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25 agosto 1962
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16 settembre 2010
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Art. 33. Norme sui ricorsi
Ai ricorsi alla Corte di appello di Torino previsti dalla presente legge si applicano, per quanto non diversamente stabilito, le disposizioni del titolo IV della legge 7 ottobre 1947, n. 1058 .
Ai ricorsi amministrativi e giurisdizionali di cui agli articoli precedenti si applica inoltre la disposizione dell'articolo 40 della legge citata.
I ricorsi giurisdizionali (( . . . )) alla Corte di appello di Torino sospendono di dritto le deliberazioni del Consiglio regionale contro le quali i ricorsi stessi sono presentati.
Ai ricorsi alla Corte di appello di Torino previsti dalla presente legge si applicano, per quanto non diversamente stabilito, le disposizioni del titolo IV della legge 7 ottobre 1947, n. 1058 .
Ai ricorsi amministrativi e giurisdizionali di cui agli articoli precedenti si applica inoltre la disposizione dell'articolo 40 della legge citata.
I ricorsi giurisdizionali (( . . . )) alla Corte di appello di Torino sospendono di dritto le deliberazioni del Consiglio regionale contro le quali i ricorsi stessi sono presentati.