Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 13/02/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
931/2019 R.G. TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA Seconda Sezione Civile VERBALE DELLA CAUSA Oggi 13/02/2025, alle ore 11.39, innanzi al Presidente di Sezione, dott. Ugo Scavuzzo, sono comparsi: per 'Avv. Verderico il quale chiede un rinvio rappresentando che Controparte_1
è in corso un accordo con la cessionaria del credito, in subordine precisa le conclusioni ed insiste nell'istanza istruttoria e nell'istanza di CTU;
per l'Avv. R. Staiti il quale insiste per il rigetto delle Controparte_2 domande avversarie e si oppone al chiesto rinvio. Il Presidente di Sezione invita, quindi, alla discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. Le parti discutono oralmente la causa illustrando brevemente le conclusioni già rassegnate in atti e verbali. Quindi, il Presidente di Sezione decide la causa con motivazione contestuale ex art. 281 sexies c.p.c., di cui dà lettura in udienza.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA II SEZIONE CIVILE Con atto di citazione P.IVA: ), con sede legale Controparte_1 P.IVA_1 in Messina (ME), C/da , in persona dell'Amministratore Unico e legale Controparte_3 rappresentante pro tempore sig. (C.F.: ) nato a Controparte_4 C.F._1
TA LE (ME), il 05/01/1932, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Antonio Verderico (C.F.: C.F._2
) e dall'Avv. Nicola Verderico (C.F.: ), entrambi del Foro
[...] CodiceFiscale_3 di Barcellona P.G., elettivamente domiciliata in Messina (ME), via T. Capra, Is. 301/Bis, presso lo studio legale dell'Avv. Nicola Todaro, premetteva di aver intrattenuto con la società convenuta un rapporto contrattuale di conto corrente bancario in data 8.11.2004 e si doleva a) dell'avvenuta applicazione nel corso di esso di interessi debitori che in più trimestri avrebbero superato il tasso soglia previsto per legge;
b) dell'avvenuto addebito su conto corrente di interessi debitori ultra-legali senza alcuna specifica pattuizione scritta in violazione dell'art. 1284 c.c.; c) dell'illegittima applicazione della capitalizzazione degli interessi debitori, di commissioni di massimo scoperto invero nulle perché prive di causa, nonché di spese senza alcuna previsione contrattuale;
chiedeva, quindi,
“1) Accertare e dichiarare la illiceità, illegittimità e/o nullità del contratto di apertura rapporti del 08/11/2004, del c.c. 6802, e delle relative clausole per mancanza di causa o
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2) Accertare e dichiarare la illiceità, illegittimità e nullità delle clausole dei contratti di apertura rapporti, compreso il sopra citato contratto intercorso tra la convenuta e CP_5 la Società attrice in data 08/11/2004, relative agli interessi ultra-legali, siccome usurari per superamento del tasso soglia, nonché, gradatamente, perché calcolati in misura superiore al tasso contrattuale e, comunque, per sproporzione tra tasso creditore e debitore;
3) Per l'effetto, ritenere e dichiarare non dovuti gli interessi usurari relativi a tutti i contratti di c/c intercorsi tra le suddette parti contraenti, ivi compreso il c/c n. 6802, con ogni conseguente statuizione, e, in ogni caso, ritenere e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di tutti gli interessi passivi comunque ultra- legali;
4) Accertare e dichiarare l'illegittimità, nullità ed inefficacia, delle condizioni generali e delle clausole di tutti i contratti di apertura rapporti, compreso il sopra citato contratto intercorso tra la convenuta e la Società attrice in data 08/11/2004, in ordine alla CP_5 capitalizzazione degli interessi, commissioni, spese ed oneri applicati nel corso dell'intero rapporto, in violazione della richiamata normativa codicistica, della stessa delibera CICR 9/2/2000, dell'art. 120 T.U.B., nonché delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, sotto i vari profili in atto rilevata;
5) Conseguentemente, ritenere e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi al rapporto in esame, statuendo non dovute le somme a tal titolo ex adverso pretese relativamente a tutti i contratti di c/c intercorsi tra le nominate parti contraenti, ivi compreso il c/c 6802, con ogni conseguente determinazione;
6) Ritenere e dichiarare non dovute, per indeterminatezza e, comunque, per indeterminabilità dell'oggetto, ed in ogni caso perché prestazione senza causa, le somme addebitate per commissione di massimo scoperto calcolate in costanza di utilizzo del rapporto di conto corrente in aggiunta agli interessi passivi, nonché per spese e commissioni;
7) Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto anche sulla differenza in giorni – banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta, nonché per mancanza di valida giustificazione causale;
8) Determinare il saldo dare - avere tra la convenuta e la Società attrice, CP_5 tenendo in debito conto l'allegata perizia contabile e sulla base dell'intera documentazione, ricalcolando tutti i rapporti bancari con depurazione dei tassi di interesse ultralegali, dalla capitalizzazione trimestrale degli interessi, delle commissioni di massimo scoperto, indennità, oneri e spese, con riequilibrio della data di accredito e addebito a valuta;
9) Determinate il Tasso effettivo Globale (T.E.G.) dell'indicato rapporto bancario, ritenendo e dichiarando la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della Banca convenuta per interessi, spese, commissioni e competenze per i motivi esposti nel presente atto o con qualunque altra motivazione, anche in difetto di esplicite conclusioni;
10) Per l'effetto, condannare la convenuta previa rettifica del saldo contabile, CP_5 alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, quantificate in € 118.534,13, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, in favore dell'istante Società, o a quella minore o maggiore somma che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
11) A tal fine, si chiede ammissione di consulenza tecnica d'ufficio, con mandato al
pagina2 di 8 Consulente dei quesiti già sopra proposti (pagg. 14 e 15 del presente atto) e di quelli che nei termini di rito saranno prospettati;
12) Con riserva di integrazione, precisazione e modificazione delle domande, conclusioni e delle istanze istruttorie ai sensi dell'art. 183 c.p.c.;
13) Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre rimborso forfetario spese generali, C.P.A. ed I.V.A. nella misura legale”. Si costituiva con sede legale in IN, Piazza San Controparte_6
Carlo n. 156, capitale sociale €.9.085.469.851,64 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di IN aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei P.IVA_2
Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, iscritta all'Albo Banche al n. 5555, appartenente al Gruppo Bancario , iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3069, Controparte_6 rappresentata da (già , in forza di procura in notar Controparte_7 CP_8 [...] del 28.11.18 n. rep. 6607/3488 registrata presso l'Agenzia delle Entrate, Milano 2 il Per_1
29.11.18 al n. 59825 Serie 1T (doc. 1), con sede legale in Milano, via Galileo Galilei n. 7, capitale sociale euro 600.000,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana di Milano- Monza- Brianza- Lodi 10311000961, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 2521466, società esercente l'attività di recupero crediti ai sensi dell'art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza per licenza rilasciata al legale rappresentante pro-tempore dalla Questura di Milano Ctg. 13/D – Div. P.A.S. n. 62/2018 di reg. il 13 novembre 2018, in persona del procuratore, Dott. CP_9
, nato a Benevento il [...], in [...] procura conferita dal Consigliere Delegato
[...]
con atto Notaio di Milano, Rep. n. 7871, Racc. n. 4118, Persona_2 Persona_1 del 10.7.19, registrato a Milano il 16.7.19 presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio DP II Milano UT APSR – al n. 11835, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Roberto Staiti, la quale chiedeva il rigetto delle domande avversarie invero fondate su argomenti tra loro anche logicamente incompatibili. Le parti, nonostante la concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. non depositavano le memorie. La causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni ed era fissata l'udienza di discussione orale del 13.2.2025; alla detta udienza, parte attrice e convenuta in riconvenzionale chiedeva un differimento della causa per consentire alla controparte ovvero alla cessionaria del credito di valutare la proposta transattiva avanzata;
dopo la discussione, ordinata in ragione della sua programmazione e della impossibilità di concedere il chiesto differimento a fronte dell'opposizione della convenuta e attrice in riconvenzionale, la causa era decisa. Le domande di parte attrice sono infondate nel merito e vanno, quindi, rigettate e ciò per quanto di ragione.
Azione di accertamento e di ripetizione d'indebito
Occorre in primo luogo muovere da un dato;
parte attrice ha promosso sia un'azione di ripetizione di indebito, sia un'azione di accertamento della nullità di talune pattuizioni.
La preliminare questione della decadenza del correntista e della inoppugnabilità delle annotazioni su conto corrente.
pagina3 di 8 Deve essere disattesa l'eccezione di parte convenuta di decadenza dal diritto di contestazione degli estratti di conto corrente. A tale riguardo si osserva che per consolidata e condivisibile giurisprudenza, "la mancata tempestiva contestazione dell'estratto conto da parte del correntista nel termine previsto dall'art. 1830 c.c., rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo meramente contabile, e non preclude pertanto la contestazione della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori da cui essi derivino" (Cass., sez. 1, 19 marzo 2007 n. 6514; cfr. Cass., sez. III, 14 giugno 2012 n. 9720).
Il riparto dell'onere della prova
Occorre dapprima soffermarsi sul riparto dell'onere della prova nelle contese tra correntista e banca laddove venga proposta dal primo un'azione di accertamento negativo del credito ovvero domanda di ripetizione dell'indebito. E', infatti, onere della parte che agisce per la ripetizione dell'indebito, fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento, ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa (cfr. ex multis, Cass. Civ., sez. III, 14 maggio 2012, n. 7501, secondo la quale “nella domanda di ripetizione di indebito oggettivo l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, perciò, sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (ovvero il venir meno di questa), prova che può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto negativo contrario,
o anche mediante presunzioni (Cass. 13 novembre 2003, n. 1146; Cass. 10 novembre 2010, n. 22872); anche mediante testimoni (Cass. 9 agosto 2010, n. 18483)”). In particolare, tale principio, nei giudizi promossi dal cliente (correntista o mutuatario) nei confronti dell'istituto bancario per far valere la nullità di clausole contrattuali ed allo scopo di richiedere la ripetizione di somme indebitamente pagate in applicazione delle clausole nulle (il caso in ispecie), comporta che grava sulla parte attrice l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e di fornire la relativa prova, producendo in giudizio il contratto costituente titolo del rapporto dedotto in lite, oltre che gli estratti conto periodici al fine di quantificare l'indebito versato (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 09.03.2021, n. 6480; Tribunale Roma, sez. XVII, 19.09.2018, n. 17579; conf. Tribunale Catania, sez. IV, 08.06.2019, n. 2436; Tribunale Agrigento, 29.06.2016, n. 969; Tribunale Bari, 15.06.2016 n. 3333; Tribunale Modena, sez. I, 07.03.2017, n. 391), con la precisazione che “il correntista può certamente limitarsi ad allegare la inesistenza o nullità del contratto di conto corrente senza ovviamente aver alcun onere di produrre il contratto medesimo (…). In tale caso sarà la banca ad avere l'onere (anche se non abbia proposto domanda riconvenzionale) di produrre il contratto per dimostrare la fonte negoziale del proprio diritto di credito che viene posto in discussione” (Tribunale Napoli sez. II, 22.07.2020, n. 5222). Proprio in tema di azione di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista, la giurisprudenza più recente ha avuto, altresì, modo di evidenziare che è onere del cliente fornire prova degli indebiti pagamenti, il cui conteggio deve essere effettuato a partire dal primo saldo a debito del cliente di cui si abbia evidenzia (cfr. Cass. Civ., sez. I, 2.5.2019, n. 11543; conf. Cass. Civ., sez. I, 28.11.2018, n. 30822). Peraltro, la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che l'onere della prova grava sul correntista attore non solo allorquando lo stesso agisca per ottenere la ripetizione di somme indebitamente pretese dalla Banca, ma anche laddove agisca con azione di accertamento negativo (cfr. Cass. Civ. sez. I, 07.05.2015, n. 9201, per la quale “l'onere probatorio
pagina4 di 8 gravante, a norma dell'art. 2697 cod. civ., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo. (…) Dunque, nel caso di specie il principio applicabile è che chi esperisce una azione di accertamento negativo deve fornire la prova della fondatezza della propria domanda. (…) Le stesse (n.d.r. correntiste ricorrenti), nell'affermare un dovere di rilevamento d'ufficio da parte del giudice di nullità afferenti alle clausole contrattuali, confondono tale potere con quello istruttorio e con l'onere della prova in ordine ai rapporti di dare ed avere intercorsi tra le parti. Il giudice può infatti accertare d'ufficio una nullità inerente al contratto sulla base della documentazione e delle risultanze istruttorie fornite dalla parte cui incombeva il detto onere o comunque presenti in atti, ma non può esercitare d'ufficio attività istruttorie sopperendo al mancato assolvimento dell'onere relativo che è in capo ad una delle parti in relazione ai rapporti intercorsi con la controparte”). Nella fattispecie in esame parte convenuta ha prodotto i documenti necessari e funzionali agli accertamenti (il contratto e gli estratti conto).
La pretesa illegittima applicazione di interessi debitori ultra-legali per violazione dell'art. 1284 c.c.
La doglianza facente leva sul preteso illegittimo addebito di interessi debitori nella misura diversa da quella legale in violazione dell'art. 1284 c.c. è manifestamente infondata nel merito, ciò che si ricava agevolmente dalla lettura dei contratti di conto corrente e di apertura di credito prodotti dalla stessa parte attrice.
La pretesa illegittima applicazione di interessi usurari
. Generica è, infine, la doglianza facente leva sulla pretesa usurarietà dei tassi corrispettivi convenuti;
l'attore si è limitato a sostenere la natura usuraria degli interessi applicati senza neanche allegare in citazione quale sarebbe stato il tasso effettivamente applicato dall'istituto di credito al rapporto negoziale, ovvero il tasso soglia vigente al momento della stipulazione del contratto oggetto di lite (cfr. Cassazione civile sez. un., 18/09/2020, n. 19597; v. nella giurisprudenza di merito Tribunale Milano, sez. VI, 18/02/2020, n. 1530, per il quale “in questa situazione processuale non può essere disposta ctu contabile sul punto perché l'indagine avrebbe natura meramente esplorativa”; conf. Corte appello Napoli, sez. VII, 10/03/2021, n. 880). Resta fermo l'ulteriore rilievo che, per giurisprudenza consolidata, pronunciatasi anche a Sezioni Unite, deve, infatti, ritenersi che allorquando il tasso degli interessi concordato superi, nel corso dello svolgimento del rapporto (tale parrebbe nello specifico la doglianza della odierna società attrice), la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della Legge n. 108/1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del creditore di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione pagina5 di 8 del contratto (Cass. Civ., 30.01.2018 n. 2311; Cass. Civ., Sez. Un., 19.10.2017 n. 24675), escludendosi, pertanto, la possibile configurabilità della c.d. usura oggettiva sopravvenuta;
né l'attore ha mai allegato che per effetto dell'esercizio dello ius variandi la convenuta ha fatto applicazione di interessi ultra-soglia.
La pretesa illegittima capitalizzazione degli interessi debitori.
Con riferimento al tema dell'illegittima capitalizzazione degli interessi debitori applicati dalla banca durante il rapporto negoziale occorre osservare che il rapporto contrattuale è successivo alla delibera CICR del 9 febbraio 2000. In tema di capitalizzazione degli interessi per i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000, quest'ultima, in attuazione della delega di cui all'art. 120 TUB, ha stabilito modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria. In particolare, l'art. 2 della delibera dispone che “nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. I1 saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità. Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.
3. I1 saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”. L'art. 6 della succitata delibera aggiunge che “i contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”. Passando ad analizzare il caso di specie, essendo stato convenuto tra le parti un patto di reciprocità della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e creditori, deve vagliarsi la corrispondenza dei medesimi alle condizioni di legittimità da quest'ultima previste. Orbene, il patto in atti è pienamente conforme al disposto di cui all'art. 2 della delibera, prevedendo espressamente la clausola negoziale sottoscritta dal cliente, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi ed attivi (id est la richiesta omogenea periodicità della capitalizzazione), con la conseguenza che l'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori deve ritenersi pienamente legittima, come correttamente concluso anche dal nominato c.t.u.; naturalmente non v'è necessità di alcuna di operare analoga verifica per il conto anticipi fatture perché ad esso sono strutturalmente estranei gli interessi creditori.
La pretesa illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto, di costi e spese Parte attrice nell'atto introduttivo del presente giudizio ha omesso di descrivere puntualmente il tenore della intercorsa pattuizione sull'applicazione della commissione di massimo scoperto, di allegare i tratti della sua illiceità, di indicare nel dettaglio la non corretta applicazione della clausola contrattuale (impossibile da evincere anche dalla relazione contabile di parte allegata).
pagina6 di 8 Ciò che ha indotto il Giudice designato a non dar luogo alla sollecitata c.t.u. contabile che avrebbe avuto certamente carattere puramente esplorativo. Va soggiunto per completezza che nei contratti prodotti dalla parte attrice al momento della costituzione in giudizio v'è la pattuizione dell'applicazione della commissione di massimo scoperto con l'indicazione della sua percentuale, della base di calcolo, dei criteri e della periodicità di addebito;
Poco intellegibile e generica la doglianza facente leva sulla pretesa illegittima applicazione di costi e spese nemmeno descritte in citazione.
La domanda riconvenzionale Dalle superiori considerazioni, tenendo conto della compiuta prova della fonte del diritto di credito allegato dalla parte attrice in riconvenzionale (si cfr il contratto di conto corrente, di apertura di credito in atti e la serie continua di estratti conto;
doc. ai nn. 4,5,6a, 6b, 6c e 6d) e del saldo debitore del conto corrente in contesa, discende la condanna in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore Controparte_1 di della somma di € 73.980,92, oltre interessi legali dal 24.7.2019, Controparte_6 fino al soddisfo effettivo e ciò per il titolo indicato in parte motiva.
Le spese di lite Le spese seguono la soccombenza;
parte attrice va condannata, quindi, al pagamento in favore di parte convenuta delle spese di lite liquidate in dispositivo in ragione delle tariffe vigenti, dei parametri minimi calibrati sul valore della causa, con l'esclusione della fase istruttoria
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa portante il numero 931.2019 R.G.A.C. sulla domanda proposta da (P.IVA: , con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Messina (ME), C/da , in persona dell'Amministratore Unico e legale Controparte_3 rappresentante pro tempore sig. (C.F.: ) nato a Controparte_4 C.F._1
TA LE (ME), il 05/01/1932, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Antonio Verderico (C.F.: C.F._2
) e dall'Avv. Nicola Verderico (C.F.: ), entrambi del Foro
[...] CodiceFiscale_3 di Barcellona P.G., elettivamente domiciliata in Messina (ME), via T. Capra, Is. 301/Bis, presso lo studio legale dell'Avv. Nicola Todaro, parte attrice, contro Controparte_6
con sede legale in IN, Piazza San Carlo n. 156, capitale sociale €.9.085.469.851,64
[...]
i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di IN , P.IVA_2 aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, iscritta all'Albo Banche al n. 5555, appartenente al Gruppo Bancario , iscritto Controparte_6 all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3069, rappresentata da (già Controparte_7 CP_8
, in forza di procura in notar del 28.11.18 n. rep. 6607/3488 registrata
[...] Persona_1 presso l'Agenzia delle Entrate, Milano 2 il 29.11.18 al n. 59825 Serie 1T (doc. 1), con sede legale in Milano, via Galileo Galilei n. 7, capitale sociale euro 600.000,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana di Milano- Monza- Brianza- Lodi 10311000961, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 2521466, società esercente l'attività di recupero crediti ai sensi dell'art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza per licenza rilasciata al legale rappresentante pro- tempore dalla Questura di Milano Ctg. 13/D – Div. P.A.S. n. 62/2018 di reg. il 13 novembre pagina7 di 8 2018, in persona del procuratore, Dott. , nato a Benevento il [...], in [...] CP_9 di procura conferita dal Consigliere Delegato con atto Notaio Persona_2 Per_1 di Milano, Rep. n. 7871, Racc. n. 4118, del 10.7.19, registrato a Milano il 16.7.19 presso
[...]
l'Agenzia delle Entrate – Ufficio DP II Milano UT APSR – al n. 11835, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Roberto Staiti, parte convenuta, così provvede: A) rigetta le domande di parte attrice;
B) in accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di della somma di € 73.980,92, oltre interessi legali dal Controparte_6
24.7.2019, fino al soddisfo effettivo e ciò per il titolo indicato in parte motiva;
C) condanna la società attrice al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite liquidate in euro 4.217,00 oltre s.g. al 15%, iva e cassa. Messina, 13.2.2025
Il Presidente della II Sezione Civile dott. U. Scavuzzo
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