Sentenza 10 ottobre 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/10/2019, n. 41728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41728 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da RE RE, nato ad [...] il [...], avverso la sentenza emessa il 16/01/2019 dalla Corte di appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Mariella De Masellis, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. RE CA, attraverso il suo difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 16 gennaio scorso, che ne ha confermato la condanna per il delitto di favoreggiamento personale, inflittagli dal Tribunale di Sciacca il 17 giugno 2016. 1.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge processuale, lamentando di non aver ricevuto notifica del decreto di citazione in giudizio in appello, non essendo stata quella l'effettuata a mani proprie o di persona con lui convivente.
1.2. Con il secondo, lamenta la violazione degli artt. 378 e 384, cod. pen., sostenendo che l'imputato non fosse punibile, per aver agito in favore di un prossimo congiunto. Inoltre, denuncia la nullità della sentenza impugnata, per omessa motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
2. I motivi di ricorso sono inammissibili.
3. Manifestamente destituito di fondamento, anzitutto, è quello attinente al dedotto difetto di notifica, Risulta dalla relazione di notificazione - consultabile dal giudice di legittimità in ragione della natura processuale della questione devoluta - che il decreto di citazione in giudizio in appello è stato notificato mediante il servizio postale e ritirato, presso l'ufficio postale, da un delegato dell'imputato destinatario. La notifica, dunque, è avvenuta regolarmente ed ha prodotto i suoi effetti legali. Del resto, nulla ha mai eccepito il suo difensore nelle varie udienze tenutesi nel giudizio di appello, in tal modo implicitamente ma inequivocannente confermando che l'atto ha prodotto gli effetti cui era preordinato.
4. Il motivo relativo all'operatività dell'esimente di cui all'art. 384, cod. pen., è inammissibile, innanzitutto, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché dedotto per la prima volta con il presente ricorso e non già con l'atto d'appello. In tale sede, infatti, come si evince dalla relativa sentenza, non contestata per questa parte dal ricorrente, quest'ultimo aveva lamentato esclusivamente l'omissione dell'avviso della facoltà di astenersi. In ogni caso, anche tale motivo di doglianza, è manifestamente infondato. Posto che - come si precisa nella sentenza impugnata - tale avviso indiscutibilmente è stato dato al CA, non può che trovare applicazione il principio, ripetutamente affermato in modo espresso per il delitto di falsa testimonianza, ma estensibile tal quale, per identità di ratio, al favoreggiamento realizzatosi, come in questo caso, mediante dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria nelle forme rituali, secondo il quale la causa di esclusione della punibilità, prevista per chi ha commesso il fatto per essere stato costretto dalla 2 ( necessità di salvare sé o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore, non opera nell'ipotesi in cui il dichiarante abbia dichiarato il falso pur essendo stato avvertito della facoltà di astenersi (Sez. U, n. 7208 del 29/11/2007, Genovese, Rv. 238383; Sez. 6, n. 42818 del 14/05/2013, Rv. 257147; Sez. 6, n. 37467 del 05/10/2010, Rv. 248525).
5. Assolutamente generico, infine, è il motivo concernente l'omessa motivazione sulla richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, a sostegno del quale nessun elemento la difesa ha addotto, a fronte di una sentenza che si espressamente soffermata sull'adeguatezza della relativa statuizione di primo grado, oltre che sull'infondatezza dell'analoga eccezione di nullità sollevata verso la prima sentenza (pag. 6).
5. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente a sostenere le spese del procedimento ed a versare una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in duemila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle amm