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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 24/07/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 48/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SPOLETO
Sezione lavoro
in persona del Giudice del lavoro, Dott.ssa Marta D'Auria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 48 del registro generale affari contenziosi per l'anno 2022
TRA
, rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. Alessio Castellano Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Simone Paltriccia
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso (telematicamente) depositato (il 9.2.2022) e ritualmente notificato, il ricorrente ha adìto il Tribunale di Spoleto, in funzione di Giudice del lavoro, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni “- ACCERTARE E DICHIARARE, con riferimento al periodo di lavoro decorrente dal
30.11.2017 al 31.10.2019, l'inapplicabilità al rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e la
(P.IVA ) dell'art. 11 bis del CCNL CP_1 Controparte_1 P.IVA_1
Logistica trasporto, merci e spedizione per il personale viaggiante il cui tempo di lavoro effettivo non coincide con i tempi effettivi a disposizione, con conseguente diritto del ricorrente a vedersi retribuito, con le maggiorazioni contrattuali, tutto il lavoro reso oltre il limite delle 39 ore settimanali;
- ACCERTARE e DICHIARARE che ha maturato il diritto alla percezione di Parte_1 differenze retributive, per effetto dell'attività lavorativa subordinata alle dipendenze ed in favore della (P.IVA ) dal 30.05.2017 al Controparte_1 P.IVA_1
31.10.2019 pari a complessivi € 13.057,48 lordi, di cui: € 5.269,42 per lavoro straordinario non riconosciuto;
euro € 565,49 a titolo di differenze di minimi tabellari;
€ 541,27 indennità di disagio ex art. 16 CCNL trasporto, merci e logistica;
€ 190,03 festività lavorate non riconosciute o riconosciute parzialmente ex art. 60 CCNL;
€ 146,87 sabati e domeniche lavorati parzialmente riconosciuti o non riconosciuti ex art. 13 CCNL;
€ 2.168,35 per differenza retributiva per trasferte ex art 62 CCNL;
€ 2.475,12 differenze retributive su 13° e 14° mensilità ex artt.li 18 e 19 CCNL;
€
1.700,93 per ferie, ROL ex festività maturate e non godute ex art. 60 CCNL e L. 54 del 1977 o la diversa somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia e, per l'effetto,
- CONDANNARE la (P.IVA ) con sede Controparte_1 P.IVA_1 legale a Foligno (PG) Via Monte Purano n. 51, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del ricorrente, di tutte le somme dovute ai sensi di legge e del predetto contratto collettivo nazionale di lavoro, pari a complessivi € 13.057,48 lordi, di cui: € 5.269,42 per lavoro straordinario non riconosciuto;
€ 565,49 a titolo di differenze di minimi tabellari;
€ 541,27 indennità di disagio ex art. 16 CCNL trasporto, merci e logistica;
€ 190,03 festività lavorate non riconosciute
o riconosciute parzialmente ex art. 60 CCNL;
€ 146,87 sabati e domeniche lavorati parzialmente riconosciuti o non riconosciuti ex art. 13 CCNL;
€ 2.168,35 per differenza retributiva per trasferte ex art 62 CCNL;
€ 2.475,12 differenze retributive su 13° e 14° mensilità ex artt.li 18 e 19 CCNL;
€
1.700,93 per ferie, ROL ex festività maturate e non godute ex art. 60 CCNL e L. 54 del 1977, o in quella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia.
Il tutto oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge dalle singole scadenze all'effettivo saldo.
Con vittoria di spese e compensi professionali di causa”.
A fondamento delle sue domande, il ricorrente ha rappresentato che: è stato assunto in data
30.5.2017 dalla Società convenuta con contratto di lavoro a tempo determinato sino al 30.11.2017, con mansioni di autotrasportatore “merci livello 3S del CCNL Autotrasporti Merci e Logistica ed orario a tempo pieno e 39 ore settimanali, come emerge dal certificato c2 storico del centro per
l'impiego e dalla lettera di assunzione che si allegano (doc.ti 1e 2)” (cfr. pag.1 ricorso); alla scadenza del 30.11.2017 il rapporto di lavoro del ricorrente veniva trasformato in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con le medesime mansioni e orario di 47 ore settimanali ma altresì
“con applicazione unilaterale da parte della dell'art. Controparte_1
11 bis del CCNL Logistica trasporto, merci e spedizione per il personale viaggiante il cui tempo di lavoro effettivo non coincide con i tempi effettivi a disposizione (doc.ti 2 e 3)” (cfr. pag. 1 del ricorso); il rapporto in questione si interrompeva il 31.10.2019; a causa dell'(asserita) illegittima applicazione della disciplina prevista dall'art. 11bis del C.C.N.L. da parte della convenuta, al ricorrente dovevano essere riconosciute le differenze retributive come da conteggi facenti parte integrante del ricorso per una somma totale pari ad € 13.057,48 lordi;
vani sono risultati i solleciti di pagamento. In punto di diritto il ricorrente ha lamentato l'illegittima applicazione unilaterale da parte della Società datrice dell'art. 11bis del C.C.N.L. applicabile, in quanto “la qualificazione del lavoro come discontinuo e
l'applicazione del regime orario ivi previsto è esclusivamente demandata alla contrattazione collettiva aziendale, affinché siano le parti sociali a verificare preventivamente la ricorrenza delle condizioni di lavoro ex art. 11 bis del CCNL di settore” (cfr. pagg.
8-9 del ricorso).
Si è costituita in giudizio la parte resistente, che ha chiesto il rigetto delle domande proposte dal ricorrente. Più in particolare, la difesa dell'odierna resistente ha eccepito in primis
l'inammissibilità e/o inaccoglibilità del ricorso per insufficiente allegazione dei fatti costitutivi del preteso diritto alle maggiorazioni retributive. Ancora, la resistente ha sostenuto la natura discontinua del rapporto di lavoro del ricorrente, contestando sia le schede tachigrafiche, sia i conteggi allegati al ricorso. In merito, la difesa della resistente ha ribadito la legittimità dell'applicazione al rapporto lavorativo de quo dell'art. 11bis del C.C.N.L. applicabile, anche e soprattutto perché la lettera del predetto articolo non prevederebbe una procedura sindacale per la sua applicazione.
Parte resistente ha quindi formulato le seguenti conclusioni “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, contrariis rejectis
- per i motivi gradatamente esposti nel corpo della presente memoria di costituzione da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, dichiarare inammissibili e/o non accoglibili e/o infondate e comunque rigettare le domande di parte ricorrente spiegate nel ricorso avversario
In via subordinata
Nella denegata ipotesi in cui si volesse ritenere parzialmente fondata taluna delle domande avversarie, e, previo accertamento, dell'erogazione da parte della società resistente di somme indebite, come specificate nella presente memoria di costituzione (a titolo di straordinari, ferie, permessi ecc.), disporre la compensazione tra i reciproci debiti e crediti fino a concorrenza dei rispettivi importi
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente procedimento”.
Con ordinanza del 27.1.2023, il Giudice ammetteva la prova per testi richiesta dalle parti, riservando la decisione sulla C.T.U. all'esito della prova orale. Veniva quindi svolta attività istruttoria (con ordinanza dell'11.1.2024, il Giudice disponeva integrazione dell'istruttoria ammettendo due ulteriori testi di parte ricorrente).
Con ordinanza del 12.4.2024, il Giudice disponeva C.T.U. contabile che veniva depositata in data 20.9.2024.
Con ordinanza del 18.10.2024 questo Giudice chiedeva chiarimenti al C.T.U., i quali venivano depositati il 6.12.2024.
A seguito di ulteriore richiesta di rinvio il C.T.U. depositava integrazioni il 26.2.2025.
All'udienza del 20.3.2025 il Giudice fissava, per la discussione e decisione della causa,
l'udienza del 19.6.2025 concedendo alle parti termine per note ex art. 429 c.p.c., note che entrambe le parti depositavano.
1. In via preliminare. Sull'inammissibilità del ricorso per carenza di allegazione – non sussiste
Va rigettata, in via preliminare, l'eccepita inammissibilità del ricorso per presunta omessa allegazione delle ragioni in fatto ed in diritto su cui esso si fonderebbe.
Ora, “nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso l'esame complessivo dell'atto sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa” (cfr. Trib. Napoli, 5.4.2019, n. 2489).
Nel caso de quo, il ricorso introduttivo individua– anche se in maniera alquanto sintetica – le ragioni in diritto che sosterrebbero la sua domanda di disapplicazione dell'art. 11 bis del C.C.N.L..
Più in particolare alle pagg.
8-9 del ricorso parte ricorrente afferma che “la qualificazione del lavoro come discontinuo e l'applicazione del regime orario ivi previsto è esclusivamente demandata alla contrattazione collettiva aziendale, affinché siano le parti sociali a verificare preventivamente la ricorrenza delle condizioni di lavoro ex art. 11 bis del CCNL di settore”.
Che la causa petendi sia in ogni caso individuata è comunque provato dal fatto che la resistente ha potuto compiere una difesa ben articolata – con una ampia memoria difensiva (di ben 30 pagine)
– esponendo le sue ragioni a sostegno del rigetto della domanda del ricorrente.
L'eccezione preliminare di parte resistente va dunque disattesa.
2. Nel merito
Svolgimento di rapporto di lavoro in maniera discontinua ed applicazione dell'art. 11 bis del
C.C.N.L. di riferimento – non sussiste
Chiede il ricorrente il riconoscimento di un rapporto di lavoro discontinuo e la disapplicazione dell'art. 11 bis del C.N.N.L. Autotrasporti, Merci e Logistica (“Orario di lavoro e modalità di prestazione del personale viaggiante impiegato in mansioni discontinue”) per mancanza di un accordo sindacale di secondo livello e per mancanza, più in generale, dei requisiti per la sua applicazione.
Questo Giudice ritiene opportuno, per meglio inquadrare il caso de quo, partire dal dato letterale dell'articolo in questione.
Ai sensi del comma 1 di detto articolo, “Per il personale viaggiante il cui tempo di lavoro effettivo non coincide con i tempi di presenza a disposizione in ragione di oggettivi vincoli di organizzazione derivanti dalla tipologia dei trasporti, in genere di carattere extraurbano, che comportino assenze giornaliere continuate per le quali spetti l'indennità di trasferta di cui all'art. 62, che utilizza veicoli che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti CE 561/06 e 165/2014, la cui attività comporti l'alternanza tra periodi di lavoro con periodi di pausa, di riposo o di inattività, il limite dell'orario ordinario di lavoro è di 47 ore settimanali”.
Quindi, secondo la disciplina in questione, ove il rapporto di lavoro sia caratterizzato dalla discontinuità – ossia il caso in cui il tempo di lavoro effettivamente prestato non coincide con il tempo di presenza e vi sia un'alternanza di periodi di lavoro e periodi di riposo, pausa o comunque inattività
– in deroga all'art. 11 del C.C.N.L. che prevede un limite settimanale di 39 ore, si applica un limite ordinario di 47 ore settimanali.
Peraltro, al comma 7 del C.N.N.L. applicabile ratione temporis (ossia quello del 2017; cfr. doc. 7 allegato al ricorso) si legge “In occasione della stipula degli accordi collettivi aziendali di cui all'art.11 comma 8, punto b) ovvero degli accordi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, sarà verificata la coerenza dell'applicazione della classificazione del personale viaggiante ed i corrispettivi parametri”.
Ne consegue pertanto che – a differenza dell'eccezione sollevata da parte resistente secondo cui non vi è necessità di accordi sindacali di secondo livello per l'applicazione del regime di cui all'art. 11 bis – la verifica dei parametri per l'applicazione dell'art. 11 bis (che configura una deroga alla disciplina generale dell'orario di lavoro ordinario, fissato dall'art. 11 a 39 ore settimanali) viene affidata ad un accordo con le OO.SS. nelle modalità fissate dall'art. 11, comma 8, punto b) – ossia accordi aziendali e/o accordi collettivi territoriali – oppure con gli accordi collettivi aziendali di cui al comma 3 dell'art. 11 bis. In mancanza di detto accordo che individua la coerenza del personale viaggiante alla classificazione ed ai corrispettivi parametri non sarà dunque possibile applicare la deroga di cui all'art. 11 bis (limite di 47 ore settimanali), e troverà applicazione il regime ordinario di 39 ore settimanali previsto dall'art. 11.
Ebbene di detti accordi non vi è né deposito né tantomeno allegazione negli atti del procedimento de quo, con la conseguenza dell'inapplicabilità alla fattispecie di cui in oggetto dell'art. 11 bis.
Se peraltro già basterebbe questo per accogliere il ricorso nell'an, questo Giudice deve poi rilevare come anche dall'istruttoria esperita sia emerso come il ricorrente non svolgesse affatto mansioni discontinue.
Concordi i testi nel smentire la circostanza – affermata da parte resistente (“8) Durante i tempi
“morti” di semplice attesa – non rientranti nell'attività lavorativa - all'ottobre 2019) potevano e possono disporre liberamente del loro tempo.gli autisti (compreso il sig. nel periodo dal Pt_1
Maggio 2017 a ottobre 2019)” cfr. pag. 6) – che, con particolare riferimento ai c.c. “tempi morti” per operazioni di carico e scarico, il ricorrente potesse disporre liberamente di detti intervalli.
Infatti, così nel rispondere al cap. 10 del ricorso introduttivo (“Vero che, nello svolgimento della sua attività di autotrasportatore presso la Controparte_1 durante le attività di carico e scarico del camion, presso le varie destinazioni raggiunte, Lei doveva restare in prossimità dello stesso per verificare la correttezza di dette operazioni e/o per partecipare alle stesse”) il teste (escusso all'udienza del 20.4.2023): “Cap. 10): caricavo e Testimone_1 scaricavo io stesso. Anche gli altri, il lavoro era uguale. ADR ...: non c'erano spazi morti, dovevamo caricare e scaricare”. Stessa risposta hanno poi dato anche gli altri testi escussi sul suddetto capitolo
10 del ricorso: il teste (escusso all'udienza del 5.10.2023): “Cap. 10): sì, devo aprire e Tes_2 chiudere, è il mio lavoro e vedere come lo caricano. ADR ...: c'erano dei tempi di attesa durante le operazioni di carico e scarico ma non erano tempi liberi. Dovevo stare vicino al camion.”; il teste
(escusso all'udienza dell'11.1.2024): “Cap. 10): sì. ADR ...: quando eravamo Testimone_3 in fila per scaricare, restavamo sul camion, non potevamo allontanarci. ADR ...: le tempistiche di apertura per lo scarico li sapevamo ma solo per AD e pochi altri che avevano le fasce orarie per scaricare.”; il teste (escusso all'udienza dell'11.4.2024): “Cap. 10): sì è il nostro Testimone_4 lavoro. ADR ...: prima di scaricare dovevamo restare vicino al pullman, non ci era permesso di allontanarci. ADR ...: su wapp ci arrivavano i messaggi di a che ora dovevamo presentarci allo scarico. Poi arrivati potevamo pure dover aspettare due, tre ore, dipende. In quelle ore dovevamo stare vicino al camion, non potevamo allontanarci perché potevano chiamarci.”; il teste Tes_5
(escusso all'udienza dell'11.4.2024): “Cap. 10): sì, assolutamente sì, molte volte scaricavamo
[...] proprio noi. ADR Avv. Castellano: prima di scaricare dovevamo restare vicino al camion, non potevamo allontanarci. ADR ...: ci veniva detto l'orario di prenotazione ma l'orario di scarico poteva poi slittare. Se slittava, dovevamo sempre stare vicino al camion ad aspettare se no perdevamo il turno.”.
A fronte delle suddette concordanti deposizioni, risulta dunque inconferente quanto affermato dal teste (escusso all'udienza dell'11.1.2024), sui capp.
7-13 della memoria difensiva Testimone_6
(“Cap. 7): sì, quando erano in attesa di scaricare potevano allontanarsi. Cap. 8): a volte sì a volte no. Cap. 9): come ho detto, a volte c'erano degli slot predefiniti. Altre no. ADR ...: c'era una chat apposita con gli autisti;
ogni autista ha la sua chat. Cap. 10): sì. Cap. 11): a volte sì, a volte no, come ho detto. Cap. 12): sì. In quel caso gliele fornivano direttamente lì. Cap. 13): sì”).
Peraltro lo stesso teste conferma come la discontinuità non fosse una caratteristica costante delle mansioni svolte in quanto al cap. 8 (“Vero che durante i tempi “morti” di semplice attesa – non rientranti nell'attività lavorativa - all'ottobre 2019) potevano e possono disporre liberamente del loro tempo.gli autisti (compreso il sig. nel periodo dal Maggio 2017 a ottobre 2019)”) e al Pt_1 cap. 11 (“Vero che in tale contesto, il tempo intercorrente tra l'arrivo a destinazione e quello in cui
è possible l'accesso in magazzino, è a disposizione del dipendente per soddisfare proprie esigenze personali”) della memoria difensiva ha risposto: “Cap. 8): a volte sì a volte no.” e “Cap. 11): a volte sì, a volte no, come ho detto.”.
Affermazioni queste in contraddizione con quanto dal teste stesso risposto al cap. 7 (“Vero che il tempo di lavoro effettivo non coincideva con i tempi di presenza a disposizione, in ragione di oggettivi vincoli di organizzazione derivanti dalla tipologia dei trasporti, sempre di carattere extraurbano”) ossia “Cap. 7): sì, quando erano in attesa di scaricare potevano allontanarsi.”, posto che è impossibile che, se i lavoratori potevano allontanarsi sempre dal mezzo in attesa delle operazioni carico e scarico, a volte potevano farlo e a volte no.
Ne consegue pertanto rafforzata la tesi che vuole le mansioni del ricorrente carenti del requisito della discontinuità e quindi di uno dei presupposti fattuali per l'applicazione dell'art. 11 bis del C.C.N.L. di riferimento.
Con la conseguenza dell'applicazione alla fattispecie de qua del solo art. 11 del C.C.N.L.
Trasporto, Merci e Logistica e del limite settimanale di 39 ore.
Pertanto, sul punto il ricorso va accolto.
Con ordinanza del 12.4.2024, il Giudice, ritenuto opportuno espletare C.T.U. contabile (unica ma articolata), nominava C.T.U. il Dott. al quale formulava il seguente quesito: Persona_1
“- Accerti e determini il C.T.U., letti e valutati gli atti e i documenti di causa, esperito ogni necessario accertamento, chiesto alle parti ogni opportuno chiarimento, quanto asseritamente spettante al ricorrente a titolo di: differenze retributive per il periodo dal 30.5.2017 al 31.10.2019 in riferimento ai minimi tabellari;
indennità di disagio ex art. 16 C.C.N.L. Trasporto, merci e logistica;
domeniche lavorate parzialmente riconosciute;
differenze retributive per trasferte ex art 62 C.C.N.L. applicato;
differenze retributive su 13^ e 14^ mensilità ex artt. 18 e 19 C.C.N.L. applicato;
ferie, ROL ex festività maturate e non godute;
lavoro straordinario non riconosciuto e festività lavorate non riconosciute o parzialmente riconosciute. -Determini il C.T.U. quanto sopra distinguendo voce per voce. -Tenga altresì conto il C.T.U., dandone compiuta evidenza, di quanto eventualmente percepito dal ricorrente in eccesso rispetto alle previsioni contrattuali del C.C.N.L. di categoria applicato.”.
Per ciò che riguarda il quantum occorre far riferimento all'esito di detta consulenza, di cui sono state valutate anche le integrazioni, da cui risulta un credito del ricorrente pari ad € 4.646,96.
Scevro, infatti, da vizi logici l'iter argomentativo del Consulente nel complesso dei documenti depositati (comprensivi cioè della integrazione) le cui conclusioni quindi questo Giudice fa proprie.
In conclusione, tutto quanto sopra considerato, il Tribunale condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, di € 4.646,96, oltre interessi e rivalutazione come per legge dal dovuto al saldo.
3. Sulle spese
3.1.
Le spese di C.T.U. del presente giudizio, liquidate con separato provvedimento, sono poste a carico della parte resistente.
3.2.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in conformità ai criteri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornato con D.M. n. 37/2018 e, da ultimo, con D.M. n. 147/2022, anche tenuto conto sia di come parte resistente (a differenza di parte ricorrente) non avesse accettato la proposta conciliativa ex art. 420 c.p.c. (udienza 13.10.2022), sia dell'importo effettivamente riconosciuto a parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
1) Condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, di € 4.646,96, oltre interessi e rivalutazione come per legge dal dovuto al saldo;
2) Pone a carico della parte resistente le spese di C.T.U. del presente giudizio, liquidate con separato provvedimento;
3) Condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.550,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA
e CPA come per legge.
Fissa il termine di giorni 60 per il deposito dei motivi.
Così deciso in Spoleto, all'udienza del 19 giugno 2025.
Motivazione depositata il 24 luglio 2025.
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Marta D'Auria
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SPOLETO
Sezione lavoro
in persona del Giudice del lavoro, Dott.ssa Marta D'Auria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 48 del registro generale affari contenziosi per l'anno 2022
TRA
, rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. Alessio Castellano Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Simone Paltriccia
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso (telematicamente) depositato (il 9.2.2022) e ritualmente notificato, il ricorrente ha adìto il Tribunale di Spoleto, in funzione di Giudice del lavoro, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni “- ACCERTARE E DICHIARARE, con riferimento al periodo di lavoro decorrente dal
30.11.2017 al 31.10.2019, l'inapplicabilità al rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e la
(P.IVA ) dell'art. 11 bis del CCNL CP_1 Controparte_1 P.IVA_1
Logistica trasporto, merci e spedizione per il personale viaggiante il cui tempo di lavoro effettivo non coincide con i tempi effettivi a disposizione, con conseguente diritto del ricorrente a vedersi retribuito, con le maggiorazioni contrattuali, tutto il lavoro reso oltre il limite delle 39 ore settimanali;
- ACCERTARE e DICHIARARE che ha maturato il diritto alla percezione di Parte_1 differenze retributive, per effetto dell'attività lavorativa subordinata alle dipendenze ed in favore della (P.IVA ) dal 30.05.2017 al Controparte_1 P.IVA_1
31.10.2019 pari a complessivi € 13.057,48 lordi, di cui: € 5.269,42 per lavoro straordinario non riconosciuto;
euro € 565,49 a titolo di differenze di minimi tabellari;
€ 541,27 indennità di disagio ex art. 16 CCNL trasporto, merci e logistica;
€ 190,03 festività lavorate non riconosciute o riconosciute parzialmente ex art. 60 CCNL;
€ 146,87 sabati e domeniche lavorati parzialmente riconosciuti o non riconosciuti ex art. 13 CCNL;
€ 2.168,35 per differenza retributiva per trasferte ex art 62 CCNL;
€ 2.475,12 differenze retributive su 13° e 14° mensilità ex artt.li 18 e 19 CCNL;
€
1.700,93 per ferie, ROL ex festività maturate e non godute ex art. 60 CCNL e L. 54 del 1977 o la diversa somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia e, per l'effetto,
- CONDANNARE la (P.IVA ) con sede Controparte_1 P.IVA_1 legale a Foligno (PG) Via Monte Purano n. 51, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del ricorrente, di tutte le somme dovute ai sensi di legge e del predetto contratto collettivo nazionale di lavoro, pari a complessivi € 13.057,48 lordi, di cui: € 5.269,42 per lavoro straordinario non riconosciuto;
€ 565,49 a titolo di differenze di minimi tabellari;
€ 541,27 indennità di disagio ex art. 16 CCNL trasporto, merci e logistica;
€ 190,03 festività lavorate non riconosciute
o riconosciute parzialmente ex art. 60 CCNL;
€ 146,87 sabati e domeniche lavorati parzialmente riconosciuti o non riconosciuti ex art. 13 CCNL;
€ 2.168,35 per differenza retributiva per trasferte ex art 62 CCNL;
€ 2.475,12 differenze retributive su 13° e 14° mensilità ex artt.li 18 e 19 CCNL;
€
1.700,93 per ferie, ROL ex festività maturate e non godute ex art. 60 CCNL e L. 54 del 1977, o in quella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia.
Il tutto oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge dalle singole scadenze all'effettivo saldo.
Con vittoria di spese e compensi professionali di causa”.
A fondamento delle sue domande, il ricorrente ha rappresentato che: è stato assunto in data
30.5.2017 dalla Società convenuta con contratto di lavoro a tempo determinato sino al 30.11.2017, con mansioni di autotrasportatore “merci livello 3S del CCNL Autotrasporti Merci e Logistica ed orario a tempo pieno e 39 ore settimanali, come emerge dal certificato c2 storico del centro per
l'impiego e dalla lettera di assunzione che si allegano (doc.ti 1e 2)” (cfr. pag.1 ricorso); alla scadenza del 30.11.2017 il rapporto di lavoro del ricorrente veniva trasformato in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con le medesime mansioni e orario di 47 ore settimanali ma altresì
“con applicazione unilaterale da parte della dell'art. Controparte_1
11 bis del CCNL Logistica trasporto, merci e spedizione per il personale viaggiante il cui tempo di lavoro effettivo non coincide con i tempi effettivi a disposizione (doc.ti 2 e 3)” (cfr. pag. 1 del ricorso); il rapporto in questione si interrompeva il 31.10.2019; a causa dell'(asserita) illegittima applicazione della disciplina prevista dall'art. 11bis del C.C.N.L. da parte della convenuta, al ricorrente dovevano essere riconosciute le differenze retributive come da conteggi facenti parte integrante del ricorso per una somma totale pari ad € 13.057,48 lordi;
vani sono risultati i solleciti di pagamento. In punto di diritto il ricorrente ha lamentato l'illegittima applicazione unilaterale da parte della Società datrice dell'art. 11bis del C.C.N.L. applicabile, in quanto “la qualificazione del lavoro come discontinuo e
l'applicazione del regime orario ivi previsto è esclusivamente demandata alla contrattazione collettiva aziendale, affinché siano le parti sociali a verificare preventivamente la ricorrenza delle condizioni di lavoro ex art. 11 bis del CCNL di settore” (cfr. pagg.
8-9 del ricorso).
Si è costituita in giudizio la parte resistente, che ha chiesto il rigetto delle domande proposte dal ricorrente. Più in particolare, la difesa dell'odierna resistente ha eccepito in primis
l'inammissibilità e/o inaccoglibilità del ricorso per insufficiente allegazione dei fatti costitutivi del preteso diritto alle maggiorazioni retributive. Ancora, la resistente ha sostenuto la natura discontinua del rapporto di lavoro del ricorrente, contestando sia le schede tachigrafiche, sia i conteggi allegati al ricorso. In merito, la difesa della resistente ha ribadito la legittimità dell'applicazione al rapporto lavorativo de quo dell'art. 11bis del C.C.N.L. applicabile, anche e soprattutto perché la lettera del predetto articolo non prevederebbe una procedura sindacale per la sua applicazione.
Parte resistente ha quindi formulato le seguenti conclusioni “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, contrariis rejectis
- per i motivi gradatamente esposti nel corpo della presente memoria di costituzione da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, dichiarare inammissibili e/o non accoglibili e/o infondate e comunque rigettare le domande di parte ricorrente spiegate nel ricorso avversario
In via subordinata
Nella denegata ipotesi in cui si volesse ritenere parzialmente fondata taluna delle domande avversarie, e, previo accertamento, dell'erogazione da parte della società resistente di somme indebite, come specificate nella presente memoria di costituzione (a titolo di straordinari, ferie, permessi ecc.), disporre la compensazione tra i reciproci debiti e crediti fino a concorrenza dei rispettivi importi
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente procedimento”.
Con ordinanza del 27.1.2023, il Giudice ammetteva la prova per testi richiesta dalle parti, riservando la decisione sulla C.T.U. all'esito della prova orale. Veniva quindi svolta attività istruttoria (con ordinanza dell'11.1.2024, il Giudice disponeva integrazione dell'istruttoria ammettendo due ulteriori testi di parte ricorrente).
Con ordinanza del 12.4.2024, il Giudice disponeva C.T.U. contabile che veniva depositata in data 20.9.2024.
Con ordinanza del 18.10.2024 questo Giudice chiedeva chiarimenti al C.T.U., i quali venivano depositati il 6.12.2024.
A seguito di ulteriore richiesta di rinvio il C.T.U. depositava integrazioni il 26.2.2025.
All'udienza del 20.3.2025 il Giudice fissava, per la discussione e decisione della causa,
l'udienza del 19.6.2025 concedendo alle parti termine per note ex art. 429 c.p.c., note che entrambe le parti depositavano.
1. In via preliminare. Sull'inammissibilità del ricorso per carenza di allegazione – non sussiste
Va rigettata, in via preliminare, l'eccepita inammissibilità del ricorso per presunta omessa allegazione delle ragioni in fatto ed in diritto su cui esso si fonderebbe.
Ora, “nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso l'esame complessivo dell'atto sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa” (cfr. Trib. Napoli, 5.4.2019, n. 2489).
Nel caso de quo, il ricorso introduttivo individua– anche se in maniera alquanto sintetica – le ragioni in diritto che sosterrebbero la sua domanda di disapplicazione dell'art. 11 bis del C.C.N.L..
Più in particolare alle pagg.
8-9 del ricorso parte ricorrente afferma che “la qualificazione del lavoro come discontinuo e l'applicazione del regime orario ivi previsto è esclusivamente demandata alla contrattazione collettiva aziendale, affinché siano le parti sociali a verificare preventivamente la ricorrenza delle condizioni di lavoro ex art. 11 bis del CCNL di settore”.
Che la causa petendi sia in ogni caso individuata è comunque provato dal fatto che la resistente ha potuto compiere una difesa ben articolata – con una ampia memoria difensiva (di ben 30 pagine)
– esponendo le sue ragioni a sostegno del rigetto della domanda del ricorrente.
L'eccezione preliminare di parte resistente va dunque disattesa.
2. Nel merito
Svolgimento di rapporto di lavoro in maniera discontinua ed applicazione dell'art. 11 bis del
C.C.N.L. di riferimento – non sussiste
Chiede il ricorrente il riconoscimento di un rapporto di lavoro discontinuo e la disapplicazione dell'art. 11 bis del C.N.N.L. Autotrasporti, Merci e Logistica (“Orario di lavoro e modalità di prestazione del personale viaggiante impiegato in mansioni discontinue”) per mancanza di un accordo sindacale di secondo livello e per mancanza, più in generale, dei requisiti per la sua applicazione.
Questo Giudice ritiene opportuno, per meglio inquadrare il caso de quo, partire dal dato letterale dell'articolo in questione.
Ai sensi del comma 1 di detto articolo, “Per il personale viaggiante il cui tempo di lavoro effettivo non coincide con i tempi di presenza a disposizione in ragione di oggettivi vincoli di organizzazione derivanti dalla tipologia dei trasporti, in genere di carattere extraurbano, che comportino assenze giornaliere continuate per le quali spetti l'indennità di trasferta di cui all'art. 62, che utilizza veicoli che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti CE 561/06 e 165/2014, la cui attività comporti l'alternanza tra periodi di lavoro con periodi di pausa, di riposo o di inattività, il limite dell'orario ordinario di lavoro è di 47 ore settimanali”.
Quindi, secondo la disciplina in questione, ove il rapporto di lavoro sia caratterizzato dalla discontinuità – ossia il caso in cui il tempo di lavoro effettivamente prestato non coincide con il tempo di presenza e vi sia un'alternanza di periodi di lavoro e periodi di riposo, pausa o comunque inattività
– in deroga all'art. 11 del C.C.N.L. che prevede un limite settimanale di 39 ore, si applica un limite ordinario di 47 ore settimanali.
Peraltro, al comma 7 del C.N.N.L. applicabile ratione temporis (ossia quello del 2017; cfr. doc. 7 allegato al ricorso) si legge “In occasione della stipula degli accordi collettivi aziendali di cui all'art.11 comma 8, punto b) ovvero degli accordi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, sarà verificata la coerenza dell'applicazione della classificazione del personale viaggiante ed i corrispettivi parametri”.
Ne consegue pertanto che – a differenza dell'eccezione sollevata da parte resistente secondo cui non vi è necessità di accordi sindacali di secondo livello per l'applicazione del regime di cui all'art. 11 bis – la verifica dei parametri per l'applicazione dell'art. 11 bis (che configura una deroga alla disciplina generale dell'orario di lavoro ordinario, fissato dall'art. 11 a 39 ore settimanali) viene affidata ad un accordo con le OO.SS. nelle modalità fissate dall'art. 11, comma 8, punto b) – ossia accordi aziendali e/o accordi collettivi territoriali – oppure con gli accordi collettivi aziendali di cui al comma 3 dell'art. 11 bis. In mancanza di detto accordo che individua la coerenza del personale viaggiante alla classificazione ed ai corrispettivi parametri non sarà dunque possibile applicare la deroga di cui all'art. 11 bis (limite di 47 ore settimanali), e troverà applicazione il regime ordinario di 39 ore settimanali previsto dall'art. 11.
Ebbene di detti accordi non vi è né deposito né tantomeno allegazione negli atti del procedimento de quo, con la conseguenza dell'inapplicabilità alla fattispecie di cui in oggetto dell'art. 11 bis.
Se peraltro già basterebbe questo per accogliere il ricorso nell'an, questo Giudice deve poi rilevare come anche dall'istruttoria esperita sia emerso come il ricorrente non svolgesse affatto mansioni discontinue.
Concordi i testi nel smentire la circostanza – affermata da parte resistente (“8) Durante i tempi
“morti” di semplice attesa – non rientranti nell'attività lavorativa - all'ottobre 2019) potevano e possono disporre liberamente del loro tempo.gli autisti (compreso il sig. nel periodo dal Pt_1
Maggio 2017 a ottobre 2019)” cfr. pag. 6) – che, con particolare riferimento ai c.c. “tempi morti” per operazioni di carico e scarico, il ricorrente potesse disporre liberamente di detti intervalli.
Infatti, così nel rispondere al cap. 10 del ricorso introduttivo (“Vero che, nello svolgimento della sua attività di autotrasportatore presso la Controparte_1 durante le attività di carico e scarico del camion, presso le varie destinazioni raggiunte, Lei doveva restare in prossimità dello stesso per verificare la correttezza di dette operazioni e/o per partecipare alle stesse”) il teste (escusso all'udienza del 20.4.2023): “Cap. 10): caricavo e Testimone_1 scaricavo io stesso. Anche gli altri, il lavoro era uguale. ADR ...: non c'erano spazi morti, dovevamo caricare e scaricare”. Stessa risposta hanno poi dato anche gli altri testi escussi sul suddetto capitolo
10 del ricorso: il teste (escusso all'udienza del 5.10.2023): “Cap. 10): sì, devo aprire e Tes_2 chiudere, è il mio lavoro e vedere come lo caricano. ADR ...: c'erano dei tempi di attesa durante le operazioni di carico e scarico ma non erano tempi liberi. Dovevo stare vicino al camion.”; il teste
(escusso all'udienza dell'11.1.2024): “Cap. 10): sì. ADR ...: quando eravamo Testimone_3 in fila per scaricare, restavamo sul camion, non potevamo allontanarci. ADR ...: le tempistiche di apertura per lo scarico li sapevamo ma solo per AD e pochi altri che avevano le fasce orarie per scaricare.”; il teste (escusso all'udienza dell'11.4.2024): “Cap. 10): sì è il nostro Testimone_4 lavoro. ADR ...: prima di scaricare dovevamo restare vicino al pullman, non ci era permesso di allontanarci. ADR ...: su wapp ci arrivavano i messaggi di a che ora dovevamo presentarci allo scarico. Poi arrivati potevamo pure dover aspettare due, tre ore, dipende. In quelle ore dovevamo stare vicino al camion, non potevamo allontanarci perché potevano chiamarci.”; il teste Tes_5
(escusso all'udienza dell'11.4.2024): “Cap. 10): sì, assolutamente sì, molte volte scaricavamo
[...] proprio noi. ADR Avv. Castellano: prima di scaricare dovevamo restare vicino al camion, non potevamo allontanarci. ADR ...: ci veniva detto l'orario di prenotazione ma l'orario di scarico poteva poi slittare. Se slittava, dovevamo sempre stare vicino al camion ad aspettare se no perdevamo il turno.”.
A fronte delle suddette concordanti deposizioni, risulta dunque inconferente quanto affermato dal teste (escusso all'udienza dell'11.1.2024), sui capp.
7-13 della memoria difensiva Testimone_6
(“Cap. 7): sì, quando erano in attesa di scaricare potevano allontanarsi. Cap. 8): a volte sì a volte no. Cap. 9): come ho detto, a volte c'erano degli slot predefiniti. Altre no. ADR ...: c'era una chat apposita con gli autisti;
ogni autista ha la sua chat. Cap. 10): sì. Cap. 11): a volte sì, a volte no, come ho detto. Cap. 12): sì. In quel caso gliele fornivano direttamente lì. Cap. 13): sì”).
Peraltro lo stesso teste conferma come la discontinuità non fosse una caratteristica costante delle mansioni svolte in quanto al cap. 8 (“Vero che durante i tempi “morti” di semplice attesa – non rientranti nell'attività lavorativa - all'ottobre 2019) potevano e possono disporre liberamente del loro tempo.gli autisti (compreso il sig. nel periodo dal Maggio 2017 a ottobre 2019)”) e al Pt_1 cap. 11 (“Vero che in tale contesto, il tempo intercorrente tra l'arrivo a destinazione e quello in cui
è possible l'accesso in magazzino, è a disposizione del dipendente per soddisfare proprie esigenze personali”) della memoria difensiva ha risposto: “Cap. 8): a volte sì a volte no.” e “Cap. 11): a volte sì, a volte no, come ho detto.”.
Affermazioni queste in contraddizione con quanto dal teste stesso risposto al cap. 7 (“Vero che il tempo di lavoro effettivo non coincideva con i tempi di presenza a disposizione, in ragione di oggettivi vincoli di organizzazione derivanti dalla tipologia dei trasporti, sempre di carattere extraurbano”) ossia “Cap. 7): sì, quando erano in attesa di scaricare potevano allontanarsi.”, posto che è impossibile che, se i lavoratori potevano allontanarsi sempre dal mezzo in attesa delle operazioni carico e scarico, a volte potevano farlo e a volte no.
Ne consegue pertanto rafforzata la tesi che vuole le mansioni del ricorrente carenti del requisito della discontinuità e quindi di uno dei presupposti fattuali per l'applicazione dell'art. 11 bis del C.C.N.L. di riferimento.
Con la conseguenza dell'applicazione alla fattispecie de qua del solo art. 11 del C.C.N.L.
Trasporto, Merci e Logistica e del limite settimanale di 39 ore.
Pertanto, sul punto il ricorso va accolto.
Con ordinanza del 12.4.2024, il Giudice, ritenuto opportuno espletare C.T.U. contabile (unica ma articolata), nominava C.T.U. il Dott. al quale formulava il seguente quesito: Persona_1
“- Accerti e determini il C.T.U., letti e valutati gli atti e i documenti di causa, esperito ogni necessario accertamento, chiesto alle parti ogni opportuno chiarimento, quanto asseritamente spettante al ricorrente a titolo di: differenze retributive per il periodo dal 30.5.2017 al 31.10.2019 in riferimento ai minimi tabellari;
indennità di disagio ex art. 16 C.C.N.L. Trasporto, merci e logistica;
domeniche lavorate parzialmente riconosciute;
differenze retributive per trasferte ex art 62 C.C.N.L. applicato;
differenze retributive su 13^ e 14^ mensilità ex artt. 18 e 19 C.C.N.L. applicato;
ferie, ROL ex festività maturate e non godute;
lavoro straordinario non riconosciuto e festività lavorate non riconosciute o parzialmente riconosciute. -Determini il C.T.U. quanto sopra distinguendo voce per voce. -Tenga altresì conto il C.T.U., dandone compiuta evidenza, di quanto eventualmente percepito dal ricorrente in eccesso rispetto alle previsioni contrattuali del C.C.N.L. di categoria applicato.”.
Per ciò che riguarda il quantum occorre far riferimento all'esito di detta consulenza, di cui sono state valutate anche le integrazioni, da cui risulta un credito del ricorrente pari ad € 4.646,96.
Scevro, infatti, da vizi logici l'iter argomentativo del Consulente nel complesso dei documenti depositati (comprensivi cioè della integrazione) le cui conclusioni quindi questo Giudice fa proprie.
In conclusione, tutto quanto sopra considerato, il Tribunale condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, di € 4.646,96, oltre interessi e rivalutazione come per legge dal dovuto al saldo.
3. Sulle spese
3.1.
Le spese di C.T.U. del presente giudizio, liquidate con separato provvedimento, sono poste a carico della parte resistente.
3.2.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in conformità ai criteri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornato con D.M. n. 37/2018 e, da ultimo, con D.M. n. 147/2022, anche tenuto conto sia di come parte resistente (a differenza di parte ricorrente) non avesse accettato la proposta conciliativa ex art. 420 c.p.c. (udienza 13.10.2022), sia dell'importo effettivamente riconosciuto a parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
1) Condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, di € 4.646,96, oltre interessi e rivalutazione come per legge dal dovuto al saldo;
2) Pone a carico della parte resistente le spese di C.T.U. del presente giudizio, liquidate con separato provvedimento;
3) Condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.550,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA
e CPA come per legge.
Fissa il termine di giorni 60 per il deposito dei motivi.
Così deciso in Spoleto, all'udienza del 19 giugno 2025.
Motivazione depositata il 24 luglio 2025.
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Marta D'Auria