Articolo 36 del Decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902
Articolo 35Articolo 37
Versione
18 marzo 1976
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Versione
19 giugno 2003
Art. 36. (( 1. La sezione delibera con la presenza di tre magistrati, compreso il presidente, di cui uno scelto tra quelli nominati ai sensi del comma 3 dell'articolo 32. La sezione plenaria, le cui deliberazioni sono assunte con la presenza dei cinque componenti, ha competenza riservata per l'assunzione delle decisioni in materia di rendiconto generale della regione, per l'approvazione del programma annuale di controllo, per il controllo sulla evoluzione della spesa per il personale nel qual caso provvede alla certificazione dei contratti collettivi relativi al comparto unico regionale, per la risoluzione delle questioni di massima ad essa sottoposte dai collegi. ))
Entrata in vigore il 19 giugno 2003
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