Cass. pen., sez. III, sentenza 28/02/2013, n. 15981
CASS
Sentenza 28 febbraio 2013

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La buona fede del terzo acquirente di immobile abusivamente lottizzato, quale presupposto di esclusione di operatività della confisca, non può farsi discendere dal solo fatto dell'avvenuta stipulazione di atto pubblico notarile, essendo indispensabile, per affermare l'esistenza della stessa, l'esame specifico dell'atto traslativo e della documentazione ad essa allegata in una corretta prospettiva di verifica dell'esistenza di un'aspettativa di esattezza giuridica dei provvedimenti amministrativi su cui il privato possa fare affidamento. (In motivazione la Corte ha precisato comunque che incombe sul notaio rogante, che non è esonerato da responsabilità per il solo fatto della trasmissione al Comune dell'atto "sospetto", l'onere di verificare il rispetto delle prescrizioni legislative e di piano).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 28/02/2013, n. 15981
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15981
    Data del deposito : 28 febbraio 2013

    Testo completo