Sentenza 28 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/03/2003, n. 4698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4698 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2003 |
Testo completo
Aula B TE DA PEGISTRAZIONE E BOLLO 45 39 L. 21-11-1991, N.374 REPUBBLICA ITALIANA (ST.NE GIUDICE DI PACE) IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sentenza idi RZA CIVILE 0469-8 /03 equità giudice Composta dagli pace R.G.N.17482/01 President CARBONE Dott. Vincenzo Consigliere Dott. Ernesto TIPO Dott. Mario FINOCCHIARO Cons Relatere Cron. 10658 Consigliere Rep. Dott. Antonio SECRETO C.C. 31/01/03 AMATUCCI Consigliere Dott. Al o::80 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: OL s.r.l., in persona dell'amministratore unico, legale rappresentante pro tempore, GI AR, electivamente domiciliato in Roma, via Mantegazza rl. 24, presso il sig. GI Gardin, difoso dall'avv. Ro- dolfo Petrucci, giusta delega in atti;
· ricorrente
contro
IR ZI, elettivamente domiciliata in' Roma, via Augusto Bevignari n. 12, scala A, int. 3, presso l'avv. Stefano Palma, difeso dall'avv. Nicola D'Ippolito, giu- sta dolega in atti;
- controricorrente 226 2003 avversO la sentenza del giudice di pace di Ceglie Mes- sapica n. 40/01 del 17 marzo 10 aprile 2001 (R. G. - 179/00]. avolta nella camera di Udita la relazione della causa ☑ consiglio del 31 gennaio 2003 dal Relatore Cons. Mario Finocchiaro;
Lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Cesqui, che ha concluso chiedendo il rigetto del secondo motivo del ricorso per manifesta in ondatezza 로 la declarato- ria di inammissibilità degli altri motivi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto 20 luglio 2000 IR ZI conveniva in giudizio, innanzi il giudice di pace di Ceglie Messapi- ca, la SVEVIAPOD s.r.l. per sentir dichiarare prive di effetti, a Car data dal luglio 1999, il contratto di vigilanza stipulato con della società е accertare che nessuna comma era dovuta da essa concludente a far data dalla detta data per canoni di servizio. Esponeva l'attrice di aver stipulato, gemtrabe in Ceglie Messapica, un contratto di vigilanza con la società convenuta per un canone mensile di lire 50 mila da assolversi nel domicilio dell'attore ma che nel luglio del 1999 il Consiglio di Stato aveva inter- detto alla OL s.r.l. l'esercizio della attività 2 di vigilanza in Ceglie Messapica per cu- esso conclu- dente aveva communicato a controparte di ritenere privo di effetti il contratto in questione: per tutta rispo- sta la corvenuta aveva inviato richiesta del pagamento delia Somma di lire 360 mila (comprensiva di Iva) per -canoni relativi al periodo ot:obre 1999 marzo 2000. Costituitasi in giudizio la convenuta resisteva al- la avveraa domanda, deducendone la infondatezza. Eccepiva, in particolare, La OL s.r.l. che il giudice adito era incompetente ratione erritorii, a conoscere della controversia e, contemporaneamente, che l'invocata interdizione dal servizio da parte del Con- siglio di Stato era fuorviante ę destituita di fonda- mento giuridico, atteso che in attesa della vicenda presso i giudici amministrativi il prefetto di Brindisi aveva autorizzato essa concludente a continuare ad ope- rare ed infatti, евза concludente aveva continuato a fornire la vigilanza di cui al contratto inter partes. Chiedeva, pertanto, la convenuta, in via riconven zionale, fosse dichiarata la validità e efficacia del contratto condannacon dell'attrice al pagamento dei canori scaduti successivamente all'ottobre 1999. Svoltasi ia istruttoria del Caso l'adito giudice -sentenza 17 marzo 10 aprile 2001 accoglieva la con domanda principale, dichiarando privo di effetti il contralto di vigilanza a far data dal settembre 1999, essendo rimasto accertato che con provvedimento 6 lu- glio 1999 il Consiglio di Stato aveva inibito alla SVE- VIAPOL s.r.
1. l'attività di vigilanza nel comune di Ce- glie Messapica e che tale attività era stata ripresa esclusivamente il 9 ottobre 1999 per cui legittimamente l'attrice aveva disde-tato il contratto. Per la cassazione della riassunta pronunzia ha pro- posto ricorso, affidato a 4 mctivi 0 illustrato da me- moria, la OL s.r.
1. Resiste con controricorso, IR ZI. MOTIVI DELLA DECISIONE 1 Con il primo motivo il ricorrente denunzia «viola- zione e falsa applicazione degli artt. 28 e 29 c.p.c.>, censurando, in particolare, la sentenza gravata nella parte in cui la stessa ha ritenuto la propria competen- za per territorio a conoscere della controversia senza çonsiderare la clausola n. 10 della condizioni generali de contratto, clausola in forza della quale «per qual- siasi controversia relativa al presente contratto resta convenuta la competenza del foro di Lecce». La deduzione è inammissibile (oltre che manifesta- mente infondata). Come precisato rella sentenza ora impugnata, infat- la questione della competenza, о meno, dell'adito ti, 4 giudice di pace а conoscere della presente controver- sia, in forza della clausola sopra trascritta, è stata affron ata e Cecisa dal giudice a quo con l'ordinanza 21 novembre 2000. La società ora ricorrente, nel corso dell'udienza del 15 dicembre 2000 ha espressamente formulato riserva di impugnazione, avverso tale provvedimento. Pacifico quanto precede e ncn controverso cho con il ricorso ora in esame la OL ha proposto ricor- 50 esclusivamente contro la sentenza 17 marzo 2001, Ё palese, come denunziato dal controricorrente, la inam- missibilità della deduzione in esame. La stessa, infatti, è rivolta a censurare un prov- sentenza 21 novembre 2000) non vedimento ordinanza impagnato in questa sede. Anche a prescindere da quanto precede, comunque, per completezza di esposizione si osserva che la desi- gnazione convenzionale di un foro territoriale, anche se coincidente con uno di quelli previsti dalla legge, attribuisce al foro designato competenza esclusiva solo se vi è una pattuizione che, pur rimanendo svincolata da qualsiasi onere di forma, esprima, tuttavia, la non equivoca intenzione delle parti ci sottrarre la compe- tenza agli altri fori e che tale non è la clausola che designa un determinato foro come competente per ogni 5 controversia concernente uno specifico rapporto (Cass. 15 febbraic 2001, Π. 2214; Cass. 18 novembre 1998, n. 11616). Pacifico quanto precede e non controverso che la clau dia invocata non prevede affatto in via esclusiva la compotenza del giudice di pace di Lecce, è palese che esattamente il giudice a quo ha ritenuto la propria competenza а conoscere della controversia quale luogo in cui si era concluso il contratto. Né, al riguardo, sono pertinenti, al fine di perve- nire ส una diversa soluzione della lite, i precedenti giurisprudenziali richiamati in ricorso i quali fanno entrambi riferimento ell'eventualità, come dimostrato sopra non ricorrente nella specie, in cui la clausola contrattuale renda «esclusivo» uno dei fori concorrenti di cui agli art. 19 e 20 c.p.c. (Cass. 25 settembre 1998, n. 9583, nonché Cass. 29 gennaio 1996, n. 664). cheSul punto, da ultimo, si evidenzia infine Cass. 1 agosto 2001, n. 10449 [e non Cass. 1° agosto 2001, 1. 10499. come indicato nella memoria 20 gennaio 2003, relativa a tutt'altro argomento], che si prospet ta essere in termini opposti alla giurisprudenza sopra richiamata [tanto da rappresentare un contrasto di giu- semplicil, fa risprudenza nell'ambito delle sezioni egpresso riferimento alle pronunzie Bopra ricordate, confermando ulteriormente l'insegnamento delle stesse. I massima tratta dall'ufficio del Massimario di questa Corte dalla ricordata pronunzia, infatti, recita che la carte che eccepisce l'incompetenza territoriale del giudice adito invocando l'operatività di un forc convenzionale esclusivo, non è tenuta anche a contesta- re tutti i fori alternativamente previsti in materia di obbligazioni contrattuali, in quanto la pattuizione di un foro esclusivo ha propric l'effetto di eliminare il concorso degli altri for: previsti dalla legge, i quali restano porció inoperanti nei confronti delle
contro
- versic scaturenti dal contratto che contenga detta pat- tuizione», Al riguardo si precisa nella parte motiva della de- cisione da ultimo richiamata che «la designazione con- veazionale di un foro. ex artt. 28 e 29 c.p.c.. in de- roga a quello stabilito dalla legge, attribuisce al fo ro designato la competenza esclusiva soltanto se risul - ta una enunciazione espressa che non lasci adito ad al- cun dubbio sulla Comunc intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari, ma, ai fini dolla individuazione di tale volontà, è sufficiente che le parti stesse apecifichiro come appunto verificato- si nel caso di specie che detto toro convenzionale è 7 voluto come "esclusivo", bastando tale specificazione a dare la certezza della volontà nel senso di cui sopra>>. Certo che nella specie il foro di Lecce ΠΟΠ era stato indicato come «esclusivo», è palese come anti- cipato la non pertinenza, al Eine del decidere, d og riferirento a Cess. 1° agosto 2001, Π. 10449, al fine di dedurne l'esistenza di un contrasto di giuri- sprudenza nell'ambito di questa Corte regolatrice. Con il secondo motivo parte ricorronte denunzia, ancora, violazione C falsa applicazione dell'art. 132 n. c.p.c. in relazione all'art. 118 c.p.c. Si Osserva, infatti, che il giudice del merito avrebbe trascurato di esaminare altri documenti, in at- Li, dai quali risultava che già con provvedimento 24 agosto 199y la Prefettura di Brindisi aveva autorizzato Ex ོ il cifferimento dell'interruzione del servizio di vigi- lanza. La censura non coglie nel segno. A prescindere dal considerare che in ogni caso, pur giusta ia diversa>> ricostruzione dei fatti così COME compiuta dall'attuale ricorrente rimane incontroverso che tra il 6 luglio 1999 e il 24 agosto 1999 [cioè per circa due mesi la OL era nell'impossibilità, giuridica, di svolgere il servizio che si era impegnat a fornire alla IR, cosi rendendosi comunque ina- 8 dempiente al contratto, si osserva che ancorché si ri- chiamino nella intitolazione del motivo gli artt. 132 e il motivo si limita, in realtà, a denunziate11 c.p.C., la sentenza gravata per un profilc totalmente diverso, in particolare, perché non avrebbe adeguatamente va- lutato alcune circostanze di fatto e, quindi, per «in- sufficiente» e non adeguata motivazione. Certo quanto sopra si Osserva che la sentenza se- cordo equità dei giudice di pace non può essere impu- gnata con il ricorso per cassazione in presenza di un qualsiasi vizio della molivazione, ma solc ove la moti- vazione manchi del tutto 0 sia apparente, illogica incoerente ¡Cass. 9 marzo 1999, n. 1991 Analogamente, Case. 11 giugno 1998, n. 5794; Cass. 5 ottobre 2000, n. 13269). ovvero fondata su affermazioni contrastanti 0 perplesse, O comunque inidonee ad evidenziare la ratio decidendi (Cass. 23 marzo 2001, n. 4223). Le sentenze in esame, quindi, possono esserc impu gnate per inesistenza della motivazione o quando questa rigulti apparente o radicalmente ed insanabilmente con- traddittoria per intrinseca inidoneità a consentire il contrul o delle ragioni poate a base della decisione (Cass. 1 giugno 2001, Π. 7448, nonché Cass. 4 giugno 2001, n. 7515). 0 La motivazione di una sentenza del giudice di pace secondo equità, in altri termini, è censurabile ai sen- si dell'art. 360 n. 4 c.p.c., ossia se ia motivazione è meramente apparente o radicalmente contraddittoria, sì da potersi rilenere inesistente (Cass. 8 settembre 2000, I 11859, nonché, tra le tantissime, Cass. 16 no- vembre 1999, n. 12692; Cass. 7 marzo 2001, n. 3290 . Le sentenze in questione, quindi, sono censurabili Botto il profilo di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., al- Cresi allorché l'enunciazione de criterio di equilà adottato sia inficiata da un vizio che, atterendo ad un pun o decisivo della controversia, risolva in una { ipotesi di mera apparenza o di radicale insanabile con- traddittorietà della motivazione (Cass. 8 maggio 2001, I 6385. Analogamente, Cass. 16 agosto 2000, n. 10820). 1 0 Deriva da quanto sopra, pertanto, che non è suffi- ciente, al fini dell'ammissibilità del ricorso per cas- gazione nei confronti di dette sentenze, il rilievo della sola insufficienza dei motivi posti dal giudice di pace a base della propria decisione (Cass. 5 ottobre 2000 n. 13269, cit.). Con il terzo motivo, ancora, la ricorrente denunzia violazione dei principi fondamentali in tema di riso- luzionc contrattuale, violazione degli artt. 115, 116 10 in relazione al Condamentale principio sancito dall' art. 2697 c.c.». Al pari dei precedenti il mezzo non può trovare ac- coglimento. Quanto alla prima parte ai osserva che le $$.UU, di questa Corte suprema, risolvendo un contrasto giuri- sprudenziale nanifestatosi nell'ambito dalle sezioni complici, accertato che l'equità prevista dall'art. 113, CoTria 2, c.p.c. è < formativa>> 0 sostitutiva», TOD correttiva» od «integrativa», sono pervenute alla conclusione che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunziata dal giudice di pace in causa di valore interiore a lire due milioni costituisce impu- gnazione di sentenza di equità abbia il giudice di - - chiarato di avere applicato una norma equitativa o una logge perché rispondente ad equità ° si sia norra di limitato ad applicare una norma di legge ed è ammis- sibile per violazione di norme processuali (art. 360, comma 1 I. 1, 2 c 4. c.p.c.), mentre la censura di vio- lazione di legge, attinente alla decisione di merito, è consentita per violazione di norme costituzionali C di norme comunitarie, di rango superiore alla norma ordi- - е che tale interpretazione noj contras Con naria l'azt. 24 cost. (Cass., Sez. un. 15 ottobre 1999, Il. 716]. 11 Quanto precede, costituisce, al momento, diritto vivente presso la giurisprudenza di questa Corte rego- latrice (Sempre nello stesso senso, cfr.. infatti, Cass. 16 novembre 1999, л. 12692; Cass. 24 febbraio 2000, 1 2105; Cass. 19 aprile 2000, . 5131; Cass. 16 agosto 2000, n. 10820 Cass. 5 ottobre 2000, n. 13269: Cass. 14 novembre 2000, 11. 14745; Cass. 11 dicembre 2000, 11. 15577; Çags. 15 gennaio 2001, Π. 494; Cass. 7 marzo 2001, n. 3290 Cass. 14 marzo 2001, n. 3673). In altri termini il ricorso per cassazione avverso la decisione del giudice di pace in cause di valore inferiore а lire due milioni costituisce impugnazione T abbia il giudice dichiarato di di sentenza di equità - avere applicato una norma equitativa 0 una Norma di legge perché rispondente a ecuità o si sia limitato ad applicare una norma di legge ed è ammissibile soltan-- to: a) per violazione di norme processuali, ivi inclusi i casi di inesistenza, mera apparenza o radicale e in- sanabile contraddittorietà della motivazione;
b) per violazione di norme sostanziali (ex art. 360 3 c.p.c.! та soltanto se di rango costituzionale o Π. comunitario, in quanto posse da fonti di livello supe- riore a quella della legge ordinaria che il giudizio equitativo prevede (Cass. 11 aprile 2000, n. 4592). 12 Deriva da quanto sopra, pertanto, che il giudice di pace non è tenuto né all'osservanza delle norme sostan- ziali поп di гargo costituzionale, né - diversamente rispetto a quanto in precedenza si prevedeva соп ri- guardo alie sentenza del giudice conciliatore, ai (CESS., sez. U r principi regolatori della materia>> 15 ottobre 1999, 1. 716; Case. 16 novembre 1999, It. 126927 Cass. 18 gennaio 2000, n. 503; Cass. 24 febbraio 2000, n. 2105 . Nessuna relazione, infine, esiste tra la intesta zione del motivo, quanto alla lamentata «violazione de- gli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione al fondamentale principio sancito dall'art. 2697 c.c.> e le ragioni del dissenso, espresse nella parte espositiva dello stesso motivo, rispetto a pronunzia impugnata. Tali ragioni di dissenso Bi risolvono, ancora una volta, sulla valutazione delle risultanze di causa COM- piuta dal giudice del merito e, quindi, in una serie di considerazioni inammissibili in questa sede. Con il quarto, © ultimo motivo, la ricorrente la- menta infine violazione del principio di economicità processuale» per non avere il giudice di pace unificato utti giudici pendenti innanzi a sé e relativi a mol- teplici controversie promosse, da vari utenti sempre in relazione agli stessi fatti. 13 La deduzione è palesemente inammissibile, sia con siderato che il rigetto dell'istanza di riunione era contenuto nell'ordinanza 21 novembre 2000, avverso la quale la SVEVIAPCL ha formulato riserva di impugnazione non sciolta, sia, in ogni caso, tenuto presente che disporre, o meno, la riunione di più giudizi in qualche modo connessi, o per i soggetti coinvolti o per le que- stioni da trattare o, ancora, per il petitum, integra esercizio di un potere discrezionale del giudice del merito in alcun modo sindacabile in sede di legittimi- tà. Risultato totalmente infondato il proposto ricorso, . in conclusione, deve rigettarai, con condanna della ri- 1 V corrente al pagamento delle spese di giudizio di legit- timità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in € 100,00, oltre € 500,00 per onorazi. Così ceciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 31 gennaio 2003. il Consigliere relatore eat. up fee收 14 il Presi 1. '.ANCELLIERE C1 #nocenze Batista 15 ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO ARTT. 46 E 39 L. 21-11-1991, N.374 (IST.NE GIUDICE DI PACE) DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 2.8 MHK. 2003 1. CANCELLIERE C1 Innocente TT