Sentenza 3 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/10/2003, n. 14743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14743 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2003 |
Testo completo
O L L 4 O 7 B .3 E N E , ) N 1 E O 9 I C 9 Z -1 A 1 R 1 I T - IS D 1 2 G E E . IC L R UBBLICA ITALIANA 9 A D 3 D IU E LA CORTE SUP E1 474 3/03 E T 6 G N 4 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E E . S T .N E T R T A (IS ggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: OLLA Presidente R.G.N. 22007/00 Dott. Giovanni Dott. Francesco Maria FIORETTI Consigliere Cron. 25831 FORTE Consigliere Rep. Dott. Fabrizio MACIOCE Consigliere Ud. 26/03/03 Dott. Luigi Dott. Vittorio RAGONESI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: t LL AUTOTRASPORTI DI LL NO & C. DITTA SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAIO MARIO 13, presso l'avvocato MARIO CAPPELLERI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO PINCELLI, giusta mandato in calce al ricorso;
- ricorrente
contro
COMUNE DI CARPI;
intimato - 2003 avverso la sentenza n. 165/00 del Giudice di pace di 774 CARPI, depositata il 12/10/00; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/03/2003 dal Consigliere Dott. Vittorio RAGONESI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso l'accoglimento del ricorso;
-2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 26.04.2000 la ditta LL Autotrasporti di LL SA & C. Snc, impugnava il verbale di contestazione n. 21489/2000 della Polizia municipale. di Carpi chiedendone l'annullamento previa sospensione. Esponeva la ricorrente che la violazione contestatale (trasporto per conto terzi con licenza di trasporto per conto proprio), non era frutto né di dolo, né di colpa, ma di un errore scusabile atto ad escludere la sua responsabilità. Il Comune di Carpi eccepiva l'incompetenza per materia del giudice adito. Il giudice di pace dichiarava inammissibile il ricorso in quanto doveva essere preventivamente proposto reclamo al prefetto di Modena. Ricorre per cassazione la ditta LL sulla base di tre motivi. Il comune di Carpi non si è costituito in giudizio Motivi della decisione. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce che la sentenza impugnata è incorsa in violazione di legge per avere ritenuto che l'avviso di accertamento fosse soggetto al reclamo preliminare al prefetto di Modena prima di poter adire l'autorità giudiziaria sulla scorta dell'erronea convinzione che si trattasse di giurisdizione condizionata. Con il secondo motivo di ricorso deduce la contraddittorietà della motivazione della sentenza per avere questa dapprima affermato che nel caso di specie si verteva in tema di violazione di norme sull'autotrasporto e non del codice della competenza del strada e successivamente richiamato a proposito della prefetto, le norme del codice della strada. Con il terzo motivo di ricorso assume la nullità della sentenza impugnata per non essere stato letto il dispositivo della decisione in udienza. E' quest'ultimo motivo a dover essere preliminarmente esaminato. Il motivo è fondato. Risulta dalla sentenza impugnata, oltre che dalla documentazione in atti, che il giudice di pace di Carpi non ha proceduto alla lettura del dispositivo in udienza ma ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti un termine per il deposito delle memorie conclusive ed ha successivamente, all'esito della decisione, depositato il dispositivo in cancelleria. giudizio di Questa Corte ha già in diverse occasioni affermato che nel opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione -- amministrativa, la lettura del dispositivo all'udienza di discussione, prescritta dall'art. 23 legge 24 novembre 1981 n. 689, risponde all'esigenza di ancorare il momento dell'immodificabilità della decisione alla data dell'udienza di discussione, per assicurare alle parti l'immediata conoscenza del regolamento giudiziale dei loro rapporti e l'immutabilità del medesimo rispetto alla successiva stesura della motivazione;
sicche' l'omissione, nell'udienza di discussione e decisione della causa, della lettura del dispositivo, determina nullita' della sentenza, risultando vulnerato il carattere di concentrazione che il legislatore ha impresso a questo tipo di procedimento.(Cass 12544/98;Cass 1144/99;Cass 4267/99;Cass 12760/00). Pertanto il non avere il giudice di Carpi provveduto alla lettura del dispositivo dopo la discussione ha determinato la nullità della sentenza impugnata per cui quest'ultima, in accoglimento dell' esaminato motivo ed assorbiti gli altri, va cassata con rinvio al giudice di pace di Carpi in persona di altro magistrato che, nell'attenersi al principio di diritto dianzi enunciato provvederà altresì sulle spese del presente giudizio.
PQM
Accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al giudice di pace di Carpi in persona di altro magistrato. Roma 26/03.03 Il Cons.est. ✓ Presidententeck CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prime Civile Depositato Cancelleria CANCELLIERE 3 OTT 2003 Andrea Bianchi IL CANCELLIERE