Sentenza 19 aprile 2005
Massime • 1
Il divieto di pronuncia favorevole alla estradizione previsto dall'art. 705, comma secondo lett. b) cod. proc. pen., nell'ipotesi in cui la sentenza per la cui esecuzione è stata domandata contenga disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato, ricorre quando sia prospettata l'assenza nell'ordinamento dello Stato richiedente di disposizioni a tutela delle garanzie difensive e del diritto al giusto processo e non quando sia denunciata la mera violazione di norme processuali presenti in quest'ultimo (nella specie, la nullità della notifica della citazione a giudizio).
Commentari • 3
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Il divieto di pronuncia favorevole all'estradizione -previsto dall'art. 705 c.p.p., comma 2, lett. b), nell'ipotesi in cui la sentenza per la cui esecuzione è stata domandata contenga disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato - ricorre solo quando sia prospettata l'assenza nell'ordinamento dello Stato richiedente di disposizioni a tutela delle fondamentali garanzie difensive e del diritto al giusto processo, e non quando sia denunciata la mera violazione di norme processuali presenti in quest'ultimo: non osta alla consegna MAE di chi sia stato ocndannato senza difensore se sia possibile richiedere un nuovo giudizio. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE …
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Deve essere negata l'estradizione richiesta dalla Repubblica Federativa del Brasile ai sensi dell'art. 5 del Trattato bilaterale di estradizione del 1989 quando il procedimento conclusosi con la condanna dell'estradanda (deputata Zambelli) non abbia assicurato il rispetto del nucleo essenziale dei diritti di difesa, risultando compromessa l'imparzialità oggettiva del giudice che ha partecipato alle decisioni processuali, alla condanna e alla successiva richiesta di estradizione. Nel giudizio estradizionale il giudice italiano non è chiamato a verificare la conformità del procedimento straniero alle singole regole processuali nazionali, ma deve accertare se sia stato rispettato il nucleo …
Leggi di più… - 3. Estradizione suppletiva è procedimento autonomo (Cass. 26310/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 1 novembre 2021
La procedura di estensione dell'estradizione o estradizione suppletiva - come pure quelle della riestradizione (ex art. 711 c.p.p.) e della procedura in transito (ex art. 712 c.p.p.) - danno luogo a procedimenti autonomi, pur se collegati a quello della estradizione principale. Il procedimento di estradizione suppletiva, in particolare, è instaurato da una nuova domanda di estradizione, presentata dopo la consegna dell'estradato dallo stesso Stato che l'ha ottenuta, e ha ad oggetto un fatto anteriore alla consegna e diverso da quello per il quale l'estradizione è già stata concessa. Si tratta, quindi, di una richiesta di estensione di effetti della precedente estradizione attraverso la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/04/2005, n. 21370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21370 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANSONE Luigi Presidente del 19/04/2005
Dott. ROMANO Francesco Consigliere SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco Consigliere N. 729
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. rel. Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. DOGLIOTTI Massimo Consigliere N. 957/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TA PE;
avverso la sentenza 11/10/04 Corte di Appello di Torino;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in Camera di Consiglio la relazione del Consigliere Dott. Gramendola Francesco Paolo;
Udito il P.G. in persona del Dott. Vittorio Martusciello che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
Sentito il difensore avv. PIACENTINO Roberto che ha concluso come da ricorso, rinunciando alla eccezione di nullità della notifica del decreto di fissazione dell'udienza camerale;
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
IT ET ricorre personalmente per Cassazione avverso la sentenza in data 11/10/04, con la quale la Corte di Appello di Torino aveva dichiarato l'esistenza delle condizioni necessarie per l'accoglimento della domanda, avanzata dal Ministero della Giustizia dello Stato di Romania, di estradizione nei suoi confronti, siccome colpito da mandato di cattura internazionale del Tribunale di Roman in data 20/2/98 per la espiazione della pena di anni tre e mesi sei di reclusione, inflittagli con sentenza 4/6/97 per il reato di lesioni gravi.
Nel chiedere l'annullamento della menzionata decisione il ricorrente denunzia la violazione della legge processuale in relazione all'art. 704/2 c.p.p. e l'erronea applicazione dell'art. 12 della Convenzione Europea di estradizione, avendo la corte di merito omesso di esaminare con la dovuta attenzione il procedimento principale celebratosi in Romania (esame non escluso dalla menzionata Convenzione), ed in particolare la dichiarazione di contumacia, affetta da nullità assoluta, idonea a compromettere il rispetto delle garanzie difensive. Precisava che da notizie riferitegli dal difensore appositamente nominato, aveva appreso che la citazione per la prima udienza era stata effettuata presso il Comune di Ruginoasa, anziché nel comune di Dolesti, villaggio Buruienesti, provincia di Neamt, dove effettivamente aveva la residenza. Invocava all'uopo l'art. 3 del Protocollo Aggiuntivo alla Convenzione Europea di Estradizione, sottoscritto il 17/9/78 e ratificato dall'Italia in seguito alla legge di autorizzazione n. 775 del 1984, nonché la Risoluzione n. 11 del 1975 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, ed escludeva l'ipotesi della sottrazione volontaria alla giustizia rumena, posto che la denunzia della parte offesa era intervenuta in data 8/9/96, quando egli era già emigrato in Italia. Era pertanto compito della corte di merito accertare se la notificazione dell'atto di citazione davanti al Tribunale Rumeno fosse stata effettuata con modalità tali, da portare il contenuto dell'atto nell'effettiva sfera di conoscibilità dell'imputato, e dare allo stesso tempo maggior peso alla richiesta di revisione del processo inoltrata all'autorità giudiziaria rumena. Allegava a sostegno il fax pervenuto dall'avvocato rumeno, relativo alla copia tradotta in lingua italiana, concernente la nullità della notifica della citazione;
il fax del medesimo avvocato relativo alla copia, tradotta in lingua italiana della richiesta di revisione del processo inoltrata all'autorità giudiziaria rumena.
Seguiva una nota, pervenuta a mezzo fax, nella quale il difensore eccepiva la nullità della notifica del decreto di fissazione dell'udienza camerale, siccome non effettuata al domicilio eletto dall'estradando, ma al domicilio reale.
Preso atto della rinuncia all'eccezione di nullità da parte del difensore, e rilevato comunque che la menzionata notifica al ricorrente è avvenuta ritualmente nel domicilio eletto, osserva questa Corte che il ricorso non ha fondamento e va pertanto rigettato.
In tema di estradizione per l'estero l'esistenza di una convenzione internazionale tra lo Stato Italiano e lo Stato richiedente, nella quale sia stata preventivamente operata una scelta in ordine all'effettivo riconoscimento dei diritti dell'estradando al giusto processo, impone alla parte richiesta unicamente l'obbligo di assicurarsi dell'identità dell'estradando e di verificare i titoli su cui si fonda la richiesta di estradizione (Cass. 11/1/99 Shabana CED 213322).
Nel fattispecie la corte di merito, nella vigenza tra l'Italia e la Romania della convenzione di estradizione sottoscritta in data 11/11/1972, ha correttamente proceduto alla verifica dell'esatta identificazione dell'estradando e del titolo, posto a fondamento della richiesta di estradizione, costituito dalla irrevocabilità della sentenza in data 4/6/97 del Tribunale di Roman. Nessuna altra verifica si esigeva dalla corte territoriale, ne' tanto meno quella di accertare la regolarità della notificazione dell'atto di citazione a giudizio davanti a quel tribunale. La denunziata violazione delle norme processuali non può essere invocata al fine di ottenere una sentenza contraria all'estradizione ex art. 705/2 lett. b) c.p.p., perché un conto è denunziare l'assenza nello stato richiedente di norme che tutelano le garanzie difensive e il diritto al giusto processo (nella specie tutta da provare), altro è denunciare la violazione di norme del codice di procedura rumeno, che non avrebbe consentito all'imputato l'esercizio del diritto di difesa, e che potrà farsi valere davanti alla competente autorità giudiziaria rumena, come sembra stia facendo o abbia fatto il ricorrente.
Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Provvedere la cancelleria alle comunicazioni al Ministero della Giustizia, di cui all'art. 203 dosp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti ex art. 94- 1 ter Disp. Att. C.P.P.
Così deciso in Roma, il 19 aprile 2005.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2005