornate lavorative annuali e euro 480,00 quale quota aggiuntiva per la presenza oltre 258 giornate, su cui vanno corrisposti gli interessi e rivalutazione.
Pertanto, la resistente già Controparte_1 Controparte_2 va condannata a corrispondere al ricorrente la somma complessiva di euro 9.548,57,
[...]
comprensiva sia della somma dovuta quale adeguamento economico sia di quella dovuta a titolo di premio incentivazione.
Sulle predette somme maturano rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione delle singole competenze al saldo ex art. 429 c.p.c. Viceversa, con riguardo alle domande azionate a titolo di differenze (differenze sulla tredicesima mensilità, ferie, festività, carenza-malattia, ex festività, permesso straordinario per matrimonio, permessi straordinari retribuiti donatore di sangue), le stesse non possono trovare accoglimento, non avendo il ricorrente fornito prova del diritto a percepire tali ulteriori somme.
Nella specie, tenuto conto delle testimonianze raccolte, non può ritenersi raggiunta alcuna prova in ordine a tali voci, in mancanza di elementi probatori a sostegno di tali richieste.
Più specificamente, deve ritenersi infondata la domanda riguardo alle indennità per ferie non godute in considerazione della mancata prova del relativo fatto costitutivo.
Invero, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che il fatto costitutivo del diritto all'indennità per ferie non godute non è il rapporto di lavoro, bensì il mancato godimento delle ferie stesse, sicché il lavoratore è tenuto a provare di aver lavorato nel periodo delle medesime, e tale onere va assolto offrendo la prova rigorosa delle circostanze di fatto assunte a base della domanda, non potendo presumersi la violazione da parte del lavoratore del diritto del dipendente alla fruizione delle ferie (cfr. Cass. n.
6100/1991).
Orbene, dalle risultanze processuali emerge con evidenza che detto onere non è stato in alcun modo assolto dall'istante.
Ancora, manca agli atti la relativa prova in ordine alla fruizione di permessi straordinari per matrimonio e di permessi retribuiti donatore di sangue, essendosi al riguardo la parte ricorrente limitata a produrre genericamente buste paga, senza, tuttavia, allegare le relative certificazioni e/o attestazioni.
Considerato il parziale accoglimento le spese sono compensate per la metà; per la restante parte, sono poste a carico della resistente secondo il criterio della soccombenza e si liquidano nella misura indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda ed istanza disattesa:
1) in accoglimento del ricorso, annulla le sanzioni disciplinari impugnate e, per l'effetto, condanna la già Controparte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., alla restituzione, in favore del
[...] ricorrente, della complessiva somma di euro 772,62, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
2) condanna la già Controparte_1 Controparte_2 al pagamento in favore del ricorrente della somma pari ad euro 9.548,57, per le
[...]
causali indicate in ricorso, oltre interessi e rivalutazione;
3) compensa le spese per metà;
4) condanna, per la restante parte, la parte resistente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 1.950,00 per spese, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
S. Maria C.V., 05.03.2025 Il Giudice
dott.ssa Valentina Paglionico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito di deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 672/2018 promossa da:
, rappresentato e difeso dagli avvocati Oriana Pisanti e Francesco Parte_1
Pino e con gli stessi elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
contro
già Controparte_1 Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria
Rosaria Fusco e Francesco Arrotta e con gli stessi elettivamente domiciliata come in atti
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.01.2018, il ricorrente indicato in epigrafe conveniva in giudizio la società in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
chiedendo di “1)- Accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità e/o inefficacia
e/o invalidità delle sanzioni disciplinari di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione di 10 giorni, della multa di 4 ore della retribuzione e di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione di 6 giorni, adottate rispettivamente con lettere del 20.11.2015, 07.03.2016 e 07.12.2016, per l'insussistenza di tutti i fatti e degli addebiti contestati, anche perché comunque non proporzionali, e per tutte le causali tutte di cui al presente ricorso 1.a)- Per effetto dell'accoglimento del precedente punto, condannare la società resistente (P.I. e C.F. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante p.t. […] alla restituzione e/o pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 772,62 (di cui € 391,90 per la 1° sanzione qui impugnata di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per 10 giorni, € 44,80 per la 2° sanzione qui impugnata della multa di 4 ore della retribuzione ed € 335,92 per la 3° sanzione qui impugnata di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per 6 giorni), o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di rimborso della retribuzione indebitamente trattenuta e/o non pagata nelle busta paga di Dicembre
2015, Marzo 2016 e Dicembre 2016, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione di ciascun credito e fino all'effettivo soddisfo. 2)- Condannare la società resistente
in persona del legale rappresentante p.t., […] al pagamento, in favore Controparte_2 del ricorrente, della complessiva somma di € 9.548,57, come da conteggi analitici allegati al presente ricorso e che costituiscono parte integrante dello stesso, di cui € 6.368,57 a titolo di differenze dovute per il mancato allineamento all'Accordo Economico AIOP 2006 – 2007 (paga ordinaria, tredicesima mensilità, ferie, festività, carenza - malattia, ex festività, permesso straordinario per matrimonio, permesso straordinario donazione di sangue) ed € 3.180,00 a titolo di Premio di Incentivazione (di cui € 2.700,00 a titolo di Premio di Incentivazione per le 258 giornate lavorative annuali ed € 480,00
a titolo di quota aggiuntiva (maggiorazione) del Premio di Incentivazione per ogni giorno di presenza oltre i 258 giorni e fino a un tetto di 267 giorni), ex art. 65 del CCNL AIOP, non corrisposto, o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, per le causali tutte di cui innanzi, con rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla maturazione di ciascun credito e fino all'effettivo soddisfo. 3)- Emettere ogni eventuale ed ulteriore provvedimento che sarà ritenuto di giustizia” con condanna della resistente al pagamento delle spese e delle competenze del presente giudizio.
A sostegno della domanda, il ricorrente, premettendo di essere dipendente della società resistente dal 11.10.2007 come fisioterapista inquadrato nel livello D del CCNL di categoria in virtù di contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time di 30 ore settimanali, esponeva che la società datrice di lavoro, a partire dall'anno 2012, avrebbe avviato nei suoi confronti “numerose contestazioni disciplinari, tutte infondate, alcune delle quali non hanno dato seguito ad alcuna sanzione, altre impugnate innanzi alla già D.T.L., altre ancora oggetto del presente ricorso” asseritamente riguardanti “fatti mai accaduti, comportamenti mai assunti o, comunque, fino ad allora tollerati dalla società resistente e/o divenuti prassi” (cfr. ricorso).
In particolare, deduceva che, con lettera del 19.10.2015, gli si addebitava di aver lasciato, in data 25.09.2015, le apparecchiature elettromedicali, presso il reparto di fisiochinesiterapia sito al terzo piano della struttura, dal ricorrente utilizzate nel suo turno di lavoro – dalle ore
15,00 alle ore 20,00 – ancora in funzione nonché di aver incautamente lasciato attivato l'impianto di sicurezza dei box di terapia e non in ordine nei box, rilevando, inoltre, la sussistenza di una recidiva, sul presupposto che il ricorrente sarebbe già incorso, in data
13.02.2015, in un provvedimento disciplinare di cinque giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione e che, con lettera del 07.11.2015, gli stessi fatti venivano contestati con riferimento alla giornata lavorativa del 13.10.2025.
Specificava, tuttavia, che, mentre, con riferimento ai fatti del 25.09.2015, con lettera del
20.11.2025, a seguito di giustificazioni rese dal ricorrente, allo stesso, veniva irrogata la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per 10 giorni, in relazione ai fatti del 13.10.2015, a fronte di giustificazioni di identico contenuto a quelle rese alla contestazione datata 19.10.2015, alcuna sanzione disciplinare veniva inflitta dalla resistente al lavoratore;
al riguardo, il ricorrente precisava che, sin dall'assunzione, sarebbe stata sua consuetudine disattivare l'impianto di sicurezza del box nonché ordinare tutte le attrezzature del box, nonostante, solo con ordine di servizio del 23.11.2015 e, dunque, circa due mesi dopo la data oggetto della prima contestazione in questa sede impugnata, la società disponesse l'obbligo di registrare sulla c.d. scheda paziente – diario clinico il numero dell'apparecchiatura elettromedicale utilizzata per effettuare il trattamento al paziente e di comunicare tempestivamente, nella stessa giornata, eventuali malfunzionamenti delle apparecchiature.
Ancora, deduceva che, con lettera del 22.02.2016, la resistente contestava al ricorrente il ritardato inizio del lavoro senza giustificazione in una serie di giornate meglio specificate in ricorso (cfr. pagine 5 e 6) – rilevando, inoltre, la sussistenza della recidiva – a fronte della quale, non accogliendo le giustificazioni rese dal lavoratore, allo stesso veniva irrogata la sanzione della multa dell'importo di 4 ore della retribuzione;
al riguardo, il ricorrente precisava che tutti i dipendenti della resistente mai avrebbero comunicato e/o giustificato alla società datrice di lavoro ritardi a lavoro di pochi minuti e che mai, in ogni caso, avrebbero ricevuto contestazioni disciplinari e/o sanzioni o rimproveri di alcun tipo in merito, riferendo, inoltre, che lo stesso istante, prima della contestazione del 22.06.2016, a fronte di ritardi al lavoro di pochi minuti, non comunicati o giustificati, non avrebbe ricevuto alcuna contestazione disciplinare, bensì solo trattenute sulla retribuzione per i minuti di lavoro non prestato ed, ancora, che il ritardo al lavoro di 55 minuti del 06.02.2016
– oggetto di contestazione disciplinare – unico ritardo contestato superiore a pochi minuti, dovuto ad un malore del genitore del sig. , in base a quanto prospettato in ricorso, Pt_1
sarebbe stato comunicato dal ricorrente telefonicamente al datore di lavoro.
Infine, il lavoratore deduceva che, con lettera del 07.11.2016, la società contestava al CP_2
ricorrente un comportamento negligente in servizio ed irregolarità nell'espletamento dei compiti assegnati in relazione alla mancata registrazione delle terapie in una serie di giornate lavorative elencate in ricorso (cfr. pagine 9 e 10), con contestazione della recidiva.
Ritenute insufficienti le giustificazioni, l'istante riferiva che, in data 07.12.2016, gli veniva comminata la sanzione della della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per 6 giorni.
L'istante, premettendo che, sin dall'assunzione, avrebbe effettuato, alle dipendenze della resistente, terapie a ciclo continuo – senza, cioè, alcun intervallo di tempo tra una terapia e l'altra – esponeva, inoltre, che, con ordine di servizio del 27.03.2014, la società datrice di lavoro avrebbe disposto l'acquisizione quotidiana delle presenze dei pazienti con passaggio del codice a barre posto sulla scheda firma-presenza sotto il lettore ottico presente in ciascun piano e con controfirma a penna dell'operatore e del paziente, e che, con ordine di servizio del 11.09.2015, che non annullava e/o sostituiva quello precedente, sarebbe stato comunicato al ricorrente l'obbligo di registrare le firme presenza dei pazienti dallo stesso presi in carico nella giornata di effettuazione del trattamento stesso attraverso i sistemi informatici presenti sul piano dove il dipendente opera o, in caso di malfunzionamento, su altro piano della struttura o presso l'accettazione; dedotto, tuttavia, che il sistema informatico di registrazione delle firme presenze dei pazienti sarebbe continuamente ed in maniera prolungata soggetto a malfunzionamenti e/o guasti sin dalla sua installazione,
l'istante affermava che, nonostante l'ordine di servizio del 11.09.2015, la , per il CP_2
tramite del sig. avrebbe disposto comunque che i fisioterapisti non si Parte_2
recassero presso i PC situati su altri piani della struttura, potendo gli stessi essere non funzionanti e in quanto le terapie sarebbero state ugualmente registrate dai fisioterapisti con un sistema manuale, senza, quindi, pregiudicare il corretto monitoraggio del numero delle prestazioni erogate dall'azienda.
Aggiungeva, in ogni caso, di aver tempestivamente segnalato, insieme agli altri fisioterapisti della struttura, il suddetto guasto del sistema informatico – avvenuto dal 29.08.2016 al
07.11.2016 – al sig. addetto all'accettazione ed unico a conoscere la Parte_2
procedura di registrazione ed a saper operare sul sistema, il quale, in riscontro alla segnalazione, avrebbe comunicato che il guasto era già conosciuto dalla società datrice di lavoro e di continuare, come in analoghe occasioni, ad effettuare le terapie senza la registrazione informatica, riportando l'effettuazione della terapia solo sulle schede presenza dei pazienti;
specificava, in ogni caso, di aver osservato tali indicazioni, anche in altre occasioni – sia precedenti che successive alla contestazione disciplinare del 07.11.2016, precisando anche il numero del macchinario utilizzato e l'orario della terapia.
Tanto premesso, il ricorrente lamentava la illegittimità delle sanzioni irrogate per insussistenza dei fatti contestati per i motivi espressi in ricorso nonché il rimborso della retribuzione indebitamente trattenuta;
agiva, inoltre, per il riconoscimento delle differenze retributive derivanti dall'Accordo Economico AIOP 2006/2007, chiedendo la somma, maturata dal settembre 2010 al 31.12.2013, di euro 6.368,57, già richiesta mediante pec del
27.12.2013. Infine, chiedeva con il presente giudizio la corresponsione del premio incentivazione ex art. 65 AIOP 2005 per il periodo dal 11.10.2007 al 31.07.2014 ed, ancora, differenze a vario titolo (tredicesima mensilità, ferie, festività, carenza-malattia, ex festività, permesso straordinario per matrimonio, permessi straordinari retribuiti donatore di sangue).
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva la società resistente, la quale eccepiva la nullità e l'infondatezza del ricorso e che, nel merito, con diverse argomentazioni in fatto e in diritto, ne chiedeva il rigetto.
In particolare, la società convenuta deduceva la legittimità delle sanzioni disciplinari irrogate ed in questa sede impugnate ed, ancora, eccepiva l'intervenuta prescrizione delle differenze retributive rivendicate.
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza odierna, all'esito di trattazione disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni di cui alle note scritte ritualmente depositate, la causa è decisa con sentenza.
In corso di causa, la società resistente modificava la propria ragione sociale da “
[...]
in “ , come da visura Controparte_2 Controparte_1
storica allegata dal ricorrente con le note del 25.02.2025.
Il ricorso è soltanto parzialmente fondato e merita, pertanto, accoglimento nei limiti che seguono.
Va, in primo luogo, rigettata l'eccezione di nullità e/o inammissibilità del ricorso sollevata dalla società resistente, avendo parte ricorrente sufficientemente illustrato le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda la domanda consentendo, così, alla resistente di poter articolare la propria difesa ed alla giudicante di delibare sul fondamento della domanda.
La riprova di tale circostanza si ricava dalla lettura della memoria di costituzione, laddove viene compiutamente ed esaurientemente svolta la difesa della resistente, con particolare riferimento a tutti gli aspetti della fattispecie dedotta in giudizio.
Nel merito, va premesso che l'art. 7 della legge 300/1970, in una prospettiva di tutela del lavoratore nei confronti di interventi del datore di lavoro discrezionali o arbitrari, pone all'esercizio del potere disciplinare dello stesso precisi limiti, sia di ordine sostanziale sia di ordine procedurale, che possono definirsi - in contrapposizione, meramente logica, a quelli direttamente desumibili dall'art. 2106 c.c., norma fondante il potere disciplinare del datore, cui vanno ad aggiungersi - di carattere esterno.
Nel valutare la legittimità della sanzione disciplinare irrogata al lavoratore, risponde, pertanto, ad un corretto metodo d'indagine procedere - beninteso, in coerente applicazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nei limiti segnati dalle allegazioni delle parti - anzitutto all'accertamento dell'osservanza da parte del datore di lavoro degli oneri posti a suo carico dalla disciplina statutaria e solo successivamente, ove tale accertamento abbia avuto esito positivo, acclarare (questi i limiti interni) la veridicità e fondatezza degli addebiti contestati e, quindi, la proporzionalità della sanzione alla gravità dell'infrazione.
Appare opportuno altresì precisare che il complessivo sistema di garanzie delineato dall'art. 7 Statuto lavoratori, come successivamente specificato dalla elaborazione giurisprudenziale formatasi al riguardo, rappresenta esclusivamente un minimum di tutela in favore del lavoratore, essendo sempre consentito alle parti contrattuali, nell'esercizio dei propri poteri dispositivi - sia a livello collettivo quanto a livello individuale - prevedere ulteriori adempimenti di carattere procedurale a carico del datore di lavoro che intenda esercitare i propri poteri disciplinari o anche ulteriori limiti di natura sostanziale che vadano ad ampliare e, quindi, a rafforzare l'originario sistema di tutela.
Va, infine, evidenziato che i principi cardini posti a fondamento e a salvaguardia del diritto di difesa dei lavoratori nel procedimento disciplinare delineato dall'art. 7 Stat. Lav. consistono nella necessità che la contestazione degli addebiti sia specifica, da un lato, e immutabile nel suo contenuto, dall'altro. Si rileva, quanto al primo aspetto, che la contestazione degli addebiti deve essere precisa e circostanziata, delineando nei suoi tratti essenziali i fatti oggetto di censura disciplinare e le valutazioni che, in ordine a quei comportamenti, vi ricollega la parte datoriale. La necessità di circoscrivere l'ambito della contestazione degli addebiti nei suoi elementi materiali e soggettivi ha la funzione di consentire al lavoratore il concreto e fattivo esercizio del diritto di difesa.
Affinché tale diritto sia garantito, la contestazione deve rivestire il carattere della specificità, ovvero contenere le indicazioni necessarie e sufficienti per individuare materialmente il fatto, o i fatti, nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari, con l'evidente intento di porre il lavoratore nella condizione di conoscere con certezza il comportamento addebitatogli e potersi adeguatamente difendere.
Va, al riguardo, richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, in tema di sanzioni disciplinari a carico dei lavoratori subordinati, la contestazione dell'addebito ha lo scopo di consentire al lavoratore incolpato l'immediata difesa e deve, conseguentemente, rivestire il carattere della connessa specificità, ancorché senza l'osservanza di schemi prestabiliti e rigidi, purché siano fornite al lavoratore le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti addebitali, rispettando i principi di correttezza e garanzia del contraddittorio (cfr., ex multis,
Cass., sez. lav., 6 dicembre 2017, n. 29240; Cass. sez. lav., 15 maggio 2014, n. 10662; Cass., sez. lav., 5 luglio 2013, n. 16831).
Così brevemente tracciate le coordinate di riferimento, va disposto l'annullamento delle sanzioni disciplinari irrogate al ricorrente, per le ragioni che si vanno ad evidenziare.
Orbene, dall'attività istruttoria, svolta con l'espletamento della prova testimoniale – scevra di apprezzamenti valutativi da parte dei testi, che in questa sede non possono in alcun modo assumere rilievo – deve ritenersi che il datore di lavoro non abbia dimostrato – come era suo onere – che il dipendente abbia effettivamente violato le disposizioni ed i principi, come, invece, sostenuto in sede di memoria di costituzione e risposta.
In particolare, la teste di parte ricorrente , escussa all'udienza del TIone_1
13.04.2021, ha dichiarato: “ADR: “sono collega del ricorrente, lavoro attualmente presso la resistente con mansioni di fisioterapista, con il ricorrente tra l'altro, abbiamo frequentato l'Università insieme;
ADR: “il lavoro dei fisioterapisti è diviso in turni, io in particolare faccio turni di
6 ore, con terapie ogni mezz'ora, l'utilizzo della stanza e anche eventualmente dei macchinari avviene a seconda della disponibilità degli stessi al momento di effettuare la terapia, e dunque stanti gli orari molto serrati spesso la stanza viene lasciata al collega successivo che dovrà utilizzarla;
quanto all'utilizzo dei macchinari devo precisare che ogni macchinario è dotato di un timer e quindi si spegne automaticamente, ovvero resta accesa una spia di attivazione anche se lo stesso non è in funzionamento” ADR: “in alcuni periodi ho lavorato nello stesso turno del ricorrente e devo precisare che alla fine della seduta la cabina viene messa in ordine per rispetto del paziente e del collega che la utilizzerà dopo e preciso che non mi è mai capitato di trovare la cabina in disordine dopo che l'aveva utilizzata il ricorrente” Adr: “è capitato che il ricorrente arrivasse in ritardo, ma non mi sento di dire che ciò sia capitato in maniera frequente e devo precisare che tra colleghi ci si veniva incontro quando ciò accadeva, ovvero gli altri terapisti che coprivano il turno si occupavano di far accomodare il paziente di attivare il macchinario magari e predisporre alcune attività propedeutiche alla terapia in modo da non far pesare il ritardo sul paziente” TI
“circa i ritardi, devo precisare che mi è capitato raramente di arrivare in ritardo, forse soltanto un paio di volte, ad esempio a causa del traffico, e in tali casi è capitato che io abbia avvisato con una telefonata del mio ritardo per consentire anche ai colleghi di organizzarsi” ADR: “non ho mai ricevuto contestazione disciplinare per i ritardi, che ripeto sono stati davvero pochissimi e di lieve entità nel mio caso” ADR: “su ogni piano è presente un terminale dove si fa una sorta di badge e attesta la presenza, in ogni caso la registrazione delle terapie viene da sempre fatta anche cartaceamente, ogni terapista annota su una scheda cartacea l'indicazione del paziente, della terapia effettuata e della seduta in cui viene effettuata con la sottoscrizione del terapista;
a tale prassi di annotazione cartacea si TI è affiancata in un secondo momento una registrazione nel sistema informatico” “non posso sapere se il ricorrente abbia mai omesso di effettuare l'annotazione cartacea sulla scheda paziente le terapie effettuate, ciò che posso riferire è che per un periodo di tempo tutti noi abbiamo omesso di inserire nel sistema informatico le terapie effettuate perchè il TI monitor presente sul piano è stato per lungo tempo fuori uso” “vi è un ordine di servizio col quale ci viene indicato che nel caso di malfunzionamento del monitor sul piano dovevamo recarci presso l'accettazione o presso i monitor presenti sugli altri piano per effettuare l'annotazione, io personalmente quando mi è capitato mi sono recata in accettazione e mi è stato riferito di soprassedere perché l'azienda era a conoscenza del malfunzionamento e, alla luce dei ritmi serrati tra una seduta di terapia e l'altra, era sufficiente l'annotazione cartacea;
devo precisare che tale comunicazione all'accettazione è stata da me effettuata mediante citofono alla stessa e devo altresì precisare che l'ordine di servizio a cui ho fatto riferimento era un ordine di servizio generale e antecedente al malfunzionamento verificatosi al Testi monitor sul piano” “ho un contenzioso in corso dello stesso tenore del presente, per le contestazioni disciplinari che mi sono state mosse dalla resistente, devo precisare che le contestazioni
a me mosse riguardano comportamenti per gli stessi giorni e gli stessi orari contestati al , Pt_1
quindi con i medesimi macchinari”.
Ancora, l'altra teste di parte ricorrente, RA , escussa all'udienza del TIone_3
17.03.2022, dichiarava: “ADR: “sono ex collega del ricorrente, ho lavorato al Cefin per 13 anni fino al febbraio 2021; ADR: “ho un giudizio in corso con la resistente per una questione simile alla presente, ho avuto cioè anche io una contestazione disciplinare che ho impugnato: la mia contestazione riguardava un ritardo nell'inizio di una terapia, preciso che ero impegnata con il Direttore Sanitario che mi aveva convocata e poi di essermi recata nella stanza di altra collega per prendere del materiale con il quale dovevo lavorare con il bambino che era mio paziente in quel momento;
ADR: “io sono TI una logopedista, mentre il ricorrente è un fisioterapista;
“non mi capitava di avvicendarmi con il ricorrente nell'utilizzo dei box di lavoro, essendo le nostre mansioni differenti, svolgevamo il lavoro in piani differenti del centro, sicuramente ci incrociavamo con il ricorrente, conseguentemente non so riferire se il ricorrente abbia mai lasciato in disordine la stanza dopo aver effettuato le terapie o i macchinari accessi dopo le stesse; lavorando in locali e zone diverse del centro perché avevamo mansioni diverse non posso riferire nulla al riguardo;
ADR: “può essere capitato che il ricorrente sia arrivato in ritardo presso il centro, è capitato anche a me a volte, e a quanto ne so bastava avvisare la segreteria del ritardo e non è mai capitato nulla: la prassi era dunque quella di avvisare telefonicamente che c'era un ritardo”
ADR. “posso dire che quasi tutti facevamo qualche ritardo e sempre avvisavamo il centro tramite una telefonata, ma ciononostante per alcuni, nonostante avessero avvisato, ciò si
è tradotto in una sanzione disciplinare: devo dire che ho notato alcune disparità di trattamento al riguardo, in particolare nel periodo 2016, quando c'è stata l'iscrizione al sindacato di alcuni dipendenti, ovvero la disparità che ho notato era tra i lavoratori iscritti e non” ADR: “per quanto attiene alle registrazioni delle prestazioni in particolare vi era una scheda cartacea del paziente che veniva compilata manualmente con l'indicazione della prestazione effettuata, in più per ogni piano di lavoro c'era un badge dove caricavamo la prestazione effettuata nel sistema informatico e questo sistema che ho riferito era uguale per tutti” Adr: “è capitato a volte che il sistema informatico non funzionasse e in tal caso compilavamo solo la scheda cartacea e io in particolare comunicavo il malfunzionamento del badge al sig.
di detto malfunzionamento, ovvero era l'addetto alla segreteria a cui Parte_2 facevo riferimento per detti malfunzionamenti;
devo dire che capitava molto spesso che il badge non funzionasse e solitamente era sufficiente avvisare la segreteria come ho detto e compilare la sola scheda cartacea”; ADR: “non ho mai ricevuto alcuna contestazione in ordine al mancato badge della scheda”.
Con riferimento alle dichiarazioni rese dai testi di parte resistente, invece, il teste Parte_2
escusso all'udienza del 04.07.2024, ha riferito: “ADR: “Sono dipendente della
[...] resistente con mansioni di impiegato amministrativo sin dal 2001; per questo, conosco il ricorrente, TI che è stato mio collega e che svolgeva le mansioni di fisioterapista”; “Ricordo che il ricorrente, nello svolgimento delle sue mansioni, aveva lasciato i macchinari accesi;
che io ricordi, si è trattato di un'occasione. Nello specifico, non so di quale macchinario si trattasse, anche perché io lavoravo al piano terra mentre lui al terzo. Mi ricordo di questa circostanza perché, dopo il fatto, ci sono state delle contestazioni nei confronti di un po' tutti i dipendenti del piano e ricordo che nella Segreteria ci occupammo della trasmissione di tali contestazioni ai dipendenti. Ciononostante, voglio specificare che io materialmente non ho visto il macchinario acceso. Ricordo che furono gli operai ad accorgersi di quanto TI accaduto e a segnalarlo”; “Per quanto riguarda gli orari di lavoro osservati dai fisioterapisti, ricordo che c'era il badge marcatempo che registrava entrata ed uscita nel turno mattutino o in quello pomeridiano. Ricordo che talvolta il ricorrente faceva ritardo e che avvisava in Segreteria, talvolta anche me personalmente in quanto lavoravo presso la Segreteria e lo ricordo anche perché tale ritardo era ad inizio turno – delle 8,00 del mattino o delle 15,00 – che si ripercuoteva sul paziente assistito. Ricordo che a volte i ritardi erano di 5-10 minuti ed altre volte erano più importanti, con ricadute sul piano organizzativo in quanto ogni incontro con il paziente dura normalmente mezz'ora. I motivi erano vari: foratura dello pneumatico, problemi di gestione con il padre che si era ammalato, traffico etc.” A domanda dell'avv. Fusco: “Sì, sono stato iscritto a vari sindacati ed attualmente sono iscritto alla CGIL. Ciononostante, non ho mai avuto contestazioni da parte del mio datore di lavoro”; A domanda dell'avv. Pisanti: “In merito alla prima contestazione, posso specificare che prima c'erano tre fisioterapisti per ogni turno” A domanda dell'avv. Pisanti: “Le stanze dei fisioterapisti non sono assegnate personalmente;
ciononostante, sono proprio i fisioterapisti che per prassi si assegnano una stanza tra loro, senza alcun provvedimento di assegnazione formale da parte del datore di lavoro. Era una loro organizzazione interna. Ogni stanza è provvista di 4-
5 macchinari e, quindi, per questo tendenzialmente non sono interscambiabili” A domanda dell'avv.
Pisanti: “All'epoca, c'erano fisioterapisti di FKT ed altri della neuromotoria;
c'erano, in particolare,
6-7 fisioterapisti di FKT, con cinque stanze ed una palestra. Specifico che nella palestra non c'erano
i macchinari. Le stanze non erano assegnate ad uso esclusivo dato il numero di stanze e di dipendenti; diciamo che le stanze erano assegnate tra loro a ciascun fisioterapista in base al turno. Poi non so riferire se tra loro poi si scambiassero le stanze;
io ricordo che talvolta sono salito sopra perché venivo chiamato per problemi al terminale e perciò vedevo come si erano organizzati tra loro con le stanze. Specifico che tale autorganizzazione non era giornaliera: ad esempio, era noto che, quando capitava il turno del ricorrente, lui svolgesse le sue mansioni in una determinata stanza, che nel turno successivo era occupata da altro fisioterapista” A domanda dell'avv. Pisanti: “In merito ai ritardi, ricordo che gli stessi venivano comunicati per prassi alla Segreteria e tutti i dipendenti facevano così. Che io sappia non ci sono stati altri dipendenti che hanno fatto ritardi che hanno ricevuto una contestazione disciplinare;
che io ricordi il ricorrente, almeno due volte a settimana, aveva un problema e questo lo ricordo proprio perché lavoravo in
Segreteria. Ritengo che sia questa la ragione per cui lui ha ricevuto la contestazione disciplinare, a differenza degli altri dipendenti che hanno fatto ritardo”. A domanda dell'avv. Pisanti: “In merito al metodo di registrazione della terapia, ciascun fisioterapista doveva compilare una scheda cartacea, recante un codice a barre da passare sotto una macchina per l'invio dei dati ed attestante l'effettuazione da parte del paziente della terapia, oltre che data, terapia effettuata e firma del fisioterapista che aveva svolto il trattamento;
c'era poi un'altra scheda recante firma del paziente, data e terapia” A domanda dell'avv. Pisanti: “Sul terminale può capitare un malfunzionamento;
in questi casi, mi avvisavano per informarmi del problema. A volte accadeva che la macchina non era stata spenta bene e che, quindi, andasse in blocco. In questi casi, si segnava solamente il cartaceo ed io di lì a poco mi recavo sopra
a sistemare il tutto, ripristinando l'attività. In detti casi, a meno che non fossi io ad inserire manualmente l'attività, tale attività non risultava dal terminale. Voglio altresì specificare che su ogni piano c'è un terminale e, quindi, volendo, i fisioterapisti avevano comunque la possibilità di spostarsi ma alla fine si evitava di farlo per non creare disagio, anche perché me ne sarei occupato io e, quindi, ero io a dire loro di non spostarsi, trattandosi di un problema momentaneo” A domanda dell'avv. Pisanti: “Poiché i terminali erano tutti collegati in rete, poteva capitare che saltasse la connessione e che si presentasse la problematica;
ciò, tuttavia, accadeva raramente, circa ogni 20 giorni o una volta al mese. Questo tipo di registrazione, in ogni Parte caso, era necessario per offrire i dati all' onde verificare che il paziente avesse effettivamente ricevuto il trattamento”. A domanda dell'avv. Pisanti: “Diciamo che i turni dei terapisti erano sempre gli stessi, per cui non si verificavano coincidenze sulla stessa stanza per quanto riguarda la turnazione
e, quindi, tutti potevano utilizzare la loro stanza “preferita””; A domanda dell'avv. Fusco: “Alla fine di ogni turno, c'era lo staff addetto alla pulizia ad occuparsi delle pulizie. Ciononostante, il fisioterapista era comunque tenuto a sistemare la stanza alla fine della terapia. Attualmente i trattamenti sono effettuati a ciclo continuo, senza interruzione;
nel 2015, la pulizia avveniva, in ogni caso, a fine turno”.
Alla medesima udienza, la teste ha dichiarato: “ADR: “Sono dipendente della TIone_4
dal 1996 e per questo conosco il ricorrente, che è mio collega e che svolge le mie stesse mansioni. CP_2
Capita che svolgiamo gli stessi turni. All'epoca dei fatti, l'organizzazione avveniva mettendoci d'accordo tra noi per quanto riguarda la stanza. Questa organizzazione dipendeva un po' dalla situazione. Nello svolgimento della prestazione, utilizzavamo dei macchinari e nelle nostre mansioni rientrava anche quella della sistemazione degli strumenti utilizzati e nello spegnimento dei macchinari. Non sempre capitava che io ed il ricorrente svolgessimo lo stesso turno, per cui non so riferire se il ricorrente, nell'espletamento delle attività, avesse omesso di spegnere i macchinari. Ciononostante, può capitare ed in quel caso ci si scusa. A me personalmente non è mai capitato perché sono molto precisa nel mio lavoro. In ogni stanza ci sono gli stessi macchinari. Raramente mi è capitato di fare ritardo a lavoro e ricordo di aver avvertito in anticipo in Segreteria in questi casi.
Quando coincidevano i nostri turni, ricordo che è capitato che il ricorrente arrivasse in ritardo”. ADR: “La registrazione delle prestazioni effettuate avveniva con badgeatura delle schede tramite computer avvalendoci di un codice a barre;
tale attività era demandata a noi fisioterapisti e ricordo che c'era anche un cartaceo, in caso di necessità, che veniva sottoscritto dal fisioterapista. Il cartaceo serviva in caso di problemi del terminale o in TI caso di problemi tecnici ma era raro che si presentassero problemi di questo tipo”;
“Ricordo che era previsto lo svolgimento di pulizie da parte degli operatori;
se al momento gli stessi non erano presenti, ricordo che venivano chiamati. Ricordo che alla fine del turno, in ogni caso, era prevista la pulizia della stanza” A domanda dell'avv. Fusco: “Io ho ricevuto una contestazione sempre per quanto riguarda la gestione del macchinario;
voglio precisare che è capitato ai colleghi del mio stesso turno di staccare completamente il macchinario, omettendo, dunque, lo spegnimento dello stesso. Per questo, la contestazione disciplinare è stata fatta anche a me, nonostante io non avessi materialmente omesso di spegnere il macchinario. Voglio precisare che non ho impugnato la contestazione e che mi sono scusata. Specifico, ancora, di essere iscritta ad una sigla sindacale. Ciononostante, non ho mai avuto problemi per questa ragione”;
A domanda dell'avv. Pisanti: “Essendomi scusata, a seguito della contestazione, non ho ricevuto sanzioni. Ricordo che misi per iscritto le mie scuse, dichiarando che sarei stata più attenta”; A domanda dell'avv. Pisanti: “Circa lo spegnimento del macchinario, c'è un bip che avvisa che è terminato il trattamento;
ciononostante, il macchinario resta funzionante. È necessario, poi, cliccare un pulsante per spegnere completamente il macchinario e staccare la spina. In questo modo, si disattiva la corrente e noi dobbiamo, quindi, assicurarci che la corrente sia effettivamente staccata.
Non ricordo se ci fosse un ordine di servizio in tal senso;
tuttavia, a monte è proprio previsto tra le nostre mansioni lo svolgimento di tale attività”; A domanda dell'avv. Pisanti: “Il bip che si attiva dipende dall'attività posta in essere con il macchinario;
il bip parte in automatico e bisogna premere il pulsante solamente per disattivare la macchina e staccare la corrente”. A domanda dell'avv. Pisanti:
“Ricordo che le contestazioni disciplinari sono capitate a chi faceva frequentemente ritardo; ciononostante, non ricordo a chi sia capitato e non so specificarlo”.
Ebbene, con riferimento alla contestazione con lettera del 19.10.2015, con cui si addebitava al ricorrente di aver lasciato, in data 25.09.2015, le apparecchiature elettromedicali dallo stesso utilizzate nel suo turno di lavoro ancora in funzione nonché di aver incautamente lasciato attivato l'impianto di sicurezza dei box di terapia e non in ordine nei box, gli esiti della prova orale non consentono di qualificare come rilevante, sul piano disciplinare, la condotta del ricorrente, tenuto conto altresì della genericità degli elementi probatori sui quali la società avrebbe fondato la contestazione.
Al riguardo, il teste di parte resistente riferisce espressamente che in Parte_2 un'unica occasione il , nello svolgimento delle sue mansioni, avrebbe lasciato i Pt_1
macchinari accesi, precisando, tuttavia, di non ricordare neppure visto il macchinario, del quale non ricorda neppure la tipologia;
lo stesso teste, peraltro, riferisce di una serie di TI contestazioni disciplinari nei confronti di “un po' tutti i dipendenti” ( “Ricordo che il ricorrente, nello svolgimento delle sue mansioni, aveva lasciato i macchinari accesi;
che io ricordi, si è trattato di un'occasione. Nello specifico, non so di quale macchinario si trattasse, anche perché io lavoravo al piano terra mentre lui al terzo. Mi ricordo di questa circostanza perché, dopo il fatto, ci sono state delle contestazioni nei confronti di un po' tutti i dipendenti del piano e ricordo che nella
Segreteria ci occupammo della trasmissione di tali contestazioni ai dipendenti. Ciononostante, voglio specificare che io materialmente non ho visto il macchinario acceso. Ricordo che furono gli operai ad accorgersi di quanto accaduto e a segnalarlo”); diversamente, l'altro teste di parte resistente – RA – nulla è in grado di riferire al riguardo, come nel caso della teste TIone_4
di parte ricorrente . La teste di parte ricorrente , invece, TIone_3 TIone_1
nega la circostanza posta a fondamento della contestazione in esame.
Così, anche in applicazione della disposizione di cui all'art. 41 del CCNL di settore, deve dichiararsi l'illegittimità della sanzione de qua.
Ed, invero, l'art. 41 cit. stabilisce: “Le mancanze del dipendente possono dar luogo all'adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari da parte dell'Amministrazione:
1. richiamo verbale;
2. richiamo scritto;
3. multa non superiore all'importo di quattro ore della retribuzione;
4. sospensione dal lavoro
e dalla retribuzione per un periodo non superiore a dieci giorni. Esemplificativamente, a seconda della gravità della mancanza e nel rispetto del principio della proporzionalità, incorre nei provvedimenti di cui sopra il lavoratore che […]; b. ritardi l'inizio del lavoro, o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione senza giustificato motivo;
c. commetta grave negligenza in servizio, o irregolarità nell'espletamento dei compiti assegnati;
d. non si attenga alle disposizioni terapeutiche impartite, non si attenga alle indicazioni educative, non esegua le altre mansioni comunque connesse alla qualifica, assegnate dalla direzione o dal superiore gerarchico diretto;
f. compia qualsiasi insubordinazione nei confronti dei superiori gerarchici;
esegua il lavoro affidatogli negligentemente, o non ottemperando alle disposizioni impartite […]”.
Deve, pertanto, rilevarsi come, nel caso di specie, la resistente non abbia provato – come era suo onere – la circostanza che il ricorrente abbia lasciato il macchinario acceso, ma soprattutto come, in ogni caso, non emerga una gravità tale da determinare l'afflizione della sanzione nella sua misura massima, non essendo in alcun modo possibile ravvisare né una grave negligenza in servizio o irregolarità nell'espletamento dei compiti assegnati né tantomeno un'inosservanza delle disposizioni e delle altre mansioni connesse alla qualifica, assegnate dalla direzione o dal superiore gerarchico diretto (lettere c) e d) della norma richiamata). Del resto, dall'istruttoria è pacificamente emerso che le stanze utilizzate dai fisioterapisti non erano formalmente ed esclusivamente assegnate a specifici operatori, bensì solamente oggetto di un'organizzazione interna, in via informale, tra colleghi, in base a turni e disponibilità; così, la condotta oggetto di contestazione non appare neppure con certezza addebitabile al , non essendo stato neppure indicato, nell'ambito della lettera di Pt_1
contestazione, quali fossero gli apparecchi e gli impianti interessati.
Tale circostanza, peraltro, trova riscontro anche in base alle dichiarazioni rese sul punto dalla teste di parte resistente la quale riferiva di aver ricevuto una TIone_4 contestazione del medesimo tenore e che ciò era avvenuto nei confronti di tutti i lavoratori assegnati al medesimo turno, senza alcuna differenza (“A domanda dell'avv. Fusco: “Io ho ricevuto una contestazione sempre per quanto riguarda la gestione del macchinario;
voglio precisare che è capitato ai colleghi del mio stesso turno di staccare completamente il macchinario, omettendo, dunque, lo spegnimento dello stesso. Per questo, la contestazione disciplinare è stata fatta anche a me, nonostante io non avessi materialmente omesso di spegnere il macchinario. Voglio precisare che non ho impugnato la contestazione e che mi sono scusata. Specifico, ancora, di essere iscritta ad una sigla sindacale. Ciononostante, non ho mai avuto problemi per questa ragione” A domanda dell'avv.
Pisanti: “Essendomi scusata, a seguito della contestazione, non ho ricevuto sanzioni. Ricordo che misi per iscritto le mie scuse, dichiarando che sarei stata più attenta”).
Né può ritenersi che la sanzione inflitta – irrogata nella sua misura massima – appaia proporzionata alla condotta contestata, avuto riguardo alla mera occasionalità dei comportamenti contestati.
Per tale ragione, deve comunque ritenersi che gli addebiti mossi al ricorrente siano relativi a condotte talmente insignificanti da risultare del tutto prive di rilevanza disciplinare, ravvisandosi, invero, difetti di proporzionalità nel provvedimento irrogato.
Conseguentemente, tenuto conto della domanda del ricorrente, va dichiarato il diritto del lavoratore alla restituzione della trattenuta sulla retribuzione di dicembre 2015 a titolo di 30 ore di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione e pari ad euro 391,90.
Per le medesime ragioni, all'esito della prova testimoniale, deve dichiararsi l'illegittimità della sanzione disciplinare relativa alla lettera di contestazione del 22.02.2016, con cui la resistente contestava al ricorrente il ritardato inizio del lavoro senza giustificazione in una serie di giornate. Al riguardo, il CCNL di settore, all'art. 39, prevede che “I ritardi devono essere giustificati e comportano la perdita dell'importo della retribuzione corrispondente al ritardo stesso;
qualora il ritardo sia giustificato sia eccezionale, non comporta la perdita della retribuzione”. Il contratto collettivo, dunque, dispone che il ritardo debba essere giustificato senza, tuttavia, precisare con quali modalità; il richiamato art. 41, inoltre, annovera il ritardo nell'inizio del lavoro tra le cause che possono giustificare l'adozione di provvedimenti disciplinari.
Ebbene, dalla prova orale, è effettivamente emerso che le assenze e i ritardi venivano comunicati telefonicamente, come dichiarato dal teste di parte resistente Parte_2
il quale, escusso sul punto, riferiva: “Ricordo che talvolta il ricorrente faceva ritardo
[...]
e che avvisava in Segreteria, talvolta anche me personalmente in quanto lavoravo presso la Segreteria
e lo ricordo anche perché tale ritardo era ad inizio turno – delle 8,00 del mattino o delle 15,00 – che si ripercuoteva sul paziente assistito. Ricordo che a volte i ritardi erano di 5-10 minuti ed altre volte erano più importanti, con ricadute sul piano organizzativo in quanto ogni incontro con il paziente dura normalmente mezz'ora. I motivi erano vari: foratura dello pneumatico, problemi di gestione con il padre che si era ammalato, traffico etc.”.
Il teste, pertanto, si è limitato a riferire di ritardi occasionali e, comunque, comunicati e giustificati presso la Segreteria, nel pieno rispetto del CCNL AIOP, sia quando gli stessi siano stati di lieve entità, sia quando siano stati “più importanti”, quanto legati a situazioni eccezionali, dedotte dal ricorrente e confermate dallo stesso teste (come nel caso del malore del genitore del ). Pt_1
Tali dichiarazioni, del resto, appaiono in linea con quelle rese dai testi di parte ricorrente
(Adr: “è capitato che il ricorrente arrivasse in ritardo, ma non mi sento di dire TIone_1 che ciò sia capitato in maniera frequente e devo precisare che tra colleghi ci si veniva incontro quando ciò accadeva, ovvero gli altri terapisti che coprivano il turno si occupavano di far accomodare il paziente di attivare il macchinario magari e predisporre alcune attività propedeutiche alla terapia in TI modo da non far pesare il ritardo sul paziente” “circa i ritardi, devo precisare che mi è capitato raramente di arrivare in ritardo, forse soltanto un paio di volte, ad esempio a causa del traffico, e in tali casi è capitato che io abbia avvisato con una telefonata del mio ritardo per consentire anche ai colleghi di organizzarsi”) e (ADR: “può essere capitato che il ricorrente sia arrivato TIone_3
in ritardo presso il centro, è capitato anche a me a volte, e a quanto ne so bastava avvisare la segreteria del ritardo e non è mai capitato nulla: la prassi era dunque quella di avvisare telefonicamente che c'era un ritardo” ADR. “posso dire che quasi tutti facevamo qualche ritardo e sempre avvisavamo il centro tramite una telefonata, ma ciononostante per alcuni, nonostante avessero avvisato, ciò si è tradotto in una sanzione disciplinare”). Infine, l'altro teste di parte resistente, RA TIone_4 genericamente si limita a riferire che, quando coincidevano i suoi turni con quelli del ricorrente, è capitato che quest'ultimo arrivasse in ritardo, senza, tuttavia, fornire ulteriore elemento.
Così, la società convenuta, su cui gravava il relativo onere probatorio, nulla ha provato in ordine alle modalità di comunicazione dei ritardi e delle assenze, né ha dimostrato che fosse in vigore una modalità diversa dalla comunicazione telefonica, non avendo depositato all'uopo nemmeno il codice disciplinare o altro regolamento interno.
Pertanto, deve essere dichiarata la illegittimità della sanzione disciplinare della multa di 4 ore e la resistente deve essere condannata alla restituzione della trattenuta sulla CP_3
retribuzione a titolo di 4 ore di multa, pari ad euro 44,80, effettuata sulla busta paga di marzo
2016 con riferimento alla contestazione del 22.02.2016.
Infine, quanto alla terza sanzione disciplinare impugnata, dalla lettura della lettera di contestazione del 07.11.2016 emerge che gli addebiti appaiono riconducibili ad un comportamento negligente in servizio e all'irregolarità nell'espletamento dei compiti assegnati, atteso che viene imputato al di non aver effettuato la registrazione delle Pt_1
terapie in una serie di giornate lavorative.
Ebbene, facendo riferimento al citato art. 41 del CCCNL AIOP, nella fattispecie in esame, in relazione alla condotta contestata, non può ritenersi sussistente alcuna violazione comportamentale delle procedure prescritte dalla società resistente.
Ed, invero, all'esito della prova testimoniale espletata, la circostanza dedotta dal ricorrente in ordine al malfunzionamento del sistema informatico necessario per la registrazione delle prestazioni effettuate risulta pienamente confermata sia dai testi di parte ricorrente che dai testi di parte resistente;
parimenti, alla luce delle loro dichiarazioni, ha trovato riscontro altresì l'assunto attoreo secondo cui la registrazione delle terapie sarebbe stata fatta, in ogni caso, anche cartaceamente, mediante l'annotazione, da parte del terapista, su una scheda cartacea del paziente, della terapia effettuata e della seduta.
Decisive, in particolare, risultano essere le dichiarazioni sul punto rese dal teste di parte resistente il quale confermava che, a prescindere dal funzionamento Parte_2
del sistema informatico, il fisioterapista era tenuto a compilare una scheda cartacea, nel rispetto dell'ordine di servizio del 27.03.2014, con cui la comunicava l'obbligo di CP_2 provvedere all'acquisizione quotidiana delle presenze dei pazienti mediante scheda cartacea, rimasto comunque inalterato nonostante il successivo ordine di servizio datato
11.09.2015 con cui si comunicava l'obbligo di registrazione presso i sistemi informatici;
in base a quanto riferito dal teste, emerge altresì la circostanza che fosse quest'ultimo ad occuparsi di intervenire in caso di malfunzionamenti del sistema, evitando che i fisioterapisti dovessero recarsi, interrompendo il servizio, presso altri piani della struttura per effettuare la badgeatura attraverso macchinari funzionanti (ADR “In merito al metodo di registrazione della terapia, ciascun fisioterapista doveva compilare una scheda cartacea, recante un codice a barre da passare sotto una macchina per l'invio dei dati ed attestante l'effettuazione da parte del paziente della terapia, oltre che data, terapia effettuata e firma del fisioterapista che aveva svolto il trattamento;
c'era poi un'altra scheda recante firma del paziente, data e terapia” […] “Sul terminale può capitare un malfunzionamento;
in questi casi, mi avvisavano per informarmi del problema. A volte accadeva che la macchina non era stata spenta bene e che, quindi, andasse in blocco. In questi casi, si segnava solamente il cartaceo ed io di lì a poco mi recavo sopra a sistemare il tutto, ripristinando l'attività. In detti casi, a meno che non fossi io ad inserire manualmente l'attività, tale attività non risultava dal terminale. Voglio altresì specificare che su ogni piano c'è un terminale e, quindi, volendo, i fisioterapisti avevano comunque la possibilità di spostarsi ma alla fine si evitava di farlo per non creare disagio, anche perché me ne sarei occupato io e, quindi, ero io a dire loro di non spostarsi, trattandosi di un problema momentaneo”).
Di conseguenza, non risulta provato a carico del ricorrente la violazione contestata e, quindi, alcun inadempimento suscettibile di sanzione, non essendo dimostrato che il lavoratore non abbia correttamente applicato le disposizioni di servizio.
Del resto, anche a voler prescindere da tali profili – comunque rilevanti ai fini della decisione
– va rilevata l'estrema tenuità della condotta del ricorrente, la quale induce a ritenere, in ogni caso, sproporzionata la sanzione comminata.
Così, la sanzione disciplinare va dichiarata illegittima e va dichiarato il diritto del ricorrente alla restituzione della trattenuta sulla retribuzione di dicembre 2016 a titolo di 30 ore di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, pari ad euro 335,92.
Infine, con riferimento alle domande volte al riconoscimento di spettanze, che il ricorrente assume dovute a vario titolo – ed, in particolare, a titolo di differenze retributive derivanti dall'Accordo Economico AIOP 2006/2007, per il periodo dal settembre 2010 al 31.12.2013, di premio incentivazione ex art. 65 AIOP 2005 per il periodo dal 11.10.2007 al 31.07.2014 ed, ancora, di differenza sulla tredicesima mensilità, ferie, festività, carenza-malattia, ex festività, permesso straordinario per matrimonio, permessi straordinari retribuiti donatore di sangue – deve premettersi che, sul piano propriamente processuale, in base ai principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.), spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di differenze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede riconoscimento, primo tra tutti la natura subordinata del rapporto di collaborazione posto a fondamento delle pretese azionate, che dei diritti retributivi del lavoratore costituisce l'indefettibile presupposto logico-giuridico.
Il predetto onere probatorio è destinato, tuttavia, a diversamente articolarsi in relazione al concreto atteggiamento difensivo assunto dalla parte nei cui confronti è proposta domanda, atteso che possono ritenersi pacifici, come tali non bisognevoli di prova, sia i fatti oggetto di esplicita o implicita ammissione da parte del convenuto – ovverosia la cui veridicità sia stata espressamente riconosciuta o indirettamente ammessa attraverso l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la loro negazione- sia fatti e circostanze in ordine ai quali nessun rilievo di segno contrario o specifica contestazione abbia formulato (cfr. per tutte Cass. SU
761/2002; Cass. 535/2003).
Tanto premesso, nel caso di specie vi è la prova della diretta applicabilità del contratto collettivo in esame al rapporto de quo, in quanto, dagli atti di causa, è emerso che la CP_2
ha indicato tale contratto del contratto individuale (cfr. prod. ricorrente e resistente), parametrato non solo la retribuzione a tale CCNL, ma comminando le sanzioni disciplinari sulla base di tale contratto nonché corrisposto il predetto premio incentivazione a partire dal 01.07.2014.
Ebbene, in ordine ai criteri di determinazione delle differenze retributive spettanti, giova ricordare che, a seguito della soppressione dell'ordinamento corporativo e a causa della mancata attuazione in parte qua dell'art. 39 della Costituzione, i contratti collettivi sono sottoposti alle regole civilistiche dell'autonomia privata, per cui la loro efficacia, non estesa alla generalità, è limitata a quanti, con l'iscrizione alle associazioni sindacali, hanno a queste conferito la rappresentanza dei propri interessi nella stipulazione dei contratti collettivi;
questi stabiliscono così il trattamento a cui debbono adeguarsi i singoli contratti individuali di lavoro (Cass. SS.UU., 26.3.97, n. 2665).
In difetto di iscrizione, il contratto collettivo è applicabile sicuramente a quanti abbiano manifestato esplicita adesione allo stesso, come è avvenuto del caso di specie. Ed, infatti, secondo la giurisprudenza dominante, peraltro, tale adesione può essere desunta per implicito dalla valutazione complessiva di dati univocamente indicativi della ricezione della contrattazione medesima da parte del datore di lavoro non iscritto (Cass. lav., 1.9.95,
n. 9231).
Tradizionalmente, il recepimento è desunto dalla uniforme, costante e prolungata osservanza delle clausole della disciplina collettiva, o almeno di quelle più rilevanti e significative (Cass. lav., 9.6.93, n. 6412; Cass. lav., 6.11.90, n. 10654; Cass. 11.11.88, n. 6114;
Cass., 11.3.87, n. 2525; Cass., 17.10.85, n. 5122; Cass., 5.2.83, n. 986; Cass., 29.3.82, n. 1965).
Sono state inoltre valutati come sintomatici di una adesione di fatto del datore di lavoro alla contrattazione collettiva di categoria: il riconoscimento di benefici tipici di una determinata disciplina in materia di ferie e di mensilità supplementari (Cass. lav., 1.9.95, n. 9231); la richiesta di avviamento al lavoro nella parte contenente l'impegno dell'imprenditore di applicare ai lavoratori assunti il trattamento economico-normativo previsto dai vigenti contratti collettivi (Cass. lav., 18.3.93, n. 3218).
Appare evidente, dunque, che al ricorrente potrà applicarsi il contratto suddetto.
Così, quanto alla prima domanda va detto che l'Accordo del 15.9.2010 ha inciso sul CCNL
AIOP 2006-2007, prevedendo un adeguamento economico come risulta dall'art. 50 del
CCNL versato in atti dalla ricorrente (cfr. prod. parte ricorrente).
A a fronte di tale pretesa, parte resistente ha eccepito la prescrizione quinquennale ritenendo che la pec del 27.12.2013 contenente la richiesta di tali spettanze inviata dall'indirizzo mail del sindacato e contenente l'istanza sottoscritta dalla ricorrente di CP_4
rivendicazione delle pretese innanzi descritte (cfr. prod. ricorrente) non avesse valore interruttivo poiché la richiesta era prodotta in fotocopia e non in originale oltre che priva di firma digitale. Pertanto, la resistente non contesta di aver ricevuto la pec, bensì la sua idoneità ad interrompere la prescrizione.
Ebbene, in primo luogo tali censure appaiono del tutto infondate, non essendo necessario ai fini interruttivi che l'istanza sia provvista di attestazione di conformità all'originale, ma che, appunto, l'istanza abbia valore di messa in mora e, cioè, che contenga una intimazione di pagamento con riferimento a delle voci specifiche chiaramente individuate, come nel caso di specie. A tutto voler concedere, si rileva che la prescrizione deve essere valutata alla luce delle modifiche normative introdotte dal Legislatore e che hanno modificato l'art.18 dello Statuto dei Lavoratori.
Invero, le modifiche introdotte dalla L. 92/2012 all'art. 18 L. 300/1970 hanno differenziato e depotenziato il regime della tutela reale, introducendo ipotesi (comma 5) in presenza delle quali - a differenza di quanto era avvenuto fino ad allora - la tutela assicurata al lavoratore
è ormai solo di natura indennitaria. Emerge, di conseguenza, l'incertezza oggettiva circa la protezione assicurata dalla legge in caso di recesso anche giudizialmente ritenuto illegittimo, incertezza che a sua volta determina nel lavoratore una situazione psicologica che potrebbe spingerlo a non esercitare il proprio diritto per timore di essere licenziato.
Il lavoratore torna, insomma, a trovarsi in una situazione di “metus”, come prima dell'entrata in vigore dell'art. 18 nel 1970, motivo per il quale dopo il 18 luglio del 2012 (data di entrata in vigore della L. 92/2012) deve riemergere la regola di diritto fissata in origine dalla Corte Costituzionale nel 1966 con la sentenza n. 63 che, nel dichiarare l'incostituzionalità dell'art. 2948 c.c. che consentiva il decorso del termine di prescrizione durante il rapporto di lavoro, argomentava che, pur non essendovi ostacoli giuridici a detto decorso, “vi sono tuttavia ostacoli materiali, cioè la situazione psicologica del lavoratore, che può essere indotto a non esercitare il proprio diritto per lo stesso motivo per cui molte volte è portato a rinunciarvi, cioè per timore del licenziamento”. Anche secondo la giurisprudenza di legittimità, la decorrenza o meno della prescrizione nel corso del rapporto di lavoro va verificata con riguardo al concreto atteggiarsi del medesimo in relazione all'effettiva esistenza di una situazione psicologica di “metus” del lavoratore, e non già alla stregua della diversa normativa garantistica che avrebbe dovuto astrattamente regolare il rapporto, ove questo fosse sorto fin dall'inizio con le modalità e la disciplina che il giudice, con un giudizio necessariamente "ex post", riconosce applicabili (Cass.4520/2000, e conformi fra le molte Cass. 23277/2004, Cass.1717/2009, Cass.12553/2014,
Cass.22172/2017).
Ebbene, poiché per effetto dell'art. 18 L.300/1970 modificato dalla L.92/2012, la reintegra è prevista solo in alcune, limitate e più gravi, ipotesi di invalidità del recesso datoriale (commi
1, 4 e 7), mentre per la generalità dei casi è prevista solo una tutela di tipo indennitario
(commi 5 e 6), nel corso del rapporto il lavoratore è tornato a trovarsi in una condizione psicologica di incertezza in ordine alla tutela che gli potrebbe spettare in caso di licenziamento illegittimo, condizione che potrebbe indurlo a non esercitare il proprio diritto per timore del licenziamento.
Tale orientamento è stato definitivamente affermato dalla Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 26246 del 6.9.2022, con cui la Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato che il termine di decorrenza della prescrizione quinquennale dei diritti di credito decorre, non più in costanza di rapporto di lavoro, ma dal momento della cessazione dello stesso poiché “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della L. 92/2012
e del D.Lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
Tale decorrenza si applica anche a tutti qui crediti che alla data dell'entrata in vigore della
L. 92/2012 non erano ancora prescritti, così come i crediti della ricorrente.
Facendo applicazione dei suindicati principi alla fattispecie de qua, essendo dunque venuta meno quella situazione di stabilità e tutela del posto di lavoro (in caso di licenziamento illegittimo), che, secondo la consolidata giurisprudenza della S.C., consentivano di ritenere la prescrizione decorrente anche in costanza di rapporto di lavoro, ne consegue che non sono prescritti i crediti maturati nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della legge stessa (ossia fino al 18.07.2007).
Respinta tale eccezione, va rilevato che la società ha solo genericamente CP_2
contestato la pretesa in esame anche riguardo ai conteggi, che invece appaiono formulati con corretto riferimento agli adeguamenti previsti dal CCNL versato in atti, tenuto conto anche delle buste paga depositate da cui non emerge il predetto adeguamento.
Pertanto, vista la congruità dei conteggi alle voci tabellari, spetterà al ricorrente l'adeguamento economico predetto con conseguente condanna della società convenuta al pagamento della somma complessiva totale di euro 6.368,57, oltre interessi e rivalutazione.
Quanto, invece, alla richiesta di corresponsione del premio incentivazione di cui all'art. 65 del CCNL di categoria, che dispone “A tutto il personale compete un premio di euro 450,00 annue lorde, da erogarsi in unica soluzione congiuntamente alla retribuzione del mese di luglio di ogni anno.
Tale premio compete per intero se, nell'arco dell'anno che va dal 1° luglio al 30 giugno, il personale effettua almeno 258 giorni di presenza. Per ogni giorno di mancata presenza, il premio di cui al 1° comma è ridotto in ragione di euro 15,00 giornaliere;
parimenti per ogni giorno di presenza oltre i
258 giorni e fino a un tetto di 267 giorni di presenza verrà corrisposta una ulteriore quota aggiuntiva pari a euro 15,00 per giorno. Ai fini del computo delle presenze non incidono nella decurtazione del suddetto premio le giornate di: permessi straordinari retribuiti, compresi quelli di cui alla L.104/92, permessi sindacali retribuiti, periodi di astensione obbligatoria per maternità, ricovero ospedaliero documentato o in day hospital, infortunio sul lavoro riconosciuto ed assistito dall' . Ai fini del CP_5 conteggio dei giorni di presenza, le ferie e le festività, ancorché non usufruite nel periodo 1° luglio-30 giugno, debbono essere considerate come godute. Ai fini del computo delle presenze/assenze di cui al presente articolo si fa riferimento a sei giornate lavorative”, il ricorrente ha dedotto di aver sempre raggiunto le 258,00 ore e di averle, in alcuni casi, finanche superate (cfr. pagine 43 e
44 del ricorso).
Ha, dunque, chiesto la corresponsione di tale premio per il periodo che va dal 11.01.2007 al
30.06.2014 e le differenze per i periodi indicati in ricorso, avendo le stesse ricevute somme inferiori a quelle a cui aveva diritto.
Ebbene, la resistente ha eccepito che il ricorrente non avrebbe diritto alle predette somme in quanto l'Accordo del 15.09.2010 aveva demandato alla contrattazione regionale la negoziazione dell'una tantum per gli arretrati contrattuali relativi al periodo 2006 – 2010 voce retributiva che, tuttavia, non è stata richiesta nel presente giudizio.
Pertanto, avendo il ricorrente provato mediante il deposito delle buste paga – documentazione di provenienza datoriale – lo svolgimento della prestazione nei periodi indicati, alla stessa spetterà anche la somma di euro 3.180,00 di cui euro 2.700,00 a titolo di premio incentivazione per le 258 giornate lavorative annuali e euro 480,00 quale quota aggiuntiva per la presenza oltre 258 giornate, su cui vanno corrisposti gli interessi e rivalutazione.
Pertanto, la resistente già Controparte_1 Controparte_2 va condannata a corrispondere al ricorrente la somma complessiva di euro 9.548,57,
[...]
comprensiva sia della somma dovuta quale adeguamento economico sia di quella dovuta a titolo di premio incentivazione.
Sulle predette somme maturano rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione delle singole competenze al saldo ex art. 429 c.p.c. Viceversa, con riguardo alle domande azionate a titolo di differenze (differenze sulla tredicesima mensilità, ferie, festività, carenza-malattia, ex festività, permesso straordinario per matrimonio, permessi straordinari retribuiti donatore di sangue), le stesse non possono trovare accoglimento, non avendo il ricorrente fornito prova del diritto a percepire tali ulteriori somme.
Nella specie, tenuto conto delle testimonianze raccolte, non può ritenersi raggiunta alcuna prova in ordine a tali voci, in mancanza di elementi probatori a sostegno di tali richieste.
Più specificamente, deve ritenersi infondata la domanda riguardo alle indennità per ferie non godute in considerazione della mancata prova del relativo fatto costitutivo.
Invero, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che il fatto costitutivo del diritto all'indennità per ferie non godute non è il rapporto di lavoro, bensì il mancato godimento delle ferie stesse, sicché il lavoratore è tenuto a provare di aver lavorato nel periodo delle medesime, e tale onere va assolto offrendo la prova rigorosa delle circostanze di fatto assunte a base della domanda, non potendo presumersi la violazione da parte del lavoratore del diritto del dipendente alla fruizione delle ferie (cfr. Cass. n.
6100/1991).
Orbene, dalle risultanze processuali emerge con evidenza che detto onere non è stato in alcun modo assolto dall'istante.
Ancora, manca agli atti la relativa prova in ordine alla fruizione di permessi straordinari per matrimonio e di permessi retribuiti donatore di sangue, essendosi al riguardo la parte ricorrente limitata a produrre genericamente buste paga, senza, tuttavia, allegare le relative certificazioni e/o attestazioni.
Considerato il parziale accoglimento le spese sono compensate per la metà; per la restante parte, sono poste a carico della resistente secondo il criterio della soccombenza e si liquidano nella misura indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda ed istanza disattesa:
1) in accoglimento del ricorso, annulla le sanzioni disciplinari impugnate e, per l'effetto, condanna la già Controparte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., alla restituzione, in favore del
[...] ricorrente, della complessiva somma di euro 772,62, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
2) condanna la già Controparte_1 Controparte_2 al pagamento in favore del ricorrente della somma pari ad euro 9.548,57, per le
[...]
causali indicate in ricorso, oltre interessi e rivalutazione;
3) compensa le spese per metà;
4) condanna, per la restante parte, la parte resistente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 1.950,00 per spese, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
S. Maria C.V., 05.03.2025 Il Giudice
dott.ssa Valentina Paglionico