Cass. civ., sez. II, sentenza 05/05/1965, n. 811
CASS
Sentenza 5 maggio 1965

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La qualifica di capo famiglia,nei casi di portierato assunto da donna coniugata, puo essere riconosciuta alla moglie soltanto nell'ipotesi in cui il marito, per invalidita od altro rilevante ed apprezzabile motivo, si trovi nella impossibilita assoluta ed obiettiva di mantenere la famiglia, ed a cio provveda normalmente ed in modo continuativo la mogliè perche la moglie subentri al marito nella predetta qualifica, non puo ritenersi sufficiente, invece, che quest'ultimo sia disoccupato e non percepisca indennita di disoccupazione, in quanto la disoccupazione, pur se protratta nel tempo, costituisce di regola uno stato contingente e provvisorio che, a volte, almeno di fatto, puo dipendere dalla volonta dello stesso interessato.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 05/05/1965, n. 811
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 811
    Data del deposito : 5 maggio 1965

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