Sentenza 1 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/10/2003, n. 14634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14634 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula 'B' こ REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigo ri gistrati: Dott. Giovanni PRES146 34 / 03 G.N. 1593/01 Cron.29575 Dott. Federico ROSELLI Consigliere Dott. Paolo STILE Consigliere Rep. Consigliere Ud.18/02/03Dott. Giovanni AMOROSO Dott. Camilla DI IASI - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: ES UC, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE N. 22, presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO FILANTI, che lo rappresenta e difende all'avvocato108 unitamente GIOVANNI PRUNEDDU, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENSA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, I 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2003 presso rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE 984 -1- ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato avversO la sentenza n. 552/00 del Tribunale di CAGLIARI, depositata il 04/10/00 R.G. N. 2944/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/02/03 dal Consigliere Dott. Camilla DI IASI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. - -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO AN ES, premesso di aver ottenuto dal Cagliari, con sentenza in dataPretore di 21.1.1992, il riconoscimento del proprio diritto all'indennità di accompagnamento e la conseguente condanna del Ministero degli Interni al pagamento dei ratei maturati con i relativi interessi legali, conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Cagliari l'Inps per ottenere, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 196 del 1993, il pagamento della rivalutazione monetaria sui predetti ratei;
il Pretore accoglieva la domanda. Il Tribunale di Cagliari, accogliendo l'appello proposto dall'Inps avverso la sentenza pretorile, rigettava la domanda avanzata dal ES in primo grado, in particolare rilevando che la stessa era preclusa dal precedente giudicato che, decidendo in ordine al credito assistenziale e agli interessi, aveva implicitamente negato la relativa rivalutazione;
né, ad avviso del giudice di. appello, r in contrario che non vi fosse stata un'espressa domanda in proposito, atteso che rivalutazione e interessi costituiscono una componente essenziale del credito assistenziale, 3 onde, pur in assenza di specifica richiesta, il giudice è tenuto a provvedere anche d'ufficio ogni volta che pronunci condanna al pagamento del credito. ricorso per Avverso tale sentenza propone Cassazione AN ES;
l'In sil'In si è costituita depositando procura. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso il ES censura la falsasentenza impugnata per violazione e applicazione degli artt. 2909 C.C., 442 e 429 c.p.c., in particolare rilevando che avrebbe errato ch il giudice d'appello nel ritenere che in ordine al diritto alla rivalutazione si fosse formato un giudicato implicito di rigetto, sia perché all'epoca della sentenza la legge non prevedeva il diritto alla rivalutazione, sia perché l'ambito del giudicato va valutato in relazione alla richiesta fatta valere in giudizio (e pacificamente non era stata fatta esplicita domanda di rivalutazione), sia, infine, perché l'art. 429 c.p.c. è applicabile nelle ipotesi "di condanna al pagamento di somme di danaro" e non nella ipotesi in cui, come nella 7 specie, vi sia stato l'accertamento del diritto e una condanna generica, che resta tale nonostante il 4 credito assistenziale sia idoneo ad essere determinato nel suo esatto ammontare. La censura è infondata. Invero, secondo un orientamento ripetutamente e recentemente ribadito da questo giudice di legittimità (orientamento che il collegio condivide, non ravvisando motivi validi per discostarsene), la rivalutazione dei crediti di lavoro (nonché di quelli previdenziali e assistenziali a seguito delle sentenze n. 156 del 1991 e n. 196 del 1993 della Corte costituzionale) è volta a ripristinare il potere di acquisto di cui il creditore avrebbe fruito ove non vi fosse stata la mora del debitore e, costituendo essa una proprietà intrinseca e indissolubile di detto credito, come tale riconducibile direttamente alla causa petendi della domanda con cui il credito stesso è fatto valere, deve essere liquidata anche d'ufficio dal giudice, senza necessità di una specifica domanda. Ne consegue che, ove il giudice di primo grado abbia, anche implicitamente (ad esempio, liquidando i soli interessi), negato il diritto alla rivalutazione, è indispensabile, per impedire la formazione del giudicato, che la suddetta 5 statuizione di rigetto, anche implicito, venga impugnata ad opera della parte soccombente sul punto, senza che in contrario rilevi la circostanza che le sentenze della corte costituzionale estensive della rivalutazione anche ai crediti di natura previdenziale e assistenziale siano intervenute successivamente alla pronuncia di primo termini di grado (e allo scadere dei relativi impugnazione), giacché prima di una pronuncia di illegittimità costituzionale è configurabile solo una mera difficoltà all'esercizio del diritto, priva di efficacia impeditiva, difficoltà che può essere rimossa con la proposizione della domanda e l'eventuale giudizio incidentale di legittimità costituzionale (sul punto v., tra le tante, Cass. sez. L. n. 7823 del 1995; n. 275 del 1996; n. 9620 del 1997; n. 1246 del 1998; n. 1496 del 2000). Non possono, peraltro, trarsi argomenti in senso contrario dalla sentenza n. 9857 del 2002, secondo la quale il creditore della prestazione assistenziale tardivamente erogata, che abbia ottenuto decreto ingiuntivo relativamente al pagamento di interessi legali su tale somma, ben può successivamente proporre altra azione per richiedere, sulla base dello stesso fatto 6 1 costitutivo, la rivalutazione monetaria, atteso che tale sentenza è espressamente riferibile alla sola ipotesi (non ricorrente nella specie) di emissione di decreto ingiuntivo, sulla base del rilievo che la commisurazione dell'ambito oggettivo del giudicato al dedotto e al deducibile non è compatibile con le peculiarità del procedimento per ingiunzione, strutturato, nella fase monitoria, secondo regole finalizzate ad accertare non già la l'infondatezza della pretesa, mafondatezza о esclusivamente la sussistenza di elementi sufficienti a giustificare l'ingiunzione. Per quanto concerne infine l'affermazione di parte ricorrente secondo la quale l'art. 429 comma terzo c.p.c. non sarebbe applicabile nella specie, в atteso che la sentenza che aveva omesso di statuire sulla rivalutazione era una sentenza di condanna sentenza al pagamento di unagenerica, e non una somma di danaro, sufficiente Osservare che la sentenza con la quale il giudice (come nella specie) condanna un ente al pagamento di una determinata prestazione assistenziale, con una determinata decorrenza e con gli interessi legali sui ratei scaduti, resta pur sempre una sentenza di "condanna al pagamento di una somma di danaro", 7 atteso che la mancata specificazione della somma (peraltro, con indicazione di tutti i parametri necessari a consentirne la determinazione nel suo della esatto ammontare) non fa mutare la natura pronuncia e, in particolare, non trasforma una di sentenza di condanna in sentenza ad esempio, accertamento, ovvero una sentenza di condanna al pagamento di somme (ancorché non espressamente indicate, ma esattamente determinabili) in altro tipo di sentenza di condanna, ad esempio, ad un "facere". Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere rigettato. Nessuna statuizione va assunta in ordine alle spese, non avendo l'Inps, dopo il deposito della procura, svolto attività difensiva.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma il 18.2.2003. Il Presidente: II Con estersore: I NC Depositata in Cancellería Oggi, 1/10/2003 (1/10/2003) IL NC 0 0 8