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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 11/12/2025, n. 1168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1168 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2393/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZ. CIVILE
VERBALE DI UDIENZA del giorno 11/12/2025
Giudice: dott. CA ET
La causa è chiamata alle ore 10:50
Compaiono:
Per l'avv. ELISA BARONI Parte_1
Per , l'avv. GLORIA Controparte_1
LAZZERI ,
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa
L'avv. Baroni conclude come da note conclusionali autorizzate al cui contenuto si riporta anche ai fini della discussione,
L'avv. Lazzeri conclude come da note conclusionali autorizzate al cui contenuto si riporta anche ai fini della discussione
A questo punto i difensori delle parti dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano dall'aula di udienza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione
Dopo la discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
N. R.G. 2393/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. CA ET, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2393/2023 R.G. avente ad oggetto: “Pagamento del corrispettivo – Indennità di avviamento – Ripetizione di indebito” tra
(C.F. ), già socio accomandatario e Parte_1 C.F._1 liquidatore di , rappresentato e Parte_2 Parte_3 difeso dagli Avv.ti Michele Palla, Elisa Baroni e Giulia Aristei, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Pisa, Piazza Mazzini, n. 1, come da mandato allegato al ricorso ex art. 447 bis c.p.c.
ATTORE
e
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Direttore generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Carla
CH e RI Lazzeri, elettivamente domiciliata in Pisa, Via Roma, n. 67, come da procura allegata alla memoria difensiva ex art. 416 c.p.c.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da suesteso verbale di udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. depositato in data 27.07.2023, ha chiesto Parte_1 di sentir accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti rivendicati dall'
[...]
e, comunque l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo dei crediti Controparte_1 portati dalla cartella di pagamento n. 087 2020 00090867 52 000 emessa da Agenzia delle
Entrate – Riscossione, Agente della Riscossione Prov. di Pisa e notificata a
[...] in data 28.06.2023, con conseguente Controparte_2 annullamento della stessa. A sostegno della domanda, ha allegato:
- che la società nei cui confronti è stata emessa la cartella di pagamento è stata costituita nel mese di gennaio 2005 da soci (soci Parte_1 Parte_3 accomandatari) e (socia accomandante) e risulta essere stata cancellata Persona_1 dal Registro delle Imprese in data 20.02.2015;
- che, in data 21.06.2005, la società ha stipulato con l' un contratto per l'utilizzo di una CP_3 porzione di terreno sito nel complesso ospedaliero di Santa Chiara per lo svolgimento di attività di chiosco-edicola, subentrando alla precedente contraente Per_2 CP_4
- che, in particolare, è stata concessa ai soci autorizzazione per l'utilizzo del terreno per la durata di tre anni (sino al 30.06.2008 e con possibilità di rinnovo annuale), contro un canone annuo di € 2.863,35, con la precisazione che “il predetto canone, trascorso il primo anno verrà annualmente aggiornato nella misura del 5%”;
- che dal 01.07.2005 alla data di cancellazione, la ha gestito il chiosco-edicola Pt_2 all'interno del presidio ospedaliero di Santa Chiara, occupandosi della vendita di giornali e di articoli da regalo;
- che ha provveduto al regolare pagamento dei canoni di locazione, nonché al rimborso delle spese per i consumi di energia elettrica;
- che dal 2009, la drastica riduzione dell'acquisto di quotidiani e riviste ha impedito alla società di continuare a provvedere regolarmente alle spese di gestione dell'attività;
- che l' ha sollecitato il pagamento di alcune fatture per l'importo complessivo di € CP_3
28.461,39 per la prima volta in data 04.09.2017;
- che la cartella di pagamento n. 087 2020 00090867 52 000 è stata notificata alla società otto anni dopo la cancellazione dal Registro delle Imprese;
- che l'iscrizione a ruolo dei crediti da parte di è illegittima;
CP_3
- che le somme portate dalla cartella trovano fondamento in un rapporto di diritto privato, dovendo qualificarsi come contratto di locazione il rapporto intercorso tra le parti;
- che le entrate derivanti da rapporti di diritto privato possono essere iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva, ciò che non è nel caso;
- che, essendo contestato il diritto di AOUP di procedere in via esecutiva per mancanza di idoneo titolo, il ricorso può qualificarsi come opposizione all'esecuzione, volta ad ottenere la dichiarazione di nullità della cartella e l'inammissibilità dell'azione esecutiva;
- che, nel merito, riferendosi i crediti vantati da al mancato pagamento di canoni di CP_3 affitto e rimborso utenze per gli anni 2009-2014, gli stessi sono da ritenersi prescritti;
- che il pagamento delle fatture oggetto della cartella è stato sollecitato con nota n. 47440 del
04.09.2017, ricevuta dalla società debitrice in data 19.09.2017;
- che in data 19.09.2017 la società era già stata cancellata dal Registro delle Imprese da due anni, con conseguente inefficacia della messa in mora in quanto rivolta a soggetto inesistente;
- che in tale data era, in ogni caso, già maturata la prescrizione dei crediti ante 19.09.2012;
- che l'Agenzia delle Entrate ha poi notificato (su richiesta di la cartella di pagamento CP_3 per la richiesta dei medesimi importi a distanza di otto anni dalla cancellazione della società, e oltre il termine di cinque anni dal 19.09.2017, ossia in data 28.06.2023;
- che, stante l'inefficace costituzione in mora del 2017, devono ritenersi prescritti anche i crediti post settembre 2012;
- che sussistono i presupposti per la sospensione dell'esecutività della cartella di pagamento.
Con provvedimento del 18.08.2023, reso inaudita altera parte, il Giudice ha sospeso l'esecutività del titolo esecutivo.
Si è costituita in giudizio l' , contestando in fatto e in Controparte_1 diritto il ricorso notificatole, nonché tutto quanto ex adverso dedotto, richiesto e prodotto.
Nel dettaglio, ha rilevato:
- che, in data 21.06.2005, è stata concessa a Controparte_2
autorizzazione per l'utilizzo di una porzione di terreno di proprietà della stessa
[...] al fine di svolgere attività di rivendita di giornali e riviste;
CP_3
- che si trattava di concessione per l'esercizio di un pubblico servizio reso in favore dei fruitori dei servizi sanitari assistenziali della CP_3
- che a partire dall'anno 2009, la controparte ha omesso di corrispondere il corrispettivo pattuito a fronte dell'utilizzo del terreno;
- che il pagamento delle singole fatture è stato sollecitato con plurime e distinte note tra il
2011 e il 2016;
- che con nota prot. 47440 del 04.09.2017 è stato sollecitato nuovamente il pagamento di tutte le fatture rimaste inevase per complessivi € 28.461,30, inclusi interessi e spese per recupero crediti;
- che il sollecito è stato riscontrato dall'Avv. Meucci, per conto della società debitrice, contestando genericamente il contenuto della lettera ricevuta;
- che non è intervenuto alcun pagamento;
- che le somme dovute sono state, pertanto, iscritte a ruolo, al numero 2366/2020, reso esecutivo in data 05.06.2020, come da specifica procedura aziendale sul recupero dei crediti;
- che la cartella di pagamento emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione per complessivi € 29.321,12, è stata notificata alla società in data 28.06.2023;
- che è eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo;
- che il rapporto di causa è una concessione amministrativa e, più precisamente, una concessione-contratto, avendo con lo stesso l' in qualità di ente pubblico, concesso CP_3 ad un privato autorizzazione allo svolgimento di attività su un proprio bene patrimoniale indisponibile;
- che la concessione rientra nella categoria delle c.d. concessioni reali o traslative di poteri o facoltà su beni pubblici, a nulla rilevando eventuali diverse qualificazioni giuridiche effettuate dalle parti;
- che, in subordine, sussiste la giurisdizione del giudice tributario, avendo il ricorrente agito in giudizio al fine di sentir dichiarare la nullità e/o annullabilità della cartella di pagamento sul presupposto dell'illegittima iscrizione a ruolo delle somme da parte dell'Ente creditore;
- che sussistono, in ogni caso, i presupposti per procedere secondo il rito ordinario e non secondo quello speciale del lavoro;
- che la domanda è stata proposta da un soggetto non legittimato ad impugnare la cartella di pagamento, essendo stata quest'ultima emessa e notificata dall' nei confronti della CP_3
CP_2
- che il ricorrente non ha dato prova della vicenda successoria societaria che lo legittimerebbe a proporre l'odierna opposizione, non essendo a tal fine sufficiente la mera qualifica di ex socio;
- che, nel merito, la notifica della cartella di pagamento è stata regolarmente effettuata;
- che i motivi di opposizione proposti presumono l'impugnazione non solo della cartella di pagamento, ma anche del ruolo esattoriale;
- che, in difetto di autonoma impugnazione del titolo, quale atto prodromico, ogni eventuale suo vizio non può più essere fatto valere, con conseguente rigetto dell'opposizione;
- che, ad ogni modo, le censure formulate da parte ricorrente sono infondate, non discendendo le entrate per le quali ha emesso il ruolo n. 2366/2020 da un rapporto CP_3 avente natura privatistica;
- che alla base della pretesa creditoria della resistente si pone un atto amministrativo di autorizzazione all'uso di un bene pubblico, che imprime al rapporto natura diversa da quella privatistica;
- che, trattandosi di un rapporto pubblicistico, l' ha correttamente proceduto ad CP_3 iscrivere a ruolo le somme dovute dalla società debitrice;
- che, pur non consentendo la mancata impugnazione del ruolo esattoriale di far valere l'eventuale prescrizione del credito maturata in epoca antecedente all'atto di riscossione de quo, l'eccezione di prescrizione è comunque infondata;
- che, prima del sollecito di pagamento trasmesso in data 13.09.2017, l' aveva già CP_3 provveduto a chiedere il pagamento delle somme dovute in data 14.02.2011, 20.03.2013,
25.03.2016, 01.04.2016 e, ancora, in data 29.07.2019;
- che, pur essendo la società debitrice estintasi nel 2015, l'ente creditore poteva legittimamente procedere alla notifica presso la sede della Società, decorrendo termine di prescrizione decennale e avendo l'estinzione effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione;
- che il credito per cui è causa non poteva, pertanto, dirsi prescritto prima della relativa iscrizione a ruolo, né successivamente;
- che non sussistono i presupposti per la sospensione dell'esecuzione.
Con ordinanza del 16.04.2024, il Giudice, in revoca del decreto emesso in data 18.08.2023, ha rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della cartella di pagamento impugnata, e disposto il mutamento del rito, ha rinviato la causa ai sensi dell'art. 183 c.p.c., concedendo termini a ritroso per memorie integrative ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c.
La causa è stata successivamente istruita in via documentale.
Con ordinanza del 08.11.2024, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato all'udienza del 23.10.2025 per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
A seguito di alcuni rinvii, all'udienza del 11.12.2025, le parti hanno concluso come da suesteso verbale.
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L'ordine logico di delibazione delle questioni (arg. ex art. 276, comma II, c.p.c.), impone di trattare prioritariamente l'eccezione di difetto di giurisdizione, tempestivamente formulata da parte convenuta.
Per affrontare la questione è tuttavia necessario, preliminarmente, procedere alla qualificazione del rapporto da cui origina il credito di cui è causa, ossia a chiarire se lo stesso trovi origine in un rapporto di natura privatistica o pubblicistica.
È, infatti, controversa la qualificazione giuridica del titolo della pretesa dell'A.O.U.P., prospettando l'attore la sussistenza di un contratto di locazione, a fronte dell'avverso inquadramento in termini di concessione-contratto, con ogni conseguenza anche in punto di giurisdizione del giudice ordinario o amministrativo.
Orbene, reputa il Tribunale che sussistano plurimi rilevatori di una concessione onerosa di matrice pubblicistica.
In diritto vivente è stato costantemente sostenuto che la cessione in godimento di un bene in favore di privati può essere ricondotta ad un rapporto di concessione amministrativa purché sussista “il doppio requisito (soggettivo e oggettivo) della manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico (e, perciò, un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell'ente di destinare quel determinato bene ad un pubblico servizio) e dell'effettiva ed attuale destinazione del bene al pubblico servizio” (Cass. n. 21965/2019; vedi anche Cass. Sez.
Un. n. 17937/2008; Cass. 15381/2009; Tar Venezia n. 3453/2010; Tar Perugia n. 26/2010).
Orbene è pacifico, innanzitutto, che l' ha affidato ad Controparte_1 un privato la gestione di attività di rivendita di giornali e riviste in un chiosco sito all'interno dell'area ospedaliera, in quanto tale destinata ad un pubblico servizio e per presunzioni (non smentite nel caso) rientrante nei beni patrimoniali indisponibili ai sensi dell'art. 830 c.c.
Confortano, del resto, i suesposti rilievi le clausole previste nella scrittura privata posta a fondamento della pretesa. La convenzione del 2005 intercorsa tra la e al pari CP_3 CP_2 di quella previgente (doc. 2 convenuta), reca espressioni quali “Autorizzazione all'utilizzo di porzione di terreno”, “Cause di decadenza”, “Facoltà di revoca dell'autorizzazione”, che richiamano e confermano la natura e la disciplina di origine pubblicistica del rapporto.
Significativa, al riguardo, è la menzione nella scrittura previgente dell'autorizzazione originaria degli Spedali Riuniti datata 1967 in favore del primigenio gestore del chiosco, cui sono succeduti il dante causa della società e poi quest'ultima. CP_2
Ferma restando la non decisività del nomen iuris utilizzato dalle parti, i riferimenti testuali alla locazione non possono ritenersi determinanti ai fini della qualificazione, in quanto circoscritti alla parte di scrittura relativa alla determinazione del canone (comunque definito “di utilizzo”), rispetto alla quale è inevitabile una parziale sovrapposizione, anche terminologica, con i tratti della locazione.
Si discostano, ancora, rispetto al regime delle locazioni, tanto la previsione della durata dell'autorizzazione, triennale, quanto il meccanismo di proroga, poi concretamente utilizzato.
Ne consegue che correttamente l'ente pubblico ha fatto ricorso alla modalità di riscossione mediante ruolo (ex artt. 17 e 21, D. Lgs. 46/1999).
Dalla qualificazione del rapporto quale concessione-contratto, tuttavia, non discende in via meccanica la giurisdizione del giudice amministrativo.
Al riguardo, costituisce giurisprudenza consolidata che in materia di concessioni amministrative di beni pubblici, il D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 133, comma 1, lett. b), (come il previgente della L. n. 1034 del 1971, art. 5, mod. dalla L. n. 205 del 2000, art. 7), nell'attribuire la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo fa espressamente salve le controversie aventi ad oggetto "indennità, canoni od altri corrispettivi", che restano assoggettate al regime generale, a seconda che involgano diritti soggettivi a contenuto patrimoniale o l'esercizio di poteri discrezionali inerenti alla determinazione dei canoni od alla debenza del rimborso;
ne consegue che le controversie attinenti alla sola rideterminazione dei canoni concessori, in applicazione di una cogente disposizione normativa, dovuti per la concessione d'uso di un bene pubblico, appartengono alla giurisdizione ordinaria, avendo ad oggetto diritti soggettivi a contenuto patrimoniale (Cass. sez. un., 18/06/2020, n.11867; Cass. SSUU n. 13903/2011, tra le altre).
A ben vedere, nel caso in esame, non viene in rilievo alcun potere autoritativo della P.A. con riferimento al rapporto concessorio, bensì la sua sola qualificazione, risultando il diritto patrimoniale di cui è causa incontestato nell'an e nel quantum. Ora, parte attrice ha svolto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., lamentando l'invalidità della cartella di pagamento emessa da Agenzia delle Entrate – Riscossione per conto dell' sul presupposto che il rapporto alla base del credito origini da un rapporto di natura CP_3 privatistica, quindi ha eccepito la prescrizione del credito.
Smentita, per quanto esposto, l'alternativa qualificazione del rapporto, e dunque la censura di nullità della cartella per difetto di valido titolo esecutivo, residua esclusivamente l'eccezione estintiva di prescrizione, con la quale la parte intende paralizzare definitivamente la pretesa creditoria dell'ente pubblico.
Ora, pur volendo ricollegare la sollevata pregiudiziale di merito alla diversa fattispecie risultante dagli atti di causa, e, ancora, superare la circostanza della mancata impugnazione del ruolo esattoriale – fatto persuasivamente eccepito dalla – il Tribunale rileva che, in ogni caso, CP_3 non si porrebbero i presupposti della prescrizione, tenuto conto dei molteplici atti interruttivi che hanno preceduto la notifica della cartella di pagamento (cfr. docc.
4-7 convenuta), oltre all'atto di sollecito di pagamento e formale messa in mora ricevuta dal destinatario in data
19.09.2017 (doc. 8).
In definitiva, l'opposizione deve essere rigettata.
Sussistono eccezionali ragioni per procedere alla compensazione integrale delle spese di lite, vista la tutt'altro che comune natura delle questioni di fatto e di diritto, anche in punto di giurisdizione, emerse nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione o istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande di parte attrice;
- compensa integralmente le spese di lite.
Pisa, 11 dicembre 2025
Il Giudice
CA ET
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.