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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 21/10/2025, n. 2198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2198 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Marcello MAGGI - Presidente
IA NI - GI
Enrica DI TURSI - GI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5283 - 2024 r.g. promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. DI MAGGIO GAILA MARIA Parte_1
;
ricorrente nei confronti di
rappresentata e difesa, dall'avv. TRACUZZI ALESANDRA;
Controparte_1
resistente con l'intervento del
P.M. in sede interventore ex lege
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 03/12/2024 , premesso che: il Parte_1
13/09/2006 aveva contratto matrimonio con in AN MARZANO Controparte_1
DI AN SE (TA); dalla loro unione erano nati i figli nata a [...] Persona_1 il 04/09/ 2001, maggiorenne, studente non economicamente autosufficiente e
[...]
, nato a [...] il [...]; l'unione era naufragata ed i coniugi erano Persona_2 addivenuti a separazione pronunciata con sentenza n. 23/2018 pubblicata il 14/02/2018 da questo
Tribunale; era quindi, decorso il periodo necessario per il divorzio dal momento della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nell'ambito del giudizio di separazione. Sulla scorta di tali premesse adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni che analiticamente indicava.
Nel contraddittorio della parte convenuta, all'udienza del giorno 16.10.2025 tenutasi mediante trattazione scritta, le parti dichiaravano di volere trasformare il divorzio contenzioso in congiunto alle condizioni di cui all'accordo da loro sottoscritto e depositato telematicamente in data
29.09.2025.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione pronunciata con sentenza n. 23/2018 pubblicata il 14/02/2018 da questo
Tribunale . È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione da parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art.5
L.n.74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6 maggio 2015 n.55
e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi. Va rilevato, inoltre, che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali, nonché quelli concernenti l'affidamento ed il mantenimento della prole, secondo le condizioni di cui all'accordo depositato telematicamente in data 29.09.2025 e confermato con note scritte depositate in data 14.10.2025. La rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
Alla luce di quanto sopra appare equo compensare integralmente le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 03/12/2024 da nei confronti di Parte_1 [...]
, così provvede: CP_1
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il giorno 13/09/2006 nel
Comune di da , nato a [...] il [...], Parte_1
e , nata a [...] il 24/02/1980, Controparte_1 trascritto negli atti dello stato civile del comune di AN MARZANO DI AN SE dell'anno 2006, parte 2 , numero 38 ;
2. Dispone che i rapporti personali e patrimoniali tra e Parte_1
, nonché quelli relativi alla prole, a seguito della pronuncia di Controparte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio siano regolati secondo le condizioni di cui all'accordo depositato telematicamente in data 29.09.2025 e confermato con note scritte depositate in data 14.10.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 16/10/2025
IL PRESIDENTE DOTT. MARCELLO MAGGI
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Marcello MAGGI - Presidente
IA NI - GI
Enrica DI TURSI - GI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5283 - 2024 r.g. promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. DI MAGGIO GAILA MARIA Parte_1
;
ricorrente nei confronti di
rappresentata e difesa, dall'avv. TRACUZZI ALESANDRA;
Controparte_1
resistente con l'intervento del
P.M. in sede interventore ex lege
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 03/12/2024 , premesso che: il Parte_1
13/09/2006 aveva contratto matrimonio con in AN MARZANO Controparte_1
DI AN SE (TA); dalla loro unione erano nati i figli nata a [...] Persona_1 il 04/09/ 2001, maggiorenne, studente non economicamente autosufficiente e
[...]
, nato a [...] il [...]; l'unione era naufragata ed i coniugi erano Persona_2 addivenuti a separazione pronunciata con sentenza n. 23/2018 pubblicata il 14/02/2018 da questo
Tribunale; era quindi, decorso il periodo necessario per il divorzio dal momento della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nell'ambito del giudizio di separazione. Sulla scorta di tali premesse adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni che analiticamente indicava.
Nel contraddittorio della parte convenuta, all'udienza del giorno 16.10.2025 tenutasi mediante trattazione scritta, le parti dichiaravano di volere trasformare il divorzio contenzioso in congiunto alle condizioni di cui all'accordo da loro sottoscritto e depositato telematicamente in data
29.09.2025.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione pronunciata con sentenza n. 23/2018 pubblicata il 14/02/2018 da questo
Tribunale . È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione da parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art.5
L.n.74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6 maggio 2015 n.55
e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi. Va rilevato, inoltre, che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali, nonché quelli concernenti l'affidamento ed il mantenimento della prole, secondo le condizioni di cui all'accordo depositato telematicamente in data 29.09.2025 e confermato con note scritte depositate in data 14.10.2025. La rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
Alla luce di quanto sopra appare equo compensare integralmente le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 03/12/2024 da nei confronti di Parte_1 [...]
, così provvede: CP_1
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il giorno 13/09/2006 nel
Comune di da , nato a [...] il [...], Parte_1
e , nata a [...] il 24/02/1980, Controparte_1 trascritto negli atti dello stato civile del comune di AN MARZANO DI AN SE dell'anno 2006, parte 2 , numero 38 ;
2. Dispone che i rapporti personali e patrimoniali tra e Parte_1
, nonché quelli relativi alla prole, a seguito della pronuncia di Controparte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio siano regolati secondo le condizioni di cui all'accordo depositato telematicamente in data 29.09.2025 e confermato con note scritte depositate in data 14.10.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 16/10/2025
IL PRESIDENTE DOTT. MARCELLO MAGGI