Articolo 52 della Legge 18 febbraio 1963, n. 173
Articolo 51Articolo 53
Versione
27 marzo 1963
Art. 52.
Il sottufficiale di complemento ha, in tempo di pace, obblighi di servizio fino all'eta' di anni cinquantacinque.
Tali obblighi sono:
rispondere ai richiami in servizio per speciali esigenze e per istruzione;
rispondere alle chiamate di controllo.
In tempo di guerra, il sottufficiale di complemento, ancorche' abbia superato l'eta' prevista nel primo comma e' costantemente a disposizione del Governo per essere, all'occorrenza, richiamato in servizio.
Entrata in vigore il 27 marzo 1963