TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 01/04/2026, n. 616
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Sentenza breve 1 aprile 2026

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  • Accolto
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    La Corte di Cassazione ha stabilito che le controversie relative alla ripetizione di contributi pubblici a seguito di inadempimento del beneficiario spettano al giudice ordinario. Nel caso di specie, la richiesta di restituzione della borsa di studio sottende una revoca del beneficio per inadempimento, configurando un diritto soggettivo tutelabile dinanzi al giudice ordinario.

  • Accolto
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    La Corte di Cassazione ha stabilito che le controversie relative alla ripetizione di contributi pubblici a seguito di inadempimento del beneficiario spettano al giudice ordinario. Nel caso di specie, la richiesta di restituzione della borsa di studio sottende una revoca del beneficio per inadempimento, configurando un diritto soggettivo tutelabile dinanzi al giudice ordinario.

  • Accolto
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    La Corte di Cassazione ha stabilito che le controversie relative alla ripetizione di contributi pubblici a seguito di inadempimento del beneficiario spettano al giudice ordinario. Nel caso di specie, la richiesta di restituzione della borsa di studio sottende una revoca del beneficio per inadempimento, configurando un diritto soggettivo tutelabile dinanzi al giudice ordinario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 01/04/2026, n. 616
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
    Numero : 616
    Data del deposito : 1 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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