Sentenza 2 febbraio 1999
Massime • 1
L' appaltatore è obbligato a risarcire il danno derivato ad un terzo dall' esecuzione dell' appalto ancorché dipenda da carenze o vizi imputabili al progetto e o alla direzione dei lavori, salva la prova, se riconoscibili per la perizia e capacità tecnica da lui esigibili, di averli tempestivamente denunciati al committente, il quale è corresponsabile, ai sensi dell' art. 2043 cod. civ., unitamente ai professionisti incaricati, soltanto se ha omesso di controllare il rispetto delle norme tecniche della disciplina nel compimento dell' opera intellettuale, percepibile facilmente anche da un profano.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 02/02/1999, n. 851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 851 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo BALDASSARRE - Presidente -
Dott. GI PAOLINI - Consigliere -
Dott. Antonino ELEFANTE - Consigliere -
Dott. Enrico SPAGNA MUSSO - Consigliere -
Dott. GI SETTIMJ - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DI NC, difeso da se stesso ed elettivamente domiciliato in ROMA VIA TABARRINI 15, presso lo studio dell'avvocato FULVIO PALMIERI, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AN VA, OS VANA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 111/95 del Tribunale di CREMONA, depositata il 14/04/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/07/98 dal Consigliere Dott. GI SETTIMJ;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ che ha concluso per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 29.05.87, CE IR conveniva in giudizio davanti al RE di Cremona GI RA e GIna SI perché fossero condannati, ex art. 2043 CC, a risarcirgli, nell'ambito della competenza pretorile,
i danni cagionati ad un immobile di sua proprietà nel corso dei lavori di ristrutturazione eseguiti sui confinanti locali dell'Albergo Duomo, di proprietà dei convenuti, a partire dall'autunno del 1984.
Si costituiva in giudizio il solo RA deducendo come, dal momento che i danni erano imputati all'esecuzione dei lavori di restauro nei suoi locali, degli stessi dovesse rispondere il titolare della ditta edile cui egli aveva affidato i lavori in questione, tal TR SO, del quale chiedeva la chiamata in causa. Il RE accoglieva detta richiesta, ma il SO, pur ritualmente chiamato, non si costituiva.
Espletata consulenza tecnica, il RE, con sentenza 28.2.92, ritenuto responsabile dei danni de quibus l'appaltatore, condannava il SO al risarcimento in favore del RA nella misura di L. 2.041.000, oltre ad interessi e svalutazione, somma ritenuta necessaria dal CTU per riparare i guasti descritti in citazione;
condannava, inoltre, il SO a rimborsare le spese giudiziali sia dell'attore che del primo convenuto.
Avverso detta sentenza proponeva appello il RA nei confronti del RA, della SI ed anche del SO, censurando la decisione di primo grado perché aveva condannato il solo SO e non aveva, quindi, accolto la sua domanda di condanna dei convenuti, quali committenti, almeno in via solidale con l'appaltatore medesimo;
chiedeva, pertanto, che la condanna pronunziata dal RE fosse estesa anche nei confronti del RA e della SI.
Si costituivano entrambi gli appellati RA e SI, contestando le avverse deduzioni e pretese e proponendo, il primo, anche appello incidentale perché fossero poste a carico del RA anche le spese da lui sostenute nel giudizio pretorile, nell'impugnata sentenza poste, invece, a carico del SO. Il Tribunale di Cremona, con sentenza 14.4.95, rigettava gli appelli, confermava la sentenza del RE e condannava alle spese del giudizio di appello il RA in favore di GI RA e GIna SI.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il RA prospettando tre motivi, illustrati anche con successiva memoria. Non si costituivano gli intimati.
MOTIVI DELLA CECISIONE
Dall'esame dei tre motivi prospettati dal ricorrente - con i quali si denunziano, rispettivamente, violazione dell'art. 360 CPC in relazione all'art. 112 CPC, violazione dell'art. 360 n. 3 CPC in relazione all'art. 113 CPC, violazione dell'art. 360 nn. 3 e 5 in relazione all'art,. 132 CPC - è dato desumere che questi si dolga avere il giudice d'appello: I) disatteso la censura mossa al primo giudice per mancata applicazione del principio della solidarietà tra condebitori posto dall'art. 1294 CC - in forza del quale, "quando un medesimo danno è provocato da più soggetti per inadempimento di contratti diversi intercorsi", sia il committente sia l'appaltatore devono essere considerati corresponsabili in solido, "trattandosi di presunzione iuris tantum che evita al creditore il disagio di dover esercitare la sua pretesa nei confronti di ogni creditore (debitore, n.d.e.)" - essendosi limitato ad escludere la responsabilità del committente ex art. 2043 CC;
II) disapplicato le norme in materia d'appalto e di responsabilità contrattuale ed extraconrattuale escludendo la solidarietà tra più coautori, anche con azioni distinte, d'un unico evento dannoso;
III) omesso d'applicare i principi d'elaborazione giurisprudenziale per cui, in presenza di manchevolezze del progetto imputabili al committente e di assoggettamento dell'appaltatore a continue e vincolanti direttive da parte del committente medesimo, questi è da considerare responsabile per i danni cagionati ai terzi dall'esecuzione dei lavori. I tre motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto inficiati tutti dai medesimi vizi vizi d'origine.
Il primo è la palese loro genericità.
In essi, infatti, non si rinviene alcuna censura ne' in ordine all'applicazione dell'art. 2043 CC operata dal giudice di merito, ne' in ordine alla consequenziale pronunzia di esclusione della legittimazione passiva, per insussistenza dei criteri di collegamento tra comportamento ed evento dannoso cui il giudice è pervenuto in considerazione del fatto che l'istante non aveva ne' provanto ne' dedotto circostanze di fatto all'uopo idonee.
Il che rappresenta una palese inottemperanza al disposto dell'art. 366 n. 4 CPC, dal quale si richiede, come più volte sottolineato da questa Corte, che i motivi posti a fondamento dell'invocata cassazione della decisione impugnata abbiano i caratteri della specificità, della completezza, della riferibilità alla decisione stessa, ciò che comporta l'esatta individuazione del capo di pronunzia censurato e l'esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto;
per il che risulta inammissibile, giusta l'espressa previsione della citata norma, il motivo nel quale non venga precisato in qual modo, per contrasto con la norma indicata o con l'interpretazione della stessa fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, abbia avuto luogo la violazione di legge nella quale s'assume essere incorsa la pronunzia di merito, all'uopo non essendo all'evidenza sufficiente il solo richiamo, in limine, della norma che s'assume violata ed un'affermazione apodittica o generica non seguita da alcuna specifica dimostrazione dell'errore di diritto imputato alla pronunzia stessa. Nè giova la sola citazione di massime giurisprudenziali, ove non adeguamatamente articolate con riferimento al caso di specie e, comunque, non utilizzabili in difetto di allegazione e prova, in concreto, delle circostanze di fatto che costituiscono il presupposto delle fattispecie nelle massime stesse prese in considerazione e regolate.
Quest'ultima considerazione introduce il rilievo del secondo vizio comune ai motivi.
Il giudice d'appello, in vero, proprio facendo riferimento all'elaborazione giurisprudenziale in materia di responsabilità del committente per i danni cagionati ai terzi dall'esecuzione dei lavori, ha più che adeguatamente motivato l'esclusione di tale responsabilità nel caso di specie, facendo preciso riferimento sia alla specifica clausola contrattuale con la quale all'appaltatore s'imponeva di "rispettare tutelare ed eventualmente ripristinare le proprietà dei confinanti con piena responsabilità nei confronti dei proprietari", sia alla carenza di prova e persino di deduzione alcuna in ordine così ad un'eventuale culpa in eligendo del committente, come ad una inidoneità del progetto o ad una pedissequa esecuzione di specifiche attività imposte dal committente.
A fronte di tali considerazioni il ricorrente si limita a riferire che dalla CTU svolta in primo grado "si evince la sostituzione di una soglia di marmo, trasporto e ricollocazione con rappezzi di contorno, crepa longitudinale nell'appartamento dell'attore, per la quale è stato necessario sfessurare la lesione, sistemazione intonaci trasporto attrezzature per raggiungere il tetto", deducendo, poi, che "la Suprema Corte ha ravvisato che in presenza delle sopracitate manchevolezze del progetto (crepe, rotture, cedimenti, crolli) questi sono imputabili al committente con esclusione di responsabilità a carico dell'appaltatore". Ora, è opportuno, anzi tutto, precisare, a fronte del richiamo generico operato dal giudice di merito, che la clausola d'assunione di responsabilità verso i terzi accettata dall'appaltatore è operativa esclusivamente interpartes giovando al committente ai fini del regresso nei confronti dell'appaltatore per quanto corrisposto ai terzi nei casi, di cui in seguito, nei quali può essere ravvisata una sua responsabilità concorrente od esclusiva, mentre non è operativa nei confronti dei terzi stessi;
la presenza di tale clausola nel contratto, tuttavia, rende ancor più pregnante l'onere dell'appaltatore di denunziare i vizi progettuali e le ingerenze del committente e/o del direttore dei lavori incompatibili con quella sua autonomia che è alla base di tale accettazione di responsabilità. Ciò posto, è, tuttavia, da disattendere l'interpretazione data dal ricorrente alla giurisprudenza di legittimità sul punto. Questa Corte ha, in vero, ripetutamente affermato come, in linea di principio, stante l'autonomia dell'appaltatore nell'esecuzione dell'opera, questi sia comunque tenuto ad agire nel rispetto delle regole dell'arte sua e, pertanto, sia responsabile del danno cagionato al terzo anche ove soggetto all'ingerenza del committente;
precisando, inoltre, come, allorché il danno, tanto, al committente quanto soprattutto al terzo, derivi da carenze o vizi imputabili al progetto e/o alla direzione dei lavori, la responsabilità relativa ed il conseguente obbligo risarcitorio incombano ciò non di meno sull'appaltatore quando questi, accortosi del vizio, non lo abbia denunziato tempestivamente al committente manifestando formalmente il proprio dissenso, ovvero quando non abbia rilevato i vizi, pur potendo e dovendo riconoscerli in relazione alla perizia ed alla capacità tecniche da lui esigibili nel caso concreto. Con la responsabilità dell'appaltatore, ha ulteriormente precisato la richiamata giurisprudenza, in via eccezionale può "concorrere" quella del committente, dando così luogo ad un'ipotesi di solidarietà nell'obbligazione risarcitoria, quando il fatto dannoso sia stato posto in essere a seguito di errori o carenze nel progetto o nella direzione dei lavori, sempreché gli siano imputabili, congiuntamente ai professionisti incaricati, per difetto di diligenza nel controllare che l'opera intellettuale commessa fosse stata compiuta nel rispetto delle particolari norme tecniche della disciplina e sempre che si versi nell'ipotesi di vizi e violazioni facilmente riconoscibili anche da parte di un profano;
mentre la responsabilità, del committente può essere considerata l'esclusiva, quando l'ingerenza sua e/o del direttore dei lavori, espressamente prevista in contratto, abbiano rigidamente vincolato l'organizzazione e conduzione dei lavori da parte dell'appaltatore si da neutralizzarne completamente l'autonomia decisionale e da relegarlo nella posizione d'un nudus minister.
Nella specie, come ha adeguatamente evidenziato il giudice del merito, non è stata provata e neppure dedotta alcuna delle circostanze di cui sopra, che possono integrare gli estremi della responsabilità esclusiva o, almeno, concorrente del committente. Nè, palesemente, tali circostanze possono essere desunte dalle singole affermazioni contenute nella consulenza così come riportate in ricorso, le quali, senza essere unite da alcun nesso logico, appaiono l'elencazione di alcuni dei lavori effettuati e d'una presumibile conseguenza dannosa del complesso dei lavori, inidonee a dimostrare così il vizio o la carenza progettuale come l'igerenza vincolante.
Al riguardo, giova ricordare che, in sede di legittimità, quando sia denunziato un vizio di motivazione della sentenza sotto il profilo dell'omesso esame di fatti, di circostanze, di rilievi mossi alle risultanze d'ordine tecnico ed al procedimento tecnico seguito dal CTU, è necessario che il ricorrente non si limiti a censure apodittiche d'erroneità e/o d'inadeguatezza della motivazione od anche d'omesso approfondimento di determinati temi d'indagine, ma precisi e specifichi, svolgendo concrete e puntuali critiche se pure sintetiche, le risultanze e gli elementi di causa dei quali lamenta la mancata od insufficiente valutazione, in particolare le eventuali controdeduzioni alla consulenza d'ufficio neglette, nonché in cosa consistessero e con quali finalità i mezzi di prova richiesti e non ammessi, in guisa da consentire al giudice di legittimità di procedere alla valutazione della loro decisività al fine pervenire ad una soluzione della controversia differente da quella adottata dal giudice aquo.
In definitiva, mancando qualsiasi prova della ricorrenza, nel caso specifico, delle ipotesi nelle quali può essere configurata una responsabilità del committente esclusiva o, quanto meno, concorrente con quella dell'appaltatore, nonché delle ipotesi nelle quali quest'ultima può essere esclusa, correttamente il giudice del merito ha confermato questa ed escluso quella e, di conseguenza, ha disattesa, altresì, per implicito la tesi dell'applicabilità dell'art. 1294 CC, prospettata dall'odierno ricorrente, la quale avrebbe avuto ingresso solo ove fosse stata prima accertata una responsabilità del committente, concorrente od esclusiva, ex 2043 CC. Il ricorso va, pertanto, respinto.
Non v'ha luogo a provvedere sulle spese non essendosi costituiti gli intimati.
P. Q. M.
LA CORTE Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio il 1.7.1998 Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 1999