CA
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/12/2025, n. 6740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6740 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di NAPOLI
Sezione Sesta Civile composta dai magistrati:
1) dott.ssa Assunta d'Amore - Presidente
2) dott. Giuseppe Vinciguerra - Consigliere rel.
3) dott.ssa Ada Meterangelis - Consigliere ha pronunciato
SENTENZA nella causa iscritta al n.3866/2021 R.G.A.C., avente a oggetto appello avverso la sentenza n. 2368 pubblicata l'11.8.2021 dal Tribunale di Napoli Nord
TRA
(c.f.: – P.IVA: ) in persona dei legali rappresentanti Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 dott. e dott. , quale impresa designata ex art.286 D.lgs. 209/2005 Controparte_1 Parte_2 per la liquidazione dei danni posti a carico di Consap s.p.a., gestone autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada, rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Schiavo in virtù di procura allegata all'atto di citazione in appello
Appellante
CONTRO
(c.f.: , in proprio e nella qualità di legale rappresentante Controparte_2 C.F._1 del figlio (c.f.: , (c.f.: Controparte_3 C.F._2 Parte_3
), (c.f.: ), C.F._3 Parte_4 C.F._4 Parte_5
(c.f.: ), in proprio e quali eredi di , tutti rappresentati e difesi dall'Avv. C.F._5 Persona_1
IU IR in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
Appellati
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
1) in via principale, accogliere l'appello e, per l'effetto, riformare totalmente la sentenza impugnata, condannando gli appellati a restituire le somme percepite in esecuzione della stessa;
2) in via subordinata, accogliere l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, riconoscere la corresponsabilità del de cuius nella misura complessiva dell'80%, con Persona_1 conseguente riduzione delle somme riconosciute dal Tribunale a titolo di risarcimento in favore dei singoli eredi e condanna di questi ultimi a restituire gli importi residui già percepiti;
3) in via ancor più subordinata, contenere un'eventuale condanna di quale Parte_1 impresa designata per la liquidazione dei danni a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada, entro il limite del massimale di legge, cioè fino alla concorrenza della somma di € 774.685,35;
4) condannare gli appellati al pagamento di spese e compensi del giudizio.
Per gli appellati:
1) in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art.342 cpc;
2) nel merito, rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata;
3) condannare l'appellante al pagamento di spese e compensi onorari del presente grado di giudizio, con attribuzione ex art. 93 cpc.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 16.9.2021 convenuto soccombente in Parte_1 primo grado, impugnava tempestivamente la sentenza, indicata in oggetto, con la quale era stata condannata, nella veste di impresa designata per la liquidazione dei danni posti a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada, al pagamento in favore degli attori, in proprio e quali eredi di
, di complessivi € 750.000,00 oltre interessi, eccedenti il massimale fissato ex lege entro Persona_1
i cui limiti invocava in ogni caso la riduzione del quantum debeatur, a titolo di risarcimento dei danni patiti per effetto del decesso del loro comune congiunto e dante causa, il quale aveva perduto la vita in conseguenza di un sinistro stradale provocato da un veicolo non individuato avvenuto il 25.1.2011.
Con il primo motivo di gravame denunciava l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie disponibili, la quale aveva indotto il Giudice di prime cure a ritenere dimostrata la derivazione dell'incidente dall'illecito imputabile in via concorrente, nella proporzione del 50%, al conducente di un automezzo sconosciuto sulla base di conclusioni incentrate esclusivamente sulle deposizioni raccolte, di attendibilità intrinseca estremamente scarsa e di contenuto del tutto inconciliabile con i risultati degli accertamenti tecnici espletati tanto in sede penale che civile.
Con il secondo motivo lamentava l'omessa pronuncia sull'eccezione, formulata in comparsa di risposta e successivamente reiterata, con cui era stato opposto un ulteriore contributo colposo alla produzione dell'evento letale conferito dalla condotta omissiva dello stesso defunto , coinvolto Persona_1 nell'incidente stradale mentre era alla guida di un motociclo senza indossare -o comunque senza avere adeguatamente allacciato- il casco protettivo di uso obbligatorio.
Gli appellati si costituivano in giudizio eccependo in rito l'inammissibilità ex art.342 cpc del gravame, privo di motivi specifici di doglianza, del quale chiedevano nel merito il rigetto, sostenendo che le conclusioni raggiunte dal Giudice a quo costituivano il frutto di un equilibrato e approfondito apprezzamento delle prove complessivamente acquisite.
***************************
In primo luogo si osserva che l'impugnazione soddisfa pienamente il requisito formale prescritto dall'art.342 cpc, avendo l'appellante chiaramente individuato e criticato in maniera specifica ciascuno dei punti non condivisi -e dei relativi presupposti- della motivazione della decisione opposta illustrando ampiamente gli elementi addotti a sostegno di una ricostruzione dei fatti controversi e di una valutazione delle prove diverse da quelle operate dal Giudice di prime cure. Infatti, per ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale, il gravame deve individuare con esattezza i passaggi contestati della pronuncia appellata esprimendo al riguardo, attraverso una parte argomentativa in grado di confutarne le ragioni, doglianze dettagliate senza necessità di fare ricorso a formule sacramentali o vincolate (per tutte, Cass.7829/2025, Cass.1038/2025, Cass.18309/2024, Cass.13784/2024, Cass.34969/2023 e Cass. SSUU 36481/2022).
In particolare, laddove sia stato protestato l'erroneo apprezzamento ex art.116 cpc del materiale istruttorio raccolto, è sufficiente che ne venga richiesto il riesame su aspetti determinati, i quali possono essere indicati anche attraverso la reiterazione delle medesime osservazioni già svolte al riguardo nel processo di primo grado (in senso conforme si vedano Cass.18023/2023, Cass.40560/2021 e Cass.24464/2020).
Ciò premesso, nel merito l'impugnazione è fondata e deve essere accolta, in quanto i risultati dello scrutinio analitico dei dati probatori disponibili non consentono di ritenere dimostrati i fatti costitutivi delle pretese risarcitorie vantate dagli attori in prime cure, incentrati sulla derivazione causale dell'incidente stradale letale occorso al loro sventurato congiunto e dante causa dalla condotta di guida illecita tenuta dal conducente di un veicolo non individuato sottoposto al regime di assicurazione obbligatoria dei rischi derivanti dalla sua circolazione.
In proposito va precisato, sul piano generale, che l'affermazione della responsabilità sussidiaria posta dall'art.283 comma 1 lett. a) D.Lgs.209/2005 a carico della società gerente il Fondo di garanzia per le vittime della strada per esigenze solidaristiche postula che i creditori della prestazione risarcitoria reclamata ex delicto, in applicazione della regola generale processuale consacrata dall'art.2697 comma 1 cc, dimostrino che il sinistro, alla luce delle sue concrete modalità di verificazione, sia stato cagionato in via esclusiva o concorrente dal fatto illecito imputabile al guidatore di un mezzo rimasto non identificato (ex plurimis, Cass.26721/2025, Cass.4213/2024, Cass.10540/2023) per circostanze non ascrivibili a negligenza del danneggiato (Cass.21983/2022 e Cass.9873/2021).
Ebbene nel caso in esame la dinamica dell'evento affermata dagli istanti, secondo la quale il tragico impatto tra il profilo anteriore del motociclo manovrato dal loro autore e il setto posteriore di un autocarro, arrestatosi sulla fascia laterale riservata alla fermata e al transito in emergenza di una strada stradale extraurbana principale a carreggiate separate ripartite in due corsie di marcia, conseguì a uno sbandamento del motoveicolo verso il margine destro della sede viaria indotto dal contatto accidentale con lo specchio retrovisore esterno destro di un'automobile utilitaria non individuata che stava percorrendo l'area attigua, non ha trovato riscontri idonei ad avvalorarne la credibilità, in quanto le deposizioni confermative della tesi attorea, ritenute dal primo Giudice attendibili e di rilievo preminente, si pongono in palese e insanabile contrasto non soltanto con tutti i dati indiziari di segno opposto offerti dalla documentazione prodotta agli atti, di portata univoca e concordante, ma anche con le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico di ufficio affidatario dello svolgimento delle operazioni peritali cartolari, assistite da un elevato grado di affidabilità perché incentrate su validi criteri scientifici diffusamente richiamati e correttamente applicati.
Al riguardo va immediatamente segnalato che l'ipotetico impatto tangenziale, di lieve intensità, tra i mezzi in movimento nella medesima direzione sul nastro stradale, il quale avrebbe dapprima provocato la deviazione incontrollata della traiettoria rettilinea inizialmente seguita dal motociclo e poi lo scontro di quest'ultimo con il paramento posteriore del camion allorquando questo si trovava in posizione statica addossata al margine estremo del piano viario, si presenta incompatibile con l'atteggiamento stragiudiziale -anch'esso utilizzabile ex art.116 comma 2 cpc non soltanto quale semplice presunzione, ma anche come unica fonte di convincimento per accertare i fatti controversi (Cass.14748/2007)- assunto dall'attrice , nella veste formale di persona offesa, nel procedimento Controparte_2 penale rubricato al n.1724/11 RGNR promosso dall'Autorità requirente nei confronti del guidatore dell'automezzo tamponato poi scagionato, ove ha omesso di rivelare e sottoporre al vaglio giurisdizionale le peculiari circostanze, di rilievo determinante, in cui sarebbe accaduto l'incidente che ha successivamente prospettato in questo giudizio.
Invero la coniuge del motociclista deceduto e madre dei propri litisconsorti facoltativi, tutti figli del defunto , durante la fase di svolgimento delle indagini preliminari aveva ipotizzato, anche Persona_1 alla luce delle supposizioni formulate dal proprio consulente tecnico di fiducia, di ascrivere il sinistro mortale al conducente dell'autocarro contro cui si è scontrato il veicolo a due ruote, sostenendo e ribadendo nell'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione della notitia criminis presentata dal Pubblico Ministero in data 28.10.2011, poi accolta con decreto del 24.10.2012, che il guidatore del mezzo di trasporto pesante, nell'imminenza della collisione fatale, si sarebbe improvvisamente diretto, mentre procedeva anch'egli sull'area carrabile nell'unica direzione di marcia consentita, verso la corsia di emergenza sulla quale si è prodotto l'urto.
Inoltre nell'ordinanza di archiviazione appena citata è stato dato atto che la stessa appellata aveva esortato il Giudice per le indagini preliminari a sollecitare un supplemento investigativo volto a identificare eventuali “testimoni oculari”, evidentemente a lei ignoti, in grado di fornire informazioni sulla vicenda, ricostruita in quella sede esclusivamente su base documentale.
Nondimeno i testi escussi in primo grado sigg.ri e , quest'ultimo conoscente della Tes_1 Tes_2 famiglia rimasto ignaro, nell'immediatezza dell'evento, dell'identità della persona da lui vista Per_1 rimanerne vittima, premesso di avere assistito all'incidente in questione, da entrambi descritto in termini sostanzialmente coincidenti con quelli esposti dagli attori, e di avere appreso soltanto in seguito, da voci correnti nella loro comune zona di origine, della tragica fine del centauro che vi era perito, sopraggiunta dopo 17 giorni, hanno riferito di avere comunicato la propria qualità di osservatori diretti dell'accaduto, rispettivamente, ai “familiari” e alla “moglie” del defunto, resi così edotti delle diverse modalità di verificazione del sinistro poi rappresentate in sede civile, “in occasione del funerale” del sig. e di una visita di condoglianze effettuata alla vedova “dopo l'incidente”. Persona_1
Ebbene volendo prestare fede alle dichiarazioni appena richiamate, rese da persone ascoltate per la prima e unica volta a distanza di oltre 6 anni dai fatti narrati, dovrebbe ritenersi con assoluta certezza che tutti gli attori, vicendevolmente legati da stretto vincolo di parentela e accomunati dal gravissimo lutto della perdita prematura del pater familias, oltre che dall'interesse a vederne punito e sanzionato anche sul piano risarcitorio il responsabile, fossero consapevoli dell'assoluta estraneità del conducente dell'autocarro al reato contestatogli e della sua imputabilità a un terzo già all'epoca della celebrazione della cerimonia funebre del sig. , deceduto l'11.2.2011 dopo un'agonia Per_1 protrattasi per poco più di 2 settimane.
In tale prospettiva si presenta del tutto inspiegabile, secondo criteri di logica elementare, la condotta reticente e controproducente tenuta in sede penale dall'attrice, unica congiunta allora già attivatasi per far valere diritti poi qui reclamati insieme alla propria prole, la quale avrebbe taciuto, per ragioni inimmaginabili, l'esistenza di fonti informative che avrebbero potuto orientare nella giusta direzione le indagini rivolte in tutt'altra direzione, su fragilissime basi probabilistiche, dal Pubblico Ministero, lasciato ignaro delle generalità di due persone da interrogare -di cui una prontamente messasi motu proprio a disposizione delle Autorità, secondo quanto affermato dallo stesso sig. nel corso Tes_1 dell'esame- e addirittura invitato in extremis a non chiudere l'inchiesta proprio per ricercare testimoni in grado di consentire la citazione a giudizio dell'indagato che si sapeva innocente.
Così la manifesta, profonda e irrisolvibile contraddizione emersa tra la condotta tenuta ante causam dall'istante, tesa a riversare sull'unico possibile debitore identificato la responsabilità esclusiva di un episodio dai contorni estremamente incerti, e l'iniziativa intrapresa in questo giudizio su presupposti meno fragili ma completamente differenti, già ben noti ma intenzionalmente celati agli Organi inquirenti per motivi misteriosi e comunicati alla compagnia assicuratrice convenuta soltanto nella richiesta di corresponsione dell'indennizzo del 3.6.2014, ne scredita in radice le asserzioni successivamente rilasciate in questo giudizio perché suscita notevoli perplessità sulla loro veridicità.
Quanto appena detto sarebbe virtualmente sufficiente, nella sua considerazione isolata, a sconfessare l'assunto dell'attrice fatto proprio dai suoi sodali, titolari di interessi coincidenti, e a proiettare una cupa ombra di sospetto sulle deposizioni raccolte, le quali comunque non si presentano ex se in grado di superare indenni il doveroso vaglio critico operato mediante raffronto comparativo con gli elementi documentali e le risultanze peritali assunte al processo, di cui il Giudice di prime cure ha fornito una non condivisibile interpretazione selettiva frammentaria e incompleta, caratterizzata dalla totale noncuranza di una serie di aspetti di rilievo determinante.
In particolare il Giudice a quo, nel ritenere intrinsecamente attendibili e corroborate dalle valutazioni espresse dal consulente designato dalle parti attrici le testimonianze secondo cui il motociclo, asseritamente attinto al manubrio mentre marciava sul settore transitabile della strada dallo specchio retrovisore della vettura poi dileguatasi, anticipatamente rientrata da una manovra di soprasso impegnando per imperizia o inavvertenza lo spazio occupato dal mezzo antagonista, sbandò e venne sospinto contro il setto posteriore dell'autocarro fermatosi sulla corsia di emergenza, ha completamente obliterato i dati univoci riportati nel rapporto di servizio redatto nell'immediatezza dell'incidente dalla Polizia giudiziaria, assistito da efficacia probatoria privilegiata in ordine ai fatti ricaduti nella sfera di percezione diretta dei pubblici Ufficiali nell'esercizio delle funzioni istituzionali loro demandate, e nella relazione tecnica di ufficio redatta in questo giudizio, della quale è stato effettuato un esame limitato a un aspetto secondario del tutto irrilevante ai fini della decisione perché francamente estraneo al thema probandum.
Infatti per svilire le conclusioni cui è pervenuto in termini deduttivi il proprio ausiliario, reputate contrastanti con non meglio precisati “rilievi” obiettivi e rivelatesi in stridente conflitto con le dichiarazioni rese dai testi, il Giudice a quo ha incentrato la propria analisi sull'abbagliamento da luce solare indicato dall'esperto come possibile causa della mancata visione tempestiva dell'ostacolo contro cui il motocilista ha cozzato, così distraendo la propria attenzione dalla solida ricostruzione presupposta, basata sugli indizi coerenti scrupolosamente richiamati nella relazione peritale, del comportamento di guida tenuto dal conducente del motoveicolo, il quale secondo le ragioni dettagliatamente illustrate dal consulente, stava circolando nell'imminenza della collisione sul distretto laterale non transitabile della strada ove si era arrestato il camion che ha tamponato, evidentemente da lui non scorto in tempo utile per fattori ostativi che in questa sede non è necessario ricercare.
La congettura fondata su un aspetto marginale -e sostanzialmente ininfluente- dell'evento è stata quindi indebitamente valorizzata ope iudicis per confutare in toto gli esiti, manifestamente inconciliabili con le testimonianze acquisite, delle indagini di natura cinematica demandate al tecnico nominato dall'Ufficio, chiamato ad accertare ex post la dinamica dello scontro che ha compiutamente delineato, alla luce di un dettaglio che avrebbe reso “poco credibile” che il motociclista “non si sarebbe avveduto“ dell'ostruzione della corsia di emergenza che stava percorrendo.
La dichiarazione di totale inutilizzabilità dell'elaborato redatto dal CTU non può dunque essere condivisa perché sorretta da un singolo argomento manifestamente inidoneo a inficiare le articolate e ampiamente documentate valutazioni particolareggiate formulate dall'ausiliario (sul tema di vedano Cass.22388/2025, Cass.29632/2022 e Cass.16075/2022), le quali invece si profilano del tutto convincenti in quanto orientate dai fatti riscontrati in situ e fondate su premesse inappuntabili.
Invero il consulente, osservata la morfologia e l'entità dei danni materiali riportati dai veicoli venuti a reciproco contatto così come riprodotti nei reperti fotografici allegati alla relazione di servizio stilata dalla Polizia stradale, ha preso atto dell'andamento vettoriale inclinato “da destra verso sinistra” dell'urto al quale è stato sottoposto da tergo l'autocarro in fermata, il cui orientamento direzionale risulta diametralmente opposto a quello -da sinistra verso destra- che avrebbe dovuto essere impresso dall'assetto scomposto del motociclo investitore qualora questo, ricevuta una sollecitazione tangenziale sul proprio profilo laterale sinistro mentre percorreva la corsia di marcia, avesse effettivamente deviato in maniera incontrollata la propria traiettoria verso l'estremità destra della carreggiata prima di attingere il setto posteriore del mezzo fermatosi sul corridoio interdetto alla circolazione.
Tale conclusione offerta senza ombra di dubbi, in grado di smentire recisamente l'intero impianto delle affermazioni attoree avvalorate dai testi, trae origine anche dalla posizione statica di quiete del motoveicolo, rinvenuto dagli operatori di Polizia e raffigurato nel grafico riproduttivo dello stato dei luoghi interamente giacente nella corsia di emergenza e ivi “disposto in senso parallelo e lievemente obliquo rispetto all'asse longitudinale“ del tracciato stradale di conformazione rettilinea, la quale pone in evidenza ad abundantiam, “innegabilmente“, la derivazione delle deformazioni riscontrate sul paraurti posteriore del camion dall'energia cinetica sprigionata in senso coassiale “da vettore disposto parallelamente all'asse longitudinale baricentrico” dello stesso mezzo investito da un impatto ad andamento posteriore-anteriore.
Viceversa il consulente non ha riscontrato alcun dato che potesse rivelare l'eventuale “applicazione di forza tangenziale al manubrio” del motociclo proveniente dallo specchio retrovisore esterno o da altri componenti di un'automobile, il cui intervento, definito “impensabile”, avrebbe “indubbiamente“ provocato, se di intensità proporzionata agli effetti prodotti, conseguenze pacificamente non verificatesi, rappresentate dalla “rotazione oraria del manubrio” con “immediata caduta al suolo verso sinistra del conducente” del “mezzo monotraccia“, per sua natura dotato di un “precario equilibrio“ che sarebbe stato certamente compromesso dall'allegato fattore perturbativo.
Così la consulenza tecnica di ufficio corredata dalle repliche puntuali opposte alle controdeduzioni enunciate dall'esperto designato dagli attori -pienamente conforme alla perizia tecnica stilata su richiesta del Pubblico Ministero nella fase di indagini del procedimento penale, anch'essa utilizzabile in questa sede contenziosa (Cass.30298/2023), ove si rileva che il motoveicolo “procedeva sulla corsia di emergenza“- priva di qualsiasi efficacia probatoria le deposizioni rilasciate dai testi, peraltro entrambe sprovviste di una descrizione soddisfacente della posizione iniziale tenuta su un distretto imprecisato della carreggiata dal motociclo, delle forme di manifestazione concrete del suo sbandamento laterale e del progressivo avvicinamento in avanzamento incontrollato alla barriera di delimitazione della carreggiata cui era affiancato l'autocarro, dalle quali emerge in ogni caso, nel suo solo nucleo essenziale, una dinamica dell'incidente manifestamente incompatibile con l'ampio, lineare ed esaustivo quadro istruttorio precostituito, attentamente valorizzato ed esattamente interpretato dall'ausiliario per classificare lo scontro de quo agitur come collisione per tamponamento tra mezzi disposti sul segmento stradale secondo un'identica direttrice.
Al riguardo vale la pena sottolineare anche un ulteriore profilo, superfluo ma significativo, rivelatore dell'assoluta inaffidabilità delle testimonianze, relativo a un dettaglio fattuale di ricorrenza certa, di immediata percepibilità e altrettanto agevole richiamo mnemonico anche in considerazione della sua singolarità, espressamente negato dal sig. , sul quale invece il sig. , evidentemente Parte_6 Tes_1 non interpellato, non ha ritenuto di riferire sua sua sponte.
Infatti le informazioni fornite dal conducente del camion indagato, valorizzabili quali prove atipiche rimesse al libero apprezzamento del Giudice civile (Cass.24793/2024 e Cass.2947/2023), oltre a confermare il tamponamento subito a opera del motociclo in marcia sulla corsia di emergenza, danno conto che il suo conducente, mentre era impegnato alla guida, teneva con sé due sacchetti di plastica contenenti rifiuti, uno dei quali è distintamente visibile nei reperti fotografici estratti dalla Polizia stradale che giace strappato accanto al mezzo adagiato sul piano stradale, laddove invece il primo dei testimoni suddetti ne ha escluso con assoluta sicurezza il trasporto a bordo e l'altro non vi ha fatto alcun cenno.
Ribadita pertanto l'estraneità alla controversia dell'accertamento delle cause della condotta di guida anomala tenuta dal motociclista defunto, immessosi nella corsia di emergenza per motivi incerti, e della sua incapacità di accorgersi in tempo utile della presenza dinanzi a sé di un ostacolo chiaramente visibile, per evitare il quale non è dato sapere se abbia o meno intrapreso una manovra diversiva di frenata che non avrebbe potuto lasciare tracce sulla pavimentazione viaria grazie all'equipaggiamento del mezzo con dispositivo anti bloccaggio delle ruote (ABS), le azioni risarcitorie spiegate dai congiunti e successori della vittima primaria, in riforma della decisione impugnata, devono essere integralmente respinte, non avendo gli istanti assolto all'onere, posto esclusivamente a loro carico, di provare la dipendenza anche solo parziale del sinistro dal fatto illecito addebitabile al conducente di un veicolo non individuato, il cui ruolo di agente eziologico generatore o agevolatore dell'accaduto, contraddetto da tutti gli elementi documentali acquisiti al processo, non è stato dimostrato in maniera suadente dalle risultanze dell'istruttoria orale.
Il secondo motivo di gravame, rivolto a ottenere la riduzione dell'ammontare delle obbligazioni maturate dagli appellati, resta assorbito dalla reiezione integrale delle relative pretese.
Va infine disposta la restituzione alla compagnia assicuratrice delle somme corrisposte agli appellati in attuazione della sentenza caducata, maggiorate degli interessi legali (Cass.27493/2022 e Cass.34011/2021), dovuti ope legis indipendentemente dall'eventuale richiesta avanzata in tal senso dal solvens (Cass.901/2025 e Cass.34011/2021), dalla data del pagamento al saldo.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo ex officio, in mancanza di note specifiche, a carico degli appellati in via solidale paritaria ex art.97 comma 2 cpc, in ragione della piena coincidenza dei rispettivi interessi.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, sesta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello promosso avverso la sentenza n.2368 pubblicata l'11.8.2021 dal Tribunale di Napoli Nord, così provvede:
a) rigetta le domande risarcitorie proposte da , in proprio e nella qualità di Controparte_2 esercente la responsabilità genitoriale sul figlio , , Controparte_3 Parte_3
e , in proprio e quali eredi di , nei Parte_4 Parte_5 Persona_1 confronti di quale impresa designata ex art.286 D.lgs. 209/2005 per la Parte_1 liquidazione dei danni posti a carico di Consap s.p.a., gestone autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada;
b) condanna , in proprio e quale titolare della responsabilità genitoriale sul Controparte_2 figlio , , e Controparte_3 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, in proprio e quali eredi di , a restituire a nella
[...] Persona_1 Parte_1 stessa veste indicata al capo a) del dispositivo, tutte le somme da essi già percepite in attuazione della sentenza di primo grado;
c) condanna , in proprio e nella veste di esercente la potestà sul figlio Controparte_2
, , e , in Controparte_3 Parte_3 Parte_4 Parte_5 proprio e quali eredi di , in solido, al pagamento in favore di Persona_1 Parte_1 nella qualità sopra indicata, delle spese del doppio grado del giudizio che liquida in complessivi
€ 38.206,00, di cui € 17.250,00 per il giudizio di primo grado (€ 15.000,00 per compensi ed € 2.250,00 per spese generali) ed € 20.956,00 per il grado di appello (€ 2.556,00 per esborsi, € 16.000,00 per compensi ed € 2.400,00 per spese generali), oltre IVA e CPA;
d) pone definitivamente per il loro intero ammontare a carico di , in proprio e Controparte_2 nella qualità di rappresentante del figlio , , Controparte_3 Parte_3 Parte_4
e , in proprio a quali eredi di , gli oneri sostenuti
[...] Parte_5 Persona_1 per lo svolgimento della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel giudizio di primo grado, disponendo l'immediato rimborso a delle somme da questa corrisposte a Parte_1 tale titolo in via di anticipazione.
Così deciso in Napoli il 18.11.2025
il Consigliere estensore la Presidente
dott. Giuseppe Vinciguerra dott.ssa Assunta d'Amore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di NAPOLI
Sezione Sesta Civile composta dai magistrati:
1) dott.ssa Assunta d'Amore - Presidente
2) dott. Giuseppe Vinciguerra - Consigliere rel.
3) dott.ssa Ada Meterangelis - Consigliere ha pronunciato
SENTENZA nella causa iscritta al n.3866/2021 R.G.A.C., avente a oggetto appello avverso la sentenza n. 2368 pubblicata l'11.8.2021 dal Tribunale di Napoli Nord
TRA
(c.f.: – P.IVA: ) in persona dei legali rappresentanti Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 dott. e dott. , quale impresa designata ex art.286 D.lgs. 209/2005 Controparte_1 Parte_2 per la liquidazione dei danni posti a carico di Consap s.p.a., gestone autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada, rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Schiavo in virtù di procura allegata all'atto di citazione in appello
Appellante
CONTRO
(c.f.: , in proprio e nella qualità di legale rappresentante Controparte_2 C.F._1 del figlio (c.f.: , (c.f.: Controparte_3 C.F._2 Parte_3
), (c.f.: ), C.F._3 Parte_4 C.F._4 Parte_5
(c.f.: ), in proprio e quali eredi di , tutti rappresentati e difesi dall'Avv. C.F._5 Persona_1
IU IR in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
Appellati
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
1) in via principale, accogliere l'appello e, per l'effetto, riformare totalmente la sentenza impugnata, condannando gli appellati a restituire le somme percepite in esecuzione della stessa;
2) in via subordinata, accogliere l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, riconoscere la corresponsabilità del de cuius nella misura complessiva dell'80%, con Persona_1 conseguente riduzione delle somme riconosciute dal Tribunale a titolo di risarcimento in favore dei singoli eredi e condanna di questi ultimi a restituire gli importi residui già percepiti;
3) in via ancor più subordinata, contenere un'eventuale condanna di quale Parte_1 impresa designata per la liquidazione dei danni a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada, entro il limite del massimale di legge, cioè fino alla concorrenza della somma di € 774.685,35;
4) condannare gli appellati al pagamento di spese e compensi del giudizio.
Per gli appellati:
1) in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art.342 cpc;
2) nel merito, rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata;
3) condannare l'appellante al pagamento di spese e compensi onorari del presente grado di giudizio, con attribuzione ex art. 93 cpc.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 16.9.2021 convenuto soccombente in Parte_1 primo grado, impugnava tempestivamente la sentenza, indicata in oggetto, con la quale era stata condannata, nella veste di impresa designata per la liquidazione dei danni posti a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada, al pagamento in favore degli attori, in proprio e quali eredi di
, di complessivi € 750.000,00 oltre interessi, eccedenti il massimale fissato ex lege entro Persona_1
i cui limiti invocava in ogni caso la riduzione del quantum debeatur, a titolo di risarcimento dei danni patiti per effetto del decesso del loro comune congiunto e dante causa, il quale aveva perduto la vita in conseguenza di un sinistro stradale provocato da un veicolo non individuato avvenuto il 25.1.2011.
Con il primo motivo di gravame denunciava l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie disponibili, la quale aveva indotto il Giudice di prime cure a ritenere dimostrata la derivazione dell'incidente dall'illecito imputabile in via concorrente, nella proporzione del 50%, al conducente di un automezzo sconosciuto sulla base di conclusioni incentrate esclusivamente sulle deposizioni raccolte, di attendibilità intrinseca estremamente scarsa e di contenuto del tutto inconciliabile con i risultati degli accertamenti tecnici espletati tanto in sede penale che civile.
Con il secondo motivo lamentava l'omessa pronuncia sull'eccezione, formulata in comparsa di risposta e successivamente reiterata, con cui era stato opposto un ulteriore contributo colposo alla produzione dell'evento letale conferito dalla condotta omissiva dello stesso defunto , coinvolto Persona_1 nell'incidente stradale mentre era alla guida di un motociclo senza indossare -o comunque senza avere adeguatamente allacciato- il casco protettivo di uso obbligatorio.
Gli appellati si costituivano in giudizio eccependo in rito l'inammissibilità ex art.342 cpc del gravame, privo di motivi specifici di doglianza, del quale chiedevano nel merito il rigetto, sostenendo che le conclusioni raggiunte dal Giudice a quo costituivano il frutto di un equilibrato e approfondito apprezzamento delle prove complessivamente acquisite.
***************************
In primo luogo si osserva che l'impugnazione soddisfa pienamente il requisito formale prescritto dall'art.342 cpc, avendo l'appellante chiaramente individuato e criticato in maniera specifica ciascuno dei punti non condivisi -e dei relativi presupposti- della motivazione della decisione opposta illustrando ampiamente gli elementi addotti a sostegno di una ricostruzione dei fatti controversi e di una valutazione delle prove diverse da quelle operate dal Giudice di prime cure. Infatti, per ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale, il gravame deve individuare con esattezza i passaggi contestati della pronuncia appellata esprimendo al riguardo, attraverso una parte argomentativa in grado di confutarne le ragioni, doglianze dettagliate senza necessità di fare ricorso a formule sacramentali o vincolate (per tutte, Cass.7829/2025, Cass.1038/2025, Cass.18309/2024, Cass.13784/2024, Cass.34969/2023 e Cass. SSUU 36481/2022).
In particolare, laddove sia stato protestato l'erroneo apprezzamento ex art.116 cpc del materiale istruttorio raccolto, è sufficiente che ne venga richiesto il riesame su aspetti determinati, i quali possono essere indicati anche attraverso la reiterazione delle medesime osservazioni già svolte al riguardo nel processo di primo grado (in senso conforme si vedano Cass.18023/2023, Cass.40560/2021 e Cass.24464/2020).
Ciò premesso, nel merito l'impugnazione è fondata e deve essere accolta, in quanto i risultati dello scrutinio analitico dei dati probatori disponibili non consentono di ritenere dimostrati i fatti costitutivi delle pretese risarcitorie vantate dagli attori in prime cure, incentrati sulla derivazione causale dell'incidente stradale letale occorso al loro sventurato congiunto e dante causa dalla condotta di guida illecita tenuta dal conducente di un veicolo non individuato sottoposto al regime di assicurazione obbligatoria dei rischi derivanti dalla sua circolazione.
In proposito va precisato, sul piano generale, che l'affermazione della responsabilità sussidiaria posta dall'art.283 comma 1 lett. a) D.Lgs.209/2005 a carico della società gerente il Fondo di garanzia per le vittime della strada per esigenze solidaristiche postula che i creditori della prestazione risarcitoria reclamata ex delicto, in applicazione della regola generale processuale consacrata dall'art.2697 comma 1 cc, dimostrino che il sinistro, alla luce delle sue concrete modalità di verificazione, sia stato cagionato in via esclusiva o concorrente dal fatto illecito imputabile al guidatore di un mezzo rimasto non identificato (ex plurimis, Cass.26721/2025, Cass.4213/2024, Cass.10540/2023) per circostanze non ascrivibili a negligenza del danneggiato (Cass.21983/2022 e Cass.9873/2021).
Ebbene nel caso in esame la dinamica dell'evento affermata dagli istanti, secondo la quale il tragico impatto tra il profilo anteriore del motociclo manovrato dal loro autore e il setto posteriore di un autocarro, arrestatosi sulla fascia laterale riservata alla fermata e al transito in emergenza di una strada stradale extraurbana principale a carreggiate separate ripartite in due corsie di marcia, conseguì a uno sbandamento del motoveicolo verso il margine destro della sede viaria indotto dal contatto accidentale con lo specchio retrovisore esterno destro di un'automobile utilitaria non individuata che stava percorrendo l'area attigua, non ha trovato riscontri idonei ad avvalorarne la credibilità, in quanto le deposizioni confermative della tesi attorea, ritenute dal primo Giudice attendibili e di rilievo preminente, si pongono in palese e insanabile contrasto non soltanto con tutti i dati indiziari di segno opposto offerti dalla documentazione prodotta agli atti, di portata univoca e concordante, ma anche con le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico di ufficio affidatario dello svolgimento delle operazioni peritali cartolari, assistite da un elevato grado di affidabilità perché incentrate su validi criteri scientifici diffusamente richiamati e correttamente applicati.
Al riguardo va immediatamente segnalato che l'ipotetico impatto tangenziale, di lieve intensità, tra i mezzi in movimento nella medesima direzione sul nastro stradale, il quale avrebbe dapprima provocato la deviazione incontrollata della traiettoria rettilinea inizialmente seguita dal motociclo e poi lo scontro di quest'ultimo con il paramento posteriore del camion allorquando questo si trovava in posizione statica addossata al margine estremo del piano viario, si presenta incompatibile con l'atteggiamento stragiudiziale -anch'esso utilizzabile ex art.116 comma 2 cpc non soltanto quale semplice presunzione, ma anche come unica fonte di convincimento per accertare i fatti controversi (Cass.14748/2007)- assunto dall'attrice , nella veste formale di persona offesa, nel procedimento Controparte_2 penale rubricato al n.1724/11 RGNR promosso dall'Autorità requirente nei confronti del guidatore dell'automezzo tamponato poi scagionato, ove ha omesso di rivelare e sottoporre al vaglio giurisdizionale le peculiari circostanze, di rilievo determinante, in cui sarebbe accaduto l'incidente che ha successivamente prospettato in questo giudizio.
Invero la coniuge del motociclista deceduto e madre dei propri litisconsorti facoltativi, tutti figli del defunto , durante la fase di svolgimento delle indagini preliminari aveva ipotizzato, anche Persona_1 alla luce delle supposizioni formulate dal proprio consulente tecnico di fiducia, di ascrivere il sinistro mortale al conducente dell'autocarro contro cui si è scontrato il veicolo a due ruote, sostenendo e ribadendo nell'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione della notitia criminis presentata dal Pubblico Ministero in data 28.10.2011, poi accolta con decreto del 24.10.2012, che il guidatore del mezzo di trasporto pesante, nell'imminenza della collisione fatale, si sarebbe improvvisamente diretto, mentre procedeva anch'egli sull'area carrabile nell'unica direzione di marcia consentita, verso la corsia di emergenza sulla quale si è prodotto l'urto.
Inoltre nell'ordinanza di archiviazione appena citata è stato dato atto che la stessa appellata aveva esortato il Giudice per le indagini preliminari a sollecitare un supplemento investigativo volto a identificare eventuali “testimoni oculari”, evidentemente a lei ignoti, in grado di fornire informazioni sulla vicenda, ricostruita in quella sede esclusivamente su base documentale.
Nondimeno i testi escussi in primo grado sigg.ri e , quest'ultimo conoscente della Tes_1 Tes_2 famiglia rimasto ignaro, nell'immediatezza dell'evento, dell'identità della persona da lui vista Per_1 rimanerne vittima, premesso di avere assistito all'incidente in questione, da entrambi descritto in termini sostanzialmente coincidenti con quelli esposti dagli attori, e di avere appreso soltanto in seguito, da voci correnti nella loro comune zona di origine, della tragica fine del centauro che vi era perito, sopraggiunta dopo 17 giorni, hanno riferito di avere comunicato la propria qualità di osservatori diretti dell'accaduto, rispettivamente, ai “familiari” e alla “moglie” del defunto, resi così edotti delle diverse modalità di verificazione del sinistro poi rappresentate in sede civile, “in occasione del funerale” del sig. e di una visita di condoglianze effettuata alla vedova “dopo l'incidente”. Persona_1
Ebbene volendo prestare fede alle dichiarazioni appena richiamate, rese da persone ascoltate per la prima e unica volta a distanza di oltre 6 anni dai fatti narrati, dovrebbe ritenersi con assoluta certezza che tutti gli attori, vicendevolmente legati da stretto vincolo di parentela e accomunati dal gravissimo lutto della perdita prematura del pater familias, oltre che dall'interesse a vederne punito e sanzionato anche sul piano risarcitorio il responsabile, fossero consapevoli dell'assoluta estraneità del conducente dell'autocarro al reato contestatogli e della sua imputabilità a un terzo già all'epoca della celebrazione della cerimonia funebre del sig. , deceduto l'11.2.2011 dopo un'agonia Per_1 protrattasi per poco più di 2 settimane.
In tale prospettiva si presenta del tutto inspiegabile, secondo criteri di logica elementare, la condotta reticente e controproducente tenuta in sede penale dall'attrice, unica congiunta allora già attivatasi per far valere diritti poi qui reclamati insieme alla propria prole, la quale avrebbe taciuto, per ragioni inimmaginabili, l'esistenza di fonti informative che avrebbero potuto orientare nella giusta direzione le indagini rivolte in tutt'altra direzione, su fragilissime basi probabilistiche, dal Pubblico Ministero, lasciato ignaro delle generalità di due persone da interrogare -di cui una prontamente messasi motu proprio a disposizione delle Autorità, secondo quanto affermato dallo stesso sig. nel corso Tes_1 dell'esame- e addirittura invitato in extremis a non chiudere l'inchiesta proprio per ricercare testimoni in grado di consentire la citazione a giudizio dell'indagato che si sapeva innocente.
Così la manifesta, profonda e irrisolvibile contraddizione emersa tra la condotta tenuta ante causam dall'istante, tesa a riversare sull'unico possibile debitore identificato la responsabilità esclusiva di un episodio dai contorni estremamente incerti, e l'iniziativa intrapresa in questo giudizio su presupposti meno fragili ma completamente differenti, già ben noti ma intenzionalmente celati agli Organi inquirenti per motivi misteriosi e comunicati alla compagnia assicuratrice convenuta soltanto nella richiesta di corresponsione dell'indennizzo del 3.6.2014, ne scredita in radice le asserzioni successivamente rilasciate in questo giudizio perché suscita notevoli perplessità sulla loro veridicità.
Quanto appena detto sarebbe virtualmente sufficiente, nella sua considerazione isolata, a sconfessare l'assunto dell'attrice fatto proprio dai suoi sodali, titolari di interessi coincidenti, e a proiettare una cupa ombra di sospetto sulle deposizioni raccolte, le quali comunque non si presentano ex se in grado di superare indenni il doveroso vaglio critico operato mediante raffronto comparativo con gli elementi documentali e le risultanze peritali assunte al processo, di cui il Giudice di prime cure ha fornito una non condivisibile interpretazione selettiva frammentaria e incompleta, caratterizzata dalla totale noncuranza di una serie di aspetti di rilievo determinante.
In particolare il Giudice a quo, nel ritenere intrinsecamente attendibili e corroborate dalle valutazioni espresse dal consulente designato dalle parti attrici le testimonianze secondo cui il motociclo, asseritamente attinto al manubrio mentre marciava sul settore transitabile della strada dallo specchio retrovisore della vettura poi dileguatasi, anticipatamente rientrata da una manovra di soprasso impegnando per imperizia o inavvertenza lo spazio occupato dal mezzo antagonista, sbandò e venne sospinto contro il setto posteriore dell'autocarro fermatosi sulla corsia di emergenza, ha completamente obliterato i dati univoci riportati nel rapporto di servizio redatto nell'immediatezza dell'incidente dalla Polizia giudiziaria, assistito da efficacia probatoria privilegiata in ordine ai fatti ricaduti nella sfera di percezione diretta dei pubblici Ufficiali nell'esercizio delle funzioni istituzionali loro demandate, e nella relazione tecnica di ufficio redatta in questo giudizio, della quale è stato effettuato un esame limitato a un aspetto secondario del tutto irrilevante ai fini della decisione perché francamente estraneo al thema probandum.
Infatti per svilire le conclusioni cui è pervenuto in termini deduttivi il proprio ausiliario, reputate contrastanti con non meglio precisati “rilievi” obiettivi e rivelatesi in stridente conflitto con le dichiarazioni rese dai testi, il Giudice a quo ha incentrato la propria analisi sull'abbagliamento da luce solare indicato dall'esperto come possibile causa della mancata visione tempestiva dell'ostacolo contro cui il motocilista ha cozzato, così distraendo la propria attenzione dalla solida ricostruzione presupposta, basata sugli indizi coerenti scrupolosamente richiamati nella relazione peritale, del comportamento di guida tenuto dal conducente del motoveicolo, il quale secondo le ragioni dettagliatamente illustrate dal consulente, stava circolando nell'imminenza della collisione sul distretto laterale non transitabile della strada ove si era arrestato il camion che ha tamponato, evidentemente da lui non scorto in tempo utile per fattori ostativi che in questa sede non è necessario ricercare.
La congettura fondata su un aspetto marginale -e sostanzialmente ininfluente- dell'evento è stata quindi indebitamente valorizzata ope iudicis per confutare in toto gli esiti, manifestamente inconciliabili con le testimonianze acquisite, delle indagini di natura cinematica demandate al tecnico nominato dall'Ufficio, chiamato ad accertare ex post la dinamica dello scontro che ha compiutamente delineato, alla luce di un dettaglio che avrebbe reso “poco credibile” che il motociclista “non si sarebbe avveduto“ dell'ostruzione della corsia di emergenza che stava percorrendo.
La dichiarazione di totale inutilizzabilità dell'elaborato redatto dal CTU non può dunque essere condivisa perché sorretta da un singolo argomento manifestamente inidoneo a inficiare le articolate e ampiamente documentate valutazioni particolareggiate formulate dall'ausiliario (sul tema di vedano Cass.22388/2025, Cass.29632/2022 e Cass.16075/2022), le quali invece si profilano del tutto convincenti in quanto orientate dai fatti riscontrati in situ e fondate su premesse inappuntabili.
Invero il consulente, osservata la morfologia e l'entità dei danni materiali riportati dai veicoli venuti a reciproco contatto così come riprodotti nei reperti fotografici allegati alla relazione di servizio stilata dalla Polizia stradale, ha preso atto dell'andamento vettoriale inclinato “da destra verso sinistra” dell'urto al quale è stato sottoposto da tergo l'autocarro in fermata, il cui orientamento direzionale risulta diametralmente opposto a quello -da sinistra verso destra- che avrebbe dovuto essere impresso dall'assetto scomposto del motociclo investitore qualora questo, ricevuta una sollecitazione tangenziale sul proprio profilo laterale sinistro mentre percorreva la corsia di marcia, avesse effettivamente deviato in maniera incontrollata la propria traiettoria verso l'estremità destra della carreggiata prima di attingere il setto posteriore del mezzo fermatosi sul corridoio interdetto alla circolazione.
Tale conclusione offerta senza ombra di dubbi, in grado di smentire recisamente l'intero impianto delle affermazioni attoree avvalorate dai testi, trae origine anche dalla posizione statica di quiete del motoveicolo, rinvenuto dagli operatori di Polizia e raffigurato nel grafico riproduttivo dello stato dei luoghi interamente giacente nella corsia di emergenza e ivi “disposto in senso parallelo e lievemente obliquo rispetto all'asse longitudinale“ del tracciato stradale di conformazione rettilinea, la quale pone in evidenza ad abundantiam, “innegabilmente“, la derivazione delle deformazioni riscontrate sul paraurti posteriore del camion dall'energia cinetica sprigionata in senso coassiale “da vettore disposto parallelamente all'asse longitudinale baricentrico” dello stesso mezzo investito da un impatto ad andamento posteriore-anteriore.
Viceversa il consulente non ha riscontrato alcun dato che potesse rivelare l'eventuale “applicazione di forza tangenziale al manubrio” del motociclo proveniente dallo specchio retrovisore esterno o da altri componenti di un'automobile, il cui intervento, definito “impensabile”, avrebbe “indubbiamente“ provocato, se di intensità proporzionata agli effetti prodotti, conseguenze pacificamente non verificatesi, rappresentate dalla “rotazione oraria del manubrio” con “immediata caduta al suolo verso sinistra del conducente” del “mezzo monotraccia“, per sua natura dotato di un “precario equilibrio“ che sarebbe stato certamente compromesso dall'allegato fattore perturbativo.
Così la consulenza tecnica di ufficio corredata dalle repliche puntuali opposte alle controdeduzioni enunciate dall'esperto designato dagli attori -pienamente conforme alla perizia tecnica stilata su richiesta del Pubblico Ministero nella fase di indagini del procedimento penale, anch'essa utilizzabile in questa sede contenziosa (Cass.30298/2023), ove si rileva che il motoveicolo “procedeva sulla corsia di emergenza“- priva di qualsiasi efficacia probatoria le deposizioni rilasciate dai testi, peraltro entrambe sprovviste di una descrizione soddisfacente della posizione iniziale tenuta su un distretto imprecisato della carreggiata dal motociclo, delle forme di manifestazione concrete del suo sbandamento laterale e del progressivo avvicinamento in avanzamento incontrollato alla barriera di delimitazione della carreggiata cui era affiancato l'autocarro, dalle quali emerge in ogni caso, nel suo solo nucleo essenziale, una dinamica dell'incidente manifestamente incompatibile con l'ampio, lineare ed esaustivo quadro istruttorio precostituito, attentamente valorizzato ed esattamente interpretato dall'ausiliario per classificare lo scontro de quo agitur come collisione per tamponamento tra mezzi disposti sul segmento stradale secondo un'identica direttrice.
Al riguardo vale la pena sottolineare anche un ulteriore profilo, superfluo ma significativo, rivelatore dell'assoluta inaffidabilità delle testimonianze, relativo a un dettaglio fattuale di ricorrenza certa, di immediata percepibilità e altrettanto agevole richiamo mnemonico anche in considerazione della sua singolarità, espressamente negato dal sig. , sul quale invece il sig. , evidentemente Parte_6 Tes_1 non interpellato, non ha ritenuto di riferire sua sua sponte.
Infatti le informazioni fornite dal conducente del camion indagato, valorizzabili quali prove atipiche rimesse al libero apprezzamento del Giudice civile (Cass.24793/2024 e Cass.2947/2023), oltre a confermare il tamponamento subito a opera del motociclo in marcia sulla corsia di emergenza, danno conto che il suo conducente, mentre era impegnato alla guida, teneva con sé due sacchetti di plastica contenenti rifiuti, uno dei quali è distintamente visibile nei reperti fotografici estratti dalla Polizia stradale che giace strappato accanto al mezzo adagiato sul piano stradale, laddove invece il primo dei testimoni suddetti ne ha escluso con assoluta sicurezza il trasporto a bordo e l'altro non vi ha fatto alcun cenno.
Ribadita pertanto l'estraneità alla controversia dell'accertamento delle cause della condotta di guida anomala tenuta dal motociclista defunto, immessosi nella corsia di emergenza per motivi incerti, e della sua incapacità di accorgersi in tempo utile della presenza dinanzi a sé di un ostacolo chiaramente visibile, per evitare il quale non è dato sapere se abbia o meno intrapreso una manovra diversiva di frenata che non avrebbe potuto lasciare tracce sulla pavimentazione viaria grazie all'equipaggiamento del mezzo con dispositivo anti bloccaggio delle ruote (ABS), le azioni risarcitorie spiegate dai congiunti e successori della vittima primaria, in riforma della decisione impugnata, devono essere integralmente respinte, non avendo gli istanti assolto all'onere, posto esclusivamente a loro carico, di provare la dipendenza anche solo parziale del sinistro dal fatto illecito addebitabile al conducente di un veicolo non individuato, il cui ruolo di agente eziologico generatore o agevolatore dell'accaduto, contraddetto da tutti gli elementi documentali acquisiti al processo, non è stato dimostrato in maniera suadente dalle risultanze dell'istruttoria orale.
Il secondo motivo di gravame, rivolto a ottenere la riduzione dell'ammontare delle obbligazioni maturate dagli appellati, resta assorbito dalla reiezione integrale delle relative pretese.
Va infine disposta la restituzione alla compagnia assicuratrice delle somme corrisposte agli appellati in attuazione della sentenza caducata, maggiorate degli interessi legali (Cass.27493/2022 e Cass.34011/2021), dovuti ope legis indipendentemente dall'eventuale richiesta avanzata in tal senso dal solvens (Cass.901/2025 e Cass.34011/2021), dalla data del pagamento al saldo.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo ex officio, in mancanza di note specifiche, a carico degli appellati in via solidale paritaria ex art.97 comma 2 cpc, in ragione della piena coincidenza dei rispettivi interessi.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, sesta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello promosso avverso la sentenza n.2368 pubblicata l'11.8.2021 dal Tribunale di Napoli Nord, così provvede:
a) rigetta le domande risarcitorie proposte da , in proprio e nella qualità di Controparte_2 esercente la responsabilità genitoriale sul figlio , , Controparte_3 Parte_3
e , in proprio e quali eredi di , nei Parte_4 Parte_5 Persona_1 confronti di quale impresa designata ex art.286 D.lgs. 209/2005 per la Parte_1 liquidazione dei danni posti a carico di Consap s.p.a., gestone autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada;
b) condanna , in proprio e quale titolare della responsabilità genitoriale sul Controparte_2 figlio , , e Controparte_3 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, in proprio e quali eredi di , a restituire a nella
[...] Persona_1 Parte_1 stessa veste indicata al capo a) del dispositivo, tutte le somme da essi già percepite in attuazione della sentenza di primo grado;
c) condanna , in proprio e nella veste di esercente la potestà sul figlio Controparte_2
, , e , in Controparte_3 Parte_3 Parte_4 Parte_5 proprio e quali eredi di , in solido, al pagamento in favore di Persona_1 Parte_1 nella qualità sopra indicata, delle spese del doppio grado del giudizio che liquida in complessivi
€ 38.206,00, di cui € 17.250,00 per il giudizio di primo grado (€ 15.000,00 per compensi ed € 2.250,00 per spese generali) ed € 20.956,00 per il grado di appello (€ 2.556,00 per esborsi, € 16.000,00 per compensi ed € 2.400,00 per spese generali), oltre IVA e CPA;
d) pone definitivamente per il loro intero ammontare a carico di , in proprio e Controparte_2 nella qualità di rappresentante del figlio , , Controparte_3 Parte_3 Parte_4
e , in proprio a quali eredi di , gli oneri sostenuti
[...] Parte_5 Persona_1 per lo svolgimento della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel giudizio di primo grado, disponendo l'immediato rimborso a delle somme da questa corrisposte a Parte_1 tale titolo in via di anticipazione.
Così deciso in Napoli il 18.11.2025
il Consigliere estensore la Presidente
dott. Giuseppe Vinciguerra dott.ssa Assunta d'Amore