CASS
Sentenza 2 maggio 2022
Sentenza 2 maggio 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/05/2022, n. 17105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17105 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2022 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: DE AR IO nato a [...] il [...] RC OR nato a [...] il [...] US GIANAR nato a [...] il [...] MA EL nato a [...] il [...] MA TE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 12/03/2021 del TRIBUNALE di VENEZIA in funzione di riesame visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, M. F. Loy, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Venezia, in funzione di riesame, con ordinanza del 15 Marzo 2021, su appello del Pubblico ministero, ex art. 310 cod. proc. pen., in riforma dell'ordinanza di rigetto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, emessa in data 22 gennaio 2021, ha applicato la misura 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 17105 Anno 2022 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 03/12/2021 cautelare della custodia in carcere a LV RI (per i capi da 1 a 9, 13, 14, 15, 20, 29, 30, 40, da 49 a 56, da 60 a 72, 79, 80, 81, 86, 87, 88, da 93 a 96, 0.1) a ST (per i capi da 1 a 9, da 13 a 16, 19, 20, 21, da 24 a 28, 31,32,33, 36, 57, 58, da 60 a 72, 82, 83, 0.1) e MI ZZ (per i capi da 1 a 9, da 13 a 16, 19, 20, 21, 24, 25, da 27 a 33, 36, da 38 a 43, da 45 a 58, da 60 a 85, 98, 0.1) nonché quella degli arresti domiciliari con divieto di comunicazione ed incontro, a FA De RL (per i capi 19, 28, 54, 55, 77, 78, 84, 85) e IA US (per i capi 1, 0.1, 82, 83, 84, 85), in relazione ai reati agli stessi rispettivamente ascritti di cui all'incolpazione provvisoria (con esclusione di quelli n. 10, 11, 12, 17, 18, 22, 23, 26, 34, 35, 44, 59, 97 per i quali è stata rilevata la mancanza di richiesta cautelare). 1.1. I numerosi capi di imputazione, ascritti agli indagati, attengono al reato associativo, a reati fiscali e fallimentari (questi ultimi ascritti, al capo 0.1, a tutti gli odierni ricorrenti ad eccezione di De RL) indicati come commessi dal sodalizio, capeggiato da MI ZZ e promosso da LV RI, che, secondo la incolpazione provvisoria, avvalendosi di società cd. cartiere, cui venivano veicolati i debiti d'imposta di altre società beneficiarie, effettivamente attive nel settore dell'edilizia, nonché utilizzando il meccanismo delle fatture per operazioni inesistenti ed altri sistemi fraudolenti, come la fittizia esternalizzazione di manodopera verso le cd. cartiere, su cui venivano fatti gravare oneri previdenziali e contributivi dei dipendenti, anche effettuando la compensazione del debito d'imposta con insussistenti crediti, poneva in essere, a partire dal 2012, un consistente numero di reati fiscali, nonché di ricorso abusivo al credito e di bancarotta fraudolenta, quest'ultimo in relazione alla M.L. International s.r.I., dichiarata fallita nel 2019. In particolare, si contesta la bancarotta fraudolenta per distrazione e dissipazione, di beni sociali, nonché per aver sottratto i libri della fallita, al capo 0.1 dell'incolpazione provvisoria (artt. 110 cod. pen., 223, comma 2, 216, comma 1, n. 1 e 2, comma 3, 219, 238, Legge fall.) 1.2.L'indagine, secondo quanto riportato nel provvedimento impugnato, parte dalle conclusioni dell'ispezione svolta dall'Inps nei confronti della s.r.l. indicata, la quale, aggiudicandosi appalti a prezzi competitivi, esternalizzava il costo della manodopera a società cd. cartiere, legate alla stessa e alle quali venivano caricati oneri contributivi e previdenziali, compensati con crediti di imposta fittiziamente creati ad hoc. Detti esiti, poi, sono indicati come confluiti nell'indagine del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di FI di Venezia, che riportava anche gli esiti di attività di captazione svolte a carico dei soggetti indicati come partecipi del sodalizio, attivo nel settore dell'edilizia del territorio di San Donà di Piave, attraverso un ripetuto e collaudato sistema indicato come operante dal 2012, avvalendosi, oltre che delle cd. cartiere, anche 2 della consulenza di professionisti nel settore fiscale, tra cui gli odierni ricorrenti RI e De RL. Si individua la costituzione, secondo la prospettazione accusatoria, di scatole vuote, in grado di assorbire il carico fiscale e contributivo, creato senza onorarlo, servendosi di società cd. cartiere e di beneficiarie, le prime deputate ad emettere fatture per operazioni inesistenti, in favore delle seconde, le quali, attraverso annotazioni di tali fatture nelle scritture contabili, riuscivano a conseguire un fittizio credito Iva, maturando un corrispondente importo di Iva a debito, in capo alle cd. cartiere, per consistenti somme da queste ultime mai versate all'Erario. Anche attraverso il sistema dell'esternalizzazione della manodopera, poi, le cd. cartiere riuscivano a traslare su altri organismi societari i relativi obblighi contributivi e previdenziali, indebitamente compensati con crediti Iva, Irap e Ricerca e Sviluppo, fittizi. Infine, secondo la prospettazione recepita nella richiesta di misura cautelare reale, riportata nel provvedimento impositivo del sequestro di cui all'art. 321 cod. proc. pen., si consentiva, attraverso il descritto sistema, alle società beneficiarie di stare sul mercato, riuscendo ad aggiudicarsi appalti nel settore dell'edilizia a prezzi notevolmente ribassati. 2. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia, ha emesso, in data 22 gennaio 2021, il decreto di sequestro preventivo, ai sensi dell'art. 321 cod. proc. pen., finalizzato alla confisca del profitto e prezzo dei reati fallimentari e fiscali di cui agli artt. 2, 5, 8, 10-ter e 10-quater d. Igs. n. 74 del 2000, nonché finalizzato alla confisca per equivalente fino alla concorrenza massima delle imposte evase, del profitto dei reati di cui agli artt. 2, 5, 8, 10-ter e quater, d. Igs. n. 74 del 2000, in relazione a numerosissime società, ritenute coinvolte nel meccanismo fraudolento descritto, provvedimento annullato dal Tribunale del riesame per difetto del requisito dell'autonoma valutazione. Con altro provvedimento, di rigetto della richiesta delle misure cautelari personali il medesimo Giudice ha ritenuto superflua l'adozione di misure cautelari personali, a fronte del pronunciato accoglimento della richiesta della misura cautelare reale, nonché ravvisando l'impossibilità di escludere la concessione, all'esito del giudizio di merito, della sospensione condizionale della pena avuto riguardo ai limiti edittali dei reati contestati a tutti gli indagati e considerati i precedenti penali reputati non significativi, risultati in capo ai predetti. 2.1. Il Tribunale del Riesame, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., considerata ammissibile l'impugnazione del pubblico ministero, superando tutte le eccezioni formulate in tal senso dalle difese, ha ribaltato la pronuncia, con l'ordinanza impugnata. Si opera, in primo luogo, rinvio alla richiesta di misure cautelari reali e personali, per relationem senza incorporare singoli tratti di questa, con 3 riferimento agli atti di indagine posti a fondamento di ciascuna delle contestazioni formulate a carico degli odierni ricorrenti e si afferma il richiamo al principio dell'insussistenza, in capo al Tribunale del riesame, nel caso di misura cautelare disposta su appello del pubblico ministero, dell'obbligo di autonoma valutazione (richiamando come precedente, Sez. 6, Rv. 270737). In secondo luogo, si evidenzia che l'apposizione del vincolo reale, peraltro indicato come annullato dal Tribunale del riesame per omessa autonoma valutazione, risulta evento estraneo e, comunque, indipendente rispetto alla valutazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari per l'adozione delle misure cautelari personali. Viene, poi, considerato non condivisibile il ragionamento del giudice, relativo alla prognosi di concedibilità di una pena entro i limiti della sospensione condizionale, tenuto conto delle cornici edittali relative ai reati per i quali si procede, nonché del numero di questi, pur reputando applicabile il regime di cui all'art. 81 cod. pen. Né potendo considerarsi senz'altro, in sede cautelare, l'eventualità di accesso a riti alternativi, solo ipotetica e rimessa all'opzione di scelte processuali degli indagati. In ogni caso, si sottolinea l'assenza di prognosi favorevole circa il futuro comportamento degli indagati, ciascuno indicato come dedito a condotte seriali e ripetute, realizzate in forma organizzata e professionale, dunque considerate ostative ad una prognosi favorevole sul futuro comportamento. Sulla base degli atti di indagine, cui di volta in volta si opera richiamo, attraverso l'indicazione delle pagine della richiesta di misura cautelare in cui sono stati indicati, il Tribunale ha reputato sussistente un solido quadro indiziario a carico di MI ZZ, indicato quale vertice del sodalizio, operante per anni con mutevoli modalità di esecuzione, ad onta dei ruoli formali, di secondo piano, di volta in volta assunti nelle società, coadiuvato dal fratello ST, quale braccio destro e supportato da RI, professionista con competenza tecnica, compartecipe delle scelte strategiche del sodalizio medesimo. US viene indicato come titolare del controllo su alcune delle società coinvolte nell'attività illecita, reputato anche compartecipe della gestione del meccanismo fraudolento messo a punto dal gruppo, mentre De RL si inserisce, secondo il Tribunale del riesame, come soggetto funzionale al disegno criminoso, ponendo in essere le frodi fiscali mediante l'illecita compensazione del debito di imposta, con fittizi crediti derivanti da attività di Ricerca e sviluppo, in realtà mai compiute. Si descrive, quanto alla condotta associativa, un sodalizio mutevole, capace di adattarsi, nell'ampio contesto temporale in cui ha operato, a diversi modelli di funzionamento, in primo momento ispirati al sistema del meccanismo dell'emissione di fatture per operazioni inesistenti e, poi, a quello delle indebite compensazioni del debito di imposta, a seguito dell'introduzione della Legge cd. 4 Stabilità (Legge n. 190 del 2014), giungendo a sacrificare, agli interessi del complessivo sistema dell'associazione, una società dotata di effettiva capacità operativa, destinandola al fallimento, comunque non senza distrarne, prima, il patrimonio sociale. 3. Avverso l'indicata ordinanza hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione tutti gli indagati sopra indicati, per il tramite dei rispettivi difensori, deducendo vizi di cui ai motivi di seguito riassunti, nei limiti di cui all'art. 173, disp. att. cod. proc. pen. 3.1. LV RI, con il ricorso proposto tramite l'Avv. B. S. Palamà, denuncia tre vizi. 3.1.1. Con il primo motivo, si eccepisce la nullità dell'ordinanza per inosservanza della legge processuale, vizio di motivazione in relazione alla dedotta inammissibilità dell'appello proposto dal Pubblico ministero. Si tratta di appello cui si applicano le disposizioni di cui all'art. 581 cod. proc. pen., risultando precluso al Tribunale, adito ex art. 310 cod. proc. pen., ogni esame di punti non espressamente devoluti. L'appello, nel caso al vaglio, non indicherebbe i capi e punti della decisione cui si riferisce l'impugnazione e, comunque, si riporta, quanto alla gravità indiziaria, alla richiesta, a quella di proroga delle intercettazioni, all'ordinanza con la quale è stato disposto il sequestro preventivo del 22 gennaio 2021. Nella parte in cui si richiama alla richiesta, dunque, l'appello non sarebbe specifico e, in ogni caso, non terrebbe conto della circostanza che il Giudice, nel provvedimento di rigetto, non ha motivato sulla gravità indiziaria. Sicché, la mancata indicazione da parte dell'impugnante dei motivi a sostegno integrerebbe l'inammissibilità del gravame. Del resto, il Tribunale del riesame si richiama ad un principio di piena devolutività dell'appello del pubblico ministero che, invece, non può operare in caso di motivazione inesistente per carenza grafica. 3.1.2. Con il secondo motivo si denuncia nullità dell'ordinanza per inosservanza di norma processuale prevista a pena di inammissibilità (artt. 310, 581, 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.) in relazione alla sussistenza del giudicato sull'esistenza del pericolo di inquinamento probatorio, nonché vizio di motivazione. L'atto di appello del pubblico ministero attinge soltanto la ritenuta insussistenza del pericolo di reiterazione, mentre il giudice, nel provvedimento censurato, aveva reputato insussistente anche il pericolo di inquinamento probatorio. Sicché, l'ordinanza adottata anche in relazione all'esigenza di cui all'art. 274, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. è emessa in violazione del principio 5 devolutivo. Si richiama, da parte del Tribunale, un precedente (Rv. 260253) non pertinente al caso di specie, secondo il ricorrente, in quanto non risulta proprio contenuta nell'atto di appello la censura relativa, specificamente, all'esigenza del pericolo di inquinamento probatorio. 3.1.3. Con il terzo motivo si denuncia nullità dell'ordinanza per erronea applicazione di norme penali in relazione all'attualità e concretezza del pericolo di inquinamento probatorio e di recidiva, con vizio di motivazione. Il Tribunale ha collegato la capacità criminale dell'indagato alla sua attività professionale, esercitata dallo stesso per un ampio periodo temporale, indicando come decisivo, ai fini del pericolo di reiterazione, il sapere tecnico i tanto che questi, secondo i giudici della cautela, potrebbe metterlo a disposizione per costituire altri meccanismi criminali analoghi a quelli relativi ai fatti per i quali si procede. Sul punto, la difesa evidenzia che manca il requisito dell'attualità avendo l'indagato cessato le cariche in tutte le attività del gruppo, né sono indicati elementi concreti su cui fondare detto requisito. Con riferimento all'esigenza cautelare del pericolo di inquinamento probatorio, si osserva che dopo il fallimento, con l'acquisizione di tutta la documentazione e la relazione del curatore ex art. 33 legge fall. assume sfumato rilievo la conversazione ambientale valorizzata dal Tribunale. 3.2. Con il ricorso dell'Avv. R. Fogliata, si denunciano nell'interesse del RI, due vizi. 3.2.1. Con il primo motivo si deduce inosservanza delle norme processuali e vizio di motivazione in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), in relazione all'art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., in punto di gravi indizi di colpevolezza. Si rileva, nello specifico, l'apparenza della motivazione dell'ordinanza impugnata, la quale non procederebbe ad un vaglio autonomo degli indizi a carico del ricorrente, svolgendo, nel resto, argomenti parzialmente corrispondenti al ricorso del codifensore. Si contesta, in particolare, l'assenza di autonoma valutazione da parte del Tribunale del riesame che finisce per procedere attraverso la tecnica del rinvio per relationem . 3.2.2. Con secondo motivo, si denuncia l'inosservanza di norme processuali e vizio di motivazione, di cui all'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen., in riferimento all'art. 292, comma 2, lett. c) e c-bis), 274, lett. a) e c); 275, comma 3 e 3-bis, cod. proc. pen., in punto di esigenze cautelari e criteri di scelta della misura. Si sottolinea che a carico di altri soggetti che avevano reso dichiarazioni confessorie vi è stata rinuncia all'impugnazione, facendo quindi, dipendere da parte della pubblica accusa e, quindi, del Tribunale che ha avallato questa 6 impostazione, la sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio dal rifiuto a rendere dichiarazioni o ad ammettere gli addebiti. Sotto altro profilo, con riferimento al pericolo di reiterazione, si contesta la mancata indicazione di elementi di' concreti, di fatto, dai quali far derivare il pericolo di recidiva, si censura l'utilizzo di mere formule di stile o, comunque, di categorie astratte (ricorso al termine criminale), nel valutare la condotta dell'indagato, nonché nello svolgere l'esame dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. Si sottolinea la carenza e illogicità della motivazione, in relazione ai requisiti della concretezza ed attualità delle esigenze cautelari, facendo, tra l'altro, il Tribunale espresso riferimento alla professione svolta dal RI e all'evenienza della ricaduta nel reato, non avendo questi abbandonato l'attività professionale di commercialista. Tanto, introducendo un ragionamento di segno opposto da quello svolto nei confronti del coindagato De RL. 4. In relazione alla posizione di MI e ST ZZ la difesa, Avv. F. LL denuncia cinque vizi. 4.1. Con il primo motivo si denuncia inosservanza di norme processuali e vizio di motivazione in relazione alla proposta eccezione d'inammissibilità dell'atto di appello, avanzata all'udienza del 12 marzo 2021, con violazione degli artt. 309, comma 4, 591, comma 1, lett. a) e c), 582, comma 1, cod. proc. pen. Si era dedotta l'inammissibilità del gravame, per inosservanza delle norme relative alla presentazione dell'impugnazione, quanto all'indicazione delle generalità della persona che, materialmente, aveva depositato l'atto, con violazione dell'art. 582, comma 1, cod. proc. pen. che prevede che questo sia presentato, personalmente o mezzo di incaricato, con apposizione da parte del pubblico ufficiale che lo riceve, dell'indicazione del giorno in cui ciò avviene e della persona che lo presenta. Nella specie, mancherebbe ogni indicazione della persona che ha depositato l'appello. Sulla presentazione personale dell'atto da parte del pubblico ministero che lo ha sottoscritto, indicata dal Tribunale nell'ordinanza censurata, si osserva che ciò non è stato assunto nemmeno dal pubblico ministero all'udienza camerale in cui era stata svolta l'eccezione, né sarebbe certa la provenienza dell'atto dallo stesso. Sicché il ricorso sarebbe inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. 4.2.Con il secondo motivo si denuncia inosservanza di norme processuali e violazione degli artt. 274, 581, 591, cod. proc. pen., stante l'aspecificità dei motivi di appello. Il requisito della specificità dell'appello non può essere soddisfatto attraverso il mero rinvio, operato dal pubblico ministero, alla richiesta di applicazione della misura cautelare, trattandosi di documento privo di indicazione del contenuto delle doglianze con riferimento al provvedimento 7 impugnato, in punto di gravità indiziaria. L'atto di appello, poi, quanto alle esigenze cautelari, si limiterebbe a considerare non idoneo il sequestro preventivo a scongiurare il pericolo di recidiva, senza nulla specificare in ordine all'esistenza delle esigenze cautelari, con conseguente genericità del gravame, dunque inammissibile a mente dell'art. 591 cod. proc. pen. Si tratta di vizio, secondo la difesa, che non potrebbe essere sanato per effetto del deposito della memoria integrativa, prodotta all'udienza del 10 marzo 2021, dunque tardivamente ex art. 127 cod. proc. pen. 4.3. Con il terzo motivo si denuncia inosservanza di norme processuali e vizio di motivazione, violazione degli artt. 273, 292, comma 2, lett. c), 125 cod. proc. pen. L'ordinanza del Tribunale indica l'assenza di motivazione del provvedimento del Giudice, circa la sussistenza dei gravi indizi. Sicché, lo stesso Tribunale avrebbe dovuto rilevare la nullità dell'ordinanza medesima, ai sensi dell'art. 125 cod. proc. pen. vizio che viene eccepito in questa sede. In ogni caso, l'onere di motivazione del Tribunale, in questo caso più pregnante, non è stato svolto avendo operato mero rinvio alla richiesta di misura cautelare, senza alcun riferimento alle emergenze processuali. Si tratta di mera riproposizione della prospettazione accusatoria, di cui alla richiesta di applicazione della misura, priva di autonoma valutazione e, comunque, di critica rielaborazione degli elementi di fatto, onde trarne il significato incriminante, spiegando le ragioni per le quali i predetti elementi debbano essere reputati idonei a supportare l'applicazione della misura. Si tratta di contenuto minimo dell'ordinanza che, in questo caso, produce gli stessi effetti di quella emessa dal giudice su richiesta del pubblico ministero e della quale, quindi, deve condividere gli elementi essenziali, quali le prescrizioni motivazionali di cui all'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. Con riferimento ai ruoli degli indagati e agli elementi indizianti, invero, l'ordinanza impugnata opererebbe rinvio agli elementi indicati nella richiesta, indicando le pagine di questo atto in cui sono contenuti, con tecnica di redazione, peraltro, identica quanto all'esame per indagati e non con riferimento ai singoli reati a questi contestati, omettendo del tutto l'esame di tali elementi che resterebbero, dunque, soltanto enunciati e non commentati criticamente. Il provvedimento impugnato, per MI ZZ valorizza due conversazioni riportate nell'ordinanza con lo stesso contenuto di quello indicato nella richiesta, con gli stessi caratteri. Anche per ST ZZ si rinvia non solo alla richiesta, ma anche ai reati, attribuendo al predetto il ruolo di amministratore di fatto, senza indicare le emergenze processuali a carico, limitandosi al richiamo di una conversazione, conforme, quanto al carattere utilizzato a quella della richiesta, la quale, comunque, riguarderebbe i soli capi 8 57 e 58 e non gli altri numerosi reati ascritti al ricorrente, per i quali è stata emessa la misura. 4.4. Con il quarto motivo si denuncia inosservanza di norme processuali e vizio di motivazione, violazione degli artt. 274, 292, comma 2 lett. c), 125 cod. proc. pen. in punto di esigenze cautelari. Si richiama precedente di questa Corte (Sez. 6, n. 57529 del 29.11.2017) secondo il quale, in caso di accoglimento dell'appello del pubblico ministero, il provvedimento che adotta la misura cautelare, rispetto alle esigenze, deve rispondere allo stesso standard giustificativo di cui all'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. L'esistenza delle esigenze cautelari sarebbe fondata, per entrambi i ricorrenti, su mere asserzioni, senza prendere in esame gli argomenti valorizzati dalla difesa, all'udienza del 12 marzo 2021, quanto alla mancanza di attualità del pericolo di reiterazione (intervenuto sequestro dei beni, esecuzione del sequestro probatorio, che hanno condotto alla cessazione delle condotte, assieme al clamore della vicenda). Quanto al pericolo di inquinamento probatorio le indagini compiute, hanno portato alla contestazione di plurime condotte ed è stato compiuto incidente probatorio. Né l'approntare efficacemente una strategia difensiva, come indicato dal Tribunale nei confronti di MI ZZ, per l'offerta di assistenza legale ad una dipendente (peraltro rifiutata dalla ST, che ha nominato un legale da questa scelto in autonomia), può integrare un turbamento o ostacolo o inquinamento delle fonti di prova. 4.5. Con il quinto motivo si denuncia inosservanza di norme processuali e vizio di motivazione, violazione dell'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen. Il Tribunale, nel reputare non ostativo all'applicazione delle misure cautelari, a carico degli indagati, il disposto di cui all'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., non tiene conto che molti fatti reato sono prossimi alla prescrizione (capi 2,3,29,30,38,39,41,42,43,45,46,47,48,61,62,68) e, comunque, anche molti altri sono commessi fino al 2015, dunque sono prossimi alla prescrizione;
né ha preso in esame l'incensuratezza degli indagati. Non si spiega, inoltre, trattandosi di custodia cautelare in carcere, l'inadeguatezza di altra misura detentiva meno afflittiva, anche con il cd. braccialetto elettronico, in assenza di attualità di esigenze cautelari e si valorizza, in violazione della presunzione di innocenza e della incensuratezza degli indagati, l'esperienza criminale pluriennale 5. In relazione alla posizione di FA De RL, tramite il difensore Avv. R. Fogliata, vengono prospettati due vizi. 5.1.Con il primo motivo si denuncia violazione dell'art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen. e per mancanza di motivazione, in punto di gravità indiziaria. 9 Si sollecita un'interpretazione dell'art. 292 cod. proc. pen., diversamente da quanto affermato dal Tribunale in tema di appello avverso il diniego della misura da parte del giudice, nel senso della sussistenza di un obbligo di motivazione rafforzata e, comunque, di autonoma valutazione che, peraltro in questa sede, risulta operata attraverso un mero rinvio all'atto del pubblico ministero rappresentato dalla richiesta. Si critica l'assenza di motivazione in tema di gravità indiziaria in caso di mancata contestazione da parte della difesa, sottolineata nell'ordinanza ove si utilizzano aggettivi ("criminale", in particolare) espressione di una motivazione apodittica e non specifica. Si fa generico riferimento alla pag. 248 e sgg. della richiesta per De RL, che altro non riporta se non la scheda dell'indagato come predisposta dalla polizia giudiziaria. Inoltre, l'ordinanza si riferisce a De RL come attivo nel meccanismo di compensazione del debito tributario, con fittizi crediti, fondando il giudizio su intercettazioni rimandando, in modo generico ed indeterminato, per il loro contenuto, alla richiesta, senza indicare passaggi specifici di questa, ma all'intera scheda predisposta sull'indagato, dalla polizia giudiziaria e riprodotta dalla richiesta di misura cautelare. 5.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione dell'art. 292, comma 2, lett. c) e c -bis) cod. proc. pen., vizio di motivazione in punto esigenze cautelari. Si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'attualità e concretezza delle esigenze cautelari, avendo il Tribunale fatto riferimento più ad un tipo di autore che a concrete esigenze e, quanto all'attualità, riferendosi a una mera "possibilità" di reiterazione, non anche al concreto pericolo di recidiva. La difesa, peraltro, ha documentato l'abbandono della professione da parte del De RL, per approdare a lavoro subordinato. Sul punto si lamenta la manifesta illogicità e la contraddittorietà interna dell'ordinanza perché per il coindagato RI si afferma che permane il pericolo di reiterazione perché non ha abbandonato la professione, mentre per De RL, che ha abbandonato questa attività di consulenza, se ne ritiene l'irrilevanza comunque ritenendo sussistenti le esigenze cautelari. 6. In relazione alla posizione di IA US (capi 1, 0.1, 82, 83, 84, 85), con il ricorso dell'Avv. G. Civello, si prospettano sei vizi. 6.1. Con il primo motivo si denuncia, con riferimento al capo di incolpazione 82 (concorso nell'emissione di fatture per operazioni inesistenti emesse dalla s.r.l. Sole Verde Servizi, compiute nell'anno 2019), inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 8 d. Igs. n. 74 del 2000, nonché vizio di motivazione in punto della gravità indiziaria. 6.1.1.Si denuncia l'omessa valutazione di indagini difensive, relative all'escussione di GI AG e FR ZZ, verbali depositati all'udienza 10 del 5 marzo 2021 (riportati per esteso a pagg. 6 e sgg. del ricorso), da cui emergerebbe che la Sole Verde Servizi s.r.l. non era una cd. cartiera;
sicché le operazioni contestate al capo 82 dovevano considerarsi esistenti, posto che la società aveva un'effettiva sede operativa, un nucleo di lavoratori, nonché aveva reso effettivamente dei servizi alle società indicate nel capo di incolpazione. Il Tribunale, per smentire l'attendibilità dei dichiaranti, si riporta a pagg. 165 e sgg. della richiesta di misura cautelare, dunque rendendo motivazione apodittica, fondata su un mero richiamo all'impostazione dell'accusa, in blocco, senza specificamente indicare i punti che, delle pagine indicate, sarebbero rilevanti per smentire la proposta deduzione difensiva e la credibilità e attendibilità dei dichiaranti. 6.1.2. Si contesta l'omessa valutazione delle dichiarazioni di SC ST, dipendente della s.r.I., trasfuse nel verbale prodotto prima dell'udienza del 12 marzo 2021, in cui questa aveva affermato che, a suo parere, la Sole Verde s.r.l. aveva assunto la veste di cd. cartiera soltanto dal 2020, quando aveva dato recesso dal contratto di affitto d'azienda, facendo intendere per le operazioni relative all'anno 2019, che queste fossero reali. Dunque, secondo il ricorrente, posto che l'ultima fattura cui si riferisce il capo 82, viene emessa il 10 dicembre 2019 in favore della Confaro s.r.I., nessuna delle operazioni contestate in via provvisoria sarebbe fittizia, in quanto le fatture andavano riferite a operazioni effettivamente svolte dalla s.r.l. 6.1.3. Il Tribunale incorrerebbe nel vizio di motivazione nella parte in cui rinvia, in blocco, a tutte le intercettazioni telefoniche di cui a pag. 219 e sgg., senza esaminarle in relazione alle analitiche deduzioni difensive di cui alla memoria del 5 marzo 2021, con particolare riferimento all'intercettazione di cui all'allegato n. 95 della comunicazione di notizia di reato del 16 marzo 2020 dalla quale, secondo la ricostruzione nella memoria difensiva, non emergerebbe l'inesistenza delle fatture emesse dalla Sole Verde Servizi s.r.l.. 6.1.4. Il Tribunale ha tratto dall'esistenza di documenti redatti in corso d'opera, quanto al rapporto negoziale in essere con la s.r.l. Sole Verde Servizi, l'inesistenza delle operazioni. Sennonché la difesa rileva che, nella memoria del 5 marzo 2021, aveva sottolineato che il ritardo nella redazione dei documenti contrattuali non era prova della inesistenza del rapporto negoziale. Si era rilevato, poi, che la redazione di tali documenti era stata fatta su sollecitazione di LI e non di US e che ciò emergeva dall'intercettazione allegato n. 125 alla c.n.r. del 16 marzo 2020. Inoltre, le società destinatarie dei servizi, prima dell' esistenza di Sole Verde s.r.I., si avvalevano di questi attraverso la ML International s.r.I., con gli stessi dipendenti, come dedotto con la memoria difensiva più volte citata, argomento non affrontato dal Tribunale. 11 6.2. Con riferimento al secondo motivo si eccepisce la nullità dell'ordinanza per mancanza di motivazione, nonché si deduce inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 416 cod. pen. e vizio di motivazione in punto gravità indiziaria, quanto all'appartenenza del US all'associazione contestata al capo 1, quale amministratore unico di Sole Verde Servizi s.r.l. e Confaro Servizi Edili s.r.l. che eseguiva disposizioni di MI ZZ, emettendo FOI intestate alla cd. cartiera Sole Verde Servizi s.r.l., nonché compensando i tributi fiscali, previdenziali e assicurativi della s.r.l. Confaro con fittizi crediti Ricerca & sviluppo. 6.2.1.Si era dedotto nella memoria citata,che US non aveva mai avuto contatti con cinque dei dodici associati (RI, TO TT, LU ZZ, IO TO, IO NI) e, comunque, il Tribunale non spiegherebbe il rilievo dei contatti indicati come intervenuti con i fratelli ZZ, Ragni, RS e Martinuzzo. 6.2.2. Si evidenzia il vizio di mancanza di motivazione, circa la partecipazione di US all'associazione, tenuto conto che questa è costruita secondo l'accusa, dalla commissione di un numero di reati fine superiore a 90, con l'impiego di decine di società, tutte indicate ai capi da 2 a 81 e da 86 a 98 che non attingono il ricorrente e con le quali US non ha avuto alcun rapporto, risultando questi interessato soltanto quale amministratore a due società (Sole Verde e Confaro s.r.I.). 6.2.3. Si sottolinea la mancanza di motivazione circa le deduzioni difensive di cui alla memoria del 5 marzo 2021 che conteneva argomenti non solo per escludere la gravità indiziaria del capo 82 ma anche per il reato associativo, contestato proprio per aver partecipato commettendo quel reato fine, rispetto al quale la difesa avrebbe dimostrato l'effettività delle operazioni di cui alle fatture emesse dalla s.r.l. , avendo commissionato alla Sole Verde s.r.l. da società effettivamente esistenti, servizi all'impresa, come confermato dai dichiaranti AG e FR ZZ. 6.2.4.Rispetto a tali rilievi, il Tribunale si limita ad un rinvio in blocco alle intercettazioni di cui alla richiesta, pag. 165 e sgg., senza motivare circa le specifiche deduzioni, svolte dall'indagato, nella citata memoria, su ciascuna delle captazioni telefoniche, ritenute prive di valore indiziante e alcune delle quali anche incomprensibili quanto al contenuto, riportando per ciascuna delle intercettazioni, di cui agli allegati alla comunicazione di notizia di reato, del 16 marzo 2020, i rilievi svolti con la memoria difensiva (cfr. pagg. 23 e sgg. del ricorso) che sarebbero rimasti privi di risposta. 6.2.5. Si deduce, poi, omessa motivazione in ordine all'intercettazione di cui all'ali. 17 alla comunicazione di notizia di reato del 8 ottobre 2020 e, comunque, travisamento della prova. 12 Il Tribunale attribuisce rilievo solo a due captazioni, che però riguardano De RL e MI ZZ e non hanno alcun rilievo per US. Inoltre, si trascurano alcuni punti della captazione ambientale, indicata all'ali. 17 della c.n.r. del 8 ottobre 2020, contestandone il contenuto riportato nell'ordinanza del Tribunale e confrontandolo con il testo della conversazione captata allegato al ricorso in ossequio al principio di autosufficienza. 6.2.6. In via subordinata, si osserva che si applica a US misura detentiva, prossima a quella massima, reputandolo inserito nell'associazione ad un livello appena inferiore ai promotori, in quanto considerato non meno decisivo. Tale valutazione non terrebbe conto, per il ricorrente, dell'esiguo numero di reati fine ascritti al ricorrente, nonché dell'importo complessivo dell'emissione di FOI e di indebite detrazioni Iva al predetto contestate, a fronte di uno stipendio mensile di circa 2000,00 euro percepito e non sempre corrisposto. 6.3. Con il terzo motivo si denuncia, in ordine al capo 0.1, nullità dell'ordinanza per mancanza di motivazione, inosservanza ed erronea applicazione di legge penale, in relazione agli artt. 216 e 223 Legge fall., vizio di motivazione in punto esigenze cautelari con riferimento al concorso dell'extraneus nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione. -Si ritiene il concorso dell'imputato per una sola operazione, qualificata come dissipazione, avvenuta nel maggio 2019, di affitto di azienda dalla fallita alla Sole Verde s.r.I., per un canone non pagato per complessivi euro 10mila. -Si è trattato, invece, di operazione diretta a salvaguardare il know how della fallita, nonché la clientela di questa e il suo avviamento, onde evitare il licenziamento dei lavoratori della M.L. International s.r.I., caricando sulla Sole Verde s.r.l. l'onere economico del pagamento degli stipendi ai lavoratori per quasi cinque mesi, senza alcun danno, nemmeno virtuale, per la massa, ma anzi evitando l'aggravio del dissesto, essendo intervenuto il fallimento il 4.11.2019. -Il mancato versamento dei canoni di affitto, da giugno 2019 al mese di ottobre 2019 è dovuto, per la difesa, a preesistente credito nei confronti della fallita, dunque, quale eccezione di inadempimento, vantando la Sole Verde Servizi s.r.l. un maggiore controcredito. Operazione che con motivazione apodittica, il Tribunale indica come non rilevante. -Vi sarebbe, poi, omessa motivazione sulle dichiarazioni rese da SC ST, la quale invece, avrebbe descritto l'operazione di affitto di azienda come diretta al salvataggio dei dipendenti, dunque, confermando la buona fede della Sole Verde nell'espletamento dell'operazione. -Si osserva, inoltre, che US ha assunto la carica in data 1 luglio 2019, mentre il contratto di affitto è concluso il 12 giugno 2019 quando il predetto non era ancora amministratore di diritto della s.r.l. affittuaria. 13 -Vi sarebbe omessa motivazione sulle dichiarazioni di NI RS, riportate per estratto a pag. 42 del ricorso, interrogatorio prodotto il 5 marzo 2021 al Tribunale in uno alla memoria difensiva, in cui questi confessa di aver consigliato lui stesso l'operazione alla fallita. -Sole Verde Servizi s.r.l. era realtà autonoma, rispetto alla fallita, non cd. cartiera, né condivideva con questa i lavoratori che, diversamente da quanto affermato dal Tribunale, non erano alle dipendenze di MI ZZ o, comunque, non sono stati indicati elementi indiziari in questo senso. -Si contesta il contenuto della conversazione ritenuta probante della consapevolezza del US della natura dissipativa dell'affitto di azienda, mentre si tratterebbe di conversazione telefonica con la quale si era fatto notare che era irrituale che i dipendenti di Confaro s.r.l. segnassero le proprie ore lavorate con i cd. rapportini della M.L. International che venivano ancora adoperati per incuria. -Anche in relazione al capo 0.1 il Tribunale opera un rinvio in blocco alle intercettazioni, mentre la difesa, con la memoria del 5 marzo 2021, si era diffusa nelle osservazione critiche, per ciascuna delle conversazioni captate prese in esame dalla richiesta di misura cautelare. In via subordinata, si osserva che, a fronte di un passivo della s.r.l. dichiarata fallita di oltre 4 milioni di euro, si ascrive il concorso del ricorrente per una operazione, asseritamente dissipativa, di soli 10mila euro. Di qui la sproporzione rispetto all'entità della condotta, della misura cautelare detentiva adottata. 6.4. Con il quarto motivo, in ordine al capo di incolpazione 83 (concorso nell'omessa presentazione Iva per l'anno 2019, s.r.l. Confaro Servizi Edili), si denuncia nullità dell'ordinanza per assenza di motivazione, inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 5 d. Igs. n. 74 del 2000, in punto di gravità indiziaria posto che le dichiarazioni Iva trimestrali erano state presentate, come emerge dal testo delle operazioni periodiche e confermato dalla teste ST e come documentato, secondo il ricorrente, con la memoria difensiva del 5 marzo 2021. Si contesta il contenuto accusatorio delle captazioni indicate sub allegati 17 e 7 alla comunicazione di notizia di reato del 8 luglio 2020 e comunque, si evidenzia che sarebbero di contenuto non comprensibile. Si esclude, comunque, l'elemento soggettivo del reato, quanto alla rilevata omessa presentazione della dichiarazione Iva annuale, a fronte dell'avvenuto deposito di quelle trimestrali, sottolineando l'omessa motivazione su tale argomento difensivo. 6.5. Con il quinto motivo in ordine ai reati di omessa dichiarazione Iva e di concorso nella falsificazione del bilancio Confaro s.r.l. nell'anno 2019, si denuncia inosservanza delle norme processuali e vizio di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e), in relazione all'art. 125, comma 2, cod. proc. pen., in punto di gravità indiziaria, di cui al capo 83, di imputazione relativamente al 14 delitto di omessa dichiarazione IVA e falsità in bilancio 2020, per l'anno 2019, in riferimento alla società Confaro. Si rileva che, a causa del lockdown, dovuto all'epidemia da Covid-19, US aveva delegato la gestione finanziaria della società; quanto, invece, alla gestione amministrativa della società, la difesa rileva come egli sia stato esautorato dalle relative competenze dal coimputato RS, che agiva contro la volontà del ricorrente, tanto che successivamente era stata affidata la consulenza della società ad altro professionista, come confermato da quattro captazioni del tutto trascurate dal Tribunale. Si contesta, inoltre, il rinvio operato dal Tribunale in blocco, alle intercettazioni indicate nella richiesta di misura cautelare, senza esaminare i rilievi contenuti nella memoria del 5 marzo 2021, per ciascuna della captazioni addotte dall'accusa. 6.6. Con il sesto motivo si denuncia vizio di motivazione in relazione all'indicazione della misura detentiva degli arresti domiciliari, in riferimento alla mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione addotta in merito alle esigenze cautelari tali da giustificare la grave misura detentiva degli arresti domiciliari. Le società del ricorrente sono state oggetto di sequestro preventivo e, inoltre, sono stati attinti da misura i vertici del sodalizio (fratelli ZZ). Inoltre, si tratta di incensurato, privo di carichi pendenti, oltre che soggetto che non ha architettato le condotte che gli sono attribuite ai capi da 82 a 85. Infine, si rileva che non vi sarebbe alcuna motivazione circa la inadeguatezza di misure i nterd ittive. 7. Il Procuratore generale presso questa Corte, ha fatto pervenire requisitoria scritta, con la quale ha chiesto il rigetto dei ricorsi. 7.1. Risulta depositata, nell'interesse di MI e ST ZZ, dal difensore Avv. R. ZZ, memoria difensiva con allegati (verbali di interrogatori dei coindagati) ove si sottolinea l'assenza di esigenze cautelari, alla stregua dell'esito di questi, intervenuti successivamente. 7.1.1. Il medesimo difensore, ha depositato con p.e.c. del 26 novembre 2021, i verbali di incidente probatorio del 12 novembre 2021 dei coindagati US e RI e verbale di interrogatorio di MI ZZ del 11 novembre 2021, nonché da ultimo, in data 2 dicembre 2021, trascrizioni degli incidenti probatori svolti il 23 novembre 2021. 7.2. Risulta depositata, nell'interesse di IA US, memoria difensiva, dell'Avv. G. Civello, con allegati (verbale di interrogatorio dell'indagato, del 19 ottobre 2021, verbali di incidente probatorio del 12 e 18 novembre 2021 con le dichiarazioni di US) dai quali emergerebbe la collaborazione fornita dal ricorrente, con conseguente venire meno di ogni 15 esigenza cautelare, anche in considerazione della recisione dei contatti con gli altri indagati. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi proposti nell'interesse di De RL e US sono fondati, limitatamente alle censure relative alla sussistenza delle esigenze cautelari, mentre quelli proposti da MI e ST ZZ e da LV RI sono infondati. 1. LV RI denuncia censure inammissibili o, comunque, infondate. 1.1. Il ricorso proposto tramite l'Avv. B. S. Palamà, è infondato. 1.1.1. Il primo motivo è infondato. In tema di appello cautelare, questa Corte ha affermato il condivisibile principio, cui il Collegio intende dare continuità, secondo il quale il rimedio utilizzato, di cui all'art. 310 cod. proc. pen., ha la fisionomia strutturale e strumentale degli ordinari mezzi di impugnazione. Dunque, allo stesso si applicano le norme generali in materia, tra cui le disposizioni di cui agli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. Ciò comporta, secondo il richiamato, condivisibile indirizzo, che l'impugnazione deve non solo indicare i capi e i punti della decisione impugnata cui si riferisce, ma anche enunciare i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta (Sez. 5, n. 9432 del 12/01/2017, Cimino, Rv. 269098). Proprio per tale riconosciuta natura, di mezzo di impugnazione, va, però, rimarcato che l'onere di specificità dell'appello proposto ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., come per qualsiasi gravame, deve essere proporzionato alla puntualità del provvedimento cui si riferisce e, dunque, sarà tanto più penetrante quanto più articolata e puntuale è la motivazione del provvedimento censurato, rispetto alla quale il mezzo di impugnazione deve, specificamente, rapportarsi (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). Infatti, in materia di misure cautelari personali per poter ritenere ammissibile l'appello, l'obbligo della specificità riguarda non solo le singole censure, ma anche gli elementi che le sostengono, al fine di rendere possibile il sindacato del giudice attraverso l'individuazione dei capi e dei punti della decisione impugnata e delle questioni dedotte (Sez. 6, n. 47546 del 01/10/2013, Delle Fazio, Rv. 258664 Sez. 6, n. 39926 del 16/10/2008, Alpignano, Rv. 242248). Questo Collegio non ignora l'indirizzo secondo il quale l'appello del pubblico ministero avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di misura cautelare è 16 inammissibile per genericità dei motivi se, per l'illustrazione delle censure, si limita a richiamare la richiesta rigettata e non indica i punti di fatto e le questioni di diritto rimesse alla cognizione del giudice dell'impugnazione (Sez. 6, n. 46025 del 24/09/2013, Ciciliano, Rv. 257448; Sez. 6, n. 39926 del 16/10/2008, Rv. cit.). Va, però, precisato, che l'appello del pubblico ministero, avverso l'ordinanza di rigetto di misura cautelare, motivato anche con il mero richiamo al contenuto della originaria richiesta cautelare, che in astratto non soddisferebbe i requisiti di specificità, può superare il vaglio di ammissibilità nei casi specifici in cui, per l'apoditticità della decisione del Giudice e per la sua inconsistenza, sia mancata qualsiasi valutazione della richiesta di misura cautelare (Sez. 6, n. 45948 del 29/10/2015, Shoshi, Rv. 265276; Sez. 6, n. 277 del 7/11/2013, dep. nel 2014, Clema, Rv. 257772). Riportati gli esposti principi al caso al vaglio, si osserva che a fronte dell'originaria articolata richiesta di misura cautelare, il Giudice ha emesso uno scarno provvedimento di rigetto, con il quale pur reputando robusto il quadro indiziario devoluto con la richiesta medesima, a carico di tutti gli indagati, in relazione, in particolare al reato associativo di cui al capo 1, ha in sostanza escluso in radice l'applicabilità di misure cautelari personali, sulla base di un'unica ratio decidendi, rappresentata dalla ritenuta concedibilità, all'esito del giudizio di merito, del beneficio della sospensione condizionale della pena, nonché della sufficiente efficacia deterrente rinvenibile nel provvedimento di sequestro probatorio adottato. Tanto, con motivazione, invero, laconica e contraddittoria, che nulla precisa in ordine ai presupposti per la concedibilità del beneficio, pur dando atto della reiterazione per anni delle condotte (dal 2012 al 2021) della ritenuta gravità indiziaria per reati puniti con consistente pena edittale (si pensi al delitto di bancarotta fraudolenta aggravata, di cui al capo 0.1 della contestazione provvisoria) e, dunque, senza chiarire la sussistenza dei presupposti del beneficio della sospensione condizionale della pena, in relazione non solo alla pena irrogabile ma anche in ordine alla prognosi favorevole circa il futuro comportamento degli indagati, raggiunti da gravi indizi per numerosi capi di incolpazione provvisoria. Sul punto, infatti, viene valorizzata l'incensuratezza degli stessi e la collocazione temporale del fallimento dichiarato nel 2019, nonché la sussistenza in atto della procedura fallimentare e della misura cautelare reale del sequestro preventivo adottata. Dunque, sufficientemente articolato è l'appello del Pubblico ministero nella parte in cui, pur richiamando per relationem alcuni punti specifici della richiesta, quanto a singole vicende di fatto e agli elementi indiziari a carico, avversa, puntualmente, con argomenti specifici, in fatto e in diritto, l'unica ratio decidendi del provvedimento reiettivo, in punto di esigenze cautelari. 17 Il principio di diritto richiamato dalla Difesa, peraltro, secondo il quale la mancata indicazione da parte dell'impugnante dei motivi a sostegno integrerebbe l'inammissibilità del gravame, non potendo il Tribunale del riesame integrare la motivazione, in caso di inesistenza della stessa per carenza grafica, si riferisce al diverso caso dell'assenza grafica della motivazione dell'ordinanza genetica. Da ultimo, è appena il caso di osservare che con memoria integrativa depositata al Tribunale del riesame in data 10 marzo 2021, le questioni devolute, risultano ulteriormente argomentate e specificate dal Pubblico ministero impugnante, sia pure nei limiti dei motivi di appello tempestivamente devoluti ex art. 310 cod. proc. pen. Si tratta di atto, rispetto al quale non risulta specificamente censurata la carenza di effettivo contraddittorio (Sez. 2, n. 36125 del 26/06/2019, Polichetti, Rv. 277078: l'utilizzabilità degli elementi probatori introdotti da una delle parti mediante una memoria depositata oltre il termine indicato nell'art. 127, comma 2, cod. proc. pen. non è inibita ove sia stato, comunque, garantito il diritto al contraddittorio della controparte, sulla quale, una volta decorso il suddetto termine, non grava più alcun obbligo di verifica del contenuto del fascicolo processuale). 1.1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. L'originaria richiesta di applicazione di misura cautelare, per RI (cfr. pagg. 366 e sgg. del provvedimento) ravvisava la sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. a) e c) cod. proc. pen., specificamente indicando, quanto al pericolo di inquinamento probatorio, l'utilizzo da parte di RI di sistemi di elusione dell'attività investigativa, anche attraverso l'istruzione di terzi rispetto alle dichiarazioni da rendere agli organi della procedura fallimentare ormai in atto e dirette ad eludere le investigazioni da parte della Guardia di FI. L'ordinanza reiettiva del Giudice, nulla specifica in relazione alle singole esigenze cautelari ravvisabili, per ciascun indagato, se non facendo rinvio, generico, quanto al pericolo di inquinamento probatorio, all'esistenza, all'attualità, della procedura fallimentare reputata sufficiente deterrente. L'atto di appello fa riferimento alla originaria richiesta, tanto che la trasmette in allegato (cfr. annotazione in calce) e, dunque, anche rispetto al profilo del pericolo di inquinamento probatorio posto a base della domanda cautelare originaria. L'impugnazione, poi, evidenzia come a differenza dell'amministratore della M. L. International, tutti gli indagati, dunque anche RI, dispongano di risorse economiche anche all'estero non ancora identificate, quindi facendo espresso riferimento all'esigenze di assicurare lo svolgimento di ulteriori attività di indagine in atto. 18 Secondo il costante insegnamento di questa Corte, infatti, la valutazione del pericolo di inquinamento probatorio deve essere effettuata con riferimento sia alle fonti di prova già acquisite che a quelle da acquisire, a nulla rilevando lo stato avanzato delle indagini o la loro conclusione, in quanto l'esigenza di salvaguardare la genuinità della prova non si esaurisce all'atto della chiusura delle indagini preliminari (ex multis Sez. 5, n. 6793 del 7 gennaio 2015, M., Rv. 262687; Sez. 6, n. 29477 del 23 marzo 2017, Di Giorgi, Rv. 270561). In ogni caso, sul punto, il Collegio si riporta a quanto affermato da questa Corte nella sua più autorevole composizione, secondo la quale quando è appellante, nella materia de libertate, il pubblico ministero, i poteri di cognizione e di decisione del giudice dell'appello, pur nel rispetto del perimetro disegnato dall'originaria domanda cautelare, si estendono, senza subire alcuna preclusione, all'intero thema decidendum, che è costituito dalla verifica dell'esistenza di tutti i presupposti richiesti per l'adozione di un'ordinanza applicativa della misura cautelare, poiché il tribunale della libertà funge, in tal caso, non solo come organo di revisione critica del provvedimento reiettivo alla stregua dei motivi di gravame del P.M., ma anche come giudice al quale è affidato il potere-dovere di riesaminare ex novo la vicenda cautelare nella sua interezza, onde verificare la puntuale sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui agli artt. 273, 274, 275, 278, 280 e 287 c.p.p. e, all'esito di siffatto scrutinio, di adottare infine, eventualmente, il provvedimento genetico della misura che, secondo lo schema di motivazione previsto dall'art. 292, risponda ai criteri di concretezza e attualità degli indizi e delle esigenze cautelari, nonché a quelli di adeguatezza e proporzionalità della misura" (Sez. U, n. 18339 del 31/03/2004, Donelli, non mass. sul punto). 1.1.3. Il terzo motivo è infondato. Il ragionamento svolto dal Tribunale nel reputare sussistenti le esigenze cautelari, sotto il profilo dell'attualità e concretezza, sia per quanto concerne il pericolo di inquinamento probatorio che di recidiva, attiene non soltanto alla specifica professione svolta dal RI, ma alla valutazione complessiva dell'attività continuativa assicurata in concreto, anche nella veste di ideatore del sodalizio, nonché attraverso la gestione, di fatto, di diverse delle società coinvolte nel meccanismo illecito, al di là della titolarità dell'amministrazione formale, cooperando con MI ZZ, nonché adoperandosi per reperire prestanome da introdurre nelle compagini societarie, operando in modo non sporadico né occasionale, ma anzi quale stabile intermediario tra gli intestatari formali e gli altri componenti del sodalizio, approfittando, più che della propria qualità professionale formale, delle sue conoscenze tecniche. A tali consistenti elementi, il Tribunale fa riferimento quant aggiunge che RI, tenuto conto anche delle cognizioni tecniche di cui è munito per la sua -- 19 qualifica professionale, è stato in grado di istruire i sodali, nonché di assicurare un contributo determinante per la commissione di numerosi reati fine. Sul punto, dunque, la censura proposta in ordine al difetto di attualità del pericolo di reiterazione, per l'intervenuta cessazione delle cariche formali all'interno delle diverse società è priva di fondamento, in quanto del tutto inconferente. Quanto all'attualità del pericolo va rimarcato, infatti, che questa è configurabile ogni qual volta sia possibile una prognosi in ordine alla ricaduta nel delitto che indichi la probabilità di devianze prossime all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non specificatamente individuate, né tantomeno imminenti, ovvero immediate. Il relativo giudizio, quindi, non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica, fondata su elementi concreti, desunti sia dall'analisi della personalità dell'indagato (valutabile anche attraverso le modalità del fatto per cui si procede) sia dall'esame delle concrete condizioni di vita di quest'ultimo. Sicché, la sussistenza di un pericolo attuale di reiterazione del reato va esclusa solo qualora la condotta criminosa posta in essere si riveli del tutto sporadica ed occasionale, dovendo, invece, essere affermata quando — all'esito di una valutazione prognostica fondata sulle modalità del fatto, sulla personalità del soggetto e sul contesto socio-ambientale in cui egli verrà a trovarsi, ove non sottoposto a misura — appaia probabile, anche se non imminente, la commissione di ulteriori reati. Il requisito dell'attualità del pericolo può sussistere, quindi, anche quando l'indagato non disponga di immediate opportunità di ricaduta (Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, dep. 2019, Rv. 274403; Sez. 3, n. 34154 del 24/04/2018, Rv. 273674; Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Rv. 271216; Sez. 2, n. 47619 del 19/10/2016, Rv. 268508; Sez. 2, n. 44946 del 13/09/2016, Rv. 267965; Sez. 2, n. 47891 del 7/09/2016, Rv. 268366). Con riferimento all'esigenza cautelare del pericolo di inquinamento probatorio, l'osservazione difensiva secondo la quale con la dichiarazione di fallimento e l'acquisizione della documentazione, da parte degli organi fallimentari, questo deve ritenersi insussistente all'attualità, è infondata. Invero, il pericolo di inquinamento probatorio non viene soltanto collegato, nel provvedimento censurato, all'attività di istruzione svolta da RI nei confronti dei prestanome, rispetto alle dichiarazioni da rendere agli organi della procedura fallimentare. L'attività di inquinamento viene indicata, infatti, come diretta anche ad evitare, in tutti i modi, l'intervento, nelle indagini, della Guardia di FI (cfr. pag. 37 del provvedimento impugnato), quindi ad inibire le indagini dell'Autorità giudiziaria, circostanza con la quale il ricorso non si confronta specificamente. 1.2. Il ricorso dell'Avv. R. Fogliata è del pari infondato. 20 1.2.1. Il primo motivo è infondato. Va condiviso l'indirizzo espresso da questa Corte (Sez. 6, n. 57529 del 29/11/2017, Desiderato, Rv. 272205) secondo il quale, in tema di impugnazioni de libertate, l'ordinanza ex art. 310 cod. proc. pen. che accolga l'appello del pubblico ministero avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di applicazione di misure cautelari personali, nel fornire, in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 292, comma 2, cod. proc. pen., adeguata motivazione in relazione a tutti i presupposti della misura (gravi indizi di colpevolezza, esigenze cautelari e criteri di scelta della misura stessa) può legittimamente fare richiamo, anche integrale, ad altro atto del procedimento o a parti di esso. Tanto, a condizione che, da un lato, il giudice dell'impugnazione cautelare dia conto del proprio esame degli elementi richiamati e delle ragioni della loro rilevanza e, dall'altro, mostri di aver valutato le specifiche questioni che le parti abbiano ritualmente sottoposto al suo vaglio, come avvenuto nel caso di specie, in relazione alla richiesta di misura cautelare. 1.2.2. Il secondo motivo è infondato. Il denunciato vizio di inosservanza delle norme di riferimento (art. 292, comma 2, lett. c) e c-bis), 274, lett. a) e c); 275, comma 3 e 3-bis, cod. proc. pen.) e di motivazione, in punto di esigenze cautelari e criteri di scelta della misura non sussiste. Sul punto, si osserva che la richiesta di misura cautelare era fondata su espresse circostanze di fatto dalle quali il Pubblico ministero aveva fondato la dedotta sussistenza sia del pericolo di reiterazione che quello di inquinamento probatorio e che queste esigenze, ribadite con l'atto di gravame, sono state ravvisate, con motivazione non apparente, coerente e logica, anche dal Tribunale del riesame, investito dell'appello della parte pubblica. E queste, invero, sono state reputate sussistenti senza alcun rilievo attribuito al comportamento processuale dell'indagato o alle scelte da questo intraprese, evidente legittima espressione del diritto di difesa (cfr. pag. 36 e sgg.). Sul punto relativo alla carente indicazione di elementi di fatto dai quali trarre il pericolo di inquinamento probatorio e di recidiva, nonché circa la sua attualità e concretezza, si opera rinvio a quanto esposto nei precedenti § 1.1.2. e 1.1.3. 2. Il ricorso relativo alla posizione di MI e ST ZZ è infondato. 2.1. Il primo motivo è infondato. Il Collegio aderisce all'indirizzo di legittimità secondo il quale (Sez. 2, n. 43895 del 03/07/2019, Middioni, Rv. 277738; Sez. 6, n. 57871 del 18/09/2018, Robledo, Rv. 274944; Sez. 2, n. 40254 del 12/06/2014, Avallone, Rv. 260443) l'inammissibilità dell'impugnazione per inosservanza delle formalità prescritte dall'art. 582 cod. proc. pen. sussiste solo se vi sia concreta incertezza sulla 21 legittima provenienza dell'atto dal soggetto titolare del relativo diritto. Ciò, quindi, non anche quando l'identità della persona che materialmente la presenta risulti desumibile dal complessivo esame del documento, con la conseguenza che la stessa può essere dichiarata soltanto se la violazione, che è addebitabile al pubblico ufficiale ricevente, assume caratteristiche tali da far escludere anche la possibilità della presunzione della legittima provenienza dell'atto. Né, in proposito, alcun onere di controllo può essere ascritto a colui che lo presenta sull'operato della persona addetta a ricevere l'atto. Nelle fattispecie prese in esame dai precedenti citati, sulla base del principio affermato, è stata esclusa l'inammissibilità dell'appello del Pubblico ministero, in relazione al quale l'ufficio ricevente non aveva provveduto né a identificare il presentatore dell'atto, né ad attestare l'esistenza di una delega in favore di quest'ultimo. Così come si è esclusa la detta inammissibilità dell'appello della parte pubblica, in un caso in cui l'atto di impugnazione recava l'intestazione della Procura della Repubblica e la sottoscrizione dei magistrati di tale ufficio, con conseguente certa provenienza dell'atto, rispetto alla quale, dunque, appariva del tutto irrilevante la mancata annotazione del nominativo della persona fisica che materialmente aveva provveduto al deposito in cancelleria. Si tratta di fattispecie del tutto simili a quella al vaglio, considerata l'intestazione dell'atto di appello depositato il 29 gennaio 2021 e la sottoscrizione apposta dal magistrato dell'Ufficio della locale Procura della Repubblica. 2.2. Il secondo motivo è infondato. Sul punto si riportano integralmente le argomentazioni svolte con riferimento alla posizione di RI, al § 1.1.1. trattandosi di identica questione di diritto. Quanto alla tardività della memoria integrativa prodotta all'udienza del 10 marzo 2021, si osserva che l'eccezione formulata è generica. Invero (Sez. 2, n. 36125 del 26/06/2019, Polichetti, Rv. cit.) l'utilizzabilità degli elementi probatori introdotti da una delle parti mediante una memoria depositata oltre il termine indicato nell'art. 127, comma 2, cod. proc. pen. non è inibita ove sia stato, comunque, garantito il diritto al contraddittorio della controparte, sulla quale, una volta decorso il suddetto termine, non grava più alcun obbligo di verifica del contenuto del fascicolo processuale. Nel caso al vaglio, si tratta di memoria depositata il 10 marzo 2021, per l'udienza del 12 marzo 2021, rispetto alla quale non si ravvisano puntuali, specifiche censure quanto alla inosservanza del diritto al contraddittorio, se non la generica indicazione della tardività del deposito dell'atto. 2.3. Il terzo motivo è privo di fondamento. Si osserva che, secondo un indirizzo espresso da questa Corte di legittimità con il quale il ricorso non si confronta, risultando, per tale parte, aspecifico, in 22 tema di motivazione dei provvedimenti cautelari, la prescrizione della necessaria autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il fondamento, introdotta nell'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non opera quando la richiesta cautelare del pubblico ministero sia stata rigettata dal giudice per le indagini preliminari, venendo poi accolta dal tribunale in accoglimento dell'appello avverso detto rigetto, rilevando, in forza di un'interpretazione letterale e sistematica della disposizione normativa citata, solo rispetto al provvedimento del giudice per le indagini preliminari (Sez. 6, n. 29807 del 04/05/2017, Nocerino, Rv. 270737 Sez. 2, n. 9203 del 16/12/2016, dep. 2017, Arcomano, Rv. 269338). Immune da censure, poi, è il riferimento operato a elementi probatori contenuti nella richiesta di misura cautelare, richiamandosi le argomentazioni già svolte, in proposito, al § 1.2.1. quanto alla posizione di RI. Più specificamente, deve, poi, rilevarsi che gli elementi richiamati (cfr. pagg. 25 e sgg. del provvedimento impugnato) sono stati valutati dal Tribunale e sono illustrate le ragioni della loro rilevanza. Va, inoltre, notato che il Tribunale, quanto alle specifiche deduzioni illustrate dalle difese, sottolinea che queste non sono state sollevate, con riferimento al profilo della gravità indiziaria. Sicché, il giudice dell'impugnazione cautelare ha dato correttamente conto del proprio esame degli elementi richiamati per relationem e delle ragioni della loro rilevanza e ha mostrato di aver valutato detti elementi, anche alla luce delle specifiche questioni che le parti abbiano ritualmente sottoposto al suo vaglio. 2.4. Il quarto motivo è inammissibile. Sotto il profilo delle esigenze cautelari il provvedimento censurato è motivato in modo completo, coerente e immune da vizi di ogni tipo. L'esistenza delle esigenze cautelari è fondata, per MI ZZ, sulla specifica indicazione di elementi concreti, sui quali fonda il pericolo di reiterazione, quali la durata per anni della condotta illecita, la costante dedizione all'evasione fiscale attraverso il sistema fraudolento della falsa fatturazione, l'esistenza di precedenti condanne per fatti specifici, oltre alla capacità organizzativa e di gestione di un'ampia rete, fondata sull'apporto di collaboratori e prestanome, espressione, per il Tribunale, di una personalità negativa incline alla reiterazione di condotte illecite. A ciò, il provvedimento censurato ha aggiunto quanto all'esigenza di cui all'art. 274, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., il tentativo di ingerirsi nella difesa di altri soggetti coinvolti nell'attività di indagine, con l'evidente finalità di concordare la versione difensiva, con altri. Anche con riferimento a ST ZZ, il Tribunale segnala elementi concreti e specifici in quanto indicato come braccio destro del fratello e, in tale veste, inserito a pieno titolo nelle attività di gestione ed organizzative del sodalizio, con attività illecita assicurata per un ampio contesto temporale, attuata anche confl 23 condotte dirette ad ostacolare l'accertamento da parte degli organi fallimentari, come la cancellazione della memoria del computer che il curatore aveva chiesto di esaminare. Dunque, le esigenze cautelari ex art. 274 cod. proc. pen. debbono reputarsi, invero, addirittura conclamate, alla luce dei profili fattuali di cui si è appena dato conto, non senza aggiungere come i medesimi valgano senz'altro ad integrare il richiesto requisito della "concretezza", da interpretarsi correttamente alla luce di quanto emerge dai passaggi argomentativi della motivazione della sentenza n. 20769 del 28 aprile 2016 delle Sezioni Unite di questa Corte, laddove si è evidenziato come gli "indici rivelatori" da prendere in esame, ai fini della verifica della reale sussistenza del requisito in questione - come pure di quello, formalmente distinto, della "attualità" - sono da individuarsi nelle "specifiche modalità e circostanze del fatto e personalità dell'indagato o imputato", così ancorandosi ad un giudizio prognostico che il Tribunale del riesame, lungi dall'aver eluso, ha puntualmente eseguito, nei termini già esposti. Rispetto al dedotto mancato esame degli argomenti valorizzati dalla difesa, all'udienza del 12 marzo 2021, si osserva che è noto il principio di questa Corte regolatrice secondo il quale (Sez. 5, n. 4031 del 23/11/2015, Graziano, Rv. 267561) l'omessa valutazione di memorie difensive può influire sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione che definisce la fase o il grado nel cui ambito siano state espresse le ragioni difensive. A tale precedente, che si riferisce a procedimento di merito non anche a memorie prodotte in sede cautelare, va affiancato il principio affermato (Sez. 6, n. 31362 del 08/07/2015, Carbonari, Rv. 264938) secondo cui, in tema di impugnazione di misure cautelari (nel caso preso in esame di natura personale) il giudice del riesame, sia pure con motivazione sintetica, deve dare ad ogni deduzione difensiva puntuale risposta, incorrendo in caso contrario, nel vizio, rilevabile in sede di legittimità, di violazione di legge per carenza di motivazione. Orbene, nella specie si osserva che senz'altro la memoria difensiva indicata è stata presa in esame, tanto che nell'incipit del provvedimento impugnato si dà atto di aver sentito il difensore nell'udienza del 12 marzo 2021, momento processuale ove la memoria, di pari data, risulta prodotta. Del resto, le argomentazioni indicate nella citata memoria, sono state prese in considerazione dal giudice del riesame, se si esamina il provvedimento nel suo complesso, ove, quanto all'intervenuto sequestro dei beni e all'esecuzione del sequestro probatorio, se ne illustra, specificamente (cfr. pag. 9) la diversa natura e finalità rispetto all'adozione delle misure cautelari personali. Il relazione, poi, al pericolo di inquinamento probatorio, si sottolinea la condotta di entrambi gli indagati, in modo lineare e logico e conforme ai principi di questa Corte di legittimità sul punto. Ed invero, è noto che secondo il costante 24 insegnamento di questa Corte, la valutazione del pericolo di inquinamento probatorio deve essere effettuata con riferimento sia alle prove da acquisire, sia alle fonti di prova già acquisite, a nulla rilevando lo stato avanzato delle indagini o la loro conclusione, in quanto l'esigenza di salvaguardare la genuinità della prova non si esaurisce all'atto della chiusura delle indagini preliminari (ex multis Sez. 5, n. 6793 del 7 gennaio 2015, M., Rv. cit. Sez. 6, n. 29477 del 23 marzo 2017, Di Giorgi, cit.). Lo svolgimento di ulteriori attività istruttorie, documentate, quali gli interrogatori degli indagati e dei coindagati, gli incidenti probatori svolti nel mese di novembre 2021, dopo l'adozione del titolo cautelare, sono atti che, non potendo essere valutati in questa sede, in considerazione dei limiti del giudizio di legittimità, potranno essere sottoposti al giudice di merito per le determinazioni ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen. Infine, si osserva che la diversa lettura prospettata dalla Difesa, come per l'episodio relativo alla ST e all'organizzazione della difesa della predetta, è inibita in questa sede, trattandosi di giudizio di legittimità. 2.5. Il quinto motivo è inammissibile perché generico e, comunque, manifestamente infondato. Invero, il Tribunale, nel reputare non ostativo all'applicazione delle misure cautelari, a carico degli indagati, il disposto di cui all'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., ha valutato con motivazione approfondita, il titolo di reato ascritto agli indagati al capo 0.1., trattandosi di bancarotta fraudolenta aggravata, per il quale la pena edittale è già pari ad anni tre di reclusione nel minimo. A ciò si è aggiunto, quanto al giudizio prognostico circa l'entità della pena irroganda, la reiterazione dei fatti ascritti agli indagati, oltre al numero dei reati satellite. Sulla scorta di tali considerazioni si è giunti anche ad una previsione di non concedibilità della sospensione condizionale della pena, per l'impossibilità di accedere ad una prognosi favorevole sul futuro comportamento degli indagati, ratio decidendi con la quale il motivo di ricorso non si confronta, specificamente, risultando in tale parte, generico (cfr. nel senso che è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle rationes decidendi poste a fondamento della decisione, ove siano, come nella specie, entrambe autonome ed autosufficienti : Sez. 5, n. 12952, del 29/11/2019, Grinn Karim, Sidal, n.nnass.; Sez. 3, ord. n. 30021 del 14/07/2011, F., Rv. 250972). L'inadeguatezza della misura custodiale degli arresti domiciliari, poi, risulta motivata con riferimento al pericolo di inquinamento probatorio, a causa degli acclarati legami con gli associati, alla personalità degli indagati reputata con motivazione logica, orientata, alla stregua delle emergenze al momento 25 dell'emissione del titolo custodiale, ad ostacolare l'attività di ricostruzione delle vicende, rispetto alla quale, con ragionamento esauriente, si reputa non consona la meno grave misura indicata dalla Difesa. Peraltro, la motivazione fa espresso riferimento, anche sotto il profilo del pericolo di reiterazione, a personalità dedite in modo stabile alle condotte illecite, insofferenti verso l'osservanza di prescrizioni poste a loro carico e, dunque, non capaci di autodeterminarsi in relazione anche alla meno grave misura rimessa alla condotta del soggetto. In ogni caso, si osserva che, alla stregua di tale motivazione, è correttamente valorizzato il giudizio prognostico, ovviamente nei limiti dell'elevata probabilità di condanna, stante la rilevata sussistenza della gravità indiziaria per i capi di incolpazione provvisoria ascritti agli indagati, senza accedere, dunque, alla violazione della presunzione di innocenza. 2.6.E' appena il caso di ribadire che non possono costituire oggetto di specifico esame, ai diversi fini illustrati dalla Difesa, in questa sede di legittimità, i documenti allegati, fatti pervenire con le memorie difensive trasmesse a questa Corte a mezzo p.e.c., concernenti le sopravvenute attività istruttorie svolte, da rimettere al giudice del merito cautelare, legittimato ad apprezzarne l'eventuale rilievo, a mente dell'art. 299 cod. proc. pen. 3. In relazione alla posizione di FA De RL è fondato il secondo motivo di ricorso. 3.1. Il primo motivo è infondato. E' incontrastato approdo di questa Corte di legittimità quello secondo il quale, in tema di appello cautelare proposto dal pubblico ministero, la riforma sfavorevole all'indagato della decisione emessa dal Giudice per le indagini preliminari, relativamente all'insussistenza dei gravi indizi di reato, non impone, diversamente da quanto richiesto nel giudizio di merito, la dimostrazione, oltre ogni ragionevole dubbio, dell'insostenibilità della soluzione adottata dal primo giudice, essendo tuttavia, comunque necessaria, ai fini dell'applicazione della misura cautelare più grave per effetto del ribaltamento, la gravità indiziaria, cioè un livello di verosimiglianza della responsabilità penale dell'indagato, inferiore alla soglia del ragionevole dubbio, pur sempre connessa ad una prognosi di elevata probabilità di condanna (Sez. 2, n. 12851 del 07/12/2017, dep. 2018, Miele Rv. 272687; Sez. 2, n. 43146 del 28/06/2016, Battaglia, Rv. 268370). Sicché, ove il Tribunale in funzione di riesame accolga la domanda cautelare, riformando in sede di appello, ex art. 310 cod. proc. pen., la decisione di rigetto di applicazione della misura, deve escludersi la sussistenza di un onere di motivazione cd. rafforzata, in quanto tale onere è configurabile solo in sede di giudizio di merito, dove il canone valutativo è costituito non dalla gravità indiziaria, ma dalla certezza processuale della responsabilità 26 dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio, pur incombendo sul decidente la verifica, sia pur implicita, degli argomenti a sostegno della decisione liberatoria impugnata, se interferenti con i presupposti della divergente valutazione adottata in appello, configurandosi altrimenti un vizio di motivazione che deve essere specificamente dedotto, attraverso l'indicazione del profilo neppure implicitamente valutato (Sez. 6, n. 11550 del 15/02/2017, Emanuello, Rv. 269138; Sez. 5, n. 28580 del 22/09/2020, M., Rv. 279593, in sede di appello del pubblico ministero avverso il rigetto della richiesta di misura cautelare, la riforma sfavorevole all'indagato del provvedimento del Giudice per le indagini preliminari non impone una motivazione rafforzata in quanto è sufficiente che il giudice d'appello cautelare compia una valutazione totale, autonoma e completa degli elementi addotti dalle parti nel contraddittorio pieno, confrontandosi con gli argomenti che fondano la decisione impugnata, in quanto, diversamente da quanto richiesto nel giudizio di merito, non è necessaria la dimostrazione, oltre ogni ragionevole dubbio, della insostenibilità della soluzione adottata dal primo giudice). Sotto il profilo della gravità indiziaria, si osserva che il Collegio aderisce all'indirizzo secondo il quale, in tema di appello del pubblico ministero avverso l'ordinanza di rigetto di misura cautelare, la cognizione del Tribunale non è limitata ai singoli punti oggetto di specifica censura, in applicazione del principio devolutivo, bensì è estesa all'integrale verifica delle condizioni e dei presupposti per l'adozione della misura genetica delineati dall'art. 292 cod. proc. pen., spettando al giudice dell'impugnazione tutti i poteri rientranti nella competenza funzionale del primo giudice (Sez. U, n. 18339 del 31/03/2004, Donelli, non mass. sul punto, cit.; Sez. 6, n. 41997 del 24/09/2019, Romano, Rv. 277205; Sez. 3, n. 37086 del 19/05/2015, Grasso, Rv. 265008). Orbene, sul punto la motivazione del Tribunale è sufficiente e coerente, anche in considerazione della circostanza che è ammissibile, in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 292, comma 2, cod. proc. pen., adeguata motivazione in relazione a tutti i presupposti della misura, attraverso il richiamo, anche integrale, ad altro atto del procedimento. Nel caso in esame, il giudice dell'impugnazione cautelare ha dato conto, pur operando rinvio per relationem ad altri atti o documenti (richiesta di misura cautelare, fonti di prova indicati nella stessa) del proprio esame critico degli elementi richiamati e delle ragioni della loro rilevanza e ha, comunque, mostrato di aver valutato le specifiche questioni devolute. Anzi, il provvedimento rende conto dell'assenza, quanto alla gravità indiziaria, di specifiche contestazioni difensive (cfr. pag. 23). Assenza di specificità che si ravvisa anche in questa sede, ove in relazione ai singoli capi di incolpazione, non viene mosso alcun, puntuale, specifico rilievo. 3.2. Il secondo motivo di ricorso è fondato. 27 Carente risulta la motivazione del Tribunale rispetto al requisito dell'attualità delle esigenze cautelari. Questa considerazione fonda non sulla rilevata cessazione dell'attività professione da parte di De RL, documentata dalla Difesa. Sul punto, infatti, il provvedimento censurato spiega come anche nella posizione di mero dipendente, in considerazione delle sue competenze e conoscenze tecniche, ben potrebbe il De RL, fornire la propria consulenza per attuare meccanismi illeciti come quelli posti in essere e contestati all'indagato. Tuttavia, non illustra il Tribunale, a fronte dalla mancata contestazione provvisoria a carico del De RL del reato di cui al capo 1, associazione a delinquere con condotta perdurante e del delitto di bancarotta fraudolenta aggravata di cui al capo 0.1., sulla base di quali elementi il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, lett. c) cod. proc. pen., pur configurabile in astratto, debba dirsi concreto ed attuale. Al De RL, infatti, vengono ascritti capi di incolpazione relativi all'attività svolta in qualità di consulente per predisporre la documentazione utilizzata per richiesta di credito "Ricerca & Sviluppo", con lo specifico compito di creare falsi crediti ed accedere alle indebite compensazioni. Si tratta di condotte che, secondo la richiesta richiamata espressamente dal provvedimento censurato, si collocano nel limitato lasso temporale dal 2017 al settembre 2020 (capo 54), senza che tale dato venga apprezzato. Nessuna motivazione, poi, viene resa circa la necessità di procedere all'applicazione di misura cautelare custodiale, risultando le osservazioni svolte sul punto meramente apparenti. 4. In relazione alla posizione di IA US (capi 1, 0.1, 82, 83, 84, 85) si osserva che il ricorso è fondato limitatamente al profilo delle esigenze cautelari. 4.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Con riferimento al capo di incolpazione 82 (concorso nell'emissione di fatture per operazioni inesistenti emesse dalla s.r.l. Sole Verde Servizi, compiute nell'anno 2019) si invoca la lettura, in fatto, di elementi indiziari e si prospetta una diversa ricostruzione dei gravi indizi a carico, da cui emergerebbe che la Sole Verde Servizi s.r.l. non era una cd. cartiera, operazione non consentita in sede di legittimità. Invero, in materia di provvedimenti de libertate, il sindacato del giudice di legittimità non può estendersi alla revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alla rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato, in relazione alle esigenze cautelari e all'adeguatezza delle misure. Si tratta di apprezzamenti di merito, rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale con funzione di riesame (Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, 28 Rv. 265244; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 1, n. 6972, del 7/12/1999, dep. 2000, Alberti, Rv. 215331). Né si ravvisa, per quanto sin qui esposto, alcuna violazione di legge in ordine alla utilizzata tecnica di redazione del provvedimento censurato, quanto agli operati rinvii per relationem alla richiesta di misura cautelare, atto che, peraltro, in calce all'ordinanza, viene richiamato integralmente. 4.2. Il secondo motivo è inammissibile. La motivazione, anche in relazione alla sussistenza della gravità indiziaria quanto al reato associativo è coerente, logica e immune da censure di ogni tipo. La posizione del ricorrente, amministratore unico di Sole Verde Servizi s.r.l. e Confaro Servizi Edili s.r.I., viene indicata come quella di esecutore delle disposizioni impartite da MI ZZ, assicurata attraverso l'emissione di fatture per operazioni inesistenti intestate alla cd. cartiera, dal predetto amministrata, nonché compensando i tributi fiscali, previdenziali e assicurativi della s.r.l. Confaro con fittizi crediti Ricerca & sviluppo. 4.2.1.Irrilevante è la circostanza sottolineata dal ricorrente, della mancanza di conoscenza da parte di US, degli altri associati e l'assenza di contestazione nei confronti del ricorrentek, dei numerosi reati fine relativi all'operatività delle decine delle diverse società coinvolte nell'ampio contesto riferibile agli altri indagati, in relazione al capo 1. Sul punto, infatti, è noto che il reato di associazione per delinquere si configura in un accordo di carattere generale e continuativo, volto all'attuazione di una serie indeterminata di reati, cioè ad un programma che precede e contiene l'accordo particolare diretto alla realizzazione dei singoli reati;
accordo che permane dopo la consumazione di ciascun reato, senza con questo esaurirsi. Elementi essenziali, dunque, sono l'esistenza del vincolo, consapevolmente teso a commettere un numero indeterminato di delitti e nella predisposizione di mezzi necessari al compimento delle singole azioni criminose. Pertanto, non sono decisivi ai fini del riconoscimento della esistenza dell'associazione per delinquere altri criteri, quali la distribuzione dei compiti tra gli associati e la conoscenza reciproca tra i partecipanti. 4.2.2. Si evidenzia, poi, che la motivazione rende conto, puntualmente, delle argomentazioni svolte con la memoria difensiva del 5 marzo 2021, confutandole con ragionamento logico e coerente che, nel complesso, è incompatibile con le deduzioni difensive. E' inibito, invece, in questa sede, l'esame delle singole conversazioni, asseritamente non valutate, riportate a pag. 23 e sgg. del ricorso, onde poterne inferire l'incompatibilità con la costruzione, nel complesso, ricavabile dalla motivazione, coerente e logica, del Tribunale in punto di gravità indiziaria. 29 Del pari, risulta versata in fatto e destinata a sollecitare il riesame di elementi indiziari, l'indicata necessaria lettura dell'intercettazione di cui all'ali. 17 alla comunicazione di notizia di reato del 8 ottobre 2020. 4.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. In materia di reati fallimentari, nell'ipotesi di fatti di bancarotta fraudolenta per distrazione, con riferimento alla partecipazione dell'extraneus nel reato proprio dell'amministratore di società, deve ritenersi che il soggetto esterno alla società fallita può concorrere nel reato proprio, mediante condotta agevolativa di quella dell'intraneus, nella consapevolezza della funzione di supporto all'attività di sottrazione dal patrimonio sociale e suo depauperamento ai danni della classe creditoria, in caso di fallimento. Sotto il profilo dell'elemento soggettivo del reato, dunque, il dolo del concorrente extraneus nel reato proprio dell'amministratore di diritto consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società che può rilevare sul piano probatorio quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori (Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019, dep. 2020, Falcioni, Rv. 278156). Nel caso al vaglio la distrazione, secondo la motivazione del provvedimento censurato, è indicata come realizzata attraverso un'azione combinata, ove la consapevolezza del partecipe extraneus, abbraccia le condotte tra loro inscidibilmente connesse e finalizzate all'evento conclusivo, ben rappresentato in capo all'estraneo, tenuto conto della qualità di amministratore di diritto della cd. cartiera, della situazione di crisi della s.r.l. e dell'avvenuta traslazione del know how della fallita su altre società effettivamente operanti, diverse dalla cartiera Sole Verde s.r.l. Si evidenzia, poi che tutte le ulteriori osservazioni svolte sul punto, quanto alla diversa ricostruzione soprattutto dell'elemento soggettivo del reato, sono integralmente versate in fatto e non consentite 'ra questa Corte. 4.4. Il quarto motivo, in ordine al capo di incolpazione 83 (concorso nell'omessa presentazione Iva per l'anno 2019, s.r.l. Confaro Servizi Edili) è integralmente versato in fatto e sollecita l'esame della documentazione allegata alla memoria difensiva del 5 marzo 2021. Inoltre, si contesta il contenuto accusatorio delle captazioni indicate sub allegati 17 e 7 alla comunicazione di notizia di reato del 8 luglio 2020. Il ricorrente ha prospettato una diversa interpretazione dei dialoghi intercettati, del pari inibita a questa Corte per giurisprudenza consolidata secondo la quale in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in 30 relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389). 4.5. Il quinto motivo è inammissibile. In punto di gravità indiziaria, di cui al capo 83, di imputazione relativamente al delitto di omessa dichiarazione IVA e falsità in bilancio 2020, per l'anno 2019, in riferimento alla società Confaro, la Difesa prospetta una versione, in fatto, che vuole US esautorato dalle relative competenze dal coimputato RS, che agiva contro la volontà del ricorrente, in base a risultanza di fatto che emergono dalle captazioni, confrontandosi, quindi, con le risultanze delle fonti di ricerca della prova non anche con il contenuto della motivazione. 4.6. Il sesto motivo è fondato sotto il profilo dell'adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare disposta. Si osserva che si applica a US la misura cautelare detentiva reputandolo inserito nell'associazione ad un livello appena inferiore ai promotori, senza considerare, come devoluto con specifici rilievi difensivi, che a carico del US sono stati riconosciuti un numero esiguo di reati fine, concentrati in un lasso temporale non ampio, nonché senza espressamente prendere in esame l'importo complessivo delle fatture per operazioni inesistenti emesse dalla società dal predetto amministrata, nonché delle indebite detrazioni Iva a lui ascritte, onde valutare la gravità specifica della condotta del ricorrente. Alcuna motivazione poi, rende il Tribunale sulle ragioni dell'inadeguatezza di misure interdittive e sul necessario ricorso alla custodia cautelare domiciliare, ad eccezione dell'indicazione, generica, della necessità di interdire la comunicazione e l'incontro con terzi, non puntualmente riferita a concrete esigenze attuali. Né viene espressamente svolto l'esame della proporzione della misura cautelare personale rispetto all'entità della pena irroganda, non potendo estendersi integralmente al US il ragionamento del Tribunale, di cui a pag. 9, svolto con riferimento ad altri partecipi al delitto di cui al capo 1 cui sono ascritti numerosissimi reati satellite, non attribuiti dal punto di vista numerico, nella stessa entità al ricorrente. 5.Deriva da quanto sin qui esposto, l'annullamento del provvedimento impugnato, per nuovo esame in punto di esigenze cautelari per FA De RL e IA US, con rinvio al Tribunale di Venezia. Segue, altresì, il rigetto dei ricorsi di MI e ST ZZ e di LV RI, con condanna al pagamento delle spese processuali. 5.1. Vanno disposti, a cura della cancelleria, gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. limitatamente a MI e ST ZZ e a LV RI. 31 Il consigliere estensore AR Cal. 'IL e CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA - lv;
AG 1022 A 0 GIUDIZIARIO a mela anzuise IL FUNZ ltA
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente a FA De RL e IA US quanto alle esigenze cautelari, con rinvio al Tribunale di Venezia per nuovo • esame. Rigetta i ricorsi di MI e ST ZZ e di LV RI, che condanna al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. limitatamente a MI e ST ZZ e a LV RI. Così deciso il 3/12/2021 Il Presidente RD De EG CORTE DI CASSAZIONE U.R.P. CENTRALE vAe. , r , i i I X.kk,L.\ ."-• 1 »LL 5 I A IL FUNZIO Aefi G', t 'MARIO Aie andia : t i
udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, M. F. Loy, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Venezia, in funzione di riesame, con ordinanza del 15 Marzo 2021, su appello del Pubblico ministero, ex art. 310 cod. proc. pen., in riforma dell'ordinanza di rigetto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, emessa in data 22 gennaio 2021, ha applicato la misura 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 17105 Anno 2022 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 03/12/2021 cautelare della custodia in carcere a LV RI (per i capi da 1 a 9, 13, 14, 15, 20, 29, 30, 40, da 49 a 56, da 60 a 72, 79, 80, 81, 86, 87, 88, da 93 a 96, 0.1) a ST (per i capi da 1 a 9, da 13 a 16, 19, 20, 21, da 24 a 28, 31,32,33, 36, 57, 58, da 60 a 72, 82, 83, 0.1) e MI ZZ (per i capi da 1 a 9, da 13 a 16, 19, 20, 21, 24, 25, da 27 a 33, 36, da 38 a 43, da 45 a 58, da 60 a 85, 98, 0.1) nonché quella degli arresti domiciliari con divieto di comunicazione ed incontro, a FA De RL (per i capi 19, 28, 54, 55, 77, 78, 84, 85) e IA US (per i capi 1, 0.1, 82, 83, 84, 85), in relazione ai reati agli stessi rispettivamente ascritti di cui all'incolpazione provvisoria (con esclusione di quelli n. 10, 11, 12, 17, 18, 22, 23, 26, 34, 35, 44, 59, 97 per i quali è stata rilevata la mancanza di richiesta cautelare). 1.1. I numerosi capi di imputazione, ascritti agli indagati, attengono al reato associativo, a reati fiscali e fallimentari (questi ultimi ascritti, al capo 0.1, a tutti gli odierni ricorrenti ad eccezione di De RL) indicati come commessi dal sodalizio, capeggiato da MI ZZ e promosso da LV RI, che, secondo la incolpazione provvisoria, avvalendosi di società cd. cartiere, cui venivano veicolati i debiti d'imposta di altre società beneficiarie, effettivamente attive nel settore dell'edilizia, nonché utilizzando il meccanismo delle fatture per operazioni inesistenti ed altri sistemi fraudolenti, come la fittizia esternalizzazione di manodopera verso le cd. cartiere, su cui venivano fatti gravare oneri previdenziali e contributivi dei dipendenti, anche effettuando la compensazione del debito d'imposta con insussistenti crediti, poneva in essere, a partire dal 2012, un consistente numero di reati fiscali, nonché di ricorso abusivo al credito e di bancarotta fraudolenta, quest'ultimo in relazione alla M.L. International s.r.I., dichiarata fallita nel 2019. In particolare, si contesta la bancarotta fraudolenta per distrazione e dissipazione, di beni sociali, nonché per aver sottratto i libri della fallita, al capo 0.1 dell'incolpazione provvisoria (artt. 110 cod. pen., 223, comma 2, 216, comma 1, n. 1 e 2, comma 3, 219, 238, Legge fall.) 1.2.L'indagine, secondo quanto riportato nel provvedimento impugnato, parte dalle conclusioni dell'ispezione svolta dall'Inps nei confronti della s.r.l. indicata, la quale, aggiudicandosi appalti a prezzi competitivi, esternalizzava il costo della manodopera a società cd. cartiere, legate alla stessa e alle quali venivano caricati oneri contributivi e previdenziali, compensati con crediti di imposta fittiziamente creati ad hoc. Detti esiti, poi, sono indicati come confluiti nell'indagine del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di FI di Venezia, che riportava anche gli esiti di attività di captazione svolte a carico dei soggetti indicati come partecipi del sodalizio, attivo nel settore dell'edilizia del territorio di San Donà di Piave, attraverso un ripetuto e collaudato sistema indicato come operante dal 2012, avvalendosi, oltre che delle cd. cartiere, anche 2 della consulenza di professionisti nel settore fiscale, tra cui gli odierni ricorrenti RI e De RL. Si individua la costituzione, secondo la prospettazione accusatoria, di scatole vuote, in grado di assorbire il carico fiscale e contributivo, creato senza onorarlo, servendosi di società cd. cartiere e di beneficiarie, le prime deputate ad emettere fatture per operazioni inesistenti, in favore delle seconde, le quali, attraverso annotazioni di tali fatture nelle scritture contabili, riuscivano a conseguire un fittizio credito Iva, maturando un corrispondente importo di Iva a debito, in capo alle cd. cartiere, per consistenti somme da queste ultime mai versate all'Erario. Anche attraverso il sistema dell'esternalizzazione della manodopera, poi, le cd. cartiere riuscivano a traslare su altri organismi societari i relativi obblighi contributivi e previdenziali, indebitamente compensati con crediti Iva, Irap e Ricerca e Sviluppo, fittizi. Infine, secondo la prospettazione recepita nella richiesta di misura cautelare reale, riportata nel provvedimento impositivo del sequestro di cui all'art. 321 cod. proc. pen., si consentiva, attraverso il descritto sistema, alle società beneficiarie di stare sul mercato, riuscendo ad aggiudicarsi appalti nel settore dell'edilizia a prezzi notevolmente ribassati. 2. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia, ha emesso, in data 22 gennaio 2021, il decreto di sequestro preventivo, ai sensi dell'art. 321 cod. proc. pen., finalizzato alla confisca del profitto e prezzo dei reati fallimentari e fiscali di cui agli artt. 2, 5, 8, 10-ter e 10-quater d. Igs. n. 74 del 2000, nonché finalizzato alla confisca per equivalente fino alla concorrenza massima delle imposte evase, del profitto dei reati di cui agli artt. 2, 5, 8, 10-ter e quater, d. Igs. n. 74 del 2000, in relazione a numerosissime società, ritenute coinvolte nel meccanismo fraudolento descritto, provvedimento annullato dal Tribunale del riesame per difetto del requisito dell'autonoma valutazione. Con altro provvedimento, di rigetto della richiesta delle misure cautelari personali il medesimo Giudice ha ritenuto superflua l'adozione di misure cautelari personali, a fronte del pronunciato accoglimento della richiesta della misura cautelare reale, nonché ravvisando l'impossibilità di escludere la concessione, all'esito del giudizio di merito, della sospensione condizionale della pena avuto riguardo ai limiti edittali dei reati contestati a tutti gli indagati e considerati i precedenti penali reputati non significativi, risultati in capo ai predetti. 2.1. Il Tribunale del Riesame, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., considerata ammissibile l'impugnazione del pubblico ministero, superando tutte le eccezioni formulate in tal senso dalle difese, ha ribaltato la pronuncia, con l'ordinanza impugnata. Si opera, in primo luogo, rinvio alla richiesta di misure cautelari reali e personali, per relationem senza incorporare singoli tratti di questa, con 3 riferimento agli atti di indagine posti a fondamento di ciascuna delle contestazioni formulate a carico degli odierni ricorrenti e si afferma il richiamo al principio dell'insussistenza, in capo al Tribunale del riesame, nel caso di misura cautelare disposta su appello del pubblico ministero, dell'obbligo di autonoma valutazione (richiamando come precedente, Sez. 6, Rv. 270737). In secondo luogo, si evidenzia che l'apposizione del vincolo reale, peraltro indicato come annullato dal Tribunale del riesame per omessa autonoma valutazione, risulta evento estraneo e, comunque, indipendente rispetto alla valutazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari per l'adozione delle misure cautelari personali. Viene, poi, considerato non condivisibile il ragionamento del giudice, relativo alla prognosi di concedibilità di una pena entro i limiti della sospensione condizionale, tenuto conto delle cornici edittali relative ai reati per i quali si procede, nonché del numero di questi, pur reputando applicabile il regime di cui all'art. 81 cod. pen. Né potendo considerarsi senz'altro, in sede cautelare, l'eventualità di accesso a riti alternativi, solo ipotetica e rimessa all'opzione di scelte processuali degli indagati. In ogni caso, si sottolinea l'assenza di prognosi favorevole circa il futuro comportamento degli indagati, ciascuno indicato come dedito a condotte seriali e ripetute, realizzate in forma organizzata e professionale, dunque considerate ostative ad una prognosi favorevole sul futuro comportamento. Sulla base degli atti di indagine, cui di volta in volta si opera richiamo, attraverso l'indicazione delle pagine della richiesta di misura cautelare in cui sono stati indicati, il Tribunale ha reputato sussistente un solido quadro indiziario a carico di MI ZZ, indicato quale vertice del sodalizio, operante per anni con mutevoli modalità di esecuzione, ad onta dei ruoli formali, di secondo piano, di volta in volta assunti nelle società, coadiuvato dal fratello ST, quale braccio destro e supportato da RI, professionista con competenza tecnica, compartecipe delle scelte strategiche del sodalizio medesimo. US viene indicato come titolare del controllo su alcune delle società coinvolte nell'attività illecita, reputato anche compartecipe della gestione del meccanismo fraudolento messo a punto dal gruppo, mentre De RL si inserisce, secondo il Tribunale del riesame, come soggetto funzionale al disegno criminoso, ponendo in essere le frodi fiscali mediante l'illecita compensazione del debito di imposta, con fittizi crediti derivanti da attività di Ricerca e sviluppo, in realtà mai compiute. Si descrive, quanto alla condotta associativa, un sodalizio mutevole, capace di adattarsi, nell'ampio contesto temporale in cui ha operato, a diversi modelli di funzionamento, in primo momento ispirati al sistema del meccanismo dell'emissione di fatture per operazioni inesistenti e, poi, a quello delle indebite compensazioni del debito di imposta, a seguito dell'introduzione della Legge cd. 4 Stabilità (Legge n. 190 del 2014), giungendo a sacrificare, agli interessi del complessivo sistema dell'associazione, una società dotata di effettiva capacità operativa, destinandola al fallimento, comunque non senza distrarne, prima, il patrimonio sociale. 3. Avverso l'indicata ordinanza hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione tutti gli indagati sopra indicati, per il tramite dei rispettivi difensori, deducendo vizi di cui ai motivi di seguito riassunti, nei limiti di cui all'art. 173, disp. att. cod. proc. pen. 3.1. LV RI, con il ricorso proposto tramite l'Avv. B. S. Palamà, denuncia tre vizi. 3.1.1. Con il primo motivo, si eccepisce la nullità dell'ordinanza per inosservanza della legge processuale, vizio di motivazione in relazione alla dedotta inammissibilità dell'appello proposto dal Pubblico ministero. Si tratta di appello cui si applicano le disposizioni di cui all'art. 581 cod. proc. pen., risultando precluso al Tribunale, adito ex art. 310 cod. proc. pen., ogni esame di punti non espressamente devoluti. L'appello, nel caso al vaglio, non indicherebbe i capi e punti della decisione cui si riferisce l'impugnazione e, comunque, si riporta, quanto alla gravità indiziaria, alla richiesta, a quella di proroga delle intercettazioni, all'ordinanza con la quale è stato disposto il sequestro preventivo del 22 gennaio 2021. Nella parte in cui si richiama alla richiesta, dunque, l'appello non sarebbe specifico e, in ogni caso, non terrebbe conto della circostanza che il Giudice, nel provvedimento di rigetto, non ha motivato sulla gravità indiziaria. Sicché, la mancata indicazione da parte dell'impugnante dei motivi a sostegno integrerebbe l'inammissibilità del gravame. Del resto, il Tribunale del riesame si richiama ad un principio di piena devolutività dell'appello del pubblico ministero che, invece, non può operare in caso di motivazione inesistente per carenza grafica. 3.1.2. Con il secondo motivo si denuncia nullità dell'ordinanza per inosservanza di norma processuale prevista a pena di inammissibilità (artt. 310, 581, 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.) in relazione alla sussistenza del giudicato sull'esistenza del pericolo di inquinamento probatorio, nonché vizio di motivazione. L'atto di appello del pubblico ministero attinge soltanto la ritenuta insussistenza del pericolo di reiterazione, mentre il giudice, nel provvedimento censurato, aveva reputato insussistente anche il pericolo di inquinamento probatorio. Sicché, l'ordinanza adottata anche in relazione all'esigenza di cui all'art. 274, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. è emessa in violazione del principio 5 devolutivo. Si richiama, da parte del Tribunale, un precedente (Rv. 260253) non pertinente al caso di specie, secondo il ricorrente, in quanto non risulta proprio contenuta nell'atto di appello la censura relativa, specificamente, all'esigenza del pericolo di inquinamento probatorio. 3.1.3. Con il terzo motivo si denuncia nullità dell'ordinanza per erronea applicazione di norme penali in relazione all'attualità e concretezza del pericolo di inquinamento probatorio e di recidiva, con vizio di motivazione. Il Tribunale ha collegato la capacità criminale dell'indagato alla sua attività professionale, esercitata dallo stesso per un ampio periodo temporale, indicando come decisivo, ai fini del pericolo di reiterazione, il sapere tecnico i tanto che questi, secondo i giudici della cautela, potrebbe metterlo a disposizione per costituire altri meccanismi criminali analoghi a quelli relativi ai fatti per i quali si procede. Sul punto, la difesa evidenzia che manca il requisito dell'attualità avendo l'indagato cessato le cariche in tutte le attività del gruppo, né sono indicati elementi concreti su cui fondare detto requisito. Con riferimento all'esigenza cautelare del pericolo di inquinamento probatorio, si osserva che dopo il fallimento, con l'acquisizione di tutta la documentazione e la relazione del curatore ex art. 33 legge fall. assume sfumato rilievo la conversazione ambientale valorizzata dal Tribunale. 3.2. Con il ricorso dell'Avv. R. Fogliata, si denunciano nell'interesse del RI, due vizi. 3.2.1. Con il primo motivo si deduce inosservanza delle norme processuali e vizio di motivazione in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), in relazione all'art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., in punto di gravi indizi di colpevolezza. Si rileva, nello specifico, l'apparenza della motivazione dell'ordinanza impugnata, la quale non procederebbe ad un vaglio autonomo degli indizi a carico del ricorrente, svolgendo, nel resto, argomenti parzialmente corrispondenti al ricorso del codifensore. Si contesta, in particolare, l'assenza di autonoma valutazione da parte del Tribunale del riesame che finisce per procedere attraverso la tecnica del rinvio per relationem . 3.2.2. Con secondo motivo, si denuncia l'inosservanza di norme processuali e vizio di motivazione, di cui all'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen., in riferimento all'art. 292, comma 2, lett. c) e c-bis), 274, lett. a) e c); 275, comma 3 e 3-bis, cod. proc. pen., in punto di esigenze cautelari e criteri di scelta della misura. Si sottolinea che a carico di altri soggetti che avevano reso dichiarazioni confessorie vi è stata rinuncia all'impugnazione, facendo quindi, dipendere da parte della pubblica accusa e, quindi, del Tribunale che ha avallato questa 6 impostazione, la sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio dal rifiuto a rendere dichiarazioni o ad ammettere gli addebiti. Sotto altro profilo, con riferimento al pericolo di reiterazione, si contesta la mancata indicazione di elementi di' concreti, di fatto, dai quali far derivare il pericolo di recidiva, si censura l'utilizzo di mere formule di stile o, comunque, di categorie astratte (ricorso al termine criminale), nel valutare la condotta dell'indagato, nonché nello svolgere l'esame dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. Si sottolinea la carenza e illogicità della motivazione, in relazione ai requisiti della concretezza ed attualità delle esigenze cautelari, facendo, tra l'altro, il Tribunale espresso riferimento alla professione svolta dal RI e all'evenienza della ricaduta nel reato, non avendo questi abbandonato l'attività professionale di commercialista. Tanto, introducendo un ragionamento di segno opposto da quello svolto nei confronti del coindagato De RL. 4. In relazione alla posizione di MI e ST ZZ la difesa, Avv. F. LL denuncia cinque vizi. 4.1. Con il primo motivo si denuncia inosservanza di norme processuali e vizio di motivazione in relazione alla proposta eccezione d'inammissibilità dell'atto di appello, avanzata all'udienza del 12 marzo 2021, con violazione degli artt. 309, comma 4, 591, comma 1, lett. a) e c), 582, comma 1, cod. proc. pen. Si era dedotta l'inammissibilità del gravame, per inosservanza delle norme relative alla presentazione dell'impugnazione, quanto all'indicazione delle generalità della persona che, materialmente, aveva depositato l'atto, con violazione dell'art. 582, comma 1, cod. proc. pen. che prevede che questo sia presentato, personalmente o mezzo di incaricato, con apposizione da parte del pubblico ufficiale che lo riceve, dell'indicazione del giorno in cui ciò avviene e della persona che lo presenta. Nella specie, mancherebbe ogni indicazione della persona che ha depositato l'appello. Sulla presentazione personale dell'atto da parte del pubblico ministero che lo ha sottoscritto, indicata dal Tribunale nell'ordinanza censurata, si osserva che ciò non è stato assunto nemmeno dal pubblico ministero all'udienza camerale in cui era stata svolta l'eccezione, né sarebbe certa la provenienza dell'atto dallo stesso. Sicché il ricorso sarebbe inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. 4.2.Con il secondo motivo si denuncia inosservanza di norme processuali e violazione degli artt. 274, 581, 591, cod. proc. pen., stante l'aspecificità dei motivi di appello. Il requisito della specificità dell'appello non può essere soddisfatto attraverso il mero rinvio, operato dal pubblico ministero, alla richiesta di applicazione della misura cautelare, trattandosi di documento privo di indicazione del contenuto delle doglianze con riferimento al provvedimento 7 impugnato, in punto di gravità indiziaria. L'atto di appello, poi, quanto alle esigenze cautelari, si limiterebbe a considerare non idoneo il sequestro preventivo a scongiurare il pericolo di recidiva, senza nulla specificare in ordine all'esistenza delle esigenze cautelari, con conseguente genericità del gravame, dunque inammissibile a mente dell'art. 591 cod. proc. pen. Si tratta di vizio, secondo la difesa, che non potrebbe essere sanato per effetto del deposito della memoria integrativa, prodotta all'udienza del 10 marzo 2021, dunque tardivamente ex art. 127 cod. proc. pen. 4.3. Con il terzo motivo si denuncia inosservanza di norme processuali e vizio di motivazione, violazione degli artt. 273, 292, comma 2, lett. c), 125 cod. proc. pen. L'ordinanza del Tribunale indica l'assenza di motivazione del provvedimento del Giudice, circa la sussistenza dei gravi indizi. Sicché, lo stesso Tribunale avrebbe dovuto rilevare la nullità dell'ordinanza medesima, ai sensi dell'art. 125 cod. proc. pen. vizio che viene eccepito in questa sede. In ogni caso, l'onere di motivazione del Tribunale, in questo caso più pregnante, non è stato svolto avendo operato mero rinvio alla richiesta di misura cautelare, senza alcun riferimento alle emergenze processuali. Si tratta di mera riproposizione della prospettazione accusatoria, di cui alla richiesta di applicazione della misura, priva di autonoma valutazione e, comunque, di critica rielaborazione degli elementi di fatto, onde trarne il significato incriminante, spiegando le ragioni per le quali i predetti elementi debbano essere reputati idonei a supportare l'applicazione della misura. Si tratta di contenuto minimo dell'ordinanza che, in questo caso, produce gli stessi effetti di quella emessa dal giudice su richiesta del pubblico ministero e della quale, quindi, deve condividere gli elementi essenziali, quali le prescrizioni motivazionali di cui all'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. Con riferimento ai ruoli degli indagati e agli elementi indizianti, invero, l'ordinanza impugnata opererebbe rinvio agli elementi indicati nella richiesta, indicando le pagine di questo atto in cui sono contenuti, con tecnica di redazione, peraltro, identica quanto all'esame per indagati e non con riferimento ai singoli reati a questi contestati, omettendo del tutto l'esame di tali elementi che resterebbero, dunque, soltanto enunciati e non commentati criticamente. Il provvedimento impugnato, per MI ZZ valorizza due conversazioni riportate nell'ordinanza con lo stesso contenuto di quello indicato nella richiesta, con gli stessi caratteri. Anche per ST ZZ si rinvia non solo alla richiesta, ma anche ai reati, attribuendo al predetto il ruolo di amministratore di fatto, senza indicare le emergenze processuali a carico, limitandosi al richiamo di una conversazione, conforme, quanto al carattere utilizzato a quella della richiesta, la quale, comunque, riguarderebbe i soli capi 8 57 e 58 e non gli altri numerosi reati ascritti al ricorrente, per i quali è stata emessa la misura. 4.4. Con il quarto motivo si denuncia inosservanza di norme processuali e vizio di motivazione, violazione degli artt. 274, 292, comma 2 lett. c), 125 cod. proc. pen. in punto di esigenze cautelari. Si richiama precedente di questa Corte (Sez. 6, n. 57529 del 29.11.2017) secondo il quale, in caso di accoglimento dell'appello del pubblico ministero, il provvedimento che adotta la misura cautelare, rispetto alle esigenze, deve rispondere allo stesso standard giustificativo di cui all'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. L'esistenza delle esigenze cautelari sarebbe fondata, per entrambi i ricorrenti, su mere asserzioni, senza prendere in esame gli argomenti valorizzati dalla difesa, all'udienza del 12 marzo 2021, quanto alla mancanza di attualità del pericolo di reiterazione (intervenuto sequestro dei beni, esecuzione del sequestro probatorio, che hanno condotto alla cessazione delle condotte, assieme al clamore della vicenda). Quanto al pericolo di inquinamento probatorio le indagini compiute, hanno portato alla contestazione di plurime condotte ed è stato compiuto incidente probatorio. Né l'approntare efficacemente una strategia difensiva, come indicato dal Tribunale nei confronti di MI ZZ, per l'offerta di assistenza legale ad una dipendente (peraltro rifiutata dalla ST, che ha nominato un legale da questa scelto in autonomia), può integrare un turbamento o ostacolo o inquinamento delle fonti di prova. 4.5. Con il quinto motivo si denuncia inosservanza di norme processuali e vizio di motivazione, violazione dell'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen. Il Tribunale, nel reputare non ostativo all'applicazione delle misure cautelari, a carico degli indagati, il disposto di cui all'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., non tiene conto che molti fatti reato sono prossimi alla prescrizione (capi 2,3,29,30,38,39,41,42,43,45,46,47,48,61,62,68) e, comunque, anche molti altri sono commessi fino al 2015, dunque sono prossimi alla prescrizione;
né ha preso in esame l'incensuratezza degli indagati. Non si spiega, inoltre, trattandosi di custodia cautelare in carcere, l'inadeguatezza di altra misura detentiva meno afflittiva, anche con il cd. braccialetto elettronico, in assenza di attualità di esigenze cautelari e si valorizza, in violazione della presunzione di innocenza e della incensuratezza degli indagati, l'esperienza criminale pluriennale 5. In relazione alla posizione di FA De RL, tramite il difensore Avv. R. Fogliata, vengono prospettati due vizi. 5.1.Con il primo motivo si denuncia violazione dell'art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen. e per mancanza di motivazione, in punto di gravità indiziaria. 9 Si sollecita un'interpretazione dell'art. 292 cod. proc. pen., diversamente da quanto affermato dal Tribunale in tema di appello avverso il diniego della misura da parte del giudice, nel senso della sussistenza di un obbligo di motivazione rafforzata e, comunque, di autonoma valutazione che, peraltro in questa sede, risulta operata attraverso un mero rinvio all'atto del pubblico ministero rappresentato dalla richiesta. Si critica l'assenza di motivazione in tema di gravità indiziaria in caso di mancata contestazione da parte della difesa, sottolineata nell'ordinanza ove si utilizzano aggettivi ("criminale", in particolare) espressione di una motivazione apodittica e non specifica. Si fa generico riferimento alla pag. 248 e sgg. della richiesta per De RL, che altro non riporta se non la scheda dell'indagato come predisposta dalla polizia giudiziaria. Inoltre, l'ordinanza si riferisce a De RL come attivo nel meccanismo di compensazione del debito tributario, con fittizi crediti, fondando il giudizio su intercettazioni rimandando, in modo generico ed indeterminato, per il loro contenuto, alla richiesta, senza indicare passaggi specifici di questa, ma all'intera scheda predisposta sull'indagato, dalla polizia giudiziaria e riprodotta dalla richiesta di misura cautelare. 5.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione dell'art. 292, comma 2, lett. c) e c -bis) cod. proc. pen., vizio di motivazione in punto esigenze cautelari. Si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'attualità e concretezza delle esigenze cautelari, avendo il Tribunale fatto riferimento più ad un tipo di autore che a concrete esigenze e, quanto all'attualità, riferendosi a una mera "possibilità" di reiterazione, non anche al concreto pericolo di recidiva. La difesa, peraltro, ha documentato l'abbandono della professione da parte del De RL, per approdare a lavoro subordinato. Sul punto si lamenta la manifesta illogicità e la contraddittorietà interna dell'ordinanza perché per il coindagato RI si afferma che permane il pericolo di reiterazione perché non ha abbandonato la professione, mentre per De RL, che ha abbandonato questa attività di consulenza, se ne ritiene l'irrilevanza comunque ritenendo sussistenti le esigenze cautelari. 6. In relazione alla posizione di IA US (capi 1, 0.1, 82, 83, 84, 85), con il ricorso dell'Avv. G. Civello, si prospettano sei vizi. 6.1. Con il primo motivo si denuncia, con riferimento al capo di incolpazione 82 (concorso nell'emissione di fatture per operazioni inesistenti emesse dalla s.r.l. Sole Verde Servizi, compiute nell'anno 2019), inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 8 d. Igs. n. 74 del 2000, nonché vizio di motivazione in punto della gravità indiziaria. 6.1.1.Si denuncia l'omessa valutazione di indagini difensive, relative all'escussione di GI AG e FR ZZ, verbali depositati all'udienza 10 del 5 marzo 2021 (riportati per esteso a pagg. 6 e sgg. del ricorso), da cui emergerebbe che la Sole Verde Servizi s.r.l. non era una cd. cartiera;
sicché le operazioni contestate al capo 82 dovevano considerarsi esistenti, posto che la società aveva un'effettiva sede operativa, un nucleo di lavoratori, nonché aveva reso effettivamente dei servizi alle società indicate nel capo di incolpazione. Il Tribunale, per smentire l'attendibilità dei dichiaranti, si riporta a pagg. 165 e sgg. della richiesta di misura cautelare, dunque rendendo motivazione apodittica, fondata su un mero richiamo all'impostazione dell'accusa, in blocco, senza specificamente indicare i punti che, delle pagine indicate, sarebbero rilevanti per smentire la proposta deduzione difensiva e la credibilità e attendibilità dei dichiaranti. 6.1.2. Si contesta l'omessa valutazione delle dichiarazioni di SC ST, dipendente della s.r.I., trasfuse nel verbale prodotto prima dell'udienza del 12 marzo 2021, in cui questa aveva affermato che, a suo parere, la Sole Verde s.r.l. aveva assunto la veste di cd. cartiera soltanto dal 2020, quando aveva dato recesso dal contratto di affitto d'azienda, facendo intendere per le operazioni relative all'anno 2019, che queste fossero reali. Dunque, secondo il ricorrente, posto che l'ultima fattura cui si riferisce il capo 82, viene emessa il 10 dicembre 2019 in favore della Confaro s.r.I., nessuna delle operazioni contestate in via provvisoria sarebbe fittizia, in quanto le fatture andavano riferite a operazioni effettivamente svolte dalla s.r.l. 6.1.3. Il Tribunale incorrerebbe nel vizio di motivazione nella parte in cui rinvia, in blocco, a tutte le intercettazioni telefoniche di cui a pag. 219 e sgg., senza esaminarle in relazione alle analitiche deduzioni difensive di cui alla memoria del 5 marzo 2021, con particolare riferimento all'intercettazione di cui all'allegato n. 95 della comunicazione di notizia di reato del 16 marzo 2020 dalla quale, secondo la ricostruzione nella memoria difensiva, non emergerebbe l'inesistenza delle fatture emesse dalla Sole Verde Servizi s.r.l.. 6.1.4. Il Tribunale ha tratto dall'esistenza di documenti redatti in corso d'opera, quanto al rapporto negoziale in essere con la s.r.l. Sole Verde Servizi, l'inesistenza delle operazioni. Sennonché la difesa rileva che, nella memoria del 5 marzo 2021, aveva sottolineato che il ritardo nella redazione dei documenti contrattuali non era prova della inesistenza del rapporto negoziale. Si era rilevato, poi, che la redazione di tali documenti era stata fatta su sollecitazione di LI e non di US e che ciò emergeva dall'intercettazione allegato n. 125 alla c.n.r. del 16 marzo 2020. Inoltre, le società destinatarie dei servizi, prima dell' esistenza di Sole Verde s.r.I., si avvalevano di questi attraverso la ML International s.r.I., con gli stessi dipendenti, come dedotto con la memoria difensiva più volte citata, argomento non affrontato dal Tribunale. 11 6.2. Con riferimento al secondo motivo si eccepisce la nullità dell'ordinanza per mancanza di motivazione, nonché si deduce inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 416 cod. pen. e vizio di motivazione in punto gravità indiziaria, quanto all'appartenenza del US all'associazione contestata al capo 1, quale amministratore unico di Sole Verde Servizi s.r.l. e Confaro Servizi Edili s.r.l. che eseguiva disposizioni di MI ZZ, emettendo FOI intestate alla cd. cartiera Sole Verde Servizi s.r.l., nonché compensando i tributi fiscali, previdenziali e assicurativi della s.r.l. Confaro con fittizi crediti Ricerca & sviluppo. 6.2.1.Si era dedotto nella memoria citata,che US non aveva mai avuto contatti con cinque dei dodici associati (RI, TO TT, LU ZZ, IO TO, IO NI) e, comunque, il Tribunale non spiegherebbe il rilievo dei contatti indicati come intervenuti con i fratelli ZZ, Ragni, RS e Martinuzzo. 6.2.2. Si evidenzia il vizio di mancanza di motivazione, circa la partecipazione di US all'associazione, tenuto conto che questa è costruita secondo l'accusa, dalla commissione di un numero di reati fine superiore a 90, con l'impiego di decine di società, tutte indicate ai capi da 2 a 81 e da 86 a 98 che non attingono il ricorrente e con le quali US non ha avuto alcun rapporto, risultando questi interessato soltanto quale amministratore a due società (Sole Verde e Confaro s.r.I.). 6.2.3. Si sottolinea la mancanza di motivazione circa le deduzioni difensive di cui alla memoria del 5 marzo 2021 che conteneva argomenti non solo per escludere la gravità indiziaria del capo 82 ma anche per il reato associativo, contestato proprio per aver partecipato commettendo quel reato fine, rispetto al quale la difesa avrebbe dimostrato l'effettività delle operazioni di cui alle fatture emesse dalla s.r.l. , avendo commissionato alla Sole Verde s.r.l. da società effettivamente esistenti, servizi all'impresa, come confermato dai dichiaranti AG e FR ZZ. 6.2.4.Rispetto a tali rilievi, il Tribunale si limita ad un rinvio in blocco alle intercettazioni di cui alla richiesta, pag. 165 e sgg., senza motivare circa le specifiche deduzioni, svolte dall'indagato, nella citata memoria, su ciascuna delle captazioni telefoniche, ritenute prive di valore indiziante e alcune delle quali anche incomprensibili quanto al contenuto, riportando per ciascuna delle intercettazioni, di cui agli allegati alla comunicazione di notizia di reato, del 16 marzo 2020, i rilievi svolti con la memoria difensiva (cfr. pagg. 23 e sgg. del ricorso) che sarebbero rimasti privi di risposta. 6.2.5. Si deduce, poi, omessa motivazione in ordine all'intercettazione di cui all'ali. 17 alla comunicazione di notizia di reato del 8 ottobre 2020 e, comunque, travisamento della prova. 12 Il Tribunale attribuisce rilievo solo a due captazioni, che però riguardano De RL e MI ZZ e non hanno alcun rilievo per US. Inoltre, si trascurano alcuni punti della captazione ambientale, indicata all'ali. 17 della c.n.r. del 8 ottobre 2020, contestandone il contenuto riportato nell'ordinanza del Tribunale e confrontandolo con il testo della conversazione captata allegato al ricorso in ossequio al principio di autosufficienza. 6.2.6. In via subordinata, si osserva che si applica a US misura detentiva, prossima a quella massima, reputandolo inserito nell'associazione ad un livello appena inferiore ai promotori, in quanto considerato non meno decisivo. Tale valutazione non terrebbe conto, per il ricorrente, dell'esiguo numero di reati fine ascritti al ricorrente, nonché dell'importo complessivo dell'emissione di FOI e di indebite detrazioni Iva al predetto contestate, a fronte di uno stipendio mensile di circa 2000,00 euro percepito e non sempre corrisposto. 6.3. Con il terzo motivo si denuncia, in ordine al capo 0.1, nullità dell'ordinanza per mancanza di motivazione, inosservanza ed erronea applicazione di legge penale, in relazione agli artt. 216 e 223 Legge fall., vizio di motivazione in punto esigenze cautelari con riferimento al concorso dell'extraneus nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione. -Si ritiene il concorso dell'imputato per una sola operazione, qualificata come dissipazione, avvenuta nel maggio 2019, di affitto di azienda dalla fallita alla Sole Verde s.r.I., per un canone non pagato per complessivi euro 10mila. -Si è trattato, invece, di operazione diretta a salvaguardare il know how della fallita, nonché la clientela di questa e il suo avviamento, onde evitare il licenziamento dei lavoratori della M.L. International s.r.I., caricando sulla Sole Verde s.r.l. l'onere economico del pagamento degli stipendi ai lavoratori per quasi cinque mesi, senza alcun danno, nemmeno virtuale, per la massa, ma anzi evitando l'aggravio del dissesto, essendo intervenuto il fallimento il 4.11.2019. -Il mancato versamento dei canoni di affitto, da giugno 2019 al mese di ottobre 2019 è dovuto, per la difesa, a preesistente credito nei confronti della fallita, dunque, quale eccezione di inadempimento, vantando la Sole Verde Servizi s.r.l. un maggiore controcredito. Operazione che con motivazione apodittica, il Tribunale indica come non rilevante. -Vi sarebbe, poi, omessa motivazione sulle dichiarazioni rese da SC ST, la quale invece, avrebbe descritto l'operazione di affitto di azienda come diretta al salvataggio dei dipendenti, dunque, confermando la buona fede della Sole Verde nell'espletamento dell'operazione. -Si osserva, inoltre, che US ha assunto la carica in data 1 luglio 2019, mentre il contratto di affitto è concluso il 12 giugno 2019 quando il predetto non era ancora amministratore di diritto della s.r.l. affittuaria. 13 -Vi sarebbe omessa motivazione sulle dichiarazioni di NI RS, riportate per estratto a pag. 42 del ricorso, interrogatorio prodotto il 5 marzo 2021 al Tribunale in uno alla memoria difensiva, in cui questi confessa di aver consigliato lui stesso l'operazione alla fallita. -Sole Verde Servizi s.r.l. era realtà autonoma, rispetto alla fallita, non cd. cartiera, né condivideva con questa i lavoratori che, diversamente da quanto affermato dal Tribunale, non erano alle dipendenze di MI ZZ o, comunque, non sono stati indicati elementi indiziari in questo senso. -Si contesta il contenuto della conversazione ritenuta probante della consapevolezza del US della natura dissipativa dell'affitto di azienda, mentre si tratterebbe di conversazione telefonica con la quale si era fatto notare che era irrituale che i dipendenti di Confaro s.r.l. segnassero le proprie ore lavorate con i cd. rapportini della M.L. International che venivano ancora adoperati per incuria. -Anche in relazione al capo 0.1 il Tribunale opera un rinvio in blocco alle intercettazioni, mentre la difesa, con la memoria del 5 marzo 2021, si era diffusa nelle osservazione critiche, per ciascuna delle conversazioni captate prese in esame dalla richiesta di misura cautelare. In via subordinata, si osserva che, a fronte di un passivo della s.r.l. dichiarata fallita di oltre 4 milioni di euro, si ascrive il concorso del ricorrente per una operazione, asseritamente dissipativa, di soli 10mila euro. Di qui la sproporzione rispetto all'entità della condotta, della misura cautelare detentiva adottata. 6.4. Con il quarto motivo, in ordine al capo di incolpazione 83 (concorso nell'omessa presentazione Iva per l'anno 2019, s.r.l. Confaro Servizi Edili), si denuncia nullità dell'ordinanza per assenza di motivazione, inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 5 d. Igs. n. 74 del 2000, in punto di gravità indiziaria posto che le dichiarazioni Iva trimestrali erano state presentate, come emerge dal testo delle operazioni periodiche e confermato dalla teste ST e come documentato, secondo il ricorrente, con la memoria difensiva del 5 marzo 2021. Si contesta il contenuto accusatorio delle captazioni indicate sub allegati 17 e 7 alla comunicazione di notizia di reato del 8 luglio 2020 e comunque, si evidenzia che sarebbero di contenuto non comprensibile. Si esclude, comunque, l'elemento soggettivo del reato, quanto alla rilevata omessa presentazione della dichiarazione Iva annuale, a fronte dell'avvenuto deposito di quelle trimestrali, sottolineando l'omessa motivazione su tale argomento difensivo. 6.5. Con il quinto motivo in ordine ai reati di omessa dichiarazione Iva e di concorso nella falsificazione del bilancio Confaro s.r.l. nell'anno 2019, si denuncia inosservanza delle norme processuali e vizio di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e), in relazione all'art. 125, comma 2, cod. proc. pen., in punto di gravità indiziaria, di cui al capo 83, di imputazione relativamente al 14 delitto di omessa dichiarazione IVA e falsità in bilancio 2020, per l'anno 2019, in riferimento alla società Confaro. Si rileva che, a causa del lockdown, dovuto all'epidemia da Covid-19, US aveva delegato la gestione finanziaria della società; quanto, invece, alla gestione amministrativa della società, la difesa rileva come egli sia stato esautorato dalle relative competenze dal coimputato RS, che agiva contro la volontà del ricorrente, tanto che successivamente era stata affidata la consulenza della società ad altro professionista, come confermato da quattro captazioni del tutto trascurate dal Tribunale. Si contesta, inoltre, il rinvio operato dal Tribunale in blocco, alle intercettazioni indicate nella richiesta di misura cautelare, senza esaminare i rilievi contenuti nella memoria del 5 marzo 2021, per ciascuna della captazioni addotte dall'accusa. 6.6. Con il sesto motivo si denuncia vizio di motivazione in relazione all'indicazione della misura detentiva degli arresti domiciliari, in riferimento alla mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione addotta in merito alle esigenze cautelari tali da giustificare la grave misura detentiva degli arresti domiciliari. Le società del ricorrente sono state oggetto di sequestro preventivo e, inoltre, sono stati attinti da misura i vertici del sodalizio (fratelli ZZ). Inoltre, si tratta di incensurato, privo di carichi pendenti, oltre che soggetto che non ha architettato le condotte che gli sono attribuite ai capi da 82 a 85. Infine, si rileva che non vi sarebbe alcuna motivazione circa la inadeguatezza di misure i nterd ittive. 7. Il Procuratore generale presso questa Corte, ha fatto pervenire requisitoria scritta, con la quale ha chiesto il rigetto dei ricorsi. 7.1. Risulta depositata, nell'interesse di MI e ST ZZ, dal difensore Avv. R. ZZ, memoria difensiva con allegati (verbali di interrogatori dei coindagati) ove si sottolinea l'assenza di esigenze cautelari, alla stregua dell'esito di questi, intervenuti successivamente. 7.1.1. Il medesimo difensore, ha depositato con p.e.c. del 26 novembre 2021, i verbali di incidente probatorio del 12 novembre 2021 dei coindagati US e RI e verbale di interrogatorio di MI ZZ del 11 novembre 2021, nonché da ultimo, in data 2 dicembre 2021, trascrizioni degli incidenti probatori svolti il 23 novembre 2021. 7.2. Risulta depositata, nell'interesse di IA US, memoria difensiva, dell'Avv. G. Civello, con allegati (verbale di interrogatorio dell'indagato, del 19 ottobre 2021, verbali di incidente probatorio del 12 e 18 novembre 2021 con le dichiarazioni di US) dai quali emergerebbe la collaborazione fornita dal ricorrente, con conseguente venire meno di ogni 15 esigenza cautelare, anche in considerazione della recisione dei contatti con gli altri indagati. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi proposti nell'interesse di De RL e US sono fondati, limitatamente alle censure relative alla sussistenza delle esigenze cautelari, mentre quelli proposti da MI e ST ZZ e da LV RI sono infondati. 1. LV RI denuncia censure inammissibili o, comunque, infondate. 1.1. Il ricorso proposto tramite l'Avv. B. S. Palamà, è infondato. 1.1.1. Il primo motivo è infondato. In tema di appello cautelare, questa Corte ha affermato il condivisibile principio, cui il Collegio intende dare continuità, secondo il quale il rimedio utilizzato, di cui all'art. 310 cod. proc. pen., ha la fisionomia strutturale e strumentale degli ordinari mezzi di impugnazione. Dunque, allo stesso si applicano le norme generali in materia, tra cui le disposizioni di cui agli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. Ciò comporta, secondo il richiamato, condivisibile indirizzo, che l'impugnazione deve non solo indicare i capi e i punti della decisione impugnata cui si riferisce, ma anche enunciare i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta (Sez. 5, n. 9432 del 12/01/2017, Cimino, Rv. 269098). Proprio per tale riconosciuta natura, di mezzo di impugnazione, va, però, rimarcato che l'onere di specificità dell'appello proposto ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., come per qualsiasi gravame, deve essere proporzionato alla puntualità del provvedimento cui si riferisce e, dunque, sarà tanto più penetrante quanto più articolata e puntuale è la motivazione del provvedimento censurato, rispetto alla quale il mezzo di impugnazione deve, specificamente, rapportarsi (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). Infatti, in materia di misure cautelari personali per poter ritenere ammissibile l'appello, l'obbligo della specificità riguarda non solo le singole censure, ma anche gli elementi che le sostengono, al fine di rendere possibile il sindacato del giudice attraverso l'individuazione dei capi e dei punti della decisione impugnata e delle questioni dedotte (Sez. 6, n. 47546 del 01/10/2013, Delle Fazio, Rv. 258664 Sez. 6, n. 39926 del 16/10/2008, Alpignano, Rv. 242248). Questo Collegio non ignora l'indirizzo secondo il quale l'appello del pubblico ministero avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di misura cautelare è 16 inammissibile per genericità dei motivi se, per l'illustrazione delle censure, si limita a richiamare la richiesta rigettata e non indica i punti di fatto e le questioni di diritto rimesse alla cognizione del giudice dell'impugnazione (Sez. 6, n. 46025 del 24/09/2013, Ciciliano, Rv. 257448; Sez. 6, n. 39926 del 16/10/2008, Rv. cit.). Va, però, precisato, che l'appello del pubblico ministero, avverso l'ordinanza di rigetto di misura cautelare, motivato anche con il mero richiamo al contenuto della originaria richiesta cautelare, che in astratto non soddisferebbe i requisiti di specificità, può superare il vaglio di ammissibilità nei casi specifici in cui, per l'apoditticità della decisione del Giudice e per la sua inconsistenza, sia mancata qualsiasi valutazione della richiesta di misura cautelare (Sez. 6, n. 45948 del 29/10/2015, Shoshi, Rv. 265276; Sez. 6, n. 277 del 7/11/2013, dep. nel 2014, Clema, Rv. 257772). Riportati gli esposti principi al caso al vaglio, si osserva che a fronte dell'originaria articolata richiesta di misura cautelare, il Giudice ha emesso uno scarno provvedimento di rigetto, con il quale pur reputando robusto il quadro indiziario devoluto con la richiesta medesima, a carico di tutti gli indagati, in relazione, in particolare al reato associativo di cui al capo 1, ha in sostanza escluso in radice l'applicabilità di misure cautelari personali, sulla base di un'unica ratio decidendi, rappresentata dalla ritenuta concedibilità, all'esito del giudizio di merito, del beneficio della sospensione condizionale della pena, nonché della sufficiente efficacia deterrente rinvenibile nel provvedimento di sequestro probatorio adottato. Tanto, con motivazione, invero, laconica e contraddittoria, che nulla precisa in ordine ai presupposti per la concedibilità del beneficio, pur dando atto della reiterazione per anni delle condotte (dal 2012 al 2021) della ritenuta gravità indiziaria per reati puniti con consistente pena edittale (si pensi al delitto di bancarotta fraudolenta aggravata, di cui al capo 0.1 della contestazione provvisoria) e, dunque, senza chiarire la sussistenza dei presupposti del beneficio della sospensione condizionale della pena, in relazione non solo alla pena irrogabile ma anche in ordine alla prognosi favorevole circa il futuro comportamento degli indagati, raggiunti da gravi indizi per numerosi capi di incolpazione provvisoria. Sul punto, infatti, viene valorizzata l'incensuratezza degli stessi e la collocazione temporale del fallimento dichiarato nel 2019, nonché la sussistenza in atto della procedura fallimentare e della misura cautelare reale del sequestro preventivo adottata. Dunque, sufficientemente articolato è l'appello del Pubblico ministero nella parte in cui, pur richiamando per relationem alcuni punti specifici della richiesta, quanto a singole vicende di fatto e agli elementi indiziari a carico, avversa, puntualmente, con argomenti specifici, in fatto e in diritto, l'unica ratio decidendi del provvedimento reiettivo, in punto di esigenze cautelari. 17 Il principio di diritto richiamato dalla Difesa, peraltro, secondo il quale la mancata indicazione da parte dell'impugnante dei motivi a sostegno integrerebbe l'inammissibilità del gravame, non potendo il Tribunale del riesame integrare la motivazione, in caso di inesistenza della stessa per carenza grafica, si riferisce al diverso caso dell'assenza grafica della motivazione dell'ordinanza genetica. Da ultimo, è appena il caso di osservare che con memoria integrativa depositata al Tribunale del riesame in data 10 marzo 2021, le questioni devolute, risultano ulteriormente argomentate e specificate dal Pubblico ministero impugnante, sia pure nei limiti dei motivi di appello tempestivamente devoluti ex art. 310 cod. proc. pen. Si tratta di atto, rispetto al quale non risulta specificamente censurata la carenza di effettivo contraddittorio (Sez. 2, n. 36125 del 26/06/2019, Polichetti, Rv. 277078: l'utilizzabilità degli elementi probatori introdotti da una delle parti mediante una memoria depositata oltre il termine indicato nell'art. 127, comma 2, cod. proc. pen. non è inibita ove sia stato, comunque, garantito il diritto al contraddittorio della controparte, sulla quale, una volta decorso il suddetto termine, non grava più alcun obbligo di verifica del contenuto del fascicolo processuale). 1.1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. L'originaria richiesta di applicazione di misura cautelare, per RI (cfr. pagg. 366 e sgg. del provvedimento) ravvisava la sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. a) e c) cod. proc. pen., specificamente indicando, quanto al pericolo di inquinamento probatorio, l'utilizzo da parte di RI di sistemi di elusione dell'attività investigativa, anche attraverso l'istruzione di terzi rispetto alle dichiarazioni da rendere agli organi della procedura fallimentare ormai in atto e dirette ad eludere le investigazioni da parte della Guardia di FI. L'ordinanza reiettiva del Giudice, nulla specifica in relazione alle singole esigenze cautelari ravvisabili, per ciascun indagato, se non facendo rinvio, generico, quanto al pericolo di inquinamento probatorio, all'esistenza, all'attualità, della procedura fallimentare reputata sufficiente deterrente. L'atto di appello fa riferimento alla originaria richiesta, tanto che la trasmette in allegato (cfr. annotazione in calce) e, dunque, anche rispetto al profilo del pericolo di inquinamento probatorio posto a base della domanda cautelare originaria. L'impugnazione, poi, evidenzia come a differenza dell'amministratore della M. L. International, tutti gli indagati, dunque anche RI, dispongano di risorse economiche anche all'estero non ancora identificate, quindi facendo espresso riferimento all'esigenze di assicurare lo svolgimento di ulteriori attività di indagine in atto. 18 Secondo il costante insegnamento di questa Corte, infatti, la valutazione del pericolo di inquinamento probatorio deve essere effettuata con riferimento sia alle fonti di prova già acquisite che a quelle da acquisire, a nulla rilevando lo stato avanzato delle indagini o la loro conclusione, in quanto l'esigenza di salvaguardare la genuinità della prova non si esaurisce all'atto della chiusura delle indagini preliminari (ex multis Sez. 5, n. 6793 del 7 gennaio 2015, M., Rv. 262687; Sez. 6, n. 29477 del 23 marzo 2017, Di Giorgi, Rv. 270561). In ogni caso, sul punto, il Collegio si riporta a quanto affermato da questa Corte nella sua più autorevole composizione, secondo la quale quando è appellante, nella materia de libertate, il pubblico ministero, i poteri di cognizione e di decisione del giudice dell'appello, pur nel rispetto del perimetro disegnato dall'originaria domanda cautelare, si estendono, senza subire alcuna preclusione, all'intero thema decidendum, che è costituito dalla verifica dell'esistenza di tutti i presupposti richiesti per l'adozione di un'ordinanza applicativa della misura cautelare, poiché il tribunale della libertà funge, in tal caso, non solo come organo di revisione critica del provvedimento reiettivo alla stregua dei motivi di gravame del P.M., ma anche come giudice al quale è affidato il potere-dovere di riesaminare ex novo la vicenda cautelare nella sua interezza, onde verificare la puntuale sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui agli artt. 273, 274, 275, 278, 280 e 287 c.p.p. e, all'esito di siffatto scrutinio, di adottare infine, eventualmente, il provvedimento genetico della misura che, secondo lo schema di motivazione previsto dall'art. 292, risponda ai criteri di concretezza e attualità degli indizi e delle esigenze cautelari, nonché a quelli di adeguatezza e proporzionalità della misura" (Sez. U, n. 18339 del 31/03/2004, Donelli, non mass. sul punto). 1.1.3. Il terzo motivo è infondato. Il ragionamento svolto dal Tribunale nel reputare sussistenti le esigenze cautelari, sotto il profilo dell'attualità e concretezza, sia per quanto concerne il pericolo di inquinamento probatorio che di recidiva, attiene non soltanto alla specifica professione svolta dal RI, ma alla valutazione complessiva dell'attività continuativa assicurata in concreto, anche nella veste di ideatore del sodalizio, nonché attraverso la gestione, di fatto, di diverse delle società coinvolte nel meccanismo illecito, al di là della titolarità dell'amministrazione formale, cooperando con MI ZZ, nonché adoperandosi per reperire prestanome da introdurre nelle compagini societarie, operando in modo non sporadico né occasionale, ma anzi quale stabile intermediario tra gli intestatari formali e gli altri componenti del sodalizio, approfittando, più che della propria qualità professionale formale, delle sue conoscenze tecniche. A tali consistenti elementi, il Tribunale fa riferimento quant aggiunge che RI, tenuto conto anche delle cognizioni tecniche di cui è munito per la sua -- 19 qualifica professionale, è stato in grado di istruire i sodali, nonché di assicurare un contributo determinante per la commissione di numerosi reati fine. Sul punto, dunque, la censura proposta in ordine al difetto di attualità del pericolo di reiterazione, per l'intervenuta cessazione delle cariche formali all'interno delle diverse società è priva di fondamento, in quanto del tutto inconferente. Quanto all'attualità del pericolo va rimarcato, infatti, che questa è configurabile ogni qual volta sia possibile una prognosi in ordine alla ricaduta nel delitto che indichi la probabilità di devianze prossime all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non specificatamente individuate, né tantomeno imminenti, ovvero immediate. Il relativo giudizio, quindi, non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica, fondata su elementi concreti, desunti sia dall'analisi della personalità dell'indagato (valutabile anche attraverso le modalità del fatto per cui si procede) sia dall'esame delle concrete condizioni di vita di quest'ultimo. Sicché, la sussistenza di un pericolo attuale di reiterazione del reato va esclusa solo qualora la condotta criminosa posta in essere si riveli del tutto sporadica ed occasionale, dovendo, invece, essere affermata quando — all'esito di una valutazione prognostica fondata sulle modalità del fatto, sulla personalità del soggetto e sul contesto socio-ambientale in cui egli verrà a trovarsi, ove non sottoposto a misura — appaia probabile, anche se non imminente, la commissione di ulteriori reati. Il requisito dell'attualità del pericolo può sussistere, quindi, anche quando l'indagato non disponga di immediate opportunità di ricaduta (Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, dep. 2019, Rv. 274403; Sez. 3, n. 34154 del 24/04/2018, Rv. 273674; Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Rv. 271216; Sez. 2, n. 47619 del 19/10/2016, Rv. 268508; Sez. 2, n. 44946 del 13/09/2016, Rv. 267965; Sez. 2, n. 47891 del 7/09/2016, Rv. 268366). Con riferimento all'esigenza cautelare del pericolo di inquinamento probatorio, l'osservazione difensiva secondo la quale con la dichiarazione di fallimento e l'acquisizione della documentazione, da parte degli organi fallimentari, questo deve ritenersi insussistente all'attualità, è infondata. Invero, il pericolo di inquinamento probatorio non viene soltanto collegato, nel provvedimento censurato, all'attività di istruzione svolta da RI nei confronti dei prestanome, rispetto alle dichiarazioni da rendere agli organi della procedura fallimentare. L'attività di inquinamento viene indicata, infatti, come diretta anche ad evitare, in tutti i modi, l'intervento, nelle indagini, della Guardia di FI (cfr. pag. 37 del provvedimento impugnato), quindi ad inibire le indagini dell'Autorità giudiziaria, circostanza con la quale il ricorso non si confronta specificamente. 1.2. Il ricorso dell'Avv. R. Fogliata è del pari infondato. 20 1.2.1. Il primo motivo è infondato. Va condiviso l'indirizzo espresso da questa Corte (Sez. 6, n. 57529 del 29/11/2017, Desiderato, Rv. 272205) secondo il quale, in tema di impugnazioni de libertate, l'ordinanza ex art. 310 cod. proc. pen. che accolga l'appello del pubblico ministero avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di applicazione di misure cautelari personali, nel fornire, in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 292, comma 2, cod. proc. pen., adeguata motivazione in relazione a tutti i presupposti della misura (gravi indizi di colpevolezza, esigenze cautelari e criteri di scelta della misura stessa) può legittimamente fare richiamo, anche integrale, ad altro atto del procedimento o a parti di esso. Tanto, a condizione che, da un lato, il giudice dell'impugnazione cautelare dia conto del proprio esame degli elementi richiamati e delle ragioni della loro rilevanza e, dall'altro, mostri di aver valutato le specifiche questioni che le parti abbiano ritualmente sottoposto al suo vaglio, come avvenuto nel caso di specie, in relazione alla richiesta di misura cautelare. 1.2.2. Il secondo motivo è infondato. Il denunciato vizio di inosservanza delle norme di riferimento (art. 292, comma 2, lett. c) e c-bis), 274, lett. a) e c); 275, comma 3 e 3-bis, cod. proc. pen.) e di motivazione, in punto di esigenze cautelari e criteri di scelta della misura non sussiste. Sul punto, si osserva che la richiesta di misura cautelare era fondata su espresse circostanze di fatto dalle quali il Pubblico ministero aveva fondato la dedotta sussistenza sia del pericolo di reiterazione che quello di inquinamento probatorio e che queste esigenze, ribadite con l'atto di gravame, sono state ravvisate, con motivazione non apparente, coerente e logica, anche dal Tribunale del riesame, investito dell'appello della parte pubblica. E queste, invero, sono state reputate sussistenti senza alcun rilievo attribuito al comportamento processuale dell'indagato o alle scelte da questo intraprese, evidente legittima espressione del diritto di difesa (cfr. pag. 36 e sgg.). Sul punto relativo alla carente indicazione di elementi di fatto dai quali trarre il pericolo di inquinamento probatorio e di recidiva, nonché circa la sua attualità e concretezza, si opera rinvio a quanto esposto nei precedenti § 1.1.2. e 1.1.3. 2. Il ricorso relativo alla posizione di MI e ST ZZ è infondato. 2.1. Il primo motivo è infondato. Il Collegio aderisce all'indirizzo di legittimità secondo il quale (Sez. 2, n. 43895 del 03/07/2019, Middioni, Rv. 277738; Sez. 6, n. 57871 del 18/09/2018, Robledo, Rv. 274944; Sez. 2, n. 40254 del 12/06/2014, Avallone, Rv. 260443) l'inammissibilità dell'impugnazione per inosservanza delle formalità prescritte dall'art. 582 cod. proc. pen. sussiste solo se vi sia concreta incertezza sulla 21 legittima provenienza dell'atto dal soggetto titolare del relativo diritto. Ciò, quindi, non anche quando l'identità della persona che materialmente la presenta risulti desumibile dal complessivo esame del documento, con la conseguenza che la stessa può essere dichiarata soltanto se la violazione, che è addebitabile al pubblico ufficiale ricevente, assume caratteristiche tali da far escludere anche la possibilità della presunzione della legittima provenienza dell'atto. Né, in proposito, alcun onere di controllo può essere ascritto a colui che lo presenta sull'operato della persona addetta a ricevere l'atto. Nelle fattispecie prese in esame dai precedenti citati, sulla base del principio affermato, è stata esclusa l'inammissibilità dell'appello del Pubblico ministero, in relazione al quale l'ufficio ricevente non aveva provveduto né a identificare il presentatore dell'atto, né ad attestare l'esistenza di una delega in favore di quest'ultimo. Così come si è esclusa la detta inammissibilità dell'appello della parte pubblica, in un caso in cui l'atto di impugnazione recava l'intestazione della Procura della Repubblica e la sottoscrizione dei magistrati di tale ufficio, con conseguente certa provenienza dell'atto, rispetto alla quale, dunque, appariva del tutto irrilevante la mancata annotazione del nominativo della persona fisica che materialmente aveva provveduto al deposito in cancelleria. Si tratta di fattispecie del tutto simili a quella al vaglio, considerata l'intestazione dell'atto di appello depositato il 29 gennaio 2021 e la sottoscrizione apposta dal magistrato dell'Ufficio della locale Procura della Repubblica. 2.2. Il secondo motivo è infondato. Sul punto si riportano integralmente le argomentazioni svolte con riferimento alla posizione di RI, al § 1.1.1. trattandosi di identica questione di diritto. Quanto alla tardività della memoria integrativa prodotta all'udienza del 10 marzo 2021, si osserva che l'eccezione formulata è generica. Invero (Sez. 2, n. 36125 del 26/06/2019, Polichetti, Rv. cit.) l'utilizzabilità degli elementi probatori introdotti da una delle parti mediante una memoria depositata oltre il termine indicato nell'art. 127, comma 2, cod. proc. pen. non è inibita ove sia stato, comunque, garantito il diritto al contraddittorio della controparte, sulla quale, una volta decorso il suddetto termine, non grava più alcun obbligo di verifica del contenuto del fascicolo processuale. Nel caso al vaglio, si tratta di memoria depositata il 10 marzo 2021, per l'udienza del 12 marzo 2021, rispetto alla quale non si ravvisano puntuali, specifiche censure quanto alla inosservanza del diritto al contraddittorio, se non la generica indicazione della tardività del deposito dell'atto. 2.3. Il terzo motivo è privo di fondamento. Si osserva che, secondo un indirizzo espresso da questa Corte di legittimità con il quale il ricorso non si confronta, risultando, per tale parte, aspecifico, in 22 tema di motivazione dei provvedimenti cautelari, la prescrizione della necessaria autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il fondamento, introdotta nell'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non opera quando la richiesta cautelare del pubblico ministero sia stata rigettata dal giudice per le indagini preliminari, venendo poi accolta dal tribunale in accoglimento dell'appello avverso detto rigetto, rilevando, in forza di un'interpretazione letterale e sistematica della disposizione normativa citata, solo rispetto al provvedimento del giudice per le indagini preliminari (Sez. 6, n. 29807 del 04/05/2017, Nocerino, Rv. 270737 Sez. 2, n. 9203 del 16/12/2016, dep. 2017, Arcomano, Rv. 269338). Immune da censure, poi, è il riferimento operato a elementi probatori contenuti nella richiesta di misura cautelare, richiamandosi le argomentazioni già svolte, in proposito, al § 1.2.1. quanto alla posizione di RI. Più specificamente, deve, poi, rilevarsi che gli elementi richiamati (cfr. pagg. 25 e sgg. del provvedimento impugnato) sono stati valutati dal Tribunale e sono illustrate le ragioni della loro rilevanza. Va, inoltre, notato che il Tribunale, quanto alle specifiche deduzioni illustrate dalle difese, sottolinea che queste non sono state sollevate, con riferimento al profilo della gravità indiziaria. Sicché, il giudice dell'impugnazione cautelare ha dato correttamente conto del proprio esame degli elementi richiamati per relationem e delle ragioni della loro rilevanza e ha mostrato di aver valutato detti elementi, anche alla luce delle specifiche questioni che le parti abbiano ritualmente sottoposto al suo vaglio. 2.4. Il quarto motivo è inammissibile. Sotto il profilo delle esigenze cautelari il provvedimento censurato è motivato in modo completo, coerente e immune da vizi di ogni tipo. L'esistenza delle esigenze cautelari è fondata, per MI ZZ, sulla specifica indicazione di elementi concreti, sui quali fonda il pericolo di reiterazione, quali la durata per anni della condotta illecita, la costante dedizione all'evasione fiscale attraverso il sistema fraudolento della falsa fatturazione, l'esistenza di precedenti condanne per fatti specifici, oltre alla capacità organizzativa e di gestione di un'ampia rete, fondata sull'apporto di collaboratori e prestanome, espressione, per il Tribunale, di una personalità negativa incline alla reiterazione di condotte illecite. A ciò, il provvedimento censurato ha aggiunto quanto all'esigenza di cui all'art. 274, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., il tentativo di ingerirsi nella difesa di altri soggetti coinvolti nell'attività di indagine, con l'evidente finalità di concordare la versione difensiva, con altri. Anche con riferimento a ST ZZ, il Tribunale segnala elementi concreti e specifici in quanto indicato come braccio destro del fratello e, in tale veste, inserito a pieno titolo nelle attività di gestione ed organizzative del sodalizio, con attività illecita assicurata per un ampio contesto temporale, attuata anche confl 23 condotte dirette ad ostacolare l'accertamento da parte degli organi fallimentari, come la cancellazione della memoria del computer che il curatore aveva chiesto di esaminare. Dunque, le esigenze cautelari ex art. 274 cod. proc. pen. debbono reputarsi, invero, addirittura conclamate, alla luce dei profili fattuali di cui si è appena dato conto, non senza aggiungere come i medesimi valgano senz'altro ad integrare il richiesto requisito della "concretezza", da interpretarsi correttamente alla luce di quanto emerge dai passaggi argomentativi della motivazione della sentenza n. 20769 del 28 aprile 2016 delle Sezioni Unite di questa Corte, laddove si è evidenziato come gli "indici rivelatori" da prendere in esame, ai fini della verifica della reale sussistenza del requisito in questione - come pure di quello, formalmente distinto, della "attualità" - sono da individuarsi nelle "specifiche modalità e circostanze del fatto e personalità dell'indagato o imputato", così ancorandosi ad un giudizio prognostico che il Tribunale del riesame, lungi dall'aver eluso, ha puntualmente eseguito, nei termini già esposti. Rispetto al dedotto mancato esame degli argomenti valorizzati dalla difesa, all'udienza del 12 marzo 2021, si osserva che è noto il principio di questa Corte regolatrice secondo il quale (Sez. 5, n. 4031 del 23/11/2015, Graziano, Rv. 267561) l'omessa valutazione di memorie difensive può influire sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione che definisce la fase o il grado nel cui ambito siano state espresse le ragioni difensive. A tale precedente, che si riferisce a procedimento di merito non anche a memorie prodotte in sede cautelare, va affiancato il principio affermato (Sez. 6, n. 31362 del 08/07/2015, Carbonari, Rv. 264938) secondo cui, in tema di impugnazione di misure cautelari (nel caso preso in esame di natura personale) il giudice del riesame, sia pure con motivazione sintetica, deve dare ad ogni deduzione difensiva puntuale risposta, incorrendo in caso contrario, nel vizio, rilevabile in sede di legittimità, di violazione di legge per carenza di motivazione. Orbene, nella specie si osserva che senz'altro la memoria difensiva indicata è stata presa in esame, tanto che nell'incipit del provvedimento impugnato si dà atto di aver sentito il difensore nell'udienza del 12 marzo 2021, momento processuale ove la memoria, di pari data, risulta prodotta. Del resto, le argomentazioni indicate nella citata memoria, sono state prese in considerazione dal giudice del riesame, se si esamina il provvedimento nel suo complesso, ove, quanto all'intervenuto sequestro dei beni e all'esecuzione del sequestro probatorio, se ne illustra, specificamente (cfr. pag. 9) la diversa natura e finalità rispetto all'adozione delle misure cautelari personali. Il relazione, poi, al pericolo di inquinamento probatorio, si sottolinea la condotta di entrambi gli indagati, in modo lineare e logico e conforme ai principi di questa Corte di legittimità sul punto. Ed invero, è noto che secondo il costante 24 insegnamento di questa Corte, la valutazione del pericolo di inquinamento probatorio deve essere effettuata con riferimento sia alle prove da acquisire, sia alle fonti di prova già acquisite, a nulla rilevando lo stato avanzato delle indagini o la loro conclusione, in quanto l'esigenza di salvaguardare la genuinità della prova non si esaurisce all'atto della chiusura delle indagini preliminari (ex multis Sez. 5, n. 6793 del 7 gennaio 2015, M., Rv. cit. Sez. 6, n. 29477 del 23 marzo 2017, Di Giorgi, cit.). Lo svolgimento di ulteriori attività istruttorie, documentate, quali gli interrogatori degli indagati e dei coindagati, gli incidenti probatori svolti nel mese di novembre 2021, dopo l'adozione del titolo cautelare, sono atti che, non potendo essere valutati in questa sede, in considerazione dei limiti del giudizio di legittimità, potranno essere sottoposti al giudice di merito per le determinazioni ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen. Infine, si osserva che la diversa lettura prospettata dalla Difesa, come per l'episodio relativo alla ST e all'organizzazione della difesa della predetta, è inibita in questa sede, trattandosi di giudizio di legittimità. 2.5. Il quinto motivo è inammissibile perché generico e, comunque, manifestamente infondato. Invero, il Tribunale, nel reputare non ostativo all'applicazione delle misure cautelari, a carico degli indagati, il disposto di cui all'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., ha valutato con motivazione approfondita, il titolo di reato ascritto agli indagati al capo 0.1., trattandosi di bancarotta fraudolenta aggravata, per il quale la pena edittale è già pari ad anni tre di reclusione nel minimo. A ciò si è aggiunto, quanto al giudizio prognostico circa l'entità della pena irroganda, la reiterazione dei fatti ascritti agli indagati, oltre al numero dei reati satellite. Sulla scorta di tali considerazioni si è giunti anche ad una previsione di non concedibilità della sospensione condizionale della pena, per l'impossibilità di accedere ad una prognosi favorevole sul futuro comportamento degli indagati, ratio decidendi con la quale il motivo di ricorso non si confronta, specificamente, risultando in tale parte, generico (cfr. nel senso che è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle rationes decidendi poste a fondamento della decisione, ove siano, come nella specie, entrambe autonome ed autosufficienti : Sez. 5, n. 12952, del 29/11/2019, Grinn Karim, Sidal, n.nnass.; Sez. 3, ord. n. 30021 del 14/07/2011, F., Rv. 250972). L'inadeguatezza della misura custodiale degli arresti domiciliari, poi, risulta motivata con riferimento al pericolo di inquinamento probatorio, a causa degli acclarati legami con gli associati, alla personalità degli indagati reputata con motivazione logica, orientata, alla stregua delle emergenze al momento 25 dell'emissione del titolo custodiale, ad ostacolare l'attività di ricostruzione delle vicende, rispetto alla quale, con ragionamento esauriente, si reputa non consona la meno grave misura indicata dalla Difesa. Peraltro, la motivazione fa espresso riferimento, anche sotto il profilo del pericolo di reiterazione, a personalità dedite in modo stabile alle condotte illecite, insofferenti verso l'osservanza di prescrizioni poste a loro carico e, dunque, non capaci di autodeterminarsi in relazione anche alla meno grave misura rimessa alla condotta del soggetto. In ogni caso, si osserva che, alla stregua di tale motivazione, è correttamente valorizzato il giudizio prognostico, ovviamente nei limiti dell'elevata probabilità di condanna, stante la rilevata sussistenza della gravità indiziaria per i capi di incolpazione provvisoria ascritti agli indagati, senza accedere, dunque, alla violazione della presunzione di innocenza. 2.6.E' appena il caso di ribadire che non possono costituire oggetto di specifico esame, ai diversi fini illustrati dalla Difesa, in questa sede di legittimità, i documenti allegati, fatti pervenire con le memorie difensive trasmesse a questa Corte a mezzo p.e.c., concernenti le sopravvenute attività istruttorie svolte, da rimettere al giudice del merito cautelare, legittimato ad apprezzarne l'eventuale rilievo, a mente dell'art. 299 cod. proc. pen. 3. In relazione alla posizione di FA De RL è fondato il secondo motivo di ricorso. 3.1. Il primo motivo è infondato. E' incontrastato approdo di questa Corte di legittimità quello secondo il quale, in tema di appello cautelare proposto dal pubblico ministero, la riforma sfavorevole all'indagato della decisione emessa dal Giudice per le indagini preliminari, relativamente all'insussistenza dei gravi indizi di reato, non impone, diversamente da quanto richiesto nel giudizio di merito, la dimostrazione, oltre ogni ragionevole dubbio, dell'insostenibilità della soluzione adottata dal primo giudice, essendo tuttavia, comunque necessaria, ai fini dell'applicazione della misura cautelare più grave per effetto del ribaltamento, la gravità indiziaria, cioè un livello di verosimiglianza della responsabilità penale dell'indagato, inferiore alla soglia del ragionevole dubbio, pur sempre connessa ad una prognosi di elevata probabilità di condanna (Sez. 2, n. 12851 del 07/12/2017, dep. 2018, Miele Rv. 272687; Sez. 2, n. 43146 del 28/06/2016, Battaglia, Rv. 268370). Sicché, ove il Tribunale in funzione di riesame accolga la domanda cautelare, riformando in sede di appello, ex art. 310 cod. proc. pen., la decisione di rigetto di applicazione della misura, deve escludersi la sussistenza di un onere di motivazione cd. rafforzata, in quanto tale onere è configurabile solo in sede di giudizio di merito, dove il canone valutativo è costituito non dalla gravità indiziaria, ma dalla certezza processuale della responsabilità 26 dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio, pur incombendo sul decidente la verifica, sia pur implicita, degli argomenti a sostegno della decisione liberatoria impugnata, se interferenti con i presupposti della divergente valutazione adottata in appello, configurandosi altrimenti un vizio di motivazione che deve essere specificamente dedotto, attraverso l'indicazione del profilo neppure implicitamente valutato (Sez. 6, n. 11550 del 15/02/2017, Emanuello, Rv. 269138; Sez. 5, n. 28580 del 22/09/2020, M., Rv. 279593, in sede di appello del pubblico ministero avverso il rigetto della richiesta di misura cautelare, la riforma sfavorevole all'indagato del provvedimento del Giudice per le indagini preliminari non impone una motivazione rafforzata in quanto è sufficiente che il giudice d'appello cautelare compia una valutazione totale, autonoma e completa degli elementi addotti dalle parti nel contraddittorio pieno, confrontandosi con gli argomenti che fondano la decisione impugnata, in quanto, diversamente da quanto richiesto nel giudizio di merito, non è necessaria la dimostrazione, oltre ogni ragionevole dubbio, della insostenibilità della soluzione adottata dal primo giudice). Sotto il profilo della gravità indiziaria, si osserva che il Collegio aderisce all'indirizzo secondo il quale, in tema di appello del pubblico ministero avverso l'ordinanza di rigetto di misura cautelare, la cognizione del Tribunale non è limitata ai singoli punti oggetto di specifica censura, in applicazione del principio devolutivo, bensì è estesa all'integrale verifica delle condizioni e dei presupposti per l'adozione della misura genetica delineati dall'art. 292 cod. proc. pen., spettando al giudice dell'impugnazione tutti i poteri rientranti nella competenza funzionale del primo giudice (Sez. U, n. 18339 del 31/03/2004, Donelli, non mass. sul punto, cit.; Sez. 6, n. 41997 del 24/09/2019, Romano, Rv. 277205; Sez. 3, n. 37086 del 19/05/2015, Grasso, Rv. 265008). Orbene, sul punto la motivazione del Tribunale è sufficiente e coerente, anche in considerazione della circostanza che è ammissibile, in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 292, comma 2, cod. proc. pen., adeguata motivazione in relazione a tutti i presupposti della misura, attraverso il richiamo, anche integrale, ad altro atto del procedimento. Nel caso in esame, il giudice dell'impugnazione cautelare ha dato conto, pur operando rinvio per relationem ad altri atti o documenti (richiesta di misura cautelare, fonti di prova indicati nella stessa) del proprio esame critico degli elementi richiamati e delle ragioni della loro rilevanza e ha, comunque, mostrato di aver valutato le specifiche questioni devolute. Anzi, il provvedimento rende conto dell'assenza, quanto alla gravità indiziaria, di specifiche contestazioni difensive (cfr. pag. 23). Assenza di specificità che si ravvisa anche in questa sede, ove in relazione ai singoli capi di incolpazione, non viene mosso alcun, puntuale, specifico rilievo. 3.2. Il secondo motivo di ricorso è fondato. 27 Carente risulta la motivazione del Tribunale rispetto al requisito dell'attualità delle esigenze cautelari. Questa considerazione fonda non sulla rilevata cessazione dell'attività professione da parte di De RL, documentata dalla Difesa. Sul punto, infatti, il provvedimento censurato spiega come anche nella posizione di mero dipendente, in considerazione delle sue competenze e conoscenze tecniche, ben potrebbe il De RL, fornire la propria consulenza per attuare meccanismi illeciti come quelli posti in essere e contestati all'indagato. Tuttavia, non illustra il Tribunale, a fronte dalla mancata contestazione provvisoria a carico del De RL del reato di cui al capo 1, associazione a delinquere con condotta perdurante e del delitto di bancarotta fraudolenta aggravata di cui al capo 0.1., sulla base di quali elementi il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, lett. c) cod. proc. pen., pur configurabile in astratto, debba dirsi concreto ed attuale. Al De RL, infatti, vengono ascritti capi di incolpazione relativi all'attività svolta in qualità di consulente per predisporre la documentazione utilizzata per richiesta di credito "Ricerca & Sviluppo", con lo specifico compito di creare falsi crediti ed accedere alle indebite compensazioni. Si tratta di condotte che, secondo la richiesta richiamata espressamente dal provvedimento censurato, si collocano nel limitato lasso temporale dal 2017 al settembre 2020 (capo 54), senza che tale dato venga apprezzato. Nessuna motivazione, poi, viene resa circa la necessità di procedere all'applicazione di misura cautelare custodiale, risultando le osservazioni svolte sul punto meramente apparenti. 4. In relazione alla posizione di IA US (capi 1, 0.1, 82, 83, 84, 85) si osserva che il ricorso è fondato limitatamente al profilo delle esigenze cautelari. 4.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Con riferimento al capo di incolpazione 82 (concorso nell'emissione di fatture per operazioni inesistenti emesse dalla s.r.l. Sole Verde Servizi, compiute nell'anno 2019) si invoca la lettura, in fatto, di elementi indiziari e si prospetta una diversa ricostruzione dei gravi indizi a carico, da cui emergerebbe che la Sole Verde Servizi s.r.l. non era una cd. cartiera, operazione non consentita in sede di legittimità. Invero, in materia di provvedimenti de libertate, il sindacato del giudice di legittimità non può estendersi alla revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alla rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato, in relazione alle esigenze cautelari e all'adeguatezza delle misure. Si tratta di apprezzamenti di merito, rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale con funzione di riesame (Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, 28 Rv. 265244; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 1, n. 6972, del 7/12/1999, dep. 2000, Alberti, Rv. 215331). Né si ravvisa, per quanto sin qui esposto, alcuna violazione di legge in ordine alla utilizzata tecnica di redazione del provvedimento censurato, quanto agli operati rinvii per relationem alla richiesta di misura cautelare, atto che, peraltro, in calce all'ordinanza, viene richiamato integralmente. 4.2. Il secondo motivo è inammissibile. La motivazione, anche in relazione alla sussistenza della gravità indiziaria quanto al reato associativo è coerente, logica e immune da censure di ogni tipo. La posizione del ricorrente, amministratore unico di Sole Verde Servizi s.r.l. e Confaro Servizi Edili s.r.I., viene indicata come quella di esecutore delle disposizioni impartite da MI ZZ, assicurata attraverso l'emissione di fatture per operazioni inesistenti intestate alla cd. cartiera, dal predetto amministrata, nonché compensando i tributi fiscali, previdenziali e assicurativi della s.r.l. Confaro con fittizi crediti Ricerca & sviluppo. 4.2.1.Irrilevante è la circostanza sottolineata dal ricorrente, della mancanza di conoscenza da parte di US, degli altri associati e l'assenza di contestazione nei confronti del ricorrentek, dei numerosi reati fine relativi all'operatività delle decine delle diverse società coinvolte nell'ampio contesto riferibile agli altri indagati, in relazione al capo 1. Sul punto, infatti, è noto che il reato di associazione per delinquere si configura in un accordo di carattere generale e continuativo, volto all'attuazione di una serie indeterminata di reati, cioè ad un programma che precede e contiene l'accordo particolare diretto alla realizzazione dei singoli reati;
accordo che permane dopo la consumazione di ciascun reato, senza con questo esaurirsi. Elementi essenziali, dunque, sono l'esistenza del vincolo, consapevolmente teso a commettere un numero indeterminato di delitti e nella predisposizione di mezzi necessari al compimento delle singole azioni criminose. Pertanto, non sono decisivi ai fini del riconoscimento della esistenza dell'associazione per delinquere altri criteri, quali la distribuzione dei compiti tra gli associati e la conoscenza reciproca tra i partecipanti. 4.2.2. Si evidenzia, poi, che la motivazione rende conto, puntualmente, delle argomentazioni svolte con la memoria difensiva del 5 marzo 2021, confutandole con ragionamento logico e coerente che, nel complesso, è incompatibile con le deduzioni difensive. E' inibito, invece, in questa sede, l'esame delle singole conversazioni, asseritamente non valutate, riportate a pag. 23 e sgg. del ricorso, onde poterne inferire l'incompatibilità con la costruzione, nel complesso, ricavabile dalla motivazione, coerente e logica, del Tribunale in punto di gravità indiziaria. 29 Del pari, risulta versata in fatto e destinata a sollecitare il riesame di elementi indiziari, l'indicata necessaria lettura dell'intercettazione di cui all'ali. 17 alla comunicazione di notizia di reato del 8 ottobre 2020. 4.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. In materia di reati fallimentari, nell'ipotesi di fatti di bancarotta fraudolenta per distrazione, con riferimento alla partecipazione dell'extraneus nel reato proprio dell'amministratore di società, deve ritenersi che il soggetto esterno alla società fallita può concorrere nel reato proprio, mediante condotta agevolativa di quella dell'intraneus, nella consapevolezza della funzione di supporto all'attività di sottrazione dal patrimonio sociale e suo depauperamento ai danni della classe creditoria, in caso di fallimento. Sotto il profilo dell'elemento soggettivo del reato, dunque, il dolo del concorrente extraneus nel reato proprio dell'amministratore di diritto consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società che può rilevare sul piano probatorio quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori (Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019, dep. 2020, Falcioni, Rv. 278156). Nel caso al vaglio la distrazione, secondo la motivazione del provvedimento censurato, è indicata come realizzata attraverso un'azione combinata, ove la consapevolezza del partecipe extraneus, abbraccia le condotte tra loro inscidibilmente connesse e finalizzate all'evento conclusivo, ben rappresentato in capo all'estraneo, tenuto conto della qualità di amministratore di diritto della cd. cartiera, della situazione di crisi della s.r.l. e dell'avvenuta traslazione del know how della fallita su altre società effettivamente operanti, diverse dalla cartiera Sole Verde s.r.l. Si evidenzia, poi che tutte le ulteriori osservazioni svolte sul punto, quanto alla diversa ricostruzione soprattutto dell'elemento soggettivo del reato, sono integralmente versate in fatto e non consentite 'ra questa Corte. 4.4. Il quarto motivo, in ordine al capo di incolpazione 83 (concorso nell'omessa presentazione Iva per l'anno 2019, s.r.l. Confaro Servizi Edili) è integralmente versato in fatto e sollecita l'esame della documentazione allegata alla memoria difensiva del 5 marzo 2021. Inoltre, si contesta il contenuto accusatorio delle captazioni indicate sub allegati 17 e 7 alla comunicazione di notizia di reato del 8 luglio 2020. Il ricorrente ha prospettato una diversa interpretazione dei dialoghi intercettati, del pari inibita a questa Corte per giurisprudenza consolidata secondo la quale in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in 30 relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389). 4.5. Il quinto motivo è inammissibile. In punto di gravità indiziaria, di cui al capo 83, di imputazione relativamente al delitto di omessa dichiarazione IVA e falsità in bilancio 2020, per l'anno 2019, in riferimento alla società Confaro, la Difesa prospetta una versione, in fatto, che vuole US esautorato dalle relative competenze dal coimputato RS, che agiva contro la volontà del ricorrente, in base a risultanza di fatto che emergono dalle captazioni, confrontandosi, quindi, con le risultanze delle fonti di ricerca della prova non anche con il contenuto della motivazione. 4.6. Il sesto motivo è fondato sotto il profilo dell'adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare disposta. Si osserva che si applica a US la misura cautelare detentiva reputandolo inserito nell'associazione ad un livello appena inferiore ai promotori, senza considerare, come devoluto con specifici rilievi difensivi, che a carico del US sono stati riconosciuti un numero esiguo di reati fine, concentrati in un lasso temporale non ampio, nonché senza espressamente prendere in esame l'importo complessivo delle fatture per operazioni inesistenti emesse dalla società dal predetto amministrata, nonché delle indebite detrazioni Iva a lui ascritte, onde valutare la gravità specifica della condotta del ricorrente. Alcuna motivazione poi, rende il Tribunale sulle ragioni dell'inadeguatezza di misure interdittive e sul necessario ricorso alla custodia cautelare domiciliare, ad eccezione dell'indicazione, generica, della necessità di interdire la comunicazione e l'incontro con terzi, non puntualmente riferita a concrete esigenze attuali. Né viene espressamente svolto l'esame della proporzione della misura cautelare personale rispetto all'entità della pena irroganda, non potendo estendersi integralmente al US il ragionamento del Tribunale, di cui a pag. 9, svolto con riferimento ad altri partecipi al delitto di cui al capo 1 cui sono ascritti numerosissimi reati satellite, non attribuiti dal punto di vista numerico, nella stessa entità al ricorrente. 5.Deriva da quanto sin qui esposto, l'annullamento del provvedimento impugnato, per nuovo esame in punto di esigenze cautelari per FA De RL e IA US, con rinvio al Tribunale di Venezia. Segue, altresì, il rigetto dei ricorsi di MI e ST ZZ e di LV RI, con condanna al pagamento delle spese processuali. 5.1. Vanno disposti, a cura della cancelleria, gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. limitatamente a MI e ST ZZ e a LV RI. 31 Il consigliere estensore AR Cal. 'IL e CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA - lv;
AG 1022 A 0 GIUDIZIARIO a mela anzuise IL FUNZ ltA
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente a FA De RL e IA US quanto alle esigenze cautelari, con rinvio al Tribunale di Venezia per nuovo • esame. Rigetta i ricorsi di MI e ST ZZ e di LV RI, che condanna al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. limitatamente a MI e ST ZZ e a LV RI. Così deciso il 3/12/2021 Il Presidente RD De EG CORTE DI CASSAZIONE U.R.P. CENTRALE vAe. , r , i i I X.kk,L.\ ."-• 1 »LL 5 I A IL FUNZIO Aefi G', t 'MARIO Aie andia : t i