Sentenza 18 ottobre 2013
Massime • 2
In tema di bancarotta fraudolenta, la pena accessoria dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa ha la durata fissa ed inderogabile di dieci anni. (v. Corte Cost. n. 134 del 2012).
Rientra nella nozione di pena accessoria non espressamente determinata dalla legge, quella per cui sia previsto un minimo ed un massimo, sicché, in tali casi, la durata della pena accessoria va parametrata dal giudice a quella della pena principale inflitta; qualora tuttavia, sussista il concorso di reati si deve aver riguardo alla pena principale inflitta o che sarebbe stata inflitta in concreto, in assenza di rideterminazione per effetto di cumulo giuridico, per il reato cui la stessa pena accessoria si riferisce. (Fattispecie relativa alle pene accessorie previste per i reati tributari dall'art. 12 D.Lgs. n. 74 del 2000 applicate a fattispecie satellite unificate per la continuazione ad illeciti offensivi di altri beni giuridici).
Commentari • 2
- 1. Quale la durata delle pene accessorie per il bancarottierePietro Chiaraviglio · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Nella sentenza che si segnala, la Cassazione affronta il tema della legittimità della quantificazione fissa delle pene accessorie previste per il reato di bancarotta fraudolenta, stabilite in dieci anni di inabilitazione all'esercizio di attività commerciale e nell'incapacità, per lo stesso tempo, ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa. Nel caso di specie, all'esito di giudizio abbreviato, l'imputato era condannato alla pena di due anni di reclusione, oltre pene accessorie nella misura di legge, per due distinte ipotesi di bancarotta societaria. La competente Corte d'Appello confermava la condanna. Avverso la sentenza d'appello veniva, quindi, proposto ricorso in …
Leggi di più… - 2. Le pene accessorie per le quali la legge indica un termineDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 22 luglio 2019
(Annullamento con rinvio) (Riferimento normativo: Cod. pen. art. 133) Il fatto Con sentenza in data 19 febbraio 2014, la Corte di appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria del 22 gennaio 2013, esclusa la circostanza aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 del convertito dalla L. n. 203 del 1991, confermava il giudizio di responsabilità formulato a carico degli imputati S.D., M.A. e A.S.A. in ordine ai reati di bancarotta fraudolenta per distrazione, documentale e preferenziale, loro contestati al capo B) ai sensi del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 223, in relazione all'art. 216, comma …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/10/2013, n. 51526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51526 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FUMO Maurizio - Presidente - del 18/10/2013
Dott. BRUNO Paolo A. - Consigliere - SENTENZA
Dott. SABEONE Gerardo - rel. Consigliere - N. 1439
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - N. 11562/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LU NC N. IL 12/07/1958;
avverso la sentenza n. 6112/2012 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BERGAMO, del 14/11/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE;
lette le conclusioni del P.G. Dott. SALZANO NC che ha chiesto l'annullamento limitatamente alla durata delle pene accessorie con rinvio al Tribunale di Bergamo.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Bergamo, con sentenza del 14 novembre 2012 emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato a AL NC la pena di anni tre di reclusione per i delitti di bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale e di indicazione nelle dichiarazioni fiscali annuali di operazioni inesistenti in continuazione con fatti giudicati in precedenza (GIP Tribunale di Oristano 14 maggio 2008, GIP Tribunale di Bergamo 9 febbraio 2010, Tribunale Monza 6 luglio 2010 e GIP Tribunale Monza 2 febbraio 2012). L'imputato è stato, altresì, dichiarato interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, inabilitato all'esercizio di una impresa commerciale e incapace ad esercitare uffici direttivi presso qualunque impresa per la durata di anni dieci;
interdetto dagli uffici direttivi delle persone giuridiche per anni uno, incapace di contrattare con la pubblica amministrazione per anni tre, interdetto dalle funzioni di rappresentanza ed assistenza in materia tributaria per anni cinque e interdetto in perpetuo dall'ufficio di componente di commissione tributaria;
è stata, infine, disposta la pubblicazione della sentenza sul sito del Ministero della Giustizia e sul quotidiano L'Eco di Bergamo.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando quale unico motivo una violazione di legge in merito all'applicazione delle pene accessorie.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l'accoglimento del ricorso limitatamente alla durata delle pene accessorie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è da accogliere nei limiti in seguito esposti.
2. Con riferimento alla applicata sanzione accessoria per i delitti di bancarotta fraudolenta (inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale per anni dieci) è noto come nella giurisprudenza di questa Corte permanga un contrasto relativo, appunto, alla durata della pena accessoria interdittiva in caso di condanna per bancarotta.
Si registra infatti un primo orientamento (tra le tante, Cass. Sez. 5 22 gennaio 2010 n. 9672 e Sez. 5 31 marzo 2010 n. 23720) in base al quale detta pena (inabilitazione all'esercizio di imprese commerciali e incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per dieci anni prevista dalla L. Fall., art. 216, u.c.), non può considerarsi indeterminata;
con la conseguenza che essa non si sottrae alla disciplina di cui all'art. 37 cod. pen., che, come è noto, impone che la pena accessoria abbia eguale durata a quella principale quando essa non sia predeterminata.
Esiste però altra corrente giurisprudenziale (v. Cass. Sez. 5 30 maggio 2012 n. 30341, Sez. 5 20 settembre 2012 n. 42731 e da ultimo, Sez. 5 31 gennaio 2013 n. 11257) per la quale deve rientrare nella nozione di pena accessoria non espressamente determinata dalla legge, quella per cui sia previsto un minimo ed un massimo, sicché, in tali casi, la durata della pena accessoria va parametrata dal Giudice a quella della pena principale inflitta.
Al proposito, ritiene questo Collegio che, dal raffronto tra il L. Fall., art. 216, comma 4 e L. Fall., art. 217, comma 3, emerga netta la differenza voluta dal Legislatore.
Invero, nel primo caso, "la condanna....importa per la durata di 10 anni l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata di esercitare uffici direttivi preso qualsiasi impresa"; nel secondo caso, è previsto che "la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a 2 anni".
La littera legis è dunque chiara: nella ipotesi più grave (bancarotta fraudolenta) si è voluto che, quale che sia la pena principale, il soggetto fosse posto in condizioni di non operare nel campo imprenditoriale dove ha creato danno e "disordine" per il (considerevole) lasso di tempo di due lustri;
nella ipotesi meno grave (bancarotta semplice), l'inabilitazione e l'incapacità hanno "un tetto" molto meno elevato e la loro effettiva durata è rimessa all'apprezzamento del Giudice.
"Per la durata di 10 anni", invero, è espressione significativamente ben diversa da "fino a 2 anni": nel primo caso, la proibizione dura (appunto) interrottamente per una decade, nel secondo non può superare il biennio (ma può, quindi, anche coprire un più ridotto arco temporale).
La ratio è evidentemente special-preventiva e la scelta del Legislatore non appare al di fuori degli schemi della logica. Un Collegio di questa stessa Sezione (v. Cass. Sez. 5 23 marzo 2011 n. 16083), che aderiva all'indirizzo più risalente, ritenendo insuperabile il dato testuale, ha, però, ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 27 Cost., della L. Fall, art. 216, comma 4, nella parte in cui determinava in maniera fissa in dieci anni la durata della pena accessoria dell'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e dell'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, ed ha rimesso gli atti al Giudice delle leggi.
La Corte Costituzionale, con sentenza del 31 maggio 2012, n. 134, ha dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale ritenendo che la sentenza additiva (richiesta al fine di rendere applicabile l'art. 37 cod. pen.) non costituisse una soluzione costituzionalmente obbligata, rimanendo pertanto legata a scelte affidate alla discrezionalità del legislatore. La Consulta ha, dunque, implicitamente confermato la validità dell'interpretazione proposta dal Collegio remittente, secondo cui nell'attuale formulazione legislativa la pena accessoria è prevista in misura fissa (e ciò non lede alcun diritto costituzionalmente protetto).
Deve pertanto ribadirsi che la pena accessoria che consegue alla condanna per il delitto di bancarotta fraudolenta è indicata in misura fissa e inderogabile dal legislatore nella durata di anni dieci;
ne consegue che i Giudici di merito non hanno commesso alcuna violazione di legge, ne' avevano alcun obbligo di motivazione connesso all'irrogazione della pena accessoria.
Consegue che le relative censure sono infondate.
3. In relazione, questa volta, alle pene accessorie a misura non fissa previste dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 12, si rileva che appare del tutto condivisibile l'orientamento, per quanto non unanime, espresso da questa Corte nella sentenza della Sez. 3 9 ottobre 2008 n. 41874 e ribadito da questa Sez. 5 30 giugno 2010 n. 29780, secondo cui rientra nella nozione di pena accessoria non espressamente determinata dalla legge, quella per la quale è previsto un minimo ed un massimo, sicché, in tali casi, tra i quali vanno annoverati anche quelli che qui interessano, relativi alle pene accessorie previste per i reati tributari dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 12, la durata della pena accessoria va parametrata dal Giudice a quella della pena principale inflitta.
Deve, però, aggiungersi che in caso di concorso eterogeneo di reati deve aversi riguardo, ai fini che qui interessano, alla pena principale inflitta per il reato cui la stessa pena accessoria si riferisce, non potendosi irrogare una pena accessoria in relazione a reato che non la prevede.
Tanto si desume dall'art. 77 cod. pen. norma che, per il caso di concorso di reati stabilisce che, ai fini della determinazione delle pene accessorie, deve aversi riguardo al "singolo reato per il quale è pronunciata la condanna ed alla pena principale che, se non vi fosse concorso di reati, si dovrebbe infliggere per ciascuno di essi".
In tal senso conduce anche la giurisprudenza che, evidentemente nella affine materia di concorso omogeneo di reati, richiede comunque, in caso di reato continuato, che la pena principale alla quale si deve fare riferimento per stabilire la durata della conseguente pena accessoria sia quella inflitta per la violazione più grave, come determinata per effetto del giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti ed aggravanti e non già quella complessivamente individuata tenendo conto dell'aumento per la continuazione (v. Cass. Sez. 6 27 marzo 2008 n. 17616 e Sez. 1 30 gennaio 2013 n. 7346). Nel caso di specie ha errato il GIP il quale, oltretutto senza alcuna argomentazione chiarificatrice, ha, applicato al AL le pene accessorie non fisse previste dall'art. 12 cit. per taluni reati tributari, in misura variegata anziché procedere alla scissione, per quanto qui interessa, del reato continuato.
Il Giudice, come già detto sopra, avrebbe invece dovuto considerare, quale parametro di computo per le misure accessorie non determinate dal legislatore in misura fissa, quello previsto dal medesimo legislatore all'art. 37 cod. pen. (ossia la quantità di pena principale inflitta per il reato cui si riferiscono le pene accessorie in questione), integrato da quello ulteriore previsto all'art. 77 cod. pen.. In più si sarebbe, comunque, dovuto considerare l'ulteriore criterio, condiviso dalla giurisprudenza maggioritaria più recente, secondo cui in caso di applicazione di pena su richiesta delle parti in misura non inferiore a tre anni di reclusione occorre tener conto, per l'irrogazione della pena accessoria, della determinazione in concreto della pena e, quindi, dell'incidenza delle circostanze attenuanti e del bilanciamento eventualmente operato con le circostanze aggravanti oltre che della diminuente per il rito (v. Cass. Sez. 1 6 marzo 2009 n. 12894). In conclusione, esclusa ogni censura alle modalità di applicazione delle pene accessorie a durata fissa (interdizione perpetua dall'ufficio di componente della Commissione Tributaria e pubblicazione della sentenza ex art. 36 cod. pen.), tutte le altre pene accessorie non determinate in misura fissa, inflitte al ricorrente, avrebbero dovuto essere parametrate alla pena principale in concreto inflitta per il singolo reato di riferimento e, posto che questo risulta nella specie un reato satellite (il reato sub 2) unificato per l'appunto in continuazione al reato sub 1), avrebbe dovuto aversi riguardo alla pena che, se non vi fosse stato il concorso, sarebbe stata inflitta in concreto per esso (così art. 77 c.p. cit.): pena la cui durata, dunque, il Giudice del rinvio dovrà
determinare.
Ragionamento a parte è da effettuarsi per la pena della interdizione dai pubblici uffici: questa infatti è prevista in misura fissa dall'art. 29 c.p. per le condanne non inferiori a tre anni di reclusione, ma è anche prevista in misura non fissa per talune condanne in materia di reati tributari (D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 12, comma 2). In relazione a tale pena accessoria il Giudice, in sede di rinvio, dovrà specificare il reato e la singola pena principale cui intende parametrare la durata di quella accessoria in esame L. n. 74 del 2000, ex art. 12, comma 2, fissandone conseguentemente la entità
secondo i criteri sopra enunciati.
4. Ne consegue, in conclusione, l'annullamento dell'impugnata sentenza con riferimento alle applicate pene accessorie dell'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche, dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione e dell'interdizione da funzioni di rappresentanza ed assistenza tributaria, con rinvio al Tribunale di Bergamo per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
La Corte, annulla la sentenza impugnata limitatamente alle sanzioni accessorie dell'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche, dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione e dell'interdizione da funzioni di rappresentanza ed assistenza tributaria con rinvio al Tribunale di Bergamo per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2013