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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 29/10/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1329/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ASTI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Asti, riunito in camera di consiglio in persona dei Dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente EL LG Giudice relatore est. Sara Pozzetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. 1329/2024
avente ad oggetto: separazione dei coniugi, cessazione degli effetti civili del matrimonio.
promossa da:
, nata il [...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti Anna Re Parte_1
LC e BI LC come da procura in atti
-PARTE RICORRENTE- nei confronti di nato il [...], rappresentato e difeso dall'Erica Cerrato come da Controparte_1 procura in atti
-PARTE RESISTENTE -
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI ASTI
CONCLUSIONI DELLE PARTI pagina 1 di 3
per le parti ricorrente e resistente congiuntamente emettere sentenza declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio, assegnare alla moglie la casa coniugale, disporre che nessun contributo venga liquidato a favore e/o a carico delle parti, risultando allo stato le parti economicamente autosufficienti, disporre che il sig sia tenuto a corrispondere ogni mese la somma di euro CP_1
602,00 alla sig.ra a copertura della rata di finanziamento da lei acceso per la Pt_1 ristrutturazione della casa coniugale e che la predetta rimborsa a mezzo della procedura di cessione del quinto dello stipendio, e ciò sino alla estinzione del predetto prestito che dovrà avvenire entro settembre 2030, le parti dichiarano di non avere null'altro a pretendere reciprocamente né di avere altri interessi comuni da regolare, dipendenti dal matrimonio le spese legali dei due gradi sono interamente compensate tra le parti
per il Pubblico Ministero nulla si oppone MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso di essersi sposata con in data 25.6.2005, unione dalla quale Controparte_1 non nascevano figli, di essere altresì venuta meno la affectio coniugalis, Pt_1
chiedeva pronunciarsi la separazione dei coniugi, e, all'esito del passaggio in
[...] giudicato della pronuncia, la cessazione degli effetti civili del matrimonio. si costituiva in giudizio nulla opponendo alle richieste formulate in Controparte_1 punto status. Era dunque pronunciata sentenza di separazione n. 767/24 del 4.12.2024. Detta pronuncia risulta passata in giudicato in data 9.1.2025 come da attestazione di cancelleria in atti. Rimessa la causa in istruttoria per la decisione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le parti concludevano congiuntamente come in epigrafe. Visto l'art 473bis.21 u.c. c.p.c. la causa era dunque rimessa immediatamente in decisione.
*** Ritiene il Collegio che le conclusioni tolte in punto status debbano essere in questa sede accolte. Ricorrendo i presupposti di legge, per essersi pacificamente la separazione protratta per periodo superiore a quello previsto dall'art. 3 legge 898/1970, a far data dall'udienza di comparizione delle parti nell'ambito del giudizio di separazione personale – poi conclusosi con la citata sentenza n. 767/24 del 4.12.2024 passata in giudicato in data pagina 2 di 3 9.1.2025 - nonché emergendo dal tenore delle difese che la comunione materiale e morale fra i coniugi è definitivamente venuta meno, deve essere senz'altro pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti. Il Collegio prende altresì atto dell'accordo dei coniugi circa l'attribuzione della casa coniugale alla parte ricorrente (in difetto di prole non potendo disporsi la assegnazione della stessa) nonché circa l'impegno economico del a favore della CP_1 Pt_1 nei termini di cui in epigrafe. In considerazione dell'esito della lite e degli accordi in essere ricorrono i presupposti per dichiarare le spese di lite integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, richiamata la sentenza parziale n. 767/2024, PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Pt_1
e in Genova in data 25.6.2005,
[...] Controparte_1 alle condizioni tutte di cui alle conclusioni concordemente tolte dalle parti ed in epigrafe riportate, da leggersi nel senso di cui in motivazione, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Genova di effettuare gli adempimenti di competenza, dichiara la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
Visto l'art. 52 comma 2 del DLGS 196/2003, dispone che sia apposta, a cura della Cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti
o della dignità degli interessati.
Così deciso in Asti, in data 24.10.2025
Il Giudice
EL LG
Il Presidente Gian Andrea Morbelli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ASTI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Asti, riunito in camera di consiglio in persona dei Dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente EL LG Giudice relatore est. Sara Pozzetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. 1329/2024
avente ad oggetto: separazione dei coniugi, cessazione degli effetti civili del matrimonio.
promossa da:
, nata il [...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti Anna Re Parte_1
LC e BI LC come da procura in atti
-PARTE RICORRENTE- nei confronti di nato il [...], rappresentato e difeso dall'Erica Cerrato come da Controparte_1 procura in atti
-PARTE RESISTENTE -
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI ASTI
CONCLUSIONI DELLE PARTI pagina 1 di 3
per le parti ricorrente e resistente congiuntamente emettere sentenza declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio, assegnare alla moglie la casa coniugale, disporre che nessun contributo venga liquidato a favore e/o a carico delle parti, risultando allo stato le parti economicamente autosufficienti, disporre che il sig sia tenuto a corrispondere ogni mese la somma di euro CP_1
602,00 alla sig.ra a copertura della rata di finanziamento da lei acceso per la Pt_1 ristrutturazione della casa coniugale e che la predetta rimborsa a mezzo della procedura di cessione del quinto dello stipendio, e ciò sino alla estinzione del predetto prestito che dovrà avvenire entro settembre 2030, le parti dichiarano di non avere null'altro a pretendere reciprocamente né di avere altri interessi comuni da regolare, dipendenti dal matrimonio le spese legali dei due gradi sono interamente compensate tra le parti
per il Pubblico Ministero nulla si oppone MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso di essersi sposata con in data 25.6.2005, unione dalla quale Controparte_1 non nascevano figli, di essere altresì venuta meno la affectio coniugalis, Pt_1
chiedeva pronunciarsi la separazione dei coniugi, e, all'esito del passaggio in
[...] giudicato della pronuncia, la cessazione degli effetti civili del matrimonio. si costituiva in giudizio nulla opponendo alle richieste formulate in Controparte_1 punto status. Era dunque pronunciata sentenza di separazione n. 767/24 del 4.12.2024. Detta pronuncia risulta passata in giudicato in data 9.1.2025 come da attestazione di cancelleria in atti. Rimessa la causa in istruttoria per la decisione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le parti concludevano congiuntamente come in epigrafe. Visto l'art 473bis.21 u.c. c.p.c. la causa era dunque rimessa immediatamente in decisione.
*** Ritiene il Collegio che le conclusioni tolte in punto status debbano essere in questa sede accolte. Ricorrendo i presupposti di legge, per essersi pacificamente la separazione protratta per periodo superiore a quello previsto dall'art. 3 legge 898/1970, a far data dall'udienza di comparizione delle parti nell'ambito del giudizio di separazione personale – poi conclusosi con la citata sentenza n. 767/24 del 4.12.2024 passata in giudicato in data pagina 2 di 3 9.1.2025 - nonché emergendo dal tenore delle difese che la comunione materiale e morale fra i coniugi è definitivamente venuta meno, deve essere senz'altro pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti. Il Collegio prende altresì atto dell'accordo dei coniugi circa l'attribuzione della casa coniugale alla parte ricorrente (in difetto di prole non potendo disporsi la assegnazione della stessa) nonché circa l'impegno economico del a favore della CP_1 Pt_1 nei termini di cui in epigrafe. In considerazione dell'esito della lite e degli accordi in essere ricorrono i presupposti per dichiarare le spese di lite integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, richiamata la sentenza parziale n. 767/2024, PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Pt_1
e in Genova in data 25.6.2005,
[...] Controparte_1 alle condizioni tutte di cui alle conclusioni concordemente tolte dalle parti ed in epigrafe riportate, da leggersi nel senso di cui in motivazione, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Genova di effettuare gli adempimenti di competenza, dichiara la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
Visto l'art. 52 comma 2 del DLGS 196/2003, dispone che sia apposta, a cura della Cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti
o della dignità degli interessati.
Così deciso in Asti, in data 24.10.2025
Il Giudice
EL LG
Il Presidente Gian Andrea Morbelli
pagina 3 di 3