Art. 28. 1. Gli articoli 439 e 440 del codice di procedura penale sono abrogati.
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2 gennaio 2000
2 gennaio 2000
Giurisprudenza • 5
- 1. Cass. pen., sez. II, sentenza 11/06/2003, n. 28886Provvedimento: […] 1) La tesi espressa dal ricorrente pubblico riguarda essenzialmente il venir meno del fondamento razionale della norma di cui all'art. 595 in relazione all'art. 443 comma terzo cod. proc. pen., una volta introdotta la nuova disciplina sul giudizio abbreviato, che esclude il consenso del P.M. essendo stato abrogato l'art. 439 dall'art. 28 legge 16/12/1999 n. 479. Ovviamente, perché si pervenga alla estensione dell'appello incidentale anche all'ipotesi del giudizio abbreviato, occorre prospettare il contrasto della norma con l'art.111 Cost., segnatamente per il principio della parità delle parti,Leggi di più...
- proponibilità dell'appello incidentale da parte del pm·
- questione di legittimità costituzionale·
- appello dell'imputato·
- condanna a seguito di giudizio abbreviato·
- manifesta infondatezza·
- appello·
- impugnazioni (cod. proc. pen. 1988)·
- appello incidentale