Art. 2.
Gli organici dei ricostituiti comuni di Lusernetta, San Carlo Canavese e Salza di Pinerolo ed i nuovi organici dei comuni di Luserna San Giovanni, Cirie' e Massello saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.
Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione.
Al personale gia' in servizio presso i comuni di Luserna San Giovanni, Cirie' e Massello e che sara' inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica, e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.
Gli organici dei ricostituiti comuni di Lusernetta, San Carlo Canavese e Salza di Pinerolo ed i nuovi organici dei comuni di Luserna San Giovanni, Cirie' e Massello saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.
Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione.
Al personale gia' in servizio presso i comuni di Luserna San Giovanni, Cirie' e Massello e che sara' inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica, e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.