Ordinanza collegiale 4 novembre 2025
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 16/03/2026, n. 4900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4900 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04900/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13150/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13150 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Immacolata Tropiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto di rigetto della domanda di cittadinanza (-OMISSIS-);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. GI CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- In data 1.11.2019 il ricorrente ha presentato istanza per la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma primo, lettera f) della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Il Ministero dell’Interno, previa comunicazione del preavviso di diniego ex art. 10- bis Legge n. 241/1990, con decreto n. -OMISSIS- del 12.09.2024 ha respinto la domanda del richiedente in quanto dalle risultanze dell’istruttoria è emersa a suo carico la seguente situazione penale:
- “ sentenza emessa in data 28/05/2018 dal Tribunale in composizione monocratica di Bologna, divenuta irrevocabile il 16/06/2018, in ordine al reato di cui agli artt. 624 c.p., 625 comma 1 parte 7 (furto aggravato), con la pena alla reclusione mesi 8 più multa ”.
Nella motivazione del diniego si rileva, inoltre, che le osservazioni trasmesse dal richiedente, in riscontro al preavviso di diniego ex art. 10- bis , non sono comunque suscettibili di positiva valutazione.
Avverso l’anzidetto decreto di rigetto ha quindi proposto ricorso l’interessato, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere per vizio di motivazione e difetto d’istruttoria, lamentando essenzialmente l'insufficienza di un solo precedente penale a sostenere, sotto il profilo motivazionale, il diniego impugnato, ritenendo invece necessario un più approfondito giudizio circa la complessiva condotta tenuta nell'arco dell'intero periodo di permanenza sul territorio nazionale, essendosi ormai compiutamente integrato nel tessuto economico e sociale. Evidenzia, inoltre, che la condotta sanzionata penalmente integra un episodio risalente e di modesta entità e che, comunque, a favore dell’istante è successivamente intervenuta la riabilitazione ex art. 178 c.p., dichiarata con provvedimento emesso in data 3.10.2024 dal Tribunale di Sorveglianza di Bologna.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.
In data 26.1.2026 il ricorrente ha depositato memoria difensiva, riproponendo i motivi di doglianza dedotti nel ricorso introduttivo.
All’odierna udienza pubblica il ricorso è stato introitato per la decisione.
2.- Il ricorso è infondato.
Giova premettere un richiamo alla giurisprudenza formatasi in questa materia, ricostruita dalla Sezione in recenti pronunce (cfr., ex multis , TAR Lazio, Roma, Sez. V bis, nn. 2943, 2944, 2945, 3018, 3471, 4280 e 5130 del 2022, 20023 del 2023, 10363 del 2024 e 11770 del 2025).
Ebbene, è appena il caso di ricordare che, ai sensi del menzionato articolo 9 comma 1 lettera f), la cittadinanza italiana " può " essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
L'utilizzo dell'espressione evidenziata sta ad indicare che la residenza nel territorio per il periodo minimo indicato è solo un presupposto per proporre la domanda a cui segue "una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall'appartenenza alla comunità nazionale" (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato sez. III, 23/07/2018 n. 4447).
Il conferimento dello status civitatis , cui è collegata una capacità giuridica speciale, si traduce in un apprezzamento di opportunità sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del richiedente nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta (Consiglio di Stato sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; n. 52 del 10 gennaio 2011; Tar Lazio, sez. II quater, n. 3547 del 18 aprile 2012).
L'interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante (Tar Lazio, sez. II quater, n. 5565 del 4 giugno 2013), atteso che, lungi dal costituire per il richiedente una sorta di diritto che il Paese deve necessariamente e automaticamente riconoscergli ove riscontri la sussistenza di determinati requisiti e l'assenza di fattori ostativi, rappresenta il frutto di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all'interno dello Stato comunità un nuovo componente e dell'attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri.
In altri termini, il provvedimento di concessione della cittadinanza in esame “ è atto squisitamente discrezionale di ‘alta amministrazione’, condizionato all'esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno ‘ status illesae dignitatis’ (morale e civile) di colui che lo richiede ” (Consiglio di Stato, sez. III, 07/01/2022, n. 104).
Pertanto, l’anzidetta valutazione discrezionale può essere sindacata in questa sede nei ristretti ambiti del controllo estrinseco e formale; il sindacato del giudice, infatti, non si estende al merito della valutazione compiuta dall'Amministrazione, non potendo dunque spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole (cfr., ex multis , Consiglio di Stato sez. III, 16 novembre 2020, n. 7036; nonché, TAR Lazio, sez. V bis, n. 2944/2022 su prospettive e limiti dell’applicazione del principio di proporzionalità in tale materia).
Quanto, in particolare, all’onere motivazionale, la giurisprudenza ha più volte precisato che l'ampiezza e la profondità dell'obbligo di motivazione del provvedimento di diniego della concessione della cittadinanza devono correlarsi allo stadio del procedimento penale, alla natura del reato commesso, nonché alla circostanza che esso sia stato commesso a distanza di tempo dal momento in cui l'istanza di concessione della cittadinanza viene proposta. Questi profili incidono anche sul livello di discrezionalità dell'amministrazione per la quale la valutazione della condotta penalmente rilevante deve costituire, a norma di legge, uno degli elementi rilevanti ai fini della decisione sulla concessione della cittadinanza, con la conseguenza che, “ nel caso di sentenza penale e, a fortiori , di sentenza passata in giudicato l'ampiezza e l'intensità dell'obbligo motivazionale relativo al diniego di concessione di cittadinanza può essere minore rispetto a quello che deve, invece, caratterizzare un diniego in presenza di una mera comunicazione di notizia di reato o di una denuncia, della quale il ricorrente potrebbe non essere al corrente ” (Consiglio di Stato sez. I, 04/04/2022, n.713; cfr., in senso conforme, Cons. Stato, Sez. II, 31 maggio 2021, n. 4151).
3.- Tanto chiarito, ritiene il Collegio che, nel caso concreto, il Ministero abbia legittimamente esercitato il potere discrezionale di cui dispone a norma dell’art. 9, assolvendo all’onere di motivazione e senza venir meno ai criteri di ragionevolezza e proporzionalità nel bilanciamento degli interessi.
Invero, il Ministero ha motivato il diniego ravvisando l’assenza della coincidenza tra l’interesse pubblico e quello del richiedente alla concessione della cittadinanza italiana in ragione della condanna irrevocabile del 2018 per il reato di furto aggravato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 7, c.p.
Si tratta di un giudizio logicamente condivisibile, che non si appalesa frutto di un mero automatismo in quanto non difetta la motivazione circa il carattere ostativo di tale condotta che è comunque sintomatica di una mancata integrazione e volontà di adesione alle regole che informano la vita sociale dello Stato di cui il ricorrente chiede la cittadinanza.
Invero, occorre considerare che il delitto di furto commesso dal richiedente – peraltro, nel caso di specie, con la circostanza aggravante di cui all’625, comma 1, n. 7, c.p. - è punito dall’art. 624 c.p. con la pena della reclusione fino a tre anni. Pertanto, considerato che tra le ipotesi automaticamente ostative all’acquisto della cittadinanza “di diritto” per matrimonio previste dall’art. 6 della legge n. 91 del 1992 è contemplata anche “ la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione ”, la Sezione ha evidenziato che la condanna per tale fattispecie di reato, rientrando tra quelle preclusive all’acquisto della cittadinanza per matrimonio, costituisca, a fortiori , circostanza ostativa alla richiesta cittadinanza per naturalizzazione (Cons. Stato, sez. III, n. 52/2011, 1726/2019, 8734/2019, 4151/2021; TAR Lazio, sez. II quater, n. 1833/15; 3582/14; n. 9947/2016, 324/2017; TAR Lazio, sez. I ter, n. 11734/2019, 4632/2020; TAR Lazio, sez. V bis, n. 2944/2022; n. 4236/22; n. 4295/2022; 4941/2022; n. 5130/2022; n. 5131/2022; n. 6254/2022; 6604/2022).
Inoltre, con riferimento alla risalenza del reato accertato, va evidenziato che tale condotta si colloca all’interno dell’arco temporale — corrispondente al decennio antecedente alla presentazione dell’istanza di cittadinanza nel 2019 — che integra il “periodo di osservazione” entro il quale devono risultare maturati i requisiti per il riconoscimento della cittadinanza, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91 del 1992, ivi compreso quello dell’irreprensibilità della condotta (cfr., di recente, TAR Lazio, sez. V bis, n. 2643/2022; 2944, 2945 del 2022), salvi i fatti di particolare gravità che possono essere apprezzati nel loro particolare valore “sintomatico” in quanto anche indicativi di tendenze caratteriali, potendo in tal caso essere considerati anche oltre il decennio (Consiglio di Stato sez. VI n. 52/2011, Consiglio di Stato sez. III n. 1726/2019, 5271/2019, 4122/2021; TAR Lazio, sez. II quater, n. 10678/13, 5615/2015, 5917/21; cfr., da ultimo, TAR Lazio, sez. V bis, n. 2643, 2945, 2946, 4469 del 2022; cfr. con specifico riferimento al reato di resistenza a pubblico ufficiale; nonché TAR Lazio, sez. II quater, 1833/2015, TAR Lazio, sez. V bis, n. 2644/2022).
Valga infine aggiungere che, contrariamente a quanto eccepito dal ricorrente, non pare assumere alcuna portata dirimente l’intervenuta riabilitazione dell’istante per effetto della ridetta ordinanza emessa in data 3.10.2024 dal Tribunale di Sorveglianza di Bologna. Appare sufficiente rilevare, infatti, che tale provvedimento, in quanto emesso successivamente all’impugnato diniego adottato il 12.09.2024, costituisce una circostanza di fatto che l’Amministrazione non poteva evidentemente prendere in considerazione; ne consegue che la riabilitazione successivamente intervenuta non è idonea a incidere sulla legittimità del provvedimento gravato, la quale deve essere valutata esclusivamente alla luce della situazione di fatto e di diritto esistente e conoscibile al momento della sua emanazione (cfr., ex multis , Consiglio di Stato, sez. III, 07/01/2022, n. 104).
Peraltro, come costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, al di fuori dell’ipotesi considerata dal citato art. 6 in relazione all’art. 5, in cui la riabilitazione da parte del giudice penale ha effetti particolari che si giustificano con la natura di diritto soggettivo della cittadinanza per matrimonio con italiana/o, nel caso invece della cittadinanza per naturalizzazione, ai sensi dell’art. 9, la riabilitazione non comporta alcun automatismo circa l'ottenimento della cittadinanza, poiché lascia sempre in capo alla pubblica amministrazione la decisione discrezionale inerente alla concessione della cittadinanza: “ciò in quanto, come più volte pure sottolineato da questa stessa Sezione nella sua costante giurisprudenza, il mutamento dello status civitatis è un fatto di rilevante importanza pubblica e, pertanto, i requisiti di cui all'art. 9 della l. n. 91 del 1992, da leggere in combinato con gli elementi ostativi dell'art. 6, per quanto necessari, non risultano tuttavia da soli sufficienti . D etti requisiti infatti, oltre a non essere sufficienti, non costituiscono nemmeno una presunzione di idoneità al conseguimento dell'invocato status (v., ex plurimis , Cons. St., sez. III, 20/03/2019, n.1837; 13/11/2018, n. 6374).
In altri termini, in virtù della cd. pluriqualificazione dei fatti giuridici, mentre sul piano penale gli effetti della riabilitazione sono chiaramente diretti ad agevolare il reinserimento nella società del reo, in quanto eliminano le conseguenze penali residue e fanno riacquistare all’interessato la capacità giuridica persa in seguito alla condanna, viceversa, sul piano amministrativo, la valutazione che l’Amministrazione è chiamata a compiere per concedere lo status di cittadino ha riguardo principalmente all’interesse pubblico alla tutela dell’ordinamento.
Ne consegue che, nel riconoscere la cittadinanza ai sensi dell'art. 9 della l. n. 91 del 1992, pur se intervenuta la riabilitazione, l’Amministrazione è chiamata, comunque, a prendere in considerazione il “fatto storico” per il particolare valore sintomatico che può assumere in quel procedimento (Consiglio di Stato, sez. IV, n. 1788/2009, n. 4862/2010; sez. III, n. 7022/2019; T.A.R. Lazio sez. II quater, n. 10590/12; 10678/2013).
Nell’esaminare la domanda di cittadinanza di chi ha commesso un reato l’Amministrazione è chiamata ad effettuare la delicata valutazione discrezionale in ordine alla effettiva e complessiva integrazione dello straniero nella società e l’interesse del richiedente deve essere comparato con l’interesse pubblico, al pari di quando deve decidere se revocare la cittadinanza già concessa, dovendo tener conto dell’interesse della collettività sotto il profilo più generale della tutela dell’ordinamento, ovvero con lo scopo di “ proteggere il particolare rapporto di solidarietà e di lealtà tra esso e i propri cittadini nonché la reciprocità di diritti e di doveri, che stanno alla base del vincolo di cittadinanza” (Corte di giustizia UE, causa Rotmann, punto 51).
Si tratta di principi comuni a diversi Stati, ai quali spetta in via esclusiva la competenza di determinare le condizioni e le modalità per l’acquisto della cittadinanza (in particolare per naturalizzazione), secondo un principio cardinale del diritto internazionale pubblico consuetudinario, richiamato anche dagli organismi internazionali e comunitari ove, incidentalmente, investono la materia (come nel caso richiamato, in cui la decisione di uno Stato Membro di revocare la cittadinanza concessa ad un cittadino di altro Stato incideva, per conseguenza, sulla cittadinanza comunitaria che da quella dipendeva).
Il richiamo al principio di proporzionalità in quell’occasione è stato determinato dal fatto che il soggetto veniva privato di uno status già acquisito e esposto alle conseguenze sfavorevoli (espulsione) della perdita di una situazione tendenzialmente destinata a durare nel tempo, mentre l’applicazione del medesimo principio risulta meno “giustificata” nel caso in cui invece si tratti di concedere la cittadinanza, in cui il richiedente ha una mera aspettativa all’acquisizione di tale status . Orbene, in tale prospettiva, nella ponderazione dei contrapposti interessi in gioco nel procedimento di naturalizzazione, occorre considerare che il diniego della cittadinanza non preclude all’interessato di ripresentare l’istanza nel futuro (già dopo un anno dal primo rifiuto), per cui le conseguenze discendenti dal provvedimento negativo sono solo temporanee, e, peraltro, non comportano alcuna “interferenza nella vita privata e familiare del richiedente”, dato che l’interessato può comunque continuare a rimanere in Italia e condurre la propria esistenza alle medesime condizioni. Nell’operare il bilanciamento degli interessi pubblici e privati in gioco, va considerato che il sacrificio dell'interesse del privato consiste nel non conseguire immediatamente il pieno riconoscimento di tutti i diritti, consistenti nella sostanza nei diritti politici che consentono di partecipare all’autodeterminazione della vita del Paese mediante l’esercizio del diritto di elettorato (oltre che nel diritto di incolato e limitazione dell’estradizione), essendo il conseguimento di tale posizione differito al momento in cui si possono ritenere maturati in capo ad esso tutti i requisiti richiesti. Mentre, nel caso di accoglimento dell’istanza, le conseguenze sono tendenzialmente irreversibili ed interessano l’intera collettività in quanto il soggetto viene ad essere ammesso stabilmente nella comunità nazionale in via definitiva, con diritto di partecipazione alla determinazione delle scelte politiche. In tale prospettiva non può ritenersi sproporzionato, ove si considerino le gravità delle conseguenze per la generalità dei consociati, il provvedimento che nega la cittadinanza, in via di precauzione adeguatamente avanzata, a quei soggetti di cui si dubita che possano assicurare il rispetto dei valori fondamentali, quali la vita e la incolumità delle persone, la fiducia ed il riguardo per le Istituzioni dello Stato di cui entra a far parte, ed altri beni riconosciuti e tutelati dalla Costituzione.
Pertanto, si richiede che l’istante sia non solo materialmente in condizioni di effettivo inserimento nella società italiana, ma che sul piano dei valori mostri, indefettibilmente, una convinta adesione ai valori fondamentali dell'ordinamento di cui egli chiede di far parte con il riconoscimento della cittadinanza.
Da quanto esposto consegue che, nel caso di specie, anche se la riabilitazione fosse intervenuta prima del gravato decreto, l’istante non avrebbe comunque potuto beneficiare di alcun automatismo in ragione dei rilievi innanzi descritti, residuando in capo alla P.A. ogni valutazione discrezionale in merito alla richiesta concessione della cittadinanza.
4.- In ultima analisi, considerato che il provvedimento di concessione della cittadinanza rappresenta un atto eminentemente discrezionale di "alta amministrazione” suscettibile di essere sindacato solo nei ristretti ambiti del controllo di legittimità – escluso ogni sindacato sostitutivo - ritiene il Collegio che la valutazione dell’Amministrazione sia esente da vizi di illogicità o irragionevolezza.
La tesi dell'istante non tiene conto dell'amplissima discrezionalità, informata anche a criteri di precauzione di profilo oggettivo (Cons. St., sez. III, 11 maggio 2016, n. 1874) e di cautela (Cons. St., sez. III, 29 marzo 2019, n. 2102; 6 settembre 2018, n. 5262), che - come già osservato - caratterizza il provvedimento di concessione della cittadinanza italiana, in quanto atto che attribuisce definitivamente uno status che comporta rilevanti conseguenze per il patrimonio giuridico del richiedente e sui suoi diritti all'interno dello Stato; tale concessione può però comportare conseguenze altrettanto rilevanti, anche gravemente perniciose per l'interesse nazionale in caso di infelice concessione.
Peraltro, considerato che, nel caso di accoglimento dell’istanza, le conseguenze sono tendenzialmente irreversibili ed interessano l’intera collettività in quanto il soggetto viene ad essere ammesso stabilmente nella comunità nazionale in via definitiva (con diritto di partecipazione alla determinazione delle scelte politiche), non appare sproporzionato il provvedimento che nega la cittadinanza, in via di precauzione adeguatamente avanzata, a quei soggetti di cui si dubita che possano assicurare il rispetto dei valori fondamentali, quali la vita e la incolumità delle persone, la fiducia ed il riguardo per le Istituzioni dello Stato di cui entra a far parte, ed altri beni riconosciuti e tutelati dalla Costituzione.
Nel caso di specie, il diniego risulta fondato sul ridetto precedente penale emerso a carico dell’istante che deve ritenersi idoneo a sorreggere adeguatamente il giudizio di inaffidabilità e non compiuta integrazione del ricorrente nel tessuto sociale, con conseguente esito negativo sulla concessione della cittadinanza.
Del resto, la valutazione del Ministero dell'Interno è avvenuta sulla base di accertamenti il cui esito, in termini di prognosi di idoneità allo stabile inserimento nella comunità nazionale con il conferimento della cittadinanza, rientra negli apprezzamenti di merito non sindacabili dinanzi al giudice amministrativo, se non per evidente travisamento dei fatti ed illogicità, vizi che non risultano sussistere nel caso di specie.
Né la natura di alta amministrazione del provvedimento gravato consente a questo giudice di sostituire valutazioni di merito, riservate all'Autorità amministrativa preposta, con altre, attesi i vincoli al sindacato giurisdizionale in questa materia.
Si rende opportuno osservare, inoltre, che la difesa della parte ricorrente si limita a dedurre la residenza in Italia da oltre un decennio e l'asserito inserimento nel contesto sociale, ritenendo che tali circostanze siano sufficienti al rilascio della cittadinanza: tali argomentazioni difensive, tuttavia, non appaiono idonee a scalfire il giudizio svolto dall’Amministrazione.
L’istante, infatti, non offre elementi che possano integrare meriti speciali, atteso che lo stabile inserimento, anche nella realtà economica, se, per un verso, rappresenta una condizione del tutto ordinaria, in quanto costituisce solo il presupposto per conservare il titolo di soggiorno, per altro verso rappresenta soltanto il prerequisito per la concessione della cittadinanza alla stregua di quanto sopra osservato.
Difatti, il conferimento della cittadinanza italiana per naturalizzazione presuppone l'accertamento di un interesse pubblico da valutarsi anche in relazione ai fini propri della società nazionale e non già sul semplice riferimento dell'interesse privato di chi si risolve a domandare la cittadinanza per il soddisfacimento di personali esigenze.
Il riconoscimento della cittadinanza, per sua natura irrevocabile (salvi i casi di revoca normativamente previsti), si fonda su determinazioni che rappresentano un'esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (Cons. Stato, Sez. III, 7 gennaio 2022, n. 104) e, pertanto, presuppone che " nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda " (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 14 febbraio 2017, n. 657).
D’altronde, la particolare cautela con cui l'Amministrazione valuta la rilevanza di condotte antigiuridiche è compensata dalla facoltà di reiterazione dell’istanza che l’ordinamento riconosce al richiedente una volta mutate le condizioni oggettive sottese all'esito negativo originario.
In conclusione, il provvedimento appare adeguatamente motivato e scevro dalle dedotte censure, pertanto il ricorso proposto deve essere respinto.
5.- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Ministero dell’Interno, che liquida complessivamente in €1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA ET, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere
GI CO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI CO | IA ET |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.