Cass. civ., sez. II, sentenza 02/02/1999, n. 851
CASS
Sentenza 2 febbraio 1999

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L' appaltatore è obbligato a risarcire il danno derivato ad un terzo dall' esecuzione dell' appalto ancorché dipenda da carenze o vizi imputabili al progetto e o alla direzione dei lavori, salva la prova, se riconoscibili per la perizia e capacità tecnica da lui esigibili, di averli tempestivamente denunciati al committente, il quale è corresponsabile, ai sensi dell' art. 2043 cod. civ., unitamente ai professionisti incaricati, soltanto se ha omesso di controllare il rispetto delle norme tecniche della disciplina nel compimento dell' opera intellettuale, percepibile facilmente anche da un profano.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 02/02/1999, n. 851
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 851
    Data del deposito : 2 febbraio 1999

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