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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 23/12/2025, n. 5281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5281 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.3943/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3943/2022 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Separazione Giudiziale, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1 ente domiciliata in Cava de' Tirreni (NA), alla v
[...] sso lo studio dell'avv. Barbara Mauro dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore RICORRENTE E
nato a [...] il [...], C.F.: , Controparte_1 CodiceFiscale_2 iciliato in Salerno, alla via Andrea Sa dell'avv. Rosa Cristina Calella che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione RESISTENTE NONCHE'
IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1.Con ricorso depositato in data 5 maggio 2022, , premesso di Parte_1 avere contratto matrimonio concordatario con in data 4 Controparte_1 dicembre 1991 nel Comune di Napoli e che, dall' u a nata una figlia, (21.03.1998), chiedeva pronunciarsi la Persona_1 separa In particolare, la ricorrente rilevava che la vita matrimoniale era da tempo diventata intollerabile a causa dei comportamenti del marito con il conseguente venir meno dell'affectio coniugalis, precisando che, nell'agosto 2021, quest'ultimo aveva abbandonato inaspettatamente la casa familiare senza farvi più rientro;
rilevava altresì di avere scoperto che, dal proprio conto personale, era stata prelevata dal marito una cospicua somma nei mesi precedenti, nonché di avere appreso da conoscenti l'esistenza di una relazione extraconiugale da oltre un anno. Pertanto, la ricorrente chiedeva la pronuncia di separazione con dichiarazione di addebito nei confronti del resistente, l'obbligo a carico di quest'ultimo di corrisponderle la somma mensile di € 1.000,00 per il proprio mantenimento e di
€ 1.000,00 per quello della figlia, oltre alla restituzione delle somme indebitamente prelevate e al risarcimento dei danni subiti in seguito alle vicende narrate, causa di patologie neuropsichiatriche. Instaurato il contraddittorio, si costituiva che, pur aderendo alla Controparte_1 domanda di separazione, contestava q alla moglie negando quando dedotto in merito alle cause della crisi coniugale e ascrivendone la responsabilità ai comportamenti della stessa. Al riguardo, il resistente precisava che la ricorrente aveva tenuto sempre un comportamento di disinteresse nei confronti della propria persona nel corso della convivenza matrimoniale, avendo avanzato unicamente continue richieste di danaro per effettuare acquisti superflui determinati da una “shopping compulsivo” incontrollabile;
evidenziava altresì che la moglie lo aveva in diverse occasioni ingiuriato e denigrato e che non aveva mai accettato di mettersi in discussione per curare la propria patologia. Pertanto, il resistente chiedeva la pronuncia di separazione con addebito di responsabilità alla ricorrente con conseguente rigetto della domanda di mantenimento avanzata e con la previsione dell'assegnazione della casa familiare alla moglie e dell'obbligo a proprio carico di versare una somma per il mantenimento della figlia.
2. In data 13 dicembre 2022, le parti erano comparse dinanzi al Giudice delegato dal Presidente del Tribunale, il quale autorizzava i coniugi a vivere separatamente e adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti. Espletata l'istruttoria, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all' art. 190 c.p.c.
3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. In via preliminare, occorre rilevare che, con sentenza non definitiva n. 3023/2023, il Tribunale di Salerno ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi, rimettendo la causa sul ruolo per la prosecuzione dell'istruttoria; pertanto, occorre unicamente valutare le richieste delle parti in merito ai provvedimenti accessori e conseguenziali alla citata pronuncia. Si deve quindi passare all'esame puntuale delle specifiche determinazioni. Provvedimenti accessori Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, va rilevato che, all'esito dell'udienza fissata per la comparizione dei coniugi, il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale ha disposto l'obbligo di di Controparte_1 corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, a i € Parte_1
400,00, oltre rivalutazione annuale secondo T, a titolo di mantenimento della figlia oltre al 70% delle spese Persona_1 straordinarie, e di € 250,00, le secondo ISTAT, per il suo mantenimento, oltre all'assegnazione della casa familiare, sita in Bellizzi (SA) alla Via Roma n. 177, alla ricorrente. Domanda di addebito In merito alle domande di addebito, occorre in primo luogo precisare che la ricorrente ha richiesto la relativa pronuncia deducendo la violazione degli obblighi di fedelta , di assistenza morale e materiale, di collaborazione e coabitazione determinati dall'allontanamento del marito dalla casa familiare anche a causa di una relazione extraconiugale. Al riguardo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, l'indagine sull'addebitabilità della separazione ad uno dei coniugi non può derivare semplicemente dalla valutazione di singoli episodi della vita coniugale, ma deve scaturire da un globale e rigoroso accertamento delle reciproche condotte. Inoltre, la pronuncia di addebito postula non soltanto il riscontro di un comportamento contrario ai doveri che l'art.143 cc pone a carico dei coniugi, ma anche l'accertamento che a tale comportamento sia causalmente collegabile la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza, restando irrilevante la condotta successiva al verificarsi di tale situazione. Ne consegue che deve essere pronunciata la separazione senza addebito allorchè non sia stata raggiunta la prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno o da entrambi i coniugi abbia concretamente causato il fallimento della convivenza. A tal proposito, deve rilevarsi che la ricorrente non ha assolto al proprio onere probatorio secondo i principi in precedenza enunciati né sotto il profilo dei comportamenti allegati né sotto quello della reale causa che ha determinato la crisi matrimoniale, non essendo tra l'altro stata richiesta da nessuna delle due parti la concessione dei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c. alla prima udienza di merito dinanzi al Giudice relatore e non avendo articolato alcuna richiesta istruttoria specifica nei precedenti scritti difensivi. Deve invece dichiararsi cessata la materia del contendere sulla domanda di addebito avanzata dal resistente, non essendo stata coltivata nel corso del giudizio con conseguente tacita rinuncia. Assegnazione della casa familiare Deve, invece disporsi l'assegnazione della casa familiare sita in Bellizzi (SA) alla Via Roma n. 177, a , essendo incontestato che la figlia Parte_1 maggiorenne, ma n omicamente indipendente, conviva stabilmente con la stessa. Mantenimento della figlia Persona_1
A tal proposito, il Tribun che parte ricorrente ha chiesto un notevole aumento della misura del mantenimento previsto con l'ordinanza presidenziale, non oggetto di reclamo, precisando che i redditi del marito sono notevoli e ben più elevati di quelli dichiarati e risultanti dalla documentazione depositata, mentre il resistente, pur allegando negli scritti difensivi, che la figlia, di 27 anni, ha completato il proprio percorso di studio da tempo, ha richiesto la conferma di quanto già statuito. In particolare, deve dirsi che, all'udienza del 13 dicembre 2022, la ricorrente ha dichiarato di non lavorare e di non avere mai lavorato durante il matrimonio per essersi occupata della famiglia anche per decisione del marito, mentre il resistente ha dichiarato di percepire una retribuzione mensile media di circa € 1.300,00 - € 1.400,00 ma di non lavorare con continuità (cfr. dichiarazioni nel verbale di udienza); inoltre, dalla documentazione reddituale depositata, risulta che il resistente ha percepito un reddito pari a € 2.740,00 nel periodo di imposta 2018, di € 10.886,00 nel periodo di imposta 2019, di € 10.998,00 nel periodo di imposta 2020, di € 21.474,00 nel periodo di imposta 2021, di circa € 16.300,00 nel periodo di imposta 2023 , deve corrispondere rate mensili per due finanziamenti pari a € 196,03 ed € 299,00 e ha prodotto documentazione attestante la scadenza all'agosto 2024 del contratto di lavoro con UA (cfr. documentazione in atti); Pertanto, alla luce dell'istruttoria compiuta e tenuto conto che la situazione economica non ha subito sostanziali mutamenti tali da incidere sulla misura del mantenimento, considerato che la documentazione depositata dalla ricorrente non presenta riferimenti temporali certi ed è stata in parte depositata tardivamente (visure catastali allegati alla memoria di replica), il Tribunale ritiene equo disporre l'obbligo di di corrispondere, entro il Controparte_1 giorno 5 di ogni mese, a 400,00, oltre rivalutazione Parte_1 annuale secondo gli i olo di mantenimento della figlia
[...]
, oltre al 70% delle spese straordinarie, (universitarie, me Persona_1
etc…) da concordare ( a parte quelle necessarie e urgenti) e da documentare. Mantenimento in favore della moglie A tale ultimo proposito si osserva che, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale costante in materia di mantenimento del coniuge in sede di separazione, l'obbligo di assistenza materiale trova di regola attuazione nel riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore del coniuge che versa in una posizione economica deteriore e non è in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi;
in particolare, la Suprema Corte ha di recente ribadito tale principio laddove ha specificato che, con il termine “redditi adeguati”, l'articolo 156 c.c. ha inteso riferirsi al tenore di vita consentito dalle possibilità economiche dei coniugi. In definitiva, ciò comporta che il giudice di merito, per verificare il diritto all'assegno di mantenimento, dovrà appurare se i mezzi economici di cui dispone il coniuge richiedente l'assegno gli consentano o meno di conservare tale tenore di vita;
all'esito di tale verifica, per la determinazione dell'assegno, occorrerà procedere ad una valutazione comparativa dei mezzi di cui dispone ciascun coniuge, valutati anche sulla base di particolari circostanze, come ad esempio la durata della convivenza. Inoltre, in relazione all'assegno di mantenimento in esame, occorre tenere in considerazione l'attitudine del coniuge al lavoro, intesa come effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retributiva, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale (cfr. Cass., 13 febbraio 2013, n. 3502; Cass., 25 agosto 2006, n. 18547; Cass., 2 luglio 2004, n. 12121). Tanto premesso, deve dirsi che, in materia di separazione, il tenore di vita goduto dai coniugi durante il matrimonio rimane uno degli elementi da prendere in considerazione per la quantificazione dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge separato. In particolare, benché la separazione determini normalmente la cessazione di una serie di benefici e consuetudini di vita, “il tenore di vita goduto in costanza della convivenza va identificato avendo riguardo allo standard di vita reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi, tenendo quindi conto di tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro. Inoltre, al fine della determinazione del “quantum” dell'assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi” (Cass. n. 12196/2017; così anche Cass., 22 febbraio 2008, n. 4540; Cass., 7 dicembre 2007, n. 25618; Cass., 12 giugno 2006, n. 13592; Cass., 19 marzo 2002, n. 3974). Orbene, nel caso di specie, sussiste il diritto della ricorrente di ricevere una somma per il proprio mantenimento in ragione del tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale, garantito unicamente dalle disponibilità economiche del , come dallo stesso dichiarato (cfr. verbale di udienza del 13.12.2022: CP_1
“ho duto a tutto io durante il matrimonio”); tuttavia, non sussistono i presupposti per un aumento della somma, così come richiesto dalla , per Pt_1 la mancanza di rilevanti mutamenti della situazione di fatto, à in precedenza evidenziato, e per il mancato deposito da parte della ricorrente della documentazione attestante la propria condizione economica-patrimoniale, nonostante la richiesta avanzata dal G.I. in corso di causa. Pertanto, alla luce di quanto esplicato, il Tribunale dispone, l'obbligo di
[...] di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, a CP_1 Parte_1
€ 250,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli in uo mantenimento. Ulteriori domande Devono infine dichiararsi inammissibili le ulteriori domande avanzate dalla ricorrente (restitutorie, risarcitorie, arretrati per adeguamento ISTAT) in quanto esulano dall'oggetto tipico del presente giudizio e devono, pertanto, esere fatte valere in altra sede giudiziaria. Spese di lite Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: a. rigetta la domanda di addebito avanzata dalla ricorrente;
b. dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di addebito avanzata dal resistente;
c. dispone l'assegnazione della casa familiare sita in Bellizzi (SA) alla Via Roma n. 177, a , per ivi convivere con la figlia maggiorenne, Parte_1 ma non ancora e indipendente;
d. dispone l'obbligo di di corrispondere, entro il giorno 5 di Controparte_1 ogni mese, a ma di € 400,00, oltre rivalutazione Parte_1 annuale seco T, a titolo di mantenimento della figlia
[...]
; Persona_1
e. di di contribuire nella misura dell'70% Controparte_1 alle spese straordi a (universitarie, mediche, sportive, ricreative etc…) da concordare (a parte quelle necessarie e urgenti) e da documentare;
f. dispone l'obbligo di di corrispondere, entro il giorno 5 di Controparte_1 ogni mese, a ma di € 250,00, oltre rivalutazione Parte_1 annuale seco T, per il suo mantenimento;
g. dichiara inammissibili le ulteriori domande avanzate dalla ricorrente;
h. dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 22 dicembre 2025
Il Giudice rel Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3943/2022 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Separazione Giudiziale, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1 ente domiciliata in Cava de' Tirreni (NA), alla v
[...] sso lo studio dell'avv. Barbara Mauro dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore RICORRENTE E
nato a [...] il [...], C.F.: , Controparte_1 CodiceFiscale_2 iciliato in Salerno, alla via Andrea Sa dell'avv. Rosa Cristina Calella che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione RESISTENTE NONCHE'
IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1.Con ricorso depositato in data 5 maggio 2022, , premesso di Parte_1 avere contratto matrimonio concordatario con in data 4 Controparte_1 dicembre 1991 nel Comune di Napoli e che, dall' u a nata una figlia, (21.03.1998), chiedeva pronunciarsi la Persona_1 separa In particolare, la ricorrente rilevava che la vita matrimoniale era da tempo diventata intollerabile a causa dei comportamenti del marito con il conseguente venir meno dell'affectio coniugalis, precisando che, nell'agosto 2021, quest'ultimo aveva abbandonato inaspettatamente la casa familiare senza farvi più rientro;
rilevava altresì di avere scoperto che, dal proprio conto personale, era stata prelevata dal marito una cospicua somma nei mesi precedenti, nonché di avere appreso da conoscenti l'esistenza di una relazione extraconiugale da oltre un anno. Pertanto, la ricorrente chiedeva la pronuncia di separazione con dichiarazione di addebito nei confronti del resistente, l'obbligo a carico di quest'ultimo di corrisponderle la somma mensile di € 1.000,00 per il proprio mantenimento e di
€ 1.000,00 per quello della figlia, oltre alla restituzione delle somme indebitamente prelevate e al risarcimento dei danni subiti in seguito alle vicende narrate, causa di patologie neuropsichiatriche. Instaurato il contraddittorio, si costituiva che, pur aderendo alla Controparte_1 domanda di separazione, contestava q alla moglie negando quando dedotto in merito alle cause della crisi coniugale e ascrivendone la responsabilità ai comportamenti della stessa. Al riguardo, il resistente precisava che la ricorrente aveva tenuto sempre un comportamento di disinteresse nei confronti della propria persona nel corso della convivenza matrimoniale, avendo avanzato unicamente continue richieste di danaro per effettuare acquisti superflui determinati da una “shopping compulsivo” incontrollabile;
evidenziava altresì che la moglie lo aveva in diverse occasioni ingiuriato e denigrato e che non aveva mai accettato di mettersi in discussione per curare la propria patologia. Pertanto, il resistente chiedeva la pronuncia di separazione con addebito di responsabilità alla ricorrente con conseguente rigetto della domanda di mantenimento avanzata e con la previsione dell'assegnazione della casa familiare alla moglie e dell'obbligo a proprio carico di versare una somma per il mantenimento della figlia.
2. In data 13 dicembre 2022, le parti erano comparse dinanzi al Giudice delegato dal Presidente del Tribunale, il quale autorizzava i coniugi a vivere separatamente e adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti. Espletata l'istruttoria, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all' art. 190 c.p.c.
3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. In via preliminare, occorre rilevare che, con sentenza non definitiva n. 3023/2023, il Tribunale di Salerno ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi, rimettendo la causa sul ruolo per la prosecuzione dell'istruttoria; pertanto, occorre unicamente valutare le richieste delle parti in merito ai provvedimenti accessori e conseguenziali alla citata pronuncia. Si deve quindi passare all'esame puntuale delle specifiche determinazioni. Provvedimenti accessori Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, va rilevato che, all'esito dell'udienza fissata per la comparizione dei coniugi, il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale ha disposto l'obbligo di di Controparte_1 corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, a i € Parte_1
400,00, oltre rivalutazione annuale secondo T, a titolo di mantenimento della figlia oltre al 70% delle spese Persona_1 straordinarie, e di € 250,00, le secondo ISTAT, per il suo mantenimento, oltre all'assegnazione della casa familiare, sita in Bellizzi (SA) alla Via Roma n. 177, alla ricorrente. Domanda di addebito In merito alle domande di addebito, occorre in primo luogo precisare che la ricorrente ha richiesto la relativa pronuncia deducendo la violazione degli obblighi di fedelta , di assistenza morale e materiale, di collaborazione e coabitazione determinati dall'allontanamento del marito dalla casa familiare anche a causa di una relazione extraconiugale. Al riguardo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, l'indagine sull'addebitabilità della separazione ad uno dei coniugi non può derivare semplicemente dalla valutazione di singoli episodi della vita coniugale, ma deve scaturire da un globale e rigoroso accertamento delle reciproche condotte. Inoltre, la pronuncia di addebito postula non soltanto il riscontro di un comportamento contrario ai doveri che l'art.143 cc pone a carico dei coniugi, ma anche l'accertamento che a tale comportamento sia causalmente collegabile la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza, restando irrilevante la condotta successiva al verificarsi di tale situazione. Ne consegue che deve essere pronunciata la separazione senza addebito allorchè non sia stata raggiunta la prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno o da entrambi i coniugi abbia concretamente causato il fallimento della convivenza. A tal proposito, deve rilevarsi che la ricorrente non ha assolto al proprio onere probatorio secondo i principi in precedenza enunciati né sotto il profilo dei comportamenti allegati né sotto quello della reale causa che ha determinato la crisi matrimoniale, non essendo tra l'altro stata richiesta da nessuna delle due parti la concessione dei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c. alla prima udienza di merito dinanzi al Giudice relatore e non avendo articolato alcuna richiesta istruttoria specifica nei precedenti scritti difensivi. Deve invece dichiararsi cessata la materia del contendere sulla domanda di addebito avanzata dal resistente, non essendo stata coltivata nel corso del giudizio con conseguente tacita rinuncia. Assegnazione della casa familiare Deve, invece disporsi l'assegnazione della casa familiare sita in Bellizzi (SA) alla Via Roma n. 177, a , essendo incontestato che la figlia Parte_1 maggiorenne, ma n omicamente indipendente, conviva stabilmente con la stessa. Mantenimento della figlia Persona_1
A tal proposito, il Tribun che parte ricorrente ha chiesto un notevole aumento della misura del mantenimento previsto con l'ordinanza presidenziale, non oggetto di reclamo, precisando che i redditi del marito sono notevoli e ben più elevati di quelli dichiarati e risultanti dalla documentazione depositata, mentre il resistente, pur allegando negli scritti difensivi, che la figlia, di 27 anni, ha completato il proprio percorso di studio da tempo, ha richiesto la conferma di quanto già statuito. In particolare, deve dirsi che, all'udienza del 13 dicembre 2022, la ricorrente ha dichiarato di non lavorare e di non avere mai lavorato durante il matrimonio per essersi occupata della famiglia anche per decisione del marito, mentre il resistente ha dichiarato di percepire una retribuzione mensile media di circa € 1.300,00 - € 1.400,00 ma di non lavorare con continuità (cfr. dichiarazioni nel verbale di udienza); inoltre, dalla documentazione reddituale depositata, risulta che il resistente ha percepito un reddito pari a € 2.740,00 nel periodo di imposta 2018, di € 10.886,00 nel periodo di imposta 2019, di € 10.998,00 nel periodo di imposta 2020, di € 21.474,00 nel periodo di imposta 2021, di circa € 16.300,00 nel periodo di imposta 2023 , deve corrispondere rate mensili per due finanziamenti pari a € 196,03 ed € 299,00 e ha prodotto documentazione attestante la scadenza all'agosto 2024 del contratto di lavoro con UA (cfr. documentazione in atti); Pertanto, alla luce dell'istruttoria compiuta e tenuto conto che la situazione economica non ha subito sostanziali mutamenti tali da incidere sulla misura del mantenimento, considerato che la documentazione depositata dalla ricorrente non presenta riferimenti temporali certi ed è stata in parte depositata tardivamente (visure catastali allegati alla memoria di replica), il Tribunale ritiene equo disporre l'obbligo di di corrispondere, entro il Controparte_1 giorno 5 di ogni mese, a 400,00, oltre rivalutazione Parte_1 annuale secondo gli i olo di mantenimento della figlia
[...]
, oltre al 70% delle spese straordinarie, (universitarie, me Persona_1
etc…) da concordare ( a parte quelle necessarie e urgenti) e da documentare. Mantenimento in favore della moglie A tale ultimo proposito si osserva che, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale costante in materia di mantenimento del coniuge in sede di separazione, l'obbligo di assistenza materiale trova di regola attuazione nel riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore del coniuge che versa in una posizione economica deteriore e non è in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi;
in particolare, la Suprema Corte ha di recente ribadito tale principio laddove ha specificato che, con il termine “redditi adeguati”, l'articolo 156 c.c. ha inteso riferirsi al tenore di vita consentito dalle possibilità economiche dei coniugi. In definitiva, ciò comporta che il giudice di merito, per verificare il diritto all'assegno di mantenimento, dovrà appurare se i mezzi economici di cui dispone il coniuge richiedente l'assegno gli consentano o meno di conservare tale tenore di vita;
all'esito di tale verifica, per la determinazione dell'assegno, occorrerà procedere ad una valutazione comparativa dei mezzi di cui dispone ciascun coniuge, valutati anche sulla base di particolari circostanze, come ad esempio la durata della convivenza. Inoltre, in relazione all'assegno di mantenimento in esame, occorre tenere in considerazione l'attitudine del coniuge al lavoro, intesa come effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retributiva, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale (cfr. Cass., 13 febbraio 2013, n. 3502; Cass., 25 agosto 2006, n. 18547; Cass., 2 luglio 2004, n. 12121). Tanto premesso, deve dirsi che, in materia di separazione, il tenore di vita goduto dai coniugi durante il matrimonio rimane uno degli elementi da prendere in considerazione per la quantificazione dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge separato. In particolare, benché la separazione determini normalmente la cessazione di una serie di benefici e consuetudini di vita, “il tenore di vita goduto in costanza della convivenza va identificato avendo riguardo allo standard di vita reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi, tenendo quindi conto di tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro. Inoltre, al fine della determinazione del “quantum” dell'assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi” (Cass. n. 12196/2017; così anche Cass., 22 febbraio 2008, n. 4540; Cass., 7 dicembre 2007, n. 25618; Cass., 12 giugno 2006, n. 13592; Cass., 19 marzo 2002, n. 3974). Orbene, nel caso di specie, sussiste il diritto della ricorrente di ricevere una somma per il proprio mantenimento in ragione del tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale, garantito unicamente dalle disponibilità economiche del , come dallo stesso dichiarato (cfr. verbale di udienza del 13.12.2022: CP_1
“ho duto a tutto io durante il matrimonio”); tuttavia, non sussistono i presupposti per un aumento della somma, così come richiesto dalla , per Pt_1 la mancanza di rilevanti mutamenti della situazione di fatto, à in precedenza evidenziato, e per il mancato deposito da parte della ricorrente della documentazione attestante la propria condizione economica-patrimoniale, nonostante la richiesta avanzata dal G.I. in corso di causa. Pertanto, alla luce di quanto esplicato, il Tribunale dispone, l'obbligo di
[...] di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, a CP_1 Parte_1
€ 250,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli in uo mantenimento. Ulteriori domande Devono infine dichiararsi inammissibili le ulteriori domande avanzate dalla ricorrente (restitutorie, risarcitorie, arretrati per adeguamento ISTAT) in quanto esulano dall'oggetto tipico del presente giudizio e devono, pertanto, esere fatte valere in altra sede giudiziaria. Spese di lite Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: a. rigetta la domanda di addebito avanzata dalla ricorrente;
b. dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di addebito avanzata dal resistente;
c. dispone l'assegnazione della casa familiare sita in Bellizzi (SA) alla Via Roma n. 177, a , per ivi convivere con la figlia maggiorenne, Parte_1 ma non ancora e indipendente;
d. dispone l'obbligo di di corrispondere, entro il giorno 5 di Controparte_1 ogni mese, a ma di € 400,00, oltre rivalutazione Parte_1 annuale seco T, a titolo di mantenimento della figlia
[...]
; Persona_1
e. di di contribuire nella misura dell'70% Controparte_1 alle spese straordi a (universitarie, mediche, sportive, ricreative etc…) da concordare (a parte quelle necessarie e urgenti) e da documentare;
f. dispone l'obbligo di di corrispondere, entro il giorno 5 di Controparte_1 ogni mese, a ma di € 250,00, oltre rivalutazione Parte_1 annuale seco T, per il suo mantenimento;
g. dichiara inammissibili le ulteriori domande avanzate dalla ricorrente;
h. dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 22 dicembre 2025
Il Giudice rel Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi