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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 17/11/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Siena nella seguente composizione:
Dott. Michele Moggi Presidente
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice rel.
Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli Giudice O.P.
nell'odierna camera di consiglio ha la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per Separazione consensuale iscritto al n. 2768/2025 V.G. promosso da e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi giusta procura in atti C.F._2 dall'Avv. Domenico Carello ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in
V.le Sardegna n. 14/C, Siena
PARTI RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Conclusioni: “a) Affidamento.
1 Le minori e saranno affidate ad entrambi i genitori, i Per_1 Persona_2 quali eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo che le decisioni di maggiore interesse per le minori siano assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e delle aspirazioni delle medesime, mentre quelle ordinarie saranno assunte da ciascun genitore nei rispettivi tempi di permanenza. Al fine di garantire alle figlie la massima serenità, entrambi i genitori si impegnano ad introdurre nella vita del minore, con la necessaria gradualità e la massima cautela le persone con cui potranno avere nuove stabili relazioni.
b) Collocazione e residenza.
Le figlie saranno collocate e risiederanno presso la residenza Per_2 Per_1 della madre, sita in Casciano di Murlo, Via Gino Bari, n. 6 La madre;
c) Diritto di visita.
Il sig. potrà trascorrere del tempo con le figlie solo in Parte_2 presenza della sig.ra o di persona di fiducia da quest'ultima Parte_1 individuata e opportunamente delegata.
Dettagliatamente, in merito agli incontri.
Quando il sig. è impegnato nel turno lavorativo dalle ore 6:00 alle Parte_2 ore 14:00, durante il periodo scolastico delle figlie, potrà vedere e Per_1 trascorrendo del tempo con le stesse, il lunedì, il martedì e il giovedì Per_2 dalle ore 17:00 circa alle ore 19:00 circa, in luoghi che i genitori di volta in volta concorderanno, e che comunque saranno o nel paese di Casciano di
Murlo, o presso il palazzetto di San Rocco a Pilli, dove pratica attività Per_1 sportiva, oppure in Pian dei Mori, nel comune di Sovicille, dove pratica attività sportiva Durante il periodo delle vacanze estive, il IG. potrà Per_2 Parte_2 vedere le figlie, e trascorrere del tempo con le stesse, dopo i campi estivi, lunedì, martedì e giovedì, dalle ore 16:30 alle ore 18:30, oppure dopo cena dalle ore 20:30 alle ore 22:30, sempre in luoghi dentro il paese di Casciano di
Murlo, prevalentemente presso il centro polivalente di Casciano di Murlo. A fine settimana alterni il IG. vedrà le e compatibilmente Parte_2 Per_1 Per_2
2 con gli impegni delle stesse, dalle ore 16.00 alle ore 19.00. Quando il sig.
è impegnato nel turno lavorativo dalle ore 14:00 alle ore 22:00 potrà Parte_2 vedere le figlie, sempre il lunedì, il martedì e il giovedì, trascorrendo del tempo con loro, al mattino dalle ore 7.45 circa alle ore 8.10 circa, orario in cui le bambine vengono accompagnate allo scuolabus. Durante il periodo estivo delle
7.45 sino al momento in cui le bambine partiranno per i campi solari.
d) Vacanze e compleanno - per quanto concerne le vacanze natalizie, le figlie trascorreranno del tempo con il padre, in presenza della madre, il 25 e 26 dicembre e il 6 gennaio, in ora e luogo che verranno definiti congiuntamente dai signori e . Quando, in tali date, le minori e Parte_2 Pt_1 Per_1 Per_2 saranno con la madre presso i parenti in Campania, il IG. e la IG.ra Parte_2
definiranno un diverso giorno di visita per il padre, ricadente nel Pt_1 periodo dal 25 dicembre al 6 gennaio;
- per le vacanze pasquali, le figlie trascorreranno del tempo con il padre, in presenza della madre, durante il periodo in cui le bambine avranno le vacanze scolastiche, in ora e luogo che verranno definiti congiuntamente dai signori e;
Parte_2 Pt_1
- e trascorreranno il giorno del proprio compleanno con Per_1 Per_2 entrambi i genitori in Toscana;
- La sig.ra si impegna a garantire ai nonni paterni le visite, per il Pt_1 maggior tempo possibile, quando gli stessi si recheranno in Toscana per vedere le nipoti.
Alla luce delle modifiche innanzi introdotte, il ricorso presenterà le seguenti condizioni e conclusioni in luogo di quanto riportato nell'atto depositato il 31 luglio 2025 in merito al piano genitoriale.
e) Mantenimento delle minori e spese ordinarie e straordinarie.
- il sig. corrisponderà a titolo di assegno per il Parte_2 mantenimento delle figlie alla IG.ra , la somma mensile di Parte_1 euro 300,00 (trecento/00 euro), con adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 12 di ogni mese, a decorrere dalla data
3 di presentazione del presente ricorso, da pagarsi a mezzo bonifico bancario avente il seguente IBAN: [...];
- in merito alle spese straordinarie, queste saranno a carico dei genitori nella misura del 50% delle stesse. Le spese straordinarie dovranno essere decise congiuntamente dai genitori. Le spese urgenti e/o indifferibili straordinarie dovranno essere tempestivamente comunicate e giustificate dal genitore che le ha sostenute all'altro genitore, il quale si impegnerà a versare la metà del relativo importo;
- l'assegno unico universale verrà percepito interamente dalla madre, Pt_1
;
[...]
- le spese relative alla mensa scolastica e al trasporto scolastico verranno sostenute al 50% tra i genitori e portate in detrazione fiscale al 50% tra i genitori;
- le altre spese relative alle minori, detraibili/deducibili, verranno portate in detrazione al 100% dalla IG.ra ; Parte_1
- in ogni caso, in merito all'individuazione delle spese ordinarie e straordinarie da sostenere nell'interesse della prole si richiama quanto riportato nel protocollo redatto dal Tribunale di Siena;
f) Rapporti patrimoniali tra i coniugi
1. Le parti hanno concordato e convenuto di avvalersi della presente procedura per definire anche tutti i loro interessi economici, e per procedere nell'interesse della famiglia a attribuzioni patrimoniali, come in appresso definite e descritte;
tali attribuzioni sono elemento funzionale ed indispensabile ai fini della sottoscrizione degli accordi contenuti nel presente atto. Gli atti pubblici di trasferimento saranno stipulati dopo la pubblicazione dell'emanando provvedimento di omologa della separazione stessa;
2. conseguentemente le parti dichiarano sin da ora di volersi avvalere delle agevolazioni previste dalle vigenti norme in materia e di cui all'art. 19 della L.
74 del 6/3/1987, così come interpretato dalla sentenza della Corte
Costituzionale n° 154 del 10/5/1999, nonché di quelle agevolazioni di cui
4 all'art. 8, lett. F, del testo sull'imposta di registro e sue successive modificazioni. Ai fini fiscali, per quanto occorrer possa, al fine della valutazione dei beni e dei diritti che saranno oggetto di trasferimento, le parti dichiarano sin da ora di volersi avvalere delle disposizioni di cui all'art. 12 L. 13/5/1988
n°154, se applicabili;
3. ciò premesso, le parti senza alcuno spirito di liberalità ed all'unico e precipuo fine di definire il riassetto dei propri rapporti patrimoniali, funzionale ed indispensabile per la risoluzione della crisi coniugale, concordano che la casa coniugale diviene, con la firma del presente atto, di proprietà esclusiva della
IG.ra alle, condizioni di seguito precisate;
Pt_1
4. l'attuale casa familiare, sita in Murlo (SI), via Gino Bari n. 6, ad oggi di proprietà di entrambi i coniugi, acquistata con atto notarile repertorio N. 8249, raccolta 5865, rogato davanti al Notaio il 5 febbraio 2019 in Persona_3
Grosseto ivi registrato in data 11 febbraio 2019 (immobile censito nel catasto fabbricati del Comune di Murlo, foglio 52, particella 1012, sub. 26, categoria
A/2, consistenza vani 5,5 e rendita catastale 454,48; immobile censito nel catasto fabbricati del Comune di Murlo, foglio 52, particella 1012, sub 8, 17 e
18, categoria C/, classe 2°, consistenza 45 e rendita catastale di € 27,89; lastrico solare della consistenza di mq 50 (cinquanta), anch'esso censito al
Catasto fabbricati del Comune di Murlo nel foglio 52, particella 1012, sub. 23) diviene co la sottoscrizione del presente atto, di proprietà esclusiva della sig.ra
, quindi il IG. trasferisce, senza nulla Parte_1 Parte_3 pretendere, alla IG.ra la propria quota di proprietà; Parte_1
5. la IG.ra provvederà all'accollo integrale del relativo mutuo acceso Pt_1 presso la BA DI AG e il IG. , rinuncia, con la firma del Parte_2 presente atto, per quanto occorrer possa, a qualsiasi pretesa nei confronti della
IG.ra riguardo alle rate di mutuo già pagate. Pt_1
6. La IG.ra ha già versato al sig. l'importo pari ad Pt_1 Parte_2
€ 7.350,00, quale divisione concordata di un terzo del saldo presente sul conto corrente cointestato n. 000 0043478458 acceso presso la banca DI
5 AG. Detto versamento è stato effettuato il 4 agosto 2025, con bonifico istantaneo in favore del IG. . In pari data il sig. ha Parte_2 Parte_2 consegnato le chiavi dell'abitazione e del cancello automatico;
7. la sig.ra con il trasferimento dell'immobile provvederà Parte_1 anche all'intestazione di tutte le relative utenze.
8. In merito ai fondi presenti sul libretto postale n. 000048114956, intestato ad entrambi i comparenti, il relativo saldo pari ad € 5.860,00 verrà suddiviso, entro e non oltre l'1 dicembre 2025, in due parti uguali, e investito in Buoni fruttiferi postali di pari importo intestati alle figlie e , Per_1 Persona_2 alle quali verranno consegnati al compimento del diciottesimo anno di età. I
Buoni fruttiferi postali saranno custoditi dalla madre;
9. i comparenti manterranno le rispettive autovetture. Precisamente, la sig.ra il veicolo targato CV226MT (all. n. 4) e il sig. Parte_1 Parte_2 il veicolo targato BZ793BJ (all. n. 5);
10. Il sig. lascerà l'immobile libero dai suoi effetti personali Parte_2 entro e non oltre il giorno 1 settembre 2025, fermo restando che detti effetti personali dovranno essere depositati nel garage entro il 4 agosto 2025, luogo in cui il IG. , previo preavviso della IG.ra , potrà accedere Parte_2 Pt_1 sino all'1 settembre 2025;
11. alla sottoscrizione del presente atto il sig. dovrà Parte_2 restituire alla sig.ra la fede nuziale, mentre la IG.ra Parte_1 Pt_1 restituirà al IG. una croce d'oro”. Parte_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale, visti gli atti del presente procedimento, ritenuta la competenza in ragione di quanto disposto dall'art. 473 bis.51 c.p.c.; rilevato che entrambi i coniugi, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, hanno presentato le conclusioni scritte sopra riportate nelle quali hanno dichiarato di rinunciare a comparire all'udienza, di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni indicate nelle note di udienza depositate in data
23.10.2025;
6
ritenuto che
anche dalle allegazioni processuali svolte hinc et inde da entrambi i coniugi, si evince che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151 c.p.c., come da essi personalmente confermato con dichiarazione scritta;
considerato che
non emergono dagli atti elementi di riconciliazione, che importerebbero l'abbandono della domanda di separazione già proposta;
considerato che
difettano rilievi ostativi all'accoglimento della domanda di separazione personale da parte del Pubblico Ministero;
rilevato che le parti hanno formulato domande identiche e comuni inerenti ai loro rapporti economici e personali in costanza di separazione, ogni contraria o ulteriore istanza processuale e/o di merito rinunciata, né tale accordo contrasta con norme imperative;
rilevato, quanto al merito di tali condizioni, che dal matrimonio sono nate le figlie (16.02.2017) e 11.03.2019) e ritenuto che le condizioni Per_1 Per_2 inerenti alle stesse appaiono rispondenti al loro interesse morale e materiale;
osservato altresì, quanto ai rapporti patrimoniali tra i coniugi, che questi ultimi si sono impegnati ad effettuare il trasferimento immobiliare innanzi al Notaio
(v. punto f) 1.) onde il Tribunale in questa sede si limita a prendere atto dell'impegno a trasferire assunto dalle parti;
rilevato ai fini delle consequenziali statuizioni officiose in tema di stato civile che la sentenza di separazione deve essere annotata nell'atto di matrimonio;
rilevato che i coniugi si unirono in matrimonio regolarmente trascritto nel registro del Comune di Murlo (SI), atto n. 1, Parte I, Ufficio unico, Anno 2023; il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda comune delle parti, visti gli artt. 474 bis.51 e ss. c.p.c., 151 e 155 e ss. c.c.,
69 lett. d) d.P.R. 396/2000,
P.Q.M.
Omologa la separazione personale dei coniugi , nata il Parte_1
21/09/1987 a LO (CE) e , nato il [...] a [...]
7 RI (LT), che si sono uniti in matrimonio in data 14/05/2023, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Murlo (SI), atto n. 1, Parte I, Ufficio unico, Anno 2023 alle condizioni in epigrafe;
dispone che il competente Ufficiale dello stato civile annoti la sentenza nell'atto di matrimonio;
dichiara integralmente compensate le spese di giudizio;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello stato civile del
Comune di Murlo (SI) in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni di cui al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso oggi in Siena, 31/10/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giulia Capannoli) (Dott. Michele Moggi)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno
2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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