Provvedimento: […] Le parole “conferente” e “beni conferiti”, contenute nell'art. 2645-ter c.c., presuppongono un'alterità soggettiva (e, quindi, un trasferimento) dal conferente ad un altro individuo, fattispecie incompatibile con un atto unilaterale; infatti, il verbo confero deriva da cumferre e le espressioni sopra riportate richiedono, dunque, un atto traslativo (ferre) compiuto tra soggetti distinti. Del resto, quando la legge si riferisce ai “conferimenti” del diritto societario, al conferimento per la costituzione di fondi di garanzia (art. 2548 c.c.), al conferimento negli ammassi (art. 837 c.c.) o al verbo “conferire” impiegato dalle norme in tema di collazione lo fa sempre con riguardo a trasferimenti di beni tra soggetti diversi (cfr. Trib. Reggio Emilia, sez. fallimentare, 27 gennaio 2014).
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