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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 08/07/2025, n. 910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 910 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1837/2025 R.G.V.G., vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f.: , Parte_1 C.F._1
e nata a [...] il [...] (c.f.: CF ), CP_1 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati presso l'avv. Serafina Prestigiacomo, rappresentante e difensore;
ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni tra di esse concordate (con note scritte depositate il 2/7/2025).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'8/4/2025 i ricorrenti, premesso di avere contratto matrimonio civile a Palermo il 15/11/2011, in costanza del quale sono nati i figli (il 15/5/2012) e Per_1
(il 21/12/2017) e di essersi separati consensualmente in forza della sentenza di Per_2
omologa n. 918/2024, pubblicata il 14/2/2024, emessa dal Tribunale di Palermo a definizione del procedimento n. 11955/2023 R.G., hanno chiesto lo scioglimento dello stesso.
Scaduto il termine perentorio del 3/7/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il
1 deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato di voler divorziare congiuntamente alle condizioni riportante in ricorso e, segnatamente:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Palermo, nella Via Gondar n. 19 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla sig.ra nell'interesse dei figli minori ivi CP_1 stabilmente conviventi, ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
3. I figli e restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 Persona_3 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. I figli e restano collocati prevalentemente presso la dimora materna con facoltà Per_1 Persona_3 per il padre di vederli e tenerli con sé, ogni qualvolta lo vorrà, previa comunicazione Parte_1 all'altro genitore e tenendo conto degli impegni già assunti. In caso di disaccordo, si terrà comunque conto delle seguenti condizioni: di incontrarli e tenerli con sé ogni martedì ed ogni giovedì dalla ore
16,00 alle ore 20,00, nonché la prima e la terza settimana di ogni mese dalle ore 17,00 del sabato alle ore 19,00 della domenica, con conseguente pernottamento. Il padre e la madre, alternativamente tra loro, potranno tenere con sé i figli dalle ore 10.00 del 23 dicembre alle ore 22.00 del 27 dicembre e dal
27 dicembre alle ore 10.00 del 02 gennaio. Alternativamente il giorno di Pasqua o quello del Lunedì dell'Angelo. Durante tutte le restanti festività civili e religiose, a turno con l'altro genitore ad anni alterni. Durante l'estate il padre potrà tenere con sé il figlio per due settimane, anche, non consecutive, da concordare con la madre entro il 31 maggio, tenendo conto delle esigenze lavorative di entrambi i genitori e nel rispetto degli impegni scolastici del bambino. Nel giorno del compleanno de i figli, sempre secondo il regime dell'alternanza, ciascun genitore trascorrerà con il bambino la mattina (incluso il pranzo) o il pomeriggio (inclusa la cena).
Ai fini della regolamentazione economica le parti dichiarano di avere espressamente convenuto che ogni beneficio e/o contribuzione economica per il figlio (assegno familiare e/o assegno unico o similare) sia attribuito in via esclusiva alla madre che potrà farne richiesta in proprio anche in nome e per conto
2 del padre.
Il sig. verserà alla sig.ra tramite accredito in c/c, entro e non oltre il Parte_1 CP_1 giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad € 300,00 e così € 150,00 per ciascun figlio, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al
100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: 6/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
6/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
7. nessun contributo economico è previsto da parte del sig. per la sig.ra Parte_1 CP_1
[...]
8. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”.
Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• i coniugi hanno contratto matrimonio con il rito civile a Palermo il 15/11/2011;
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nel giudizio di separazione consensuale definito con sentenza di omologa n. 918/2024, pubblicata il
14/2/2024, emessa dal Tribunale di Palermo a definizione del procedimento n. 11955/2023
R.G.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, come dianzi riportate.
Tali condizioni, non contrarie alla legge, possono essere poste alla base della decisione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
3
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Palermo il 15/11/2011 da
, nato a [...] il [...], e nata a [...] il Parte_1 CP_1
30/12/1991, iscritto agli atti dello Stato civile del predetto Comune dell'anno 2011 al n.
37, parte I, alle condizioni riportate in parte motiva;
b) dispone che la presente sentenza, al passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, 7 luglio 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1837/2025 R.G.V.G., vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f.: , Parte_1 C.F._1
e nata a [...] il [...] (c.f.: CF ), CP_1 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati presso l'avv. Serafina Prestigiacomo, rappresentante e difensore;
ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni tra di esse concordate (con note scritte depositate il 2/7/2025).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'8/4/2025 i ricorrenti, premesso di avere contratto matrimonio civile a Palermo il 15/11/2011, in costanza del quale sono nati i figli (il 15/5/2012) e Per_1
(il 21/12/2017) e di essersi separati consensualmente in forza della sentenza di Per_2
omologa n. 918/2024, pubblicata il 14/2/2024, emessa dal Tribunale di Palermo a definizione del procedimento n. 11955/2023 R.G., hanno chiesto lo scioglimento dello stesso.
Scaduto il termine perentorio del 3/7/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il
1 deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato di voler divorziare congiuntamente alle condizioni riportante in ricorso e, segnatamente:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Palermo, nella Via Gondar n. 19 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla sig.ra nell'interesse dei figli minori ivi CP_1 stabilmente conviventi, ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
3. I figli e restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 Persona_3 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. I figli e restano collocati prevalentemente presso la dimora materna con facoltà Per_1 Persona_3 per il padre di vederli e tenerli con sé, ogni qualvolta lo vorrà, previa comunicazione Parte_1 all'altro genitore e tenendo conto degli impegni già assunti. In caso di disaccordo, si terrà comunque conto delle seguenti condizioni: di incontrarli e tenerli con sé ogni martedì ed ogni giovedì dalla ore
16,00 alle ore 20,00, nonché la prima e la terza settimana di ogni mese dalle ore 17,00 del sabato alle ore 19,00 della domenica, con conseguente pernottamento. Il padre e la madre, alternativamente tra loro, potranno tenere con sé i figli dalle ore 10.00 del 23 dicembre alle ore 22.00 del 27 dicembre e dal
27 dicembre alle ore 10.00 del 02 gennaio. Alternativamente il giorno di Pasqua o quello del Lunedì dell'Angelo. Durante tutte le restanti festività civili e religiose, a turno con l'altro genitore ad anni alterni. Durante l'estate il padre potrà tenere con sé il figlio per due settimane, anche, non consecutive, da concordare con la madre entro il 31 maggio, tenendo conto delle esigenze lavorative di entrambi i genitori e nel rispetto degli impegni scolastici del bambino. Nel giorno del compleanno de i figli, sempre secondo il regime dell'alternanza, ciascun genitore trascorrerà con il bambino la mattina (incluso il pranzo) o il pomeriggio (inclusa la cena).
Ai fini della regolamentazione economica le parti dichiarano di avere espressamente convenuto che ogni beneficio e/o contribuzione economica per il figlio (assegno familiare e/o assegno unico o similare) sia attribuito in via esclusiva alla madre che potrà farne richiesta in proprio anche in nome e per conto
2 del padre.
Il sig. verserà alla sig.ra tramite accredito in c/c, entro e non oltre il Parte_1 CP_1 giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad € 300,00 e così € 150,00 per ciascun figlio, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al
100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: 6/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
6/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
7. nessun contributo economico è previsto da parte del sig. per la sig.ra Parte_1 CP_1
[...]
8. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”.
Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• i coniugi hanno contratto matrimonio con il rito civile a Palermo il 15/11/2011;
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nel giudizio di separazione consensuale definito con sentenza di omologa n. 918/2024, pubblicata il
14/2/2024, emessa dal Tribunale di Palermo a definizione del procedimento n. 11955/2023
R.G.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, come dianzi riportate.
Tali condizioni, non contrarie alla legge, possono essere poste alla base della decisione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
3
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Palermo il 15/11/2011 da
, nato a [...] il [...], e nata a [...] il Parte_1 CP_1
30/12/1991, iscritto agli atti dello Stato civile del predetto Comune dell'anno 2011 al n.
37, parte I, alle condizioni riportate in parte motiva;
b) dispone che la presente sentenza, al passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, 7 luglio 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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