Sentenza 9 febbraio 2002
Massime • 1
Il giudice, al fine del riconoscimento dell'assegno di invalidità civile, deve applicare la tabella di cui al D.M. Sanità 5 febbraio 1992, la quale distingue il caso di infermità unica e quello di infermità plurime e, per quest'ultima ipotesi, tra invalidità dovute a menomazioni per infermità tabellate e/o non tabellate in concorso funzionale o di semplice coesistenza; sussiste la coesistenza in caso di menomazioni che interessano organi e apparati funzionalmente distinti tra loro mentre sono funzionalmente concorrenti le menomazioni che interessano lo stesso organo o apparato; in tale ipotesi, qualora il concorso non sia già considerato in tabella, va valutata separatamente la singola menomazione per poi procedere a valutazione complessiva sulla base di un valore percentuale proporzionale a quello tariffario per la perdita anatomo - funzionale dell'organo o apparato, mentre non sono considerate le minorazioni iscritte tra lo 0 e il 10, ove non concorrenti tra loro o con altre minorazioni comprese nelle fasce superiori.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/02/2002, n. 1859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1859 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2002 |
Testo completo
| Aula 'B' 01 859 /02 REPUBBLICA LTATIAN ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Lavoro SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente R.G.N. 8023/99 PRESTIPINO Consigliere Cron. 4606 Dott. Giovanni Dott. Arcangelo DE BIASE Consigliere Rep. Dott. Bruno BALLETTI Consigliere Ud. 23/10/01 AMOROSO Rel. Consigliere Dott. Giovanni ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: in persona del Ministro pro MINISTERO DELL'INTERNO, in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, tempore, domiciliato presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO cheSTATO, lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
EL NI, elettivamente domiciliato in ROMA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell'avvocato VIA GABIBBO SALVATORE, loche rappresenta e difende, : giusta delega in atti;
controricorrente 2001 4058 avverso la sentenza n. 4368/98 del Tribunale di BARI, -1- depositata il 05/01/99 R.G.N. 2462/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10/01 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito l'Avvocato GABIBBO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per quarto del ricorso ed l'accoglimento del motivo assorbiti gli altri motivi. -2- r.g.n. 8023/99 ud. 23 ottobre 2001 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso depositato il 21.9.1993 LL CO conveniva innanzi al il Ministero dell'Interno, Pretore di Bari per sentirlo condannare alla corresponsione, in suo favore, invalidità civile, già inutilmente dell'assegno mensile di richiesto in sede amministrativa con domanda presentata in data 3.6.1992. Si costituiva 1'Amministrazione convenuta, contestando il fondamento della domanda di cui chiedeva il rigetto. Espletate due C.T.U. medico-legali l'adito Pretore, con sentenza resa il 3.5.1996, accoglieva la domanda e, per l'effetto riduzione dichiarava che il ricorrente. coninvalido civile era della capacità lavorativa nella misura dei 74% dall'epoca presentata in data 3.6.1992; della domanda amministrativa condannava quindi il Ministero dell'interno al pagamento in favore del ricorrente dell'assegno mensile di invalidità civile a decorrere dall'1.7.1992, oltre interessi legali a far tempo dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa (con il L.CO., 412/1991), oltre al limite di all'art.cui 16, 6° pagamento delle spese e competenze del giudizio. Avverso tale decisione, il Ministero soccombente, con ricorso 23.9.1996, interponeva appello con tre motivi depositato il concernenti i presupposti del requisito sanitario, di quello 3 socio-economico. Concludeva dell'incollocabilità e del requisito chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza. Resisteva al gravame l'appellato, sostenendo I'incensurabilità della pronunzia pretorile. Eseguita nuova c.t.u. medico-legale, il tribunale di Bari con novembre gennaio 1999 rigettava 1998-5 sentenza n. 4368 del 5 l'appello confermando la pronuncia di primo grado. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero dell'interno con quattro motivi di ricorso. Resiste con controricorso l'LL. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con i primi due motivi di ricorso il Ministero ricorrente denuncia rispettivamente (con il primo motivo) la violazione e/o n. 118 del 1971 nonché falsa applicazione dell'art. 13 della 1. 509 e del d.m.
5.2.1992 del dell'art. 5 del d.lgs. 23.11.1988 n. Ministero della sanità (in relazione all'art. 360, primo comma, c.p.c.). Con il secondo motivo lo stesso Ministero ricorrente omessa e/o contraddittoria su un denuncia vizio di motivazione punto decisivo della (in relazione all'art 360 controversia primo comma n. 5 c.p .c.). Osserva in particolare l'Avvocatura di Stato in riferimento ad C. t. น di secondo 1 che la valutazione del entrambi i motivi grado, cui il Tribunale fa integrale riferimento, è viziata per comportanti un grado di eccesso poichè ricomprende minorazioni invalidità non superiore al 10%, che invece andavano escluse. 4 In particolare la diagnosticata sindrome depressiva (cui viene rappresenta invalidante del 10%) attribuita una percentuale a carattere coesistente, non di carattere minore un'invalidità con altre invalidità minori, né con altre già concorrente invalidità ricomprese nelle fasce percentuali superiori. Inoltre essenziale il C.T.U. attribuisce la quanto all'ipertensione 10% senza che sia dato evincere in percentuale invalidante del base a quali criteri pervenga alla relativa diagnosi e Parimenti quanto alle ulteriori invalidità (discopatia cervicale e sofferenze del nervo mediano di sinistro) valutazione. le stesse sono a carattere meramente coesistente con le altre accertate. Subordinatamente il Ministero ricorrente denuncia (con il 2. violazione dell'art. 13 della legge n. 118/71 in terzo motivo) n. 3 c.p.c., nonche' relazione all'art. 360, primo comma, (con il quarto motivo) motivazione omessa e/o insufficiente su un punto all'art. 360, primo in relazione decisivo della controversia comma, n. 5 c.p.c. riferimento requisito reddituale al In particolare con 1'Avvocatura dello Stato ritiene del tutto insufficiente il richiamo alle "autocertificazioni in data 31.8.1993 ed in data trattandosi di atti privi 15.5.1992", contenuto nella sentenza, Deduce poi che neppure è stata di alcun valore probatorio. della sussistenza del requisito dell'incollocabilità al momento della presentazione della domanda fornita la prova anuninistrativa. 55 suoi primi due motivi che vanno 3. Il ricorso è fondato nei il terzo ed prioritariamente rimanendo il assorbiti esaminati quarto motivo, in quanto subordinati. In generale deve considerarsi che il giudice, al fine del riconoscimento dell'assegno di invalidità civile, deve valutare con riferimento di del lavoratore infermo lo stato invalidità alla combinata azione dannosa di tutte le infermità o alterazioni accertate;
occorre, cioè, procedere ad una valutazione globale ed unitaria poiché affezioni concorrenti non determinano normalmente alla somma di quelli effetti quantitativamente corrispondenti ma effetti più rilevanti e gravi, ingenerati da ciascuna di esse, rilevanti e di minima incidenza. Quindi non può somma aritmetica delle percentuali di riduzioneoppure meno operarsi una mera lavoro attribuite alle singole infermità, della capacità di valutazione complessiva che dovendosi invece procedere ad una dell'incidenza dell'intero quadro morboso e delle diverse patologie concorrenti (Cass., sez. lav., 12 gennaio 1993, tenga conto n. 259). la tabella indicativa delle Al tal fine trova applicazione e le malattie percentuali di invalidità per le minorazioni invalidanti, approvata con d.m. della sanità del 5 febbraio 1992, in attuazione dell'art. 2 d.leg. 23 novembre 1988 n. 509 e 407, mentre rimane dell'art. 3, 3° comma, 1. 29 dicembre 1990 n. una generica valutazione in ordine esclusa ogni possibilità di all'incidenza complessiva di patologie plurime, concorrenti coesistenti (Cass., sez. lav., 4 agosto 2000, n. 10312). 6 febbraio 1992 (in Suppl. Con il citato decreto ministeriale 5 47, del 26 febbraio 1992) è stata ordinario alla Gazz. Uff., n. approvata la nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti, la quale, tra l'altro, distingue il caso di infermità unica e quello di infermità plurime. - che è quella che Con riferimento a questa seconda ipotesi in esame la tabella distingue interessa nel giudizio a menomazioni le invalidità dovute ulteriormente secondo che multiple per infermità tabellate e/o non tabellate risultino in concorso ovvero ricorra una semplice loro funzionale coesistenza. in concorso tra loro, le menomazioni che Sono funzionalmente interessano lo stesso organo ○ lo stesso apparato. In questi a parte l'ipotesi in cui il concorso è direttamente casi, considerato in tabella (quale quello comportante danni oculari, va valutata separatamente la singola acustici, degli arti), menomazione e poi si procede a valutazione complessiva sulla base di un valore percentuale proporzionale a quello tariffato per la perdita totale anatomo-funzionale dell'organo o dell'apparato. Invece non sono considerate le minorazioni inscritte tra lo 0 ed con altre minorazioni il 10, ove non concorrenti>> tra loro o fasce superiori (ex art. 5 d. lgs. n. 509 del comprese nelle 1988). Sono da considerarsi in (mera) coesistenza quelle che interessano organi ed apparati funzionalmente menomazioni distinti tra loro. - a fronte della specifica contestazione La sentenza impugnata 7 non dà conto di questa diversa valenza del Ministero ricorrente delle accertate infermità (concorrenti e/o coesistenti) che e quindi in tale producono una invalidità non superiore al 10% carenza di motivazione che riguarda un punto parte denuncia una decisivo atteso che l'incidenza di queste infermità minori è nella specie determinante al fine dell'integrazione, o meno, del requisito sanitario della prestazione assistenziale rivendicata dall'LL. La pronuncia va pertanto cassata e la causa va rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Lecce.
PER QUESTI MOTIVI
secondo motivo del la Corte accoglie il primo ed il ricorso;
e rinvia la causa, anche per le cassa la sentenza impugnata spese, alla Corte d'appello di Lecce. Così deciso in Roma il 23 ottobre 2001 Il Presidente Il Consigliere estensore (Giuseppe Ianniruberto) (Giovanni Amoroso) co to седемат LL e 3 0 I A 3 1 S D 5 . S , T A . O R T L N , A L ' ria A O Deposit L 3 S B L E 7 E I - P S D 8 D - I I 1 A N S 1 Phillie T G N S E O E O S P G A I D M G A I É E , O A L T O D T R I A E T R L T S I I L N D E G E E S D O R E 8