Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/04/2005, n. 21370
CASS
Sentenza 19 aprile 2005

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Il divieto di pronuncia favorevole alla estradizione previsto dall'art. 705, comma secondo lett. b) cod. proc. pen., nell'ipotesi in cui la sentenza per la cui esecuzione è stata domandata contenga disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato, ricorre quando sia prospettata l'assenza nell'ordinamento dello Stato richiedente di disposizioni a tutela delle garanzie difensive e del diritto al giusto processo e non quando sia denunciata la mera violazione di norme processuali presenti in quest'ultimo (nella specie, la nullità della notifica della citazione a giudizio).

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  • 1MAE esecutivo eseguibile anche se condanna senza difensore (Cass. 43542/12)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 30 giugno 2025

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  • 2Estradizione esecutiva negata per processo ingiusto (Cass. 21634/26)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 giugno 2026

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    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 1 novembre 2021

    La procedura di estensione dell'estradizione o estradizione suppletiva - come pure quelle della riestradizione (ex art. 711 c.p.p.) e della procedura in transito (ex art. 712 c.p.p.) - danno luogo a procedimenti autonomi, pur se collegati a quello della estradizione principale. Il procedimento di estradizione suppletiva, in particolare, è instaurato da una nuova domanda di estradizione, presentata dopo la consegna dell'estradato dallo stesso Stato che l'ha ottenuta, e ha ad oggetto un fatto anteriore alla consegna e diverso da quello per il quale l'estradizione è già stata concessa. Si tratta, quindi, di una richiesta di estensione di effetti della precedente estradizione attraverso la …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/04/2005, n. 21370
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21370
Data del deposito : 19 aprile 2005

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