Art. 2.
All'onere di lire 30.450.000 derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con una corrispondente quota del maggior gettito derivante dal decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1334 , concernente l'importazione di banane fresche.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di lire 30.450.000 derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con una corrispondente quota del maggior gettito derivante dal decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1334 , concernente l'importazione di banane fresche.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.