Articolo 65 della Legge 5 marzo 1961, n. 90
Articolo 64Articolo 66
Versione
29 marzo 1961
Art. 65. (Disposizioni particolari per l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni)

Per esigenze impreviste ed indilazionabili e con la osservanza delle norme sul collocamento dei lavoratori disoccupati, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ha facolta' di reclutare operai con contratto di diritto privato a condizione che sia stabilita la durata massima che, in ogni caso, non puo' superare sessanta giorni.
L'operaio assunto in base al precedente comma non acquista la qualifica di operaio dello Stato e non puo' essere trattenuto in servizio oltre il predetto periodo massimo di sessanta giorni.
Si applicano le disposizioni di cui al commi secondo e terzo dell'art. 60 della presente legge.
Entrata in vigore il 29 marzo 1961