Cass. pen., sez. III, sentenza 24/03/2010, n. 17528
CASS
Sentenza 24 marzo 2010

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La richiesta di sospensione del dibattimento ai sensi dell'art. 479 cod. proc. pen., pur essendo oggetto di valutazione discrezionale, obbliga il giudice a fornire puntuale motivazione delle ragioni per le quali ritenga superfluo attendere l'esito del giudizio civile o amministrativo dalla cui risoluzione può dipendere la decisione sull'esistenza del reato. (Nella specie il giudice, investito della richiesta, l'aveva implicitamente rigettata, dichiarando aperto il dibattimento).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 24/03/2010, n. 17528
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17528
    Data del deposito : 24 marzo 2010

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