Articolo 837 del Codice civile
Articolo 836Articolo 838
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19 aprile 1942
Art. 837.

(Ammassi).

Allo scopo di regolare la distribuzione di determinati prodotti agricoli o industriali nell'interesse della produzione nazionale sono costituiti gli ammassi.

Le norme per il conferimento dei prodotti negli ammassi sono contenute in leggi speciali.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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