Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/11/2016, n. 51640
CASS
Sentenza 8 novembre 2016

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di misure di prevenzione patrimoniali, le nozioni di residenza o dimora all'estero che, ai sensi dell'art. 18, comma quarto, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, consentono l'avvio o la prosecuzione del procedimento di prevenzione patrimoniale su beni che si ha motivo di ritenere siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, si identificano nel luogo di stabile abitazione, formale o sostanziale, del soggetto proposto. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice del merito aveva escluso la stabilità della dimora all'estero di un proposto trasferitosi per undici mesi nel proprio Paese di origine per effettuare un ciclo di cure, mantenendo il centro dei propri interessi e la sua usuale abitazione in Italia, ove poi aveva fatto ritorno).

Commentario1

  • 1Le misure di prevenzione patrimoniali
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 1 marzo 2021

    Prefazione – Soggetti destinatari – Titolarità della proposta – Applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali. Morte del proposto – Indagini patrimoniali – Sequestro – Esecuzione del sequestro – Esecuzione del sequestro – Provvedimenti d'urgenza – Procedimento applicativo (parziale rinvio) – Confisca (parziale rinvio) – Sequestro e confisca per equivalente – Intestazione fittizia – Le impugnazioni – Revocazione della confisca – Indipendenza dall'esercizio dell'azione penale – Rapporti con sequestro e confisca disposti in seno a procedimenti penali – Cauzione. Garanzie reali – Confisca della cauzione – L'amministrazione giudiziaria dei beni personali – L'amministrazione …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/11/2016, n. 51640
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 51640
Data del deposito : 8 novembre 2016

Testo completo