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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 18/11/2025, n. 812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 812 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 322/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Martelli Presidente Dott.ssa Alice Croci Giudice relatore Dott. Antonio Mondini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 322/2024 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. LUCA Parte_1 CodiceFiscale_1
GUADAGNUCCI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato a Massa (MS), Via Marina Vecchia n. 4/4, come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. GIOVANNI CP_1 CodiceFiscale_2 DEL CARLO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata a Lucca (LU), Via Pisana n. 478, come da procura in atti;
CONVENUTA con la partecipazione di
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Come rassegnate dai procuratori delle parti nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 25.07.2025, da intendersi qui trascritte.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha promosso ricorso per la regolamentazione dell'esercizio della Parte_1 responsabilità genitoriale deducendo che: a partire dalla primavera dell'anno 2020, egli ha instaurato una convivenza more uxorio con dalla quale è nato a [...] CP_1 il 03.12.2021 il figlio , riconosciuto da entrambi i genitori, che attualmente vive con Per_1 la madre presso la residenza di quest'ultima; difatti, con la nascita del bambino il rapporto di coppia, già non idilliaco, si è ulteriormente inasprito ed infine la relazione è definitivamente giunta al termine, fallendo ogni tentativo di giungere ad una regolamentazione concordata del calendario degli incontri tra padre e figlio a causa della mancanza di collaborazione della convenuta, la quale ostacola la loro normale frequentazione, impedendo altresì qualsiasi contatto con i nonni paterni.
Ha concluso chiedendo disporsi l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione materna e con adozione del calendario di frequentazioni indicato in ricorso, nonché porsi a proprio carico, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario del figlio, l'obbligo di corrispondere alla madre € 350,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie (somma che egli versa già attualmente, dovendo anche versare € 350,00 quale contributo per il mantenimento del figlio nato da una precedente relazione).
La convenuta si è costituita in giudizio contestando come segue le richieste e deduzioni attoree: in seguito alla nascita del figlio, il ricorrente ha insistito affinché ella non rientrasse a lavoro, cosicché ella ha rassegnato le dimissioni nel mese di marzo 2022, entrando a lavorare nell'azienda familiare del ricorrente, - la “NI Ulderico di NI ER & C.
S.A.S.”, realtà florida e solida del settore della lavorazione artistica del marmo - dalla quale tuttavia è stata esclusa dopo la fine della relazione;
il 23.03.2022 è morta la propria madre ed ella ha affrontato da sola le rilevanti conseguenze psicologiche, non avendo ricevuto alcun aiuto dall'allora compagno;
nella primavera del 2022 gli stessi hanno intrapreso un percorso di terapia di coppia, che tuttavia non ha avuto l'esito sperato, giungendo a maturare la volontà di separarsi nel mese di giugno 2023; in tale contesto, il ricorrente ha deciso unilateralmente di lasciare la casa familiare, senza dare alcun preavviso a , il figlio minore nato da una CP_2 sua precedente relazione, il quale gli era affettuosamente legato ed ha risentito della pagina 2 di 7 complessa situazione venutasi a creare nel nucleo familiare anche in ambito scolastico, riportando una bocciatura;
dopo alcuni mesi in cui, nonostante la rottura, il ricorrente sembrava farsi carico delle reali necessità del figlio , dal mese di agosto 2023 egli ha Per_1 unilateralmente deciso l'ammontare del contributo di mantenimento in € 350,00, basandosi sulla somma di pari importo versata per il figlio , nato dal precedente matrimonio;
Per_2 anche le spese straordinarie sono ad oggi riconosciute unilateralmente e non sono il frutto di quanto ella spende effettivamente per la gestione quotidiana del figlio, che attualmente frequenta l'asilo nido;
per quanto concerne l'aspetto lavorativo, dopo un primo periodo in cui ella ha vissuto grazie all'indennità dal mese di gennaio 2024 ha un nuovo contratto di CP_3 lavoro che la tiene impegnata dalle 9,30 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 19,00 per sei giorni alla settimana compreso il fine settimana, con il giorno di riposo non fisso, ed abita nell'abitazione di sua proprietà, dove si è svolta la convivenza, dalla stessa acquistata nel
2017 e per la quale da sola ha sempre pagato un mutuo di € 700,00 mensili;
il ricorrente, invece, è andato a vivere in una villetta a Pietrasanta, locatagli dal padre, e le ha tolto l'utilizzo dell'autovettura Audi Q2 concessale in uso fino al mese di marzo 2024, costringendola a ricorrere, per andare a lavoro, ad un contratto di noleggio a lungo termine del costo mensile di € 464,58; la situazione altamente conflittuale attualmente esistente, con compromissione dei rapporti sia tra le parti, sia tra la stessa e i nonni paterni, le ha ingenerato un forte stato di stress, diagnosticato come “disturbo da adattamento con ansia e umore
Depresso Misti”.
Ha concluso chiedendo: disporsi l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i Per_1 genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione materna sita a Viareggio, fraz. Torre del lago, Via della Guidicciona est n. 57/L, adottando il calendario delle frequentazioni tra padre e figlio secondo quanto richiesto nell'allegato piano genitoriale e comunque secondo quanto risulterà all'esito della richiesta c.t.u. psicologica, nonché porre a carico del ricorrente,
a titolo di contributo per il mantenimento ordinario del figlio, l'obbligo di corrisponderle €
1.000,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie ed oltre al costo della baby sitter, da porre integralmente a carico di quest'ultimo.
È seguito scambio di memorie ex art. 473-bis. 17 c.p.c.
pagina 3 di 7 All'udienza del 10.05.2024 le parti hanno concordato la seguente regolamentazione in punto di affidamento, collocamento e frequentazioni, provvisoriamente recepita dal Tribunale:
- “affido condiviso del figlio minore con collocamento prevalente presso la madre;
- Il padre vedrà il figlio nei giorni del martedì e del giovedì di ogni settimana dall'uscita dall'asilo nido fino alle ore 21, nonché il sabato o la domenica alternati di settimana in settimana dalle ore 10 alle ore 21;
- a partire dal compimento dei 3 anni di età del figlio, verranno introdotti pernottamenti presso il padre nei fine settimana alternati dal sabato alle 10 fino alla domenica alle 21, ferma la frequentazione infrasettimanale;
- relativamente ai giorni festivi, Natale e Pasqua vengono attribuiti alla madre, mentre il 26 dicembre e Pasquetta vengono attribuiti al padre;
dalla mattina alla sera;
- relativamente ai periodi estivi, per il presente anno si seguirà la disciplina ordinaria;
nell'estate 2025 si prevedono 3 giorni consecutivi con ciascun genitore, previo accordo e comunicazione reciproca di tale periodo entro il 31/05:
- da luglio/agosto 2025 in poi, quando la madre lavorerà fino a tardi la sera, nei giorni di martedì e giovedì il padre terrà il figlio con il pernottamento al fine di limitare le spese straordinarie, con la possibilità di concordare, nella ragione delle medesime esigenze di cui sopra, un cambio di pernotto”.
Con successivo decreto del 05.07.2024, emesso a scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza in ordine al mantenimento e alle richieste istruttorie, il Tribunale ha disposto in via provvisoria un contributo a carico del padre ricorrente per il mantenimento del figlio di
€ 450,00, da corrispondere alla madre entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla data della domanda, invitando le parti ad approfondire e aggiornare la propria situazione reddituale.
All'udienza del 06.11.2024 parte ricorrente ha chiesto la conferma del contributo per il mantenimento di € 450,00 stabilito in via provvisoria, oltre alla ripartizione delle spese straordinarie documentate al 50% e alla contribuzione al 50% delle spese di vestiario per il cambio di stagione, anche queste documentate;
parte resistente, invece, ha chiesto disporsi un contributo al mantenimento ordinario non inferiore ad € 500,00 mensili, con ripartizione del
50% delle spese straordinarie, tra le quali inserire la corresponsione, da parte del padre,
pagina 4 di 7 dell'importo di € 250,00 tre volte all'anno, in occasione dei cambi di stagione per l'acquisto del vestiario necessario per il figlio.
All'udienza del 11.04.2025 il Tribunale ha invitato le parti a trovare un accordo nel senso di confermare la regolamentazione economica disposta in via provvisoria;
il ricorrente ha dichiarato di accertare tale proposta, mentre la convenuta ha rifiutato. Il Tribunale ha assegnato termine a parte ricorrente per l'aggiornamento delle produzioni documentali contabili e reddituali e ha rinviato per la rimessione in decisione della causa all'udienza del
25.07.2025, sostituita con il deposito di note scritte, con concessione dei termini per il deposito di note di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e repliche ex art. 473-bis.28 c.p.c.
***
Il Tribunale ritiene che corrisponda al superiore interesse del minore la conferma del regime di affidamento, collocamento e frequentazioni disposto in via provvisoria.
Ed in effetti, non sussistono elementi tali da indurre a dubitare della capacità genitoriale delle parti, che difatti non è questione controversa, avendo le stesse concordemente richiesto, sin dall'introduzione del giudizio, l'affidamento condiviso del figlio minore, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre.
In egual maniera, in punto di frequentazioni, dal momento che l'attuazione del calendario provvisoriamente in vigore, adottato in recepimento dell'accordo raggiunto dalle parti sin dall'udienza del 10.05.2024, non ha fatto rilevare particolari criticità, non sussistono concrete ragioni per discostarsene, avendolo peraltro le parti confermato l'adesione alle statuizioni provvisorie assunte sul punto anche all'udienza del 06.11.2024. Si precisa solamente, in relazione alla frequentazione infrasettimanale tra padre e figlio nei periodi di vacanza scolastica, che non è stata specificamente regolamentata in via provvisoria, che avrà luogo il martedì e il giovedì dalle ore 10:00 alle ore 21:00.
Pertanto, si conferma l'affidamento del minore in via condivisa ad Persona_3 entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre, nonché il calendario di frequentazioni tra padre e figlio attualmente in vigore.
Considerata l'accesa conflittualità emersa nel corso del procedimento, si ritiene altresì opportuno invitare le parti all'intrapresa di un percorso congiunto di sostegno alla pagina 5 di 7 genitorialità, rispetto al quale le stesse si sono dette disponibili all'udienza del 06.11.2024, al fine di appianare le difficoltà comunicative e le criticità attualmente esistenti nel rapporto genitoriale ed instaurare una proficua collaborazione nel superiore interesse del figlio minore.
Inoltre, alla luce di quanto lamentato dal ricorrente, si invita la parte convenuta a condividere le generalità e il contatto della baby sitter che si occupa del figlio minore in sia assenza, affinché il padre, il quale partecipa alla relativa spesa, possa direttamente comunicare con questa, come già sollecitato all'udienza del 11.04.2025.
In punto di statuizioni economiche, si conferma la quantificazione del contributo per il mantenimento di € 450,00 attualmente in vigore a carico del padre - importo rispetto al quale quest'ultimo, a dispetto di quanto conclusivamente richiesto, aveva prestato adesione all'udienza del 11.04.2025 nella prospettiva di una soluzione conciliativa della controversia - da corrispondere alla madre entro il giorno 10 di ogni mese, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo siglato da questo
Tribunale il 07.10.2020, e con percepimento dell'assegno unico da parte della madre in via esclusiva, come concordato dalle parti all'udienza del 06.11.2025.
La suddetta regolamentazione è ritenuta congrua, valutate produzioni documentali effettuate dalle parti in ordine alle rispettive condizioni economiche – in particolare valutando, quanto alle capacità economiche del ricorrente, che sono in contestazione, le risultanze degli estratti conto depositati, già oggetto di discussione all'udienza del 06.11.2024, dai quali emergono gli effettivi introiti provenienti dalla società - nonché idonea a garantire il soddisfacimento delle esigenze del figlio minore.
Non può trovare, infine, accoglimento la richiesta formulata dalla convenuta diretta ad ottenere il versamento di ulteriori somme per l'acquisto del vestiario per il figlio in occasione dei cambi stagione. Trattasi a tutti gli effetti di spese ordinarie, ricomprese nell'importo del mantenimento ordinario, che fanno carico ad entrambi i genitori, atteso che entrambi sono tenuti ad acquistare l'abbigliamento necessario per il figlio.
Considerata la definizione del giudizio secondo le condizioni concordate dalle parti in punto di affidamento, collocamento e frequentazioni, nonché con conferma, sotto l'aspetto economico, delle statuizioni provvisoriamente assunte dal Tribunale, rispetto alle quali pagina 6 di 7 entrambe le parti hanno infine concluso in maniera difforme, le spese processuali si dichiarano integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Affida il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
- Conferma il calendario delle frequentazioni tra padre e figlio adottato in via provvisoria su accordo delle parti all'udienza del 10.05.2024, sopra trascritto, con l'aggiunta relativa all'orario fissato per i giorni di martedì e di giovedì nei periodi di vacanza scolastica di cui in motivazione, ossia dalle 10:00 alle 21:00;
- Invita le parti ad intraprendere un percorso congiunto di sostegno alla genitorialità, per le finalità indicate in parte motiva;
- Invita parte convenuta a comunicare al ricorrente le generalità e il contatto della baby sitter del figlio minore, al fine di consentire una comunicazione diretta;
- Conferma a carico del padre l'obbligo di corrispondere € 450,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, da corrispondere alla madre entro il giorno
10 di ogni mese, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo siglato da questo Tribunale il 07.10.2020;
- Attribuisce il percepimento dell'assegno unico universale alla madre in via esclusiva;
- Compensa le spese processuali.
Così deciso a Lucca nella camera di consiglio del 17/11/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alice Croci Dott.ssa Anna Martelli
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Martelli Presidente Dott.ssa Alice Croci Giudice relatore Dott. Antonio Mondini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 322/2024 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. LUCA Parte_1 CodiceFiscale_1
GUADAGNUCCI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato a Massa (MS), Via Marina Vecchia n. 4/4, come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. GIOVANNI CP_1 CodiceFiscale_2 DEL CARLO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata a Lucca (LU), Via Pisana n. 478, come da procura in atti;
CONVENUTA con la partecipazione di
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Come rassegnate dai procuratori delle parti nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 25.07.2025, da intendersi qui trascritte.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha promosso ricorso per la regolamentazione dell'esercizio della Parte_1 responsabilità genitoriale deducendo che: a partire dalla primavera dell'anno 2020, egli ha instaurato una convivenza more uxorio con dalla quale è nato a [...] CP_1 il 03.12.2021 il figlio , riconosciuto da entrambi i genitori, che attualmente vive con Per_1 la madre presso la residenza di quest'ultima; difatti, con la nascita del bambino il rapporto di coppia, già non idilliaco, si è ulteriormente inasprito ed infine la relazione è definitivamente giunta al termine, fallendo ogni tentativo di giungere ad una regolamentazione concordata del calendario degli incontri tra padre e figlio a causa della mancanza di collaborazione della convenuta, la quale ostacola la loro normale frequentazione, impedendo altresì qualsiasi contatto con i nonni paterni.
Ha concluso chiedendo disporsi l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione materna e con adozione del calendario di frequentazioni indicato in ricorso, nonché porsi a proprio carico, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario del figlio, l'obbligo di corrispondere alla madre € 350,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie (somma che egli versa già attualmente, dovendo anche versare € 350,00 quale contributo per il mantenimento del figlio nato da una precedente relazione).
La convenuta si è costituita in giudizio contestando come segue le richieste e deduzioni attoree: in seguito alla nascita del figlio, il ricorrente ha insistito affinché ella non rientrasse a lavoro, cosicché ella ha rassegnato le dimissioni nel mese di marzo 2022, entrando a lavorare nell'azienda familiare del ricorrente, - la “NI Ulderico di NI ER & C.
S.A.S.”, realtà florida e solida del settore della lavorazione artistica del marmo - dalla quale tuttavia è stata esclusa dopo la fine della relazione;
il 23.03.2022 è morta la propria madre ed ella ha affrontato da sola le rilevanti conseguenze psicologiche, non avendo ricevuto alcun aiuto dall'allora compagno;
nella primavera del 2022 gli stessi hanno intrapreso un percorso di terapia di coppia, che tuttavia non ha avuto l'esito sperato, giungendo a maturare la volontà di separarsi nel mese di giugno 2023; in tale contesto, il ricorrente ha deciso unilateralmente di lasciare la casa familiare, senza dare alcun preavviso a , il figlio minore nato da una CP_2 sua precedente relazione, il quale gli era affettuosamente legato ed ha risentito della pagina 2 di 7 complessa situazione venutasi a creare nel nucleo familiare anche in ambito scolastico, riportando una bocciatura;
dopo alcuni mesi in cui, nonostante la rottura, il ricorrente sembrava farsi carico delle reali necessità del figlio , dal mese di agosto 2023 egli ha Per_1 unilateralmente deciso l'ammontare del contributo di mantenimento in € 350,00, basandosi sulla somma di pari importo versata per il figlio , nato dal precedente matrimonio;
Per_2 anche le spese straordinarie sono ad oggi riconosciute unilateralmente e non sono il frutto di quanto ella spende effettivamente per la gestione quotidiana del figlio, che attualmente frequenta l'asilo nido;
per quanto concerne l'aspetto lavorativo, dopo un primo periodo in cui ella ha vissuto grazie all'indennità dal mese di gennaio 2024 ha un nuovo contratto di CP_3 lavoro che la tiene impegnata dalle 9,30 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 19,00 per sei giorni alla settimana compreso il fine settimana, con il giorno di riposo non fisso, ed abita nell'abitazione di sua proprietà, dove si è svolta la convivenza, dalla stessa acquistata nel
2017 e per la quale da sola ha sempre pagato un mutuo di € 700,00 mensili;
il ricorrente, invece, è andato a vivere in una villetta a Pietrasanta, locatagli dal padre, e le ha tolto l'utilizzo dell'autovettura Audi Q2 concessale in uso fino al mese di marzo 2024, costringendola a ricorrere, per andare a lavoro, ad un contratto di noleggio a lungo termine del costo mensile di € 464,58; la situazione altamente conflittuale attualmente esistente, con compromissione dei rapporti sia tra le parti, sia tra la stessa e i nonni paterni, le ha ingenerato un forte stato di stress, diagnosticato come “disturbo da adattamento con ansia e umore
Depresso Misti”.
Ha concluso chiedendo: disporsi l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i Per_1 genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione materna sita a Viareggio, fraz. Torre del lago, Via della Guidicciona est n. 57/L, adottando il calendario delle frequentazioni tra padre e figlio secondo quanto richiesto nell'allegato piano genitoriale e comunque secondo quanto risulterà all'esito della richiesta c.t.u. psicologica, nonché porre a carico del ricorrente,
a titolo di contributo per il mantenimento ordinario del figlio, l'obbligo di corrisponderle €
1.000,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie ed oltre al costo della baby sitter, da porre integralmente a carico di quest'ultimo.
È seguito scambio di memorie ex art. 473-bis. 17 c.p.c.
pagina 3 di 7 All'udienza del 10.05.2024 le parti hanno concordato la seguente regolamentazione in punto di affidamento, collocamento e frequentazioni, provvisoriamente recepita dal Tribunale:
- “affido condiviso del figlio minore con collocamento prevalente presso la madre;
- Il padre vedrà il figlio nei giorni del martedì e del giovedì di ogni settimana dall'uscita dall'asilo nido fino alle ore 21, nonché il sabato o la domenica alternati di settimana in settimana dalle ore 10 alle ore 21;
- a partire dal compimento dei 3 anni di età del figlio, verranno introdotti pernottamenti presso il padre nei fine settimana alternati dal sabato alle 10 fino alla domenica alle 21, ferma la frequentazione infrasettimanale;
- relativamente ai giorni festivi, Natale e Pasqua vengono attribuiti alla madre, mentre il 26 dicembre e Pasquetta vengono attribuiti al padre;
dalla mattina alla sera;
- relativamente ai periodi estivi, per il presente anno si seguirà la disciplina ordinaria;
nell'estate 2025 si prevedono 3 giorni consecutivi con ciascun genitore, previo accordo e comunicazione reciproca di tale periodo entro il 31/05:
- da luglio/agosto 2025 in poi, quando la madre lavorerà fino a tardi la sera, nei giorni di martedì e giovedì il padre terrà il figlio con il pernottamento al fine di limitare le spese straordinarie, con la possibilità di concordare, nella ragione delle medesime esigenze di cui sopra, un cambio di pernotto”.
Con successivo decreto del 05.07.2024, emesso a scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza in ordine al mantenimento e alle richieste istruttorie, il Tribunale ha disposto in via provvisoria un contributo a carico del padre ricorrente per il mantenimento del figlio di
€ 450,00, da corrispondere alla madre entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla data della domanda, invitando le parti ad approfondire e aggiornare la propria situazione reddituale.
All'udienza del 06.11.2024 parte ricorrente ha chiesto la conferma del contributo per il mantenimento di € 450,00 stabilito in via provvisoria, oltre alla ripartizione delle spese straordinarie documentate al 50% e alla contribuzione al 50% delle spese di vestiario per il cambio di stagione, anche queste documentate;
parte resistente, invece, ha chiesto disporsi un contributo al mantenimento ordinario non inferiore ad € 500,00 mensili, con ripartizione del
50% delle spese straordinarie, tra le quali inserire la corresponsione, da parte del padre,
pagina 4 di 7 dell'importo di € 250,00 tre volte all'anno, in occasione dei cambi di stagione per l'acquisto del vestiario necessario per il figlio.
All'udienza del 11.04.2025 il Tribunale ha invitato le parti a trovare un accordo nel senso di confermare la regolamentazione economica disposta in via provvisoria;
il ricorrente ha dichiarato di accertare tale proposta, mentre la convenuta ha rifiutato. Il Tribunale ha assegnato termine a parte ricorrente per l'aggiornamento delle produzioni documentali contabili e reddituali e ha rinviato per la rimessione in decisione della causa all'udienza del
25.07.2025, sostituita con il deposito di note scritte, con concessione dei termini per il deposito di note di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e repliche ex art. 473-bis.28 c.p.c.
***
Il Tribunale ritiene che corrisponda al superiore interesse del minore la conferma del regime di affidamento, collocamento e frequentazioni disposto in via provvisoria.
Ed in effetti, non sussistono elementi tali da indurre a dubitare della capacità genitoriale delle parti, che difatti non è questione controversa, avendo le stesse concordemente richiesto, sin dall'introduzione del giudizio, l'affidamento condiviso del figlio minore, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre.
In egual maniera, in punto di frequentazioni, dal momento che l'attuazione del calendario provvisoriamente in vigore, adottato in recepimento dell'accordo raggiunto dalle parti sin dall'udienza del 10.05.2024, non ha fatto rilevare particolari criticità, non sussistono concrete ragioni per discostarsene, avendolo peraltro le parti confermato l'adesione alle statuizioni provvisorie assunte sul punto anche all'udienza del 06.11.2024. Si precisa solamente, in relazione alla frequentazione infrasettimanale tra padre e figlio nei periodi di vacanza scolastica, che non è stata specificamente regolamentata in via provvisoria, che avrà luogo il martedì e il giovedì dalle ore 10:00 alle ore 21:00.
Pertanto, si conferma l'affidamento del minore in via condivisa ad Persona_3 entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre, nonché il calendario di frequentazioni tra padre e figlio attualmente in vigore.
Considerata l'accesa conflittualità emersa nel corso del procedimento, si ritiene altresì opportuno invitare le parti all'intrapresa di un percorso congiunto di sostegno alla pagina 5 di 7 genitorialità, rispetto al quale le stesse si sono dette disponibili all'udienza del 06.11.2024, al fine di appianare le difficoltà comunicative e le criticità attualmente esistenti nel rapporto genitoriale ed instaurare una proficua collaborazione nel superiore interesse del figlio minore.
Inoltre, alla luce di quanto lamentato dal ricorrente, si invita la parte convenuta a condividere le generalità e il contatto della baby sitter che si occupa del figlio minore in sia assenza, affinché il padre, il quale partecipa alla relativa spesa, possa direttamente comunicare con questa, come già sollecitato all'udienza del 11.04.2025.
In punto di statuizioni economiche, si conferma la quantificazione del contributo per il mantenimento di € 450,00 attualmente in vigore a carico del padre - importo rispetto al quale quest'ultimo, a dispetto di quanto conclusivamente richiesto, aveva prestato adesione all'udienza del 11.04.2025 nella prospettiva di una soluzione conciliativa della controversia - da corrispondere alla madre entro il giorno 10 di ogni mese, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo siglato da questo
Tribunale il 07.10.2020, e con percepimento dell'assegno unico da parte della madre in via esclusiva, come concordato dalle parti all'udienza del 06.11.2025.
La suddetta regolamentazione è ritenuta congrua, valutate produzioni documentali effettuate dalle parti in ordine alle rispettive condizioni economiche – in particolare valutando, quanto alle capacità economiche del ricorrente, che sono in contestazione, le risultanze degli estratti conto depositati, già oggetto di discussione all'udienza del 06.11.2024, dai quali emergono gli effettivi introiti provenienti dalla società - nonché idonea a garantire il soddisfacimento delle esigenze del figlio minore.
Non può trovare, infine, accoglimento la richiesta formulata dalla convenuta diretta ad ottenere il versamento di ulteriori somme per l'acquisto del vestiario per il figlio in occasione dei cambi stagione. Trattasi a tutti gli effetti di spese ordinarie, ricomprese nell'importo del mantenimento ordinario, che fanno carico ad entrambi i genitori, atteso che entrambi sono tenuti ad acquistare l'abbigliamento necessario per il figlio.
Considerata la definizione del giudizio secondo le condizioni concordate dalle parti in punto di affidamento, collocamento e frequentazioni, nonché con conferma, sotto l'aspetto economico, delle statuizioni provvisoriamente assunte dal Tribunale, rispetto alle quali pagina 6 di 7 entrambe le parti hanno infine concluso in maniera difforme, le spese processuali si dichiarano integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Affida il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
- Conferma il calendario delle frequentazioni tra padre e figlio adottato in via provvisoria su accordo delle parti all'udienza del 10.05.2024, sopra trascritto, con l'aggiunta relativa all'orario fissato per i giorni di martedì e di giovedì nei periodi di vacanza scolastica di cui in motivazione, ossia dalle 10:00 alle 21:00;
- Invita le parti ad intraprendere un percorso congiunto di sostegno alla genitorialità, per le finalità indicate in parte motiva;
- Invita parte convenuta a comunicare al ricorrente le generalità e il contatto della baby sitter del figlio minore, al fine di consentire una comunicazione diretta;
- Conferma a carico del padre l'obbligo di corrispondere € 450,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, da corrispondere alla madre entro il giorno
10 di ogni mese, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo siglato da questo Tribunale il 07.10.2020;
- Attribuisce il percepimento dell'assegno unico universale alla madre in via esclusiva;
- Compensa le spese processuali.
Così deciso a Lucca nella camera di consiglio del 17/11/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alice Croci Dott.ssa Anna Martelli
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