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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 08/07/2025, n. 924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 924 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3390/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa LA MI Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
16.5.2025, assunto in decisione in data 30.6.2025 e vertente tra
(c.f. nata a [...] il [...], con l'Avvocato Parte_1 C.F._1
RI SE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Felice Bellotti n. 11;
e tra
(c.f. nato a [...] il [...], con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato Annabella Gaia Rosati ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Monza, Largo Esterle
n. 4;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1) le parti dichiarano che, nell'ambito degli accordi relativi al divorzio congiunto, il signor Parte_2
si impegna a trasferire alla signora che accetta, quanto all'immobile ex casa
[...] Parte_1 coniugale, la quota di propria spettanza pari al 50% della piena proprietà dell'immobile sito in Monza, via
Luigi Galvani n. 6, Piano I, al NCEU come segue: Foglio 71, Particella 231, Subalterno 2, Categoria Catastale
A/2, Classe 3, Vani 4,5, Rendita Catastale € 720,46 acquistato in costanza di matrimonio;
- sempre nell'ambito degli accordi relativi al divorzio congiunto, il signor si impegna Parte_2
a trasferire alla signora che accetta, quanto al 50% del box pertinenziale all'immobile di cui Parte_1 sopra, sito in Monza, via Luigi Galvani n. 6, Piano S1, identificato al NCEU come segue: Foglio 71, Particella
231, Subalterno 24, Categoria Catastale C/6, Classe 3, Consistenza 31 mq., Rendita Catastale € 172,91 acquistato in costanza di matrimonio;
- le parti concordano di attribuire all'immobile e al box il valore complessivo di € 180.000,00. =;
- il suddetto trasferimento avverrà a titolo oneroso per il prezzo complessivo di € 90.000,00. = e, in esecuzione del presente accordo, entro e non oltre 90 giorni dalla pubblicazione della Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
- Le parti si danno reciprocamente atto che il presente trasferimento è strettamente collegato alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali conseguenti allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio ed è da considerarsi pertanto rientrante tra quelli esenti da imposta di registro, ipotecaria e catastale ai sensi dell'art. 19 L. 6/03/1987, n. 74.
- Le parti si impegnano infine a porre in essere tutti gli adempimenti necessari al perfezionamento del sopra indicato trasferimento, incluso l'atto notarile per la trascrizione nei Registri Immobiliari e si obbligano sin d'ora, ex art. 2932 c.c., a compiere ogni attività necessaria alla stipula in caso di inadempimento di una delle parti;
2) le parti concordano che l'autovettura Volkswagen Polo intestata alla signora rimanga di Parte_1 proprietà esclusiva di quest'ultima e che l'autovettura Kia intestata al signor Parte_2 rimanga di proprietà esclusiva di quest'ultimo, senza alcun conguaglio di dare/avere tra le parti;
3) nessun contributo a titolo di assegno di divorzio tra le parti;
4) le parti dichiarano di aver regolato tra loro ogni ulteriore rapporto patrimoniale e di non aver più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro, eccetto quanto regolamentato in questa sede;
5) le spese legali saranno compensate tra le parti con rinuncia dei legali al vincolo di solidarietà;
6) Le parti si impegnano infine e fin d'ora a non impugnare l'emananda Sentenza.
pagina 2 di 4 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data Parte_1 Parte_2
10.9.1995 a Monza;
- Dall'unione è nato in data [...]. Per_1
Ritenuto che:
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale giusta sentenza pubblicata in data 22.11.2024 dal Tribunale di Monza.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...]
, con ricorso depositato in data 16.5.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in Monza in data 10.9.1995 (Atto n. 304, Parte II, Serie A del Parte_2 registro degli atti di matrimonio del Comune di Monza), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Monza, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 3.7.2025
pagina 3 di 4 Il Presidente est.
LA MI
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa LA MI Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
16.5.2025, assunto in decisione in data 30.6.2025 e vertente tra
(c.f. nata a [...] il [...], con l'Avvocato Parte_1 C.F._1
RI SE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Felice Bellotti n. 11;
e tra
(c.f. nato a [...] il [...], con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato Annabella Gaia Rosati ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Monza, Largo Esterle
n. 4;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1) le parti dichiarano che, nell'ambito degli accordi relativi al divorzio congiunto, il signor Parte_2
si impegna a trasferire alla signora che accetta, quanto all'immobile ex casa
[...] Parte_1 coniugale, la quota di propria spettanza pari al 50% della piena proprietà dell'immobile sito in Monza, via
Luigi Galvani n. 6, Piano I, al NCEU come segue: Foglio 71, Particella 231, Subalterno 2, Categoria Catastale
A/2, Classe 3, Vani 4,5, Rendita Catastale € 720,46 acquistato in costanza di matrimonio;
- sempre nell'ambito degli accordi relativi al divorzio congiunto, il signor si impegna Parte_2
a trasferire alla signora che accetta, quanto al 50% del box pertinenziale all'immobile di cui Parte_1 sopra, sito in Monza, via Luigi Galvani n. 6, Piano S1, identificato al NCEU come segue: Foglio 71, Particella
231, Subalterno 24, Categoria Catastale C/6, Classe 3, Consistenza 31 mq., Rendita Catastale € 172,91 acquistato in costanza di matrimonio;
- le parti concordano di attribuire all'immobile e al box il valore complessivo di € 180.000,00. =;
- il suddetto trasferimento avverrà a titolo oneroso per il prezzo complessivo di € 90.000,00. = e, in esecuzione del presente accordo, entro e non oltre 90 giorni dalla pubblicazione della Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
- Le parti si danno reciprocamente atto che il presente trasferimento è strettamente collegato alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali conseguenti allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio ed è da considerarsi pertanto rientrante tra quelli esenti da imposta di registro, ipotecaria e catastale ai sensi dell'art. 19 L. 6/03/1987, n. 74.
- Le parti si impegnano infine a porre in essere tutti gli adempimenti necessari al perfezionamento del sopra indicato trasferimento, incluso l'atto notarile per la trascrizione nei Registri Immobiliari e si obbligano sin d'ora, ex art. 2932 c.c., a compiere ogni attività necessaria alla stipula in caso di inadempimento di una delle parti;
2) le parti concordano che l'autovettura Volkswagen Polo intestata alla signora rimanga di Parte_1 proprietà esclusiva di quest'ultima e che l'autovettura Kia intestata al signor Parte_2 rimanga di proprietà esclusiva di quest'ultimo, senza alcun conguaglio di dare/avere tra le parti;
3) nessun contributo a titolo di assegno di divorzio tra le parti;
4) le parti dichiarano di aver regolato tra loro ogni ulteriore rapporto patrimoniale e di non aver più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro, eccetto quanto regolamentato in questa sede;
5) le spese legali saranno compensate tra le parti con rinuncia dei legali al vincolo di solidarietà;
6) Le parti si impegnano infine e fin d'ora a non impugnare l'emananda Sentenza.
pagina 2 di 4 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data Parte_1 Parte_2
10.9.1995 a Monza;
- Dall'unione è nato in data [...]. Per_1
Ritenuto che:
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale giusta sentenza pubblicata in data 22.11.2024 dal Tribunale di Monza.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...]
, con ricorso depositato in data 16.5.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in Monza in data 10.9.1995 (Atto n. 304, Parte II, Serie A del Parte_2 registro degli atti di matrimonio del Comune di Monza), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Monza, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 3.7.2025
pagina 3 di 4 Il Presidente est.
LA MI
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