Ordinanza cautelare 13 maggio 2021
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 14/03/2025, n. 5333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5333 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05333/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04075/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4075 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS-, controinteressati intimati non costituiti in giudizio;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'annullamento
- del provvedimento, non comunicato, con il quale il ricorrente è stato escluso dal prosieguo della procedura e non è stato ammesso a sostenere le prove orali del concorso notarile bandito con D.D.G. 16 novembre 2018, a 300 posti di Notaio, come risultato dall'elenco alfabetico contenente gli esiti delle valutazioni delle prove scritte elaborato dalla Commissione, pubblicato sul sito web del Ministero della Giustizia in data 17 dicembre 2020;
- delle operazioni e del giudizio, risultanti dal verbale n. 459 del 1° luglio 2020 (sessione con modalità da remoto), con il quale è stata espressa la valutazione negativa della Commissione esaminatrice con riguardo alla 2° prova "mortis causa" del ricorrente, di cui al medesimo concorso notarile;
- del verbale summenzionato, sotto il profilo della sua nullità e del procedimento valutativo in esso risultante;
- della graduatoria degli ammessi a sostenere la prova orale del concorso medesimo;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 7 dicembre 2021:
per l’annullamento della graduatoria definitiva dell’8 novembre 2021 dei vincitori del suddetto concorso pubblicata con decreto ministeriale 11 novembre 2021.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 febbraio 2025 la dott.ssa Virginia Arata e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha partecipato al concorso notarile bandito con D.D.G. 16 novembre 2018, a 300 posti di Notaio.
All’esito delle prove scritte, lo stesso non è stato ammesso a sostenere le prove orali, attesa la valutazione negativa della Commissione esaminatrice con riguardo alla seconda prova svolta.
Il ricorrente ha impugnato il mancato inserimento nell’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale per i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione di legge, con specifico riguardo agli artt. 10 e 11 del d.lgs. 166/06, nonché agli artt. 1 segg. l. 7 agosto 1990, n. 241; eccesso di potere per difetto d’istruttoria, illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta, travisamento dei fatti, disparità di trattamento, violazione del giusto procedimento, trasparenza e pubblicità.
2) Violazione e falsa applicazione di legge, con specifico riguardo agli artt. 10 e 11 del d.lgs. 166/06, nonché agli artt. 1 segg. l. 7 agosto 1990, n. 241; eccesso di potere per difetto d’istruttoria, illogicità, irragionevolezza, non potendo la discrezionalità valutativa della Commissione giungere fino al punto di dichiarare inidoneo un candidato soltanto perché la sua soluzione proposta idonea a raggiungere lo scopo desiderato dalla testatrice risulta diversa da quella “preferita” dalla Commissione.
3) Violazione ed erronea applicazione degli artt. 5 comma 5 e 11 c.1 del d.lgs. n. 166/2006.
4) Violazione degli artt. 3 e 97 della Cost. ed 11 D.lgvo 166/2006 per disparità di trattamento sulle modalità di correzione seguite dalla Commissione in presenza fino al mese di marzo del 2020 e da remoto per il ricorrente ed altri in epoca successiva con violazione del principio di collegialità anche in relazione al modus procedendi seguito dalla Commissione per la correzione delle prove scritte, che sulla scorta dei verbali in atti risulta essere stato connotato dall'adozione di un "filtro" monocratico nella lettura degli elaborati, per poi sottoporre alla valutazione individuale dei Commissari solo le motivazioni delle relative buste che venivano approvate sempre da remoto dai medesimi.
5) Violazione degli artt. 3 e 97 della Cost. ed 5 e 11 D.lgvo 166/2006; eccesso di potere per difetto d’istruttoria, illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta, travisamento dei fatti, disparità di trattamento, violazione del giusto procedimento, trasparenza e pubblicità. Violazione e falsa applicazione dell'art. 254 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34. Violazione del terzo protocollo riunione da remoto del 20 maggio 2020.
6) Violazione e falsa applicazione di legge, con specifico riguardo agli artt. 10 e 11 c.6 del d.lgs. 166/06, nonché agli artt. 1 segg. l. 7 agosto 1990, n. 241; eccesso di potere per difetto d’istruttoria, illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta, travisamento dei fatti, disparità di trattamento nella valutazione negativa dell’elaborato mortis causa del ricorrente corretto da remoto di cui al verbale n. 459 del 01°.07.2020 e quello del candidato con busta n. 539 valutato punti 46/50 corretto in presenza di cui al verbale n.276 del 17.12.2019, dalla cui comparazione emerge che detti elaborati pur presentando identiche soluzioni giuridiche ai quesiti di prova (eccetto per il legato di usufrutto di azienda di cui sopra) con una sovrapponibile individuazione e trattazione degli istituiti giuridici coinvolti in motivazione e/o in parte teorica sono stati giudicati dalla Commissione in modo diametralmente opposto il primo busta n.997 non idoneo e l’altro busta n.539 idoneo con punti 46/50.
Ricorso depositato il 14 aprile 2021 e ritualmente notificato, l’odierno ricorrente ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe, domandandone l’annullamento.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione, controdeducendo a quanto sostenuto nell’atto introduttivo e domandando il rigetto del ricorso.
Con motivi aggiunti depositati il 7 dicembre 2021 il ricorrente ha impugnato altresì la graduatoria definitiva dell’8 novembre 2021, domandandone l’annullamento.
All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 14 febbraio 2025 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Con riferimento al primo e al secondo motivo di ricorso merita osservare che il potere di valutazione esercitato dalle commissioni di esame è espressione di ampia e qualificata discrezionalità tecnica, soggetta al sindacato di legittimità del giudice amministrativo solo in caso di travisamento dei fatti, violazione delle regole di procedura o manifesta illogicità, non essendo consentito al giudice sovrapporre proprie valutazioni alle determinazioni della commissione esaminatrice. Le valutazioni espresse dalle Commissioni giudicatrici in merito alle prove di concorso, seppur qualificabili come analisi di fatti (correzione dell'elaborato del candidato con attribuzione di punteggio o giudizio) e non come ponderazione di interessi, costituiscono pur sempre l'espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l'idoneità tecnica e/ o culturale, ovvero attitudinale, dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal G.A., se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico od un errore di fatto, o ancora una contraddittorietà ictu oculi rilevabile.
Viste le considerazioni spese, il primo e secondo motivo di ricorso non possono trovare accoglimento atteso che rientra nella discrezionalità della Commissione esaminatrice l’individuazione di una sola soluzione corretta al quesito sotteso alla prova con l’esclusione di ogni altra opzione proposta dai candidati. La valutazione espressa dalla Commissione è stata, peraltro, chiaramente illustrata nel verbale della seduta del 1 luglio 2020, ove si legge “ Allegato C) – Atto mortis causa: «la Commissione dichiara ai sensi dell’art. 11 comma 7. d. lgs. n. 166/2006 inidoneo il candidato in quanto l’elaborato è gravemente insufficiente per travisamento della traccia consistito nel fatto che il candidato ha previsto un legato di usufrutto di azienda in favore di NA (oltretutto per soli quattro anni), laddove la testatrice aveva manifestato l’intento che ad NA fosse attribuita la sola amministrazione dell’azienda ”.
Con riguardo al terzo motivo di ricorso deve osservarsi che il dott. -OMISSIS-, che componeva la commissione di cui al verbale n. 459 del 1° luglio 2020, riveste la qualifica di magistrato d’appello, avendo conseguito la quarta valutazione di professionalità. In disparte, infatti, l’esercizio delle funzioni quale magistrato d’appello, ciò che rileva ai fini della corretta composizione della Commissione di concorso è, come prescritto dall’art.5, comma 5, del D.lgs. n.166/2006 che la Commissione, durante la correzione degli elaborati, nonché durante le prove orali, operi con la presenza di cinque membri, fra i quali, “ un magistrato con qualifica di magistrato di appello ”.
Per tali ragioni anche il terzo motivo di ricorso appare destituito di fondamento.
Con riferimento, poi, alle modalità da remoto di correzione degli elaborati, si osserva, come rilevato peraltro dall’avvocatura erariale, che, stante l’emergenza Covid 19 intervenuta in corso di procedura concorsuale, l’art. 254 del d.l. 19 maggio 2020 n. 84, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020 n. 77 ha stabilito che “ ai fini del completamento delle procedure e delle attività relative al concorso per esame a 300 posti per notaio bandito con decreto dirigenziale 16 novembre 2018 .... è consentita la correzione degli elaborati scritti con modalità di collegamento a distanza ”. È stato quindi riconosciuto al Presidente della Commissione il potere di autorizzare la correzione da remoto degli elaborati scritti, mantenendo i medesimi criteri di correzione già adottati dalla commissione d'esame e di stabilire “ le modalità telematiche con le quali effettuare il collegamento a distanza ” e di dettare “ le disposizioni organizzative volte a garantire la trasparenza, la collegialità, la correttezza e la riservatezza delle sedute, nonché a rispettare le prescrizioni sanitarie relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute dei commissari e del personale amministrativo ”. La scelta, necessitata, di utilizzare il sistema TEAMS per la condivisione degli elaborati e la riunione dei componenti della Commissione ha assicurato il rispetto della collegialità della valutazione, ex art. 11 comma 1 del d.lgs. n. 160/2006.
Con riferimento al successivo motivo di ricorso, giova evidenziare che il verbale della seduta del 1 luglio 2020, in seguito all’identificazione dei partecipanti, testualmente reca la seguente dichiarazione “ i commissari collegati da remoto dichiarano di trovarsi in luogo riservato, che in esso non sono presenti altre persone, che per tutta la durata della seduta non hanno posto in atto collegamenti o strumenti di registrazione e/o video e che non si fa uso di messaggistica istantanea o, comunque, di altri strumenti o funzioni interni all’applicativo Microsoft Teams utilizzato per il collegamento da remoto ”. Il predetto verbale, in quanto atto pubblico, fa fede fino a querela di falso in ordine alla veridicità del suo contenuto (ivi compresa la presenza dei commissari e la legittimità della condotta serbata ne corso della correzione degli elaborati) e, giacché non consta che il ricorrente abbia agito con querela di falso avverso tale documento, anche il predetto motivo di ricorso deve essere giudicato infondato.
Infine, quanto all’ultimo motivo di ricorso, si osserva che la circostanza che la soluzione proposta dal ricorrente nell’elaborato mortis causa sia stata valutata inidonea, a fronte di analoga soluzione proposta da altri ricorrenti e favorevolmente giudicata, non vale a fondare i vizi lamentati. In disparte il fatto che si tratta di errori non ostativi, a norma dell’art. 11 comma 6 del d.lgs. n. 166 del 2006, alla
correzione degli elaborati e, quindi, non determinanti ai fini dell’adozione del giudizio negativo impugnato, ad ogni modo, il giudizio espresso dalla commissione si riferisce tanto alla soluzione proposta nella sua consistenza giuridica, quanto alla capacità espressiva dimostrata nello sviluppo della stessa soluzione. Non può quindi sorprendere che, a fronte di analoghe soluzioni proposte da diversi candidati, solo alcuni siano giudicati idonei.
Per tutte le ragioni che precedono il ricorso principale deve essere rigettato.
Con i motivi aggiunti depositati in atti il 7 dicembre 2021, il ricorrente ha finalmente impugnato la graduatoria definitiva, spiegando nuovi motivi di ricorso.
In particolare, egli ha eccepito:
1) Eccesso di potere per violazione artt. 97 e 113 cost. - art. 3, 7, 21-octies e 21 - nonies, l. 241/90. Carenza assoluta di motivazione - violazione del principio di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa.
2) Violazione ed erronea applicazione degli artt. 5 comma 5 e 11 c.1 del d.lgs. n. 166/2006.
I predetti ripropongono i medesimi vizi sollevati nel ricorso introduttivo e possono, pertanto, essere rigettati sulla scorta di quanto già chiarito in motivazione.
Per tutte le ragioni che precedono, il ricorso introduttivo e i seguenti motivi aggiunti devono essere rigettati.
Le spese processuali sono poste a carico di parte soccombente e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali da liquidarsi in € 1500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Benedetto Nappi, Presidente FF
Francesco Elefante, Consigliere
Virginia Arata, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Virginia Arata | Benedetto Nappi |
IL SEGRETARIO