Sentenza breve 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 01/04/2026, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00616/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00351/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 351 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Pasqualina Putignano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi Bologna - Alma Mater Studiorum, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della nota prot. n. -OMISSIS- del 10/12/2025, notificata alla ricorrente in pari data a mezzo raccomandata A/R, recante oggetto “Restituzione borsa ex Legge 398/89 per frequenza della Scuola di specializzazione in Farmacia ospedaliera”, con cui l’Università di Bologna ha chiesto la restituzione dell’importo di euro 7.285,00, a titolo di borsa di studio ex L. 398/1989 per l’a.a. 2022/2023,
ove occorra, delle comunicazioni email del 14.04.2025, 06.05.2025 e 03.06.2025, con cui l’Università ha preannunciato la richiesta di restituzione della borsa per asserito superamento del requisito di reddito nell’anno 2023;
in via mediata, dell’art. 10 del Bando della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera a.a. 2018/2019 e il Regolamento per l’attribuzione e la conferma delle borse di studio ex L. 398/1989 per le Scuole di specializzazione non mediche, nella sola misura in cui siano stati interpretati o applicati nel senso di legittimare la richiesta di restituzione della borsa per redditi di lavoro percepiti successivamente alla conclusione del percorso di specializzazione;
di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Bologna - Alma Mater Studiorum;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 il dott. OL NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente, assegnataria della borsa di studio per la frequenza della Scuola di specializzazione in Farmacia ospedaliera presso l’Università resistente, per l’a.a. 2022/2023, ha, a tal fine, sottoscritto il modulo di accettazione della borsa con cui si è impegnata a “non superare per l’anno solare 2023 il reddito personale complessivo annuo lordo di euro 7.746,85”.
La ricorrente ha concluso la Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera nel settembre 2023, conseguendo il relativo titolo.
Con atto prot. N. -OMISSIS- del 10 dicembre 2025, recante “Restituzione borsa ex Legge 398/89 per frequenza della Scuola di specializzazione in Farmacia ospedaliera”, l’Università di Bologna ha intimato alla predetta la restituzione di euro 7.285,00 entro 30 giorni, con formale costituzione in mora e interruzione dei termini prescrizionali ai sensi e per gli effetti degli artt. 1219 e 2943 c.c..
A fondamento della richiesta, l’Università ha richiamato un accertamento dell’Agenzia delle Entrate e una serie di precedenti e-mail, del 14 aprile 2015, del 6 maggio 2025, e del 3 giugno 2025 con le quali era stata richiesta alla stessa la restituzione della borsa per superamento di reddito.
In particolare, l’Università ha contestato alla ricorrente che dai controlli emersi a seguito del riscontro dell’Agenzia delle entrate in merito all’anno d’imposta 2023, sarebbe emerso che la predetta, per il suo ultimo anno di corso, ha percepito un reddito di € 12.185,00 dichiarati con modello 730, senza riferimento al codice 465 dei redditi esenti (come per l’anno precedente).
Con ricorso depositato in data 1 marzo 2026, la ricorrente ha impugnato l’atto e le precedenti e-mail, citate, nonché il regolamento universitario, chiedendone l’annullamento, per i seguenti motivi:
1. l’amministrazione avrebbe errato nell’interpretare e applicare l’art. 10 del Bando della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera e l’art. 9 del Regolamento per le borse ex l. n. 398/1989, perché i redditi percepiti dalla ricorrente, oltre alla borsa di studio, ancorché maturati nel 2023, sono stati percepiti nei mesi ottobre – dicembre, successivamente alla conclusione della scuola di Specializzazione;
2. la stipula del contratto di lavoro sarebbe avvenuta dopo aver richiesto chiarimenti all’università, sì che sarebbe stato leso l’affidamento della ricorrente, la quale, invece, si sarebbe comportata correttamente; la richiesta di restituzione integrale, poi, sarebbe sproporzionata e irragionevole;
3. l’amministrazione non avrebbe adeguatamente esaminato l’istanza di autotutela presentata avverso la nota prot. n. -OMISSIS-;
4. l’Università non avrebbe correttamente applicato i principi eurounitari in tema di sovvenzioni e affidamento con riguardo, in particolare, all’esercizio proporzionato e ragionevole del potere di recupero di somme erogate a titolo di sostegno alla formazione, in presenza di destinatari che hanno agito in buona fede.
Si è costituita in giudizio l’Alma Mater Studiorum per resistere al ricorso.
Le parti hanno depositato memorie difensive.
All’esito dell’udienza del 25 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso da parte del Presidente del Collegio in ordine alla possibile definizione della controversia con sentenza in forma semplificata.
Il Collegio, preliminarmente, ritiene sussistano i presupposti per la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata.
Dirimente, infatti, è l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’Alma Mater.
In disparte, infatti, anche il tema relativo alla natura degli atti impugnati - trattandosi di un mero atto di messa in mora e di precedenti e-mail, non quindi, di atti autoritativi -, vi è che la richiesta di restituzione da parte dell’Ateneo della borsa di studio erogata sottende, in sostanza, una revoca del beneficio, quale conseguenza dell’inadempimento, da parte della ricorrente, all’obbligo di non superare per l’anno solare 2023 il reddito personale complessivo annuo lordo di euro 7.746,85.
Possono trovare, quindi, applicazione, nel caso di specie, i principi espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui «...il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche deve essere attuato sulla base del generale criterio fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata. Ne consegue che: (a) sussiste sempre la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, mentre alla pubblica amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l'effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l'an, il quid, e il quomodo dell'erogazione; (b) qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dell'acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull'inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo; in tal caso, infatti, il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione; (c) viceversa, è configurabile una situazione soggettiva d'interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, solo ove la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario » ( Cass. civ., sez. un., 18 gennaio 2024, n. 1946).
In applicazione di tali principi, deve ritenersi che la controversia oggetto di causa rientri nella giurisdizione del giudice ordinario, avendo ad oggetto il contestato inadempimento della beneficiaria agli obblighi relativi alla fase successiva all’erogazione della borsa.
Ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a., « Quando la giurisdizione è declinata dal giudice amministrativo in favore di altro giudice nazionale o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato ».
Le spese del presente giudizio devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del Tar adito e la giurisdizione del Giudice ordinario.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
OL IE, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
OL NI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL NI | OL IE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.