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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 85/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 04/07/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SI ADRIANA, Presidente
PA ANDREA, TO
SALI MARIA CLARA, Giudice
in data 04/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3137/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. TY7CR2Z00061 REC.CREDITO.IMP 2019
- ATTO RECUPERO n. TY7CR2Z00061 REC.CREDITO.IMP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: //
Resistente/Appellato: //
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'atto di recupero n. TY7CR2Z00061/2024, notificato il 26 settembre 2024, emesso dall'Agenziadelle Entrate disponente il recupero di un credito d'imposta per investimenti nel
Mezzogiorno, richiesto e utilizzato in compensazione dal contribuente per un totale di € 53.975,88 (di cui
€ 27.643,00 per il 2019 e € 44.833,00 per il 2020, parzialmente utilizzati negli anni 2019-2024), oltre interessi e sanzioni pari al 100% dell'importo compensato.
Lamentava il ricorrente
1) carenza di motivazione ed erronea interpretazione dell'art.1 commi 98-108 l.208/2015- travisamento dei fatti, errore materiale- carenza di motivazione- carenza di motivazione e violazione artt. 3, 41 e 97 della costituzione;
2) errore nella valutazione dei dati della dichiarazione dei redditi e nella interpretazione dei dati in essa contenuti. errore nel qualificare il credito come inesistente. violazione e falsa applicazione dell'art.10 l.212/2000 e dell'art.6, c.2 dlgs 472/97;
3) violazione e falsa applicazione art.13 dlgs 471/97 vigente ratione temporis. inesistenza di presupposto per qualificare inesistente il credito fruito;
4) violazione del principio del favor rei - norma sopravvenuta piu' favorevole. violazione dell'art.3 del d.lgs
472/73. violazione dell'art. 49 della carta dei diritti fondamentali dell'unione europea e dell'artt.11 e 117 della costituzione;
5) violazione e falsa applicazione dell'art.38/bis dpr600/73. violazione e falsa applicazione dell'art.17 c.2 del dlgs n.472/97.
Si costituiva l'Agenzia che ribadiva la correttezza dell'azione di recupero.
All'udienza del 4.7.25 la causa era posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' opportuno, in via preliminare, evidenziare l'origine della controversia.
Il credito d'imposta era stato richiesto dal contribuente tramite i modelli ministeriali CIM17 e regolarmente autorizzato dall'Agenzia delle Entrate, che aveva consentito la compensazione tramite F24.
L'Ufficio, a seguito di controlli sulle dichiarazioni dei redditi (modelli Unico PF 2019 e 2020), ha ritenuto che il contribuente non avesse diritto al beneficio, in quanto imprenditore agricolo individuale tassato su base fondiaria (reddito agrario ex art. 32 TUIR) e non come titolare di reddito d'impresa (ex art. 55 TUIR).
Secondo l'Agenzia, solo le imprese agricole che producono reddito d'impresa (società di persone o ditte individuali che superano i limiti di cui all'art. 32, comma 2, lett. b e c, TUIR) possono accedere al credito d'imposta. Non risultando superati tali limiti, il credito è stato qualificato come “inesistente” e ne è stato disposto il recupero, con applicazione della relativa sanzione.
Il ricorrente sostiene che la normativa (art. 1, commi 98-108, L. 208/2015) non escluda gli imprenditori agricoli individuali dal beneficio, né faccia riferimento al regime di tassazione come criterio di esclusione.
Orbene, i motivi 1) e 2) possono essere valutati congiuntamente. Sul punto questa Corte di Giustizia Tributaria si è già pronunciata (favorevolmente all'Ufficio) con almeno due decisioni, sentenza n. 1962/25 sez. 1 e sentenza n. 2110/25 sezione 3, caratterizzate da apparato motivazionale più convincente rispetto alla decisione citata dal ricorrente (Corte Giustizia Trib. I grado Bari sez. I n. 1536/24).
Si ritiene che non sussistano ragioni per discostarsi dai precedenti citati di questa Corte.
In particolare appare condivisibile il passaggio motivazionale della sentenza n. 1962/25 sez. 1 Corte di
Giustizia di 1 Grado di Siracusa, che risulta utile richiamare:
Il citato art. 1 della L. n. 208/2015, prevede, ai commi 98 e 99, quanto segue:
98. “alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 99, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, della Regione siciliana e delle regioni Sardegna e Molise, ammissibili alle deroghe previste dall'art. 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, fino al 31 dicembre 2023, è attribuito un credito d'imposta nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014) 6424 final del 16.09.2014, come modificata dalla decisione C(2016) 5938 final del 23.09.2016. Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinato dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi, gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico”;
99. “per le finalità di cui al comma 98, sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17.06.2014, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio”.
Quindi, da una parte, il credito d'imposta de quo è attribuito “alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 99”, e dall'altra “sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17.06.2014, relativi all'acquisto…di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio”.
Il Collegio ritiene utile, al fine di confutare le argomentazioni della ricorrente, relative sia al requisito soggettivo che oggettivo, precisare, con riferimento proprio al regolamento UE richiamato dal comma 99, quali siano gli investimenti ammessi a finanziamento. Il citato regolamento, infatti, che “dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato”, all'art. 2 chiarisce che
“ai fini del presente regolamento si intende per”:
49) «investimento iniziale»:
a) “un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente”; b) “l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore. Non rientra nella definizione la semplice acquisizione di quote di un'impresa”;
50) «attività uguali o simili»: “attività che rientrano nella stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della classificazione statistica delle attività economiche NACE Rev. 2 di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici”;
51) «investimento iniziale a favore di una nuova attività economica»:
a) “un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento o alla diversificazione delle attività di uno stabilimento, a condizione che le nuove attività non siano uguali o simili a quelle svolte precedentemente nello stabilimento”;
b) “l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore non ha relazioni con il venditore, a condizione che le nuove attività che verranno svolte utilizzando gli attivi acquisiti non siano uguali o simili a quelle svolte nello stabilimento prima dell'acquisizione”.
Quindi, non soltanto deve trattarsi di investimenti ritenibili tali ai sensi del citato regolamento UE, ma anche di investimenti che siano “relativi all'acquisto…di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive”, che siano “già esistenti o che vengono impiantate nel territorio”.
È evidente quindi, già da un punto di vista strettamente letterale, che laddove il comma 98 prevede l'attribuzione di un credito d'imposta “alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 99”, non può che riferirsi a soggetti giuridici che esercitino attività di impresa vera e propria, come è reso palese dalla circostanza che il comma 99 contiene espresso riferimento a “strutture produttive”.
Ora, l'art. 55 del TUIR, relativo ai “redditi d'impresa”, stabilisce che:
1. “sono redditi d'impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell'art. 2195 c.c., e delle attività indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 32 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma d'impresa”;
2. “sono inoltre considerati redditi d'impresa”:
a) (…);
b) (…);
c) “i redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 32, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino alle società in nome collettivo e in accomandita semplice nonché alle stabili organizzazioni di persone fisiche non residenti esercenti attività di impresa”;
3. “le disposizioni in materia di imposte sui redditi che fanno riferimento alle attività commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate nel presente articolo”. Le attività indicate nell'art. 2195 c.c. sono le seguenti:
1) “un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi”; 2) “un'attività intermediaria nella circolazione dei beni”;
3) “un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria”;
4) “un'attività bancaria o assicurativa”;
5) “altre attività ausiliarie delle precedenti”.
Per l'art. 2135 c.c.:
- “è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse”;
- “per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine”;
- “si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”.
Per l'art. 32 del TUIR:
1 “il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati nell'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile”;
2. “sono considerate attività agricole produttive di reddito agrario”:
a) “le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura”;
b) “l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste”;
b-bis) “le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati, rientranti nelle categorie catastali C/1, C/2, C/3, C/6, C/7, D/1, D/7, D/8, D/9 e D/10, entro il limite di superficie adibita alla produzione non eccedente il doppio della superficie agraria di riferimento definita con il decreto di cui al comma 3-bis”;
b-ter) “le attività dirette alla produzione di beni, anche immateriali, realizzate mediante la coltivazione, l'allevamento e la silvicoltura che concorrono alla tutela dell'ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici, nei limiti dei corrispettivi delle cessioni di beni, registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, derivanti dall'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile”;
c) “le attività di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali”.
Dal quadro normativo così delineato – e in particolare dal citato art. 55, comma 2, lettera c), secondo cui sono considerati redditi d'impresa (anche) “i redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 32, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino alle società in nome collettivo e in accomandita semplice nonché alle stabili organizzazioni di persone fisiche non residenti esercenti attività di impresa” – emerge che ha ragione l'Agenzia a dedurre che il reddito delle attività agricole svolte da società di capitali e da enti commerciali dovrà essere determinato secondo le ordinarie regole del reddito d'impresa; mentre per gli imprenditori individuali e le società semplici che esercitano attività agricole si è invece in presenza di reddito agrario, a prescindere dal fatto che il terreno sia posseduto in nome proprio (proprietà, usufrutto ecc.) o condotto in affitto.
L'articolo 32, quindi, trova applicazione solo per le ditte individuali e per le società semplici agricole, secondo i limiti in esso stabiliti.
Pertanto, in assenza dei requisiti e delle condizioni suddette, per l'imprenditore agricolo la determinazione del reddito sulla base dei criteri catastali costituisce il naturale ed inderogabile regime d'imposizione
Ciò posto agli atti di causa non risultano elementi da cui possa desumersi il superamento dei limiti previsti dall'art. 32 del TUIR, con la conseguenza che, come (correttamente) ritenuto dall'Agenzia, il reddito prodotto dalla ricorrente negli anni 2019-24 non può qualificarsi come reddito d'impresa ai sensi dell'art. 55, comma
1 del TUIR.
Quanto al fatto che i casi di esclusione siono previsti solo al comma 100 della L.208/2015, va chiarito che questa disposizione si occupa di tutt'altro, prevedendo che “l'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione, altresì, non si applica alle imprese in difficoltà come definite dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, del
31 luglio 2014”. In altri termini : il comma 100 ha voluto escludere tout court alcuni settori, e non alcuni tipi di imprese.
Né vi è ragione per ipotizzare contrasto tra l'art. 1 comma 98 della L.208/2017, nell'interpretazione proposta,
e norme di rango costituzionale ed unionale.
Non appare poi apprezzabile difetto di motivazione dell'atto di recupero risultando lo stesso contenere più che adeguata illustrazione del ragionamento dell'ufficio finanziario.
Neppure convincente è il richiamo all'articolo 10 della L. 212/2000 non potendosi ipotizzare che l'aver l'Agenzia consentito l'utilizzo del credito quasi fino alla concorrenza, salvo poi procedere al recupero, possa tradursi concretamente in un vizio dell'atto.
Diversamente, appare convincente la terza censura citata (relativa alla misura delle sanzioni), così come già valutato dalla sentenza n. 2110/2025, Sezione 3, di questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado.
La premessa è che le SS.UU. della S.C. hanno affermato, in tema di distinzione tra crediti d'imposta inesistenti e crediti d'imposta non spettanti e delle conseguenti sanzioni, il seguente principio di diritto, dal quale questa
Corte non intende discostarsi:
«in tema di compensazione di crediti o eccedenze d'imposta da parte del contribuente, è applicabile la sanzione di cui all'art. 27, comma 18, d.l. n. 185 del 2008, vigente ratione temporis, ovvero, se più favorevole, quella prevista dall'art. 13, comma 5, d.lgs. n. 471 del 1997 quando il credito utilizzato è inesistente, condizione che si realizza - alla luce anche dell'art. 13, comma 5, terzo periodo, d.lgs. n. 471 del 1997, come modificato dal d.lgs. n. 158 del 2015 – allorché ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti: a) il credito, in tutto o in parte, è il risultato di una artificiosa rappresentazione ovvero è carente dei presupposti costitutivi previsti dalla legge ovvero, pur sorto, è già estinto al momento del suo utilizzo;
b) l'inesistenza non è riscontrabile mediante i controlli di cui agli artt. 36-bis e 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973 e all'art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972; ove sussista il primo requisito ma l'inesistenza sia riscontrabile in sede di controllo formale o automatizzato, la compensazione indebita riguarda crediti non spettanti e si applicano le sanzioni previste dall'art. 13, comma 1, d.lgs. n. 471 del 1997 ovvero dall'art. 13, comma 4, d.lgs. n. 471 del 1997 come modificato dal d.lgs. n. 158 del 2015 qualora ratione temporis applicabile» (Cass. 34452/2023)
Alla luce dei parametri sopraindicati, questa Corte ritiene che non si tratti di una condotta fraudolenta tenuta dal contribuente, ma esclusivamente di un utilizzo indebito di un credito non spettante, per il quale si ritiene che debba essere applicata la sanzione del trenta per cento del credito utilizzato, ai sensi dell'art. 13 comma
4 del D. Lgs. n. 471 del 18 dicembre 1997, nel testo ratione temporis vigente
Tale valutazione sulla condotta non fraudolenta della ricorrente trova conferma anche nella circostanza che la questione è stata a lungo controversa, al punto che, come ha evidenziato la stessa Agenzia resistente nelle proprie controdeduzioni, è stato necessario l'intervento dell'ufficio legislativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze (M.E.F.) che, rispondendo ad un'interrogazione parlamentare (Q.T. n. 5-05072) sull'argomento, ha ribadito l'esclusione dei titolari di reddito agrario dalla misura agevolativa di cui ai commi da 98 a 108 dell'articolo 1 della legge n. 208/2015, richiamando tra l'altro la Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 34/E del 03/08/2016.
Risultava pertanto quantomeno dubbia per il credito in questione la carenza del presupposto costitutivo previsto dalla legge, discendendo la mancanza del requisito soggettivo per l'accesso alla agevolazione dall'interpretazione della norma resa con la circolare 34/E del 2016 dall'AdE e dall'intervento dell'ufficio legislativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze (M.E.F.).
Ne deriva che la compensazione indebita riguardava, alla luce dei principi sopra espressi, crediti non spettanti ed era sussumibile nell'art. 13, comma 1, d.lgs. n. 471 del 1997 fino al 2015 e, a decorrere dal 1° gennaio
2016, nell'art. 13, comma 4, d.lgs. n. 471 del 1997 che ha introdotto la già indicata esplicita previsione sanzionatoria. Pertanto, l'atto impugnato va annullato limitatamente alla riduzione della sanzione al 30%
Con ulteriore motivo (4), la ricorrente lamenta la “violazione del principio del favor rei” e della “norma sopravvenuta più favorevole”, con riferimento al fatto che, “nel considerare il credito come inesistente, l'Agenzia delle Entrate commina la sanzione applicando l'art. 13 dlgs 471/97 nella versione vigente ratione temporis, ciò in forza della previsione normativa di cui all'art.5 del Dlgs n.87/2024 (d.lgs. entrato in vigore il 24/06/2024 che ha disposto la revisione globale del sistema sanzionatorio tributario) che, in deroga al principio del favor rei (art. 3 comma 3 del Dlgs 472/73), ha rimandato l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie rimodulate da detto decreto (in difetto, per quanto attiene i crediti inesistenti) ai fatti compiuti dopo l'1/09/2024 e non anche alle violazioni già accertate e contestate”.
E tale circostanza comporta, secondo la ricorrente, “la lesione di un principio consolidato e ripetutamente affermato dalla Corte Costituzionale che ha fatto proprio l'orientamento della Corte di Strasburgo che considera le sanzioni amministrative nella sostanza come penali, laddove abbiano natura e funzione punitiva
(e non semplicemente riparativa) coerentemente con l'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
Europea e in applicazione dell'art.11 della nostra Costituzione”.
Il motivo è però da ritenersi infondato.
E' evidente che la ricorrente intenda censurare la scelta del legislatore più che il comportamento dell'Agenzia, che avendo applicando la disposizione per com'è, non può che essere considerato ortodosso: ma l'avere il legislatore rinviato l'entrata in vigore della nuova normativa sanzionatoria più favorevole, e non prevedendone l'applicazione “anche alle violazioni già accertate e contestate”, non concretizza, di per sé, le lamentate violazioni, rientrando solo nella discrezionalità del legislatore, non potendo tale scelta essere considerata, sotto nessun profilo, irragionevole (o in contrasto con fonti di rilievo superuiori alla legge ordinaria).
Quanto all'ultima doglianza questa Corte ritiene che non sussista alcuna violazione e falsa applicazione dell'art.38/bis dpr600/73 e violazione e falsa applicazione dell'art.17 c.2 del d.lgs. n.472/97, atteso che nell'avviso impugnato è prevista la possibilità di definizione agevolata con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, in conformità a quanto disposto dall'art. 17, comma 2 del D. Lgs. n. 472/1997. In ogni caso la ricorrente non dimostra in che modo dalla non corretta applicazione delle citate disposizioni, per le quali vale comunque la presunzione di conoscenza, le sia derivato pregiudizio, atteso che, comunque, non ha fornito alcuna prova circa il versamento della sanzione, sia pur in misura ridotta, per coltivare l'invocata definizione.
Si ritiene che sussistano gravi ed eccezionali ragioni, derivanti dalla reciproca soccombenza, per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1 grado di Siracusa, 1 sezione, accoglie parzialmente il ricorso ed annulla l'atto impugnato nei limiti di cui in motivazione .
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, 4.7.25 Il Presidente
Il relatore Adriana Puglisi Andrea Palmieri
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 04/07/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SI ADRIANA, Presidente
PA ANDREA, TO
SALI MARIA CLARA, Giudice
in data 04/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3137/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. TY7CR2Z00061 REC.CREDITO.IMP 2019
- ATTO RECUPERO n. TY7CR2Z00061 REC.CREDITO.IMP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: //
Resistente/Appellato: //
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'atto di recupero n. TY7CR2Z00061/2024, notificato il 26 settembre 2024, emesso dall'Agenziadelle Entrate disponente il recupero di un credito d'imposta per investimenti nel
Mezzogiorno, richiesto e utilizzato in compensazione dal contribuente per un totale di € 53.975,88 (di cui
€ 27.643,00 per il 2019 e € 44.833,00 per il 2020, parzialmente utilizzati negli anni 2019-2024), oltre interessi e sanzioni pari al 100% dell'importo compensato.
Lamentava il ricorrente
1) carenza di motivazione ed erronea interpretazione dell'art.1 commi 98-108 l.208/2015- travisamento dei fatti, errore materiale- carenza di motivazione- carenza di motivazione e violazione artt. 3, 41 e 97 della costituzione;
2) errore nella valutazione dei dati della dichiarazione dei redditi e nella interpretazione dei dati in essa contenuti. errore nel qualificare il credito come inesistente. violazione e falsa applicazione dell'art.10 l.212/2000 e dell'art.6, c.2 dlgs 472/97;
3) violazione e falsa applicazione art.13 dlgs 471/97 vigente ratione temporis. inesistenza di presupposto per qualificare inesistente il credito fruito;
4) violazione del principio del favor rei - norma sopravvenuta piu' favorevole. violazione dell'art.3 del d.lgs
472/73. violazione dell'art. 49 della carta dei diritti fondamentali dell'unione europea e dell'artt.11 e 117 della costituzione;
5) violazione e falsa applicazione dell'art.38/bis dpr600/73. violazione e falsa applicazione dell'art.17 c.2 del dlgs n.472/97.
Si costituiva l'Agenzia che ribadiva la correttezza dell'azione di recupero.
All'udienza del 4.7.25 la causa era posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' opportuno, in via preliminare, evidenziare l'origine della controversia.
Il credito d'imposta era stato richiesto dal contribuente tramite i modelli ministeriali CIM17 e regolarmente autorizzato dall'Agenzia delle Entrate, che aveva consentito la compensazione tramite F24.
L'Ufficio, a seguito di controlli sulle dichiarazioni dei redditi (modelli Unico PF 2019 e 2020), ha ritenuto che il contribuente non avesse diritto al beneficio, in quanto imprenditore agricolo individuale tassato su base fondiaria (reddito agrario ex art. 32 TUIR) e non come titolare di reddito d'impresa (ex art. 55 TUIR).
Secondo l'Agenzia, solo le imprese agricole che producono reddito d'impresa (società di persone o ditte individuali che superano i limiti di cui all'art. 32, comma 2, lett. b e c, TUIR) possono accedere al credito d'imposta. Non risultando superati tali limiti, il credito è stato qualificato come “inesistente” e ne è stato disposto il recupero, con applicazione della relativa sanzione.
Il ricorrente sostiene che la normativa (art. 1, commi 98-108, L. 208/2015) non escluda gli imprenditori agricoli individuali dal beneficio, né faccia riferimento al regime di tassazione come criterio di esclusione.
Orbene, i motivi 1) e 2) possono essere valutati congiuntamente. Sul punto questa Corte di Giustizia Tributaria si è già pronunciata (favorevolmente all'Ufficio) con almeno due decisioni, sentenza n. 1962/25 sez. 1 e sentenza n. 2110/25 sezione 3, caratterizzate da apparato motivazionale più convincente rispetto alla decisione citata dal ricorrente (Corte Giustizia Trib. I grado Bari sez. I n. 1536/24).
Si ritiene che non sussistano ragioni per discostarsi dai precedenti citati di questa Corte.
In particolare appare condivisibile il passaggio motivazionale della sentenza n. 1962/25 sez. 1 Corte di
Giustizia di 1 Grado di Siracusa, che risulta utile richiamare:
Il citato art. 1 della L. n. 208/2015, prevede, ai commi 98 e 99, quanto segue:
98. “alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 99, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, della Regione siciliana e delle regioni Sardegna e Molise, ammissibili alle deroghe previste dall'art. 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, fino al 31 dicembre 2023, è attribuito un credito d'imposta nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014) 6424 final del 16.09.2014, come modificata dalla decisione C(2016) 5938 final del 23.09.2016. Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinato dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi, gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico”;
99. “per le finalità di cui al comma 98, sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17.06.2014, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio”.
Quindi, da una parte, il credito d'imposta de quo è attribuito “alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 99”, e dall'altra “sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17.06.2014, relativi all'acquisto…di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio”.
Il Collegio ritiene utile, al fine di confutare le argomentazioni della ricorrente, relative sia al requisito soggettivo che oggettivo, precisare, con riferimento proprio al regolamento UE richiamato dal comma 99, quali siano gli investimenti ammessi a finanziamento. Il citato regolamento, infatti, che “dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato”, all'art. 2 chiarisce che
“ai fini del presente regolamento si intende per”:
49) «investimento iniziale»:
a) “un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente”; b) “l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore. Non rientra nella definizione la semplice acquisizione di quote di un'impresa”;
50) «attività uguali o simili»: “attività che rientrano nella stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della classificazione statistica delle attività economiche NACE Rev. 2 di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici”;
51) «investimento iniziale a favore di una nuova attività economica»:
a) “un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento o alla diversificazione delle attività di uno stabilimento, a condizione che le nuove attività non siano uguali o simili a quelle svolte precedentemente nello stabilimento”;
b) “l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore non ha relazioni con il venditore, a condizione che le nuove attività che verranno svolte utilizzando gli attivi acquisiti non siano uguali o simili a quelle svolte nello stabilimento prima dell'acquisizione”.
Quindi, non soltanto deve trattarsi di investimenti ritenibili tali ai sensi del citato regolamento UE, ma anche di investimenti che siano “relativi all'acquisto…di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive”, che siano “già esistenti o che vengono impiantate nel territorio”.
È evidente quindi, già da un punto di vista strettamente letterale, che laddove il comma 98 prevede l'attribuzione di un credito d'imposta “alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 99”, non può che riferirsi a soggetti giuridici che esercitino attività di impresa vera e propria, come è reso palese dalla circostanza che il comma 99 contiene espresso riferimento a “strutture produttive”.
Ora, l'art. 55 del TUIR, relativo ai “redditi d'impresa”, stabilisce che:
1. “sono redditi d'impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell'art. 2195 c.c., e delle attività indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 32 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma d'impresa”;
2. “sono inoltre considerati redditi d'impresa”:
a) (…);
b) (…);
c) “i redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 32, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino alle società in nome collettivo e in accomandita semplice nonché alle stabili organizzazioni di persone fisiche non residenti esercenti attività di impresa”;
3. “le disposizioni in materia di imposte sui redditi che fanno riferimento alle attività commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate nel presente articolo”. Le attività indicate nell'art. 2195 c.c. sono le seguenti:
1) “un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi”; 2) “un'attività intermediaria nella circolazione dei beni”;
3) “un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria”;
4) “un'attività bancaria o assicurativa”;
5) “altre attività ausiliarie delle precedenti”.
Per l'art. 2135 c.c.:
- “è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse”;
- “per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine”;
- “si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”.
Per l'art. 32 del TUIR:
1 “il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati nell'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile”;
2. “sono considerate attività agricole produttive di reddito agrario”:
a) “le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura”;
b) “l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste”;
b-bis) “le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati, rientranti nelle categorie catastali C/1, C/2, C/3, C/6, C/7, D/1, D/7, D/8, D/9 e D/10, entro il limite di superficie adibita alla produzione non eccedente il doppio della superficie agraria di riferimento definita con il decreto di cui al comma 3-bis”;
b-ter) “le attività dirette alla produzione di beni, anche immateriali, realizzate mediante la coltivazione, l'allevamento e la silvicoltura che concorrono alla tutela dell'ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici, nei limiti dei corrispettivi delle cessioni di beni, registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, derivanti dall'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile”;
c) “le attività di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali”.
Dal quadro normativo così delineato – e in particolare dal citato art. 55, comma 2, lettera c), secondo cui sono considerati redditi d'impresa (anche) “i redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 32, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino alle società in nome collettivo e in accomandita semplice nonché alle stabili organizzazioni di persone fisiche non residenti esercenti attività di impresa” – emerge che ha ragione l'Agenzia a dedurre che il reddito delle attività agricole svolte da società di capitali e da enti commerciali dovrà essere determinato secondo le ordinarie regole del reddito d'impresa; mentre per gli imprenditori individuali e le società semplici che esercitano attività agricole si è invece in presenza di reddito agrario, a prescindere dal fatto che il terreno sia posseduto in nome proprio (proprietà, usufrutto ecc.) o condotto in affitto.
L'articolo 32, quindi, trova applicazione solo per le ditte individuali e per le società semplici agricole, secondo i limiti in esso stabiliti.
Pertanto, in assenza dei requisiti e delle condizioni suddette, per l'imprenditore agricolo la determinazione del reddito sulla base dei criteri catastali costituisce il naturale ed inderogabile regime d'imposizione
Ciò posto agli atti di causa non risultano elementi da cui possa desumersi il superamento dei limiti previsti dall'art. 32 del TUIR, con la conseguenza che, come (correttamente) ritenuto dall'Agenzia, il reddito prodotto dalla ricorrente negli anni 2019-24 non può qualificarsi come reddito d'impresa ai sensi dell'art. 55, comma
1 del TUIR.
Quanto al fatto che i casi di esclusione siono previsti solo al comma 100 della L.208/2015, va chiarito che questa disposizione si occupa di tutt'altro, prevedendo che “l'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione, altresì, non si applica alle imprese in difficoltà come definite dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, del
31 luglio 2014”. In altri termini : il comma 100 ha voluto escludere tout court alcuni settori, e non alcuni tipi di imprese.
Né vi è ragione per ipotizzare contrasto tra l'art. 1 comma 98 della L.208/2017, nell'interpretazione proposta,
e norme di rango costituzionale ed unionale.
Non appare poi apprezzabile difetto di motivazione dell'atto di recupero risultando lo stesso contenere più che adeguata illustrazione del ragionamento dell'ufficio finanziario.
Neppure convincente è il richiamo all'articolo 10 della L. 212/2000 non potendosi ipotizzare che l'aver l'Agenzia consentito l'utilizzo del credito quasi fino alla concorrenza, salvo poi procedere al recupero, possa tradursi concretamente in un vizio dell'atto.
Diversamente, appare convincente la terza censura citata (relativa alla misura delle sanzioni), così come già valutato dalla sentenza n. 2110/2025, Sezione 3, di questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado.
La premessa è che le SS.UU. della S.C. hanno affermato, in tema di distinzione tra crediti d'imposta inesistenti e crediti d'imposta non spettanti e delle conseguenti sanzioni, il seguente principio di diritto, dal quale questa
Corte non intende discostarsi:
«in tema di compensazione di crediti o eccedenze d'imposta da parte del contribuente, è applicabile la sanzione di cui all'art. 27, comma 18, d.l. n. 185 del 2008, vigente ratione temporis, ovvero, se più favorevole, quella prevista dall'art. 13, comma 5, d.lgs. n. 471 del 1997 quando il credito utilizzato è inesistente, condizione che si realizza - alla luce anche dell'art. 13, comma 5, terzo periodo, d.lgs. n. 471 del 1997, come modificato dal d.lgs. n. 158 del 2015 – allorché ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti: a) il credito, in tutto o in parte, è il risultato di una artificiosa rappresentazione ovvero è carente dei presupposti costitutivi previsti dalla legge ovvero, pur sorto, è già estinto al momento del suo utilizzo;
b) l'inesistenza non è riscontrabile mediante i controlli di cui agli artt. 36-bis e 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973 e all'art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972; ove sussista il primo requisito ma l'inesistenza sia riscontrabile in sede di controllo formale o automatizzato, la compensazione indebita riguarda crediti non spettanti e si applicano le sanzioni previste dall'art. 13, comma 1, d.lgs. n. 471 del 1997 ovvero dall'art. 13, comma 4, d.lgs. n. 471 del 1997 come modificato dal d.lgs. n. 158 del 2015 qualora ratione temporis applicabile» (Cass. 34452/2023)
Alla luce dei parametri sopraindicati, questa Corte ritiene che non si tratti di una condotta fraudolenta tenuta dal contribuente, ma esclusivamente di un utilizzo indebito di un credito non spettante, per il quale si ritiene che debba essere applicata la sanzione del trenta per cento del credito utilizzato, ai sensi dell'art. 13 comma
4 del D. Lgs. n. 471 del 18 dicembre 1997, nel testo ratione temporis vigente
Tale valutazione sulla condotta non fraudolenta della ricorrente trova conferma anche nella circostanza che la questione è stata a lungo controversa, al punto che, come ha evidenziato la stessa Agenzia resistente nelle proprie controdeduzioni, è stato necessario l'intervento dell'ufficio legislativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze (M.E.F.) che, rispondendo ad un'interrogazione parlamentare (Q.T. n. 5-05072) sull'argomento, ha ribadito l'esclusione dei titolari di reddito agrario dalla misura agevolativa di cui ai commi da 98 a 108 dell'articolo 1 della legge n. 208/2015, richiamando tra l'altro la Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 34/E del 03/08/2016.
Risultava pertanto quantomeno dubbia per il credito in questione la carenza del presupposto costitutivo previsto dalla legge, discendendo la mancanza del requisito soggettivo per l'accesso alla agevolazione dall'interpretazione della norma resa con la circolare 34/E del 2016 dall'AdE e dall'intervento dell'ufficio legislativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze (M.E.F.).
Ne deriva che la compensazione indebita riguardava, alla luce dei principi sopra espressi, crediti non spettanti ed era sussumibile nell'art. 13, comma 1, d.lgs. n. 471 del 1997 fino al 2015 e, a decorrere dal 1° gennaio
2016, nell'art. 13, comma 4, d.lgs. n. 471 del 1997 che ha introdotto la già indicata esplicita previsione sanzionatoria. Pertanto, l'atto impugnato va annullato limitatamente alla riduzione della sanzione al 30%
Con ulteriore motivo (4), la ricorrente lamenta la “violazione del principio del favor rei” e della “norma sopravvenuta più favorevole”, con riferimento al fatto che, “nel considerare il credito come inesistente, l'Agenzia delle Entrate commina la sanzione applicando l'art. 13 dlgs 471/97 nella versione vigente ratione temporis, ciò in forza della previsione normativa di cui all'art.5 del Dlgs n.87/2024 (d.lgs. entrato in vigore il 24/06/2024 che ha disposto la revisione globale del sistema sanzionatorio tributario) che, in deroga al principio del favor rei (art. 3 comma 3 del Dlgs 472/73), ha rimandato l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie rimodulate da detto decreto (in difetto, per quanto attiene i crediti inesistenti) ai fatti compiuti dopo l'1/09/2024 e non anche alle violazioni già accertate e contestate”.
E tale circostanza comporta, secondo la ricorrente, “la lesione di un principio consolidato e ripetutamente affermato dalla Corte Costituzionale che ha fatto proprio l'orientamento della Corte di Strasburgo che considera le sanzioni amministrative nella sostanza come penali, laddove abbiano natura e funzione punitiva
(e non semplicemente riparativa) coerentemente con l'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
Europea e in applicazione dell'art.11 della nostra Costituzione”.
Il motivo è però da ritenersi infondato.
E' evidente che la ricorrente intenda censurare la scelta del legislatore più che il comportamento dell'Agenzia, che avendo applicando la disposizione per com'è, non può che essere considerato ortodosso: ma l'avere il legislatore rinviato l'entrata in vigore della nuova normativa sanzionatoria più favorevole, e non prevedendone l'applicazione “anche alle violazioni già accertate e contestate”, non concretizza, di per sé, le lamentate violazioni, rientrando solo nella discrezionalità del legislatore, non potendo tale scelta essere considerata, sotto nessun profilo, irragionevole (o in contrasto con fonti di rilievo superuiori alla legge ordinaria).
Quanto all'ultima doglianza questa Corte ritiene che non sussista alcuna violazione e falsa applicazione dell'art.38/bis dpr600/73 e violazione e falsa applicazione dell'art.17 c.2 del d.lgs. n.472/97, atteso che nell'avviso impugnato è prevista la possibilità di definizione agevolata con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, in conformità a quanto disposto dall'art. 17, comma 2 del D. Lgs. n. 472/1997. In ogni caso la ricorrente non dimostra in che modo dalla non corretta applicazione delle citate disposizioni, per le quali vale comunque la presunzione di conoscenza, le sia derivato pregiudizio, atteso che, comunque, non ha fornito alcuna prova circa il versamento della sanzione, sia pur in misura ridotta, per coltivare l'invocata definizione.
Si ritiene che sussistano gravi ed eccezionali ragioni, derivanti dalla reciproca soccombenza, per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1 grado di Siracusa, 1 sezione, accoglie parzialmente il ricorso ed annulla l'atto impugnato nei limiti di cui in motivazione .
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, 4.7.25 Il Presidente
Il relatore Adriana Puglisi Andrea Palmieri