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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/05/2025, n. 3728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3728 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 45448/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Ferrari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 45448/2024 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con il patrocinio dell'avv. , elettivamente C.F._2 Parte_2
domiciliato in VIA DELLA GUASTALLA 15 MILANO, presso il difensore parte attrice contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
MODUGNO PATRIZIA, elettivamente domiciliato in VIA CORDUSIO MILANO, presso il difensore parte convenuta pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Accertare e dichiarare il diritto delle attrici e per l'effetto condannare in persona Controparte_2
del leg rapp.pt a corrispondere alle dette attrici e , quali eredi Parte_2 Controparte_3
legittimi del dott. di € 28.311,29. come risultante dal Persona_1
libretto postale n.
2-0561791716 del citato de cuius esistente presso l'Ufficio Postale di Sesto San
Giovanni, Via Ercole Marelli 165, OVVERO IN SUBORDINE 2/3 della detta somma pari a 18.874,193
EURO oltre gli interessi moratori ex dlgvo 231/02 o in subordine legali dal 31/03/2021 oltre
rivalutazione monetaria indice istat dal dovuto sino al soddisfo oltre 500,00€ oltre spese gen 15%, cpa
4% e iva 22% per legge per l'attività stragiudiziaria di recupero credito della prof. Avv. Pt_2
, come da diffide inoltrata via pec dal maggio 2023 e oltre contributo unificato dell'azione
[...]
giudiziaria che parte attrice è stata obbligata a radicare (cu € 237,00. + marca 27 euro)
Condannare in persona del leg rapp.pt al risarcimento dei danni derivanti dalla Controparte_2
violazione dell' art.2043 c.c., da quantificarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c.tra 1500- 2500,00 euro
Condannare a ulteriore somma risarcitoria a favore delle attrici per lite Controparte_2
temeraria ex art. 96 cpc e art. 88 per abuso del processo in quanto la negazione del pagamento dovuto
non si basa su norma di legge e comunque opponibile a terzi.
Condanna al pagamento di competenze ed onorari del giudizio, delle spese generali, cpa, iva per legge
Per parte convenuta :
In via principale e nel merito:
- accertato e dichiarato il corretto adempimento della società afferente all'ambito delle CP_2
obbligazioni in materia di successione, respingere tutte le richieste formulate a qualsiasi titolo dalle
pagina 2 di 8 eredi e dirette ad ottenere la liquidazione della quota Parte_2 Parte_1
successoria, in quanto inammissibili, improponibili, improcedibili, nulle e comunque infondate in fatto
e in diritto per le ragioni illustrate in narrativa;
- per le motivazioni esposte in atti, respingere la domanda risarcitoria in quanto inammissibili e/o
infondate in fatto e in diritto;
- In via istruttoria: si riserva ulteriori deduzioni, produzioni e eventuali istanze istruttorie a mezzo di
memorie integrative ex art. 171 – ter c.p.c.
- In ogni caso, con rifusione di tutte le spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e convenivano in Parte_1 Parte_2
giudizio al fine di ottenerne la condanna al pagamento di somme loro spettanti Controparte_2
quali eredi del titolare di un libretto postale, oltre al risarcimento dei danni.
Le attrici in particolari esponevano:
- che erano coeredi legittime di il quale in vita aveva acceso un libretto Persona_1
postale, che alla data del decesso, risalente al giorno 31.3.2021, portava un saldo di euro
28.311,00;
- che le attrici provvedevano a trasmettere brevi manu sia allo sportello delle di Sesto San CP_2
Giovanni che a quello di Milano, Porta Vittoria, tutta la documentazione attestante il proprio diritto ereditario;
- che, in particolare, per come richiesto dagli uffici postali, le attrici consegnavano la denuncia di successione, l'atto notorio attestante la loro qualità di eredi legittime, il certificato di morte del
de cuius;
pagina 3 di 8 - che nessuna ricevuta di tale documentazione veniva rilasciata;
- che, pertanto, le attrici provvedevano nuovamente a trasmettere la documentazione via PEC;
- che, tuttavia, la convenuta, ricevuta la richiesta da parte delle attrici, riferiva come ai fini della liquidazione della somma depositata sul libretto postale sarebbe stata necessaria la quietanza da parte di tutti gli eredi legittimi;
- che, inoltre, precisava come presupposto necessario per la liquidazione era il CP_2
deposito in originale della documentazione presso uno sportello postale, non potendosi considerare idonea la trasmissione della documentazione via PEC;
- che la condotta ostativa della convenuta era illegittima, considerato come ciascun coerede potesse agire per far valere crediti ereditari anche per l'intero;
- che, peraltro, le attrici avevano sempre chiesto la liquidazione in loro favore solamente della quota di loro spettanza, pari a 2/3 della somma depositata;
- che, inoltre, il diritto di credito delle attrici non doveva risentire di decurtazioni a titolo di imposte, il cui addebito era stato determinato dal ritardo con cui adempirà alla CP_2
propria obbligazione;
- che la convenuta era tenuta a risarcire il danno procurato con il proprio inadempimento.
Si costituiva ritualmente in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e, in Controparte_2
particolare, evidenziando come il contratto di apertura del libretto postale prevedesse espressamente la possibilità di liquidazione della somma in caso di decesso del titolare solo su richiesta congiunta degli eredi e che la convenuta rimaneva estranea alle problematiche connesse con la divisione dell'asse ereditario fra i coeredi.
La convenuta, inoltre, rilevava come non avesse potuto dare corso alle richieste di parte attrice, non pagina 4 di 8 avendo questa mai trasmesso in originale la documentazione presso uno sportello delle . CP_2
Senza che fosse dato corso ad attività istruttoria alcuna, il giudice, previa precisazione delle conclusioni, all'udienza del 6.5.2025 tratteneva la causa in decisione ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata e, pertanto, merita di trovare accoglimento nella misura che segue.
Premesso come parte convenuta non abbia contestato l'esistenza del libretto postale, la sua titolarità in capo al de cuius, né tanto meno l'importo ivi depositato alla data di apertura della successione;
l'esito della presente controversia dipende dalla decisone di una questione di diritto su cui la giurisprudenza più volte si è soffermata, ossia se sia configurabile in capo al coerede il diritto di escutere per intero o per una quota il credito vantato verso terzi e caduto in successione ereditaria.
La Corte di Cassazione, infatti, dapprima ha negato al coerede il potere di esigere e ricevere prima della divisione ereditaria la propria quota di credito, in quanto i crediti sono e devono considerarsi ricompresi nella comunione ereditaria.
In particolare, si evidenziava come i crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si dividevano tra i coeredi in ragione delle rispettive quote automaticamente, ma entravano a far parte della comunione ereditaria, come si desume dagli artt. 727 e 757 c.c., con l'effetto che il singolo coerede doveva prima dare corso alla divisione ereditaria, in modo da determinare la propria quota di spettanza del credito caduto in successione.
Sulla base di tale orientamento, quindi, gli istituti di credito giustificavano la prassi di dare corso allo svincolo delle somme giacenti sui conti correnti caduti in successione solo subordinatamente al consenso contestuale di tutti i coeredi.
pagina 5 di 8 Tale orientamento è stato successivamente rivisto e superato, in ragione della considerazione per cui ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito (Cassazione Sezioni Unite 24657/2007).
Ciascun erede, quindi, può agire singolarmente per far valere l'intero credito ereditario comune o anche la sola parte del credito proporzionale alla quota ereditaria, fermo restando che il pagamento effettuato dal debitore non ha effetti nei rapporti interni con gli altri coeredi;
gli eventuali contrasti insorti tra i coeredi, infatti, devono trovare risoluzione nell'ambito del giudizio di divisione.
Pertanto, alla pretesa del singolo erede di ottenere l'adempimento del credito ereditario pro-quota, ma anche per intero, la parte debitrice (nel caso di specie la convenuta) non può opporsi, adducendo il mancato consenso degli altri coeredi (cfr. da ultimo Cass., Ordinanza 27417/2017).
Né potrebbe essere opposto alle attrici quanto previsto nel contratto di apertura del libretto postale stipulato dal de cuius, considerato come le prime agiscano non sulla base del rapporto contrattuale, ma quali eredi del titolare del rapporto;
nei loro confronti, pertanto, non può essere invocata la clausola contrattuale che prevedeva la necessità di una richiesta congiunta di liquidazione ad opera di tutti i coeredi.
Esclusa, pertanto, la legittimità del rifiuto a dare corso alla richiesta di liquidazione per il difetto di quietanza ad opera del terzo coerede, estraneo al presente giudizio, va altresì rilevato come non possa considerarsi fondata l'obiezione mossa dalla convenuta, la quale ha contestato come le attrici non avessero mai depositato la documentazione richiesta in originale presso un ufficio postale, limitandosi pagina 6 di 8 alla loro trasmissione via PEC.
La convenuta, infatti, ha sul punto fatto richiamo alla propria regolamentazione interna, la quale richiede che la documentazione attestante il credito successorio sia depositata in originale, solo in tal modo rendendo effettivo un controllo sulla legittimazione ereditaria degli istanti.
Sennonché va osservato come tale finalità sia perfettamente consentita anche a fronte della trasmissione via PEC della documentazione, dovendosi considerare tale modalità di consegna del tutto equivalente a quella fisica presso un ufficio postale.
Deve quindi, concludersi come dal 29.5.2023 (data dell'inoltro della documentazione via PEC, così
come documentato da parte attrice e riconosciuto dalla stessa convenuta) il credito delle attrici debba considerarsi esigibile, non potendosi retrodatare tale momento alle asserite precedenti consegne effettuate presso gli uffici postali, di cui la stessa parte attorea riconosce non disporre di alcuna ricevuta o attestazione.
Ne consegue, ulteriormente, che rimangano a carico degli eredi le imposte di bollo da addebitare sul libretto postale sino a tale data, non potendosi gravare le attrici delle trattenute effettuate a tale titolo per il periodo successivo, rispetto al quale la mancata liquidazione del libretto è da ascriversi all'inadempimento della convenuta.
Essendo l'imposta di bollo prevista normativamente nella misura di euro 34,20 annui da addebitarsi trimestralmente, ne consegue che detta imposta, pari a euro 8,55 al trimestre, vada addebitata agli eredi per il periodo intercorso fra il decesso del de cuius e l'esigibilità del credito ereditario e, quindi, per 9
trimestri, per un importo complessivo pari a euro 76,95.
L'importo depositato sul libretto alla data del decesso dell'intestatario, pari a euro 28.311,00, deve quindi essere ridotto al minor importo di euro 28.234,05, con l'effetto che la convenuta va condannatya pagina 7 di 8 a pagare alle attrici la quota di loro spettanza, pari ai 2/3 della somma disponibile, come da domanda,
da quantificarsi nella somma di euro 18.822,70, oltre a interessi secondo il tasso legale dal 30.5.2023 al saldo.
Non può, viceversa, trovare accoglimento l'ulteriore domanda risarcitoria avanzata da parte attrice e ricollegata allo stato di disagio e di sofferenza che sarebbe disceso dall'inadempimento della convenuta.
In difetto, infatti, di documentazione specifica che consenta in qualche misura di concretizzare tale patimento in termini tali da attribuirgli una rilevanza giuridica, deve ritenersi che il mero patimento discende dall'inadempimento non costituisca un danno suscettibile di autonomo risarcimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 4.404,00, oltre i.v.a e c.p.a,
di cui euro 540,00 per spese generali ed euro 264,00 per rimborso spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
ogni diversa istanza disattesa:
- in parziale accoglimento delle domande proposte da e da Parte_1 Parte_2
nei confronti di condanna quest'ultima a pagare alle attrici la
[...] Controparte_2
somma di euro 18.822,70, oltre a interessi secondo il tasso legale dal 30.5.2023 al saldo;
- condanna la convenuta a rifondere le attrici delle spese di litre, liquidate in complessivi euro
4.404,00, oltre i.v.a e c.p.a, di cui euro 540,00 per spese generali ed euro 264,00 per rimborso spese.
Così deciso in Milano l'8 maggio 2025 Il giudice
Francesco Ferrari
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Ferrari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 45448/2024 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con il patrocinio dell'avv. , elettivamente C.F._2 Parte_2
domiciliato in VIA DELLA GUASTALLA 15 MILANO, presso il difensore parte attrice contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
MODUGNO PATRIZIA, elettivamente domiciliato in VIA CORDUSIO MILANO, presso il difensore parte convenuta pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Accertare e dichiarare il diritto delle attrici e per l'effetto condannare in persona Controparte_2
del leg rapp.pt a corrispondere alle dette attrici e , quali eredi Parte_2 Controparte_3
legittimi del dott. di € 28.311,29. come risultante dal Persona_1
libretto postale n.
2-0561791716 del citato de cuius esistente presso l'Ufficio Postale di Sesto San
Giovanni, Via Ercole Marelli 165, OVVERO IN SUBORDINE 2/3 della detta somma pari a 18.874,193
EURO oltre gli interessi moratori ex dlgvo 231/02 o in subordine legali dal 31/03/2021 oltre
rivalutazione monetaria indice istat dal dovuto sino al soddisfo oltre 500,00€ oltre spese gen 15%, cpa
4% e iva 22% per legge per l'attività stragiudiziaria di recupero credito della prof. Avv. Pt_2
, come da diffide inoltrata via pec dal maggio 2023 e oltre contributo unificato dell'azione
[...]
giudiziaria che parte attrice è stata obbligata a radicare (cu € 237,00. + marca 27 euro)
Condannare in persona del leg rapp.pt al risarcimento dei danni derivanti dalla Controparte_2
violazione dell' art.2043 c.c., da quantificarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c.tra 1500- 2500,00 euro
Condannare a ulteriore somma risarcitoria a favore delle attrici per lite Controparte_2
temeraria ex art. 96 cpc e art. 88 per abuso del processo in quanto la negazione del pagamento dovuto
non si basa su norma di legge e comunque opponibile a terzi.
Condanna al pagamento di competenze ed onorari del giudizio, delle spese generali, cpa, iva per legge
Per parte convenuta :
In via principale e nel merito:
- accertato e dichiarato il corretto adempimento della società afferente all'ambito delle CP_2
obbligazioni in materia di successione, respingere tutte le richieste formulate a qualsiasi titolo dalle
pagina 2 di 8 eredi e dirette ad ottenere la liquidazione della quota Parte_2 Parte_1
successoria, in quanto inammissibili, improponibili, improcedibili, nulle e comunque infondate in fatto
e in diritto per le ragioni illustrate in narrativa;
- per le motivazioni esposte in atti, respingere la domanda risarcitoria in quanto inammissibili e/o
infondate in fatto e in diritto;
- In via istruttoria: si riserva ulteriori deduzioni, produzioni e eventuali istanze istruttorie a mezzo di
memorie integrative ex art. 171 – ter c.p.c.
- In ogni caso, con rifusione di tutte le spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e convenivano in Parte_1 Parte_2
giudizio al fine di ottenerne la condanna al pagamento di somme loro spettanti Controparte_2
quali eredi del titolare di un libretto postale, oltre al risarcimento dei danni.
Le attrici in particolari esponevano:
- che erano coeredi legittime di il quale in vita aveva acceso un libretto Persona_1
postale, che alla data del decesso, risalente al giorno 31.3.2021, portava un saldo di euro
28.311,00;
- che le attrici provvedevano a trasmettere brevi manu sia allo sportello delle di Sesto San CP_2
Giovanni che a quello di Milano, Porta Vittoria, tutta la documentazione attestante il proprio diritto ereditario;
- che, in particolare, per come richiesto dagli uffici postali, le attrici consegnavano la denuncia di successione, l'atto notorio attestante la loro qualità di eredi legittime, il certificato di morte del
de cuius;
pagina 3 di 8 - che nessuna ricevuta di tale documentazione veniva rilasciata;
- che, pertanto, le attrici provvedevano nuovamente a trasmettere la documentazione via PEC;
- che, tuttavia, la convenuta, ricevuta la richiesta da parte delle attrici, riferiva come ai fini della liquidazione della somma depositata sul libretto postale sarebbe stata necessaria la quietanza da parte di tutti gli eredi legittimi;
- che, inoltre, precisava come presupposto necessario per la liquidazione era il CP_2
deposito in originale della documentazione presso uno sportello postale, non potendosi considerare idonea la trasmissione della documentazione via PEC;
- che la condotta ostativa della convenuta era illegittima, considerato come ciascun coerede potesse agire per far valere crediti ereditari anche per l'intero;
- che, peraltro, le attrici avevano sempre chiesto la liquidazione in loro favore solamente della quota di loro spettanza, pari a 2/3 della somma depositata;
- che, inoltre, il diritto di credito delle attrici non doveva risentire di decurtazioni a titolo di imposte, il cui addebito era stato determinato dal ritardo con cui adempirà alla CP_2
propria obbligazione;
- che la convenuta era tenuta a risarcire il danno procurato con il proprio inadempimento.
Si costituiva ritualmente in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e, in Controparte_2
particolare, evidenziando come il contratto di apertura del libretto postale prevedesse espressamente la possibilità di liquidazione della somma in caso di decesso del titolare solo su richiesta congiunta degli eredi e che la convenuta rimaneva estranea alle problematiche connesse con la divisione dell'asse ereditario fra i coeredi.
La convenuta, inoltre, rilevava come non avesse potuto dare corso alle richieste di parte attrice, non pagina 4 di 8 avendo questa mai trasmesso in originale la documentazione presso uno sportello delle . CP_2
Senza che fosse dato corso ad attività istruttoria alcuna, il giudice, previa precisazione delle conclusioni, all'udienza del 6.5.2025 tratteneva la causa in decisione ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata e, pertanto, merita di trovare accoglimento nella misura che segue.
Premesso come parte convenuta non abbia contestato l'esistenza del libretto postale, la sua titolarità in capo al de cuius, né tanto meno l'importo ivi depositato alla data di apertura della successione;
l'esito della presente controversia dipende dalla decisone di una questione di diritto su cui la giurisprudenza più volte si è soffermata, ossia se sia configurabile in capo al coerede il diritto di escutere per intero o per una quota il credito vantato verso terzi e caduto in successione ereditaria.
La Corte di Cassazione, infatti, dapprima ha negato al coerede il potere di esigere e ricevere prima della divisione ereditaria la propria quota di credito, in quanto i crediti sono e devono considerarsi ricompresi nella comunione ereditaria.
In particolare, si evidenziava come i crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si dividevano tra i coeredi in ragione delle rispettive quote automaticamente, ma entravano a far parte della comunione ereditaria, come si desume dagli artt. 727 e 757 c.c., con l'effetto che il singolo coerede doveva prima dare corso alla divisione ereditaria, in modo da determinare la propria quota di spettanza del credito caduto in successione.
Sulla base di tale orientamento, quindi, gli istituti di credito giustificavano la prassi di dare corso allo svincolo delle somme giacenti sui conti correnti caduti in successione solo subordinatamente al consenso contestuale di tutti i coeredi.
pagina 5 di 8 Tale orientamento è stato successivamente rivisto e superato, in ragione della considerazione per cui ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito (Cassazione Sezioni Unite 24657/2007).
Ciascun erede, quindi, può agire singolarmente per far valere l'intero credito ereditario comune o anche la sola parte del credito proporzionale alla quota ereditaria, fermo restando che il pagamento effettuato dal debitore non ha effetti nei rapporti interni con gli altri coeredi;
gli eventuali contrasti insorti tra i coeredi, infatti, devono trovare risoluzione nell'ambito del giudizio di divisione.
Pertanto, alla pretesa del singolo erede di ottenere l'adempimento del credito ereditario pro-quota, ma anche per intero, la parte debitrice (nel caso di specie la convenuta) non può opporsi, adducendo il mancato consenso degli altri coeredi (cfr. da ultimo Cass., Ordinanza 27417/2017).
Né potrebbe essere opposto alle attrici quanto previsto nel contratto di apertura del libretto postale stipulato dal de cuius, considerato come le prime agiscano non sulla base del rapporto contrattuale, ma quali eredi del titolare del rapporto;
nei loro confronti, pertanto, non può essere invocata la clausola contrattuale che prevedeva la necessità di una richiesta congiunta di liquidazione ad opera di tutti i coeredi.
Esclusa, pertanto, la legittimità del rifiuto a dare corso alla richiesta di liquidazione per il difetto di quietanza ad opera del terzo coerede, estraneo al presente giudizio, va altresì rilevato come non possa considerarsi fondata l'obiezione mossa dalla convenuta, la quale ha contestato come le attrici non avessero mai depositato la documentazione richiesta in originale presso un ufficio postale, limitandosi pagina 6 di 8 alla loro trasmissione via PEC.
La convenuta, infatti, ha sul punto fatto richiamo alla propria regolamentazione interna, la quale richiede che la documentazione attestante il credito successorio sia depositata in originale, solo in tal modo rendendo effettivo un controllo sulla legittimazione ereditaria degli istanti.
Sennonché va osservato come tale finalità sia perfettamente consentita anche a fronte della trasmissione via PEC della documentazione, dovendosi considerare tale modalità di consegna del tutto equivalente a quella fisica presso un ufficio postale.
Deve quindi, concludersi come dal 29.5.2023 (data dell'inoltro della documentazione via PEC, così
come documentato da parte attrice e riconosciuto dalla stessa convenuta) il credito delle attrici debba considerarsi esigibile, non potendosi retrodatare tale momento alle asserite precedenti consegne effettuate presso gli uffici postali, di cui la stessa parte attorea riconosce non disporre di alcuna ricevuta o attestazione.
Ne consegue, ulteriormente, che rimangano a carico degli eredi le imposte di bollo da addebitare sul libretto postale sino a tale data, non potendosi gravare le attrici delle trattenute effettuate a tale titolo per il periodo successivo, rispetto al quale la mancata liquidazione del libretto è da ascriversi all'inadempimento della convenuta.
Essendo l'imposta di bollo prevista normativamente nella misura di euro 34,20 annui da addebitarsi trimestralmente, ne consegue che detta imposta, pari a euro 8,55 al trimestre, vada addebitata agli eredi per il periodo intercorso fra il decesso del de cuius e l'esigibilità del credito ereditario e, quindi, per 9
trimestri, per un importo complessivo pari a euro 76,95.
L'importo depositato sul libretto alla data del decesso dell'intestatario, pari a euro 28.311,00, deve quindi essere ridotto al minor importo di euro 28.234,05, con l'effetto che la convenuta va condannatya pagina 7 di 8 a pagare alle attrici la quota di loro spettanza, pari ai 2/3 della somma disponibile, come da domanda,
da quantificarsi nella somma di euro 18.822,70, oltre a interessi secondo il tasso legale dal 30.5.2023 al saldo.
Non può, viceversa, trovare accoglimento l'ulteriore domanda risarcitoria avanzata da parte attrice e ricollegata allo stato di disagio e di sofferenza che sarebbe disceso dall'inadempimento della convenuta.
In difetto, infatti, di documentazione specifica che consenta in qualche misura di concretizzare tale patimento in termini tali da attribuirgli una rilevanza giuridica, deve ritenersi che il mero patimento discende dall'inadempimento non costituisca un danno suscettibile di autonomo risarcimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 4.404,00, oltre i.v.a e c.p.a,
di cui euro 540,00 per spese generali ed euro 264,00 per rimborso spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
ogni diversa istanza disattesa:
- in parziale accoglimento delle domande proposte da e da Parte_1 Parte_2
nei confronti di condanna quest'ultima a pagare alle attrici la
[...] Controparte_2
somma di euro 18.822,70, oltre a interessi secondo il tasso legale dal 30.5.2023 al saldo;
- condanna la convenuta a rifondere le attrici delle spese di litre, liquidate in complessivi euro
4.404,00, oltre i.v.a e c.p.a, di cui euro 540,00 per spese generali ed euro 264,00 per rimborso spese.
Così deciso in Milano l'8 maggio 2025 Il giudice
Francesco Ferrari
pagina 8 di 8