Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/02/2002, n. 1859
CASS
Sentenza 9 febbraio 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il giudice, al fine del riconoscimento dell'assegno di invalidità civile, deve applicare la tabella di cui al D.M. Sanità 5 febbraio 1992, la quale distingue il caso di infermità unica e quello di infermità plurime e, per quest'ultima ipotesi, tra invalidità dovute a menomazioni per infermità tabellate e/o non tabellate in concorso funzionale o di semplice coesistenza; sussiste la coesistenza in caso di menomazioni che interessano organi e apparati funzionalmente distinti tra loro mentre sono funzionalmente concorrenti le menomazioni che interessano lo stesso organo o apparato; in tale ipotesi, qualora il concorso non sia già considerato in tabella, va valutata separatamente la singola menomazione per poi procedere a valutazione complessiva sulla base di un valore percentuale proporzionale a quello tariffario per la perdita anatomo - funzionale dell'organo o apparato, mentre non sono considerate le minorazioni iscritte tra lo 0 e il 10, ove non concorrenti tra loro o con altre minorazioni comprese nelle fasce superiori.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/02/2002, n. 1859
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1859
    Data del deposito : 9 febbraio 2002

    Testo completo