Sentenza 24 marzo 2010
Massime • 1
La richiesta di sospensione del dibattimento ai sensi dell'art. 479 cod. proc. pen., pur essendo oggetto di valutazione discrezionale, obbliga il giudice a fornire puntuale motivazione delle ragioni per le quali ritenga superfluo attendere l'esito del giudizio civile o amministrativo dalla cui risoluzione può dipendere la decisione sull'esistenza del reato. (Nella specie il giudice, investito della richiesta, l'aveva implicitamente rigettata, dichiarando aperto il dibattimento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/03/2010, n. 17528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17528 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 24/03/2010
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 603
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - N. 34802/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. Caiazza Gian Domenico, difensore di fiducia di TI SS, n. a Roma il 7.1.1942;
avverso la sentenza in data 5.5.2009 del Tribunale di Latina, sezione distaccata di Terracina, con la quale venne condannato alla pena di Euro 400,00 di ammenda, quale colpevole del reato di cui all'art.1161 c.n.;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Passacantando Guglielmo, che ha concluso per l'annullamento della sentenza con rinvio limitatamente alla determinazione della pena;
rigetto nel resto;
Udito il difensore, Avv. Caiazza Giandomenico, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Latina, sezione distaccata di Terracina, ha affermato la colpevolezza di TI SS in ordine al reato di cui all'art. 1161 c.n., a lui ascritto per avere occupato abusivamente un'area demaniale marittima, costituita in parte da una scogliera, mediante la realizzazione di varie file di mattoni e cemento, la installazione di una intelaiatura in alluminio, di un cancello e di una scaletta, il tutto per una superficie di mq 204 circa.
Il giudice di merito ha ritenuto provata la natura demaniale dell'area oggetto di occupazione, tale essa risultando dai dati catastali e dalla documentazione in possesso dell'Intendenza di Finanza e della Capitaneria di Porto. Ha inoltre osservato che la presenza di una scogliera è indicativa della natura di spiaggia bagnata dal mare della predetta area e, quindi, della sua appartenenza al demanio marittimo ex art. 822 c.c.. La sentenza ha, poi, osservato che, stante la natura permanente del reato, di esso risponde anche l'avente causa di chi ha occupato abusivamente l'area demaniale, protraendosi l'occupazione sine titulo da parte di questi;
che nella specie deve ritenersi esistente l'elemento psicologico del reato, quanto meno sotto il profilo della colpa, non sussistendo elementi idonei a far ritenere la buona fede dell'imputato.
Avverso la sentenza e l'ordinanza in data 20.11.2008 ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, che le denuncia per violazione di legge e vizi della motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente premette in punto di fatto di avere ricevuto l'immobile di cui fa parte l'area ritenuta demaniale per donazione dalla madre in data 22 giugno 2002; che, a sua volta, quest'ultima aveva acquistato l'immobile con atto notarile del 1970 dal precedente proprietario, il quale aveva a sua volta acquistato l'area dalla società Golfo Sereno nel 1960 con atto nel quale veniva precisato che la zona di terreno venduta era di mq 1209, pur risultando catastalmente di mq 597. Si premette inoltre che le opere descritte nel capo di imputazione sono state costruite nel 1976 ed erano state autorizzate dalla Capitaneria di Porto, ai sensi dell'art. 55 c.n., in quanto realizzate su proprietà privata nella zona di trenta metri dal demanio marittimo. Tanto premesso con il primo mezzo di annullamento si denuncia il provvedimento emesso in data 20.11.2008 dal giudice di merito per violazione dell'art. 479 c.p.p. e mancanza assoluta di motivazione.
Si osserva che all'udienza del 20 novembre 2008 il difensore dell'imputato aveva chiesto la sospensione del dibattimento, ai sensi dell'art. 479 c.p.p., in attesa che il giudice civile accertasse la natura privata o demaniale dell'area di cui all'imputazione. Si aggiunge che la difesa aveva prodotto all'uopo atto di citazione notificato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 29 settembre 2005, per vedere accertata e dichiarata la proprietà da parte dell'attore del terreno di cui all'imputazione, nonché successivo atto di chiamata in cause dell'Agenzia del Demanio e documentazione varia.
Si deduce, quindi, che il giudice di merito ha respinto tale richiesta senza alcuna motivazione, limitandosi a dichiarare aperto il dibattimento, con la conseguente nullità del provvedimento reiettivo dell'istanza.
Si aggiunge che il giudizio civile sopra citato è stato definito con sentenza in data 23.1.2009 che ha riconosciuto la proprietà privata dell'area di cui all'imputazione.
Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia la violazione ed errata applicazione degli artt. 42 e 43 c.p., degli artt. 54 e 1161 c.n., nonché la manifesta illogicità della motivazione della sentenza in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.
Si deduce, in sintesi che l'affermazione della sussistenza dell'elemento psicologico del reato contrasta con le risultanze del citato provvedimento della Capitaneria di Porto, con il quale si autorizzava la dante causa dell'imputato a mantenere le opere di cui alla contestazione, in base al rilievo che erano state realizzate in proprietà privata, entro la linea di confine di trenta metri dal demanio marittimo;
che, pertanto, nel caso in esame doveva ravvisarsi il legittimo affidamento del privato in atti o comportamenti della pubblica amministrazione;
che la motivazione con la quale la sentenza ha respinto le deduzioni della difesa sul punto è fondata su elementi congetturali ovvero inconferenti quale il rilievo della successiva emersione della natura demaniale del bene. Con l'ultimo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia l'erronea determinazione della pena inflitta, osservando che quest'ultima è stata determinata in Euro 400,00 di ammenda, ma che in motivazione tale importo era stato indicato quale pena base sulla quale applicare la diminuzione per le attenuanti generiche.
Il primo motivo di ricorso è fondato.
Emerge dall'esame delle risultanze processuali che effettivamente il difensore dell'imputato aveva prodotto nella fase degli atti preliminari al dibattimento la documentazione con la quale veniva provata la pendenza del giudizio civile descritto in narrativa e contestualmente veniva, in detta documentazione, chiesta la sospensione del dibattimento ai sensi dell'art. 479 c.p.p.. Il giudice di merito ha successivamente dichiarato l'apertura del dibattimento, rigettando implicitamente la richiesta di sospensione. Deve essere, quindi, osservato che la sospensione del procedimento penale, ai sensi dell'art. 479 c.p.p., comma 1, ha carattere facoltativo ed è, quindi, rimesso alla valutazione discrezionale del giudice l'accoglimento o il rigetto della richiesta di parte sul punto.
La natura discrezionale della sospensione non esime tuttavia il giudice di merito dall'obbligo di indicare le ragioni per le quali ha ritenuto superfluo attendere l'esito del giudizio civile o amministrativo dalla cui risoluzione può dipendere la decisione sull'esistenza del reato.
Orbene, l'implicito rigetto della richiesta di sospensione del processo, in attesa delle definizione del giudizio civile avente ad oggetto l'accertamento dell'appartenenza dell'area di cui all'imputazione per occupazione abusiva, non è sorretto da alcuna argomentazione che dia conto delle ragioni per cui il giudice di merito ha ritenuto irrilevante l'accertamento in corso sul punto nella sede civile.
La impugnata ordinanza e la sentenza devono essere, pertanto, annullate con rinvio per un nuovo giudizio di merito mediante il quale, oltre a dar conto delle ragioni per le quali si ritenga di accedere o meno alla richiesta di sospensione del processo, si valutino anche le attuali risultanze o l'eventuale esito definitivo del giudizio civile.
L'annullamento con rinvio della sentenza per le esposte ragioni è assorbente di ogni altra questione dedotta dal ricorrente.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Latina.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 24 marzo 2010. Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2010