Articolo 33 della Legge 5 agosto 1962, n. 1257
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25 agosto 1962
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16 settembre 2010
Art. 33. Norme sui ricorsi

Ai ricorsi alla Corte di appello di Torino previsti dalla presente legge si applicano, per quanto non diversamente stabilito, le disposizioni del titolo IV della legge 7 ottobre 1947, n. 1058 .
Ai ricorsi amministrativi e giurisdizionali di cui agli articoli precedenti si applica inoltre la disposizione dell'articolo 40 della legge citata.
I ricorsi giurisdizionali (( . . . )) alla Corte di appello di Torino sospendono di dritto le deliberazioni del Consiglio regionale contro le quali i ricorsi stessi sono presentati.
Entrata in vigore il 16 settembre 2010