Sentenza 22 gennaio 2010
Massime • 1
In tema di bancarotta fraudolenta, la durata della pena accessoria dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale ed all'incapacità ad esercitare uffici direttivi di cui all'art. 216, u.c., l. fall., deve essere determinata in misura uguale a quella della pena principale inflitta.
Commentari • 4
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1. La Corte costituzionale conferma la propria giurisprudenza circa i limiti del sindacato di costituzionalità sul trattamento sanzionatorio degli illeciti penali, quando il petitum dei rimettenti tende a rimodulare l'entità del medesimo trattamento. Secondo la Corte, infatti, rientra nella discrezionalità del legislatore sia l'individuazione delle condotte punibili, sia la scelta e la quantificazione delle relative sanzioni, con la conseguenza che tale discrezionalità può essere oggetto di censura, in sede di scrutinio di costituzionalità, soltanto ove il suo esercizio ne rappresenti un uso distorto o arbitrario, così da confliggere in modo manifesto con il canone della ragionevolezza …
Leggi di più… - 2. Quale la durata delle pene accessorie per il bancarottierePietro Chiaraviglio · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Nella sentenza che si segnala, la Cassazione affronta il tema della legittimità della quantificazione fissa delle pene accessorie previste per il reato di bancarotta fraudolenta, stabilite in dieci anni di inabilitazione all'esercizio di attività commerciale e nell'incapacità, per lo stesso tempo, ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa. Nel caso di specie, all'esito di giudizio abbreviato, l'imputato era condannato alla pena di due anni di reclusione, oltre pene accessorie nella misura di legge, per due distinte ipotesi di bancarotta societaria. La competente Corte d'Appello confermava la condanna. Avverso la sentenza d'appello veniva, quindi, proposto ricorso in …
Leggi di più… - 3. Le pene accessorie per le quali la legge indica un termineDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 22 luglio 2019
(Annullamento con rinvio) (Riferimento normativo: Cod. pen. art. 133) Il fatto Con sentenza in data 19 febbraio 2014, la Corte di appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria del 22 gennaio 2013, esclusa la circostanza aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 del convertito dalla L. n. 203 del 1991, confermava il giudizio di responsabilità formulato a carico degli imputati S.D., M.A. e A.S.A. in ordine ai reati di bancarotta fraudolenta per distrazione, documentale e preferenziale, loro contestati al capo B) ai sensi del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 223, in relazione all'art. 216, comma …
Leggi di più… - 4. Bancarotta fraudolenta e durata delle pene accessorie: un dibattito ormai superato?Enrico Amati · https://www.filodiritto.com/ · 15 settembre 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/01/2010, n. 9672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9672 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 22/01/2010
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - rel. Consigliere - N. 88
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 8930/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) TO NR, N. IL 06/06/1953;
avverso l'ordinanza n. 567/2008 TRIBUNALE di UDINE, del 27/01/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO ROTELLA;
lette le conclusioni del PG Dott. V. Geraci di annullamento. RITENUTO IN FATTO
1 - TO IC ricorre contro ordinanza del Tribunale di Udine che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la sua istanza di riduzione della pena accessoria della inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale ed incapace per l'esercizio di uffici direttivi presso qualsiasi impresa, comminatagli per la durata di dieci anni per il delitto di cui alla L. Fall., art. 216, dalla Corte di appello di Trieste, che ha invece ridotto la pena principale (ex L. Fall., art. 219, comma 3) ad a.1 di reclusione. L'ordinanza motiva che la pena accessoria prevista dalla L. Fall., art. 216, u.c., non è indeterminata, ma indicata in misura fissa ed inderogabile, sicché si sottrae alla disciplina dell'art. 37 c.p. (Cass., Sez. 5^, 20.9.07 Bucci). Il ricorso (avv. L. Gabola) denuncia: difetto di motivazione - violazione L. Fall., art. 216, comma 4, in relaz. art. 37 c.p., perché la sentenza citata si pone in contrasto con precedente indirizzo di questa Corte e con i principi costituzionali. Il P.G. ha concluso per l'accoglimento del ricorso significando che, prediligendo la tesi ancorata al rilievo che, essendo la durata della pena accessoria della L. Fall., art. 216, comma 4, determinata solo nel massimo, non sarebbe nella specie applicabile l'art. 37 c.p., sicché potrebbe avere durata maggiore di quella principale, si trascura una lettura costituzionalmente orientata in contrasto con le previsioni sanzionatorie rigide (Corte Cost. 91/08).
2 - Il ricorso è fondato.
L'art. 37 c.p., recita: "Quando la legge stabilisce che la condanna importa una pena accessoria temporanea, e la durata di questa non è espressamente determinata, la pena accessoria ha una durata eguale a quella della pena principale inflitta ... Tuttavia, in nessun caso essa può oltrepassare il limite minimo e quello massimo stabiliti per ciascuna specie di pena accessoria". Pertanto la pena accessoria speciale può avere durata maggiore o minore rispetto a quella della pena principale inflitta, solo se sono per essa previsti diversi limiti edittali o appartiene ad una specie per cui tali limiti sono stabiliti dalla legge.
La L. Fall., art. 216, u.c., stabilisce la durata della pena accessoria speciale indiscriminatamente in anni 10. La L. Fall., art.217, u.c., adotta analoga prescrizione, prevedendone però la variabilità con la locuzione "fino a due anni". Pertanto in ciascuno dei casi è indicato un termine massimo, rispondente a quello edittale della pena principale e non può intendersi che la norma si allacci ai limiti di una specie cui si rapporti la stessa pena, a maggior ragione perché ciascuna previsione fa salve le pene accessorie previste dal codice penale.
E si pone in entrambi i casi la questione se la mancata previsione di limite minimo consenta di applicare la pena accessoria con una durata diversa da quella della pena principale e, di più, in quello di cui all'art. 216 di escluderne la variabilità in via di eccezione alla regola dell'art. 37 c.p., come afferma la sentenza Bucci, cui si rifà il provvedimento impugnato (CED rv 238311), ed è contestato dal ricorso con riferimento ad altre sentenze.
In realtà in materia di reati fallimentari si è altre volte detto che, poiché la pena accessoria è stabilita dalla legge solo nel massimo, essa deve avere durata eguale a quella della pena principale a sensi dell'art. 37 c.p. (cfr. Cass. Sez. 5^ n 10266/81, Iacopozzi, rv. 150989; nello stesso senso n. 2205/87, Ragazzi, rv. 175170 e n. 4727/00, Albini ed a. rv. 215987 con riferimento specifico alla bancarotta semplice).
Il principio è seguito in materie diverse, si da risultare maggioritario rispetto a quello che confina l'applicazione dell'art.37 c.p., ai casi nei quali la legge indica entrambi i limiti edittali della pena accessoria (v. relaz. Massimario n. 1003/09). E risulta evidente perché la questione interpretativa di norma, che preveda una particolare pena accessoria, non trovi soluzione nel mero riferimento alla combinazione delle parole e non anche al sistema. In particolare se, data l'assenza di previsione di distinto limite minimo, si intende che la L. Fall., art. 216 u.c., fissi indiscriminatamente la pena accessoria in anni 10, sciogliendo il rapporto di durata con la pena principale stabilita dal giudice, all'evidenza si opera una interpretazione in peius dello stesso articolo, seppure estensiva e non analogica, speculare ad una all'opposto restrittiva della regola generale di cui all'art. 37 c.p.. Ma soprattutto, ed è risolutivo, la lettura in tal senso della disposizione della L. Fall., art. 216, comma 4, si pone in conflitto con i principi costituzionali. E la necessità di lettura costituzionalmente orientata della legge è pregiudiziale rispetto al rilievo di contrasti.
È questo il senso del riferimento del P.G. a quanto di recente ribadito da Corte Costituzionale n. 91/08, che opera specifico richiamo alla sentenza n. 50 del 1980. Questa sentenza aveva affermato in genere tre decenni orsono il cd. principio di "mobilità della pena", cioè della sua predeterminazione tra un minimo ed un massimo, già quale corollario del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., per la necessità di proporzionarla all'effettiva entità ed alle specifiche esigenze dei singoli casi, che di legalità di cui all'art. 25 Cost., comma 2, che "da forma ad un sistema in cui l'attuazione di una riparatrice giustizia distributiva esige la differenziazione più che l'uniformità". La sentenza spiega che "l'adeguamento delle risposte punitive ai casi concreti contribuisce a rendere quanto più possibile personale la responsabilità penale, nella prospettiva segnata dall'art. 27 Cost., comma 1; e nello stesso tempo è strumento per uno determinazione della pena quanto più possibile finalizzata, nella prospettiva dell'art. 27 Cost., comma 3". E conclude: "In linea di principio, pertanto, previsioni sanzionatorie rigide non appaiono in armonia con il volto costituzionale del sistema penale, ed il dubbio di illegittimità costituzionale potrà essere, caso per caso, superato a condizione che, per la natura dell'illecito sanzionatorio e per la misura della sanzione prevista, quest'ultima appaia ragionevolmente proporzionata rispetto all'intera gamma di comportamenti riconduci bili allo specifico tipo di reato". Orbene, già l'incontroversa durata variabile della pena accessoria prevista dal parallelo L. Fall., art. 217, u.c., rende incongruo il vincolo nell'interpretare l'art. 216 alla lettera diversa, perché priva della locuzione "sino a" riferita al limite massimo, travisando la comune ratio di incriminazione ed il dovere di orientamento costituzionale.
Sotto il primo profilo, la L. Fall., art. 216 e l'art. 217, stabiliscono ciascuno un ampio ambito edittale di pena principale. La pena va unificata per più fatti rapportabili a ciascuna delle due norme in maniera distinta da quella del cumulo giuridico di cui all'art. 81 c.p., ed è in ciascun caso da commisurare al danno obiettivamente cagionato (L. Fall., art. 219). Infine il diritto vivente, mentre ha affermato la bancarotta semplice punibile anche per colpa oltre che per dolo, ha svincolato dalla titolazione di fraudolenza, a prima vista prescrittiva del dolo specifico, la norma della L. Fall., art. 216, richiedendo solo quello generico, che implica una differenziazione punitiva perciò accentuando il metro d'intensità.
Questo insieme normativo significa una graduazione in termini di progressività tra bancarotta semplice, reato per lo più di pericolo ma non solo, e bancarotta fraudolenta, ponendo un confine assai sottile nella casistica. Tale confine, oltre l'ambito assai articolato della L. Fall., art. 216, una volta ritenuto che sia questa la norma da applicare nel caso di specie, accentua la discrezionalità valutativa del giudice e perciò la sua determinazione circa la pena anche accessoria anch'essa da infliggere in termini di "ragionevole proporzione".
Pertanto la disposizione della L. Fall., art. 216 comma 4, al di là del significato apparente della lettera, va interpretata nel senso che la durata della pena accessoria speciale da essa stabilita deve essere determinata in misura uguale a quella della pena principale inflitta dal giudice nell'ambito edittale per questa previsto, come prescritto dall'art. 37 c.p.. Nella specie la pena accessoria si determina nella stessa misura di quella principale.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata ordinanza e determina la durata della pena accessoria di inabilitazione all'esercizio di impresa commerciale ed incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa in anni 1.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2010