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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 11/07/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, 2^ sezione civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Gianmarco
Calienno, ha pronunziato la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 133/2022 R.g. promossa con atto di citazione
da
(C.F. , Parte_1 C.F._1
res. AN IA (GO) via Santa Caterina 2,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuliano e Giorgio de
Colle ( - ) come da mandato C.F._2 C.F._3
in atti;
- attrice –
contro
cod. fisc. Controparte_1 CodiceFiscale_4
res. in Aquileia, via della Concordia n. 11, e CP_2
cod. fisc. res. in Grado, isola
[...] CodiceFiscale_5
dei Talpi, personalmente e quali soci e legali rapp.ti della
soc. , Controparte_3
con sede in Sauris, via della Scuola n. 53, nr. di iscrizione al Registro delle Imprese e cod. fisc. , rapp.ti e P.IVA_1
difesi dall'Avv. SALVATORE SAGLIOCCA, cod. fisc.
[...]
, in virtù di procura in atti;
C.F._6
- convenuta –
OGGETTO: Declaratoria di illegittimità/ nullità/
inefficacia di delibera societaria, di atto notarile e di
1 trascrizioni e volture, accertamento e rivendica della proprietà di immobile e di risarcimento del danno;
Causa rimessa in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per l'attrice: le parti attrici concludono come da atto di citazione e memorie ex art.186 6° c.p.c. (di seguito le conclusioni in citazione) "Piaccia al giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, Nel merito, in via principale: 1. - se del caso, previa declaratoria di illegittimità/nullità/inefficacia della delibera sociale di esclusione dd. 15.3.2019 di
[...]
Parte_1 dalla società " , con CP_3 Controparte_4 sede legale in Sauris Frazione Sauris di Sopra (UD), via della Scuola n. 53, per illogicità/illiceità/infondatezza in fatto e diritto della causa e dei motivi, dichiarare la nullità e/o inefficacia del rogito di "modifica di società in nome collettivo" dd. 4 luglio 2019, Repertorio n° 44124 - Raccolta n° 15670 Notaio per illiceità Persona_1 della causa e comunque dei motivi ai sensi del combinato degli art. 1418 e art. 1345 c.c. e, in ogni caso, per violazione delle norme imperative di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c e per violazione del giudicato costituto dal progetto divisionale del Tribunale di Gorizia RG 1425/2008 - Rep. 308/2011, pronunciato su accordo delle parti, dichiarato esecutivo con provvedimento dd. 28/3/2011, irrevocabile;
ancora per illogicità/illiceità/infondatezza in fatto e diritto della causa e dei motivi ai sensi dell'art. 1418 c.c. dichiarare conseguentemente nulle/inefficaci le trascrizioni e volture in Conservatoria ed al Catasto eseguite sul bene Hotel Slalom, sito in Sauris (UD), Frazione Sauris di Sopra, via della Scuola n. 53, ivi identificato, (Catastalmente identificato come segue: Comune di Sauris, Catasto Fabbricati, Foglio 16, Particella 111, Cat. D/2), in conseguenza del precitato rogito di "modifica di società in nome collettivo" dd. 4 luglio 2019, Repertorio n° 44124 - Raccolta n° 15670 Notaio;
Persona_1
accertare e dichiarare che, a seguito della volontà espressa dai tre germani - anche in quanto Pt_1 soci ed amministratori della nonché CP_3 dall'erede testamentario in sede Persona_2 divisionale – risultando in tal modo rappresentata la totalità dei diritti sulle quote del capitale sociale della società Parte_2 volontà recepita dal Tribunale di Gorizia con provvedimento di data 28.3.2011, RG 1425/2008 - Rep. 308/2011, irrevocabile - l'immobile Hotel Slalom, sito in Sauris (UD), Frazione Sauris di Sopra, via della Scuola n. 53 (Catastalmenteidentificato come segue:
2 Comune di Sauris, Catasto Fabbricati, Foglio 16,Particella 111, Cat. D/2) è stato attribuito in proprietà esclusiva alla condividente signora
[...]
con obbligo da parte sua di pagare Parte_1 il conguaglio ai fratelli, con conseguente regolarizzazione della precedente trascrizione del 2015; ordinare conseguentemente alla Conservatoria competente per territorio di trascrivere e volturare la proprietà dell'immobile Hotel Slalom, sito in Sauris (UD), Frazione Sauris di Sopra, via della Scuola n. 53 (Catastalmente identificato come segue: Comune di Sauris, Catasto Fabbricati, Foglio 16, Particella 111, Cat. D/2) al nome della signora Parte_1 ;
[...] in via subordinata
- ordinarsi di ristabilire le volture del bene immobile Hotel Slalom, sito in Sauris (UD), Frazione Sauris di Sopra (UD), via della Scuola n. 53 (Catastalmente identificato come segue: Comune di Sauris, Catasto Fabbricati, Foglio 16, Particella 111, Cat. D/2) precedenti a quelle effettuate sulla base del rogito di "modifica di società in nome collettivo" dd. 4 luglio 2019, Repertorio n° 44124 - Raccolta n°15670 Notaio
ovvero ristabilirle in capo alla Persona_1 vecchia società " , Parte_2 con sede legale in Sauris (UD), Frazione Sauris di Sopra, via della Scuola n. 53; in via ulteriormente subordinata
- qualora il bene immobile Hotel Slalom, sito in Sauris (UD), Frazione Sauris di Sopra, via della Scuola n. 53 (Catastalmente identificato come segue: Comune di Sauris, Catasto Fabbricati, Foglio 16, Particella 111, Cat. D/2) venga medio tempore venduto o concesso in godimento a terzi in buona fede, prima della trascrizione della litispendenza, condannarsi i due fratelli ed CP_2 a risarcire tutti i danni Controparte_1 conseguenti a favore della sig.ra Parte_1
per i quali, allo stato, ci si rimette alla
[...] equità del giudicante. (…)”
Per le parti convenute:
Nel merito
- Dichiarare inammissibile ogni eventuale domanda nuova e/o modifica delle domande svolte dall'attrice in atto introduttivo;
- Rigettare le domande attoree in quanto inammissibili, infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in comparsa di costituzione e risposta e sfornite di prova e, per l'effetto:
- Revocare il sequestro giudiziario autorizzato in data 19.11-15.12.21 ed eseguito in data 11.03.22;
- Disporre la reimmissione della soc. Parte_2 e e, per CP_2 Controparte_3 essa, del promissario acquirente nel Persona_3
3 legittimo possesso dell'immobile di Sauris di Sopra, via della Scuola n. 53 censito al Catasto Fabbricati al Fg. 16 mappale n. 111;
- Ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale effettuata dall'attrice in data 18.10.2019 al n. reg. gen. 27673 e part. 20006 a peso dell'immobile di Sauris di Sopra, via della Scuola n. 53 censito al Catasto Fabbricati al Fg. 16, mappale n. 111;
- Condannare l'attrice a rifondere integralmente le spese di lite, anche per la fase del sequestro giudiziario..
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
In estrema sintesi, il presente giudizio di merito -
instaurato tempestivamente da in Parte_1
ragione della concessione, in suo favore, del sequestro giudiziario dell'immobile “Hotel Slalom” sito in Sauris-
riguarda la controversa proprietà di siffatto cespite che, in tesi attorea, le era stato assegnato in via esclusiva in sede di divisione ereditaria giudiziaria con provvedimento del
Tribunale di Gorizia del 28 marzo 2011, mai impugnato e divenuto definitivo.
Deduceva che, nonostante ciò, i propri fratelli e CP_2
l'avevano esclusa dalla società " Controparte_1 [...]
con una delibera del 15 marzo Parte_2
2019, motivata da presunti inadempimenti della sorella,
successivamente modificando la ragione sociale della società
e dichiarando falsamente che l'immobile fosse di proprietà
della società stessa;
che con rogito del 4 luglio 2019, i predetti avevano volturato l'immobile a favore della società
modificando la denominazione in " e Controparte_3
, violando il giudicato e agendo in Pt_1 CP_3
mala fede;
che, inoltre, i fratelli avevano stipulato un contratto preliminare di vendita dell'immobile con il sig.
nonostante fossero a conoscenza della Persona_3
4 rivendicazione di proprietà da parte della sorella;
Pt_1
che il prezzo di vendita indicato nel contratto (€ 160.000)
era significativamente inferiore alla stima dell'immobile (€
460.000) in sede divisionale, evidenziando ulteriormente la mala fede.
In ragione di ciò, concludeva come si apprezza in epigrafe, chiedendo, in sostanza, che fosse dichiarata la nullità e/o l'inefficacia della delibera di esclusione del 15
marzo 2019 e del rogito del 4 luglio 2019 per violazione di norme imperative, illiceità della causa e dei motivi, e violazione del giudicato;
che fosse accertato che l'immobile
"Hotel Slalom" fosse di proprietà esclusiva dell'attrice, con obbligo di trascrizione e voltura a suo nome presso la
Conservatoria competente;
che, in via subordinata, venissero ristabilite le volture precedenti a quelle effettuate con il rogito del 4 luglio 2019, attribuendo la proprietà alla vecchia società " ; che, in Parte_2
via ulteriormente subordinata, e CP_2 Controparte_1
venissero condannati al risarcimento dei danni dalla stessa subiti, da quantificarsi anche in via equitativa, qualora l'immobile fosse stato medio tempore venduto o concesso a terzi in buona fede.
I convenuti, contestando tali assunti, assumevano a loro volta, a confutazione delle difese attoree, che l'immobile di Sauris di Sopra era stato acquistato dalla società nel 1982 e da Parte_2
allora era rimasto di proprietà della società; che l'attrice non potesse rivendicarne la proprietà basandosi sul progetto divisionale del giudizio n. 1425/08 RG Trib. Gorizia, poiché
5 l'immobile non faceva parte della comunione ereditaria e la società non era mai stata parte di quel giudizio. CP_3
In particolare, eccepivano l'inopponibilità del progetto divisionale, evidenziando che la società SLALOM non era stata convenuta nel giudizio divisionale, né vi era intervenuta;
che, pertanto, il progetto divisionale e l'ordinanza che lo aveva dichiarato esecutivo non fossero opponibili alla società, che ha una soggettività giuridica autonoma rispetto ai soci.
Eccepiva, altresì, che le domande di accertamento/rivendica della proprietà dell'immobile e di declaratoria di illegittimità/nullità/inefficacia degli atti societari fossero inammissibili, in quanto, in tesi degli stessi, l'attrice avrebbe dovuto far valere eventuali vizi nel giudizio divisionale, attraverso i mezzi di impugnazione previsti dalla legge;
che la delibera del 15.03.2019 di esclusione dell'attrice dalla società SLALOM fosse coperta dal giudicato del lodo arbitrale del 15.01.2021, che aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione per intervenuta decadenza.
Assumevano, inoltre, che la modifica della denominazione della società SLALOM nel 2019 fosse legittima,
non incidendo sulla proprietà dell'immobile, che era stata acquisita nel 1982; che l''attrice, essendo stata esclusa dalla società, non avesse interesse a contestare tale modifica.
Eccepivano che la domanda di risarcimento danni fosse generica, priva di fondamento e non supportata da prove,
opponendo, in ogni caso, in compensazione i crediti vantati
6 nei confronti dell'attrice derivanti dal progetto divisionale e dai pagamenti effettuati per i suoi debiti.
Assumevano, infine, che la trascrizione del preliminare di compravendita del 24.09.2021 con il promissario acquirente prevalesse sulle pretese dell'attrice, in virtù Persona_3
dell'anteriorità della trascrizione e della mancata trascrizione delle domande attoree, rilevando, infine, che gli inadempimenti dell'attrice all'accordo divisionale legittimassero i convenuti a sollevare l'eccezione di inadempimento, privando di legittimità le sue pretese.
Concludevano, pertanto, come riportato in epigrafe.
Così riassunte le contrapposte difese delle parti,
ritiene il Tribunale che la domanda attorea sia fondata per quanto di ragione.
Al fine di offrire la dovuta motivazione di siffatta conclusione, occorre soffermarsi sul punto nodale attorno al quale ruota l'intera vicenda che ci occupa, ossia sulla validità e efficacia negoziale del progetto divisionale di data 15/2/2011, depositato il 16/2/11 nell'ambito del giudizio di divisione n.1425/08 RG del Tribunale di Gorizia,
reso esecutivo, per effetto della pacifica approvazione dei condividenti, dal Giudice Istruttore con conseguente assegnazione, per quanto qui interessa, all'attrice della piena proprietà dell'Hotel Slalom di cui è causa, con i relativi conguagli.
In particolare, occorre soffermarsi sulla natura negoziale dell'approvazione da parte dei condividenti di siffatto progetto divisionale.
In prima battuta, la principale eccezione formulata dalla difesa dei convenuti in merito all'inefficacia di tale
7 approvazione in relazione all'attribuzione della proprietà
piena dell'Hotel Slalom, potrebbe apparire fondata sol se si consideri che all'epoca la proprietà di tale cespite fosse in capo dal 1982 alla società in nome collettivo Parte_2
(di seguito piu brevemente società
[...] Pt_2 Pt_2
). CP_3
Ergo, siffatto bene, in tesi della convenuta, non era compreso nell'asse che derivava dall'apertura della successione mortis causa del padre delle odierne parti, ossia proprio perché tale bene faceva capo alla Parte_2
predetta società, non al socio defunto, fermo restando che la società non era stata convenuta nel giudizio CP_3
divisionale.
Il che sembrerebbe deporre per l'assoluta inefficacia dell'attribuzione in proprietà piena all'attrice dell'Hotel
Slalom, perché, da un lato, esso non era compreso nel patrimonio immobiliare che faceva capo a Parte_2
all'epoca dell'apertura della sua successione e, dall'altro,
la società non era stata evocata in giudizio. CP_3
L'apparente linearità di tale eccezione si scontra,
però, con un fatto pacifico in causa, ossia che l'attribuzione della proprietà piena del bene in questione è
avvenuta per volontà unanime di tutti i soci della società
proprietaria del cespite.
In altri termini, l'approvazione del progetto divisionale in questione costituisce espressione anche della volontà negoziale di tutti i soci della società di persone
Parte_2
Lo scopo pratico perseguito dai soci/condividenti è
evidente: così facendo gli stessi hanno definito
8 contestualmente tutti i rapporti patrimoniali derivanti direttamente e indirettamente dalla morte del proprio padre,
anche in riferimento alle rispettive quote sociali della società , accresciute per il decesso del loro dante CP_3
causa.
Del resto, è noto che la società in nome collettivo operi secondo i patti sociali: in mancanza di diversa pattuizione, l'amministrazione e la rappresentanza spettano a ciascun socio disgiuntamente dagli altri sia per gli atti di ordinaria che per quelli di straordinaria amministrazione.
Accade, però, di frequente, così come nel caso di specie, che i soci concordino, nell'atto costitutivo o in patti successivi, che gli atti di straordinaria amministrazione spettino congiuntamente ai soci (vedi art.5
dello Statuto doc.14 att.).
E' bene evidenziare che la legge non impone una forma particolare per la presa di decisione dei soci su atti di straordinaria amministrazione, salvo diversa indicazione dei patti sociali e salvo che l'atto sostanziale da compiere,
cosi come nella fattispecie concreta, imponga la forma scritta ad substantiam.
Nel caso in questione, in assenza di particolari forme imposte dallo Statuto, il consenso unanime prestato nel verbale (atto scritto per sua natura) di approvazione del progetto divisionale da parte di tutti i soci della Pt_2
ha determinato il passaggio di proprietà dell'immobile
[...]
Hotel Slalom in favore dell'attrice, perché espressione contestuale della volontà deliberativa della società e dell'atto di straordinaria amministrazione compiuto.
9 Del resto, trattandosi di atto pubblico la provenienza della volontà unanime dai predetti soci non può essere revocata in dubbio, così come l'idoneità del verbale di approvazione, con il sugello dell'esecutività del Giudice
Istruttore, alla trascrizione del titolo, con tutti gli effetti di legge.
Ritiene, quindi, il Tribunale che la volontà negoziale dei condividenti/soci di includere anche un cespite che non apparteneva all'asse da dividere ,(mentre la quota di spettanza del de cuius senz'altro sì) abbia raggiunto comunque lo scopo pratico perseguito dalle parti di regolare definitivamente tuti i reciproci rapporti, nel pieno rispetto dello statuto societario (che prevede per l'appunto la volontà unanime dei soci per gli atti di straordinaria amministrazione come la vendita di un immobile) e della forma scritta ad substantiam richiesta per il trasferimento di diritti immobiliari inter vivos perché consacrata, anche in riferimento alla provenienza delle dichiarazioni, nel verbale di approvazione in questione.
Il che ha determinando un vero e proprio trasferimento
inter vivos dell'Hotel Slalom in favore dell'attrice
contestualmente all'assegnazione dei beni facenti parte dell'asse ereditario.
Del resto, il principio consensualistico ha determinato il trasferimento al momento del verbale di approvazione che,
successivamente, attraverso il decreto di esecutività è
divenuto anche titolo per la trascrizione.
Trascrizione pacificamente curata dallo stesso convenuto in data 18/8/2015 che ha Controparte_1
determinato da allora, anche di fronte ai terzi, la piena
10 conoscibilità del trasferimento dell'Hotel in favore dell'attrice.
Alla luce di ciò, è, quindi, evidente come tutti gli atti di disposizione posti in essere dalla società convenuta aventi ad oggetto l'immobile in questione sono del tutto inopponibili all'attrice che, anche per effetto della trascrizione del 18/8/2015, è da ritenersi, anche di fronte ai terzi, l'unica proprietaria dell'Hotel Slalom, con conseguente inopponibilità alla stessa di ogni successiva trascrizione operata su iniziativa della società convenuta o di terzi concernente l'immobile in questione.
Per tale assorbente conclusione, ogni ulteriore considerazione sulle altre questioni prospettate dalle parti
è, quindi, irrilevante rispetto alla declaratoria di accertamento della piena proprietà dell'Hotel Slalom in capo all'attrice.
Le spese del giudizio, anche con riferimento alla disposta CTU, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettate, così decide:
a) accerta che l'attrice è proprietaria in via esclusiva dell'immobile Hotel Slalom, sito in Sauris (UD),
Frazione Sauris di Sopra, via della Scuola n. 53, in catasto identificato come segue: Comune di Sauris,
Catasto Fabbricati, Foglio 16, Particella 111, Cat.
D/2;
b) condanna le parti convenute, in solido, al pagamento,
in favore dell'attrice, delle spese del giudizio che liquida in Euro 22.457,00 a titolo di compenso, Euro
11 1.214,00 a titolo di spese, oltre al rimborso spese generali, CNA e IVA come per legge;
c) pone a definitivo carico delle parti convenute le spese di CTU.
Così deciso in Udine in data 11/7/2025
Il Giudice
Gianmarco Calienno
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, 2^ sezione civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Gianmarco
Calienno, ha pronunziato la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 133/2022 R.g. promossa con atto di citazione
da
(C.F. , Parte_1 C.F._1
res. AN IA (GO) via Santa Caterina 2,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuliano e Giorgio de
Colle ( - ) come da mandato C.F._2 C.F._3
in atti;
- attrice –
contro
cod. fisc. Controparte_1 CodiceFiscale_4
res. in Aquileia, via della Concordia n. 11, e CP_2
cod. fisc. res. in Grado, isola
[...] CodiceFiscale_5
dei Talpi, personalmente e quali soci e legali rapp.ti della
soc. , Controparte_3
con sede in Sauris, via della Scuola n. 53, nr. di iscrizione al Registro delle Imprese e cod. fisc. , rapp.ti e P.IVA_1
difesi dall'Avv. SALVATORE SAGLIOCCA, cod. fisc.
[...]
, in virtù di procura in atti;
C.F._6
- convenuta –
OGGETTO: Declaratoria di illegittimità/ nullità/
inefficacia di delibera societaria, di atto notarile e di
1 trascrizioni e volture, accertamento e rivendica della proprietà di immobile e di risarcimento del danno;
Causa rimessa in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per l'attrice: le parti attrici concludono come da atto di citazione e memorie ex art.186 6° c.p.c. (di seguito le conclusioni in citazione) "Piaccia al giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, Nel merito, in via principale: 1. - se del caso, previa declaratoria di illegittimità/nullità/inefficacia della delibera sociale di esclusione dd. 15.3.2019 di
[...]
Parte_1 dalla società " , con CP_3 Controparte_4 sede legale in Sauris Frazione Sauris di Sopra (UD), via della Scuola n. 53, per illogicità/illiceità/infondatezza in fatto e diritto della causa e dei motivi, dichiarare la nullità e/o inefficacia del rogito di "modifica di società in nome collettivo" dd. 4 luglio 2019, Repertorio n° 44124 - Raccolta n° 15670 Notaio per illiceità Persona_1 della causa e comunque dei motivi ai sensi del combinato degli art. 1418 e art. 1345 c.c. e, in ogni caso, per violazione delle norme imperative di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c e per violazione del giudicato costituto dal progetto divisionale del Tribunale di Gorizia RG 1425/2008 - Rep. 308/2011, pronunciato su accordo delle parti, dichiarato esecutivo con provvedimento dd. 28/3/2011, irrevocabile;
ancora per illogicità/illiceità/infondatezza in fatto e diritto della causa e dei motivi ai sensi dell'art. 1418 c.c. dichiarare conseguentemente nulle/inefficaci le trascrizioni e volture in Conservatoria ed al Catasto eseguite sul bene Hotel Slalom, sito in Sauris (UD), Frazione Sauris di Sopra, via della Scuola n. 53, ivi identificato, (Catastalmente identificato come segue: Comune di Sauris, Catasto Fabbricati, Foglio 16, Particella 111, Cat. D/2), in conseguenza del precitato rogito di "modifica di società in nome collettivo" dd. 4 luglio 2019, Repertorio n° 44124 - Raccolta n° 15670 Notaio;
Persona_1
accertare e dichiarare che, a seguito della volontà espressa dai tre germani - anche in quanto Pt_1 soci ed amministratori della nonché CP_3 dall'erede testamentario in sede Persona_2 divisionale – risultando in tal modo rappresentata la totalità dei diritti sulle quote del capitale sociale della società Parte_2 volontà recepita dal Tribunale di Gorizia con provvedimento di data 28.3.2011, RG 1425/2008 - Rep. 308/2011, irrevocabile - l'immobile Hotel Slalom, sito in Sauris (UD), Frazione Sauris di Sopra, via della Scuola n. 53 (Catastalmenteidentificato come segue:
2 Comune di Sauris, Catasto Fabbricati, Foglio 16,Particella 111, Cat. D/2) è stato attribuito in proprietà esclusiva alla condividente signora
[...]
con obbligo da parte sua di pagare Parte_1 il conguaglio ai fratelli, con conseguente regolarizzazione della precedente trascrizione del 2015; ordinare conseguentemente alla Conservatoria competente per territorio di trascrivere e volturare la proprietà dell'immobile Hotel Slalom, sito in Sauris (UD), Frazione Sauris di Sopra, via della Scuola n. 53 (Catastalmente identificato come segue: Comune di Sauris, Catasto Fabbricati, Foglio 16, Particella 111, Cat. D/2) al nome della signora Parte_1 ;
[...] in via subordinata
- ordinarsi di ristabilire le volture del bene immobile Hotel Slalom, sito in Sauris (UD), Frazione Sauris di Sopra (UD), via della Scuola n. 53 (Catastalmente identificato come segue: Comune di Sauris, Catasto Fabbricati, Foglio 16, Particella 111, Cat. D/2) precedenti a quelle effettuate sulla base del rogito di "modifica di società in nome collettivo" dd. 4 luglio 2019, Repertorio n° 44124 - Raccolta n°15670 Notaio
ovvero ristabilirle in capo alla Persona_1 vecchia società " , Parte_2 con sede legale in Sauris (UD), Frazione Sauris di Sopra, via della Scuola n. 53; in via ulteriormente subordinata
- qualora il bene immobile Hotel Slalom, sito in Sauris (UD), Frazione Sauris di Sopra, via della Scuola n. 53 (Catastalmente identificato come segue: Comune di Sauris, Catasto Fabbricati, Foglio 16, Particella 111, Cat. D/2) venga medio tempore venduto o concesso in godimento a terzi in buona fede, prima della trascrizione della litispendenza, condannarsi i due fratelli ed CP_2 a risarcire tutti i danni Controparte_1 conseguenti a favore della sig.ra Parte_1
per i quali, allo stato, ci si rimette alla
[...] equità del giudicante. (…)”
Per le parti convenute:
Nel merito
- Dichiarare inammissibile ogni eventuale domanda nuova e/o modifica delle domande svolte dall'attrice in atto introduttivo;
- Rigettare le domande attoree in quanto inammissibili, infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in comparsa di costituzione e risposta e sfornite di prova e, per l'effetto:
- Revocare il sequestro giudiziario autorizzato in data 19.11-15.12.21 ed eseguito in data 11.03.22;
- Disporre la reimmissione della soc. Parte_2 e e, per CP_2 Controparte_3 essa, del promissario acquirente nel Persona_3
3 legittimo possesso dell'immobile di Sauris di Sopra, via della Scuola n. 53 censito al Catasto Fabbricati al Fg. 16 mappale n. 111;
- Ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale effettuata dall'attrice in data 18.10.2019 al n. reg. gen. 27673 e part. 20006 a peso dell'immobile di Sauris di Sopra, via della Scuola n. 53 censito al Catasto Fabbricati al Fg. 16, mappale n. 111;
- Condannare l'attrice a rifondere integralmente le spese di lite, anche per la fase del sequestro giudiziario..
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
In estrema sintesi, il presente giudizio di merito -
instaurato tempestivamente da in Parte_1
ragione della concessione, in suo favore, del sequestro giudiziario dell'immobile “Hotel Slalom” sito in Sauris-
riguarda la controversa proprietà di siffatto cespite che, in tesi attorea, le era stato assegnato in via esclusiva in sede di divisione ereditaria giudiziaria con provvedimento del
Tribunale di Gorizia del 28 marzo 2011, mai impugnato e divenuto definitivo.
Deduceva che, nonostante ciò, i propri fratelli e CP_2
l'avevano esclusa dalla società " Controparte_1 [...]
con una delibera del 15 marzo Parte_2
2019, motivata da presunti inadempimenti della sorella,
successivamente modificando la ragione sociale della società
e dichiarando falsamente che l'immobile fosse di proprietà
della società stessa;
che con rogito del 4 luglio 2019, i predetti avevano volturato l'immobile a favore della società
modificando la denominazione in " e Controparte_3
, violando il giudicato e agendo in Pt_1 CP_3
mala fede;
che, inoltre, i fratelli avevano stipulato un contratto preliminare di vendita dell'immobile con il sig.
nonostante fossero a conoscenza della Persona_3
4 rivendicazione di proprietà da parte della sorella;
Pt_1
che il prezzo di vendita indicato nel contratto (€ 160.000)
era significativamente inferiore alla stima dell'immobile (€
460.000) in sede divisionale, evidenziando ulteriormente la mala fede.
In ragione di ciò, concludeva come si apprezza in epigrafe, chiedendo, in sostanza, che fosse dichiarata la nullità e/o l'inefficacia della delibera di esclusione del 15
marzo 2019 e del rogito del 4 luglio 2019 per violazione di norme imperative, illiceità della causa e dei motivi, e violazione del giudicato;
che fosse accertato che l'immobile
"Hotel Slalom" fosse di proprietà esclusiva dell'attrice, con obbligo di trascrizione e voltura a suo nome presso la
Conservatoria competente;
che, in via subordinata, venissero ristabilite le volture precedenti a quelle effettuate con il rogito del 4 luglio 2019, attribuendo la proprietà alla vecchia società " ; che, in Parte_2
via ulteriormente subordinata, e CP_2 Controparte_1
venissero condannati al risarcimento dei danni dalla stessa subiti, da quantificarsi anche in via equitativa, qualora l'immobile fosse stato medio tempore venduto o concesso a terzi in buona fede.
I convenuti, contestando tali assunti, assumevano a loro volta, a confutazione delle difese attoree, che l'immobile di Sauris di Sopra era stato acquistato dalla società nel 1982 e da Parte_2
allora era rimasto di proprietà della società; che l'attrice non potesse rivendicarne la proprietà basandosi sul progetto divisionale del giudizio n. 1425/08 RG Trib. Gorizia, poiché
5 l'immobile non faceva parte della comunione ereditaria e la società non era mai stata parte di quel giudizio. CP_3
In particolare, eccepivano l'inopponibilità del progetto divisionale, evidenziando che la società SLALOM non era stata convenuta nel giudizio divisionale, né vi era intervenuta;
che, pertanto, il progetto divisionale e l'ordinanza che lo aveva dichiarato esecutivo non fossero opponibili alla società, che ha una soggettività giuridica autonoma rispetto ai soci.
Eccepiva, altresì, che le domande di accertamento/rivendica della proprietà dell'immobile e di declaratoria di illegittimità/nullità/inefficacia degli atti societari fossero inammissibili, in quanto, in tesi degli stessi, l'attrice avrebbe dovuto far valere eventuali vizi nel giudizio divisionale, attraverso i mezzi di impugnazione previsti dalla legge;
che la delibera del 15.03.2019 di esclusione dell'attrice dalla società SLALOM fosse coperta dal giudicato del lodo arbitrale del 15.01.2021, che aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione per intervenuta decadenza.
Assumevano, inoltre, che la modifica della denominazione della società SLALOM nel 2019 fosse legittima,
non incidendo sulla proprietà dell'immobile, che era stata acquisita nel 1982; che l''attrice, essendo stata esclusa dalla società, non avesse interesse a contestare tale modifica.
Eccepivano che la domanda di risarcimento danni fosse generica, priva di fondamento e non supportata da prove,
opponendo, in ogni caso, in compensazione i crediti vantati
6 nei confronti dell'attrice derivanti dal progetto divisionale e dai pagamenti effettuati per i suoi debiti.
Assumevano, infine, che la trascrizione del preliminare di compravendita del 24.09.2021 con il promissario acquirente prevalesse sulle pretese dell'attrice, in virtù Persona_3
dell'anteriorità della trascrizione e della mancata trascrizione delle domande attoree, rilevando, infine, che gli inadempimenti dell'attrice all'accordo divisionale legittimassero i convenuti a sollevare l'eccezione di inadempimento, privando di legittimità le sue pretese.
Concludevano, pertanto, come riportato in epigrafe.
Così riassunte le contrapposte difese delle parti,
ritiene il Tribunale che la domanda attorea sia fondata per quanto di ragione.
Al fine di offrire la dovuta motivazione di siffatta conclusione, occorre soffermarsi sul punto nodale attorno al quale ruota l'intera vicenda che ci occupa, ossia sulla validità e efficacia negoziale del progetto divisionale di data 15/2/2011, depositato il 16/2/11 nell'ambito del giudizio di divisione n.1425/08 RG del Tribunale di Gorizia,
reso esecutivo, per effetto della pacifica approvazione dei condividenti, dal Giudice Istruttore con conseguente assegnazione, per quanto qui interessa, all'attrice della piena proprietà dell'Hotel Slalom di cui è causa, con i relativi conguagli.
In particolare, occorre soffermarsi sulla natura negoziale dell'approvazione da parte dei condividenti di siffatto progetto divisionale.
In prima battuta, la principale eccezione formulata dalla difesa dei convenuti in merito all'inefficacia di tale
7 approvazione in relazione all'attribuzione della proprietà
piena dell'Hotel Slalom, potrebbe apparire fondata sol se si consideri che all'epoca la proprietà di tale cespite fosse in capo dal 1982 alla società in nome collettivo Parte_2
(di seguito piu brevemente società
[...] Pt_2 Pt_2
). CP_3
Ergo, siffatto bene, in tesi della convenuta, non era compreso nell'asse che derivava dall'apertura della successione mortis causa del padre delle odierne parti, ossia proprio perché tale bene faceva capo alla Parte_2
predetta società, non al socio defunto, fermo restando che la società non era stata convenuta nel giudizio CP_3
divisionale.
Il che sembrerebbe deporre per l'assoluta inefficacia dell'attribuzione in proprietà piena all'attrice dell'Hotel
Slalom, perché, da un lato, esso non era compreso nel patrimonio immobiliare che faceva capo a Parte_2
all'epoca dell'apertura della sua successione e, dall'altro,
la società non era stata evocata in giudizio. CP_3
L'apparente linearità di tale eccezione si scontra,
però, con un fatto pacifico in causa, ossia che l'attribuzione della proprietà piena del bene in questione è
avvenuta per volontà unanime di tutti i soci della società
proprietaria del cespite.
In altri termini, l'approvazione del progetto divisionale in questione costituisce espressione anche della volontà negoziale di tutti i soci della società di persone
Parte_2
Lo scopo pratico perseguito dai soci/condividenti è
evidente: così facendo gli stessi hanno definito
8 contestualmente tutti i rapporti patrimoniali derivanti direttamente e indirettamente dalla morte del proprio padre,
anche in riferimento alle rispettive quote sociali della società , accresciute per il decesso del loro dante CP_3
causa.
Del resto, è noto che la società in nome collettivo operi secondo i patti sociali: in mancanza di diversa pattuizione, l'amministrazione e la rappresentanza spettano a ciascun socio disgiuntamente dagli altri sia per gli atti di ordinaria che per quelli di straordinaria amministrazione.
Accade, però, di frequente, così come nel caso di specie, che i soci concordino, nell'atto costitutivo o in patti successivi, che gli atti di straordinaria amministrazione spettino congiuntamente ai soci (vedi art.5
dello Statuto doc.14 att.).
E' bene evidenziare che la legge non impone una forma particolare per la presa di decisione dei soci su atti di straordinaria amministrazione, salvo diversa indicazione dei patti sociali e salvo che l'atto sostanziale da compiere,
cosi come nella fattispecie concreta, imponga la forma scritta ad substantiam.
Nel caso in questione, in assenza di particolari forme imposte dallo Statuto, il consenso unanime prestato nel verbale (atto scritto per sua natura) di approvazione del progetto divisionale da parte di tutti i soci della Pt_2
ha determinato il passaggio di proprietà dell'immobile
[...]
Hotel Slalom in favore dell'attrice, perché espressione contestuale della volontà deliberativa della società e dell'atto di straordinaria amministrazione compiuto.
9 Del resto, trattandosi di atto pubblico la provenienza della volontà unanime dai predetti soci non può essere revocata in dubbio, così come l'idoneità del verbale di approvazione, con il sugello dell'esecutività del Giudice
Istruttore, alla trascrizione del titolo, con tutti gli effetti di legge.
Ritiene, quindi, il Tribunale che la volontà negoziale dei condividenti/soci di includere anche un cespite che non apparteneva all'asse da dividere ,(mentre la quota di spettanza del de cuius senz'altro sì) abbia raggiunto comunque lo scopo pratico perseguito dalle parti di regolare definitivamente tuti i reciproci rapporti, nel pieno rispetto dello statuto societario (che prevede per l'appunto la volontà unanime dei soci per gli atti di straordinaria amministrazione come la vendita di un immobile) e della forma scritta ad substantiam richiesta per il trasferimento di diritti immobiliari inter vivos perché consacrata, anche in riferimento alla provenienza delle dichiarazioni, nel verbale di approvazione in questione.
Il che ha determinando un vero e proprio trasferimento
inter vivos dell'Hotel Slalom in favore dell'attrice
contestualmente all'assegnazione dei beni facenti parte dell'asse ereditario.
Del resto, il principio consensualistico ha determinato il trasferimento al momento del verbale di approvazione che,
successivamente, attraverso il decreto di esecutività è
divenuto anche titolo per la trascrizione.
Trascrizione pacificamente curata dallo stesso convenuto in data 18/8/2015 che ha Controparte_1
determinato da allora, anche di fronte ai terzi, la piena
10 conoscibilità del trasferimento dell'Hotel in favore dell'attrice.
Alla luce di ciò, è, quindi, evidente come tutti gli atti di disposizione posti in essere dalla società convenuta aventi ad oggetto l'immobile in questione sono del tutto inopponibili all'attrice che, anche per effetto della trascrizione del 18/8/2015, è da ritenersi, anche di fronte ai terzi, l'unica proprietaria dell'Hotel Slalom, con conseguente inopponibilità alla stessa di ogni successiva trascrizione operata su iniziativa della società convenuta o di terzi concernente l'immobile in questione.
Per tale assorbente conclusione, ogni ulteriore considerazione sulle altre questioni prospettate dalle parti
è, quindi, irrilevante rispetto alla declaratoria di accertamento della piena proprietà dell'Hotel Slalom in capo all'attrice.
Le spese del giudizio, anche con riferimento alla disposta CTU, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettate, così decide:
a) accerta che l'attrice è proprietaria in via esclusiva dell'immobile Hotel Slalom, sito in Sauris (UD),
Frazione Sauris di Sopra, via della Scuola n. 53, in catasto identificato come segue: Comune di Sauris,
Catasto Fabbricati, Foglio 16, Particella 111, Cat.
D/2;
b) condanna le parti convenute, in solido, al pagamento,
in favore dell'attrice, delle spese del giudizio che liquida in Euro 22.457,00 a titolo di compenso, Euro
11 1.214,00 a titolo di spese, oltre al rimborso spese generali, CNA e IVA come per legge;
c) pone a definitivo carico delle parti convenute le spese di CTU.
Così deciso in Udine in data 11/7/2025
Il Giudice
Gianmarco Calienno
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