Sentenza 19 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/05/2003, n. 7756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7756 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2003 |
Testo completo
, DI BBLICA ITA] LLO REGISTRO, E DA OGNI SPESAR, BASSA DI BO O 0775 6/03 STA 999 SI DELL'ART. PO IM N 11-8-73 DA TE AI SEN ESEN LEGGE NOME IRITTO D DELLA O A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Rilascio SEZIONE TERZA CIVILE fondi rustici Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 11490/01 Dott. Vincenzo CARBONE Dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere Consigliere Cron. 12109 Dott. Bruno DURANTE Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere Rep. Dott. Donato CALABRESE Rel. Consigliere - Ud. 11/02/03 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: I' AS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LIVIO ANDRONICO 24, presso 10 studio dell'avvocato EMILIO ROMAGNOLI, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato RENZO MALLUS, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
SCALAS MARIA VED MINERBA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEL BABUINO 181, presso 10 studio dall'avvocatodell'avvocato DOMENICO CORTESE, difesa ELIO DE MONTIS, giusta delega in atti;
2003 controricorrente - 405 avverso la sentenza n. 4/01 della Corte d'Appello di 1 CAGLIARI, Sezione Agraria, emessa il 31/01/01 e depositata il 23/02/01 (R.G. 335/00); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/02/03 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito l'Avvocato Emilio ROMAGNOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 17.12.1998 CA Maria, espo- nendo di essere proprietaria di un'azienda agricola sita in agro di Quartu Sant'Elena, della superficie complessiva di circa 32 ettari, ed assumendo che, dopo la morte del coniuge, avvenuta nel dicembre 1995, ES UA si era impossessato dei fondi e cagionato gravi danni all'azienda, conveniva il medesimo ES avanti al Tribunale di Cagliari per il rilascio dei fondi ed il risarcimento dei danni. дн Il convenuto, costituitosi in giudizio, assumendo di essere coltivatore di- retto e di avere avuto in affitto i terreni fin dal 1984, preliminarmente ecce- piva l'incompetenza del giudice adito e nel merito chiedeva il rigetto della domanda. In via riconvenzionale subordinata, inoltre, chiedeva la condanna dell'attrice al pagamento della somma di £ 950.000.000 per miglioramenti, dichiarando di volersi avvalere, sino al pagamento, del diritto di ritenzione. Con sentenza del 7.5.1999 il Tribunale, dichiarata la propria incompeten- za, rimetteva dinanzi alla locale Sezione specializzata agraria la causa, che veniva riassunta dalla CA. Nel contraddittorio delle parti, svolta l'istruttoria, l'adita Sezione con sentenza non definitiva del 2.10.2000 condannava il convenuto al rilascio dei fondi e ne rigettava la domanda riconvenzionale, disponendo la prosecu- zione del giudizio sulla domanda attrice di danni. Proposto appello dal ES, la Corte d'Appello di Cagliari/Sezione spe- cializzata agraria con sentenza emessa il 31.1.2001 rigettava il gravame. 1 Per la cassazione di tale sentenza ES UA ha proposto ricorsocon un unico motivo di impugnazione. Resiste con controricorso CA Maria. Sono state presentate memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE denunciando, in relazione all'art.360 nn.3 e 5 Con l'unico motivo c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 1571 e ss. e 1803 e ss. c.c.; 27 1.n.203/1982; 1362 c.c.; 112 e 115 c.p.c. il ricorrente lamenta che la - convinzione della Corte d'Appello si fonda solamente su un inciso dell'interrogatorio libero di esso ES, ove egli si autoqualifica non affittua- rio del fondo in questione sol perché non avrebbe versato un corrispettivo per il godimento del fondo. Deduce che tale inciso doveva essere letto in strettissima correlazione con il seguito della deposizione ed in particolare con la testuale dichiarazione che egli non pagava alcun corrispettivo per il godimento del fondo giacchè questo "era abbondantemente compensato M dalle attività di miglioramento [da lui] eseguite". Pertanto erroneamente conclude il ricorrente – la sentenza impugnata ha ravvisato nella fattispecie- gli estremi di un comodato, che appare assolutamente inconfigurabile. Il motivo va disatteso, giacchè, in effetti, il ricorrente contesta il giudizio in sé dei giudici d'appello. Il ES, invero, censura la decisione dei giudici di merito, che avrebbero errato nell'aver omesso di rilevare l'esistenza del corrispettivo, consistente nelle opere e nelle attività da lui poste in essere a favore della CA, la qual cosa avrebbe determinato un errore di diritto perché ravvisa gli estremi di un comodato in un'ipotesi in cui il comodato appare assolutamente inconfigu- rabile. 2 E', dunque, palese che nella realtà il ricorrente, pur richiamandosi al vi- zio di diritto e di motivazione alla stregua dei nn.3 e 5 dell'art.360 c.p.c., tende ad una nuova e diversa valutazione, da parte del giudice di legittimità, dei fatti e delle risultanze di causa. Vero è, comunque, che nella sentenza impugnata si osserva, con argo- mentazioni sufficienti e coerenti sotto il profilo logico-giuridico, che ad escludere l'esistenza di un contratto di affitto concorrevano e il tenore lette- rale delle dichiarazioni del ES e la stessa prospettazione difensiva consi- derata nella sua articolazione complessiva, nonché le due scritture prodotte dallo stesso ricorrente in grado d'appello, che, per il loro contenuto, esclu- devano che la CA avesse concesso in affitto i suoi terreni al medesimo ES. Emerge, così, dall'impianto argomentativo svolto dai giudici di merito che non è mai stato fra le parti stipulato un qualsiasi rapporto di affittanza agraria, o che sia stato ipotizzato il pagamento di un corrispettivo per il go- dimento dei terreni. Il ricorso va dunque rigettato, con la condanna del ricorrente, soccom- bente, alle spese del presente giudizio, come da dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in euro 1.500/00, di cui euro 100/00 per le spese. Così deciso, l'11.2.2003 a 3 i 1 r 0 e 0 C l 2 o l i E t e . IL PRESIDENTE s R Il Consigliere est. i G c A E A n I Dirise a a M L i r L C a E M n C i a i IL CANCELLIERE CI N s g a s A . g t Dott.ssa Maria Alelic t C t o a o t L i I D s 3 o p e D