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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/12/2025, n. 11748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11748 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il dott. Mauro Impresa, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.r.g. 28513/2022, avente ad oggetto: riconoscimento del corrispettivo di contratto d'appalto e vertente tra
P.IVA: , in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rapp.te p.t., sig. con sede in Sant'Antimo Parte_2
(NA), al Corso Michelangelo n. 233, rappresentata e difesa dall'avv. LU TI
Attrice
e
– 80125 Controparte_1
Napoli (C.F. ), in persona dell'amm.re p.t. Avv. P.IVA_2 [...]
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giovanni UI CP_2
e RA UI
Convenuto
CONCLUSIONI
Per l'attrice:
1)dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento del convenuto;
CP_1
2)condannare il convenuto al pagamento della somma di € CP_1
53312,72, otre interessi ex art. 1284 IV comma c.p.c. dalla domanda al saldo;
3) Condannare il convenuto al risarcimento dei danni CP_1 subiti per l'inadempimento contrattuale quantificati in €
122.307,66; 4) Condannare la convenuta al risarcimento per lite temeraria ex art. 96 III comma c.p.c.;
5)Condannare il resistente al pagamento delle spese, e CP_1 competenze del presente giudizio, da distrarre al procuratore di parte attrice anticipatario;
per il convenuto:
1)dichiarare l'improcedibilità della domanda;
2)nel merito, rigettare tutte le domande formulate dalla parte attrice;
3)in via gradata riformulare gli importi effettivamente dovuti per i lavori eseguiti;
4)con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge con attribuzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ha citato in giudizio il Parte_1
– 80125 Napoli Controparte_1 per ottenerne la condanna al pagamento del corrispettivo delle opere realizzate in esecuzione di un contratto di appalto.
A sostegno della domanda l'attrice ha dedotto: che aveva stipulato un contratto in data 8/11/2017, poi integrato il
16/7/2018, con il condominio di v. Leopardi, 192 – – CP_1 in Napoli;
che in base al contratto gli erano stati affidati i lavori di manutenzione delle facciate e delle casse scale degli edifici condominiali “A”, “B” e “C”; che l'importo a misura, oggetto dell'appalto, ammontava ad euro 242.000,00 (IVA inclusa), aggiornato con l'integrazione di ulteriori euro 89.540,00 (IVA inclusa), per un importo complessivo, al netto del ribasso di euro
331.540,00(IVA inclusa); che nel corso dell'esecuzione si erano resi necessari interventi extra capitolato, per un costo complessivo di euro 35.152,47 (IVA inclusa), come espressamente indicato dal D.L. nella relazione del 6/5/2021 di consuntivo lavori alla data del SAL N. 8 e valutazione dei costi per l'ultimazione delle opere;
che si era resa necessaria l'esecuzione di ulteriori opere, compreso lo smaltimento di rifiuti speciali, per euro 5.134,80 (IVA inclusa), come ordinato direttamente dall'amministratore; che sin dall'inizio dell'esecuzione del contratto aveva ricevuto pagamenti difformi da quelli pattuiti in contratto, con rilevanti ritardi da parte dell'amministrazione condominiale ed enormi difficoltà nel recupero delle somme nei confronti dei singoli condomini;
che nonostante i gravi ritardi dei pagamenti aveva proseguito nell'esecuzione delle opere;
che nonostante le ripetute rassicurazioni dell'amministratore in merito ai versamenti e all'adeguamento delle rate per i lavori extra, nulla era stato approvato dall'assemblea condominiale, né erano stati corrisposti gli importi maturati a debito sulle rate concordate;
che era stata costretta ad avviare una serie di azioni giudiziarie, tutt'oggi in corso, per ottenere una parte dei propri crediti;
che ad oggi i lavori effettuati in favore del convenuto condominio e non ancora saldati avevano raggiunto l'importo di euro 57.535,84; che aveva diritto al risarcimento del danno conseguente alla risoluzione contrattuale imputabile al condominio(ovvero il mancato guadagno per la realizzazione dell'intero appalto ed il ritardo degli adempimenti che aveva bloccato la ditta fino alla liberazione del cantiere); che il risarcimento doveva essere quantificato in euro 112.504,00 oltre
IVA ed interessi;
che erano risultati vani tutti i tentativi di interlocuzione bonaria con l'amministratore del condominio.
Il – 80125 Napoli Controparte_1 ha contestato la richiesta dell'attrice ed ha dedotto: che l'importo richiesto era errato;
che gli arretrati a proprio carico erano pari ad euro 28.274 di cui euro 8.071,02 già oggetto di autonome procedure di recupero diretto nei confronti di due condomini morosi;
che i pagamenti erano stati interrotti dall'amministratore alla luce di numerose anomalie riscontrate nell'esecuzione dei lavori;
che non era stato eseguito il collaudo dei lavori;
che non era provato il danno richiesto. Ciò premesso va preliminarmente escluso che la lite rientri tra quelle per le quali è previsto il preventivo ed obbligatorio esperimento della mediazione.
Oggetto del presente giudizio è la pretesa dell'attrice di ottenere la dichiarazione della risoluzione contratto di appalto a causa dell'inadempimento del e la conseguente condanna CP_1 al pagamento del compenso maturato e del risarcimento del danno.
Non viene pertanto in rilievo una lite in materia di condominio.
Quanto al merito, la domanda dell'attrice è fondata.
E' pacifico ed è comunque documentalmente provato: che con contratto del 8/11/2017 ed integrazione del 16/7/2018, il condominio di v. Leopardi, 192 – – in Napoli, ha CP_1 affidato in appalto alla Parte_1
l'esecuzione dei lavori di manutenzione delle facciate e delle casse scale degli edifici condominiali “A”, “B” e “C”; che è stato pattuito per l'intervento l'importo a misura di 242.000,00 (IVA inclusa), aggiornato con l'integrazione di ulteriori euro
89.540,00 (IVA inclusa), per un importo complessivo, al netto del ribasso di euro 331.540,00 (IVA inclusa); che nel corso dell'esecuzione sono stati realizzati, in quanto necessari, interventi extra capitolato per un costo complessivo di euro
35.152,47 (IVA inclusa); che per lo smaltimento dei rifiuti speciali sono stati spesi euro 5.134,80 (IVA inclusa); che l'attrice ha sospeso i lavori il 15.07.2020 e non li ha ripresi a causa del mancato pagamento del compenso maturato.
Quanto all'inadempimento denunciato dall'attrice, è decisivo fare riferimento a quanto accertato dal CTU a cui era stato chiesto: 1) di indicare i lavori oggetto del contratto di appalto concluso tra l'attrice ed il condominio di via Leopardi n. 192 Controparte_1
1 Napoli l'8.11.20217, nonché quelli oggetto del contratto
[...] integrativo del 16.7.2018; 2) di indicare i lavori extra contratto commissionati all'attrice dal direttore dei lavori;
3)di accertare quali tra i lavori di cui ai precedenti punti 1 e 2 siano stati effettivamente realizzati dall'attrice; 4) di accertare se le opere eseguite presentino vizi o difetti, in particolare quelli indicati dal nella comparsa di risposta;
5) di CP_1 accertare la misura del credito maturato dall'impresa in ragione dell'esecuzione dei lavori oggetto dei contratti di appalto e di quelli ordinati dalla direzione dei lavori;
6) di indicare, laddove siano stati individuati vizi e difetti delle opere eseguite dall'attrice, gli interventi da porre in essere per eliminarli ed i relativi costi;
7)di accertare gli importi versati dal all'attrice e la misura del credito residuo CP_1 dell'attrice; 8) di indicare la misura del probabile utile d'impresa che l'attrice avrebbe incamerato con riferimento ai lavori oggetto del contratto di appalto e di quello integrativo.
Dall'indagine affidata all'ausiliario e dalle conseguenti valutazioni compiute dallo stesso - queste ultime meritevoli di piena condivisione in quanto non contestate puntualmente dalle parti e comunque frutto di una scrupolosa analisi dei documenti acquisiti al giudizio e delle opere eseguite dall'attrice - è emerso: che l'attrice ha quasi completato i lavori oggetto dei contratti e delle successive richieste pervenutegli dalla direzione dei lavori(85%dell'intervento); che le lavorazioni eseguite hanno presentato solo delle lievi imperfezioni rimediabili con interventi del costo di euro 1914,00; che l'attrice vanta un credito di euro 53.312,72.
In sostanza l'accertamento tecnico ha confermato l'esecuzione delle opere oggetto del contratto, l'esistenza di un importante credito dell'impresa, l'esistenza di vizi di portata molto limitata.
Sussiste pertanto l'inadempimento denunciato dall'attrice.
L'inadempimento è grave tenuto conto che si riferisce alla principale obbligazione gravante sul . CP_1
Consegue che va dichiarata la risoluzione del contratto per inadempimento del convenuto e che quest'ultimo va CP_1 condannato al pagamento della somma di euro 51.398,72, quale saldo del compenso maturato per l'esecuzione delle opere realizzate, oltre agli interessi al tasso previsto dall'art. 1284, comma 4,
c.c. dal 30.11.2022 al saldo. Non risulta provato un danno dell'attrice conseguente all'inadempimento del convenuto. CP_1
Non sussistono i presupposti per fare operare la previsione di cui all'art. 96 c.p.c..
Le spese del giudizio, al pari di quelle della ctu, seguono la soccombenza e sono liquidate con i parametri previsti per le controversie di valore compreso tra euro 26000,01 ed euro
52,000,00.
Il contributo unificato è rimborsato per l'importo dovuto per le cause di valore compreso tra euro 26000,01 ed euro 52,000,00.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla nei confronti del convenuto Parte_1
– 80125 Napoli, Controparte_1 ogni diversa istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento del Controparte_1
2) condanna il al Controparte_1 pagamento della somma di euro 51.398,72 oltre interessi al tasso previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. dal 30.11.2022 al saldo;
3) Condanna il – Controparte_1
80125 Napoli al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 545,00 per esborsi ed euro 7616,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, c.p.a. ed i.v.a. con attribuzione all'Avv.
LU TI;
4) Pone a carico del Controparte_1 le spese della ctu come liquidate nel decreto del 5.2.2024.
Napoli, 13.12.2025.
Il Giudice dott. Mauro Impresa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il dott. Mauro Impresa, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.r.g. 28513/2022, avente ad oggetto: riconoscimento del corrispettivo di contratto d'appalto e vertente tra
P.IVA: , in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rapp.te p.t., sig. con sede in Sant'Antimo Parte_2
(NA), al Corso Michelangelo n. 233, rappresentata e difesa dall'avv. LU TI
Attrice
e
– 80125 Controparte_1
Napoli (C.F. ), in persona dell'amm.re p.t. Avv. P.IVA_2 [...]
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giovanni UI CP_2
e RA UI
Convenuto
CONCLUSIONI
Per l'attrice:
1)dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento del convenuto;
CP_1
2)condannare il convenuto al pagamento della somma di € CP_1
53312,72, otre interessi ex art. 1284 IV comma c.p.c. dalla domanda al saldo;
3) Condannare il convenuto al risarcimento dei danni CP_1 subiti per l'inadempimento contrattuale quantificati in €
122.307,66; 4) Condannare la convenuta al risarcimento per lite temeraria ex art. 96 III comma c.p.c.;
5)Condannare il resistente al pagamento delle spese, e CP_1 competenze del presente giudizio, da distrarre al procuratore di parte attrice anticipatario;
per il convenuto:
1)dichiarare l'improcedibilità della domanda;
2)nel merito, rigettare tutte le domande formulate dalla parte attrice;
3)in via gradata riformulare gli importi effettivamente dovuti per i lavori eseguiti;
4)con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge con attribuzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ha citato in giudizio il Parte_1
– 80125 Napoli Controparte_1 per ottenerne la condanna al pagamento del corrispettivo delle opere realizzate in esecuzione di un contratto di appalto.
A sostegno della domanda l'attrice ha dedotto: che aveva stipulato un contratto in data 8/11/2017, poi integrato il
16/7/2018, con il condominio di v. Leopardi, 192 – – CP_1 in Napoli;
che in base al contratto gli erano stati affidati i lavori di manutenzione delle facciate e delle casse scale degli edifici condominiali “A”, “B” e “C”; che l'importo a misura, oggetto dell'appalto, ammontava ad euro 242.000,00 (IVA inclusa), aggiornato con l'integrazione di ulteriori euro 89.540,00 (IVA inclusa), per un importo complessivo, al netto del ribasso di euro
331.540,00(IVA inclusa); che nel corso dell'esecuzione si erano resi necessari interventi extra capitolato, per un costo complessivo di euro 35.152,47 (IVA inclusa), come espressamente indicato dal D.L. nella relazione del 6/5/2021 di consuntivo lavori alla data del SAL N. 8 e valutazione dei costi per l'ultimazione delle opere;
che si era resa necessaria l'esecuzione di ulteriori opere, compreso lo smaltimento di rifiuti speciali, per euro 5.134,80 (IVA inclusa), come ordinato direttamente dall'amministratore; che sin dall'inizio dell'esecuzione del contratto aveva ricevuto pagamenti difformi da quelli pattuiti in contratto, con rilevanti ritardi da parte dell'amministrazione condominiale ed enormi difficoltà nel recupero delle somme nei confronti dei singoli condomini;
che nonostante i gravi ritardi dei pagamenti aveva proseguito nell'esecuzione delle opere;
che nonostante le ripetute rassicurazioni dell'amministratore in merito ai versamenti e all'adeguamento delle rate per i lavori extra, nulla era stato approvato dall'assemblea condominiale, né erano stati corrisposti gli importi maturati a debito sulle rate concordate;
che era stata costretta ad avviare una serie di azioni giudiziarie, tutt'oggi in corso, per ottenere una parte dei propri crediti;
che ad oggi i lavori effettuati in favore del convenuto condominio e non ancora saldati avevano raggiunto l'importo di euro 57.535,84; che aveva diritto al risarcimento del danno conseguente alla risoluzione contrattuale imputabile al condominio(ovvero il mancato guadagno per la realizzazione dell'intero appalto ed il ritardo degli adempimenti che aveva bloccato la ditta fino alla liberazione del cantiere); che il risarcimento doveva essere quantificato in euro 112.504,00 oltre
IVA ed interessi;
che erano risultati vani tutti i tentativi di interlocuzione bonaria con l'amministratore del condominio.
Il – 80125 Napoli Controparte_1 ha contestato la richiesta dell'attrice ed ha dedotto: che l'importo richiesto era errato;
che gli arretrati a proprio carico erano pari ad euro 28.274 di cui euro 8.071,02 già oggetto di autonome procedure di recupero diretto nei confronti di due condomini morosi;
che i pagamenti erano stati interrotti dall'amministratore alla luce di numerose anomalie riscontrate nell'esecuzione dei lavori;
che non era stato eseguito il collaudo dei lavori;
che non era provato il danno richiesto. Ciò premesso va preliminarmente escluso che la lite rientri tra quelle per le quali è previsto il preventivo ed obbligatorio esperimento della mediazione.
Oggetto del presente giudizio è la pretesa dell'attrice di ottenere la dichiarazione della risoluzione contratto di appalto a causa dell'inadempimento del e la conseguente condanna CP_1 al pagamento del compenso maturato e del risarcimento del danno.
Non viene pertanto in rilievo una lite in materia di condominio.
Quanto al merito, la domanda dell'attrice è fondata.
E' pacifico ed è comunque documentalmente provato: che con contratto del 8/11/2017 ed integrazione del 16/7/2018, il condominio di v. Leopardi, 192 – – in Napoli, ha CP_1 affidato in appalto alla Parte_1
l'esecuzione dei lavori di manutenzione delle facciate e delle casse scale degli edifici condominiali “A”, “B” e “C”; che è stato pattuito per l'intervento l'importo a misura di 242.000,00 (IVA inclusa), aggiornato con l'integrazione di ulteriori euro
89.540,00 (IVA inclusa), per un importo complessivo, al netto del ribasso di euro 331.540,00 (IVA inclusa); che nel corso dell'esecuzione sono stati realizzati, in quanto necessari, interventi extra capitolato per un costo complessivo di euro
35.152,47 (IVA inclusa); che per lo smaltimento dei rifiuti speciali sono stati spesi euro 5.134,80 (IVA inclusa); che l'attrice ha sospeso i lavori il 15.07.2020 e non li ha ripresi a causa del mancato pagamento del compenso maturato.
Quanto all'inadempimento denunciato dall'attrice, è decisivo fare riferimento a quanto accertato dal CTU a cui era stato chiesto: 1) di indicare i lavori oggetto del contratto di appalto concluso tra l'attrice ed il condominio di via Leopardi n. 192 Controparte_1
1 Napoli l'8.11.20217, nonché quelli oggetto del contratto
[...] integrativo del 16.7.2018; 2) di indicare i lavori extra contratto commissionati all'attrice dal direttore dei lavori;
3)di accertare quali tra i lavori di cui ai precedenti punti 1 e 2 siano stati effettivamente realizzati dall'attrice; 4) di accertare se le opere eseguite presentino vizi o difetti, in particolare quelli indicati dal nella comparsa di risposta;
5) di CP_1 accertare la misura del credito maturato dall'impresa in ragione dell'esecuzione dei lavori oggetto dei contratti di appalto e di quelli ordinati dalla direzione dei lavori;
6) di indicare, laddove siano stati individuati vizi e difetti delle opere eseguite dall'attrice, gli interventi da porre in essere per eliminarli ed i relativi costi;
7)di accertare gli importi versati dal all'attrice e la misura del credito residuo CP_1 dell'attrice; 8) di indicare la misura del probabile utile d'impresa che l'attrice avrebbe incamerato con riferimento ai lavori oggetto del contratto di appalto e di quello integrativo.
Dall'indagine affidata all'ausiliario e dalle conseguenti valutazioni compiute dallo stesso - queste ultime meritevoli di piena condivisione in quanto non contestate puntualmente dalle parti e comunque frutto di una scrupolosa analisi dei documenti acquisiti al giudizio e delle opere eseguite dall'attrice - è emerso: che l'attrice ha quasi completato i lavori oggetto dei contratti e delle successive richieste pervenutegli dalla direzione dei lavori(85%dell'intervento); che le lavorazioni eseguite hanno presentato solo delle lievi imperfezioni rimediabili con interventi del costo di euro 1914,00; che l'attrice vanta un credito di euro 53.312,72.
In sostanza l'accertamento tecnico ha confermato l'esecuzione delle opere oggetto del contratto, l'esistenza di un importante credito dell'impresa, l'esistenza di vizi di portata molto limitata.
Sussiste pertanto l'inadempimento denunciato dall'attrice.
L'inadempimento è grave tenuto conto che si riferisce alla principale obbligazione gravante sul . CP_1
Consegue che va dichiarata la risoluzione del contratto per inadempimento del convenuto e che quest'ultimo va CP_1 condannato al pagamento della somma di euro 51.398,72, quale saldo del compenso maturato per l'esecuzione delle opere realizzate, oltre agli interessi al tasso previsto dall'art. 1284, comma 4,
c.c. dal 30.11.2022 al saldo. Non risulta provato un danno dell'attrice conseguente all'inadempimento del convenuto. CP_1
Non sussistono i presupposti per fare operare la previsione di cui all'art. 96 c.p.c..
Le spese del giudizio, al pari di quelle della ctu, seguono la soccombenza e sono liquidate con i parametri previsti per le controversie di valore compreso tra euro 26000,01 ed euro
52,000,00.
Il contributo unificato è rimborsato per l'importo dovuto per le cause di valore compreso tra euro 26000,01 ed euro 52,000,00.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla nei confronti del convenuto Parte_1
– 80125 Napoli, Controparte_1 ogni diversa istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento del Controparte_1
2) condanna il al Controparte_1 pagamento della somma di euro 51.398,72 oltre interessi al tasso previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. dal 30.11.2022 al saldo;
3) Condanna il – Controparte_1
80125 Napoli al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 545,00 per esborsi ed euro 7616,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, c.p.a. ed i.v.a. con attribuzione all'Avv.
LU TI;
4) Pone a carico del Controparte_1 le spese della ctu come liquidate nel decreto del 5.2.2024.
Napoli, 13.12.2025.
Il Giudice dott. Mauro Impresa