Cass. pen., sez. V, sentenza 18/10/2013, n. 51526
CASS
Sentenza 18 ottobre 2013

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In tema di bancarotta fraudolenta, la pena accessoria dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa ha la durata fissa ed inderogabile di dieci anni. (v. Corte Cost. n. 134 del 2012).

Rientra nella nozione di pena accessoria non espressamente determinata dalla legge, quella per cui sia previsto un minimo ed un massimo, sicché, in tali casi, la durata della pena accessoria va parametrata dal giudice a quella della pena principale inflitta; qualora tuttavia, sussista il concorso di reati si deve aver riguardo alla pena principale inflitta o che sarebbe stata inflitta in concreto, in assenza di rideterminazione per effetto di cumulo giuridico, per il reato cui la stessa pena accessoria si riferisce. (Fattispecie relativa alle pene accessorie previste per i reati tributari dall'art. 12 D.Lgs. n. 74 del 2000 applicate a fattispecie satellite unificate per la continuazione ad illeciti offensivi di altri beni giuridici).

Commentari2

  • 1Quale la durata delle pene accessorie per il bancarottiere
    Pietro Chiaraviglio · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. Nella sentenza che si segnala, la Cassazione affronta il tema della legittimità della quantificazione fissa delle pene accessorie previste per il reato di bancarotta fraudolenta, stabilite in dieci anni di inabilitazione all'esercizio di attività commerciale e nell'incapacità, per lo stesso tempo, ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa. Nel caso di specie, all'esito di giudizio abbreviato, l'imputato era condannato alla pena di due anni di reclusione, oltre pene accessorie nella misura di legge, per due distinte ipotesi di bancarotta societaria. La competente Corte d'Appello confermava la condanna. Avverso la sentenza d'appello veniva, quindi, proposto ricorso in …

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  • 2Le pene accessorie per le quali la legge indica un termine
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 22 luglio 2019

    (Annullamento con rinvio) (Riferimento normativo: Cod. pen. art. 133) Il fatto Con sentenza in data 19 febbraio 2014, la Corte di appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria del 22 gennaio 2013, esclusa la circostanza aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 del convertito dalla L. n. 203 del 1991, confermava il giudizio di responsabilità formulato a carico degli imputati S.D., M.A. e A.S.A. in ordine ai reati di bancarotta fraudolenta per distrazione, documentale e preferenziale, loro contestati al capo B) ai sensi del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 223, in relazione all'art. 216, comma …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 18/10/2013, n. 51526
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 51526
Data del deposito : 18 ottobre 2013

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