Sentenza breve 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza breve 10/02/2026, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00265/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00012/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 12 del 2026, proposto da
NI ND, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea De Bonis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Montegiordano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosa Maria Laria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
nei confronti
Provincia di Cosenza, non costituita in giudizio;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
dell’Ordinanza n. 19 del 21/10/2025, prot. n. 3338 del 21/10/2025, emessa dal Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Montegiordano, notificata a mezzo PEC in data 05/11/2025 e conosciuta in pari data, con la quale si ordina “LA MESSA IN PRISTINO CON RIMOZIONE DELL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO COMPOSTO DA 15 PANNELLI SOLARI DISTRIBUITI SU DUE FALDE DELLA PORZIONE DI TETTO A PADIGLIONE RICADENTE NELLA P.LLA DI PROPRIETÀ” entro il termine di 90 giorni;
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ed in particolare:
- del verbale di sopralluogo congiunto prot. n. 2947 del 18/09/2025;
- della relazione di esito a sopralluogo del Responsabile dell’Area Tecnica prot. n. 2986 del 23/09/2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Montegiordano e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Cosenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 il dott. ER BA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
- il ricorrente in data 16 dicembre 2021 ha presentato al SUE del Comune di Montegiordano comunicazione relativa alla installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto della propria casa. L’intervento era qualificato come esonerato dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica ai sensi del All. A, lett. A.6) D.P.R. n. 31/17;
- in data 18 settembre 2025, a seguito di un sopralluogo dell’ufficio tecnico comunale e della polizia municipale, è stato avviato un procedimento volta a verificare le modalità di installazione dei pannelli;
- con ordinanza n. 19 del 21 ottobre 2025, notificata il 5 novembre 2025, il Comune ha ordinato al ricorrente la rimozione dell’intero impianto fotovoltaico;
- il provvedimento è stato impugnato con l’odierno ricorso, notificato il 3 giugno 2026 ed iscritto a ruolo nella medesima data, chiedendone l’annullamento per quattro motivi in diritto, oltre istanza di sospensione in via cautelare;
- in data 9 gennaio 2026 si è costituita in giudizio la Soprintendenza Archeologica delle Belle Arti e del Paesaggio per la Provincia di Cosenza, con memoria di forma, a mezzo della Difesa Erariale;
- in data 22 gennaio 2026 si è costituito in giudizio il Comune di Montegiordano con memoria di forma;
- in data 29 gennaio 2026 l’Avvocatura dello Stato ha depositato nota della Soprintendenza nella quale essa deduce che l’intervento di cui trattasi concerne “ opere non soggette ad autorizzazione paesaggistica e riguardante invece, all’allegato A lett. A.6) del D.P.R. 13.02.2017 n. 31, nonché rientrante nel novero delle attività di edilizia libera ai sensi dell’art. 6 co. 1 lett. e-quater) D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 ”;
- in data 29 gennaio 2026, ha depositato memoria al Comune, controdeducendo rispetto ai motivi di ricorso;
- alla camera di consiglio del 4 febbraio 2026, previo avviso alle parti ex art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.
Ritenuto che:
- con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 e del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 nonché l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione;
- il ricorrente sostiene in sintesi che l’amministrazione abbia errato nel ritenere che l'intervento non rientri nell'ipotesi di esonero prevista dall'Allegato A, punto A.6, del D.P.R. n. 31/2017, nella misura in cui i pannelli non sarebbero stati installati "in aderenza" alla falda del tetto;
- il motivo è fondato;
- l’art. 2 del D.P.R. n. 31/2017 prevede che: “ Non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi e le opere di cui all’Allegato «A» nonché quelli di cui all’articolo 4 ”.
- l’allegato A, lett. A.6 prevede che non è soggetta ad autorizzazione paesaggistica la “ installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, laddove posti su coperture piane e in modo da non essere visibili dagli spazi pubblici esterni; installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici, ai sensi dell’art. 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, non ricadenti fra quelli di cui all’art. 136, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ”;
- dalla interpretazione letterale della norma si trae che laddove non venga in rilievo l’installazione di pannelli su superficie piana, la lett. A.6 esonera dall’autorizzazione paesaggistica l’installazione secondo due modalità alternative: o tramite integrazione dei pannelli nella configurazione delle coperture; o tramite installazione in aderenza ai tetti degli edifici, in questo caso preservando la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda dell’edificio;
- alla luce di ciò è evidente che il concetto di aderenza presuppone che i pannelli non siano un tutt’uno con il tetto, e ciò anche soltanto ai fini di una corretta realizzazione dell’impianto; sarebbe altrimenti superflua la specificazione della necessità di rispettare l’inclinazione del tetto;
- non appare conferente in senso contrario la sentenza del Consiglio di Stato del 18 febbraio 2025 richiamata dal Comune, proprio perché essa riguarda un intervento relativo a pannelli solati integrati nella configurazione delle coperture, cioè la prima alternativa considerata dalla lett. A.6, mentre quello di specie riguarda l’installazione di pannelli in aderenza al tetto, cioè la seconda alternativa;
- nel caso di specie il Collegio ritiene che la documentazione fotografica in atti abbia sufficientemente dimostrato, senza necessità di una integrazione istruttoria, che la sussistenza di un minimo spazio tra i pannelli e il tetto, peraltro non chiaramente rilevabile dalle foto, è assolutamente trascurabile e inidonea a far venir meno il requisito della aderenza;
- analogamente l’eventuale differenza di tale distanza tra diversi punti del tetto, è inidonea a far venir meno il requisito della medesima inclinazione, in quanto eventuali minimi scostamenti di tale inclinazione non sono visibili dalla documentazione fotografica e non appaiono sostanzialmente idonei ad arrecare un vulnus al paesaggio;
- queste valutazioni tengono conto altresì dell’orientamento invalso in giurisprudenza riguardo “ l’importanza riconosciuta alle fonti di energia rinnovabili e alternative, e tenendo nel debito conto il fatto che queste tecnologie sono ormai considerate elementi normali del paesaggio (in tal senso, tra le altre, cfr.: TAR Lombardia - Brescia, n. 904 del 2010, e TAR Toscana n. 357 del 2017). Sul punto sembra particolarmente opportuno richiamare l’orientamento giurisprudenziale, condiviso dal Collegio, secondo il quale la “compatibilità delle innovazioni rispetto al vincolo paesaggistico va valutata diversamente a seconda della natura e dell’utilità delle singole opere; pertanto, l’installazione di pannelli fotovoltaici – attualmente considerati desiderabili per il contributo alla produzione di energia elettrica senza inconvenienti ambientali – non può essere vietata facendo riferimento alla loro semplice visibilità da punti di osservazioni pubblici, ma solo dando prova dell’assoluta incongruenza delle opere rispetto alle peculiarità del paesaggio” (così: TAR Lombardia - Brescia n. 372 del 2010; conf. TAR Campania – Salerno, n. 235 del 2013; ID, n. 1458 del 2017; T.A.R. Toscana, n. 357 del 2017; Tar Lombardia – Milano, n. 496 del 2018; in senso sostanzialmente analogo cfr. Cons. Stato, n. 1799 del 2012) ” T.A.R. Molise, n. 391/2021;
- da ultimo va considerato che anche nella nota della Soprintendenza depositata dall’Avvocatura dello Stato si deduce che l’intervento di cui trattasi concerne “ opere non soggette ad autorizzazione paesaggistica e riguardante invece, all’allegato A lett. A.6) del D.P.R. 13.02.2017 n. 31, nonché rientrante nel novero delle attività di edilizia libera ai sensi dell’art. 6 co. 1 lett. e-quater) D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 ”;
- il motivo è dunque fondato e il ricorso va accolto, con assorbimento dei restanti motivi di ricorso;
- va dunque annullata l’ordinanza n. 19 del 21 ottobre 2025 del Comune di Montegiordano;
- le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza n. 19 del 21 ottobre 2025 del Comune di Montegiordano.
Condanna il Comune di Montegiordano al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente che liquida in € 2.000,00, oltre oneri e spese come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
VO RR, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
ER BA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER BA | VO RR |
IL SEGRETARIO