Art. 52.
Il sottufficiale di complemento ha, in tempo di pace, obblighi di servizio fino all'eta' di anni cinquantacinque.
Tali obblighi sono:
rispondere ai richiami in servizio per speciali esigenze e per istruzione;
rispondere alle chiamate di controllo.
In tempo di guerra, il sottufficiale di complemento, ancorche' abbia superato l'eta' prevista nel primo comma e' costantemente a disposizione del Governo per essere, all'occorrenza, richiamato in servizio.
Il sottufficiale di complemento ha, in tempo di pace, obblighi di servizio fino all'eta' di anni cinquantacinque.
Tali obblighi sono:
rispondere ai richiami in servizio per speciali esigenze e per istruzione;
rispondere alle chiamate di controllo.
In tempo di guerra, il sottufficiale di complemento, ancorche' abbia superato l'eta' prevista nel primo comma e' costantemente a disposizione del Governo per essere, all'occorrenza, richiamato in servizio.