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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/02/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
Sentenza N. 545/2025
Reg. gen. Sez. Lav. N. 1279/2023
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
V SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati: Giovanna Ciardi Presidente Elisabetta Palumbo Consigliere rel. Beatrice Marrani Consigliere
All'udienza del 7 febbraio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 1279 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
e con l'avv. Filomena Cerchiara;
Pt_1 Parte_2
APPELLANTE
E
, con l'avv. Giuseppina Miceli;
Controparte_1
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Roma n. 4797/23 del 13 Febbraio 23. conclusioni: per l'appellante: “in riforma della sentenza impugnata, ad eccezione del capo con cui è stato revocato il decreto ingiuntivo opposto, in accoglimento dell'appello promosso dalla Parte_3 rigettare integralmente la domanda proposta dalla IG.ra ; in estremo subordine:
[...] CP_1 solo nella denegata ipotesi in cui Codesta Corte dovesse ritenere comunque esistito un rapporto di lavoro subordinato tra la IG.ra e la e detrarre dalle somme che si CP_1 Pt_1 Parte_2 riterranno dovute le voci retributive non richieste, quanto maturato dal 1991 a novembre 2011 anche
a titolo di TFR considerando gli scatti di anzianità a decorrere da data non antecedente al novembre
2011 per come documentato in narrativa. Con vittoria di spese, compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso spese forfettario”.
Corte di Appello di Roma
per l'appellata: “in via preliminare, rigettare la richiesta formulata dalla società Parte_3 di sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza appellata;
nel merito, rigettare l'appello
[...] proposto e confermare integralmente l'impugnata sentenza n. 4797/2023 pubbl. il 12/05/2023, RG n. 20581/2020 per i motivi suesposti comprese spese di lite di primo grado;
con vittoria di spese”.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso tempestivamente depositato, la ha avanzato Parte_3 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1459 del 17 febbraio 2020 con cui il Tribunale di Roma ha ingiunto il pagamento a favore di della Controparte_1 somma di euro 70.000 a titolo di retribuzioni maturate e non corrisposte per il periodo da luglio 2013 a giugno 2017, 13° e 14° mensilità e TFR, oltre accessori e spese, per l'attività lavorativa svolta (a tempo parziale) alle dipendenze della società Parte_3 con inquadramento nella qualifica di impiegata, chiedendo la revoca dello
[...] stesso e la condanna di parte ingiungente al risarcimento del danno per lite temeraria.
1.1 Adduceva la società opponente che , era divenuta socia di Controparte_1 minoranza della in data 18 novembre 2011 come da contratto di Pt_1 Parte_3 cessione di quote sociali unitamente agli altri soci e Controparte_2 [...]
titolari di quote sociali di importo superiore e che in precedenza, in data 14 Pt_4 novembre 2011, era stata nominata, prima della cessione delle quote dei precedenti soci, amministratore unico della Deduceva che il ruolo Parte_3 Pt_2 amministratrice unica della società rivestito dalla , era incompatibile con il CP_1 dedotto rapporto di lavoro subordinato in assenza di prova rigorosa offerta sulla sua esistenza. Deduceva altresì che la comunicazione di licenziamento del 1giugno 2017 prodotta nel fascicolo monitorio non era dirimente perché sottoscritta dalla stessa nella qualità di amministratore unico;
contestava comunque le Controparte_1 buste paga prodotte nel monitorio ed il conteggio depositato.
2. Si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione e di accertare Controparte_1
e dichiarare che tra la stessa e la era intercorso un rapporto di lavoro Parte_3 subordinato dal 21.11.1991 al 31 luglio 2017 con qualifica di impiegata, orario part time e retribuzione pari ad euro 1200 euro al mese e di condannare la società opponente al pagamento in suo favore della somma pari ad euro 70.000 comprensiva di differenze retributive dal 2013 al 2017, di 13 e 14^ e di trattamento di fine rapporto, oltre accessori di legge ed al risarcimento dei danni per lite temeraria. 2.2 Deduceva di aver svolto compiti di impiegata amministrativa, di essersi occupata di registrare fatture attive e passive, di addetta alla cassa e all'occorrenza di autista producendo buste paga per i mesi di marzo e dicembre 2015, febbraio 2016, luglio
2016, 14° 2016, settembre 2016, dicembre 2016 e giugno 2017. Allegava di non essere stata retribuita dalla società per gli anni dedotti nel ricorso per decreto ingiuntivo (da luglio 2013 a giugno 2017) e che non aveva ricevuto alcun compenso dalla società per la carica di amministratore unico.
___________________________________________________________________ 2
N . $$numero_ruolo$$/ $$anno_ruolo$$ R.G.S.L.
Corte di Appello di Roma
3. All'esito del giudizio in cui veniva espletata consulenza tecnico contabile, il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo, accertava e dichiarava che tra le parti si era instaurato rapporto di lavoro subordinato dal 21 novembre 1991 al 31 luglio 2017 con inquadramento della lavoratrice nel livello di impiegata e condannava la
[...]
al pagamento in favore di della somma pari ad euro Parte_3 Controparte_1
70.000, oltre accessori ed al pagamento delle spese processuali , mentre rigettava la domanda ex art. 96 cpc avanzata da entrambe le parti. Il Giudice evidenziava che dalle buste paga prodotte dall'opposta si ricavava la prova del rapporto di lavoro subordinato tra le parti in causa, essendo indicato nelle stesse la data di assunzione risalente al 21 novembre 1991, l'inquadramento, la retribuzione percepita fino a giugno 2017. 3.1 Il Tribunale ravvisava che:
- “la deduzione svolta da detta parte (opposta) di aver ricevuto la retribuzione pertinente al rapporto di lavoro subordinato instaurato fino al luglio 2013 per i compiti svolti di impiegata non (era) stata contestata dalla società stessa ed (era) pertanto fatto rimasto pacifico. Alla luce, pertanto, delle buste paga prodotte e della mancata contestazione dei pagamenti effettuati alla a titolo di Controparte_1 retribuzione corrisposti dal 21 novembre 1991 al giugno 2013, come rimasto pacifico in atti”, era onere della società ricorrente-opponente, allegare e provare l'avvenuto adempimento all'obbligo retributivo anche per il periodo successivo al luglio 2013 fino alla data di licenziamento;
-quanto poi alla incompatibilità tra il ruolo di amministratore unico ricoperto dalla e l'attività lavorativa svolta alle dipendenze della , il CP_1 Parte_3
Tribunale non riteneva “di per sé incompatibile la qualità di socia lavoratrice con la carica di amministratore unico” considerato che “i dedotti e non specificatamente contestati compiti di impiegata esulano infatti dai poteri di gestione della società che competono invece all'amministratore della società in virtù del rapporto organico che si instaura tra l'amministratore e la società”;
-considerando che parte opponente non aveva provato la fittizietà delle buste paga prodotte e/o disconosciuto espressamente la sussistenza di rapporto di lavoro svolto dalla , né che la remunerazione dell'attività lavorativa effettuata da CP_1 quest'ultima era avvenuta con la partecipazione agli utili societari, doveva ritenersi acclarata la sussistenza di rapporto di lavoro subordinato inter partes dal 21 novembre 1991 al 31 luglio 2017 che dava diritto alla alla corresponsione CP_1 della somma quantificata.
4. Avverso la suddetta sentenza avanzava gravame la società che, con Parte_3 unico ed articolato motivo di appello, lamentava l'erronea valutazione dei fatti da parte del Tribunale che aveva ritenuto dimostrata la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra le parti sulla base del contenuto delle buste paga prodotte dalla stessa
. CP_1
Censurava, al riguardo, l'omessa considerazione del potere dispositivo di cui godeva la quale amministratrice unica della società , rivestita dal CP_1 Parte_3
___________________________________________________________________ 3
N . $$numero_ruolo$$/ $$anno_ruolo$$ R.G.S.L.
Corte di Appello di Roma
14 novembre 2011 al 31 luglio 2017, e cioè nel medesimo arco temporale dell'asserito rapporto di lavoro subordinato e che le buste paga, in quanto prodotte dalla stessa, non erano idonee a provare il rapporto di lavoro svolto al pari della ravvisata “mancata contestazione” da parte della società dei pagamenti pregressi che non necessitavano di alcuna contestazione non afferendo all'oggetto della pretesa creditoria per cui è causa.
4.1 Ferma restando la corresponsione delle retribuzioni in suo favore fino all'anno 2011, l'allora opponente aveva comunque tempestivamente eccepito e contestato che nulla spettava a titolo di retribuzioni per il periodo in cui la rivestiva la CP_1 carica di amministratrice unica stante la dedotta incompatibilità tra la posizione ricoperta in seno alla società e quella di lavoratrice dipendente e dell'insussistenza in ogni caso degli indici sintomatici della subordinazione dell'attività lavorativa..
4.2 Evidenziava l'appellante di avere fornito prova dell'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro della ricorrente fin dall'anno 2011, come da verbale di assemblea straordinaria del 18 gennaio 2011 versato in atti, e che era onere della , CP_1 attrice sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, contestare le deduzioni avversarie, nonché la documentazione prodotta dalla società.
4.3 Lamentava comunque l'inutilità della CTU contabile idonea solo a quantificare l'ammontare dell'eventuali retribuzioni, ma non certo la spettanza delle stesse e che, nella denegata ipotesi in cui venisse ritenuto provato il credito, lo stesso andava quantificato rimodulando anche la decorrenza delle singole voci retributive.
4.4 La società appellante chiedeva pertanto la riforma della sentenza gravata anche con riferimento al capo di sentenza relativo alla condanna alle spese di lite del doppio grado ed al risarcimento del danno per lite temeraria.
5. Resisteva in giudizio che chiedeva nel merito il rigetto Controparte_1 dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
6. La Corte, accolta con ordinanza del 22 novembre 2024 resa nell'ambito del subprocedimento avente n. di RG 1279-1 del 2023 la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, all'udienza del 7 febbraio 2025 decideva la causa come da dispositivo riportato in calce.
7.1 L'appello è fondato e va pertanto accolto.
7.2 Meritevole di accoglimento è la doglianza dell'appellante secondo cui il giudice di primo grado avrebbe dato rilievo probatorio unicamente alle buste paga prodotte dalla senza tenere in considerazione la circostanza di valore dirimente, CP_1 tempestivamente dedotta ed eccepita dall'originaria opponente, che la dal CP_1
14 novembre 2011 al 31 luglio 2017 rivestendo la carica di Amministratrice unica
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Corte di Appello di Roma
della poteva disporre in merito all'emissione delle buste paga ed Parte_3 anche dei relativi pagamenti in suo favore. Nel giudizio ordinario di cognizione azionato dalla Pepe con ricorso in Parte_3 opposizione al decreto ingiuntivo, volto cioè all'accertamento dell'esistenza e della validità del diritto di credito agito in via monitoria, era onere della parte convenuta- opposta, in quanto attrice in senso sostanziale, dimostrare il fatto costitutivo del diritto di credito vantato e quindi provare i fatti fondanti la sua pretesa, mentre, a parte opponente, l'inesistenza, l'invalidità o l'inefficacia del rapporto o l'esistenza di circostanze impeditive, modificative o estintive della pretesa creditoria.
7.3 La in primo grado ha, infatti, dedotto e dimostrato che: Parte_3
-il rapporto di lavoro tra la e la società era cessato anteriormente al CP_1
18.1.2011 allorquando la precedente compagine sociale accoglieva l'offerta di acquisito da parte di (e di e Controparte_1 Controparte_2 Parte_4 delle quote sociali, producendo verbale di assemblea straordinaria di pari data;
- il subentro dei nuovi soci ( – – Controparte_1 Controparte_2 [...]
a decorrere dal 1 marzo 2011 producendo contratto preliminare di cessione Pt_4 ove si stabiliva come costo di acquisto delle quote, la somma complessiva di € 135.000,00 da pagarsi compensando le somme dovute dalla stessa e Pt_1 [...] ai signori sopra indicati a titolo di TFR e tutti gli altri emolumenti non ancora Pt_2 corrisposti, perfezionato con successivo contratto di cessione di quote del 18 novembre 2011 parimenti versato in atti;
-la nomina di Amministratore Unico della Sinistri e di Parte_2 Controparte_1 sino al 31.7.2017 tramite verbale di assemblea ordinaria del 14.11.2011 e del 18.7.2017 e visure camerali in atti.
7.4 A fronte di tali deduzioni, nessuna contestazione specifica era stata sollevata dalla che si è limitata a ribadire l'esistenza di un rapporto di lavoro CP_1 subordinato alle dirette dipendenze del fratello da cui riceveva Controparte_2 ordini e direttive e che con riguardo alla eccepita incompatibilità con la carica di Amministratore unico dalla stessa rivestita, la presunta incompatibilità con lo status di lavoratore subordinato non era ravvisabile considerato che le decisioni erano assunte da un organo sociale collegiale distinto da quello amministrativo..
8. L'assunto non può essere condiviso. La carica di amministratore unico di società è incompatibile con la qualità di lavoratore subordinato della stessa.
L'amministratore unico è infatti detentore del potere di esprimere da solo la volontà propria dell'ente sociale così come i poteri di controllo, di comando e di disciplina venendo a mancare una distinzione tra la posizione del lavoratore in qualità di organo direttivo della società e quella del lavoratore come soggetto esecutore delle prestazioni lavorative personali (v. Cass. civ ordinanza del 21 giugno 2022 n. 20040).
Anche se la giurisprudenza di legittimità da tempo ritiene compatibile la qualifica di amministratore di una società con la condizione di lavoratore subordinato alle
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dipendenze della stessa compagine sociale, è altrettanto vero che, per come argomentato nel gravame, affinchè sia configurabile un rapporto di lavoro subordinato è necessario che colui che intende farlo valere non sia amministratore unico della società e che provi in modo certo il requisito della subordinazione - elemento tipico qualificante del rapporto che deve consistere nell'effettivo assoggettamento -nonostante la carica di amministratore rivestita - al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società nel suo complesso (Cass. n. 6819/2000 e successive conformi).
8.1 Nel caso di specie, parte appellata si è limitata a dedurre, del tutto genericamente, che il potere decisionale era riservato ad un organo collegiale senz'altro specificare in ordine alla sussistenza di elementi da cui evincere quella necessaria distinzione tra la posizione della lavoratrice in qualità di organo direttivo della società e quella di lavoratore come soggetto esecutore delle prestazioni lavorative personali.
8.2 Tenuto conto che nulla ha dedotto parte appellata nemmeno in ordine alla lettera di licenziamento intimatale e del soggetto od organo sociale da cui la stessa proveniva e rimanendo lo svolgimento di attività di lavoro subordinato nel periodo in contestazione sfornito di idoneo supporto probatorio, l'appello va accolto e per l'effetto rigettate le domande avanzate in primo grado da . Controparte_1
9. L'accoglimento dell'appello comporta, per il principio della soccombenza, la condanna di parte appellata alla rifusione delle spese del doppio grado, che vanno liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza gravata, rigetta le originarie domande avanzate da;
Controparte_1 condanna alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio Controparte_1 che liquida, per il primo grado, in euro 6.699,00 e quanto al secondo grado in euro 4.997,00 e, per entrambi, il rimborso forfettario spese di lite, iva e cpa. Roma 7 febbraio 2025
La Consigliera La Presidente Elisabetta Palumbo Giovanna Ciardi
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Reg. gen. Sez. Lav. N. 1279/2023
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
V SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati: Giovanna Ciardi Presidente Elisabetta Palumbo Consigliere rel. Beatrice Marrani Consigliere
All'udienza del 7 febbraio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 1279 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
e con l'avv. Filomena Cerchiara;
Pt_1 Parte_2
APPELLANTE
E
, con l'avv. Giuseppina Miceli;
Controparte_1
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Roma n. 4797/23 del 13 Febbraio 23. conclusioni: per l'appellante: “in riforma della sentenza impugnata, ad eccezione del capo con cui è stato revocato il decreto ingiuntivo opposto, in accoglimento dell'appello promosso dalla Parte_3 rigettare integralmente la domanda proposta dalla IG.ra ; in estremo subordine:
[...] CP_1 solo nella denegata ipotesi in cui Codesta Corte dovesse ritenere comunque esistito un rapporto di lavoro subordinato tra la IG.ra e la e detrarre dalle somme che si CP_1 Pt_1 Parte_2 riterranno dovute le voci retributive non richieste, quanto maturato dal 1991 a novembre 2011 anche
a titolo di TFR considerando gli scatti di anzianità a decorrere da data non antecedente al novembre
2011 per come documentato in narrativa. Con vittoria di spese, compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso spese forfettario”.
Corte di Appello di Roma
per l'appellata: “in via preliminare, rigettare la richiesta formulata dalla società Parte_3 di sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza appellata;
nel merito, rigettare l'appello
[...] proposto e confermare integralmente l'impugnata sentenza n. 4797/2023 pubbl. il 12/05/2023, RG n. 20581/2020 per i motivi suesposti comprese spese di lite di primo grado;
con vittoria di spese”.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso tempestivamente depositato, la ha avanzato Parte_3 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1459 del 17 febbraio 2020 con cui il Tribunale di Roma ha ingiunto il pagamento a favore di della Controparte_1 somma di euro 70.000 a titolo di retribuzioni maturate e non corrisposte per il periodo da luglio 2013 a giugno 2017, 13° e 14° mensilità e TFR, oltre accessori e spese, per l'attività lavorativa svolta (a tempo parziale) alle dipendenze della società Parte_3 con inquadramento nella qualifica di impiegata, chiedendo la revoca dello
[...] stesso e la condanna di parte ingiungente al risarcimento del danno per lite temeraria.
1.1 Adduceva la società opponente che , era divenuta socia di Controparte_1 minoranza della in data 18 novembre 2011 come da contratto di Pt_1 Parte_3 cessione di quote sociali unitamente agli altri soci e Controparte_2 [...]
titolari di quote sociali di importo superiore e che in precedenza, in data 14 Pt_4 novembre 2011, era stata nominata, prima della cessione delle quote dei precedenti soci, amministratore unico della Deduceva che il ruolo Parte_3 Pt_2 amministratrice unica della società rivestito dalla , era incompatibile con il CP_1 dedotto rapporto di lavoro subordinato in assenza di prova rigorosa offerta sulla sua esistenza. Deduceva altresì che la comunicazione di licenziamento del 1giugno 2017 prodotta nel fascicolo monitorio non era dirimente perché sottoscritta dalla stessa nella qualità di amministratore unico;
contestava comunque le Controparte_1 buste paga prodotte nel monitorio ed il conteggio depositato.
2. Si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione e di accertare Controparte_1
e dichiarare che tra la stessa e la era intercorso un rapporto di lavoro Parte_3 subordinato dal 21.11.1991 al 31 luglio 2017 con qualifica di impiegata, orario part time e retribuzione pari ad euro 1200 euro al mese e di condannare la società opponente al pagamento in suo favore della somma pari ad euro 70.000 comprensiva di differenze retributive dal 2013 al 2017, di 13 e 14^ e di trattamento di fine rapporto, oltre accessori di legge ed al risarcimento dei danni per lite temeraria. 2.2 Deduceva di aver svolto compiti di impiegata amministrativa, di essersi occupata di registrare fatture attive e passive, di addetta alla cassa e all'occorrenza di autista producendo buste paga per i mesi di marzo e dicembre 2015, febbraio 2016, luglio
2016, 14° 2016, settembre 2016, dicembre 2016 e giugno 2017. Allegava di non essere stata retribuita dalla società per gli anni dedotti nel ricorso per decreto ingiuntivo (da luglio 2013 a giugno 2017) e che non aveva ricevuto alcun compenso dalla società per la carica di amministratore unico.
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3. All'esito del giudizio in cui veniva espletata consulenza tecnico contabile, il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo, accertava e dichiarava che tra le parti si era instaurato rapporto di lavoro subordinato dal 21 novembre 1991 al 31 luglio 2017 con inquadramento della lavoratrice nel livello di impiegata e condannava la
[...]
al pagamento in favore di della somma pari ad euro Parte_3 Controparte_1
70.000, oltre accessori ed al pagamento delle spese processuali , mentre rigettava la domanda ex art. 96 cpc avanzata da entrambe le parti. Il Giudice evidenziava che dalle buste paga prodotte dall'opposta si ricavava la prova del rapporto di lavoro subordinato tra le parti in causa, essendo indicato nelle stesse la data di assunzione risalente al 21 novembre 1991, l'inquadramento, la retribuzione percepita fino a giugno 2017. 3.1 Il Tribunale ravvisava che:
- “la deduzione svolta da detta parte (opposta) di aver ricevuto la retribuzione pertinente al rapporto di lavoro subordinato instaurato fino al luglio 2013 per i compiti svolti di impiegata non (era) stata contestata dalla società stessa ed (era) pertanto fatto rimasto pacifico. Alla luce, pertanto, delle buste paga prodotte e della mancata contestazione dei pagamenti effettuati alla a titolo di Controparte_1 retribuzione corrisposti dal 21 novembre 1991 al giugno 2013, come rimasto pacifico in atti”, era onere della società ricorrente-opponente, allegare e provare l'avvenuto adempimento all'obbligo retributivo anche per il periodo successivo al luglio 2013 fino alla data di licenziamento;
-quanto poi alla incompatibilità tra il ruolo di amministratore unico ricoperto dalla e l'attività lavorativa svolta alle dipendenze della , il CP_1 Parte_3
Tribunale non riteneva “di per sé incompatibile la qualità di socia lavoratrice con la carica di amministratore unico” considerato che “i dedotti e non specificatamente contestati compiti di impiegata esulano infatti dai poteri di gestione della società che competono invece all'amministratore della società in virtù del rapporto organico che si instaura tra l'amministratore e la società”;
-considerando che parte opponente non aveva provato la fittizietà delle buste paga prodotte e/o disconosciuto espressamente la sussistenza di rapporto di lavoro svolto dalla , né che la remunerazione dell'attività lavorativa effettuata da CP_1 quest'ultima era avvenuta con la partecipazione agli utili societari, doveva ritenersi acclarata la sussistenza di rapporto di lavoro subordinato inter partes dal 21 novembre 1991 al 31 luglio 2017 che dava diritto alla alla corresponsione CP_1 della somma quantificata.
4. Avverso la suddetta sentenza avanzava gravame la società che, con Parte_3 unico ed articolato motivo di appello, lamentava l'erronea valutazione dei fatti da parte del Tribunale che aveva ritenuto dimostrata la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra le parti sulla base del contenuto delle buste paga prodotte dalla stessa
. CP_1
Censurava, al riguardo, l'omessa considerazione del potere dispositivo di cui godeva la quale amministratrice unica della società , rivestita dal CP_1 Parte_3
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Corte di Appello di Roma
14 novembre 2011 al 31 luglio 2017, e cioè nel medesimo arco temporale dell'asserito rapporto di lavoro subordinato e che le buste paga, in quanto prodotte dalla stessa, non erano idonee a provare il rapporto di lavoro svolto al pari della ravvisata “mancata contestazione” da parte della società dei pagamenti pregressi che non necessitavano di alcuna contestazione non afferendo all'oggetto della pretesa creditoria per cui è causa.
4.1 Ferma restando la corresponsione delle retribuzioni in suo favore fino all'anno 2011, l'allora opponente aveva comunque tempestivamente eccepito e contestato che nulla spettava a titolo di retribuzioni per il periodo in cui la rivestiva la CP_1 carica di amministratrice unica stante la dedotta incompatibilità tra la posizione ricoperta in seno alla società e quella di lavoratrice dipendente e dell'insussistenza in ogni caso degli indici sintomatici della subordinazione dell'attività lavorativa..
4.2 Evidenziava l'appellante di avere fornito prova dell'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro della ricorrente fin dall'anno 2011, come da verbale di assemblea straordinaria del 18 gennaio 2011 versato in atti, e che era onere della , CP_1 attrice sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, contestare le deduzioni avversarie, nonché la documentazione prodotta dalla società.
4.3 Lamentava comunque l'inutilità della CTU contabile idonea solo a quantificare l'ammontare dell'eventuali retribuzioni, ma non certo la spettanza delle stesse e che, nella denegata ipotesi in cui venisse ritenuto provato il credito, lo stesso andava quantificato rimodulando anche la decorrenza delle singole voci retributive.
4.4 La società appellante chiedeva pertanto la riforma della sentenza gravata anche con riferimento al capo di sentenza relativo alla condanna alle spese di lite del doppio grado ed al risarcimento del danno per lite temeraria.
5. Resisteva in giudizio che chiedeva nel merito il rigetto Controparte_1 dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
6. La Corte, accolta con ordinanza del 22 novembre 2024 resa nell'ambito del subprocedimento avente n. di RG 1279-1 del 2023 la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, all'udienza del 7 febbraio 2025 decideva la causa come da dispositivo riportato in calce.
7.1 L'appello è fondato e va pertanto accolto.
7.2 Meritevole di accoglimento è la doglianza dell'appellante secondo cui il giudice di primo grado avrebbe dato rilievo probatorio unicamente alle buste paga prodotte dalla senza tenere in considerazione la circostanza di valore dirimente, CP_1 tempestivamente dedotta ed eccepita dall'originaria opponente, che la dal CP_1
14 novembre 2011 al 31 luglio 2017 rivestendo la carica di Amministratrice unica
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della poteva disporre in merito all'emissione delle buste paga ed Parte_3 anche dei relativi pagamenti in suo favore. Nel giudizio ordinario di cognizione azionato dalla Pepe con ricorso in Parte_3 opposizione al decreto ingiuntivo, volto cioè all'accertamento dell'esistenza e della validità del diritto di credito agito in via monitoria, era onere della parte convenuta- opposta, in quanto attrice in senso sostanziale, dimostrare il fatto costitutivo del diritto di credito vantato e quindi provare i fatti fondanti la sua pretesa, mentre, a parte opponente, l'inesistenza, l'invalidità o l'inefficacia del rapporto o l'esistenza di circostanze impeditive, modificative o estintive della pretesa creditoria.
7.3 La in primo grado ha, infatti, dedotto e dimostrato che: Parte_3
-il rapporto di lavoro tra la e la società era cessato anteriormente al CP_1
18.1.2011 allorquando la precedente compagine sociale accoglieva l'offerta di acquisito da parte di (e di e Controparte_1 Controparte_2 Parte_4 delle quote sociali, producendo verbale di assemblea straordinaria di pari data;
- il subentro dei nuovi soci ( – – Controparte_1 Controparte_2 [...]
a decorrere dal 1 marzo 2011 producendo contratto preliminare di cessione Pt_4 ove si stabiliva come costo di acquisto delle quote, la somma complessiva di € 135.000,00 da pagarsi compensando le somme dovute dalla stessa e Pt_1 [...] ai signori sopra indicati a titolo di TFR e tutti gli altri emolumenti non ancora Pt_2 corrisposti, perfezionato con successivo contratto di cessione di quote del 18 novembre 2011 parimenti versato in atti;
-la nomina di Amministratore Unico della Sinistri e di Parte_2 Controparte_1 sino al 31.7.2017 tramite verbale di assemblea ordinaria del 14.11.2011 e del 18.7.2017 e visure camerali in atti.
7.4 A fronte di tali deduzioni, nessuna contestazione specifica era stata sollevata dalla che si è limitata a ribadire l'esistenza di un rapporto di lavoro CP_1 subordinato alle dirette dipendenze del fratello da cui riceveva Controparte_2 ordini e direttive e che con riguardo alla eccepita incompatibilità con la carica di Amministratore unico dalla stessa rivestita, la presunta incompatibilità con lo status di lavoratore subordinato non era ravvisabile considerato che le decisioni erano assunte da un organo sociale collegiale distinto da quello amministrativo..
8. L'assunto non può essere condiviso. La carica di amministratore unico di società è incompatibile con la qualità di lavoratore subordinato della stessa.
L'amministratore unico è infatti detentore del potere di esprimere da solo la volontà propria dell'ente sociale così come i poteri di controllo, di comando e di disciplina venendo a mancare una distinzione tra la posizione del lavoratore in qualità di organo direttivo della società e quella del lavoratore come soggetto esecutore delle prestazioni lavorative personali (v. Cass. civ ordinanza del 21 giugno 2022 n. 20040).
Anche se la giurisprudenza di legittimità da tempo ritiene compatibile la qualifica di amministratore di una società con la condizione di lavoratore subordinato alle
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Corte di Appello di Roma
dipendenze della stessa compagine sociale, è altrettanto vero che, per come argomentato nel gravame, affinchè sia configurabile un rapporto di lavoro subordinato è necessario che colui che intende farlo valere non sia amministratore unico della società e che provi in modo certo il requisito della subordinazione - elemento tipico qualificante del rapporto che deve consistere nell'effettivo assoggettamento -nonostante la carica di amministratore rivestita - al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società nel suo complesso (Cass. n. 6819/2000 e successive conformi).
8.1 Nel caso di specie, parte appellata si è limitata a dedurre, del tutto genericamente, che il potere decisionale era riservato ad un organo collegiale senz'altro specificare in ordine alla sussistenza di elementi da cui evincere quella necessaria distinzione tra la posizione della lavoratrice in qualità di organo direttivo della società e quella di lavoratore come soggetto esecutore delle prestazioni lavorative personali.
8.2 Tenuto conto che nulla ha dedotto parte appellata nemmeno in ordine alla lettera di licenziamento intimatale e del soggetto od organo sociale da cui la stessa proveniva e rimanendo lo svolgimento di attività di lavoro subordinato nel periodo in contestazione sfornito di idoneo supporto probatorio, l'appello va accolto e per l'effetto rigettate le domande avanzate in primo grado da . Controparte_1
9. L'accoglimento dell'appello comporta, per il principio della soccombenza, la condanna di parte appellata alla rifusione delle spese del doppio grado, che vanno liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza gravata, rigetta le originarie domande avanzate da;
Controparte_1 condanna alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio Controparte_1 che liquida, per il primo grado, in euro 6.699,00 e quanto al secondo grado in euro 4.997,00 e, per entrambi, il rimborso forfettario spese di lite, iva e cpa. Roma 7 febbraio 2025
La Consigliera La Presidente Elisabetta Palumbo Giovanna Ciardi
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