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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/06/2025, n. 9772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9772 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE X
in persona del Giudice unico, dott.ssa Raffaella Tronci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n.19870 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2020, trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 20 marzo 2025, vertente
TRA
(P.IVA: ), quale mandataria di (CF: Parte_1 P.IVA_1 CP_1 Parte_2
) , rappresentata e difesa dall'avv. Carmine Picone giusta procura in atti P.IVA_2
ATTRICE
E
(C.F.: ) rappresentata e difesa Controparte_2 C.F._1 dall'avv. Emiliano Celli , giusta procura in atti
CONVENUTA
E
con sede in Lussemburgo CP_3
CONVENUTA CONTUMACE
NONCHÉ
con sede a Londra CP_4
CONVENUTA CONTUMACE
E
Controparte_5
CONVENUTA CONTUMACE
1 OGGETTO: Simulazione -Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
Conclusioni
per l'attrice : “Voglia l'Ill.mo Tribunale di MA, respinta ogni diversa domanda, eccezione o conclusione,
1) accertare e dichiarare simulato assolutamente o per interposizione fittizia di persona l'atto di conferimento da parte della convenuta nella contestualmente costituita società Controparte_2 CP_3
di cui all'atto redatto dal notaio in Lussemburgo, depositato presso i registri
[...] Persona_1 immobiliari in Italia con verbale del 25 giugno 2001 per notaio di MA rep. n. 16941 Persona_2 trascritto in data 30.06.2001 al n. 37805 presso la Conservatoria dei RR.II. MA 1, dell'immobile sito in MA, via di Grottarossa n.1282 sopra descritto;
2) in subordine, ritenere e dichiarare inefficace ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'atto di conferimento di cui sopra;
3) ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di MA 1 la trascrizione dell'emananda sentenza;
4) condannare le parti convenute resistenti al pagamento delle spese, competenze ed onorari di tutti i gradi di giudizio”.
per la convenuta “ - accertata la mancanza di titolarità in capo alla CP_2 Controparte_6
e per essa alla del diritto ad agire nei confronti della Sig.ra
[...] Parte_1 Controparte_2 rigettare integralmente le domande proposte nel presente giudizio;
- in ogni caso, respingere integralmente le domande proposte nel presente giudizio perché infondate in fatto e diritto;
- condannare la società attrice al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del difensore antistatario;
- liquidare in favore della Sig.ra le spese relative al giudizio di Cassazione, come Controparte_2 disposto dalla sentenza n. 32106/2019 della Suprema Corte, con conseguente condanna della società attrice al pagamento delle stesse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato nel luglio 2006 ha convenuto in giudizio Parte_3
e la per far dichiarare la simulazione assoluta o per Controparte_2 CP_3 interposizione fittizia di persona dell'atto di conferimento, da parte della convenuta , nella CP_2 contestualmente costituita , dell'immobile sito in MA , via di Grottarossa n. 1282 , CP_3 costituito da una fabbricato di due piani ad uso residenziale con annesso giardino, e in subordine per farne dichiarare la inefficacia ex art.2901 c.c.. Deduceva l'attrice a fondamento della propria azione che la si era costituita in data 19.9.1986 fideiussore della società Controparte_2 Controparte_7 controllata dalla sua famiglia, e in data 27.06.2006 il Tribunale di MA emetteva decreto ingiuntivo n. 13600/2006 recante condanna della , in solido con il marito, altro fideiussore , CP_2 CP_8
, al pagamento dell'importo di € 1.391.213,10 in favore di Indi in data
[...] CP_9
2 21.7.2006 il Tribunale di MA dichiarava il fallimento della e la Parte_4 CP_9 insinuava il proprio credito di € 1.382.427,18 al passivo fallimentare .
Con sentenza n. 9746, depositata il 3.5.2010, il Tribunale di MA rigettava le domande proposte da escludendo la prova della simulazione , ossia della mera apparenza del Parte_3 trasferimento, posto che a fronte del conferimento dell'immobile nella vi era stata CP_3
l'assegnazione di quote pari al 99% della società alla , e quindi era seguita la Controparte_2 cessione delle quote della alla società HE AN inc. . CP_3
Parimenti il Tribunale riteneva infondata la domanda di revocatoria: esclusa l'ipotesi di litisconsorzio necessario con riferimento ai soci fondatori della società ( oltre alla , la CP_3 Controparte_2 società ) , difettava la prova della scientia damni in capo alla amministratrice di CP_4
, , che aveva partecipato all'atto costituzione della società con CP_4 Persona_3 contestuale conferimento.
Proposto appello da parte di e da PR AN s.p.a.( e per essa quale Controparte_10 mandataria- da , la Corte d'appello di MA con sentenza Controparte_11
5346/2015 riteneva sussistente la legittimazione attiva delle appellanti in quanto Parte_3 aveva agito in primo grado quale mandataria di , che a seguito di successive CP_9 operazioni era stata incorporata in mentre PR AN agiva quale cessionaria del Controparte_5 credito.
La Corte nel merito dichiarava ,in riforma della sentenza appellata, la simulazione relativa per interposizione fittizia di persona dell'atto per notaio del Lussemburgo depositato Persona_1 presso i registri immobiliari in Italia con verbale del 25.6.2001 per notaio di MA - Persona_2 rep.16941 racc. 7092 , nella parte in cui veniva disposto il conferimento dell'immobile sito in MA via di Grottarossa 1282 distinto in catasto al f.128 part. 374 sub 1 e 2 graffati tra loro ( PT -1 interno
1) e sub 3( PT ) dichiarandone la nullità.
Proposto ricorso per Cassazione dalla , la Corte di Cassazione, nel contraddittorio Controparte_2 di controricorrente, e , intimata , cassava con rinvio al primo giudice, Controparte_10 CP_3 rilevando che il negozio impugnato di simulazione era costituito dall'atto di conferimento dell'immobile nella società , avvenuto contestualmente alla costituzione della stessa società cui CP_3 parteciparono e la , società con sede a Londra;
Controparte_2 CP_4 che quindi avendo proposto la banca azione di simulazione assoluta o relativa per interposizione fittizia di persona riguardo al conferimento , l'intesa simulatoria fra tutte le parti del contratto sulla divergenza fra il contratto stipulato e il loro effettivo rapporto , che è alla base della detta azione , non poteva intercorrere con la società ma tra i soci fondatori e quindi la domanda imponeva la necessaria
3 partecipazione al giudizio dell'altro soggetto che fu parte dell'atto costitutivo della società che conteneva il denunciato conferimento simulato, e cioè la . CP_4
Il giudizio era dunque riassunto innanzi al Tribunale di MA da quale mandataria di Parte_1
con atto di citazione per l'udienza del 4.11.2020. Controparte_6
Si costituiva la sola chiedendo di dichiarare la domanda Controparte_2 inammissibile perché proposta nei confronti di un litisconsorte necessario non più esistente (la
) e, dunque, privo di capacità processuale, con conseguente estinzione del giudizio;
CP_4
e in subordine di rigettare integralmente le domande proposte dalla perché infondate in fatto e CP_9 diritto.
In seguito a rinvii per la notifica da eseguirsi all'estero nei confronti di , veniva indi posta CP_4 in essere dalla attrice procedura di Restoration ( ripristino amministrativo) poiché la società si era sciolta il 10.8.2019 ( dissolved) e cancellata dal registro imprese ; la notifica era quindi successivamente effettuata presso la sede della società ( vedi produzione del 22.10.2024 ); la era dichiarata contumace all'udienza del 30.1.2025 . CP_4
Disattese le richieste istruttorie di parte attrice, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ed assunta in decisione all'udienza cartolare del 20.3.2025 con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. sulle conclusioni precisate nelle note di trattazione scritta e in epigrafe trascritte.
2. Deve essere preventivamente essere dichiarata la contumacia delle convenute e CP_3 CP_5 cui la citazione in riassunzione è stata ritualmente notificata e non si è provveduto in tal senso
[...] in corso di giudizio.
3. E' fondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva .
Nel precisare le conclusioni la convenuta ha eccepito la mancanza di titolarità in Controparte_2 capo alla e per essa alla del diritto ad agire nei propri Controparte_6 Parte_1 confronti.
Nell'atto di citazione in riassunzione , che agisce quale mandataria di Pt_1 [...]
, ha dato atto che PR AN si è fusa per incorporazione in CP_12 Controparte_11
, poi rinominata (oggi ; che quindi si sono succedute due
[...] Pt_5 Pt_1 operazioni di cartolarizzazione da e ( doc. 2) e da a Pt_5 Per_4 Per_4 Controparte_12
( doc.3 ), per la quale agisce la mandataria Pt_1
Allegati alla citazione in riassunzione si rinvengono nel fascicolo telematico con riferimento alle vicende successorie relative al credito unicamente i documenti già citati sub 2 e 3 .
4 Giova rilevare che le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, ferme solo le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti. (Cass. Sez. U., 16/02/2016, n. 2951; ed in senso conforme Cass.20721 del 13/08/2018;Cass. . 31402 del 02/12/2019; Cass. a n. 24606 del
04/11/2020).
Trattasi del resto di un elemento costitutivo del diritto fatto valere la cui carenza è rilevabile d'ufficio dal giudice.
Non v'è dubbio che colui che si affermi successore a titolo particolare nel diritto controverso è legittimato a impugnare la sentenza resa nei confronti del proprio dante causa [ o nella specie riassumere il giudizio] allegando il titolo che gli consenta di sostituire quest'ultimo, essendo a tal fine sufficiente la specifica indicazione dell'atto nell'intestazione dell'impugnazione, qualora il titolo sia di natura pubblica e, quindi, di contenuto accertabile, e sia rimasto del tutto incontestato o non idoneamente contestato dalla controparte ( vedi Cass. 2020 n.8975 ).
Tuttavia, nella specie , parte attrice ha allegato e documentato di essere Controparte_12 succeduta ad PR AN quale ultima cessionaria di crediti in blocco , ma non consta in atti in che modo l'originario credito vantato da AN di MA s.p.a. (e quindi da a seguito delle CP_5 vicende di fusione per incorporazione) sia pervenuto ad PR AN . Non si indica , al di là della mancata produzione , neppure l'atto pubblico in forza del quale il credito che legittima la proposizione delle odierne azioni , sarebbe pervenuto ad PR AN e da questa poi , per effetto di incorporazione in e successive documentate Controparte_13 cartolarizzazioni , a . CP_12
Deve rilevarsi che la Corte d'appello nella sentenza n. 5346/2015 ha ritenuto sussistente la legittimazione ad impugnare la pronuncia di primo grado emessa nei confronti di Controparte_14 quale mandataria di AN di MA s.p.a. ( vedi atto di citazione in primo grado doc.6.1.
[...] attrice) in capo alle appellanti , poiché era il soggetto che aveva incorporato Controparte_10
Capitalia s.p.a. , già conferitaria dell'azienda bancaria di AN di MA s.p.a. ( la Corte fa riferimento al rogito del notaio di Milano 25.9.2007) mentre PR AN agiva quale cessionaria Per_5 del credito.
Ora non vi è nella sentenza alcuna menzione e identificazione di tale atto di cessione verso PR
AN , né tale individuazione vi è nell'atto d'appello in atti ( prodotto in allegato alla comparsa di costituzione della convenuta) , atto in cui manca del tutto la enunciazione dell'atto in forza del quale
5 PR AN ( nel cui interesse proponeva appello la mandataria Controparte_11
) si sarebbe resa cessionaria del credito .
[...]
Peraltro è da rilevare che , stante la cassazione con rinvio al primo giudice della sentenza d'appello con dichiarazione di nullità dell'intero giudizio per omessa integrazione del contraddittorio in primo grado ( si verte in ipotesi di c.d. rinvio improprio o restitutorio ex art.383 co.3 c.p.c. ) neppure potrebbe attribuirsi alcun effetto preclusivo all'accertamento condotto dalla Corte d'appello sulla legittimazione.
Ne consegue che la domanda deve essere rigettata poiché non vi è prova della titolarità in capo alla attrice in riassunzione, del credito che si intende tutelare con le azioni di simulazione e revocatoria oggi proposte.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, come da nota .
Nulle sulle spese degli altri convenuti contumaci .
PQM
Il Tribunale di MA, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta le domande proposte da e per essa della mandataria Controparte_15 Pt_6
nei confronti di , , e
[...] Controparte_2 CP_3 Controparte_5 CP_4
;
[...]
2) condanna l'attrice a rifondere alla convenuta , le spese di lite Controparte_2 che si liquidano in euro 21.720,00 per compensi , oltre spese generali nella misura del 15% e oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge, spese che si distraggono in favore dell'avv. Emiliano Celli
, procuratore antistatario;
nulla sulle spese quanto agli altri convenuti .
MA, il 30.6.2025 Il Giudice
dott.ssa Raffaella Tronci
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE X
in persona del Giudice unico, dott.ssa Raffaella Tronci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n.19870 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2020, trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 20 marzo 2025, vertente
TRA
(P.IVA: ), quale mandataria di (CF: Parte_1 P.IVA_1 CP_1 Parte_2
) , rappresentata e difesa dall'avv. Carmine Picone giusta procura in atti P.IVA_2
ATTRICE
E
(C.F.: ) rappresentata e difesa Controparte_2 C.F._1 dall'avv. Emiliano Celli , giusta procura in atti
CONVENUTA
E
con sede in Lussemburgo CP_3
CONVENUTA CONTUMACE
NONCHÉ
con sede a Londra CP_4
CONVENUTA CONTUMACE
E
Controparte_5
CONVENUTA CONTUMACE
1 OGGETTO: Simulazione -Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
Conclusioni
per l'attrice : “Voglia l'Ill.mo Tribunale di MA, respinta ogni diversa domanda, eccezione o conclusione,
1) accertare e dichiarare simulato assolutamente o per interposizione fittizia di persona l'atto di conferimento da parte della convenuta nella contestualmente costituita società Controparte_2 CP_3
di cui all'atto redatto dal notaio in Lussemburgo, depositato presso i registri
[...] Persona_1 immobiliari in Italia con verbale del 25 giugno 2001 per notaio di MA rep. n. 16941 Persona_2 trascritto in data 30.06.2001 al n. 37805 presso la Conservatoria dei RR.II. MA 1, dell'immobile sito in MA, via di Grottarossa n.1282 sopra descritto;
2) in subordine, ritenere e dichiarare inefficace ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'atto di conferimento di cui sopra;
3) ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di MA 1 la trascrizione dell'emananda sentenza;
4) condannare le parti convenute resistenti al pagamento delle spese, competenze ed onorari di tutti i gradi di giudizio”.
per la convenuta “ - accertata la mancanza di titolarità in capo alla CP_2 Controparte_6
e per essa alla del diritto ad agire nei confronti della Sig.ra
[...] Parte_1 Controparte_2 rigettare integralmente le domande proposte nel presente giudizio;
- in ogni caso, respingere integralmente le domande proposte nel presente giudizio perché infondate in fatto e diritto;
- condannare la società attrice al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del difensore antistatario;
- liquidare in favore della Sig.ra le spese relative al giudizio di Cassazione, come Controparte_2 disposto dalla sentenza n. 32106/2019 della Suprema Corte, con conseguente condanna della società attrice al pagamento delle stesse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato nel luglio 2006 ha convenuto in giudizio Parte_3
e la per far dichiarare la simulazione assoluta o per Controparte_2 CP_3 interposizione fittizia di persona dell'atto di conferimento, da parte della convenuta , nella CP_2 contestualmente costituita , dell'immobile sito in MA , via di Grottarossa n. 1282 , CP_3 costituito da una fabbricato di due piani ad uso residenziale con annesso giardino, e in subordine per farne dichiarare la inefficacia ex art.2901 c.c.. Deduceva l'attrice a fondamento della propria azione che la si era costituita in data 19.9.1986 fideiussore della società Controparte_2 Controparte_7 controllata dalla sua famiglia, e in data 27.06.2006 il Tribunale di MA emetteva decreto ingiuntivo n. 13600/2006 recante condanna della , in solido con il marito, altro fideiussore , CP_2 CP_8
, al pagamento dell'importo di € 1.391.213,10 in favore di Indi in data
[...] CP_9
2 21.7.2006 il Tribunale di MA dichiarava il fallimento della e la Parte_4 CP_9 insinuava il proprio credito di € 1.382.427,18 al passivo fallimentare .
Con sentenza n. 9746, depositata il 3.5.2010, il Tribunale di MA rigettava le domande proposte da escludendo la prova della simulazione , ossia della mera apparenza del Parte_3 trasferimento, posto che a fronte del conferimento dell'immobile nella vi era stata CP_3
l'assegnazione di quote pari al 99% della società alla , e quindi era seguita la Controparte_2 cessione delle quote della alla società HE AN inc. . CP_3
Parimenti il Tribunale riteneva infondata la domanda di revocatoria: esclusa l'ipotesi di litisconsorzio necessario con riferimento ai soci fondatori della società ( oltre alla , la CP_3 Controparte_2 società ) , difettava la prova della scientia damni in capo alla amministratrice di CP_4
, , che aveva partecipato all'atto costituzione della società con CP_4 Persona_3 contestuale conferimento.
Proposto appello da parte di e da PR AN s.p.a.( e per essa quale Controparte_10 mandataria- da , la Corte d'appello di MA con sentenza Controparte_11
5346/2015 riteneva sussistente la legittimazione attiva delle appellanti in quanto Parte_3 aveva agito in primo grado quale mandataria di , che a seguito di successive CP_9 operazioni era stata incorporata in mentre PR AN agiva quale cessionaria del Controparte_5 credito.
La Corte nel merito dichiarava ,in riforma della sentenza appellata, la simulazione relativa per interposizione fittizia di persona dell'atto per notaio del Lussemburgo depositato Persona_1 presso i registri immobiliari in Italia con verbale del 25.6.2001 per notaio di MA - Persona_2 rep.16941 racc. 7092 , nella parte in cui veniva disposto il conferimento dell'immobile sito in MA via di Grottarossa 1282 distinto in catasto al f.128 part. 374 sub 1 e 2 graffati tra loro ( PT -1 interno
1) e sub 3( PT ) dichiarandone la nullità.
Proposto ricorso per Cassazione dalla , la Corte di Cassazione, nel contraddittorio Controparte_2 di controricorrente, e , intimata , cassava con rinvio al primo giudice, Controparte_10 CP_3 rilevando che il negozio impugnato di simulazione era costituito dall'atto di conferimento dell'immobile nella società , avvenuto contestualmente alla costituzione della stessa società cui CP_3 parteciparono e la , società con sede a Londra;
Controparte_2 CP_4 che quindi avendo proposto la banca azione di simulazione assoluta o relativa per interposizione fittizia di persona riguardo al conferimento , l'intesa simulatoria fra tutte le parti del contratto sulla divergenza fra il contratto stipulato e il loro effettivo rapporto , che è alla base della detta azione , non poteva intercorrere con la società ma tra i soci fondatori e quindi la domanda imponeva la necessaria
3 partecipazione al giudizio dell'altro soggetto che fu parte dell'atto costitutivo della società che conteneva il denunciato conferimento simulato, e cioè la . CP_4
Il giudizio era dunque riassunto innanzi al Tribunale di MA da quale mandataria di Parte_1
con atto di citazione per l'udienza del 4.11.2020. Controparte_6
Si costituiva la sola chiedendo di dichiarare la domanda Controparte_2 inammissibile perché proposta nei confronti di un litisconsorte necessario non più esistente (la
) e, dunque, privo di capacità processuale, con conseguente estinzione del giudizio;
CP_4
e in subordine di rigettare integralmente le domande proposte dalla perché infondate in fatto e CP_9 diritto.
In seguito a rinvii per la notifica da eseguirsi all'estero nei confronti di , veniva indi posta CP_4 in essere dalla attrice procedura di Restoration ( ripristino amministrativo) poiché la società si era sciolta il 10.8.2019 ( dissolved) e cancellata dal registro imprese ; la notifica era quindi successivamente effettuata presso la sede della società ( vedi produzione del 22.10.2024 ); la era dichiarata contumace all'udienza del 30.1.2025 . CP_4
Disattese le richieste istruttorie di parte attrice, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ed assunta in decisione all'udienza cartolare del 20.3.2025 con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. sulle conclusioni precisate nelle note di trattazione scritta e in epigrafe trascritte.
2. Deve essere preventivamente essere dichiarata la contumacia delle convenute e CP_3 CP_5 cui la citazione in riassunzione è stata ritualmente notificata e non si è provveduto in tal senso
[...] in corso di giudizio.
3. E' fondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva .
Nel precisare le conclusioni la convenuta ha eccepito la mancanza di titolarità in Controparte_2 capo alla e per essa alla del diritto ad agire nei propri Controparte_6 Parte_1 confronti.
Nell'atto di citazione in riassunzione , che agisce quale mandataria di Pt_1 [...]
, ha dato atto che PR AN si è fusa per incorporazione in CP_12 Controparte_11
, poi rinominata (oggi ; che quindi si sono succedute due
[...] Pt_5 Pt_1 operazioni di cartolarizzazione da e ( doc. 2) e da a Pt_5 Per_4 Per_4 Controparte_12
( doc.3 ), per la quale agisce la mandataria Pt_1
Allegati alla citazione in riassunzione si rinvengono nel fascicolo telematico con riferimento alle vicende successorie relative al credito unicamente i documenti già citati sub 2 e 3 .
4 Giova rilevare che le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, ferme solo le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti. (Cass. Sez. U., 16/02/2016, n. 2951; ed in senso conforme Cass.20721 del 13/08/2018;Cass. . 31402 del 02/12/2019; Cass. a n. 24606 del
04/11/2020).
Trattasi del resto di un elemento costitutivo del diritto fatto valere la cui carenza è rilevabile d'ufficio dal giudice.
Non v'è dubbio che colui che si affermi successore a titolo particolare nel diritto controverso è legittimato a impugnare la sentenza resa nei confronti del proprio dante causa [ o nella specie riassumere il giudizio] allegando il titolo che gli consenta di sostituire quest'ultimo, essendo a tal fine sufficiente la specifica indicazione dell'atto nell'intestazione dell'impugnazione, qualora il titolo sia di natura pubblica e, quindi, di contenuto accertabile, e sia rimasto del tutto incontestato o non idoneamente contestato dalla controparte ( vedi Cass. 2020 n.8975 ).
Tuttavia, nella specie , parte attrice ha allegato e documentato di essere Controparte_12 succeduta ad PR AN quale ultima cessionaria di crediti in blocco , ma non consta in atti in che modo l'originario credito vantato da AN di MA s.p.a. (e quindi da a seguito delle CP_5 vicende di fusione per incorporazione) sia pervenuto ad PR AN . Non si indica , al di là della mancata produzione , neppure l'atto pubblico in forza del quale il credito che legittima la proposizione delle odierne azioni , sarebbe pervenuto ad PR AN e da questa poi , per effetto di incorporazione in e successive documentate Controparte_13 cartolarizzazioni , a . CP_12
Deve rilevarsi che la Corte d'appello nella sentenza n. 5346/2015 ha ritenuto sussistente la legittimazione ad impugnare la pronuncia di primo grado emessa nei confronti di Controparte_14 quale mandataria di AN di MA s.p.a. ( vedi atto di citazione in primo grado doc.6.1.
[...] attrice) in capo alle appellanti , poiché era il soggetto che aveva incorporato Controparte_10
Capitalia s.p.a. , già conferitaria dell'azienda bancaria di AN di MA s.p.a. ( la Corte fa riferimento al rogito del notaio di Milano 25.9.2007) mentre PR AN agiva quale cessionaria Per_5 del credito.
Ora non vi è nella sentenza alcuna menzione e identificazione di tale atto di cessione verso PR
AN , né tale individuazione vi è nell'atto d'appello in atti ( prodotto in allegato alla comparsa di costituzione della convenuta) , atto in cui manca del tutto la enunciazione dell'atto in forza del quale
5 PR AN ( nel cui interesse proponeva appello la mandataria Controparte_11
) si sarebbe resa cessionaria del credito .
[...]
Peraltro è da rilevare che , stante la cassazione con rinvio al primo giudice della sentenza d'appello con dichiarazione di nullità dell'intero giudizio per omessa integrazione del contraddittorio in primo grado ( si verte in ipotesi di c.d. rinvio improprio o restitutorio ex art.383 co.3 c.p.c. ) neppure potrebbe attribuirsi alcun effetto preclusivo all'accertamento condotto dalla Corte d'appello sulla legittimazione.
Ne consegue che la domanda deve essere rigettata poiché non vi è prova della titolarità in capo alla attrice in riassunzione, del credito che si intende tutelare con le azioni di simulazione e revocatoria oggi proposte.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, come da nota .
Nulle sulle spese degli altri convenuti contumaci .
PQM
Il Tribunale di MA, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta le domande proposte da e per essa della mandataria Controparte_15 Pt_6
nei confronti di , , e
[...] Controparte_2 CP_3 Controparte_5 CP_4
;
[...]
2) condanna l'attrice a rifondere alla convenuta , le spese di lite Controparte_2 che si liquidano in euro 21.720,00 per compensi , oltre spese generali nella misura del 15% e oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge, spese che si distraggono in favore dell'avv. Emiliano Celli
, procuratore antistatario;
nulla sulle spese quanto agli altri convenuti .
MA, il 30.6.2025 Il Giudice
dott.ssa Raffaella Tronci
6