Sentenza 3 aprile 2008
Massime • 1
La posizione di garanzia assunta dal proprietario di un cane gli impone l'obbligo di adottare le cautele necessarie a prevenire le prevedibili reazioni dell'animale e pertanto egli risponde a titolo di colpa delle lesioni cagionate a terzi dallo stesso animale, qualora ne abbia affidato la custodia a persona inidonea a controllarlo.
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- 1. Aggressione da parte di un cane e reato di lesioni colpose. La posizione di garanzia del proprietarioAvv. Filippo Portoghese · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Se un cane aggredisce una persona il proprietario dell'animale risponde di lesioni colpose anche se non è presente al momento dell'aggressione? E ancora, la proprietà dell'animale è “conditio sine qua non” perché sussista una responsabilità penale per il reato di lesioni? Traducendo questi interrogativi in linguaggio “legalese” l'interrogativo riguarda la possibilità di affermare una responsabilità penale solo in forza del nesso di causalità tra condotta ed evento dannoso senza che vi sia stata almeno una colpa ascrivibile al proprietario del cane. Oppure -e diversamente- richiedere come presupposto di responsabilità (penale) che il proprietario del cane debba comunque avere avuto la la …
Leggi di più… - 2. Padrone condannato se cane affidato ad altri ?(Cass.20949/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 10 giugno 2025
Proprietario di un cane ha una posizione di garanzia che impone l'obbligo di adottare le cautele necessarie a prevenire le prevedibili azioni e reazioni dell'animale, con la conseguenza per cui il proprietario risponde a titolo di colpa delle lesioni cagionate a terzi dallo stesso animale anche qualora ne abbia affidato la custodia a persona inidonea a controllarlo L'obbligo di custodia dell'animale sorge ogni qualvolta sussista una relazione di semplice detenzione, anche solo materiale e di fatto tra l'animale e una data persona, non essendo necessario l'accertamento di un rapporto di proprietà in senso civilistico, nella specie, quest'ultimo, ritenuto sussistente in capo al prevenuto. …
Leggi di più… - 3. Proprietario condannato per incauto affidamento del cane mordace? (Cass. 36151/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 8 ottobre 2021
Il proprietario di un cane risponde a titolo di colpa delle lesioni cagionate a terzi dallo stesso animale anche qualora ne abbia affidato la custodia a persona non in grado di esercitare su di esso una effettiva custodia o di contenerne il naturale slancio. Cassazione penale sez. IV, ud. 15 settembre 2021 (dep. 5 ottobre 2021), n. 36151 Presidente Serrao – Relatore Pezzella Ritenuto in fatto 1. R.G. ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza con cui il Giudice di Pace di Palermo, il 19/2/2019, lo ha condannato alla pena di 500 Euro di multa in quanto ritenuto colpevole del reato di cui agli artt. 40 e 590 c.p. per aver cagionato lesioni personali a B.M. per negligenza, …
Leggi di più… - 4. La responsabilità del proprietario di un animale domesticoCristina Malavolta · https://www.diritto.it/ · 15 luglio 2021
Le recenti pronunce di condanna in ambito civile e penale, hanno condotto l'autore a svolgere una disamina delle responsabilità più comuni in tema di possesso e detenzione di animali d'affezione – nella specie, di cani. SOMMARIO: Premessa Le sanzioni amministrative delle ordinanze comunali 2.2 L'ingresso dei cani nei luoghi pubblici o aperti al pubblico a) L'ingresso dei cani nei parchi e nei giardini pubblici b) Il trasporto dei cani in auto e sui mezzi pubblici c) L'ingresso dei cani in negozio o al ristorante d) L'ingresso dei cani in spiaggia La responsabilità sotto il profilo civilistico a) La responsabilità ex 2052 c.c. b) Responsabilità per rumori e odori molesti c) Risarcimento …
Leggi di più… - 5. Cane di grossa taglia: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 13 maggio 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/04/2008, n. 34765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34765 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 03/04/2008
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere - N. 736
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. KOVERECH Oscar - Consigliere - N. 28083/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE presso la Corte di Appello di Catanzaro;
avverso sentenza resa dalla Corte di Appello di Catanzaro in esito all'udienza del 3/1/2007;
imputato, GI CO n. il 27/9/1956 e VE Domenica n. il giorno 8/5/1954, entrambi difesi dall'Avv.to TRUNCÈ Romualdo di fiducia;
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta alla pubblica udienza dal consigliere Dott. Gaetanino Zecca;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Angelo Di Popolo che ha concluso per l'annullamento con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Catanzaro, limitatamente alla posizione del Mangione.
PREMESSO IN FATTO
La corte di Appello di Catanzaro, in riforma della sentenza del Tribunale di Crotone che aveva affermato la colpevolezza di tutti e due gli imputati ai quali era addebitato ex artt. 40, 113 e 590 c.p., il delitto di lesioni colpose cagionate al piccolo RU UC, (assoggettato dopo i morsi ad un lungo e delicato intervento chirurgico per ferite suturate con 40 punti), da un pitbull di proprietà degli stessi imputati non adeguatamente custodito, il 3/1/2007, condannava la VE e assolveva il GI. Contro così fatto provvedimento proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Catanzaro che concludeva per l'annullamento del provvedimento impugnato. All'udienza pubblica del 3/4/2008, la Corte, compiuti gli adempimenti prescritti dal codice di rito, decideva il ricorso proposto. RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Catanzaro, investe la sola statuizione che ha riguardo alla posizione del GI e non anche la statuizione di condanna che ha definitivamente investito la VE.
Il PG denunzia violazione dell'art. 40 c.p. per non avere la sentenza impugnata individuato la colpa del GI derivata dal suo ruolo di affidante a persona (la moglie) non idonea a contenere le reazioni dell'animale affidato, e anche derivata dalla inosservanza dei suoi obblighi di sorveglianza e di controllo (il GI non aveva curato ne' controllato l'applicazione della museruola e non aveva curato la inadeguatezza della persona affidataria rispetto alla forza fisica e alle reazioni dell'animale).
La motivazione della sentenza impugnata afferma la non rimproverabilità del GI rispetto all'episodio lesivo per la ragione che egli era intervenuto nella vicenda in un secondo momento quando il bambino era già stato azzannato e crede che la sentenza di condanna del Tribunale abbia fondato la statuizione di colpevolezza sulla sola base del titolo di proprietà del cane.
La motivazione viola l'art. 40 del c.p. perché non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo. Il GI, era presente in casa secondo la stessa ricostruzione della sentenza di appello che accerta (pg. 5) essere accorso il GI alle grida della moglie e della madre del bambino azzannato, aver bloccato il cane e aver fornito un asciugamano a tamponare le ferite. L'obbligo di controllo del cane incombeva di diritto sul suo proprietario, il GI appunto, e di fatto su chi per essere la persona dominante rispetto all'animale aveva anche di fatto l'obbligo di impedire che la moglie uscisse col cane che non era in grado di controllare, di verificare comunque che l'uscita avvenisse con l'adozione delle prescritte cautele (museruola, guinzaglio), cautele che secondo la sentenza di primo grado non furono adottate. Il GI non deve rispondere per responsabilità oggettiva ma in relazione agli obblighi che per lui derivano dalla posizione di garanzia collegata al fatto di essere lui solo la persona che disponeva dell'animale e che poteva controllare le sue reazioni. La motivazione di appello, a fronte della opposta motivazione di primo grado, doveva dare specifico conto delle ragioni della sua diversa decisione senza arrestarsi all'erronea prospettiva (erronea perché ha considerato il solo art. 40 c.p., comma 1 senza avvertirsi che la sentenza riformata aveva applicato l'art. 40 c.p., comma 2) che ha letto nella sentenza del primo giudice una statuizione fondata su un principio di responsabilità oggettiva contrastante col principio di personalità della responsabilità penale.
La sentenza impugnata deve dunque essere annullata per causa delle denunziata erronea applicazione della legge penale e il procedimento deve essere rinviato ad altra Sezione della Corte di Appello di Catanzaro, per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di GI CO, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Catanzaro, altra Sezione.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2008