Art. 1.
L'articolo 1 del testo unico di legge sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua, degli onorari e degli assegni per spese di culto al clero, approvato con regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227 , e' sostituito dal seguente:
"Ai parroci e' dovuto un assegno supplementare fino a portarne la congrua al limite di annue L. 735.000 dal 1 luglio 1973.
Per il periodo di tempo anteriore il limite e' quello stabilito dalle leggi all'epoca in vigore".
L'articolo 1 del testo unico di legge sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua, degli onorari e degli assegni per spese di culto al clero, approvato con regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227 , e' sostituito dal seguente:
"Ai parroci e' dovuto un assegno supplementare fino a portarne la congrua al limite di annue L. 735.000 dal 1 luglio 1973.
Per il periodo di tempo anteriore il limite e' quello stabilito dalle leggi all'epoca in vigore".